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Numero d'incarto:
50.1996.8
Data decisione, Autorità:
28.08.1996, TRAM
Incarto n.
50.96.00008
ES 2/96
cm
Lugano
28 agosto 1996
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo
Crivelli
statuendo
sul ricorso 26 gennaio 1996 di
rappr.
da: avv. __________
contro
il
dispositivo 2 della decisione 14 dicembre (no. 11/94-29) del Tribunale di
espropriazione della giurisdizione sottocenerina, che ha riconosciuto
all'insorgente un'indennità di ripetibili di fr. 1'000.- previo annullamento
della procedura espropriativa promossa dal Comune di __________ per acquisire
la proprietà del mapp. no. __________ RFD;
viste le risposte:
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. La __________ e __________
in __________ è proprietaria del mappale no. __________ di __________,
intavolato a RF come campo-prato di mq 41'249.
Il terreno, di forma
regolare e pianeggiante, è situato allo sbocco di Via __________ su Via
__________, arterie che delimitano la particella su due lati.
Gran parte di questo terreno (mq 32'400 ca.) è stata inserita
dal locale PR in zona EP (edifici pubblici) per consentire la costruzione di
abitazioni economiche, mentre la superficie restante è stata attribuita alla
zona RAr4 (mista residenziale artigianale).
B. Nel mese di marzo del 1994
il Comune di __________ ha promosso l'espropriazione formale di tutto il fondo
per costruire in loco un centro sportivo, offrendo un indennizzo di fr.
618'735.- (fr. 15.- il mq).
Entro il periodo di pubblicazione degli atti la proprietaria
si è opposta all'esproprio contestando la pubblica utilità del progetto. Nel
contempo ha notificato una pretesa d'indennità di complessivi fr. 30'936'750.-
(fr. 750.- il mq).
C. Con sentenza 14 dicembre
1995 il Tribunale di espropriazione ha accolto l'opposizione e annullato l'intera
procedura di espropriazione, sia perché la realizzazione del centro sportivo
non era stata approvata né dal legislativo comunale né dall'esecutivo
cantonale, sia perché il Comune aveva mutato la destinazione del mappale senza
adottare alcuna variante di PR. La tassa di giustizia di fr. 500.- è stata
posta a carico dell'ente pubblico, con l'ulteriore obbligo di rifondere
all'espropriata fr. 1'000.- per titolo di ripetibili.
D. Avverso la predetta
commisurazione delle ripetibili la __________ insorge innanzi al Tribunale
cantonale amministrativo. La ricorrente, censurando siccome iniquo e non ragionevolmente
giustificato il risarcimento accordato per i costi di patrocinio, chiede che le
ripetibili - tenuto conto del lavoro svolto (100 ore) e del cospicuo valore litigioso
(superiore ai 30 milioni di fr.) - vengano fissate in almeno fr. 30'000.-.
E. All'accoglimento del ricorso
si oppone il Tribunale di espropriazione della giurisdizione sottocenerina, che
postula la conferma della decisione impugnata senza formulare particolari
osservazioni.
Ad identica conclusione perviene il Municipio di __________,
sottolineando in particolare come la procedura sia stata annullata per motivi
d'ordine formale; il valore litigioso, peraltro gonfiato dalle esorbitanti
pretese d'indennizzo notificate dall'insorgente, non sarebbe quindi influente
ai fini della quantificazione delle ripetibili.
Considerato, in
diritto
- La competenza del Tribunale
cantonale amministrativo a statuire in merito ai ricorsi contro le decisioni
dei Tribunali di espropriazione, apprezzando liberamente il fatto ed il
diritto, si fonda sull'art. 50 cpv. 1 Lespr.
Il gravame in oggetto, tempestivo (art. 50 cpv. 3 Lespr) e
correttamente formulato, è pertanto ricevibile in ordine e considerata la
natura della contestazione posta a giudizio può essere deciso sulla base degli
atti, senza procedere ad accertamenti istruttori (art. 18 cpv. 1 PAmm).
- Ai sensi dell'art. 73 Lespr
le spese di procedura sono di regola interamente a carico dell'ente
espropriante, che è tenuto a versare all'espropriato un'equa indennità a titolo
di ripetibili; una ripartizione delle spese e la rinuncia all'assegnazione di
ripetibili è consentita qualora le pretese dell'espropriato fossero manifestamente
esagerate o infondate.
Le ripetibili sono destinate al risarcimento del pregiudizio
costituito dalle spese oggettivamente indispensabili che l'espropriato si è
trovato costretto ad affrontare per assicurare un'adeguata difesa dei propri
interessi (Hess-Weibel, Das Enteignunsrecht des Bundes, N. 3 ad art. 115
LFespr). L'indennità non copre necessariamente l'integrità dei costi
sopportati: deve essere equa, adeguata all'impegno richiesto e alla difficoltà
della vertenza piuttosto che al valore litigioso, che non è dunque decisivo
(DTF 111 Ib 97 consid. 2c-d; Hess-Weibel, op. cit., N. 4 ad art. 115 LFespr).
In effetti, il valore litigioso non può essere determinante, perché altrimenti
l'espropriato verrebbe posto in grado - attraverso la formulazione della sua
notifica - di influire praticamente senza rischio sull'ammontare della tassa di
giustizia e delle ripetibili (RDAT I-1992 N. 62). Per quantificare le
ripetibili il giudice delle espropriazioni deve pertanto riferirsi
principalmente all'assistenza che l'avvocato ha effettivamente prestato a
favore del cliente: questa è definita in particolare dal tempo e dalla diligenza
impiegati, nonché dall'estensione e dalla complessità della causa (Hess-Weibel,
op. cit., N. 3 ad art. 115 LFespr; RDAT II-1994 N. 66). Il Tribunale non è
quindi vincolato dalla tariffa professionale degli avvocati (Zimmerli, Die
neuste Rechtsprechung des Bundesgerichtes auf dem Gebiete des Enteignungsrecht,
ZBl 74/1973 p. 193), che non può essere direttamente applicata e conserva
unicamente valore indicativo (RDAT II-1992 N. 44, 1987 N. 72).
- Nel caso dedotto in
giudizio, qualsiasi riferimento al valore litigioso - dato dalla differenza tra
la domanda dell'espropriato e l'offerta formulata dall'espropriante al più
tardi all'udienza di conciliazione (art. 27 TOA) - appare improponibile per la
manifesta esuberanza delle pretese di indennizzo notificate dalla __________. A
fronte di un'offerta di fr. 15.- il mq, l'espropriata ha infatti sollecitato un
risarcimento di fr. 750.- il mq, cifra che si distanzia nettamente dalle reali
e notorie quotazioni dei terreni situati in zona RAr4 di __________. Se si pon
mente al fatto che solo 8'850 mq del mapp. __________ sono posti in quella specifica
zona (la parte più estesa, di mq 32'400, è da tempo gravata da un vincolo EP
nella migliore delle ipotesi generatore di espropriazione materiale), che il
valore venale di simili fondi edificabili si aggirava, nell'agosto del 1989,
attorno a 190.- fr. il mq (cfr. STA 24 agosto 1992 in re E.AG; STA 24 agosto
1992 in re P. AG) e che in questi ultimi anni il mercato immobiliare tende
fortemente al ribasso per la crisi in atto, non occorrono particolari disquisizioni
per dimostrare come l'espropriata - per ragioni sue - abbia trasceso nella
commisurazione delle proprie richieste gonfiando a dismisura il valore
litigioso. E' chiaro che quanto maggiori sono le pretese dell'espropriato,
fondate o no, tanto più elevato è il valore della causa e, di riflesso,
l'onorario dovuto al patrocinatore. Come si è già detto, questo vale tra cliente
e avvocato, ma non significa che il giudizio sulle ripetibili ne debba subire
le conseguenze, tant'è vero che la Lespr (art. 73 cpv. 2) permette di negare le
indennità di patrocinio in caso di richieste chiaramente esagerate.
L'eccesso rivendicativo posto in essere dall'espropriata non
sarebbe nondimeno bastato per giustificare un eventuale rifiuto di concedere
ripetibili in applicazione dell'art. 73 cpv. 2 Lespr, in quanto l'opposizione e
le pretese erano malgrado tutto diligentemente motivate ed il patrocinio -
considerati soprattutto gli interessi pecuniari in gioco - indubbiamente
necessario. D'altra parte, l'opposizione all'esproprio sollevata dalla società
si è rivelata fondata, tant'è vero che il primo giudice ha annullato l'intera
procedura e l'ente pubblico ha rinunciato ad impugnare il provvedimento.
Il procedimento in esame non è stato dunque portato a
termine, ma si è concluso prematuramente con l'accoglimento dell'opposizione.
Dal profilo giuridico e fattuale la causa non appariva invero particolarmente
complessa: si è trattato in sostanza dell'esproprio di una comune proprietà
inedificata, afflitto da vizi macroscopici e come tali lapalissiani che i
patrocinatori dell'espropriata hanno saputo puntualmente individuare. Fermo restando
che la diligenza con la quale quest'ultimi hanno operato non è posta
minimamente in discussione, il tempo consacrato alla pratica (studio
dell'incarto, redazione di un allegato, partecipazione all'udienza di
conciliazione) non può oggettivamente raggiungere le 100 ore propugnate nel
gravame.
In siffatte circostanze, se da un lato l'indennità per
ripetibili assegnata dal Tribunale di espropriazione appare effettivamente
inadeguata, dall'altra non si giustifica di rivalutarla nella abnorme misura
richiesta: le ripetibili di prima istanza a favore della ricorrente vengono
dunque fissate in fr. 3'200.-, corrispondenti a due giornate di lavoro (8 ore
per lo studio della pratica, 6 ore per la stesura dell'opposizione, 2 ore per
l'intervento all'udienza di conciliazione) a 200.- fr. l'ora. Tale importo si
avvera tutto sommato ossequioso dei criteri che informano la quantificazione di
questa particolare indennità in ambito espropriativo e certamente rispondente
al concetto di equità ancorato all'art. 73 Lespr.
- La regola prevista
dall'art. 73 Lespr fa stato soltanto in prima istanza, mentre in sede di
ricorso sono applicabili, giusta il rinvio dato dall'art. 50 cpv. 3 Lespr, gli
art. 28 e 31 PAmm (STA 24.8.90 in re C.e B./Stato del Canton Ticino).
L'accoglimento solo parziale dell'impugnativa impone di
ripartire tra le parti la tassa di giustizia, tenendo conto della predominante
soccombenza dell'insorgente (art. 28 PAmm). Per le stesse ragioni si giustifica
l'assegnazione di congrue ripetibili al Comune di __________, che si è fatto
patrocinare da un legale (art. 31 PAmm).
Per
questi motivi,
visti
gli art. 50, 73 Lespr; 18, 28 e 31 PAmm,
dichiara e pronuncia:
- Il ricorso è parzialmente
accolto.
§. Di conseguenza il dispositivo 2 della sentenza 14 dicembre (no.
11/94-29) del Tribunale di espropriazione della giurisdizione sottocenerina è
annullato e riformato come segue:
"2. La tassa di giustizia
in fr. 500.- e le spese sono a carico del Comune di __________ con l'obbligo di
rifondere all'espropriata fr. 3'200.- per ripetibili."
-
La tassa di giudizio di fr.
500.- (cinquecento) è posta per 9/10 a carico della ricorrente e per il resto a
carico del Comune di __________. L'insorgente verserà al resistente fr. 600.-
(seicento) per titolo di ripetibili.
-
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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