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Numero d'incarto:
39.2006.6
Data decisione, Autorità:
04.10.2006, TCA
Titolo:
Soppressione degli assegni per giovani in formazione a seguito del compimento dei venti anni da parte del figlio che sta svolgendo un apprendistato.
Raccomandata
Incarto n.
39.2006.6
DC/sc
Lugano
4 ottobre 2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
statuendo sul ricorso del 7 settembre 2006
di
RI 1
contro
la decisione del 23 agosto 2006 emanata
da
CO 1
in materia di assegni di famiglia
ritenuto, in
fatto
1.1. Il 23 agosto
2006 la CO 1 ha stabilito che RI 1 non ha più diritto a beneficiare degli
assegni familiari dal 1° agosto 2006 per il figlio __________ in quanto egli ha
compiuto i venti anni il 2 luglio 2006 (cfr. Doc. A5).
1.2. Contro
questa decisione l'assicurata ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA nel
quale si è in particolare così espressa:
"
__________ è ancora apprendista, non guadagna un
salario grande. Gli alimenti dal Cantone non vengono più pagati già da quando ha
fatto 18 anni.
Io sono divorziata e dal padre di __________ ()
non riceviamo niente, anche perchè non si trova in Svizzera e neppure in Europa
(). Io non ho un grande salario, finanziariamente faccio fatica.
Vista la mia situazione volevo chiedere gentilmente se non era possibile almeno
ricevere gli assegni fino alla fine del tirocinio di __________. Lui non riceve
nessun aiuto agli studi. (...)" (Doc. I)
1.3. Nella sua
risposta dell'11 settembre 2006 la CO 1 propone di respingere il ricorso,
richiamando l'art. 22 LAF (cfr. Doc. III).
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria e 2 cpv. 1
della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni
(cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio
2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H
212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10
ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.;
STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999
nella causa C., I 623/98).
Nel
merito
2.2. Oggetto del
contendere è la soppressione, con effetto dal 1° agosto 2006, per giovani in
formazione erogato a RI 1.
A
motivazione della soppressione la Cassa adduce il compimento del 20esimo anno
di età del figlio __________.
Secondo
l'art. 21 LAF:
"cpv. 1: Il salariato ha diritto all'assegno, per il figlio
che ha compiuto i 15 anni, se alternativamente:
a) il figlio segue una formazione
in Svizzera;
b) a
causa di un danno alla salute fisica o psichica, il figlio segue una formazione
speciale.
cpv.
2: Sono riservate le disposizioni particolari derivanti all'Accordo sulla
libera circolazione delle persone stipulato fra la Svizzera e agli Stati
dell'Unione Europea."
L'art. 22
LAF prevede che:
"cpv. 1: Il diritto all'assegno per giovani in formazione o
giovani invalidi sorge il primo giorno del mese successivo a quello in cui si
verifica quanto previsto all'art. 21.
cpv.
2: Il diritto all'assegno si estingue nel momento in cui al figlio è
riconosciuto un diritto ad una rendita intera dell'assicurazione invalidità.
cpv.
3: Negli altri casi il diritto all'assegno può durare fino alla fine della
formazione, ma al più tardi fino alla fine del mese in cui il figlio compie i
venti anni."
2.3. Nel caso concreto,
in virtù delle disposizioni esposte ai considerandi precedenti, emerge
chiaramente che il diritto del genitore (art. 2 cpv. 1 LAF) ad ottenere un
assegno è dato al massimo per i giovani in formazione (cfr. art. 1 cpv. 2 lett.
b LAF) fino alla fine del mese in cui il figlio compie vent'anni (cfr. art. 22
cpv. 3 LAF).
Questo,
anche se la formazione non è ancora conclusa (al proposito cfr. D. Cattaneo,
"La legge sugli assegni di famiglia: caratteristiche, sentenze e problemi
aperti" in Il diritto pubblico ticinese nel terzo millennio in RDAT I -
2000 pag. 121 seg. (128-129): "Il limite massimo di età per poter
percepire l'assegno di formazione è fissato a 20 anni (cfr. art. 22 cpv. 3 LAF)
e non a 25 anni come avviene in quasi tutti gli altri Cantoni. Questa è una
scelta difficilmente comprensibile se si considera la durata normale di una
formazione completa, peraltro riconosciuta anche nelle analoghe normative
dell'AVS.").
Di
conseguenza correttamente la Cassa a seguito del compimento del 20esimo anno di
età del figlio __________, nato il 2 luglio 1986, ha soppresso l'assegno a
decorre dal 1° agosto 2006.
A titolo
abbondanziale il TCA segnala, che la nuova legge federale sugli assegni
familiari (LAFam), adottata dal Parlamento il 24 marzo 2006 e sulla quale il
popolo dovrà pronunciarsi il 26 novembre 2006 a seguito di un referendum (cfr.
FF 2006 pag. 6195) contiene un articolo (Tipi di assegni familiari; competenze
dei Cantoni) del seguente tenore:
"
1Gli assegni
familiari ai sensi della presente legge comprendono:
a. l'assegno
per i figli, versato dal mese in cui il figlio nasce sino alla fine del mese in
cui il figlio compie il 16° anno d'età; se il figlio presenta un'incapacità al
guadagno (art. 7 LPGA), l'assegno è versato fino al compimento del 20° anno
d'età;
b. l'assegno
di formazione, versato dalla fine del mese in cui il figlio compie il 16° anno
d'età fino alla conclusione della formazione, ma al più tardi sino alla fine
del mese in cui il figlio compie il 25° anno d'età.
2Nei loro
ordinamenti sugli assegni familiari, i Cantoni possono prevedere, per gli
assegni per i figli e per gli assegni di formazione, importi minimi più elevati
di quelli previsti nell'articolo 5, nonché assegni di nascita e di adozione. Le
disposizioni della presente legge si applicano anche a questi tipi di assegni
familiari. Eventuali altre prestazioni devono essere disciplinate e finanziate
fuori degli ordinamenti sugli assegni familiari. Le ulteriori prestazioni
previste da contratti collettivi o individuali di lavoro o da altre normative
non sono considerate assegni familiari ai sensi della presente legge.
3L'assegno di
nascita è versato per ogni figlio nato vivo o dopo 23 settimane di gravidanza
almeno. Il Consiglio federale può stabilire altre condizioni. L'assegno di
adozione è versato per ogni minorenne accolto per futura adozione. L'adozione
del figlio del coniuge non conferisce alcun diritto."
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
-
Il ricorso
è respinto.
-
Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
-
Intimazione
alle parti.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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