AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
41.2000.2
Data decisione, Autorità:
15.05.2001, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
41.2000.00002
RG/sc
Lugano
15 maggio 2001
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
statuendo sul ricorso del 27 novembre 2000
di
__________,
contro
la decisione del 4 agosto 2000 emanata da
Ufficio federale ass. militare, 3001 Berna,
rappr. da: __________,
in materia di assicurazione militare
federale
ritenuto, in
fatto
1.1. Dal 7 al 18
giugno 1999 __________ ha prestato servizio militare presso la Cp __________ ad
__________ (CR 1999).
Dopo il
servizio, precisamente il 6 agosto 1999, l'assicurato si è rivolto al dott. __________,
medico generalista, lamentando dolori all'alluce destro e a quello sinistro. In
esito all'esame eseguito in medesima data, la diagnosi del sanitario è stata di
"unghia incarnita alluce dx e sin" (cfr. doc. _).
1.2. Sempre in
data 6 agosto 1999, il datore di lavoro dell'assicurato ha annunciato il caso
alla __________. Nel relativo formulario di notifica, quale data
dell'infortunio è stato indicato il 1° agosto 1999, mentre la dinamica del
medesimo è stata così descritta dall'interessato: "Ho fatto una lunga
camminata nei boschi in luoghi impervi. L'uso prolungato degli scarponi da
montagna che uso poco, ha provocato un'infezione ai piedi" (cfr. doc.
_).
Nel
certificato medico LAINF 24 agosto 1999 il medico curante dott. __________,
riferendosi alla consultazione medica del 6 agosto 1999, ha attestato la
presenza di un "gonfiore alluce destro (in parte anche a sinistra) con
rossore dovuto ad unghia incarnita" ed ha posto la diagnosi di "unghia
incarnita alluce destro".
Dal
certificato risulta inoltre la seguente descrizione dell'infortunio fornita dal
paziente: "portando degli scarponi durante una passeggiata dolore ai
piedi" (cfr. doc. _).
Con
decisione 1° settembre 1999 la __________ ha rifiutato l'erogazione di
prestazioni assicurative non trattandosi di infortunio né di lesione corporale parificabile
ad infortunio (doc. _). L'opposizione interposta contro tale provedimento
dall'assicuratore malattia è stata da questo ritirata in data 10 novembre 1999
(cfr. doc. _).
1.3. Per il tramite
del dott. __________, in data 20 ottobre 1999 l'affezione agli alluci è stata
notificata all'UFAM. Nel relativo rapporto medico il curante, riportando il
risultato dell'esame eseguito il 6 agosto 1999, ha quindi posto la diagnosi di
"unghie incarnite alluce dx e sin". Il sanitario ha quindi
annotato: "durante servizio militare in giugno il sig. __________ ha
avuto problemi con i piedi e da allora non va bene. Ha sempre qualcosa"
(cfr. doc. _).
Interrogato
l'assicurato in merito alle affezioni ai piedi ed esperiti gli accertamenti del
caso, con scritto 8 febbraio 2000 l'UFAM, rilevando come, in base agli atti
__________, "i disturbi hanno avuto inizio in vita civile il 1° agosto
1999 dopo una lunga marcia con scarponi da montagna poco usati" e che
"in assenza totale di documentazione medica militare e visto il lungo
intervallo, fino al 1° agosto 1999, senza alcuna consultazione medica, una
relazione tra l'affezione e il servizio prestato nel giugno 1999 non può essere
stabilita né riconosciuta", ha comunicato all'assicurato che il caso
non sarebbe stato assunto dall'AM (cfr. doc. _).
A seguito
delle osservazioni presentate da __________ il 14 febbraio 2000, tramite
preavviso 6 marzo 200 l'UFAM, ha confermato il rifiuto a riconoscere la propria
responsabilità per i disturbi ai piedi.
Con
decisione formale 19 maggio 2000, confermata con decisione su opposizione 4
agosto 2000, l'UFAM ha ribadito il rifiuto di prestazioni evidenziando
nuovamente l'assenza di nesso di causalità tra le affezioni ad entrambi i piedi
e il servizio prestato nel mese di giugno 1999.
1.4. In data 27
novembre 2000 l'assicurato ha interposto tempestivo ricorso chiedendo in
sostanza che il caso venga assunto dall'AM e che gli venga riconosciuto un
adeguato indennizzo per l'attività svolta "per ottenere giustizia".
A
sostegno delle proprie richieste nel gravame viene esposto:
"
(…)
Ho svolto l'ultimo corso di ripetizione dal 7 al 18 giugno 1999
presso il Corpo della __________. Sono stato assegnato a lavori di sgombero di
un fortino al Gottardo.
Prima di entrare in servizio mi sono recato per ben due volte all'Arsenale
di __________ per cambiare diverso materiale, principalmente l'abbigliamento e
gli scarponi divenuti troppo stretti. La sostituzione degli scarponi mi
è stata rifiutata. Motivo: mi restavano da svolgere solo 12 giorni di servizio.
Non ne avevo diritto. Ho insistito ma non è stato possibile far cambiare idea
agli addetti. Il materiale che mi è stato sostituito risulta dal libretto di
servizio (vedi allegato 1).
Entrato in servizio ho usato inizialmente le normali scarpe di
uscita. Questo può sicuramente essere confermato dal signor __________
(__________) che mi disse di usare gli scarponi militari. Era infatti
impossibile operare in quelle condizioni con delle normali scarpe, anche per
ragioni di sicurezza (presenza di neve, ghiaccio, acqua, trasporti di materiale
pesante, ecc.).
Ho così usato gli scarponi inadatti a partire dal secondo o terzo
giorno di servizio. I piedi mi facevano male. Ho sopportato la situazione anche
perché alla fine di ogni giornata rientravo al mio domicilio e potevo quindi
fare dei bagni ai piedi e riposarli.
Ho terminato il servizio e nonostante avessi male ai piedi non ho
ritenuto inizialmente necessario farmi visitare da un medico militare o civile.
Pensavo che mi sarebbe passato. Ogni sera facevo dei bagni ai piedi usando il
prodotto Camillex e disinfettando gli alluci con del Betadin. Non mi ero reso
conto che le unghie erano incarnate non avendo in quarant'anni mai sofferto di
questi problemi, come risulta dal certificato medico 16.10.2000 del medico di
famiglia Dott. __________ (vedi allegato _).
Nel mese di luglio, nella mia veste di presidente del Patriziato
di __________, ho dovuto farmi sempre sostituire dal Vicepresidente __________
per sopralluoghi in alta montagna e camminate di collaudo di sentieri riattati
in seguito ai problemi insorti a causa dell'uso degli scarponi.
Dal 17 al 25 luglio 1999 mi sono recato con la famiglia in vacanza
a __________ () e a __________ (). In questo periodo
l'alluce destro ha iniziato a peggiorare (infezione). Questo fatto può essere
confermato dai signori presso i quali ero alloggiato:
‑ __________
‑ __________
che hanno visto personalmente la situazione.
Sono poi rientrato ed ebbi modo, durante una visita di cortesia al
collega di Patriziato __________, di mostrare alla moglie __________,
infermiera, gli alluci, la quale mi disse di consultare al più presto un
medico. Ho poi consultato il Dott. __________ in data 6 agosto 1999.
Le persone citate possono essere consultate e confermare questi
fatti, eventualmente per iscritto.
I disturbi erano quindi presenti prima del 1. agosto 1999.
Il Dott. __________, nonostante fosse passato più di un mese e
mezzo dal corso di ripetizione, ha ritenuto corretto annunciare il caso
all'Assicurazione militare. Ciò significa che dal punto di vista medico lo
stesso ha individuato la causa dei disturbi imputandoli all'uso degli scarponi
militari stretti.
Ciò è poi stato confermato in seguito da altri due medici
interpellati:
‑ il
Dott. __________ nel suo certificato medico del 17.3.2000 afferma che "la
malattia è senz'altro con grande probabilità dovuta al fatto che il paziente
durante il suo servizio militare del giugno 1999 ha usato scarponi stretti ed
ha accusato la sua sintomatologia dopo questo evento, prima di allora era
completamente asintomatico" (vedi allegato _);
‑ il
Dott. __________, specialista F.M.H. in ortopedia e chirurgia, nel suo
certificato medico del 23.10.2000 è ancora più chiaro e conclude con le
seguenti parole: "secondo il mio parere i disturbi lamentati sono
dovuti al porto degli scarponi militari inadeguati" (vedi
allegato _).
A questo punto è chiarissimo che la responsabilità
dell'assicurazione militare non può essere confutata. Con questi elementi le
condizioni poste dall'articolo 6 LAM (probabilità preponderante che l'affezione
è stata causata durante il servizio militare) sono ossequiate per cui
l'assicurazione militare deve rispondere per questo caso." (Doc. _)
1.5. Con risposta
di causa 28 dicembre 2000 l'UFAM, rappresentato dall'avv. __________, chiede la
reiezione del ricorso osservando:
" FATTI
- Il
ricorrente signor __________ ha prestato servizio militare dal 7 al 18 giugno
1999 con la Cp __________: si trattava di un corso di ricupero, resosi
necessario per completare i giorni di servizio che ancora mancavano al milite.
Secondo
le affermazioni del ricorrente, esposte per la prima volta l'11 gennaio 2000,
quando venne sentito dal Servizio esterno dell'AM (doc. _), egli si sarebbe
recato all'Arsenale di __________ in previsione del corso per farsi cambiare
l'equipaggiamento divenuto troppo stretto: in quell'occasione egli avrebbe
chiesto anche di poter cambiare gli scarponi, ricevendo tuttavia una risposta
negativa.
Arrivato
in servizio, a causa del lavoro che gli venne affidato, non avrebbe ottenuto
l'autorizzazione a portare scarpe leggere, per cui l'uso degli scarponi troppo
corti gli avrebbe provocato grossi problemi ai piedi sotto forma di dolori alla
punta delle dita.
- Il
ricorrente ammette di non aver consultato il medico durante il servizio e
nemmeno risulta dagli atti che egli lo abbia fatto, anche dopo il termine del
corso.
Soltanto
dopo oltre un mese egli consultò il medico di famiglia dott. __________, il
quale tuttavia attese fino al 20 ottobre 1999 per notificare il caso all'AM
(doc. _).
Nel
frattempo infatti il ricorrente era stato annunciato alla _________ dal datore
di lavoro: non trattandosi di un incidente o di una lesione parificabile a
infortunio secondo l'art. 9 dell'OLAINF, la __________ ha però rifiutato ogni
prestazione con decisione 1. settembre.
E'
interessante rilevare come da questa decisione risulti che i dolori a entrambi
gli alluci siano insorti "facendo una lunga camminata nei boschi con gli
scarponi da montagna poco usati" (doc. _).
Il
ricorrente ricevette per contro una risposta positiva dalla Cassa malati
__________ che si disse disposta ad assumere il costo dei trattamenti ai piedi
qualora questo avesse superato la franchigia di fr. 1'500.‑-.
Come detto però, soltanto dopo aver
ottenuto queste risposte, il signor __________ notificò il caso
all'Assicurazione militare, la quale, fatti i necessari accertamenti, gli
rispose l'8 febbraio 2000 che non avrebbe corrisposto nessuna prestazione
poiché le affezioni non erano state annunciate né durante il servizio, né nei
giorni successivi, tanto più che erano insorte in civile, ossia il 1. agosto
1999.
Il
signor __________ contestò il rifiuto con lettera 14 febbraio 2000, per cui la
Sezione AM 7 diede avvio alla procedura formale con preavviso 6 marzo 2000 che
confermava il rifiuto di ogni prestazione.
Il
19 marzo 2000 il signor __________ inoltrò le proprie osservazioni, alle quali
fece seguito la decisione 19 maggio che conferma la decisione di rifiuto.
Dopo
una tempestiva opposizione presentata il 19 giugno dal signor __________, il
Servizio ricorsi dell'AM emanò la decisione 4 agosto 2000 qui impugnata.
DIRITTO
- E'
pacifico che il ricorrente ha annunciato l'evento dal quale fa dipendere la
pretesa di responsabilità della Confederazione soltanto dopo il servizio
militare svoltosi fra il 7 e il 18 giugno 1999: per la precisione l'annuncio è
avvenuto il 20 ottobre 1999, ossia quattro mesi dopo la conclusione del
servizio.
L'eventuale
responsabilità della Confederazione deve quindi essere valutata secondo l'art.
6 LAM, il quale prevede che l'Assicurazione militare risponde "soltanto
se, con probabilità preponderante, l'affezione è stata causata o aggravata
durante il servizio, oppure soltanto se è stabilito con probabilità
preponderante che si tratta di postumi tardivi o della ricaduta di un'affezione
assicurata".
Per
giudicare se sia raggiunto un grado di probabilità preponderante valgono le
regole usualmente in uso nel campo delle assicurazioni sociali riguardo
all'onere della prova (DTF 123 V 138‑139), ove, per l'art. 6 LAM questo
onere non spetta al l'assicurazione militare, bensì alla persona che rivendica
la prestazione (FF 1990 IlI pag. 185 segg.).
Questo
principio deve essere interpretato nel senso che, in presenza di una
rivendicazione dell'assicurato da lui fondata su determinati elementi di fatto,
l'assicurazione militare valuta le prove a sostegno di questi fatti e se queste
non sono sufficienti il diritto a prestazioni va negato (cfr. Mäschi Jürg,
Kommentar zum Bundesgesetz über Militärversicherung vom 19.6.1992, Bern 2000,
p. 96 § 18).
Premesso
che il criterio della probabilità preponderante, secondo la giurisprudenza del
Tribunale federale (DTF 111 V 372 cons. 1 b e 105 V 229 cons. 3a) vale anche
per la valutazione delle prove, la decisione del giudice o dell'autorità
amministrativa deve essere fondata sui fatti che, pur non potendo essere
accertati in modo inconfutabile, appaiono come i più verosimili, ove tuttavia
non è sufficiente che un fatto possa apparire semplicemente come un'ipotesi
possibile.
- Applicando
questi principi generali al caso di cui trattasi e ricordato che le affezioni
agli alluci denunciate dal ricorrente non sono state né accertate né da lui
notificate nel corso del servizio, resta quindi da esaminare se, con
probabilità preponderante e sulla base dei fatti addotti dal signor __________
essa sia stata causata o aggravata durante il servizio.
La
versione dei fatti fornita dai ricorrente si presenta però in modo
contraddittorio.
Secondo
la notifica effettuata alla __________, infatti, i disturbi ai piedi sono
insorti il 1. agosto 1999 (e quindi oltre 40 giorni dopo il termine del
servizio) "facendo una lunga camminata nei boschi con degli scarponi da
montagna poco usati".
Soltanto
dopo aver preso atto che la __________ aveva dovuto rifiutare di erogare le
prestazioni perché non si trattava di un infortunio secondo la LAINF e che la
Cassa malati __________ avrebbe assunto soltanto i costi eccedenti la
franchigia di fr. 1'500.‑‑, il ricorrente si è rivolto
all'Assicurazione militare, sostenendo che, invece, i disturbi erano già
insorti durante il corso del giugno 1999.
Secondo
una consolidata giurisprudenza del Tribunale federale ‑ riportata in DTF
121 V 47 ‑ in presenza di versioni contraddittorie sulla dinamica
dell'incidente fornite dall'assicurato viene ritenuta più attendibile quella
"della prima ora" perché di solito è più spontanea e priva di
condizionamenti, rispetto a quelle successive che possono venire influenzate da
diversi fattori.
Nel
caso che ci occupa, il signor __________ non solo non ha denunciato i disturbi
all'Assicurazione militare, escludendo quindi che questi dipendessero dal
servizio, ma ha espressamente attribuito a una passeggiata in civile con
scarponi non adatti, avvenuta il 1° agosto 1999, la causa di questi disturbi.
Le
versioni successive, con l'andare del tempo sempre arricchite di particolari
che dovrebbero servire ad instaurare un rapporto diretto fra l'affezione agli
alluci e il servizio militare, sono evidentemente la conseguenza del rifiuto
espresso dalla __________ e dalla risposta della __________ relativa alla
franchigia contrattuale.
Si
tenga inoltre presente che il signor __________ ha consultato un medico solo
dopo il 1° agosto 1999, ossia dopo l'evento al quale ha attribuito, con la
notifica alla __________, l'insorgenza dell'affezione agli alluci.
Nel
suo ricorso il signor __________ cita gli attestati dei medici da lui consultati
per cercare di accreditare la sua tesi, secondo cui i disturbi agli alluci sono
da attribuire al servizio militare: né il dott. __________, consultato per
primo, ma dopo il 1° agosto 1999, né i dottori __________ e __________ possono
evidentemente affermare sulla base di accertamenti oggettivi, che i disturbi
lamentati dal loro paziente sono dovuti agli scarponi militari inadeguati.
Essi
non fanno quindi altro che riferire la versione del signor __________ e non
possono pertanto avere valore probatorio.
- Ne
consegue che il ricorrente non ha addotto alcun valido argomento dal quale si
possa desumere, con probabilità preponderante, che l'affezione lamentata sia
insorta durante il corso di ripetizione o eventualmente sia stata causata dallo
stesso servizio.
La decisione
su opposizione deve quindi essere confermata." (Doc. _)
1.6. Con scritto
29 gennaio 2001 l'assicurato ha riconfermato la propria domanda di giudizio
producendo della documentazione (VII).
1.7. In data 23
marzo 2001 il TCA ha richiamato dalla __________ l'intero incarto relativo alla
decisione 1° settembre 1999.
La
documentazione prodotta dalla __________ è quindi stata sottoposta alle parti
per osservazioni. Con lettera 12 aprile 2001 l'UFAM ha confermato quanto
osservato in risposta di causa, rilevando come dalla documentazione in atti non
sia dato di desumere l'insorgenza dei disturbi ai piedi durante il servizio
militare (XII).
Con
scritto 19 aprile 2001 l'assicurato ha evidenziando il fatto che già in
occasione della visita medica del 6 agosto 1999 egli aveva informato il dott.
__________a dell'insorgenza dei problemi ai piedi durante il corso di
ripetizione e rilevato che la sintomatologia ha subito un peggioramento durante
la successiva gita in montagna del 1° agosto 1999 (XIII).
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice
unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria
civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti
al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 26 ottobre 1999 nella causa D.C.,
I 623/98; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa G.H., H 304/99).
Nel
merito
2.2. Oggetto
della lite è la questione di sapere se a torto o a ragione l'UFAM ha rifiutato
le proprie prestazioni relativamente all'affezione ai piedi accertata e annunciata
dopo il servizio militare svolto dal 7 al 18 giugno1999.
2.3. Giusta
l’art. 5 cpv. 1 LAM, l’assicurazione militare copre qualsiasi affezione che si
manifesta ed é annunciata o viene altrimenti accertata durante il servizio.
L'assicurazione
militare non è responsabile qualora fornisca la prova:
a.
che l'affezione è certamente anteriore al servizio o che non ha potuto
certamente essere stata provocata durante il servizio stesso e
b. che
detta affezione non è certamente stata né aggravata né accelerata nel suo
decorso durante il servizio
(art. 5
cpv. 2 LAM).
L'assicurazione
militare, se fornisce la prova prevista al capoverso 2 lettera a ma non quella
menzionata al capoverso 2 lettera b, risponde dell'aggravamento dell'affezione.
La prova prevista al capoverso 2 lettera b vale anche per il calcolo
dell'affezione assicurata (art. 5 cpv. 3 LAM).
Se
l'affezione è accertata solo dopo il servizio da un medico, un dentista o un
chiropratico e annunciata in seguito all'assicurazione militare, oppure se sono
invocati postumi tardivi o una ricaduta, l'assicurazione militare risponde
soltanto se, con probabilità preponderante, l'affezione è stata causata o
aggravata durante il servizio oppure soltanto se è stabilito con probabilità
preponderante che si tratta di postumi tardivi o della ricaduta di un'affezione
assicurata (art. 6 LAM).
Secondo
la legge, dunque, perché un'affezione annunciata come ricaduta o come postumi
tardivi di un danno assicurato sia assunta dall'AM dev'essere accertato con probabilità
preponderante che i disturbi si trovano in relazione causale con l'evento
assicurato.
(STFA 6
aprile 1994 in re E.P.; SZS 1993 pag. 106 consid. 3a; RCC 1986 pag. 202 consid.
2c, RCC 1984 pag. 468 consid. 3b, RCC 1983 pag. 250 consid. 2b; DTF 115 V 142
consid. 8b, DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V 188
consid. 2b; Meyer, "Die Rechtspflege in der Sozialversicherung", in
Basler Juristische Metteilungen (BJM) 1989 pag. 31-32; Scartazzini, "Les
rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale",
Basilea 1991, pag. 63).
L'art. 83
LAM inoltre recita:
"
Al momento della visita sanitaria di entrata,
durante il servizio e alla fine del medesimo, l'assicurato è tenuto a
notificare al medico di truppa e del corso qualsiasi affezione di cui ha
conoscenza. Se la notificazione non può essere fatta al medico di truppa o del
corso, l'assicurato deve notificare l'affezione a un superiore, all'attenzione
del medico di truppa o del corso. Se l'assicurato disattende tali obblighi
senza un motivo sufficiente, l'assicurazione militare risponde soltanto se, con
probabilità preponderante, l'affezione è stata causata o aggravata durante il
servizio (art. 6).
Dopo il servizio, l'assicurato deve notificare
ogni affezione connessa con il servizio a un medico, un dentista o un
chiropratico. Fintanto che non ha ricevuto questa notificazione,
l'assicurazione militare non è tenuta ad entrare nel merito di una domanda.
Fintanto che riscuote prestazioni, l'assicurato,
l'avente diritto o il loro rappresentante legale devono notificare
all'assicurazione militare ogni modificazione della situazione personale, dello
stato di salute o delle condizioni economiche che può provocare un mutamento
essenziale delle prestazioni legali.
Le prestazioni possono essere ridotte in modo
corrispondente nella misura in cui la violazione intenzionale di obblighi di
notificazione cagioni spese supplementari all'assicurazione militare."
In
concreto la responsabilità dell’AM potrebbe dunque essere ammessa soltanto
qualora fosse accertato con probabilità preponderante che i disturbi lamentati
da ______________ ad entrambi i piedi si trovano in relazione causale con il
servizio militare prestato dal 7 al 18 giugno1999.
Per
quanto riguarda l'onere probatorio, nell'ambito dell'art. 6 LAM la
dimostrazione del probabile legame di causalità (naturale ed adeguata) tra il
danno alla salute accertato e annunciato dopo il servizio e gli influssi subiti
durante il medesimo deve essere fornita dall'assicurato (cfr. Mäschi, Kommentar
zum Bundesgesetz über Militärversicherung vom 19.6.1992, Bern 2000, ad art. 6, pag. 96, N.16; Steger-Bruhin, Die Haftungsgrundsätze der Militärversicherung,
Zurigo 1996, pag.173).
2.4. In casu
dalla documentazione acquisita all'incarto amministrativo e da quella prodotta
nelle more della presente procedura emerge che:
·
l'assicurato ha prestato servizio dal 7 al 18
giugno 1999 calzando scarponi militari in dotazione dal 1980 (circostanza
rimasta incontestata);
·
prima del servizio militare del giugno 1999
l'assicurato non ha mai sofferto di unghia incarnita (cfr. doc. _);
·
in occasione della visita medica del 6 agosto
1999 a cura del dott. __________ l'assicurato ha riferito al sanitario che
durante il servizio egli ha avuto problemi ai piedi e che in occasione di una
camminata in montagna il 1 agosto 1999 egli ha accusato dolori ai piedi
portando scarponi da montagna (doc. _);
·
nella notifica 6 agosto 1999 del datore di
lavoro alla __________ l'infortunio é descritto come segue: "Ho fatto
una lunga camminata nei boschi in luoghi inpervi. L'uso prolungato degli
scarponi da montagna, che uso poco, ha provocato un'infezione ai piedi".
(doc. _)
Nel
certificato 24 agosto 1999 del dott. __________ all'attenzione della __________
è riportata la seguente descrizione dell'infortunio: "portando degli
scarponi durante una passeggiata dolore ai piedi" (doc. _);
·
nella successiva notifica 20 ottobre 1999 all'UFAM,
l'affezione di unghia incarnita dell'alluce e sinistro diagnosticata dal dott..
__________ il 6 agosto 1999 è stata da quest'ultimo posta in relazione al fatto
che durante il servizio militare effettuato nel giugno 1999 l'assicurato ha
avuto problemi ad entrambi i piedi (doc. _);
·
in occasione del colloquio del 3 aprile 2000 con
una funzionaria dell'UFAM, l'assicurato ha ribadito di aver avuto problemi ai
piedi durante il servizio militare e che tali problemi si sono acutizzati
durante la passeggiata in montagna del 1 agosto 1999, dopo di che l'interessato
si è rivolto al medico curante dott. __________ per una visita (doc. _);
·
con certificato 23 ottobre 2000 il dott.
__________, chirurgo ortopedico, premettendo in particolare che dal profilo
anamnestico l'assicurato "non ha mai presentato nessuna patologia ai 2
alluci" e che l'interessato "ha svolto l'ultimo corso di
ripetizione dopo 10 anni di pausa", ha dichiarato che "i
problemi ai piedi sono dovuti al porto degli scarponi militari inadeguati"
precisando che " è frequente che l'arco plantare si abbassa con gli
anni" e che "nel caso del sig. __________ è anche favorito dal
peso (20 kg negli ultimi anni)" (cfr. doc. _);
·
con certificato 17 marzo 2000 il dott.
__________ ha evidenziato come l'"acutizzazione della malattia è
senz'altro con grande probabilità dovuta al fatto che il paziente durante il
suo servizio militare del giugno-luglio 1999 ha usato scarponi stretti ed ha
accusato la sua sintomatologia dopo questo evento, prima di allora era
assolutamente asintomatico" (doc. _);
·
a partire dal mese di luglio 1999 l'assicurato,
quale presidente del Patriziato di __________, ha dovuto essere sostituito dal
sig. __________ (vice presidente) per l'effettuazione di sopralluoghi in boschi
e sui monti, in particolare per il collaudo di sentieri (doc. _);
2.5. E' anzitutto
da rilevare che nulla agli atti lascia supporre che l'affezione in esame sia
insorta prima del corso di ripetizione del giugno 1999. La certificazione
medica all'inserto attesta al proposito l'assenza di una sintomatologia dovuta
a problemi di unghia incarnita prima del servizio prestato nel mese di giugno
1999 (cfr. consid. 2.4).
Dagli
atti risulta inoltre che a partire dal mese di luglio 1999 - prima quindi della
camminata in montagna del 1° agosto 1999 - l'assicurato ha dovuto essere
sostituito nell'effettuazione di sopralluoghi a piedi in boschi e in montagna
in qualità di presidente del Patriziato. A tale riguardo il sig. __________ -
che ha sostituito, in qualità di vicepresidente del Patriziato, l'assicutato
nell'espletamento di dette mansioni - ha dichiarato di "aver avuto personalmente
modo di vedere in che stato si trovavano gli alluci, unitamente a mia moglie
__________, infermiera, che consigliò ..di farsi visitare da un medico"
(doc. _).
Dal
fascicolo emerge inoltre che con certificato 16 marzo 2000 il dott. __________
ha dichiarato che "l'acutizzazione della malattia è senz'altro con
grande probabilità dovuta al fatto che il paziente durante il suo servizio
militare …. ha usato scarponi stretti" (doc. _). Con certificato 23
ottobre 2000 il dott. __________, evidenziando come l'assicurato "calza
attualmente il nr. 45, gli scarponi militari erano il 43,5", ha dal
canto suo dichiarato che "secondo il mio parere, i disturbi lamentati
sono divuti al porto degli scarponi militari inadeguati" (doc. _)
Per
quanto riguarda la contraddizione, rilevata dall'amministrazione, tra le
versioni fornite dall'assicurato nell'annuncio d'infortunio 6 agosto 1999 alla
__________ rispettivamente nella notifca 20 ottobre 1999 all'UFAM in merito
all'insorgenza dei disturbi ai piedi, questo TCA non può non rilevare come in
realtà dalla documentazione medica prodotta pendente lite emerge che in
occasione della visita medica del 6 agosto 1999 l'assicurato, oltre a
riferire della camminata del 1° agosto 1999, aveva in realtà già dichiarato al
medico curante di aver avuto problemi ai piedi durante il servizio militare
(cfr. doc. _).
Il fatto
che l'assicurato abbia sostenuto, come riportato nella decisione __________ 1
settembre 1999, di aver effettuato il 1° agosto 1999 "una lunga
camminata nei boschi con degli scarponi da montagna poco usati", non
può pertanto essere considerata circostanza idonea a far ritenere che
l'affezione sia sorta in tale occasione, escludendo di conseguenza l'esistenza
di un nesso causale tra quest'ultima e il servizio prestato nel giugno 1999.
Alla luce
delle considerazioni che precedono é invece da ritenere siccome dimostrato -
per lo meno secondo il criterio della verosimiglianza preponderante - che
l'affezione ai piedi annunciata il 20 ottobre 2000 è da ricondurre agli
influssi subiti durante servizio militare effettuato nel giugno 1999.
2.6. Con il
gravame l'assicurato chiede che gli venga riconosciuto un "adeguato
risarcimento per la pratica amministrativa che …ha dovuto svolgere per ottenere
giustizia".
Nella
misura in cui tale richiesta si riferisce all'attività svolta nell'ambito della
procedura amministrativa sfociata con decisione 4 agosto 2000, occorre rilevare
che possono di principio essere sottoposti ad esame giudiziale solo i rapporti
giuridici su cui la competente amministrazione si sia pronunciata mediante
decisione vincolante. L'oggetto della decisione è quindi definito dalla
decisione medesima. Viceversa, qualora non sia stata resa una decisione, non
esiste oggetto impugnato e nessun giudizio di merito può essere emanato dal
giudice (cfr. 110 V 51 consid. 3b e sentenze ivi citate, STCA 4 maggio 1992 in
re G.V., STCA 24 ottobre 1991 in re N.G).
In casu
il TCA non può pronunciarsi in merito al postulato risarcimento difettando una
decisione amministrativa su tale oggetto.
Per
quanto concerne l'indennità per ripetibili in caso di ricorso al TCA, essa può
venire assegnata, di regola, solo al ricorrente vittorioso patrocinato in causa
(cfr. art. 22 LPTCA; vedasi per la regola e le eccezioni: DTF 112 V 86 consid.
4, DTF 110 V 81 consid. 7, DTF 105 V 89 consid. 4, DTF 105 Ia 122, DTF 99 Ia
580 consid. 4; Susanne Leuzinger-Naef, "Bundesrechtliche
Verfahrensanforderungen betreffend Verfahrenskosten, Parteientschädigung und
unentgeltliche Rechtsbeistand im Sozialversicherungsrecht", in SZS 1991
pag. 180 ss).
La
giurisprudenza federale riconosce eccezionalmente ad una parte vittoriosa non
rappresentata il diritto ad ottenere un'indennità per ripetibili per l'attività
da lei svolta solo se la causa è complessa, gli interessi in gioco sono
importanti, il lavoro svolto ha impedito notevolmente l'attività professionale
o ha comportato una perdita di guadagno e se gli sforzi profusi sono
ragionevolmente proporzionati ai risultati ottenuti (DTF 113 Ib 356 consid. 6b,
DTF 110 V 81 consid. 7, DTF 110 V 133 consid. 4a; Poudret, Commentaire de la
loi fédérale d'organisation judiciaire, no. 1 ad art. 159; T. Locher, Grundriss
des Sozialversicherungsrechts, Verlag Stämpfli + Cie AG Berna, 1994, pag. 373).
In concreto
nessun elemento agli atti consente di ritenere siccome adempiute le premesse di
cui sopra: nulla lascia infatti supporre che l'attività svolta a dipendenza
della presente procedura giudiziaria (redazione del ricorso 27 novembre 2000,
notifica di mezzi di prova del 29 gennaio 2001 e osservazioni del 19 aprile
2001) abbia notevolmente impedito l'assicurato nell'attività professionale o
gli abbia cagionato una perdita di guadagno.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
é accolto.
§ La
decisione impugnata è annullata.
§§ E' accertata l'esistenza di un nesso causale tra gli influssi
subiti durante il servizio prestato nel giugno 1999 e i disturbi ai piedi
lamentati da __________.
§§§ L'incarto
è rinviato all'UFAM affinché versi le relative prestazioni di legge.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
Non si assegnano ripetibili.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni,
Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il
segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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