AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
41.1998.1
Data decisione, Autorità:
01.07.1998, TCA
RACCOMANDATA
Incarto
n.
41.98.00001
MM/tf
Lugano
1 luglio 1998
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Giovanna Roggero-Will
statuendo sul ricorso del 13 marzo 1998 di
__________,
contro
la decisione del 13 gennaio 1998
emanata da
Ufficio federale ass. militare, 3001 Berna,
rappr. da: __________,
in materia di assicurazione militare federale
ritenuto, - che, con ricorso 13 marzo 1998,
__________ ha chiesto l’annullamento della decisione su opposizione 13 gennaio
1998 e la conseguente condanna dell’UFAM a “calcolare conformemente alle
disposizioni legali vigenti: - l’indennità per danno d’integrità (Integritätsschaden);
-
la rendita relativa (Integritätsschadenrente) a partire dal 1958; - l’importo
di liquidazione (Aufkaufsumme)”;
-
che, il 25 giugno 1998, il
ricorrente ha comunicato al TCA di avere raggiunto con l’UFAM un accordo che
risolve la vertenza sulle seguenti basi:
"1. La decisione su opposizione dell'UFAM
del 13 gennaio 1998 é annullata, per quanto concerne la rendita per menomazione
dell'integrità, e sostituita dalla presente transazione.
-
L'UFAM verserà al Signor
__________ una rendita per menomazione dell'integrità del 2,5% retroattiva a
partire dal 1° dicembre 1991.
-
La rendita per menomazione
dell'integrità sarà calcolata come segue:
Responsabilità
della
Confederazione: 100%
Importo di base: fr. 28'867.00
dal 01.12.1991 al 31.12.1994
fr. 29'690.00
dal 01.01.1995 al 31.12.1996
fr. 33'314.00
dal 01.01.1997 al 30.04.1998
Grado della
menomazione: 2,5%
Durata della
rendita: dal
01.12.1991 e per una durata indeterminata
Rendita mensile: fr. 60.15
dal 01.12.1991 al 31.12.1994
fr. 61.85
dal 01.01.1995 al 31.12.1996
fr. 63.15
dal 01.01.1997 al 30.04.1998
La rendita per
menomazione dell'integrità é riscattata conformemente all'art. 49 cpv. 3 LAM a
partire dal 1° maggio 1998, sulla base di un grado di menomazione del 2,5%.
L'importo
risultante da questo riscatto, calcolato tramite le tabelle degli indici di
mortalità Stauffer/Schaetzle é di fr. 8'806.20 (ottomilaottocentosei e 20/100).
Ad esso va aggiunta la rendita retroattiva partire dal 1° dicembre 1991 la
quale ammonta a fr. 4'720.35 (60.15 x 37 + 61.85 x 24 + 63.15 x 16).
Il totale della
rendita ammonta quindi a fr. 13'526.55 (tredicimilacinquecentoventisei e
55/100).
-
Il Signor __________ ritira
il ricorso inoltrato contro la decisione su opposizione dell'UFAM del 13
gennaio 1998.
-
Le spese del Signor
__________ sono fissate dal Tribunale delle assicurazioni del Canton
Ticino."
(e meglio come alla
transazione inviata il 25 giugno 1998);
-
rilevato che la causa é di
conseguenza divenuta priva d’oggetto (cfr. DTF 104 V 162);
-
che, per la fissazione di
un’indennità per spese, le parti si sono rimesse al giudizio di questo TCA;
-
che, in concreto, si
giustifica l’applicazione, per analogia, della giurisprudenza federale secondo
la quale una parte vittoriosa non rappresentata ha eccezionalmente il diritto
d’ottenere un’indennità per ripetibili per l’attività da lei svolta se la causa
é complessa, gli interessi in gioco sono importanti, il lavoro svolto ha
impedito notevolmente l’attività professionale o ha comportato una perdita di
guadagno e se gli sforzi profusi sono ragionevolmente proporzionati ai
risultati ottenuti (DTF 113 Ib 356 consid. 6b, DTF 110 V 81 consid. 7, DTF 110
V 133 consid. 4a; Poudret, Commentaire de la loi d’organisation judiciaire, n.
1 ad art. 159);
-
che l’ammontare
dell’indennità dev’essere stabilito applicando esclusivamente i criteri posti dall’art.
106 cpv. 2 lett. g LAM, giusta il quale le ripetibili sono determinate in
relazione alla fattispecie e alle difficoltà del processo, senza tener conto
del valore litigioso (sentenza 9.6.1998 del Consiglio di moderazione in re avv.
B., inedita);
-
che, esaminata la nota 6
giugno 1998 presentata dal ricorrente, possono essere considerate unicamente le
spese derivanti dalla preparazione dell’allegato di ricorso 13 maggio 1998;
-
che, considerata la
difficoltà del processo nonché l’impegno prestato dall’insorgente nella
preparazione e nella redazione del proprio allegato di ricorso - prendendo
quale parametro un avvocato sperimentato nel diritto delle assicurazioni
sociali - questo TCA ritiene giustificato assegnare un’indennità per spese omnicomprensiva
di fr. 1’000.--;
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- La causa é stralciata dai
ruoli per intervenuta transazione, nota alle parti, che viene omologata.
2.- Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. L’UFAM verserà al
ricorrente un’indennità per spese di fr. 1’000.--.
3.- Intimazione alle parti
interessate a sensi ed effetti di legge, con l'avvertenza che contro il
presente giudizio hanno la facoltà di ricorrere, in caso di vizio di procedura
o difetto di volontà, al Tribunale federale delle assicurazioni, 6006 Lucerna,
entro 30 giorni dalla comunicazione. L'atto di ricorso, in tre esemplari, deve
indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una
breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al
ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
La vicepresidente Il
segretario
Giovanna Roggero-Will Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster