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Numero d'incarto:
50.1996.26
Data decisione, Autorità:
02.04.1997, TRAM
Incarto n.
50.96.00026
Lugano
2 aprile 1997
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo
Crivelli
statuendo
sul ricorso 4 dicembre 1996 di
patrocinato
da: avv. __________
Contro
la
sentenza 14 ottobre 1996 (no. 339/33) del Tribunale d'espropriazione della
giurisdizione sopracenerina relativa all'espropriazione del mapp. __________
di __________;
viste le risposte:
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. a) La Comunione ereditaria
fu __________ (composta da __________, __________, __________ e __________),
__________ __________, __________, e __________ (erroneamente qualificate quale
comunione ereditaria del fu __________) sono comproprietarie in ragione di 1/4
ciascuna del mapp. __________ di __________, così descritto a registro fondiario:
A) fabbrica mq 324
B) sostra mq 9
c) corte mq 219
d) coltivo mq 1'935
mq 2'487
Il fondo, posto all'intersezione tra Via __________ e via
__________, é assegnato dal PR alla zona __________ R5a.
b) Ai fini della costruzione della galleria __________ lo
Stato ha promosso innanzi al Tribunale d'espropriazione della giurisdizione
sopracenerina una procedura di espropriazione concernente la particella appena
menzionata.
Nelle tabelle d'espropriazione, pubblicate dal 26 febbraio al
27 marzo 1990, lo Stato ha sollecitato l'esproprio di due servitù (diritto di
superficie sotterraneo per la costruzione della galleria stradale accompagnato
da una limitazione di costruzione) a gravare una superficie di 24 mq circa sul
confine est della proprietà (lato via __________), poi precisata e ridotta a 19
mq, offrendo un risarcimento di fr. 50.--/mq.
Lo Stato ha inoltre chiesto l'occupazione temporanea di parte
del sub. d, coltivo, per mq 1'430, in seguito estesi a mq 1'454, proponendo un
risarcimento di fr. 0.50/mq/mese, in seguito aumentato a fr. 1.--/mq/mese,
oltre a fr. 10'465.-- per il taglio di alcune piante.
c) Con notifica 21 marzo 1990 le espropriate hanno formulato
una pretesa d'indennità di fr. 1'500.--/mq per la servitù e di fr. 8'796.--
mensili per l'occupazione temporanea, accettando nel contempo la cifra offerta
per la soppressione delle piante. Indennizzi che le espropriate hanno
sostanzialmente ribadito in sede di conclusioni.
d) All'udienza di conciliazione, che ha avuto luogo l'11
settembre 1990, le parti hanno concordato l'immissione in possesso al 1°
ottobre successivo.
B. Esperite tutte le necessarie
formalità processuali, il Tribunale d'espropriazione ha emesso il suo giudizio
sulle indennità con sentenza 14 ottobre 1996.
Il Tribunale ha assegnato alle proprietarie un risarcimento
di fr. 4'332.-- oltre agli interessi d'uso dal 1 ottobre 1990 per l'espropriazione
delle servitù, di fr. 84'000.-- con interessi al saggio legale di mora del 5%
dal 23 marzo 1994, data della restituzione del terreno, per l'occupazione
temporanea del fondo e di fr. 10'465.-- per la soppressione delle piante. Per
quanto concerne in particolare l'occupazione temporanea, il giudice di prime
cure ha riconosciuto un'indennità differenziata: di fr. 3.--/mq/mese per 528
mq, tale la superficie da dover imprescindibilmente considerare quale giardino
attiguo all'abitazione al sub A in funzione dell'indice di occupazione, di fr.
0.50/mq/mese per i residui mq 926 mq, trattati alla stregua di un terreno in
attesa di miglior uso (vendita a terzi o sfruttamento edilizio).
C. Lo Stato ha impugnato il
menzionato giudicato con ricorso 4 dicembre 1996 davanti a questo Tribunale. Il
ricorrente contesta l'assegnazione a favore delle espropriate di un indennizzo
di fr. 3.--/mq/mese per l'occupazione temporanea (41 mesi) dell'area verde
considerata necessaria alla casa (528 mq su un totale di 1'454 mq occupati),
affermando che quella superficie non è mai stata destinata a giardino o a
spazio ricreativo e che deve essere considerata quale terreno senza una
destinazione specifica. Lo Stato chiede quindi la conferma dell'indennizzo per
occupazione temporanea che aveva offerto, di fr. 1.--/mq/mese, e pertanto che
l'indennità complessiva assegnata dal Tribunale d'espropriazione venga ridotta
a fr. 59'614.- oltre interessi.
Tanto il Tribunale d'espropriazione quanto le espropriate
hanno sollecitato la reiezione dell'impugnativa.
Delle rispettive ragione si dirà più in dettaglio, per quanto
necessario, nel seguito.
Considerato, in
diritto
-
La competenza del Tribunale
è data, il ricorso è tempestivo e la legittimazione del ricorrente certa (art.
50 Lespr, 43 PAmm). L'impugnativa è dunque ricevibile in ordine.
-
2.1. Giusta l'art. 9 Lespr
l'espropriazione ha luogo mediante piena indennità. Questa si compone -
segnatamente - dell'intero valore venale del diritto espropriato (art. 11 lett.
a Lespr), del minor valore della frazione residua in caso di espropriazione parziale
(art. 11 lett. b Lespr), del corrispettivo di tutti gli altri pregiudizi subiti
dall'espropriato e che sono, secondo il corso ordinario delle cose, una
conseguenza prevedibile dell'espropriazione (art. 11 lett. c Lespr).
2.2. L'indennità deve essere di regola corrisposta in denaro
(art. 10 cpv. 1 Lespr). L'ente espropriante può tuttavia sostituire in tutto o
in parte la prestazione in denaro con un'equivalente prestazione in natura
(art. 10 cpv. 2 Lespr). Una prestazione in natura può però essere imposta
all'espropriato solo se i suoi interessi o quelli di eventuali creditori
ipotecari siano sufficientemente tutelati (art. 10 cpv. 3 Lespr).
2.3. Per giurisprudenza il danno subito dall'espropriato a
seguito di un'occupazione temporanea del suo fondo - e quindi l'indennizzo a
suo favore - deve essere stabilito sulla base dell'utilizzazione attuale del
fondo medesimo, a meno che il proprietario, adducendo una prossima diversa
utilizzazione, dimostri un presumibile miglior uso del fondo ai sensi dell'art.
12 cpv. 1 Lespr (DTF 120 Ib 473 consid. 5e e rinvii; Rep. 1965, pag. 177).
- 3.1. Lo Stato ha occupato
durante 41 mesi una superficie di forma regolare, grosso modo rettangolare, del
sub. d, coltivo, pari a mq 1'454, ubicata proprio in coincidenza dell'intersezione
di via __________ con via __________: superficie precedentemente tenuta a prato
(ed é così che é attualmente censita), con svariate piantagioni. Il giudice di
prime cure ha considerato che almeno parte di quell'area, pari a mq 528, doveva
essere ricompresa in quella del giardino annesso all'abitazione insistente sul
fondo e che doveva pertanto essere risarcita in misura maggiore, di fr.
3.--/mq/mese. L'area residua é invece stata indennizzata in ragione di fr.
0,50/mq/mese. Il Tribunale non può tuttavia condividere né le premesse né il
risultato cui é addivenuta la precedente istanza.
3.2. In primo luogo il Tribunale d'espropriazione, tenuto
conto dell'indice di occupazione del fondo (30%), ha calcolato che
l'edificazione dello stabile al sub. A, di mq 324, abbisognava di mq 1'080 di
terreno. Per determinare a quanto assommasse l'area da destinare a giardino
esso ha indi dedotto dalla predetta superficie quella occupata dal sub. A,
ovvero dall'abitazione stessa, dal sub. B, sostra di mq 9, e dal sub. c, corte,
di mq 219, per addivenire a mq 528 (mq 1080 - mq 324 - mq 9 - mq 219 = mq 528).
Ciò facendo il giudice di prima istanza ha tuttavia omesso di considerare che
la superficie colpita da occupazione temporanea interessava soli mq 1'454 di
coltivo rispetto ad una superficie totale di coltivo di mq 1'935. L'occupazione
non riguardava pertanto l'integralità del terreno annesso all'abitazione, bensì
lasciava alla libera disposizione delle espropriate 481 mq di terreno (oltre a
mq 219 di corte). Di conseguenza, sulla scorta di un apprezzamento globale
delle circostanze, il Tribunale inferiore avrebbe dovuto partire dal
presupposto che detta superficie fosse già sufficiente a coprire il fabbisogno
di area verde derivante dalla presenza sul fondo dell'abitazione al sub. A. Nemmeno
le espropriate si erano del resto formalizzate sull'utilizzazione della
superficie interessata dall'occupazione tempo-
ranea. Esse avevano infatti sempre sostenuto che il danno
era costituito, a questo riguardo, dall'impossibilità di
vendere
a terzi a la porzione di fondo vincolata ad un prezzo di
(almeno) fr. 1300.--/mq: donde la loro richiesta di un risarcimento pari agli
interessi su detta somma. Solo nella presente sede le espropriate hanno
evidenziato la funzione di giardino e di sedime di svago dell'area in rassegna
per contestare la tesi contraria affacciata dallo Stato, finalizzata ad una
riduzione dell'indennizzo.
Ai fini del presente giudizio non appare ad ogni buon conto
nemmeno necessario di prendere posizione sulla funzione dell'area toccata
dall'occupazione temporanea. In effetti, anche volendole conferire la qualifica
di giardino per tutta la sua estensione (e quindi ben oltre i 528 mq
riconosciutigli, già a torto, dal Tribunale d'espropriazione), l'indennizzo non
potrebbe in alcun modo superare quello offerto dallo Stato, di fr.
1.--/mq/mese, pari a fr. 12.--/mq/anno. Questa base di calcolo genera infatti a
favore delle espropriate un risarcimento di fr. 1'454.--/mese, ovvero del
ragguardevole importo di fr. 17'448.--/anno: somma che compensa più che
adeguatamente la perdita della possibilità di disporre della superficie in
discussione quale area verde, di svago, ristoro e protezione dall'inquinamento
attigua all'abitazione. Quell'importo deve pertanto già essere considerato a
tutti gli effetti quale piena indennità ai sensi degli art. 9 e 11 lett. c
Lespr. Un aumento dell'indennizzo, fondato sulle ragione avanzate dalle
espropriate, non entra invece in linea di conto: un'offerta di acquisto del
mapp. __________ a fr. 1'330.-- il mq formulata "a suo tempo"
(cfr. doc. 1 e 2 prodotti dalle espropriate) non basta infatti a dimostrare che
la procedura espropriativa sia stata la causa della mancata conclusione del negozio.
3.3. Sulla scorta di quanto precede il ricorso deve essere
integralmente accolto. L'indennizzo per l'occupazione temporanea di mq 1'454
del mapp. __________ durante il periodo di 41 mesi viene di conseguenza
ridotto, come richiesto dallo Stato, a fr. 59'614.--, ovvero a fr.
1.--/mq/mese, per tutta la superficie occupata. Poiché il Tribunale cantonale
amministrativo è vincolato dalle domande delle parti, la richiesta ricorsuale
viene accolta - sia detto per completezza - senza dover verificare se per la superficie
residua (e maggiore) interessata dall'occupazione temporanea, di mq 926,
l'espropriata potesse se del caso essere risarcita in ragione di soli fr.
0,50/mq/mese, com'é stato stabilito dal Tribunale di espropriazione.
- La tassa di giustizia deve
essere posta a carico delle resistenti, le quali devono essere altresì
condannate a rifondere al ricorrente adeguate ripetibili (art. 28 e 31 PAmm).
Per
questi motivi,
visti
gli art. 9, 10,11, 12, 52, 54 Lespr, 28 e 31 PAmm,
dichiara e pronuncia:
- Il ricorso è accolto e di
conseguenza il dispositivo n. 2 della sentenza 14 ottobre 1996 (no. 339/33) del
Tribunale d'espropriazione della giurisdizione sopracenerina è annullato e riformato
come segue:
"2. A
titolo d'indennità per l'occupazione temporanea della stessa proprietà lo Stato
verserà alle espropriate la somma di fr. 59'614.-, con interessi al 5% a far
tempo dal 23 marzo 1994.
Dalla
suddetta indennità dev'essere dedotto l'acconto di fr. 30'000.- già versato
dallo Stato il 25 ottobre 1991."
-
La tassa di giudizio, di fr.
300.--, è posta a carico delle espropriate, con vincolo di solidarietà tra di
esse; le espropriate sono inoltre condannate a rifondere al ricorrente identico
importo per il titolo di ripetibili.
-
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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