AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
41.1997.4
Data decisione, Autorità:
04.08.1998, TCA
RACCOMANDATA
Incarto
n.
41.97.00004
MM/nh
Lugano
4
agosto 1998
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Giovanna Roggero-Will, Silvia Torricelli
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 7 ottobre 1997 di
__________,
rappr. da: __________,
contro
la decisione del 7 luglio 1997 emanata da
Ufficio federale ass. militare, 3001 Berna,
rappr. da: __________,
in materia di assicurazione militare federale
ritenuto, in fatto
1.1. Durante un corso di
riformazione militare quale aiuto-cucina, __________, in data 17 ottobre 1972,
é scivolato, battendo la schiena e la testa sul pavimento. A seguito di questo
episodio, l’assicurato ha riportato una contusione nella regione lombo-sacrale,
una contusione nella regione occipitale e, infine, una distorsione del piede
destro, così come risulta dal formulario di notifica 24 ottobre 1972, compilato
dal dottor __________ (doc. _).
Il caso é stato assunto
dall’assicurazione militare che ha versato le prestazioni assicurative sino al
mese di aprile 1973.
1.2. Con scritto 14 dicembre 1993
(doc. _), __________, rappresentato da __________, ha richiesto
all’assicurazione militare 1 milione di franchi a titolo di risarcimento danni,
facendo valere segnatamente quanto segue: “...Visto e considerato il suo stato
di salute, dimostrato anche dalla domanda inoltrata all’AI nel mese di gennaio
1993, i medici hanno purtroppo confermato che dovrà sopportare tutta la vita i
traumi subiti in quell’occasione nel lontano 1972. Con certezza lo stato di
salute del Signor __________ subirà dei peggioramenti, e questo provoca nel mio
cliente un forte disappunto viste e considerate le cause che hanno portato a
questa sfortunata situazione. Egli vi ritiene responsabile di quanto
successo...”.
Dopo aver istruito la
pratica da un profilo medico, l’UFAM ha, in data 28 giugno 1994, negato
all’assicurato il diritto a qualsivoglia ulteriore prestazione assicurativa,
non essendo, a suo dire, “...implicata nessuna responsabilità della
Confederazione” (doc. _).
1.3. Con decisione 24 agosto 1994,
confermata con l’impugnata decisione su opposizione 7 luglio 1997, l’UFAM ha
ribadito il proprio rifiuto ad erogare ulteriori prestazioni in relazione ai
disturbi alla colonna vertebrale notificati in data 14 dicembre 1993.
1.4. In data 7 ottobre 1997,
l’assicurato, rappresentato dallo Studio legale __________, ha presentato
tempestivo ricorso, chiedendo, in via principale, che l’UFAM sia obbligato a
“...provvedere ad ordinare una perizia tendente all’accertamento della
valutazione dello stato di salute attuale di __________ e che permetta la
valutazione ed il calcolo delle prestazioni da lui richieste” e, in via
subordinata, che questo TCA ordini “...una perizia tendente all’accertamento
della valutazione dello stato di salute attuale di __________ e che permetta la
valutazione ed il calcolo delle prestazioni da lui richieste”. In ambedue i
casi, il ricorrente domanda la condanna dell’UFAM a corrispondergli indefinite
prestazioni.
A sostegno delle proprie
richieste, l’insorgente fa segnatamente valere quanto segue:
" ... Le considerazioni
dell'Ufficio federale dell'assicurazione militare non sono condivise e sono
contraddette in particolar modo dalla valutazione peritale del dott.med.
__________ del 28 novembre 1996 (doc. _), prodotto dal ricorrente
all'Ufficio citato il 5 dicembre 1996 (doc. _).
Il medico ha
infatti illustrato la fattispecie, precisando l'anamnesi del paziente, la
problematica attuale e traendo le debite conclusioni.
Si è espresso sulla
causalità probabile-preponderante - concetto questo importante per
l'applicazione dell'art. 6 lam,
ma non per l'art. 5 LAM - e ha pure precisato che l'evento infortunistico ha
provocato un peggioramento duraturo di una situazione precaria preesistente.
Partendo da questa
valutazione peritale e basandosi sul voluminoso incarto dell'assicurazione
militare (che viene interamente richiamato in questa sede), l'Ufficio federale
dell'assicurazione militare ha negato la responsabilità della Confederazione,
confondendo i principi che reggono l'art. 6 LAM da quelli alla base dell'art. 5
LAM.
Ha infatti
unicamente considerato l'aspetto della causalità probabile - che si ripete
essere pertinente solo per l'applicazione dell'art. 6 LAM - inserendo tale
concetto nell'applicazione dell'art. 5 LAM e traendo una conclusione che va
contro il senso stesso della legge.
Se infatti l'art. 5
LAM esprime il concetto di certezza, mettendo inoltre a carico
dell'assicurazione militare l'onere della prova, l'art. 6 LAM riporta il
concetto di causalità probabile il cui onere spetta al richiedente di prestazioni.
In altre parole, i
due articoli citati riportano condizioni giuridiche ben distinte e opposte.
E' pacifico che
alla presente fattispecie sia applicabile l'art. 5 LAM. Ciò non è contestato ed
è pure sostenuto dall'assicurazione militare.
L'unica reale
valutazione doveva dunque riferirsi esclusivamente alla certezza della
non aggravazione o accelerazione del decorso dell'affezione subita durante il
servizio militare, ciò che doveva essere provato dell'assicurazione militare,
beneficiando __________ di una presunzione legale.
Nella decisione
impugnata, nei considerandi si legge dell'applicabilità dell'art. 5 LAM, mentre
la sussunzione prende in considerazione la valutazione peritale del dott.med.
__________, valutando cosa il medico ha riferito sulla causalità preponderante.
L'assicurazione
militare, in base a tale valutazione (di causalità preponderante) giunge poi ad
una decisione di certezza.
La confusione
dell'autorità militare appena esposta è chiara.
La decisione
impugnata doveva per contro riferirsi esclusivamente alle considerazioni
peritali del dott.med. __________, laddove quest'ultimo giunge alla conclusine
che l'evento ha "influenzato in maniera negativa l'ulteriore prosieguo
della involuzione degenerativa di questa sede quanto meno accelerandone la
manifestazione. In altre parole l'evento ha provocato un peggioramento duraturo
di una situazione precaria preesistente".
Tale considerazione
del medico è stata tralasciata dall'assicurazione militare, mentre invece
risulta il nocciolo del discorso, siccome esclude che l'assicurazione militare
sia certamente non responsabile ai sensi dell'art. 5 LAM... " (I)
1.5. L'UFAM,
in risposta, postula la reiezione del gravame riprendendo, in sintesi, le
argomentazioni esposte nell’impugnata sua decisione su opposizione e di cui
diremo, per quanto occorra, in seguito.
in diritto
2.1. L’UFAM ha emesso la sua
decisione il 24 agosto 1994, posteriormente dunque all’entrata in vigore della
legge federale sull’assicurazione militare del 19 giugno 1992. La presente
vertenza deve pertanto essere esaminata alla luce di quest’ultima legge (art.
109 LAM).
2.2. L'assicurazione militare
copre qualsiasi affezione che si manifesta ed è annunciata o viene altrimenti
accertata durante il servizio (art. 5 cpv 1 LAM).
L'assicurazione militare
non è responsabile qualora fornisca la prova:
a. che l'affezione è
certamente anteriore al servizio o che non ha potuto certamente essere stata
provocata durante il servizio stesso e
b. che detta affezione non
è certamente stata né aggravata né accelerata nel suo decorso durante il
servizio.
(art. 5 cpv 2 LAM).
L'assicurazione militare,
se fornisce la prova prevista al capoverso 2 lettera a ma non quella menzionata
al capoverso 2 lettera b, risponde dell'aggravamento dell'affezione. La prova
prevista al capoverso 2 lettera b vale anche per il calcolo dell'affezione
assicurata (art. 5 cpv 3 LAM).
Se l'affezione è accertata
solo dopo il servizio da un medico, un dentista o un chiropratico e annunciata
in seguito all'assicurazione militare, oppure se sono invocati postumi tardivi
o una ricaduta, l'assicurazione militare risponde soltanto se, con probabilità
preponderante, l'affezione è stata causata o aggravata durante il servizio
oppure soltanto se è stabilito con probabilità preponderante che si tratta di
postumi tardivi o della ricaduta di un'affezione assicurata (art. 6 LAM).
2.3. In sede di ricorso 7 ottobre
1997, __________ disquisisce sulle condizioni di responsabilità poste dagli
artt. 5 e 6 LAM, rilevando in particolare che: “Se infatti l’art. 5 LAM esprime
il concetto di certezza, mettendo inoltre a carico dell’Assicurazione
militare l’onere della prova, l’art. 6 LAM riporta il concetto di causalità
probabile il cui onere spetta al richiedente di prestazioni”.
In DTF 123 V 137ss., la
Corte federale ha statuito che i principi di responsabilità di cui agli artt. 5
e 6 LAM corrispondono in grandi linee a quelli del vecchio diritto.
Nella sentenza pubblicata
in DTF 111 V 370ss., richiamata dalla parte convenuta, il TFA aveva, in vigore
il vecchio diritto, chiarito che se l’assicurato si prevale di una ricaduta o
di esiti tardivi di un’affezione la quale si era manifestata o che in ogni modo
era stata costatata durante il servizio, l’assicurazione militare é responsabile
secondo gli artt. 4 e 5 LAM se esiste un nesso di causalità naturale e adeguata
tra la ricaduta o gli esiti tardivi e l’affezione intervenuta durante il
servizio. Per quel che concerne precisamente il nesso di causalità naturale, il
TFA aveva però qui modificato la sua giurisprudenza anteriore (cfr., ad es.,
DTF 111 V 141), ritenendo necessario che la sua esistenza venisse provata
perlomeno secondo il criterio della verosimiglianza preponderante. Non basta
dunque più la semplice possibilità (“... Entscheidend ist somit,
ob der Zusammenhang zwischen Spätfolge und dienstlicher Gesundheitsschädigung
wahrscheinlicher ist als das Fehlen eines solchen. Soweit in der bisherigen
Praxis die blosse Möglichkeit eines Zusammenhangs als genügend erachtet wurde,
kann daran nicht festgehalten werden” (p. 374 in fine)).
In
concreto - a prescindere dalla questione a sapere se i disturbi notificati
dall’assicurato nel dicembre del 1993 siano da considerare come ricaduta oppure
esiti tardivi, distinzione invero non sempre evidente da operare (sulle nozioni
di ricaduta ed esiti tardivi, cfr. DTF 123 V 138) - la responsabilità dell’AMF
potrebbe essere ammessa soltanto se é accertato con probabilità preponderante
che i nuovi disturbi lamentati dal ____________ si trovano in relazione causale
con l’infortunio del 17 ottobre 1972. In questo senso, lo scrivente TCA non può
seguire il ricorrente allorquando pretende, a torto, che l’AMF, per liberarsi
dalla propria responsabilità, deve provare con certezza l’inesistenza del
nesso di causalità naturale con l’evento assicurato (I, pag. 6).
2.4. Alla luce di quanto precede,
si tratta prima di tutto d’esaminare se é provata, perlomeno secondo il
criterio della verosimiglianza preponderante, l’esistenza di un nesso di causalità
naturale fra i disturbi fisici annunciati dall’insorgente in data 14 dicembre
1993 e l’infortunio del 17 ottobre 1972.
Cause, nel senso della
causalità naturale, sono tutte le circostanze senza le quali un determinato
evento non si sarebbe potuto verificare o si sarebbe verificato in altro modo o
in altro tempo (DTF 112 V 32 consid 1a con riferimenti dottrinali; 113 V 307ss,
consid 3a)
L'esistenza del legame di
causalità naturale è una questione di fatto che va decisa alla luce dei
rapporti medici.
In applicazione del
criterio della verosimiglianza preponderante - applicabile all'apprezzamento
delle prove nel diritto delle assicurazioni sociali (DTF 114 V 305 consid. 5b;
116 V 136ss. consid. 4b) - l'esistenza del legame di causalità naturale deve
essere probabile: una semplice possibilità non basta (Ghélèw, Ramelet,
Ritter, op. cit., p. 51).
2.5. Così come già indicato
nell’esposizione dei fatti, il 17 ottobre 1972, il ricorrente é rimasto vittima
di un infortunio, allorquando stava assolvendo il servizio militare, ciò che ha
reso necessario una cura medica ed ha provocato un periodo d’inabilità
lavorativa. La diagnosi posta dal medico curante dell’assicurato, il dottor
__________, immediatamente dopo l’evento, parla, fra l’altro, di una contusione
nella regione lombo-sacrale (doc. _). A notare che lo stesso dottor __________,
anteriormente all’entrata in servizio, aveva certificato che il suo paziente
soffriva di una “...discopatia L5/S1” nonché di una “...calcificazione tendine
d’achille piede dx” (doc. _).
Dai documenti versati agli
atti, in particolare dai doc. _, risulta che __________ é ritornato
completamente abile al lavoro a decorrere dall’8 novembre 1972. L’AMF ha
corrisposto le proprie prestazioni sino al mese d’aprile del 1973.
A seguito della notifica
del 14 dicembre 1993, l’UFAM ha sottoposto l’intera documentazione medica -
raccolta segnatamente presso altri enti assicurativi coinvolti (AI, INSAI e
assicuratore-malattie) - al proprio medico fiduciario, il dottor __________. Dopo
aver sinteticamente riassunto l’anamnesi remota dell’insorgente, segnata da
altri due eventi infortunistici simili a quello occorsogli nel 1972 (marzo 1987
e maggio 1991), il dottor __________ ha espresso le seguenti considerazioni
riguardanti la causalità:
" ... l’eventuale
contusione alla schiena subita durante il servizio del 1972 non é in relazione
causale probabile con il recidivo della sindrome lombovertebrale.
Un nesso
causale tra gli influssi del servizio prestato e i disturbi accusati dall’assicurato
é possibile al massimo sino al 18 aprile 1973.
Le ulteriori
recidive e la problematica attuale non possono in nessun caso essere messe in
relazione causale con il trauma in questione.
L’eziologia o
origine dei disturbi accusati dall’assicurato sono da ricercare in alterazioni
statiche e soprattutto della colonna vertebrale.
Questo problema era
già presente nel 1972; l’eventuale contusione alla schiena può esser
esclusivamente fatta responsabile per un recidivo della sintomatologia algica.
Queste affermazioni
vengono confermate da quanto contenuto nel recente rapporto peritale” (doc. _).
In sede d’opposizione alla
decisione del 24 agosto 1994, l’assicurato ha chiesto all’UFAM di tenere
temporaneamente in sospeso la procedura, al fine di permettergli di produrre un
certificato medico specialistico attestante l’esistenza del nesso di causalità
naturale con l’infortunio dell’ottobre 1972 (doc. _). Nelle intenzioni
dell’insorgente, la perizia avrebbe dovuto essere eseguita, prima, dal
__________, poi, dall’Ospedale __________ (doc. _).
Nel corso del mese di
dicembre 1996, all’UFAM é finalmente giunta una perizia redatta dal dottor
__________ (doc. _), medico interpellato dal ricorrente stesso. Sul tema della
relazione di causalità fra i disturbi lamentati ed il servizio militare svolto
nel 1972, il dottor __________ così si é espresso:
" ... si tratta di stabilire
se sussiste un nesso di causalità probabile - preponderante fra i disturbi
attualmente accusati dal paziente, confrontati dal riscontro radiologico che
conferma la diagnosi, con l'avvenimento del 17.10.1972.
Per questo è
necessario considerare quanto segue:
•
il paziente è stato più volte rimandato dal servizio attivo causa
la discopatia L5-S1 certificata dai medici curanti;
•
è stato ritenuto abile al servizio dal medico CVS o comunque
dalla Commissione deputata a detta valutazione, pur presentando il certificato
medico e documentazione radiologica.
In data 17.10.1972
il paziente è caduto ed ha subito una contusione assiale della colonna lombosacrale
ed è stato licenziato dal servizio dopo una visita in clinica privata in data
21.10.1972. L'anno successivo, in data 5.4.1973 è stato esaminato alla Clinica
__________ ed è stato successivamente esonerato dal servizio militare attivo.
Esaminando e
valutando questi fatti si ritiene che possa esserci stata leggerezza o
negligenza da parte della Commissione o da parte del medico preposto alla
valutazione, i quali hanno ritenuto ugualmente idoneo al servizio il signor
__________. D'altro canto, in considerazione del seguito della vicenda, si può
supporre che vi fosse una lesione tale da giustificare dapprima il
licenziamento dal servizio in data 21.10.1972 e l'anno successivo, in data
5.4.1973, l'esonero dal servizio militare in quanto non ritenutovi più idoneo
dopo l'esame specialistico eseguito alla Clinica __________.
Tenuto conto quindi
dell'una o dell'altra probabilità, la conclusione è comunque la seguente: il
paziente era portatore di discopatia L5-S1 ed il suo stato è sicuramente
peggiorato dopo il trauma del 17.10.1972 sebbene l'evento stesso non può esser
considerato quale causa probabile - preponderante dell'attuale sintomatologia.
Si ritiene però che l'evento abbia influenzato in maniera negativa l'ulteriore
prosieguo della involuzione degenerativa di questa sede quanto meno
accelerandone la manifestazione. In altre parole l'evento ha provocato un
peggioramento duraturo di una situazione precaria preesistente." (doc. _)
Prima d’emettere
l’impugnata decisione, la parte convenuta ha provveduto ad interpellare il
proprio Servizio medico, diretto dal PD Dr. Med. __________, spec. FMH in
Medicina interna, chiedendogli specificatamente di voler prendere posizione
riguardo al referto 28 novembre 1996 del dottor __________.
Dalla perizia stilata dal
dottor __________, spec. FMH in Chirurgia ortopedica, e vistata dal già
menzionato Prof. __________ (doc. _), giova qui riprodurre i seguenti passaggi:
" ... Valutazione
Nell'ottobre 1972,
durante il servizio militare, il paziente sarebbe caduto sulla schiena. Vi fu
una traumatizzazione del passaggio lombosacrale, dove si erano già avuti
parecchi episodi dolorosi prima del servizio.
Causa di questi
disturbi era una discopatia L5/S1 accentuata; ossia un'alterazione degenerativa
del disco intervertebrale.
L'assicurazione
militare ha assunto al responsabilità per il peggioramento dell'affezione.
La responsabilità
viene a mancare non appena il peggioramento è stato eliminato con certezza.
Dagli atti risulta
che la cura da parte del dr.med. __________ era stata conclusa il 18 aprile
1973. A quanto pare il paziente era allora totalmente abile al lavoro. Dopo
tale data egli non si recò più dal medico per i disturbi alla schiena per
sicuramente oltre dieci anni. Inoltre non ha seguito alcuna terapia autonoma,
quale ginnastica dorsale o altro.
Le obiezioni del
paziente, secondo il quale vi sono sempre stati dei nuovi episodi dolorosi, non
convincono del tutto. Il fatto che durante un lungo periodo non si sia recato
dal medico, riprendendo poi (quando i dolori alla schiena aumentarono) a
frequentarlo nuovamente ad intervalli regolari, lascia presumere piuttosto che
i disturbi/le menomazioni avevano raggiunto di nuovo la dimensione abituale.
Si può quindi
supporre che il peggioramento era stato eliminato al più tardi il 18 aprile
1973.
Da una parte c'è da
chiedersi qual substrato patologico presentano i disturbi indicati dal paziente
nella lettera del 14 dicembre 1993 e, dall'altra, se l'affezione è un postumo
del peggioramento insorto durante il servizio militare 1972.
Dalla TAC dell'11
febbraio 1992 si notano, oltre ad un canale vertebrale stretto nella regione
lombare inferiore, delle spondilartrosi multiple (cambiamenti degenerativi
delle articolazioni della colonna vertebrale) e delle discopatie senza evidenza
di ernia discale o di compressione radicolare.
La risonanza
magnetica del 13 maggi 1992 confermò la presenza di un canale vertebrale
stretto; inoltre all'altezza L4/L5 e L5/S1 si notarono delle protrusioni del
disco, però senza compressione radicolare o del midollo spinale significativa.
Non va dimenticato
che il disco intervertebrale è la struttura unita, non vascolarizzata più
grande dell'organismo umano. Con il peggioramento del funzionamento metabolico,
che ha già inizio durante i primi anni di vita, muta pure la struttura
anatomica dei segmenti intervetebrali, oltre a quella chimica. Se
insufficientemente perfusi, i fibroblasti formano delle fibre ed una sostanza
di base di scarsa qualità e alla fine periscono. Schmorl e Junghans (1968)
fecero notare che si tratta di una degenerazione più o meno fisiologica della
qualità del tessuto, dovuta all'età, che può pure essere definita
un'alterazione predestinata del tessuto del disco intervertebrale. Töndury
(1968) lo definiva 'l'arco di vita' dei dischi intervertebrali.
In caso di
protrusione del disco, si ha uno spostamento del nucleo polposo del disco
intervertebrale nel canale del midollo spinale, a causa di una lesione
degenerativa dell'anello fibroso. Tale processo degenerativo prende avvio già
in età giovanile e procede secondo una propria predestinazione.
Secondo la
letteratura, il disco intervertebrale presenta un'alta resistenza. In base alle
ricerche, soprattutto nel campo della biochimica e della biomeccanica, è noto
che i fattori esterni hanno un'importanza secondaria per quanto concerne
l'eziologia e la patogenesi delle affezioni degenerative del disco
intervertebrale.
Le mutazioni
regressive dei segmenti intervertebrali avvengono in modo autonomo, secondo una
propria legge. Si è inoltre potuto dimostrare che la traumatizzazione della
colonna vertebrale, con un disco intervertebrale intatto, provoca piuttosto una
frattura vertebrale e non la rottura dell'anello fibroso. Quindi, gli agenti
meccanici esterni hanno un influsso soltanto in caso di una diminuzione
degenerativa, preesistente, della resistenza (J. Krämer, Bandscheibenbedingte
Erkrankungen, 3a edizione, G. Thieme, 1994).
In base
all'esperienza medica si può così concludere che i disturbi annunciati nel
dicembre 1994 sono un postumo dell'affezione preesistente al servizio e non un
postumo dovuto al peggioramento durante il servizio militare 1972.
Conclusione
Durante il servizio
militare 1972 vi fu un peggioramento della discopatia L5/S1, di cui il paziente
soffriva già prima del servizio. L'assicurazione militare assunse la
responsabilità per il peggioramento.
La cura terminò il
18 aprile 1973, in seguito il paziente poté esercitare pienamente la sua
professione. Non si recò dal medico per oltre dieci anni e non seguì alcuna
terapia autonoma sotto forma di ginnastica dorsale o altro.
Sotto questi
aspetti, il peggioramento è da ritenersi eliminato.
Nel dicembre 1993,
il paziente annunciò all'assicurazione militare disturbi lombosacrali.
Nell'apposito capitolo 'valutazione' abbiamo detto che il decorso
dell'affezione del disco intervertebrale di tipo degenerativo era influenzato
in minima parte da fattori esterni e che si svolgeva piuttosto secondo una
legge propria.
Perciò, per quanto
concerne i disturbi alla schiena annunciati nel dicembre 1993 (lomboischialgia
con protrusione del disco), si tratta - con probabilità preponderante - di un
postumo del processo degenerativo, di cui si era già a conoscenza prima
dell'entrata in servizio, e non di postumi dovuti al peggioramento durante il
servizio militare." (doc. _ pag. 7, 8 e 9)
2.6. Questo Tribunale ritiene che
i rapporti redatti dai medici dell’__________ e, in particolare, quello dei
dottori __________ - referti che rispettano le condizioni poste in RAMI 1986 p.
191ss - possano validamente costituire da supporto probatorio al giudizio che
ora lo occupa senza che sia necessario procedere all’allestimento della perizia
giudiziaria richiesta dal ricorrente.
Al proposito, va ricordato
che, per costante giurisprudenza, quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio
conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento
coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati
fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori
più non potrebbero modificare il risultato (valutazione anticipata delle
prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (RCC 1986 pag. 202 consid. 2d;
sentenza TFA del 27 ottobre 1992 in re A.B.P., sentenza TFA del 13 febbraio
1992 in re M.O., sentenza TFA del 13 maggio 1991 in re A.A., sentenza TCA del
25 novembre 1991 in re G.M.; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., pag.
274) senza che ciò costituisca una lesione del diritto di essere sentito
sancito dall'art. 4 CF (RCC 1986 pag. 202, consid. 2d; DTF 106 Ia 162 consid.
2b).
Per costante giurisprudenza,
in un procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo
l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece nella fase che
precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il
diritto oggettivo (cfr. DTF 104 V 209; sentenze inedite 5 gennaio 1993 in re
S., 5 aprile 1984 in re M. e 2 novembre 1983 in re M.; Meyer, Die Rechtspflege
in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 30 seg.; DTF 122 V 157ss): il TCA,
chiamato a pronunciarsi su una questione sostanzialmente di carattere medico,
non ha, pertanto, in concreto, vista inoltre la qualità e la completezza dei
referti, motivi per scostarsi dalle conclusioni degli specialisti consultati
dall’UFAM e, in modo particolare, dei dottori ________e _________.
In forza del particolare
statuto che l’assicuratore ricopre almeno fintanto che non s’è ancora
instaurata una vertenza, è facoltà del giudice di fondare il proprio giudizio
sui pareri medici chiesti dall’assicuratore a condizione che questi - come è il
caso in concreto - diano una garanzia di imparzialità e di affidabilità (DTF
122 V 157ss).
Va, ancora, rilevato che
il rapporto 28 novembre 1996 del dottor _________ non basta a scalfire la forza
probante dei documenti medici citati. Infatti, il medico consultato
dall’insorgente é giunto “di punto in bianco” alla conclusione che l’evento del
17 ottobre 1972 avrebbe provocato un peggioramento, nel senso di un
accelerazione della manifestazione, di una situazione preesistente già
precaria, senza minimamente sostanziare, da un profilo medico-scientifico, tale
suo convincimento: tutto ciò risulta assai poco soddisfacente da un punto di
vista probatorio. Per contro, la perizia eseguita dai dottori __________ e __________
- il primo specialista FMH in Chirurgia ortopedica e, quindi, senz’altro in
condizione di poter fornire un apprezzamento qualificato nel caso in esame, il
secondo attivo addirittura a livello universitario - si fonda, non soltanto su
di un minuzioso esame dell’anamnesi riguardante __________, ma pure e
soprattutto su di un esteso studio della dottrina medica.
Non da ultimo si rileva
che le considerazioni espresse dai dottori __________ e __________ concordano
perfettamente con il parere 16 giugno 1994 del dottor __________ (doc. _).
In queste condizioni
occorre ritenere provato - perlomeno secondo il criterio della verosimiglianza
preponderante - che i disturbi fisici annunciati da __________ all’UFAM non si
trovano in relazione di causalità naturale con l’infortunio del 17 ottobre
1972. Giustamente, dunque, l’UFAM ha negato l’erogazione di ulteriori
prestazioni assicurative.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso é respinto.
2.- Non si percepisce tassa di giustizia,
mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni,
Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
La vicepresidente Il
segretario
Giovanna Roggero-Will Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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