AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
41.1995.1
Data decisione, Autorità:
04.02.1997, TCA
RACCOMANDATA
Incarto
n.
41.95.00001
AMF
1/95
32.95.00112
AI
36/95
RF/mf
Lugano
4
febbraio 1997
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Giovanna Roggero-Will, Silvia Torricelli
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sui ricorsi del 3 gennaio 1995 e 10 marzo 1995 di
__________,
rappr. da: avv. __________,
contro
le decisioni del 7 ottobre 1994 e 14 febbraio 1995 emanate
da
-
Ufficio fed.assicurazione militare, 3001
Berna,
rappr. da: Uff. fed. assicurazione militare, 6500
Bellinzona
-
Ufficio assicurazione invalidità, 6500
Bellinzona,
in materia di assicurazione militare federale e
assicurazione federale per l'invalidità.
ritenuto, in fatto
1.1. L'assicurato, nato nel 1944,
sposato, funzionario di banca, nel 1965 durante il servizio militare ha subito
un peggioramento di un'otite media sinistra su ipoacusia bilaterale
preesistente.
Da allora l'assicurato ha
fruito delle prestazioni AMF, dopo che l'UFAM aveva riconosciuto una
responsabilità della Confede-razione del 50%.
In particolare, gli sono
state concesse periodicamente le cure mediche ed ospedaliere, l'indennità
giornaliera di malattia e, dal 1° agosto 1972, una rendita d'invalidità per
menomazione rilevante dell'integrità fisica del 20%.
Nel 1976 l'interessato si
è pure annunciato all'AI che gli ha riconosciuto il diritto ad un apparecchio
acustico in prestito.
1.2. A far tempo dal 31 gennaio
1993 l'assicurato è senza lavoro.
Di conseguenza il 12
febbraio 1993 egli ha chiesto la revisione delle prestazioni AMF (rendita per
menomazione rilevante, rispettivamente assegnazione di una rendita
d'invalidità).
Con decisione su
opposizione 7 ottobre 1994 l'UFAM ha rifiutato la chiesta revisione, motivando:
"
...
Il signor
__________ è da considerare disoccupato, ma non invalido. L'assicurato che può
svolgere ancora un'attività rimunerativa a lui confacente è tenuto a
reintegrarsi in altra attività, mettendo a frutto in misura ottimale la propria
capacità di guadagno. I superiori del signor __________ non erano al corrente
della sua affezione, che non ne ha causato il licenziamento, è quindi evidente
che il suo stato di menomazione uditiva, pur se importante, non ha mai
determinato una incapacità al guadagno. Ciò conferma il fatto che il danno
uditivo come tale, e quindi anche la menomazione dell'integrità, dal 1973 è
progredito solo in modo insignificante. L'interpretazione medica della perizia
della Clinica per Otorinologia e chirurgia della gola e del viso del 26 ottobre
1993 (doc. _) formulata dal medico in capo dell'AM in data 21 luglio 1994 (doc.
_) dimostra in modo comprensibile anche per giuristi profani in medicina che
l'indagine ERA (Electric Reponse Audiometrie), non influenzabile dal paziente
stesso, che la soglia uditiva si situa a circa 60 dB. Paragonando questo dato
con gli audiogrammi del 1972 si nota un aumento di circa 10 dB. Nel 1972 non si
parlava di una incapacità lavorativa dovuta alla sordità. Inoltre la differenza
misurata rientra nei parametri di errore del sistema di determinazione. A
pagina 2 capoverso 2 della perizia citata si legge quanto segue: "Ohne Hörgerät
kann man sich mit dem Patienten in ruhiger Umgebung in leicht erhöhter Zimmerlautstärke
gut unterhalten. Mit Hörgerät ist die Unterhaltung mit und ohne abgedecktem Mund
in normaler Lautstärke möglich...". Questa affermazione conferma le
indicazioni della Banca del 23 giugno 1994 (doc. _): Il nostro istituto non
è mai stato informato dei problemi uditivi del signor __________ ". In
considerazione dei risultati contraddittori e dell'affermazione confusa del
perito, secondo il quale i reperti giustificherebbero una parziale incapacità
lavorativa quale direttore di filiale (pagina 4, ad 5), nella libera
valutazione delle prove per la decisione ci si deve basare sui risultati,
obiettivi e non influenzabili da parte del paziente, delle misurazioni. Fanno
inoltre stato le dichiarazioni del datore di lavoro che sono descritte in modo
chiaro nella perizia anche se non riprese nelle conclusioni del perito che
chiaramente era (erroneamente) convinto che il licenziamento era avvenuto
almeno parzialmente quale conseguenza della sordità del paziente. Rimane
rilevante il fatto concreto che con dichiarazione scritta la __________
conferma di non essere stata al corrente della menomazione.
La pura valutazione
della menomazione dell'integrità eseguita dal dott. med. __________ della
Direzione dell'__________ constata un aumento del danno. Tuttavia la rendita
attribuita nel 1973 si basa ora sul guadagno medio di fr. 54'960.- (Base per la
rendita ai sensi della STF in re Gasser del 4 agosto 1993). Questa rendita
chiaramente superiore a quanto previsto dalla nuova LAM 92 rimane garantita
fintanto che la decisione di rendita mantiene forza di cosa giudicata. In caso
di revisione, una nuova rendita per menomazione dell'integrità verrebbe
calcolata, secondo il nuovo diritto (art. 113 LAM 92; messaggio LAM pagina 59; art.
26 OLAM, fr. 28'867.-). La rendita corrente copre, ai sensi del diritto
revisionale, secondo la giurisprudenza tuttora applicabile, anche una eventuale
invalidità per un pari importo in franchi (DTF 105 V 319). Nel presente caso,
malgrado l'aumento della percentuale della menomazione del 5%, si giungerebbe
ad una rendita inferiore per quanto concerne l'importo in franchi. La revisione
della rendita assegnata nel 1973 non è pertanto lecita in quanto comporterebbe
di fatto una riduzione delle prestazioni.
Per quanto concerne
l'invalidità, a decorrere dal momento della decisione del 1973 non sono
intervenuti cambiamenti giuridicamente rilevanti. Anche sotto questo punto di
vista l'Assicurazione militare deve rifiutare la revisione della rendita per
menomazione rilevante dell'integrità del 23 agosto 1973."
1.3. Contro il rifiuto di nuove
prestazioni assicurative l'insorgente ha fatto presentare tempestivo ricorso.
Egli fa valere:
"
...
Il dott. med.
__________ il 7.09.1992 quando il ricorrente era ancora impiegato presso la
__________ certificava nell'act. 186 (AM):
"Il paziente
ha ricevuto protesi acustiche bilaterali nel 1988; l'ottimo risultato
ottenuto si è fortemente attenuato per l'aggravarsi dell'ipoacusia
e adesso il paziente ha sempre più difficoltà per il lavoro.
Si deve ipotizzare una prossima invalidità completa."
In data 20.1.1993
il dott. __________ precisava nuovamente:
"Le difficoltà
sul lavoro sono semplicemente difficoltà da insufficienza dell'udito,
che provocano da una parte forte affaticamento per il paziente e
dall'altra facili errori nell'esecuzione degli incarichi per aver
capito "roma per toma" (cfr. act. 190 AM).
Il ricorrente
malgrado il buon certificato di lavoro (act. 193 AM) veniva licenziato dalla
__________ per il 31.01.1993.
Nell'act. 194
dell'aprile 1993 l'ispettore esterno così descriveva i motivi del
licenziamento:
"L'assicurato
era gerente della filiale __________ della __________ (con la nomina di
mandatario commerciale).
Causa l'acuirsi
dei disturbi uditivi erano subentrati dei problemi sul lavoro (vedi
precedente rapporto SE) con conseguente diminuzione del suo rendimento e
questo naturalmente a scapito della cifra d'affari dell'istituto bancario da
lui gestito."
...
Appare pertanto
pure evidente che le limitazioni sul lavoro a causa delle difficoltà e disturbi
uditivi del ricorrente erano accettate dalla direzione in anni precedenti
(sig. dir. __________), che, però, in seguito al rapido peggioramento della
salute del ricorrente nell'ultimo anno e del conseguente calo di rendimento di
produzione con il cambio di direzione, il ricorrente e la sua invalidità non
venne più tollerata sul posto di lavoro.
E anche se il
ricorrente faceva di tutto per eseguire correttamente i lavori bancari per il
datore di lavoro e anche se non si lamentava apertamente in continuazione dei
suoi disturbi uditivi, le sue limitazioni sul posto di lavoro a causa del suo
udito, derivanti anche da un conseguente progressivo nervosismo e insicurezza
psicologica, erano semmai innegabili. Prova quindi che l'invalidità era
chiaramente esistente già sul posto di lavoro, anche se in modo un po' celato.
D'altra parte i
limiti rilevanti del ricorrente conc. il problema uditivo sono stati poi
chiaramente constatati e confermati ripetutamente, fra altro, nientemeno che da
parte della Clinica __________ con perizia del 26.10.1993, (AM act. 214) pag.
4.
Il prof.
__________, risp. il medico capo dott. __________ unitamente al dott.
__________, precisavano:
"Der daraus resultierende
Hörverlust nach der CPT-Tabelle beträgt beidseits 70%.
Damit resultiert ein
Integritätsschaden nach SUVA-Tabelle von 50%. Die spekulative Annahme eines normalen
Hörvermögens rechts (da dieses Ohr nicht versichert) entspricht in keiner Weise
der tatsächlich vorgegebenen Situation. Eine zukünftige Verbesserung dieses Integritätsschadens
ist nicht möglich. Diese Befunde bestätigen eine deutliche Einschränkung
der Arbeitsfähigkeit als Filialleiter, wobei ein reger Kontakt mit Bankkunden gefordert
wird. Die bei unserer Hörprüfung vermutete Aggravation von seiten des Patienten
zeigt auf eine weitere funktionelle Ueberlagerung hin."
Con risposta 3 febbraio
1995 l'__________ propone di respingere il ricorso.
1.4. Il 18 ottobre 1994
l'assicurato ha presentato all'AI una nuova richiesta di prestazioni per
adulti, postulando questa volta una rendita d'invalidità.
Con decisione 14 febbraio
1995 l'UAI ha rifiutato la prestazione motivando:
"
Nel caso specifico, preso atto della documentazione medico-economica
acquisita agli atti AI, si stabilisce un grado di invalidità del 20% come già
deciso e confermato dall'Assicurazione militare federale, non esistendo altre
affezioni invalidanti e tenuto conto anche della formazione e dell'attività
svolta dall'assicurato."
1.5. Pure contro il rifiuto
opposto dall'AI l'interessato ha fatto interporre tempestivo ricorso, chiedente
una rendita d'invalidità rispettivamente del 50 o 70%. Egli rileva:
"
...
I problemi uditivi
sia causati dall'aggravamento nel servizio militare, sia quelli non
provocati dal servizio militare pertanto a carico AI, sono stati
determinanti per la perdita del posto di lavoro.
Appare pertanto
pure evidente che le limitazioni sul lavoro a causa delle difficoltà e disturbi
uditivi del ricorrente erano accettate dalla direzione in anni precedenti
(sig. dir. __________), che però, in seguito al rapido peggioramento della
salute del ricorrente nell'ultimo anno e del conseguente calo di rendimento di
produzione con il cambio di direzione, il ricorrente e la sua invalidità non
venne più tollerata sul posto di lavoro.
E anche se il
ricorrente faceva di tutto per eseguire correttamente i lavori bancari per il
datore di lavoro e anche se non si lamentava apertamente in continuazione dei
suoi disturbi uditivi, le sue limitazioni sul posto di lavoro a causa del suo
udito, derivanti anche da un conseguente progressivo nervosismo e insicurezza
psicologica, erano semmai innegabili. Prova quindi che l'invalidità era
chiaramente esistente già sul posto di lavoro, anche se in modo un po' celato.
D'altra parte i
limiti rilevanti del ricorrente conc. il problema uditivo sono stati poi
chiaramente constatati e confermati ripetutamente, fra altro, nientemeno che da
parte della Clinica __________ con perizia del 26.10.1993, (AM act. 214) pag.
4.
Il prof.
__________, risp. il medico capo dott. __________ unitamente al dott.
__________, precisavano:
"Der daraus resultierende
Hörverlust nach der __________ -Tabelle beträgt beidseits 70%.
Damit resultiert
ein Integritätsschaden nach __________ -Tabella von 50%. Die spekulative Annahme
eines normalen Hörvermögensrechts (da dieses Ohr nicht versichert) entspricht
in keiner Weise der tatsächlich vorgegebenen Situation. Eine zukünftige Verbesserung
dieses Integritätsschadens ist nicht möglich. Diese Befunde bestätigen eine
deutliche Einschränkung der Arbeitsfähigkeit als Filialleiter, wobei ein reger Kontakt
mit Bankkunden gefordert wird. Die bei unserer Hörprüfung vermutete Aggravation
von seiten des Patienten zeigt auf eine weitere funktionelle Ueberlagerung hin."
Pertanto chiediamo
che venga presa in considerazione tale perizia assegnando la dovuta rendita
d'invalidità (AI) a complemento di quella AM.
Con il
licenziamento ricevuto, al fondo proprio a causa dei suoi danni uditivi (in
quanto una persona con difficoltà e dolori all'udito si comporta non solo con
scatti di nervosismo, ma anche stranamente per chi non abbia tali problemi), il
ricorrente rappresenta un caso analogo al problema delle decisioni di
inidoneità in una professione, come ad es. all'articolo 84 LAINF.
In tal senso,
analogamente alla prassi giudiziaria sviluppata, cfr. ad es. DTF 120 V 134 ss,
è senz'altro giustificata un'indennità sia per cambiamento d'occupazione sia
per rendita invalidità AI per i danni non causati dal servizio militare,
e ciò a complemento del contributo AM.
Del resto anche con
gli espedienti di lavoro di cui si occupa il ricorrente egli quasi non riesce a
coprire il minimo d'esistenza per sé e per la sua famiglia.
In ogni caso il
danno supera certamente il totale di insieme del 50%, situandosi fra il 50 e il
70%. Di conseguenza anche l'AI deve provvedere al suo contributo."
L'UAI con risposta 21
aprile 1995 propone di respingere il ricorso.
In data 4 maggio 1995 il
ricorrente si riconferma nelle sue richieste.
1.6. L'8 gennaio 1996 il giudice
delegato ha congiunto le due cause.
Il 4 marzo 1996 il TCA ha
ordinato una perizia specialistica a cura dei medici del SAM, Bellinzona.
I periti hanno presentato
la loro relazione peritale il 31 maggio 1996.
1.7. Il 24 settembre 1996 l'__________
ha chiesto una sospensione della causa e nel frattempo ha proposto al
ricorrente la seguente transazione (doc. _):
"
Rendita di invalidità
Responsabilità
della Confederazione: 50%
Guadagno annuo
massimo assicurato fr. 94'120.- (dati forniti dalla direzione
della __________)
Tasso di
indennizzo: 95%
Invalidità: 40%
Durata della
rendita: a partire dal 1° febbraio 1993
e per tempo indeterminato
Rendita mensile: fr.
1'117.70 "
1.8. In data 31 ottobre 1996 l'UAI
osserva (doc. _):
"
Con riferimento all'atto di cui in oggetto, prendiamo atto delle
conclusioni a cui sono arrivati i periti, rilevando soltanto come una
collaborazione più puntuale da parte dell'assicurato e del suo rappresentante
legale avrebbe probabilmente accelerato l'iter di questa pratica nel senso oggi
indicato, così come posto in evidenza dal medico AI dott. __________ nel suo
commento, che si allega alla presente ed al quale si fa riferimento per
l'accettazione dei nuovi elementi di causa.
Ci dichiariamo
pertanto d'accorto per il riconoscimento della rendita intera."
1.9. Il 4 dicembre 1996 l'UFAM
comunica al Tribunale che il tentativo di trovare un accordo transattivo è
fallito.
in diritto
A) In merito al
diritto alla rendita d'invalidità (ai fini dell'AI e dell'AMF).
2.1. L'assicurazione militare
copre qualsiasi affezione che si manifesta ed è annunciata o viene altrimenti
accertata durante il servizio (art. 5 cpv 1 LAM).
L'assicurazione militare
non è responsabile qualora fornisca la prova:
a. che l'affezione è
certamente anteriore al servizio o che non ha potuto certamente
essere stata provocata durante il servizio stesso e
b. che detta affezione non
è certamente stata né aggravata né accelerata nel suo decorso durante il
servizio.
(art. 5 cpv 2 LAM).
L'assicurazione militare,
se fornisce la prova prevista al capoverso 2 lettera a ma non quella menzionata
al capoverso 2 lettera b, risponde dell'aggravamento dell'affezione. La prova
prevista al capoverso 2 lettera b vale anche per il calcolo dell'affezione
assicurata. (art. 5 cpv 3 LAM).
Se l'affezione è accertata
solo dopo il servizio da un medico, un dentista o un chiropratico e annunciata
in seguito all'assicurazione militare, oppure se sono invocati postumi tardivi
o una ricaduta, l'assicurazione militare risponde soltanto se, con probabilità
preponderante, l'affezione è stata causata o aggravata durante il servizio
oppure soltanto se è stabilito con probabilità preponderante che si tratta di postumi
tardivi o della ricaduta di un'affezione assicurata (art. 6 LAM).
Secondo la legge, dunque,
perché un'affezione annunciata come ricaduta o come postumi tardivi di un danno
assicurato sia assunta dall'AMF dev'essere accertato con probabilità preponderante
che i nuovi disturbi si trovano in relazione causale con l'evento assicurato.
(STFA 6 aprile 1994 in re
E.P.; SZS 1993 pag. 106 consid. 3a; RCC 1986 pag. 202 consid. 2c, RCC 1984 pag.
468 consid. 3b, RCC 1983 pag. 250 consid. 2b; DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113
V 323 consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V 188 consid. 2b; Meyer,
"Die Rechtspflege in der Sozialversicherung", in Basler Juristische Metteilungen
(BJM) 1989 pag. 31-32; Scartazzini, "Les rapports de causalité dans le droit
suisse de la sécurité sociale", Basilea 1991, pag. 63).
2.2. Cause, nel senso della
causalità naturale, sono tutte le circostanze senza le quali un determinato
evento non si sarebbe potuto verificare o si sarebbe verificato in altro modo o
in altro tempo (DTF 112 V 32 consid 1a con riferimenti dottrinali; 113 V 307ss,
consid 3a)
L'esistenza del legame di
causalità naturale è una questione di fatto che va decisa alla luce dei
rapporti medici.
In applicazione del
criterio della verosimiglianza preponderante - applicabile all'apprezzamento
delle prove nel diritto delle assicurazioni sociali (DTF 114 V 305 consid. 5b;
116 V 136ss. consid. 4b) - l'esistenza del legame di causalità naturale deve
essere probabile: una semplice possibilità non basta (Ghélew, Ramelet, Ritter,
op. cit., p. 51).
La causalità adeguata è,
d'altra parte, l'idoneità generale di un determinato fattore a generare un
effetto analogo a quello concretamente prodottosi.
Una causa non è da
ritenersi generalmente adeguata solo quando provoca sovente o addirittura
regolarmente l'effetto considerato: se un evento è atto di per sé stesso a
produrre un simile risultato, anche esiti singolari, eccezionali possono
costituire effetti adeguati dell'infortunio (DTF 87.II.127 e 96.II.396).
La singolarità non deve
intendersi in senso qualitativo ma quantitativo. E' ammessa l'adeguatezza del
nesso causale, malgrado la singolarità dell'effetto, solo se l'eccezionalità è
di ordine statistico, se cioè un simile effetto ricorre con rara frequenza. Non
si può invece prescindere dall'idoneità qualitativa (cfr. DTF 113 V 307).
L'idoneità a produrre quel
risultato dev'essere strettamente radicata nella natura dell'evento (idoneità
ontologica e non di ordine probabilistico, da misurarsi statisticamente).
2.3. Perché sia possibile
riconoscere una invalidità ai sensi della LAI, è necessario che l'assicurato
non solo abbia una menomazione fisica o psichica, ma pure che il danno alla salute
abbia una ripercussione economica. L'art. 4 LAI definisce infatti l'invalidità
quale "incapacità di guadagno, presunta permanente o di rilevante durata
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica".
Da quanto precede risulta
che l'invalidità ai sensi della LAI consiste nella soppressione o riduzione
durevole della capacità di guadagno, in ragione di un danno alla salute.
Ciò che fa stato ai fini dell'AI
è l'incapacità di guadagno, la quale a sua volta deve trovarsi in relazione con
il danno alla salute accertato dal medico. Se manca anche soltanto uno dei tre
elementi costitutivi dell'invalidità, vale a dire:
che ci si trovi in presenza di un danno alla salute;
che sia costatata un'incapacità di guadagno;
che l'incapacità di guadagno sia causata dal danno alla salute;
allora non è dato un
diritto alle prestazioni AI (cfr. Scartazzini, Les rapports de causalité dans
le droit suisse de la sécurité sociale, pag. 229ss).
Parimenti, a norma dell'art.
40 cpv. 1 LAM:
"
L'indennità giornaliera è sostituita da una rendita d'invalidità,
se dalla continuazione della cura non v'è da aspettarsi un sensibile
miglioramento dello stato di salute dell'assicurato e se l'affezione, dopo
l'integrazione ragionevolmente esigibile, causa un pregiudizio presumibilmente
permanente o di lunga durata della capacità al guadagno (invalidità)."
Nel caso di invalidità
totale, la rendita annua d'invalidità corrisponde al 95 per cento del guadagno
annuo assicurato. Nel caso di invalidità parziale, la rendita è ridotta
proporzionalmente (art. 40 cpv 2 LAM).
In analogia con l'art. 4
LAI, l'invalidità anche per l'AMF è dunque l'"incapacità di guadagno,
presunta permanente o di rilevante durata cagionata da un danno alla salute
fisica o psichica".
L'invalidità non si
confonde con l'incapacità funzionale di membra o di organi, la quale può anche
non influire sulla capacità di guadagno o menomarla in una proporzione diversa
da quella esistente fra lo stato di piena integrità fisica e psichica e lo
stato alterato da disturbi somatici o psichici. Pertanto non incombe al medico,
bensì agli organi preposti all'applicazione della legge di accertare,
fondandosi tra l'altro sulle necessarie informazioni sanitarie, l'esistenza e
il grado di un'asserita invalidità (DTF 114 V 314).
Tuttavia, perché la
perdita di guadagno accertata acquisti rilevanza giuridica ai fini dell'AMF, è
necessario che si trovi in rapporto causale con il danno alla salute
assicurato.
D'altra parte,
l'incapacità di guadagno si distingue dall'incapacità di lavoro per il fatto
che essa considera quale guadagno può e deve ancora essere realizzato
dall'interessato utilizzando la sua capacità lavorativa residua in un mercato
del lavoro equilibrato. L'incapacità di lavoro, invece, è l'impossibilità
fisica di muoversi o di fare uno sforzo, come pure l'impossibilità psichica di
agire con metodo. Essa viene valutata nella propria professione rispettivamente
in altri lavori e attività (G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit
Suisse de la sécurité sociale, pag. 228).
2.4. Il grado d'invalidità
dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito
ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe
potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992, pag.
182 consid. 3; RCC 1990, pag. 543 consid. 2; M. Valterio, Droit et pratique de l'assurance-invalidité,
Les prestations, pagg. 200 e ss.).
Si confronta perciò il
reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto
invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido,
sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente
esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di
eventuali provvedimenti integrativi.
I due redditi da porre a
raffronto sono necessariamente ipotetici (Ghélew/Ramelet/Ritter, Commentaire
de la loi sur l'assurance-accidents, pag. 99). L'ipotesi deve però poggiare su
solide basi, avere un fondamento oggettivo. In particolare la determinazione
dei redditi non deve fondarsi su possibilità d'impiego irrealistiche (RCC 1991,
pag. 332, consid. 3b).
Nel confronto dei redditi
la giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei
all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini
fisiche e psichiche e l'età dell'assicurato (RCC 1989, pag. 325 consid. 2b; DTF
107 V 21 consid. 2c; G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse
de la sécurité sociale, pag. 232; D. Cattaneo, Les mesures préventives et de réadaptation
de l'assurance-chômage, pagg. 316 e s. nn. 1158 e 1159 e la giurisprudenza
citata).
La misura dell'attività
ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale
dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative.
La situazione personale
dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al
guadagno.
2.5. In caso di perizia
giudiziaria il giudice - di regola - non si discosta senza motivi imperativi
dalle conclusioni del perito medico, il ruolo del quale consiste precisamente
nella messa a disposizione della giustizia della propria scienza medica per
fornire un'interpretazione scientifica dei fatti considerati (RCC 1986, pag.
200 consid. 2a; DTF 107 V 174 consid. 3, 112 V 32ss; STFA 6 luglio 1993 in re M.D.).
Il giudice può disattendere dalle conclusioni del perito giudiziario nel caso
in cui il rapporto peritale contenesse delle contraddizioni o sulla base di una
controperizia richiesta dal medesimo tribunale, che porti ad un altro risultato
(DTF 101 IV 130).
Il giudice può
discostarsene anche nel caso in cui, fondandosi sulla diversa opinione di
altri esperti, ritiene di avere sufficienti motivi per mettere in dubbio
l'esattezza della perizia giudiziaria.
Merita tuttavia di essere
sottolineato che il perito giudiziario - contrariamente al perito di parte o
allo specialista che si esprime sotto un'altra veste - ha uno statuto speciale
nel senso ch'egli esercita, in virtù del mandato giudiziario che lo sottopone
alla comminatoria secondo l'art. 307 del Codice penale, una funzione
qualificata al servizio della giurisprudenza (RCC 1986, pag. 201 consid. 2a).
Per ciò che concerne il
valore probante di un rapporto medico é determinante il fatto che il rapporto
per i punti litigiosi sia completo, si basi su uno studio esteso, prenda in considerazione
anche le lamentele espresse, sia stato consegnato in piena conoscenza dell'incarto,
sia chiaro nell'esposizione delle relazioni mediche e nella valutazione della situazione
medica e le conclusioni dell'esperto siano motivate (RAMI 1991 pag. 311 consid.
1).
2.6. Nel caso di specie,
l'assicurato è incapace di guadagno? Se sì, in quale misura e da quando? In
caso di risposta affermativa a questi interrogativi deve ancora essere
stabilito in quale misura un' eventuale invalidità è a carico dell'AMF.
Per rispondere a questi
quesiti il Tribunale ha ordinato un esame peritale a cura dei medici del SAM,
Bellinzona.
Con rapporto 31 maggio
1996 il dott. ___________ e il dott. __________ hanno posto le seguenti diagnosi
(doc. _):
"
H. DIAGNOSI
H.1 Diagnosi
invalidanti
Sindrome depressiva
maggiore cronica.
Personalità con
serio Disturbo Narcisistico e Borderline della Personalità.
Sordità mista bilat.
di grado molto elevato in stato dopo ripetute mastoidectomie e timpanoplastiche
a sin. su otite medio-cronica colesteatomatosa e stato dopo due interventi
all'orecchio ds. per otite media cronica.
H.2 Diagnosi
non invalidanti
Disturbi ansiosi neurasteniformi
più o meno fluttuanti.
- Stato dopo due
traumi distorsivi al ginocchio sin. e sospetta lesione al menisco mediale sin.
Possibile epatopatia
di tipo etilico senza segni per cirrosi."
I periti hanno inoltre
così risposto alle domande del Tribunale relative alla capacità lavorativa:
"
Dalla lettura di questi atti si può evincere che l'A. presentava
allora una sordità mista bilat. di grado elevato in stato dopo ripetute mastoidectomie
e timpanoplastiche a sin. su otite media cronica colesteatomatosa e stato dopo
due interventi all'orecchio ds. per otite media cronica. Sempre dagli atti
medici in nostro possesso possiamo evincere che in data 8.9.1995 il dr.
__________ certificava di avere in cura l'A. da marzo 1994 per una grave
depressione nervosa reattiva. Dal suddetto certificato medico non si può
tuttavia sapere con certezza il grado di invalidità della segnalata depressione
nervosa reattiva.
Attualmente il
danno alla salute dell'A. nel suo insieme causa un'incapacità lavorativa del
70% ca. e ciò a partire dal mese di aprile 1994 (data dell'inizio del
trattamento medico per grave depressione nervosa reattiva). A partire dal
26.10.93 (perizia __________ osp. universitario __________) l'A. è da ritenere
inabile al lavoro al 50%.
Il danno della
salute subito durante il servizio militare e quindi a carico dell'Assicurazione
Militare è quello relativo alla sordità mista bilat. di grado molto elevato. Il
danno della salute psichica per contro non è imputabile ad affezioni subite nel
servizio militare e quindi non è a carico dell'Assicurazione Militare. Una
valutazione isolata della percentuale del danno fisico a carico
dell'Assicurazione Militare per quanto riguarda la sordità mista bilat.
risulta, dal punto di vista medico, impossibile o solo speculativa. In questa
valutazione non si può presumere la presenza di un'acuità uditiva normale a
ds., in quanto orecchio non preso a carico dall'Assicurazione Militare. Il
nostro consulente dr. __________, al fine di dare una risposta a questo quesito
propende per la divisione matematica del 50% della perdita dell'integrità
corporea situata secondo le tabelle INSAI all'85%.
Per quanto riguarda
il danno alla salute fisica, vale a dire l'importante sordità mista bilat., l'A.
porta protesi acustiche con miglioramento della discriminazione e della
comprensione nei contatti con il mondo esterno. Ciò renderebbe ipoteticamente
possibile una capacità lavorativa in professioni non acusticamente qualificate.
Per quanto riguarda il danno della salute psichica, attualmente l'A. necessita
chiaramente di un accompagnamento psicoterapeutico che avviene presso lo studio
del dr. __________. In considerazione tuttavia della psicopatologia presentata
ed in special modo del disturbo della personalità di fondo, così come
dell'insicurezza esistenziale ingravescente, non è attualmente possibile
ipotizzare un miglioramento della capacità lavorativa tramite misure
psicoterapeutiche.
Questa domanda era
già stata posta agli specialisti del servizio __________ dell'Ospedale
universitario di __________, i quali ritenevano che un ricollocamento in
attività professionali non acusticamente qualificate fosse utile al fine di
mantenere la capacità lavorativa allora valutata al 50%. Veniva pure affermato
che l'attività precedentemente svolta dall'A. in qualità di gerente di una sede
bancaria non era più esigibile all'A. Il buon esito di ipotetiche misure
professionali veniva tuttavia subordinato alle possibilità psichiche dell'A. ad
assumere un ruolo attivo nella riabilitazione. In questo ambito, alla luce
della valutazione psichiatrica effettuata presso il SAM riteniamo che misure
professionali quali il ricollocamento in qualità di ausiliario al 50% sia
ipotizzabile solo teoricamente, ma non realizzabile sul piano pratico. Presso
il SAM l'A. stesso ha affermato di essere disposto a qualsiasi occupazione,
anche parziale ed ha citato ad esempio il magazziniere. Nutriamo seri dubbi che
questo sia praticabile, in quanto il tutto sarà vissuto come una specie di
umiliazione e potrà avere l'effetto di ulteriormente scompensare la già
precaria situazione psichica dell'A."
Secondo i periti, dunque,
l'assicurato - a seguito del danno complessivo - è totalmente inabile al lavoro
nella sua professione di gerente di una succursale bancaria, ma sarebbe
teoricamente abile al lavoro al 50% in lavori non qualificati adeguati.
2.7. Come è già stato rilevato in
numerose sentenze la valutazione dell'invalidità non è da stabilire unicamente
in base a fattori puramente medico-teorici (STFA inedita 23.3.92 in causa F.A.,
consid. 4; DTF 110 V 275 consid. 4a, 105 V 207 seg.) La documentazione medica
costituisce un importante elemento di giudizio per determinare quali lavori
siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 114 V 314 consid.
3a, 105 V 158 consid. 1; RCC 1982 pag. 35 con- sid. 1). Non spetta invece al
medico di graduare l'invalidità dell'assicurato.
Il compito del medico
consiste nel porre un giudizio sullo stato di salute e nell'indicare in quale
misura e in quali attività l'assicurato è incapace al lavoro (RCC 1991, pag.
331 consid. 1c). Il medico non possiede invece né la preparazione né gli
strumenti per pronunciarsi sulla capacità di guadagno. Quest'ultimo giudizio
spetta all'amministrazione, rispettivamente al giudice, e deve essere formulato
sulla base del raffronto dei redditi (RCC 1986, pag. 432).
Di conseguenza, il fatto
che un assicurato sia, sotto il profilo medico, incapace al lavoro ad un
determinato grado, non significa ancora ch'egli debba necessariamente beneficiare
del riconoscimento dello stesso grado d'invalidità da parte dell'UAI oppure dell'UFAM.
L'incapacità di guadagno
(sulla quale si fonda il concetto d'invalidità ai sensi dell'art. 4 LAI
rispettivamente dell'art. 40 LAM) si distingue dall'incapacità di lavoro per il
fatto che essa considera quale guadagno può e deve ancora essere realizzato
dall'interessato utilizzando la sua capacità lavorativa residua in un mercato
del lavoro equilibrato. L'incapacità di lavoro, invece, è l'impossibilità
fisica di muoversi o di fare uno sforzo, come pure l'impossibilità psichica di
agire con metodo. Essa viene valutata nella propria professione rispettivamente
in altri lavori e attività (G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit
suisse de la sécurité sociale, pag. 228).
Il grado d'invalidità sia
nell'ambito AI che nell'ambito AMF sarà stabilito sulla base di un raffronto
dei redditi, come già ricordato al consid. 2.4.
2.8. Secondo gli accertamenti AMF,
senza i danni alla salute l'assicurato continuando ad esercitare le sue
funzioni in banca potrebbe guadagnare fr. 94'120.- (doc. _).
Resta da stabilire quanto
potrebbe conseguire l'assicurato a dipendenza dei danni accertati.
Per l'AI fa stato il danno
complessivo.
Gli atti AI non contengono
indicazioni circa il guadagno conseguibile da invalido.
Questo Tribunale, nella
sentenza G.B. del 13 luglio 1995, utilizzando i dati salariali concreti a
disposizione ed analizzando approfonditamente la giurisprudenza federale in
materia, ha in conclusione stabilito che i redditi in attività leggere
adeguate, svolte a tempo pieno e con rendimento completo, che può conseguire un
uomo, in un mercato del lavoro equilibrato, ammontano a:
per il 1992 fr. 34'000.--
per il 1993 fr. 34'500.--
per il 1994 fr. 35'000.--
per il 1995 fr. 35'000.--
Questi redditi riguardano
la manodopera maschile in lavori leggeri fino a medio pesanti.
Come si è visto, secondo i
medici del SAM, il ricorrente in relazione con il danno complessivo è
totalmente inabile al lavoro nella sua professione di gerente di una succursale
bancaria, ma sarebbe abile al 50% in lavori non qualificati adeguati. Ciò
significa che il reddito conseguibile da invalido è pari alla metà di fr.
35'000.-, vale a dire fr. 17'500.-.
Il grado d'invalidità che
fa stato per l'AI è dunque stabilito secondo il seguente calcolo:
(94120
94120 ====
Per l'AMF, invece, va
considerato soltanto il danno ORL.
Quest'ultimo, da solo,
limiterebbe l'assicurato nella professione svolta fino al peggioramento dello
stato di salute nella misura del 50%. Ne consegue che anche l'incapacità di
guadagno relativa al solo danno uditivo è del 50% ritenuta inoltre una responsa-bilità
della Confederazione pure del 50%.
2.9. Ai sensi dell'art. 29 cpv. 1
LAI:
"il diritto alla rendita secondo
l'articolo 28 nasce il più presto nel momento in cui l'assicurato:
a. presenta un'incapacità permanente
di guadagno pari almeno al 40 per cento, oppure
b. è stato, per un anno e senza
notevoli interruzioni, incapace al lavoro per almeno il 40 per cento in
media."
A sua volta, l'art. 29 OAI
prescrive che, perché siano compiuti i presupposti dell'invalidità in modo
permanente, è necessario sia presumibile "che né un miglioramento né un
peggioramento dello stato di salute dell'assicurato non debba intervenire in
futuro".
Di conseguenza, fintanto
che le affezioni presentano un carattere evolutivo, quand'anche il danno alla
salute sia irreversibile, non è possibile parlare di "invalidità permanente"
ai sensi dell'art. 29 cpv. 1 lett. a LAI.
In simili casi si dovrà
applicare, pertanto, la seconda variante della norma succitata, vale a dire che
il diritto alla rendita non può nascere se non dopo un anno ininterrotto
d'incapacità media al lavoro in misura pari almeno al 40%.
Comunque, secondo la
giurisprudenza, il grado d'invalidità si stabilisce non soltanto
sull'incapacità di guadagno finale, ma pure in relazione all'inabilità
lavorativa nel periodo di carenza (DTF 105 V 161 e STFA 20 febbraio 1987 nella
causa T.S., non pubblicata; STCA 13 settembre 1996 nella causa M.D.S.).
In particolare, nel caso
di specie, si deve tener conto che i medici del SAM hanno stabilito
un'incapacità lavorativa del 50% a partire dal 26 ottobre 1993 (recte: 6
ottobre 1993 n.d.r.) e a far tempo dall'aprile 1994 l'assicurato è inabile al
lavoro nella misura del 70%. L'invalidità finale - come si è visto - è stata
stabilita dell'80% (cfr. consid. precedente).
Poiché dunque l'inabilità
del 50% è durata per soli 3 mesi, mentre in seguito l'assicurato è sempre stato
inabile al lavoro in misura superiore ai 2/3 e il grado d'incapacità di
guadagno finale è pure superiore ai due terzi, all'assicurato è assegnata una
rendita intera dell'AI a contare dal 1° ottobre 1994.
B) In merito alla
menomazione rilevante
2.10. Secondo l'art. 48 cpv. 1 LAM
"se l'assicurato è colpito da una rilevante e durevole menomazione
dell'integrità fisica o psichica, ha diritto a una rendita per menomazione
dell'integrità".
Quanto all'inizio del
diritto, l'art. 48 cpv. 2 LAM stabilisce che "la rendita per menomazione
dell'integrità è dovuta a partire dal termine della cura medica o qualora la
continuazione della cura non lasci presumere un miglioramento notevole delle
condizioni di salute dell'assicurato".
L'art 49 LAM fissa i
principi di calcolo e l'adeguamento della rendita.
Il cpv. 1 di questa
disposizione precisa che "la gravità della menomazione dell'integrità è
determinata equamente tenendo conto di tutte le circostanze" (da notare
che l'art. 25 cpv. 1 LAM della vecchia LAM, in vigore fino al 31 dicembre 1993,
prevedeva che "la rendita per menomazione dell'integrità fisica o psichica
è determinata equamente secondo le circostanze").
Secondo l'art. 49 cpv. 2
LAM "la rendita per menomazione dell'integrità è stabilita in percentuale
dell'importo annuo che serve da base per il calcolo delle rendite giusta il
capoverso 4 e tenendo conto della gravità della menomazione dell'integrità. In
caso di perdita totale di una funzione vitale quale l'udito o la vista, di
massima, è accordata una rendita per menomazione dell'integrità del 50 per
cento."
La rendita per menomazione
dell'integrità è concessa per una durata indeterminata. In generale è
riscattata (cfr. art. 49 cpv. 3 LAM).
Infine, in virtù dell'art.
49 cpv. 4 LAM, "il Consiglio federale fissa, mediante ordinanza, l'importo
annuo che serve da base per il calcolo di tute le rendite per menomazione
dell'integrità. Parte dall'importo valido all'entrata in vigore della presente
legge e lo adegua periodicamente al mutare delle condizioni, segnatamente
all'evoluzione dei prezzi."
L'art. 50 LAM
("revisione") stabilisce che "nel caso di un successivo
rilevante aumento della menomazione dell'integrità, l'assicurato può domandare
una rendita suppletiva per menomazione dell'integrità".
Per l'art. 103 LAM, le
rendite per menomazione dell'integrità sorte prima del 1° gennaio 1994
continuano ad essere versate secondo il diritto previgente.
Tuttavia la revisione
giusta l'art. 50 LAM è operata secondo i criteri fissati dalla presente legge.
L'art. 25 cpv. 1 OAM
precisa che "vi è una rilevante menomazione dell'integrità fisica e
psichica ai sensi dell'art. 48 cpv. 1 della legge qualora essa corrisponda
almeno a un ventesimo della perdita totale di una funzione vitale quale l'udito
o la vista".
Secondo l'art. 25 cpv. 2
OAM "l'importo minimo per una rendita per menomazione dell'integrità
ammonta al 2,5 per cento dell'importo annuo che serve da base per il calcolo
delle rendite giusta l'art. 49 cpv. 4 della legge. Le rendite per menomazione
dell'integrità assegnate in caso di menomazioni di singole funzioni vitali sono
fissate secondo la gravità della menomazione dell'integrità, in graduazioni di
2,5 per cento tra il 2,5 e il 50 per cento dell'importo annuo che serve da base
per il calcolo delle rendite".
L'art 25 cpv. 2 OAM
precisa poi che "in caso di menomazioni multiple dell'integrità, gli
importi percentuali delle singole menomazioni dell'integrità sono cumulati per
determinare la rendita per menomazione dell'integrità. Il valore massimo di una
rendita per menomazione dell'integrità ammonta al 100 per cento dell'importo
annuo che serve da base per il calcolo".
Secondo l'art. 26 cpv. 1
OAM "l'importo annuo che serve da base per il calcolo delle rendite per
menomazione dell'integrità ammonta a 28'867 franchi. La rendita annua risulta dall'importo
annuo che serve da base per il calcolo delle rendite, dalla percentuale della
menomazione dell'integrità e dalla percentuale della responsabilità della
Confederazione".
L'adeguamento dell'importo
annuo che serve da base per il calcolo delle rendite per menomazione
dell'integrità secondo l'art. 49 cpv. 4 della legge avviene ogni volta
simultaneamente all'adeguamento delle rendite secondo l'art. 43 della legge (art.
26 cpv. 2 OAM).
L'art. 27 cpv. 1 OAM
stabilisce che "il valore attuale della rendita viene calcolato fondandosi
sull'importo annuo che serve da base per il calcolo delle rendite, applicato al
momento dell'emanazione della decisione. Se una rendita è concessa
retroattivamente, le quote mensili della rendita devono esser pagate successivamente".
2.11. Secondo i principi sviluppati
dalla costante giurisprudenza del TFA relativi al vecchio art. 25 LAM e
recentemente confermati
(STFA del 16 aprile 1996
nella causa L.), un danno all'integrità dà diritto ad una rendita dell'AM
qualora l'assicurato sia oggettivamente limitato in modo rilevante (erheblich)
nel godimento della vita (DTF 113 V 143; DTF 112 V 380; DTF 112 V 389; DTF 110
V 120).
La menomazione deve, cioè,
avere carattere durevole (P.Y. Greber, Le droit suisse de la sécurité sociale,
1982, p. 547) ed essere di una certa importanza.
Il carattere rilevante
della menomazione va poi valutato non nel senso quantitativo, bensì qualitativo
(Schatz, FJS 882).
Una menomazione
dell'integrità corporale giustifica di regola il riconoscimento di una rendita
dell'assicurazione militare quando da un punto di vista oggettivo comporta per
l'assicurato un pregiudizio considerevole nella qualità della vita. Sono
considerati pregiudizi giuridicamente considerevoli ai sensi di questa definizione
i disturbi delle funzioni primarie della vita.
E' in forza di queste
considerazioni che quali danni giuridicamente rilevanti sono considerate
unicamente le mutilazioni, gli sfiguramenti o i continui dolori acuti e
lancinanti, come pure ogni altro disturbo delle funzioni vitali primarie. Non
lo sono invece dei semplici impedimenti negli altri settori della vita, come ad
esempio la pratica di uno sport, la partecipazione a manifestazioni della vita
sociale e altre attività simili (DTF 110 V 120; STFA del 16 aprile 1996 nella
causa L.).
La determinazione della
rendita ex art. 48 deve basarsi, indipendentemente da considerazioni sulla
capacità lavorativa, sul pregiudizio corporale come tale, che va valutato in
percentuale, sulla base di raffronti dello stato funzionale ed anatomico prima
e dopo l'evento pregiudizievole per la salute, tenuto conto del grado di
assuefazione dell'assicurato (DTF 96 V 112; DTF 112 V 390; DTF 113 V 143; DTF
117 V 76; STFA del 26 agosto 1992 nella causa I.P, non pubblicata).
Tale determinazione
avviene in primo luogo attuando un paragone con i casi precedentemente
trattati, così da assicurare una certa uguaglianza di trattamento. E in
quest'ambito, il TFA ha avuto modo di giudicare utili le apposite tabelle
allestite dall'UFAM (STFA - non pubblicata - del 18.10.1983 nella causa Molliet).
Il tenore stesso dell'art.
48 cpv. 1 vieta, però, una valutazione puramente astratta ed egualitaria. Il
criterio oggettivo deve quindi essere ponderato con una valutazione
dell'aspetto soggettivo (con riferimento all'età, alla professione, ...) in
modo che in ogni singolo caso si possa determinare in che misura l'assicurato,
in seguito al pregiudizio delle proprie funzioni vitali primarie, sia stato
limitato nel godimento della vita.
Non è, dunque, la
menomazione oggettiva in sé che va indennizzata, quanto le ripercussioni che
questa ha per l'assicurato.
Il Tribunale federale
delle assicurazioni ha ancora stabilito che la determinazione percentuale o in
gradi della menomazione dell'integrità non può essere basata direttamente né
per analogia sui tassi indicati nell'allegato 3 dell'OAINF (DTF 113 V 140; 117
V 71).
Il Tribunale federale
delle assicurazioni ha dunque sottolineato che nel settore dell'assicurazione
contro gli infortuni il legislatore ha già prestabilito quale valutazione dare
ad una determinata menomazione ed, inoltre, ha prescritto che la gravità della
menomazione deve essere valutata astrattamente e in modo ugualitario.
Invece, in materia di
assicurazione militare, il grado di menomazione rilevante è determinato
"equamente tenendo conto di tutte le circostanze", ragion per cui il
margine di apprezzamento degli organi dell'assicurazione militare è molto più
esteso rispetto a quelli dell'assicurazione contro gli infortuni.
L'assicurazione militare
può in particolare valutare la gravità della menomazione tenendo conto delle
caratteristiche individuali dell'assicurato da indennizzare.
2.12. In occasione dell'esame
peritale eseguito presso il SAM, l'assicurato è stato visto - tra l'altro -
pure dal dott. __________, specialista FMH orecchio, naso, gola, __________,
che nel rapporto intermedio 15 giugno 1996 rileva:
"
Dagli atti e dalla anamnesi risulta palese che si tratta di una
situazione molto complessa che rende estremamente problematica una sicura
valutazione. E' un caso medico che si trascina ormai da 30 anni e che dal
profilo della invalidità avrebbe dovuto essere risolto già molto tempo prima.
(...)
...Dal punto di
vista audiometrico esiste una sordità mista bilaterale di grado molto
elevato. Una discriminazione del 100% viene raggiunta in entrambi gli orecchi
con 100 db.
Secondo le tabelle
SUVA vi è una perdita della integrità dell'85%."
Il perito precisa infine
che soltanto il 50% del pregiudizio rilevante va a carico dell'AMF.
E' comunque già stato
rilevato ai consid. precedenti che la menomazione rilevante non va stabilita né
direttamente né per analogia sulla base delle tabelle LAINF. Piuttosto
l'assicurazione militare deve, per la fissazione del grado della menomazione
rilevante, equamente tener conto di tutte le circostanze del singolo caso.
Per questo motivo la
proposta del dott. __________ non può essere fatta propria dal TCA.
Considerando gli
accertamenti clinici oggettivi l'UFAM - tenuto conto di tutte le circostanze
concrete - in data 24 ottobre 1996 ha proposto di stabilire la rendita per
menomazione dell'integrità sulla base dei seguenti parametri (doc. _):
" Rendita per
menomazione dell'integrità:
Responsabilità
della Confederazione: 50%
Importo annuo che
serve da base di
calcolo: fr.
28'867 dal 1° ottobre 1994
fr.
29'690 dal 1° gennaio 1995
Grado di
menomazione dell'integrità
fisica: 50%
Durata della
rendita: a partire dal 1° ottobre 1994 e per
tempo indeterminato
Rendita mensile: fr.
601.40 dal 1° ottobre 1994
fr. 618.55 dal 1°
gennaio 1995
Riscatto/valore in
contanti al
1° ottobre 1996: fr.
125'291.80 (verrà dedotto il montante versato fino ad oggi sulla
base della vecchia rendita)"
Questo TCA non può che
aderire alla proposta dell'UFAM.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso 3 gennaio 1995
contro l'UFAM é parzialmente accolto.
§ Di conseguenza l'UFAM
verserà al ricorrente a contare dall'aprile 1993 una rendita per un'invalidità
del 50%, ritenuta la responsabilità della Confederazione pari al 50%
e una rendita per menomazione dell'integrità del 50% con responsabilità
della Confederazione del 50%.
2.- Il ricorso 10 marzo 1995
contro la decisione dell'UAI è accolto.
§ Di conseguenza
all'assicurato è riconosciuto il diritto ad una rendita intera d'invalidità
a far tempo dal 1° ottobre 1994.
3.- Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
L'UFAM e l'UAI verseranno
al ricorrente fr. 1'500.- ciascuno a titolo di ripetibili.
4.- Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Adligenswilerstrasse
24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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