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Numero d'incarto:
50.1995.19
Data decisione, Autorità:
24.08.1998, TRAM
Incarto n.
50.95.00019-20
Lugano
24 agosto 1998
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo
Crivelli
statuendo
sui ricorsi
a) 24 maggio 1995 della
patrocinato da: avv. __________
b) 26 maggio 1995 del
patrocinato da: avv. __________
Contro
la
decisione 25 aprile 1995 (no. 16/89-137) del Tribunale di espropriazione
della giurisdizione sottocenerina, prolata in merito alla domanda
d'indennizzo per titolo di espropriazione materiale che la Comunione
ereditaria fu __________ ha inoltrato il 27 luglio 1989 nei confronti del
comune di __________ a seguito dell'inclusione del mapp. __________ RFD in
zona AEP;
viste le risposte:
-
1° giugno
1995 del Tribunale di espropriazione della giurisdizione sottocenerina,
-
28 giugno
1995 del comune di __________,
al ricorso sub
a);
-
1° giugno
1995 del Tribunale di espropriazione della giurisdizione sottocenerina,
-
28 giugno
1995 della Comunione ereditaria fu __________,
al ricorso sub
b);
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
che la comunione ereditaria fu __________ composta dagli eredi
__________ e __________ n. __________ (in seguito: CE __________) è
proprietaria del mapp. __________ RFD di __________, un fondo di 2492 mq
confinante con via __________ e __________ sul quale insiste una casa d'abitazione
di tre piani edificata verso la fine del secolo scorso;
che a dispetto delle contestazioni sollevate dalla
proprietaria, il PR di __________ approvato dal Consiglio di Stato il 10 agosto
1988 ha collocato il mapp. __________ in zona AEP per la creazione di un parco
e di un'area da gioco per bambini;
che preso atto della situazione venutasi a creare, mediante
istanza 27 luglio 1989 la CE __________ ha convenuto in giudizio il comune di
__________ davanti al Tribunale di espropriazione della giurisdizione
sottocenerina onde ottenere un risarcimento di fr. 1'943'950.- (fr. 850.-/mq)
per titolo di espropriazione materiale;
che il Tribunale di espropriazione ha parzialmente accolto la
domanda con sentenza 25 aprile 1995; accertato il buon fondamento dell'azione
promossa dalla proprietaria, il primo giudice le ha riconosciuto un indennizzo
di fr. 1'534'288.- oltre interessi d'uso per causa di espropriazione materiale,
fr. 188'308.- oltre interessi al 5% per l'eventuale esproprio formale del fondo
e fr. 5'000.- a corpo per inconvenienti di trasloco, ponendo a carico del
comune fr. 5'000.- di tassa di giustizia e fr. 35'000.- di ripetibili;
che avverso la predetta pronunzia l'espropriata e il comune
sono insorti innanzi al Tribunale cantonale amministrativo con le impugnative
citate in ingresso, postulando un aumento, rispettivamente una riduzione, delle
indennità fissate dal Tribunale di espropriazione;
che il primo giudice si è opposto all'accoglimento di
entrambi i ricorsi senza formulare osservazioni, mentre i resistenti si sono
avversati vicendevolmente sollecitando la reiezione del gravame presentato
dalla controparte;
che il 24 settembre 1996 si è tenuta un'udienza in
contraddittorio preceduta da un sopralluogo nel corso del quale il giudice delegato
ha visionato il mappale oggetto di esproprio e tutti i terreni considerati
dalla prima istanza per l'estimo; a richiesta del Tribunale il comune ha
successivamente prodotto una mappa aggiornata in scala 1:2000 del comprensorio
comunale e una copia della risoluzione 10 agosto 1988 con la quale il Consiglio
di Stato ha approvato il PR di __________, facendo sapere nel contempo di
prospettare un abbandono del vincolo istituito nel 1988 a carico della part.
__________;
che in data 15 ottobre 1996 è stato ascoltato quale teste
__________, capo dell'ufficio contenzioso terreni SN;
che ad istanza dell'espropriata, il 21 novembre 1996 il
Tribunale cantonale amministrativo ha formalmente decretato la sospensione
delle cause in attesa dell'approvazione della modifica di PR volta ad
affrancare la part. __________ dal vincolo AEP;
che in data 10 giugno 1998 il Governo ha approvato la
variante del PR di __________ relativa al mapp. __________, con la conseguente
inclusione della proprietà __________ in zona edificabile RI6; i procedimenti
tutt'ora in essere davanti al Tribunale cantonale amministrativo sono così
diventati privi di oggetto;
che il comune di __________ ha pertanto chiesto al Tribunale
di stralciare dai ruoli le procedure ancora pendenti;
che acconsentendo allo stralcio delle cause, la CE __________
ha nondimeno preteso che spese, tasse e ripetibili venissero poste a carico del
comune siccome soccombente per desistenza;
considerato, in
diritto
che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo a
statuire in merito ai ricorsi contro le decisioni dei Tribunali di
espropriazione, apprezzando liberamente il fatto ed il diritto, si fonda
sull'art. 50 cpv. 1 Lespr;
che i gravami in oggetto, tempestivi (art. 50 cpv. 3 Lespr) e
correttamente formulati, sono pertanto ricevibili in ordine e possono essere
decisi con un unico giudizio (art. 51 PAmm) sulla base degli atti, integrati
dalla documentazione concernente il nuovo assetto pianificatorio del mapp.
__________ (art. 18 cpv. 1 PAmm);
che l'inclusione del mapp. __________ in zona RI6 decisa nell'ambito
della recente modifica del PR di __________ ha reso priva d'oggetto la causa di
espropriazione materiale promossa nel 1989 dalla proprietaria del fondo;
che i ricorsi presentati avverso la pronunzia 25 aprile 1995
del Tribunale di espropriazione della giurisdizione sottocenerina possono
essere pertanto stralciati dai ruoli;
che la CE __________ approva lo stralcio, ma ritiene che gli
oneri del procedimento debbano essere accollati al comune di __________;
che nei procedimenti contenziosi di espropriazione materiale
le spese e le eventuali ripetibili vengono ripartite come in una normale
procedura amministrativa, ovvero a dipendenza dell'esito del processo e del
grado di soccombenza delle parti, conformemente al principio in tal senso
dedotto dagli art. 28 e 31 PAmm (RDAT I-1994 N. 48, 1987 N. 72, 1983 N. 82);
che in sede ricorsuale vige la stessa regola, gli art. 28 e
31 PAmm essendo direttamente applicabili giusta il rinvio di cui all'art. 50
cpv. 3 Lespr;
che procedendo allo stralcio di una causa, il Tribunale
cantonale amministrativo è di norma tenuto a pronunciarsi contestualmente sulla
suddivisione di spese e ripetibili in funzione dell'esito verosimile
dell'impugnativa inoltratagli (RDAT 1984 N. 27);
che un simile esame retrospettivo non è necessario se la scomparsa
dell'oggetto della lite che da luogo allo stralcio della procedura è dovuta
all'attività decisionale svolta in costanza di litispendenza da una delle parti
in causa; la parte che con il proprio agire estingue la materia del contendere
è infatti considerata soccombente (cfr. Merkli/Aeschlimann/Herzog, Kommentar
zum bernischen VRPG, N. 3 ad art. 110; STA 10.11.1997 in re V.);
che così come si reputa soccombente l'ente pubblico che rinuncia
ad un esproprio formale dopo l'apertura della relativa procedura (DTF 122 II
201), nelle cause di espropriazione materiale si deve ritenere perdente il
comune che in itinere litis abbandona la misura pianificatoria alla base delle
pretese d'indennizzo avanzate dal proprietario interessato (STA 3.2.1998 in re
B.);
che in concreto lo stralcio della procedura trae origine
dall'attribuzione del mapp. __________ alla zona edificabile disposta dal
comune di __________ nell'ambito della modifica del proprio PR approvata dal
Consiglio di Stato il 10 giugno scorso;
che la rinuncia all'assetto pianificatorio che aveva indotto
la CE __________ a promuovere la causa di espropriazione materiale comporta
soccombenza;
che ai fini del presente giudizio non è dunque indispensabile
accertare in via pregiudiziale e sommaria il verosimile esito dei gravami
presentati dalle parti, poiché gli oneri procedurali - compresi quelli di prima
istanza (Merkli/Aeschlimann/Herzog, op. cit., N. 15 ad art. 39) - vanno
comunque addossati al comune di __________ siccome soccombente a dipendenza
della sua decisione di affrancare la part. __________ dal vincolo AEP istituito
nel 1988;
che eventuali ulteriori pretese degli espropriati che
dovessero eccedere le congrue ripetibili assegnate in questa sede vanno
proposte nei termini ed alle modalità previste dall'art. 7 cpv. 3 e 4 Lespr;
visti
gli art. 7, 50 Lespr; 18, 28, 31 e 51 PAmm,
dichiara e pronuncia:
- La causa di espropriazione
materiale che la Comunione ereditaria fu __________ ha inoltrato il 27 luglio 1989
nei confronti del comune di __________ a seguito dell'inclusione del mapp.
__________ RFD in zona AEP è diventata priva d'oggetto per abbandono del
vincolo.
§. Di conseguenza:
1.1. la decisione 25 aprile 1995 (no. 16789-137) del Tribunale di
espropriazione della giurisdizione sottocenerina è annullata;
1.2. il ricorso 24 maggio 1995 della CE __________ e il ricorso
26 maggio 1995 del comune di __________ sono stralciati dai ruoli.
-
Le tasse di giudizio di fr.
5'500.- sono poste a carico del comune di __________, con l'ulteriore obbligo
di rifondere alla CE __________ fr. 30'000.- a titolo di ripetibili di entrambe
le istanze..
-
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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