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Numero d'incarto:
50.1995.24
Data decisione, Autorità:
02.04.1997, TRAM
Incarto n.
50.95.00024
Lugano
2 aprile 1997
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo
Crivelli
statuendo
sul ricorso 19 dicembre 1995 di
contro
la
decisione 22 novembre 1995 (no. 10/91-91) del Tribunale di espropriazione
della giurisdizione sottocenerina, prolata nell'ambito del procedimento
espropriativo promosso dal comune di __________ per acquisire la proprietà
del mapp. __________;
viste le risposte:
letti
ed esaminati gli atti;
esperiti
i dovuti accertamenti;
ritenuto, in
fatto
A. __________, __________ e
__________ sono proprietari in ragione di 1/3 ciascuno del mapp. __________ di
__________, di complessivi mq 179, così censito a RF:
A) casa d'abit. mq 78
b) giardino mq 101
Il fondo, pianeggiante e di forma somigliante ad una
"L", si trova nel vecchio nucleo di __________ (zona __________), a
confine con via __________. Ospita una casa monofamigliare di due piani (PT +
1° piano, per un totale di 537.10 mc) costruita attorno al 1400 e sottoposta ad
opere di manutenzione nel 1979.
B. Il 22 agosto 1979 il
Consiglio di Stato ha approvato il piano particolareggiato del quartiere di
__________, un comparto territoriale del comune di __________ delimitato a N da
via __________ e via __________, a E da via __________, via __________ e dal
mapp. __________, a S da via __________ e a O dal mapp. __________. Previa
ricomposizione particellare e demolizione degli edifici esistenti, il
__________ si prefiggeva in sostanza di riqualificare il vecchio nucleo a
livello urbanistico, ambientale e funzionale mediante la creazione di una vasta
piazza centrale attorniata da portici e blocchi di nuove costruzioni con
contenuti misti di tipo commerciale/abitativo. Quanto alle modalità
d'attuazione del , i sedimi destinati alla ricomposizione
particellare avrebbero dovuto essere acquisiti dal comune a trattative private
o in via espropriativa ed in seguito ceduti ai promotori immobiliari incaricati
della realizzazione del quartiere ().
L'8 febbraio 1993 il Consiglio comunale di __________ ha respinto
una revisione del __________ sottopostagli per adozione dal Municipio. Nel
giugno dello stesso anno è stato quindi organizzato un concorso di idee per
vagliare le potenzialità urbanistiche ed architettoniche del quartiere. Le
proposte contenute nel progetto vincente sono state recepite nel nuovo
__________ che il Governo ha approvato il 13 dicembre 1994. Dal profilo
spaziale, il PP aggiornato comprende unicamente il territorio comunale compreso
tra via __________, via __________, via __________ e via __________. Dal
profilo funzionale, riprende e sviluppa i contenuti del precedente strumento
pianificatorio: prevede in particolare la costruzione di due nuovi volumi
disposti a "L", che con gli edifici ai mapp. __________ e __________
e con il fronte di vecchie case su via __________ definiscono una piazza aperta
in cui confluiscono direttamente i vicoli esistenti.
C. A far tempo dal 1988 il
Municipio di __________ ha intavolato delle articolate trattative con i
proprietari del mapp. __________ nell'intento di acquistare il fondo soggetto
al PP. Venuta meno la possibilità di addivenire ad un accordo bonale, l'ente
pubblico - mediante avviso personale 5 giugno 1991 e pubblicazione degli atti
(relazione sull'opera, progetto dell'opera e preventivo, piano
d'espropriazione, tabella di espropriazione e offerta di indennità) - ha
promosso la procedura di esproprio formale della part. __________ offrendo un
indennizzo di fr. 89'500.-.
Con notifica 16 luglio 1991 la famiglia __________ si è
opposta all'espropriazione, chiedendo in via subordinata una permuta o un
risarcimento in denaro di fr. 528'190.-.
All'udienza di conciliazione dell'11 febbraio 1992 le parti
si sono riconfermate nelle rispettive posizioni.
In quella successiva tenutasi il 22 luglio 1992 gli
espropriati hanno osteggiato la domanda di anticipata immissione in possesso
formulata seduta stante dal comune.
Il giudice delle espropriazioni ha respinto l'opposizione
all'esproprio e accordato l'anticipata immissione in possesso con decreto 4
gennaio 1993. I privati hanno impugnato questa decisione davanti al Tribunale
cantonale amministrativo, ma dopo aver ottenuto alcune facilitazioni dal comune
hanno ritirato il gravame lasciandola crescere in giudicato.
D. Esaurite tutte le formalità
procedurali, con sentenza 22 novembre 1995 il Tribunale di espropriazione della
giurisdizione sottocenerina ha riconosciuto alla famiglia __________
un'indennità di complessivi fr. 150'368.-, oltre agli interessi - al tasso
usuale praticato dalle CFS - a far tempo dal 5 febbraio 1990.
Partendo dal presupposto che il mapp. __________ era stato
colpito da espropriazione materiale in conseguenza dell'entrata in vigore del
__________, il primo giudice ha proceduto ad una stima unica concentrando le
proprie indagini sulle contrattazioni immobiliari avvenute a __________ nel
corso del 1979. In base ai prezzi pagati all'epoca (da un minimo di fr.
134.80/mq ad un massimo di fr. 550.-/mq), ha quindi attribuito ai 179 mq di
terreno espropriato un valore di fr. 107'400.- (fr. 600.- il mq). All'edificio
esistente di 537.10 mc ha invece assegnato un valore di fr. 180.-/mc, errando
però in seguito nella quantificazione del relativo indennizzo; in luogo di fr.
96'678.- (fr. 180.-/mc x 537.10 mc) il Tribunale di espropriazione ha infatti
accordato agli espropriati un'indennità di fr. 42'968.-, corrispondente ad un
valore del cubo di soli fr. 80.-.
Donde il risarcimento globale di fr. 150'368.- (fr. 107'400.-
- fr. 42'968.-) per l'esproprio formale e materiale di tutta la particella, con
interessi a partire dal 5 febbraio 1990, giorno in cui i privati avrebbero
redatto un progetto di convenzione in vista della cessione bonale della loro proprietà.
E. Avverso la predetta
pronunzia la famiglia __________ è insorta innanzi al Tribunale cantonale
amministrativo, chiedendo che l'indennità espropriativa venga fissata in
complessivi fr. 444'000.-, di cui fr. 268'000 (= fr. 1'500.-/mq) per il terreno
e fr. 175'000.- (= fr. 300.-/mc) per la casa.
I ricorrenti hanno censurato il dies aestimandi preso in
considerazione dal primo giudice ed i criteri con cui è stata calcolato l'indennizzo.
Nel risultato, la decisione impugnata sarebbe iniqua e lesiva della parità di
trattamento. In sostanza, hanno addotto che il Tribunale di espropriazione
avrebbe dovuto corrispondere loro un'indennità identica ai prezzi che il comune
ha recentemente soluto per acquistare a trattative private i mapp. __________,
__________, __________ e /, fondi siti nelle vicinanze e
soggetti come la part. __________ ai vincoli sanciti dal __________.
Quanto agli interessi, hanno sostenuto che gli stessi vanno
fatti decorrere perlomeno dal 10 dicembre 1988, epoca in cui le parti avevano
già avviato delle negoziazioni nell'intento di addivenire ad una compravendita
della proprietà.
F. Il Tribunale di
espropriazione si è opposto all'accoglimento del ricorso senza formulare
particolari osservazioni.
Ad identica conclusione è pervenuto il comune di __________,
il quale ha contestato partitamente le tesi degli insorgenti con argomenti che
verranno ripresi, ove occorresse, in appresso.
Al termine dello scambio di allegati la ricorrente __________
ha presentato un memoriale di replica.
G. Il 28 ottobre 1996 il
Tribunale ha visionato la proprietà espropriata sentendo le parti in
contraddittorio. A richiesta del giudice delegato il comune ha prodotto il
__________ attualmente in vigore (ovvero il PP approvato dal Consiglio di Stato
in data 13 dicembre 1994), nonché la documentazione relativa al dettaglio delle
compravendite dei mapp. __________, __________ e __________.
Di tutte le risultanze istruttorie si dirà, per quanto
necessario, nei considerandi che seguono.
Considerato, in
diritto
- La competenza del Tribunale
cantonale amministrativo a statuire in merito ai ricorsi contro le decisioni
dei Tribunali di espropriazione, apprezzando liberamente il fatto ed il
diritto, si fonda sull'art. 50 cpv. 1 Lespr.
Il gravame in oggetto, tempestivo (art. 50 cpv. 3 Lespr) e
correttamente formulato, è ricevibile in ordine e può essere deciso sulla base
degli atti e dei risultati istruttori (art. 18 cpv. 1 PAmm), dai quali
dev'essere tuttavia stralciata la memoria irrita 6 febbraio 1996 che __________
ha prodotto senza esserne autorizzata (cfr. art. 49 cpv. 3 PAmm) al termine
dello scambio di allegati.
- I ricorrenti contestano il
dies aestimandi preso in considerazione dal Tribunale di espropriazione,
negando che il mapp. __________ sia stato colpito da espropriazione materiale
in conseguenza dell'approvazione del __________.
2.1. Giusta l'art. 22 ter cpv. 3 CF, in caso di restrizione
della proprietà equivalente a una espropriazione è dovuta piena indennità. Il
medesimo principio è stato ripreso e ancorato nella LPT (art. 5 cpv. 2), la
quale non contiene però alcuna indicazione sostanziale sulla nozione
d'espropriazione materiale; sarebbe stato infatti problematico dotare questo
istituto di una veste legale, considerata la sua continua evoluzione dottrinale
e giurisprudenziale (DFGP/UPT, Commento LPT, p. 50). La legge rinvia dunque
alla giurisprudenza del Tribunale federale, che ha coniato il concetto di espropriazione
materiale nel 1941 (STF 18 luglio 1941 in re W.) e lo ha affinato negli anni
seguenti, fino a giungere alla formulazione attuale inaugurata con la
celeberrima sentenza __________ (DTF 91 I 329). Secondo questa definizione, vi
è espropriazione materiale quando l'uso attuale o il prevedibile uso futuro di
una cosa è vietato o limitato in modo particolarmente grave, così che il
proprietario è privato di una delle facoltà essenziali derivanti dal diritto di
proprietà; una limitazione di minor importanza può ugualmente costituire
espropriazione materiale, se essa colpisce uno solo o un numero limitato di
proprietari in modo tale che - fosse negato loro l'indennizzo - essi dovrebbero
sopportare un sacrificio eccessivamente gravoso ("Sonderopfer") e
tale da violare il principio d'uguaglianza (DTF 121 II 417 consid. 4a, 119 Ib 128
consid. 2b, 118 Ib 41 consid. 2b). In ambo i casi premessa al riconoscimento di
qualsiasi indennità è l'idoneità del fondo colpito ad essere oggetto di sfruttamento
edilizio in un prossimo futuro (DTF 114 Ib 292 consid. 4; 112 Ib 485 e
giurisprudenza ivi richiamata).
2.2. Fino al 1979 la famiglia __________ ha potuto gestire la
sua proprietà da tempo edificata come meglio gli pareva. A seguito
dell'approvazione del __________ la situazione è però radicalmente mutata,
tant'è che il mapp. __________, al pari di altri fondi contigui, è stato
gravato da vincoli pianificatori volti a favorire la ricostruzione dell'intero
quartiere previo riordino particellare e abbattimento dei vetusti edifici esistenti.
A dispetto dei parametri edificatori teoricamente concessi dal __________, di
fatto i singoli proprietari coinvolti hanno perso la facoltà di disporre delle
loro particelle senza condizionamenti di sorta. Per quanto attiene in
particolare ai ricorrenti, il piano li ha posti nella condizione di non poter
più trasformare o ingrandire lo stabile esistente. Ma ciò che più conta, dal
profilo del diritto di proprietà, è che lo strumento pianificatorio entrato in
vigore nel 1979 li ha oggettivamente privati della possibilità di ricostruire e
di vendere liberamente il fondo, spogliandoli così di alcune prerogative essenziali
del loro statuto di proprietari. In siffatte evenienze, perfettamente note ai
pianificatori ed alle autorità comunali (cfr. relazione tecnico-economica 20
giugno 1978 annessa al __________, p. 2), non v'è dubbio che il __________ ha
compromesso l'uso del mapp. __________ in maniera talmente incisiva da
ingenerare espropriazione materiale a danno dei suoi proprietari.
In quanto volto a revocare in dubbio la sussistenza dell'espropriazione
materiale, il gravame si avvera pertanto infondato.
- Gli insorgenti ritengono
del tutto insufficiente l'indennizzo espropriativo accordato loro dalla prima
istanza. Pretendono fr. 1'500.- il mq per il terreno e fr. 300.- il mc per lo
stabile.
3.1. In caso di espropriazione materiale il momento determinante
per la valutazione dell'indennità è il giorno in cui è entrato in vigore il
provvedimento pianificatorio che ha comportato la restrizione della proprietà
(G. Müller, in Commentaire de la Constitution fédérale, N. 80 ad art. 22 ter;
DTF 117 Ib 6 consid. 2b, 114 Ib 103 consid. 2, 112 Ib 509 consid. 3e). Se
l'espropriazione materiale è seguita da un'espropriazione formale, l'indennità
va stimata secondo i principi inerenti a ciascun genere di espropriazione anche
laddove sia attuata una sola procedura di stima (DTF 114 Ib 108, in particolare
consid. 2a), senza riguardo al fatto che l'espropriato abbia eventualmente fin
dall'inizio sollecitato l'espropriazione formale (DTF 97 I 815/816; 108 Ib 334
consid. 4b), con la possibilità di prescindere da una seconda valutazione ai
fini della espropriazione formale unicamente laddove i prezzi dei terreni
divenuti inedificabili non abbiano conosciuto una evoluzione nel corso degli
anni (DTF 114 Ib 111 consid. 2a; 114 Ib 122 consid. 7a; 108 Ib 334 consid. 4c).
Operando una stima unica il Tribunale di espropriazione ha reputato
implicitamente che tra l'intervento costitutivo di espropriazione materiale e
la data determinante per la fissazione dell'indennità dovuta a titolo di espropriazione
formale, il valore metrico (residuo) del fondo è rimasto sostanzialmente
immutato. A giusto titolo, poiché approfondite indagini recentemente effettuate
dal Tribunale cantonale amministrativo rivelano che in questi ultimi anni nel
__________ non è intervenuta alcuna significativa modifica del valore dei fondi
inedificabili (RDAT II-1994 N. 64).
Ai fini della determinazione dell'indennità è quindi
sufficiente attenersi al valore venale del mapp. no. __________ nell'agosto
1979.
3.2. Giusta l'art. 9 Lespr, l'espropriazione ha luogo
mediante piena indennità. La determinazione di questa è disciplinata dal
principio secondo cui l'espropriato non deve subire un danno individuale, né
conseguire particolari vantaggi per effetto dell'espropriazione. In altre
parole, all'espropriato deve essere garantita la stessa situazione economica in
cui si troverebbe se l'espropriazione non avesse avuto luogo, in modo che, per
effetto dell'espropriazione, non subisca danni né consegua vantaggi pecuniari
(Hess-Weibel, Das Enteignungsrecht des Bundes, 1986, N. 3 ss. ad art. 16
LFespr; G. Müller, op. cit., N. 66 ad art. 22ter; DTF 95 I 455). L'importo
dell'indennità è calcolato in base all'intero valore venale del diritto
espropriato (art. 11 lett. a Lespr).
3.3. Dottrina e giurisprudenza concordano nel ritenere che il
valore venale di un terreno venga di regola stabilito in base al metodo
statistico-comparativo (cfr. Hess-Weibel, op. cit., N. 80 ss. ad art. 19
LFespr; DTF 115 Ib 408). Secondo questo metodo il valore venale di un fondo
viene individuato confrontando i prezzi già soluti nella regione di cui si
tratta per analoghi terreni in libere contrattazioni; nel limite del possibile
vengono di norma prese in considerazione le contrattazioni attendibili realizzate
nell'anno precedente il dies aestimandi. Di eventuali differenze (per forma, situazione,
dimensione, possibilità di sfruttamento, ecc.) si tiene conto attraverso adeguati
aumenti o diminuzioni. In sostanza il valore corrisponde al prezzo che l'espropriato
potrebbe conseguire in una normale contrattazione, rispettivamente alla somma
che un numero imprecisato di acquirenti sarebbe disposto a pagare, tenuto conto
dei prezzi praticati in zona, corretti e adeguati alle peculiarità dei singoli
terreni. Il prezzo di gran lunga inferiore o superiore alla media convenuto in
un contratto isolato non è evidentemente determinante, e non può essere assunto
quale esempio, dal momento che vi possono influire elementi che impediscono di
considerarlo oggettivo (cfr. Hess-Weibel, op. cit., N. 87 ad art. 19 LFespr;
Wiederkehr, Die Expropriationsentschädigung, p. 36; STA 2.5.1978 in re F.).
L'applicazione del metodo comparativo presuppone d'altro
canto che esistano sufficienti contrattazioni relative a fondi che possano
essere paragonati a quello in esame, ma non è necessario che si tratti di fondi
identici. Richiesto è invece che i prezzi pagati per quei fondi possano essere
analizzati e che da essi si possano trarre conclusioni ragionevoli circa il
livello del mercato in generale (RDAT 1985 N. 92). Le cifre indicative ottenute
con questo approccio analitico vanno quindi corrette ed adeguate in funzione
delle peculiarità, siano esse negative o positive, riguardanti il fondo oggetto
dell'esproprio. Giova infine ricordare che il metodo comparativo non conduce
alla determinazione di valori assoluti, bensì serve a mettere in evidenza una
tendenza nell'evoluzione dei prezzi dei terreni in una determinata zona, che
può essere influenzata dalla situazione di fatto e di diritto che la caratterizza.
Il Tribunale di espropriazione non ha rinvenuto
contrattazioni relative a fondi inseriti nel nucleo di __________. I numerosi
dati raccolti in prima istanza indicano tuttavia che nel 1979 il prezzo medio
pagato nel comune per l'acquisto di terreni di varia grandezza e grado di
edificabilità si aggirava sui 267.- fr. il mq, importo che si riduce a fr.
253.- il mq se si prescinde dai valori estremi (di fr. 134.80 e di fr. 550.- il
mq) e a fr. 250.- il mq se si trascurano le compravendite di scorpori insignificanti.
L'omogeneità che traspare dal complesso di quegli stessi dati dimostra peraltro
che all'epoca il mercato immobiliare di __________ era tendenzialmente
improntato alla stagnazione.
A fronte di simili risultanze non si vede francamente come i
ricorrenti possano dolersi dell'indennizzo di fr. 600.-/mq accordato loro dal
giudice delle espropriazioni. Pur tenendo conto delle peculiarità che
contraddistinguono in positivo il mapp. __________ (zona pregiata, tranquilla,
facilmente accessibile, ecc.), la stima operata dal Tribunale di espropriazione
in ordine al valore venale del terreno appare assai generosa e come tale
resiste con certezza alle critiche sollevate dagli insorgenti. Il Tribunale
cantonale amministrativo l'avrebbe senz'altro ridotta se non fosse tenuto ad
ossequiare il divieto delle reformatio in peius sancito dall'art. 65 cpv. 4
PAmm.
3.4. Allo stabile esistente è stato assegnato un valore di
fr. 180.- il mc. Se si pon mente alla vetustà dell'immobile ed al suo stato di
conservazione, anche questa valutazione si appalesa oltremodo magnanima. Tanto
più che applicando criteri d'estimo particolarmente severi la casa avrebbe
anche potuto essere considerata un cosiddetto "Abbruchobjekt" i cui
costi di demolizione vanno dedotti dall'indennità espropriativa (Hess-Weibel,
op. cit., N. 103 ad art. 19 LFespr).
Quantificando in fr. 42'968.- il risarcimento spettante agli
espropriati il Tribunale di espropriazione è tuttavia incorso in un increscioso
errore di calcolo sfuggito pure alle parti in causa. Lo svarione può essere
tuttavia corretto in questa sede operando una rettifica d'ufficio che porta al
seguente risultato:
fr. 180.-/mc x 537.10
mc = fr. 96'678.-
Seppur dovuta ad una sanatoria di mera natura contabile, la
maggiorazione dell'indennizzo per l'esproprio della casa comporta
l'accoglimento parziale dell'impugnativa. I ricorrenti hanno infatti propugnato
esplicitamente un risarcimento superiore per la perdita dello stabile.
- La famiglia __________ si
ritiene vittima di una disparità di trattamento nella misura in cui il
Tribunale di prime cure gli avrebbe riconosciuto un indennizzo di gran lunga
inferiore ai prezzi pagati dal comune per acquisire la proprietà delle part.
no. __________, __________ e __________.
La censura risulta manifestamente infondata.
Innanzi tutto perché per legge il Tribunale di espropriazione
non è assolutamente vincolate dalle conclusioni delle parti allorquando fissa
l'importo dell'indennità (cfr. art. 49 Lespr). Secondariamente perché i prezzi
stipulati nell'ambito di trattative bonali non possono notoriamente influire in
modo determinante sulla quantificazione della indennità espropriativa, che deve
corrispondere ai reali valori di mercato (cfr. Hess-Weibel, op. cit., N. 86 ad
art. 19 LFespr; RDAT I-1993 N. 51)). In terzo luogo perché a ben guardare i
ricorrenti non ottengono molto meno di quanto incassato dai proprietari che
hanno venduto direttamente i loro fondi senza farsi coinvolgere in una
procedura espropriativa. Anzi, rispetto ad alcuni proprietari conseguono molto
di più. Per capirlo, basta analizzare obbiettivamente le cifre a corpo che il
comune ha pagato per comperare i mapp. __________, __________ e __________
(cifre che comprendono sia il valore del terreno che quello dell'edificio
ospitato sul fondo) e rinunciare a paragoni improponibili basati sul risultato
che si ricava dividendo il prezzo convenuto per la sola superficie della
particella. Il mapp. __________, ad esempio, è
stato venduto a fr. 365'000.-, ovvero - secondo gli
espropriati -
a fr. 1'771.- il mq. Ha una superficie di 206 mq sulla quale
insiste uno stabile di 1'896 mc. Se fosse stato espropriato ai valori riconosciuti
al mapp. 96, i suoi proprietari avrebbero incassato
fr. 600.-/mq x 206 mq
= fr. 123'600.-
fr. 180.-/mc x 1'896
mc = fr. 341'280.-
ossia in totale 464'880.- fr., importo di gran lunga
superiore ai 365'000.- fr. stipulati nel rogito di compravendita.
Senza parlare del fatto - per concludere - che contrariamente
agli altri proprietari la famiglia __________ riceve oltre al capitale una
somma tutt'altro che indifferente sotto forma di interessi.
- I ricorrenti sostengono
infine che il Tribunale di espropriazione avrebbe dovuto far decorrere gli
interessi d'uso dal 1988, epoca in cui le parti avevano già avviato delle negoziazioni
nell'intento di addivenire ad una compravendita della proprietà.
5.1. Ai sensi della vigente giurisprudenza, in caso di
espropriazione materiale gli interessi sulla relativa indennità decorrono, di
regola, a partire dal momento in cui l'avente diritto ha manifestato in modo
inequivoco la propria intenzione di farsi risarcire (cfr. DTF 114 Ib 283
consid. 2a e rinvii). A tale richiesta - specifica il Tribunale federale - non
debbono porsi esigenze di forma troppo severe: è necessario, ma sufficiente,
che l'ente pubblico, conformemente ai principi della buona fede, debba rendersi
conto che nel caso concreto il proprietario intende chiedere l'indennità che
gli spetta (DTF 112 Ib 512). In effetti, una simile manifestazione di volontà è
stata scorta dal Tribunale federale nella formulazione di una proposta
transattiva (DTF 97 I 819), nell'intavolazione di trattative con il privato in
vista della vendita (DTF 108 Ib 344), così come nelle azioni d'opposizione
intraprese dal proprietario avverso una misura pianificatoria ritenuta lesiva
dei suoi interessi (DTF 112 Ib 512).
5.2. Poste queste premesse, ai fini del presente giudizio quo
alla decorrenza degli interessi occorre considerare che nel dicembre del 1988
erano già in corso tra le parti concrete discussioni per la cessione di tutto
il mapp. __________ al comune. Lo comprova il tenore dello scritto 10 febbraio
1989 che il Municipio ha indirizzato ad un membro della famiglia __________ per
riprendere le trattative iniziate il 10 dicembre 1988 al fine di pervenire ad
una compravendita della proprietà.
Ne consegue che agli espropriati devono essere corrisposti
gli interessi d'uso (al tasso praticato dalle CFS) a contare dal 10 dicembre
1988.
- Stante quanto precede, il
ricorso va parzialmente accolto.
Questo esito impone di ripartire tra le parti la tassa di
giustizia, tenendo conto della predominante soccombenza degli insorgenti (art.
28 PAmm). Per le stesse ragioni si giustifica l'assegnazione di congrue
ripetibili al comune di __________, che si è fatto patrocinare da un legale
(art. 31 PAmm). In effetti, la regola prevista dall'art. 73 Lespr fa stato
soltanto in prima istanza, mentre in sede di ricorso sono applicabili, giusta
il rinvio dato dall'art. 50 cpv. 3 Lespr, i citati art. 28 e 31 PAmm (STA 24.8.90
in re C.e B./Stato del Canton Ticino).
Per
questi motivi,
visti
gli art. 22 ter CF; 5 LPT; 9, 11, 49, 50 Lespr; 18, 28, 31, 49 e 65 PAmm,
dichiara
e pronuncia:
- Il ricorso è parzialmente
accolto.
§. Di conseguenza il dispositivo 1 della sentenza 22 novembre 1995
(no. 10/91-91) del Tribunale di espropriazione della giurisdizione
sottocenerina è annullato e riformato come segue:
"1. Per
l'espropriazione formale e materiale del mapp. no. __________ il comune di
__________ verserà agli espropriati un'indennità di complessivi fr. 204'078.-
oltre interessi ai seguenti tassi annui:
del 4.5% dal 10.12.1988 al 31.5.1989
del 5.5% dal 1.6.1989 al 31.5.1990
del 6.5% dal 1.6.1990 31.3.1993
del 5.5% dal 1.4.1993 al 30.9.1993
del 5% dal 1.10.1993 in avanti."
-
La tassa di giudizio di fr.
1'200.- è posta per 4/5 a carico dei ricorrenti in solido e per il resto a
carico del comune di __________. Gli insorgenti in solido verseranno al
resistente fr. 1'200.- per titolo di ripetibili.
-
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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