AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
50.1996.24
Data decisione, Autorità:
05.05.1997, TRAM
Incarto n.
50.96.00024
Lugano
5 maggio 1997
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo
Crivelli
statuendo
sul ricorso 20 settembre 1996 di
patr.
da: avv. __________
Contro
la
sentenza 20 agosto 1996 del Tribunale d'espropriazione della giurisdizione
sottocenerina relativa all'espropriazione parziale del mapp. __________ e
l'espropriazione totale del mapp. __________ di __________ da parte del
comune di __________;
viste le risposte:
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. __________ é proprietaria
dei mapp. __________ e __________ di __________. Il mapp. __________, ubicato
in località __________, a lato di via __________, é censito quale prato di mq
1415. Il mapp. __________, distante nemmeno una quindicina di metri dal primo,
posto sotto il centro scolastico, é invece sito in località __________. E'
censito quale prato di mq 3505 (sub. a) e strada di mq 125 (sub. b). Il PR
approvato dal Consiglio di Stato il 3 febbraio 1976 ha vincolato una parte del mapp.
__________ e tutto il mapp. __________ per la costruzione di edifici pubblici
(zona EP) e di una strada di servizio. Quei vincoli sono stati riproposti nel
nuovo PR, approvato dal Governo il 2 giugno 1993. Un ricorso di __________,
marito della ricorrente, é stato respinto da quest'ultima autorità contestualmente
all'approvazione di entrambi i PR.
B. a) Dopo essersi procurato i
necessari crediti dal consiglio comunale, il municipio di __________ ha
promosso nei confronti di __________ una procedura di espropriazione del mapp.
__________ limitatamente alla superficie vincolata dal PR, stimata in mq 951,
oltre a quella totale del mapp. __________, offrendo fr. 200.--/mq. Gli atti
d'esproprio sono stati pubblicati giusta gli art. 20 segg. Lespr nel periodo 18
febbraio/19 marzo 1991. Con istanza 8 febbraio 1991 il municipio ha pure sollecitato
l'immediata immissione in possesso della superficie interessata all'esproprio.
b) Con memoria 20 marzo 1991 __________ ha formulato in via
principale opposizione all'espropriazione ed all'immissione in possesso, in via
subordinata ha notificato una pretesa di
fr. 700.--/mq per la superficie espropriata e di fr. 350.--/mq per il deprezzamento
della porzione residua del mapp. __________.
c) Con decisione 9 maggio 1996 il Tribunale d'espropriazione
ha respinto l'opposizione e concesso al comune di __________ l'immediata
immissione in possesso. Con sentenza 20 agosto 1996 il Tribunale di prima
istanza si é invece pronunciato sulle indennità. Esso ha in primo luogo considerato
che l'imposizione dei vincoli a carico dei mapp. __________ e __________, in
quanto fondi di natura edilizia, era costitutiva di un'espropriazione materiale
e che l'indennizzo per questo titolo doveva di conseguenza essere stimato al 3
febbraio 1976, data di approvazione del primo PR. Facendo uso del sistema
statistico ha indi determinato il valore venale pieno a quella data del mapp.
__________ in fr. 180.--/mq e del mapp. __________ in fr. 160.--/mq: importo
dal quale ha dedotto
fr. 30.--/mq a titolo di valore residuo della proprietà dopo l'imposizione
delle restrizioni. Per l'espropriazione materiale delle superfici vincolate il
giudice di prime cure ha pertanto assegnato alla ricorrente fr. 150.--/mq
(mapp. __________) rispettivamente fr. 130.--/mq (mapp. __________) oltre
interessi al saggio usuale dal 20 marzo 1991, data della notifica di pretese.
Per l'espropriazione formale di quelle aree, ovvero per il trapasso del terreno
spogliato delle prerogative edilizie, ha invece stabilito un risarcimento di
fr. 30.--/mq oltre interessi di mora al 5% a decorrere come all'art. 54 Lespr.
Ha infine riconosciuto un indennizzo per svalutazione della porzione residua
del mapp. __________ pari a fr. 75.--/mq..
C. Con gravame 20 settembre
1996 __________ é insorta davanti a questo Tribunale contro la sentenza 20
agosto 1996 del Tribunale d'espropriazione. La ricorrente non contesta che i
vincoli sanciti a carico delle sue proprietà attraverso il PR approvato il 3
febbraio 1976 fossero costitutivi di un'espropriazione materiale, ma sostiene
che queste restrizioni sono decadute alla scadenza (prorogata) del termine di
attuazione di detto PR, ovvero al 3 febbraio 1991. Per questo motivo ci si
trova di fronte ad un caso di espropriazione formale e l'indennizzo in suo
favore deve essere calcolato al 9 maggio 1996, data dell'immissione in
possesso. Chiede pertanto in via principale un risarcimento di
fr. 600.--/mq per l'area espropriata del mapp. 132 e fr. 580.---/mq per
l'esproprio totale del mapp. __________, oltre a fr. 300.--/mq per il
deprezzamento della frazione residua del mapp. __________. In via subordinata
la ricorrente chiede che gli venga almeno assegnato il risarcimento offerto dal
comune, di fr. 200.--/mq, di cui
fr. 170.--/mq a titolo di espropriazione materiale e di fr. 30.--/mq per quella
formale, oltre a fr. 85.--/mq per la svalutazione della frazione restantegli
del mapp. __________.
Il comune ha chiesto la reiezione dell'impugnativa.
Considerato, in
diritto
-
La competenza del Tribunale
é data, il ricorso tempestivo e la legittimazione del ricorrente certa (art. 50
Lespr, 43 PAmm). Il gravame é dunque ricevibile in ordine. Può inoltre essere
deciso sulla scorta degli atti, senza istruttoria.
-
L'inclusione di un terreno
di natura edilizia in una zona per attrezzature ed edifici pubblici é, per
costante giurisprudenza, costitutiva di espropriazione materiale. Al momento
dell'imposizione del vincolo il fondo cessa di essere oggetto di mercato per
l'edilizia privata e di partecipare all'evoluzione dei prezzi dei fondi
edilizi. La perdita o la sottrazione forzata delle prerogative edilizie del
fondo - che costituisce la caratteristica determinante dell'esproprio materiale
- si situa al momento dell'entrata in vigore del vincolo pianificatorio e,
pertanto, del piano regolatore che lo istituisce: momento che nel nostro
Cantone coincide con l'approvazione del piano da parte del Consiglio di Stato
(art. 25 cpv. 1 dell'or abrogata LE 1973; attualmente art. 39 cpv. 1 LALPT).
Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale é questo momento che fa stato
per determinare le caratteristiche fisiche e lo statuto giuridico del fondo ed
inoltre l'ammontare dell'indennità per il titolo di espropriazione materiale.
Quest'ultima deve inoltre fruttare interesse almeno dal giorno in cui il
proprietario ha fatto valere la sua pretesa in maniera inequivocabile. Tra
l'entrata in vigore del vincolo pianificatorio ed il momento dell'espropriazione
formale del terreno solo il residuo valore del fondo, che corrisponde - di
regola - a quello agricolo, é sottoposto all'evoluzione dei prezzi del mercato.
Le indennità dovute per ognuna delle due espropriazioni devono pertanto essere
valutate separatamente, ciascuna secondo i propri specifici principi, anche se
ha luogo una sola procedura di stima. Si può tuttavia prescindere da una doppia
stima quando nell'intervallo non si é verificata alcuna significativa modifica
dei prezzi dei terreni agricoli (cfr. per tutte le enunciazioni che precedono a
RDAT II-1991 N. 68 consid. 2 e rinvii).
- 3.1. La ricorrente, che non
contesta che i vincoli sanciti a carico delle sue proprietà attraverso il PR
approvato il 3 febbraio 1976 fossero costitutivi di un'espropriazione
materiale, sostiene che queste restrizioni sono decadute alla scadenza
(prorogata) del termine di attuazione di detto PR, 3 febbraio 1991, ovvero 15
giorni prima della pubblicazione degli atti d'espropriazione. Per questo
motivo, a suo giudizio ci si trova di fronte ad un caso di espropriazione
formale e l'indennizzo in suo favore deve essere di conseguenza calcolato al 9
maggio 1996, data dell'immissione in possesso, in applicazione dell'art. 19
Lespr. L'insorgente solleva quindi, concretamente, il quesito a sapere se la
scadenza del termine di attuazione previsto dall'art. 23 dell'or abrogata LE
1973, rispettivamente della sua proroga, provochi l'inefficacia dei vincoli istituiti
dal PR.
3.2. Le opinioni dei due autori ticinesi che hanno affrontato
il problema divergono. __________, esprimendosi invero prima dell'entrata in
vigore della LPT (Commentario della LE, ad art. 23, N. 2 segg.), sostiene la
decadenza dei vincoli allo scadere del termine di attuazione del PR. Di parere
opposto __________ (Di alcune considerazioni sulla durata del piano regolatore,
pubbl. in RDAT 1986, pag. 239 segg.), che propende per una durata indeterminata
dei vincoli. Chiamato a pronunciarsi nel caso di un vincolo istituito da un PR
approvato il 6 aprile 1973 e venuto a scadenza il 6 aprile 1988, ma riproposto
nel successivo PR, pubblicato dopo l'adozione del legislativo nel periodo nel periodo
25 agosto/ 23 settembre 1986 ed approvato dal Consiglio di Stato il 12 aprile
1988, il Tribunale federale ha lasciato irrisolto il quesito con sentenza 23
agosto 1990, pubbl. in RDAT II-1991 N. 68. In effetti, nel periodo di soli 6
giorni intercorso tra il 6 giugno 1988 (data di scadenza del termine di attuazione
del vecchio PR) ed il 12 giugno successivo (data di approvazione del nuovo PR)
non era sussistita alcuna possibilità di edificare il fondo degli espropriati:
in primo luogo perché questo era colpito da blocco edilizio ai sensi dell'art.
25 bis cpv. 1 LE 1973, in secondo luogo perché la particella non era stata
assegnata ad un'altra zona di utilizzazione, in particolare a quella
edificabile. Poiché anzi la proprietà era già assegnata in precedenza ad una
zona EAP ed era in atto la procedura di approvazione del nuovo PR, che
riproponeva gli stessi vincoli di inedificabilità, una possibilità di
assegnazione del fondo alla zona edificabile doveva essere considerata esclusa
(cfr. consid. 3c del citato giudizio). Data di entrata in vigore della misura
pianificatoria comportante espropriazione materiale e di estimo dell'indennità
doveva dunque essere considerato - come ritenuto dai Tribunali cantonali - il 6
aprile 1973. Per addivenire allo stesso risultato nel giudizio impugnato in
quella sede, del 3 aprile 1990, questo Tribunale aveva adottato l'opinione
espressa da __________, secondo cui il termine per l'attuazione del PR
stabilito all'art. 23 LE 1973 doveva essere interpretato quale semplice
disposizione programmatica, sprovvista di effetti decadenziali sui vincoli
istituiti dal PR stesso. Il Tribunale amministrativo ha avuto occasione di pronunciarsi,
successivamente, su di un caso analogo al presente, ove un PR entrato in vigore
il 7 ottobre 1975 ed i cui termini di attuazione sono stati prorogati sino al 7
ottobre 1990 ha istituito un vincolo EAP su di un terreno di natura edilizia
che é stato riproposto dal successivo PR, pubblicato nel periodo 19 febbraio/20
marzo 1990 ed approvato dal Consiglio di Stato il 13 gennaio 1993. Facendo
propri gli insegnamenti della precitata sentenza del Tribunale federale, con
giudicato 15 marzo 1996 questo Tribunale ha concluso che ai fini della
determinazione della sussistenza di un'espropriazione materiale e della
relativa indennità faceva stato il primo PR. E questo non tanto perché il fondo
era rimasto assoggettato al blocco edilizio in applicazione degli art. 25 bis
LE 1973 e, dal 13 novembre 1990, 66 LALPT (il blocco edilizio - di durata
biennale - era decaduto da quasi un anno al momento dell'approvazione del PR),
bensì perché la ripresentazione del vincolo aveva fatto sì che il terreno
gravatone non fosse mai stato riassegnato ad altra zona di utilizzazione, in particolare
alla zona edificabile. In quella sede il Tribunale ha inoltre avuto modo di
condividere l'opinione frattanto emessa dal Tribunale della pianificazione del
territorio nella sentenza pubblicata in RDAT II-1996 N. 23, secondo cui
l'entrata in vigore dell'art. 21 LPT, il 1. gennaio 1980, ha conferito anche ai
PR entrati in vigore precedentemente a quella data - e dunque anche ai vincoli
istituiti tramite gli stessi - durata indeterminata.
3.3. Non vi é motivo, nel concreto caso, di scostarsi dagli insegnamenti
appena esposti. Come risulta dall'esposizione dei fatti, i vincoli per i quali
il comune procede all'esproprio sono stati sanciti una prima volta tramite il
PR approvato dal Consiglio di Stato il 3 febbraio 1976: piano il cui termine di
attuazione decennale (cfr. dispositivo n. 4 della risoluzione di approvazione
del PR) é stato prorogato dal Consiglio di Stato in applicazione dell'art. 23
LE 1973 fino al 3 febbraio 1991. Detti vincoli sono tuttavia stati riproposti
in termini identici in sede di nuovo PR, adottato dal Legislativo comunale
nella seduta 17, 18 e 24 settembre 1990 ed approvato dal Consiglio di Stato il
2 giugno 1993. Anche se si volesse prescindere dalla durata indeterminata dei
vincoli istituiti dai PR (compresi quelli entrati in vigore prima del 1 gennaio
1980) ancorata all'art. 21 LPT, la ripresentazione del vincolo EP e della
strada di servizio a gravare i mapp. __________ (parzialmente) e __________ in
sede del nuovo e vigente PR, disposta dal legislativo comunale prima della scadenza
del PR 1976, non ha dunque permesso alle proprietà della ricorrente di
riacquistare le caratteristiche di un fondo edificabile a fini privati. Per
questo motivo, a giusta ragione il giudice di prima istanza ha stabilito che
l'espropriazione materiale a danno dei citati fondi si é concretizzata ed é
sussistita senza interruzione a partire dal 3 febbraio 1976, data di
approvazione del precedente PR dal parte del Consiglio di Stato.
Il richiamo dell'espropriata alla sentenza pubbl. in RDAT
II-1995 N. 44, in cui il Tribunale d'espropriazione del sottoceneri era approdato
alla soluzione opposta, non può pertanto giovargli. A prescindere dal fatto che
un giudizio di un tribunale di prima istanza non può vincolare le Camere del
Tribunale d'appello, la fattispecie decisa in quella sede si distanziava
notevolmente dalla presente. Trattavasi infatti di un vincolo espropriativo sancito
tramite un PR approvato dal Consiglio di Stato nel 1988, che riproponeva le
stesse restrizioni precedentemente istituite tramite un PR approvato nel 1966
ed il cui termine di attuazione era scaduto nel 1976 (prima dunque dell'entrata
in vigore della LPT), ovvero 12 anni in precedenza.
- 4.1. Per quanto concerne la
determinazione del valore venale pieno dei fondi il giudice di prima istanza ha
fatto capo al sistema statistico, ricercando le contrattazioni che hanno avuto
luogo negli anni 1975 e 1976 concernenti terreni edificabili ubicati nel comune
in zona R2. Si é inoltre appoggiato agli indennizzi stabiliti in due sentenze concernenti
l'espropriazione di fondi pure vincolati dal PR 1976, non molto distanti dai
mapp. __________ e __________ (uno di questi apparteneva alla ricorrente). Ha indi
definito i terreni espropriandi piani, ampi e che si prestano facilmente all'edificazione,
vicini ai servizi pubblici. Il mapp. __________ ha inoltre accesso diretto alla
strada cantonale, mentre che il mapp. __________ ne é privo. Ciò facendo il Giudice
di prima istanza é approdato all'importo di fr. 180.--/mq per il mapp.
__________ e fr. 160.--/mq per il mapp. __________.
4.2. Il Tribunale non ritiene di poter condividere, su questo
punto, l'impostazione ed il risultato cui é addivenuta l'istanza inferiore.
Intanto, come risulta in modo inoppugnabile da tutto il giudicato impugnato (il
riferimento alle precedenti sentenze ne é l'ennesima conferma), il Tribunale di
prima istanza é partito dall'assunto che le superfici vincolate avrebbero
altrimenti dovuto essere attribuite alla zona R2: dall'esame degli atti di PR
risulta invece con certezza che anch'esse, al pari dell'area rimasta a libera
disposizione della ricorrente per il mapp. __________, sarebbero state
assegnate dal PR 1976 (ma anche da quello approvato nel 1993) alla zona R3. Il
Tribunale d'espropriazione non ha pertanto ricercato se ebbero luogo delle
compravendite di terreni ubicati nella detta zona di utilizzazione né, semmai
non ve ne furono, ha potuto spiegare in che modo, partendo da quelle celebrate
nella zona R2, é addivenuto alla stima dei terreni in esame. Del resto nemmeno
la circostanza secondo cui il mapp. __________ non disponga di accesso diretto
sulla strada cantonale é necessariamente di nocumento per il suo estimo:
bisogna piuttosto accertare - tramite l'ispezione del registro fondiario - se
quella particella, che non é in tal modo direttamente esposta all'inquinamento
provocato dalla strada cantonale, dispone invece dei necessari diritti di passo
sulle proprietà confinanti per raggiungere quell'arteria di traffico.
Dall'esame dell'estratto del menzionato registro, versato agli atti dal comune,
risulta poi che il sub. b del mapp. __________ é gravato da un diritto di passo
a favore del comune ed inoltre che quella particella é pure fondo serviente
relativamente ad una servitù di passo a favore di 13 altre proprietà. Di questi
oneri, che sono indubitabilmente suscettibili di menomare il valore venale del
detto mappale e, pertanto, l'indennizzo a favore della ricorrente, non vi é
però traccia nel giudizio impugnato, così come il giudicato di prima istanza
non spiega se ed in che misura la servitù di attraversamento di linea elettrica
ad alta tensione, pure iscritta a registro fondiario a gravare il mapp.
__________, possa eventualmente spiegare effetto analogo. Per questi motivi, la
determinazione dell'indennizzo deve essere oggetto di nuovo, più accurato esame
da parte del Tribunale di prima istanza. Il Tribunale annulla quindi integralmente
il giudizio impugnato e retrocede gli atti a questo scopo al Tribunale d'espropriazione.
4.3. Ai fini della determinazione dell'indennità per
espropriazione materiale, il Tribunale di prima istanza ha in seguito dedotto
dal valore venale pieno l'importo di fr. 30.--/mq, a valere quale valore
agricolo del terreno. Importo che esso ha in seguito assegnato all'espropriata
a titolo di risarcimento per espropriazione formale. Ora una doppia stima del
risarcimento spettante all'espropriato si giustifica solo se tra il momento in
cui si realizza l'espropriazione materiale e quello in cui l'ente pubblico
procede all'esproprio formale abbiano avuto luogo degli incrementi di prezzo
rilevanti dei terreni agricoli (è infatti solo questa componente del fondo
vincolato che può beneficiare dell'aumento di valore), a tutto vantaggio del
proprietario. Le operazioni aritmetiche svolte dal Tribunale d'espropriazione,
oltre a dimostrare che non vi é stato alcun incremento di valore dei terreni
agricoli tra il 1976 ed il 1996 - principio che é oramai stato acquisito da
parte del Tribunale amministrativo (cfr. RDAT II-1994 N. 64 consid. 4; STA
inedite 15 marzo 1996 in re comune di __________, consid. 4.1.; 26 aprile 1996
in re comune di __________, consid. 5) - sono inoltre di pregiudizio per la
ricorrente, in quanto ritardano la data di decorrenza degli interessi sul
risarcimento riferito alla componente agricola del terreno, per minimi che
possano essere. Per questo motivo, in sede di nuovo giudizio il Tribunale
d'espropriazione dovrà stabilire attraverso un'unica stima al 3 febbraio 1976
l'indennità spettante alla ricorrente per i titoli di espropriazione materiale
e formale. Capitale sul quale decorreranno gli interessi compensatori al saggio
usuale correttamente stabiliti dal Tribunale di prime cure a far tempo dal 20
marzo 1991, data della notifica delle pretese da parte dell'espropriata. Quegli
accessori dovranno essere fatti decorrere anche per quanto concerne
l'indennizzo di svalutazione della porzione residua del mapp. __________, che
il giudice di prime cure dovrà nuovamente fissare, in quanto dipendente dal preventivo
accertamento del valore venale del fondo: il pregiudizio economico che quell'indennizzo
é volto a compensare deve infatti già essere considerato quale diretta
conseguenza dell'imposizione del vincolo di inedificabilità parziale a carico
della particella, ossia dell'espropriazione materiale, e non della successiva
espropriazione formale.
-
Sulla scorta di quanto
precede il gravame deve dunque essere parzialmente accolto ed il giudicato
impugnato annullato. Gli atti devono di conseguenza essere retrocessi al
Tribunale d'espropriazione, il quale dovrà nuovamente fissare l'ammontare delle
indennità spettanti alla ricorrente secondo quanto stabilito al consid. 4.
-
La tassa di giudizio e le
ripetibili vengono ripartite in funzione del grado di soccombenza delle parti
(art. 28 e 31 PAmm).
Per
questi motivi,
visti
gli art. 21 LPT, 23, 25 bis LE 1973, 66 LALPT, 9, 11, 50 Lespr, 18, 28, 31 e 65
PAmm
dichiara e pronuncia:
- Il ricorso é parzialmente
accolto.
§. Di
conseguenza la sentenza 20 agosto 1996 (n. 4/91-5) del Tribunale d'espropriazione
della giurisdizione sottocenerina é annullata.
§§. Gli atti
sono retrocessi al Tribunale d'espropriazione del sottoceneri, con l'obbligo di
procedere come al considerando 5 e relativi rinvii.
-
La tassa di giudizio, di fr.
500.--, é posta a carico della ricorrente e del comune di __________ in ragione
di metà ciascuno. Le ripetibili sono compensate.
-
Contro la presente
decisione, nella misura in cui é fondata sul diritto pubblico federale, é data
facoltà di ricorso al Tribunale federale, Losanna, nel termine di 30 giorni
dall'intimazione.
-
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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