AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
39.2002.88
Data decisione, Autorità:
04.08.2003, TCA
Raccomandata
Incarto n.
39.2002.88
rs/sc
Lugano
4 agosto 2003
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattrice:
Raffaella Sartoris, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 20 novembre 2002
di
rappr. da: __________
contro
la decisione del 17 ottobre 2002 emanata
da
Cassa cantonale assegni familiari, 6501 Bellinzona 1 Caselle
in materia di assegni di famiglia
ritenuto, in
fatto
1.1. Con
decisione del 18 novembre 1997 la Cassa cantonale per gli assegni familiari (di
seguito la Cassa) ha attribuito a __________, un assegno integrativo di fr.
925.-- mensili a favore dei figli __________ (9.9.1992) e __________
(13.9.1994), con effetto dal 1° ottobre 1997 (cfr. doc. _).
Dal 1°
gennaio 1999 l'importo dell'assegno integrativo è stato adeguato a fr. 939.--
(cfr. doc. _), mentre per il mese di febbraio 1999 esso è stato diminuito a fr.
271.-- (cfr. doc. _).
A partire
dal 1° marzo 1999 l'assegno corrispondeva nuovamente a fr. 939.-- mensili (cfr.
doc. _).
L'assegno,
dal 1° luglio 1999, ammontava a fr. 524.-- (cfr. doc. _) e dal 1° novembre 1999
a fr. 560.-- (cfr. doc. _).
L'ammontare
di tale prestazione è stato aumentato a fr. 825.-- a decorrere dal 1° gennaio
2000 e a fr. 914.-- dal 1° gennaio 2001 (cfr. doc. _).
1.2. Con
decisione del 1° febbraio 2002 la Cassa ha ordinato all'assicurata di
restituire l'importo di fr. 15'116.-- percepiti indebitamente, a titolo di
assegni integrativi, nel periodo dal 1° gennaio 2000 al 31 agosto 2001.
A
motivazione della richiesta la Cassa ha precisato:
"
con decisione del 13 marzo 2000 la nostra Cassa
le ha accordato un assegno familiare integrativo mensile di fr. 825.-- a
decorrere dal
- gennaio 2000.
L'assegno era calcolato tenendo in considerazione
il salario di suo marito (fr. 28'744.-- su base annua - cfr. conteggi
trasmessici il 9 febbraio 2000) e che la sua famiglia abitava nella particella
________ di __________ della quale era proprietaria in ragione di 3/8.
In data 25 giugno 2001 le trasmettiamo il
formulario per la revisione degli assegni di famiglia che ci viene ritornato il
16 agosto 2001. Dallo stesso abbiamo rilevato che:
· il salario netto annuo di suo marito per il 2000 ammonta a
fr. 48'748.85 e per
il 2001 a fr. 48'885.-- (tale aumento è dovuto anche alle ore straordinarie
effettuate dallo stesso);
· in data 1. ottobre
2000 si è trasferita, con la famiglia, in via __________ (Stabile __________) con un affitto mensile di fr. 1'150.-- più
fr. 100.-- acconto spese;
· la comunione ereditaria è stata nel frattempo sciolta.
L'articolo 41 della Legge sugli assegni di
famiglia (LAF) dispone che il titolare del diritto o il beneficiario sono
tenuti ad informare tempestivamente la Cassa competente su ogni cambiamento
rilevante per il diritto all'assegno.
Ne consegue che per il periodo dal 1. gennaio
2000 al 31 agosto 2001 ha percepito a torto l'importo di fr. 15'116.--
come da seguente conteggio:
Assegno integrativo
percepito:
dal 01.01.2000 al
31.12.2000/12 mesi a fr. 825.-- fr. 9'900.--
dal 01.01.2001 al
31.08.2001/08 mesi a fr. 914.-- fr. 7'312.-- fr. 17'212.--
Assegno integrativo
di diritto (cfr. tabelle allegate):
dal 01.01.2000 al
31.12.2000/12 mesi a fr. 0.-- fr. 0.--
dal 01.01.2001 al
31.08.2001/08 mesi a fr. 262.-- fr. 2'096.-- fr.
2'096.--
Totale assegno
integrativo a nostro favore fr. 15'116.--
==========
(…)" (Doc. AI _)
Contro
questo provvedimento l'assicurata, tramite l'avv. __________, il 4 marzo 2002
ha interposto ricorso al TCA.
Tuttavia
il 3 ottobre 2002 __________, dopo essere stata informata da questa Corte che
esistevano gli estremi per una reformatio in pejus della decisione contestata,
ha ritirato l'impugnativa.
Il TCA,
il 9 ottobre 2002, ha pertanto stralciato la causa dai ruoli (cfr. inc.
39.2002.26).
1.3. In data 4
marzo 2002 l'assicurata, sempre tramite il suo patrocinatore, ha inoltre
interposto una domanda di condono alla Cassa del seguente tenore:
"
Ho impugnato, a titolo cautelativo, l'ordine di
restituzione dell'importo di CHF 15'116.-- da voi inviato in data 1 febbraio
2002 alla persona di cui a margine. Stante la situazione attuale (reddito netto
mensile di soli CHF 3'125.--, un figlio seguito da operatori sociali, la
diminuzione di sostanza di mese in mese) vi chiedo cortesemente di voler
comunque condonare gli importi dovuti. La situazione che si è venuta a creare è
dovuta unicamente ad ore straordinarie prestate che difficilmente si
ripresenteranno in futuro. Ricordo anche che la famiglia ha un debito di CHF
40'000.--." (Doc. _)
Con
decisione del 17 ottobre 2002 la Cassa ha respinto la domanda di condono e, in
particolare, ha argomentato:
"
(…)
Gli assegni familiari riscossi a torto devono
essere restituiti: il rimborso non può essere chiesto se l'interessato era in
buona fede e se la restituzione costituisse un onere troppo grave (cfr. art. 44
cpv. 3 LAF).
Le condizioni legali citate devono pertanto
essere ambedue soddisfatte.
La "buona fede" non è riconosciuta
dalla legge quando il versamento a torto della prestazione è dovuto a
negligenza della persona tenuta alla restituzione. Agisce con negligenza chi,
al momento della richiesta, non ha prestato quel minimo di accuratezza che si
poteva pretendere da lui, tenendo conto delle sue capacità e del suo grado
d'istruzione, nell'adempimento dell'obbligo d'informare o accettando gli
assegni familiari versatigli a torto.
La condizione legale dell'onere troppo grave deve
essere assolta dalla persona obbligata alla restituzione e viene accertata in
base alle condizioni di esistenza di questa persona: di norma si ammette questa
condizione quando il reddito determinante non supera i limiti massimi stabiliti
dall'articolo 2 cpv. 1 e 3 LPC.
Sulle nostre decisioni per assegni di famiglia
citiamo:
" Obbligo
di annunciare ogni cambiamento della situazione personale o economica; ogni
cambiamento delle condizioni personali ed economiche dei beneficiari
indicati nella decisione deve essere annunciato immediatamente
all'Istituto delle assicurazioni sociali, Via Ghiringhelli 15 a, 6500
Bellinzona (anche l'inizio o la fine di un termine quadro della disoccupazione
o di un'attività lucrativa).
In caso di
inosservanza di questo obbligo, l'assicurato dovrà restituire le prestazioni
indebitamente percepite."
Nel presente caso la buona fede non è
riconosciuta poiché non ci ha annunciato l'aumento di stipendio di suo marito,
il trasferimento con la famiglia in via __________ e lo scioglimento della
comunione ereditaria.
Mancando la prima condizione cumulativa per
ottenere il condono, non è necessario esaminare l'altra, quella dell'onere
troppo grave." (Doc. _)
1.4. Con
tempestivo ricorso, __________, sempre rappresentata dall'avv. __________, ha
postulato:
"
1.
Il ricorso è accolto e la
decisione 17 ottobre 2002 (sf 5239/1476) dell'Istituto delle assicurazioni
sociali Cassa cantonale per gli assegni familiari è annullata.
La domanda di condono 4
marzo 2002 relativa alla notifica della decisione di restituzione 1 febbraio
2002 dell'importo di fr. 15'116.-- è accolta.
Eventuali tasse di
giustizia e spese, così come le ripetibili, protestate. (….)" (Doc. _)
Questi,
in particolare, gli argomenti sviluppati dall'insorgente a sostegno della
propria pretesa ricorsuale:
"
(…)
A seguito di un aggiornamento della situazione personale la
signora __________ si è vista ricalcolare le quote ricevute quali assegno
integrativo per i figli.
Della procedura si è interessato anche il Tribunale delle
Assicurazioni (cfr. incarto N. 39.2002.0026).
A seguito di tale aggiornamento, è risultato che la ricorrente ha
percepito una somma di fr. 15'116.-- in eccesso, donde la
richiesta di rimborso da parte dell'Istituto.
Con decisione 17 ottobre 2002 l'Istituto ha respinto la domanda di
condono argomentando che nel caso concreto non erano realizzate le condizioni
cumulative previste dall'art. 44 cpv. 3 LAF.
In sostanza l'Istituto non ha
esaminato l'indigenza dell'assicurata in quanto ha concluso che non poteva
essere riconosciuta la buona fede a motivo che la signora __________ non aveva
provveduto a notificare per tempo la modifica della propria situazione
reddituale e finanziaria.
Contro tale decisione la
ricorrente insorge con tempestivo gravame reclamando, come vedremo, la sua
buona fede a motivo della sua incapacità di destreggiarsi tra le questioni
amministrative per situazione personale e psichica deficitaria.
Essa osserva inoltre che il
rimborso metterebbe sé stessa e la sua famiglia in una situazione di indigenza,
non possedendo alcuna risorsa finanziaria oltre la modesta quota ereditaria.
__________ è donna
semplice dai trascorsi medico-psichiatrici difficili, sposa un pakistano che le
rende la vita non sempre facile. Non possiede una struttura mentale tale da
permetterle di comprendere la procedura che ci occupa. Se ne chiede la personale
audizione, atta essa sola a chiarire di primo acchito quanto qui si
descrive.
Il sottoscritto legale non
invierà copia del ricorso alla cliente in quanto la stessa vivrebbe tali
argomentazioni in maniera negativa, non cogliendo e non comprendendo questa sua
situazione personale. Tempo fa, su incipiente richiesta del marito, essa ha
messo a pegno tutti i suoi modesti averi per ottenere un prestito di fr. 40'000.- (doc. _), fondi che il marito ha inviato al paese natio. Fino a
ieri credeva trattarsi di un prestito contratto dal coniuge, ma la
documentazione che qui si produce
dimostra incontrovertibilmen-te trattarsi di debito a suo carico.
Nell'impossibilità di presentare un certificato medico, per i motivi suesposti,
si chiede al Tribunale, nel dubbio, sentito lo scrivente quale teste, di
allestire un referto peritale sulle condizioni psico-fisiche della ricorrente.
Lo scioglimento della comunione
ereditaria non le ha peraltro concesso alcun vantaggio per cui il mancato
annuncio di una questione comunque nota (in quanto notificata ad uffici
pubblici) non può essere invocata a sostegno della sua malafede.
In punto all'altro elemento
previsto dall'art. 44 cpv. 3 LAF si osserva che la signora __________ è
intestataria di un conto (cfr. doc. _)
a pegno del debito anzidetto. Essa è costretta a rimborsare dal 2000 un importo
di fr. 500.-- mensili che diminuiscono la sua capacità finanziaria
e che non ha mai notificato all'Istituto. Vive dello stipendio del marito che
ammonta a meno di fr. 3'500.- mensili circa (doc. _), pur variando di
mese in mese per ore supplementari.
Pagamenti rateali andrebbero ad
incidere sulla sua situazione personale. Paradossalmente tali pagamenti
andrebbero a diminuire la sua disponibilità mensile, cosicché anche l'assegno
integrativo versato non basterebbe al sostentamento.
Si chiede pertanto di voler
riconoscere l'esistenza della buona fede della ricorrente e la situazione di
grave disagio nella quale essa verrebbe a trovarsi in caso di rimborso, anche
rateale, degli importi indebitamente percepiti, senza rinvio all'Istituto per
nuova decisione.
L'art. 76 Reg.
LAF prevede "in caso di
violazione dell'obbligo di informare la restituzione".
Ai cpv. 2 e 3 esso regola la
procedura sulla richiesta di condono, per il resto retta secondo l'art. 47 LAF dalle disposizioni della LAVS.
Dal tenore dell'art. 76 Reg. LAF si evince che la violazione dell'obbligo di informare non può di per
sé essere invocata per contrastare il precetto della buona fede. Mal si vede
infatti come avrebbe in tal caso il legislatore potuto prevedere la facoltà di
condono nella stessa norma. E' vero che la buona fede non è compatibile con un
comportamento di grave negligenza da parte dell'assicurato, ma è anche vero che
l'attenzione esigibile rileva dalla situazione personale di chi deve far prova
di detta attenzione. La ricorrente non era in grado di allestire calcoli,
ritenuto che la sua situazione è cambiata
ripetutamente nel tempo. Aveva debiti che diminuivano il reddito mensile quali
quello documentato con i doc. _ e _, per cui le entrate del marito aumentate
dagli straordinari non avevano alcun effetto sulla sua situazione patrimoniale.
La prova che tali calcoli non siano sempre facili è che l'Istituto stesso è
arrivato ad un risultato inferiore di 27.- franchi (cfr. inc. 39.2002.00026)
rispetto a quello corretto, pur sbagliando calcoli intermedi e non tenendo
conto della diversità delle situazioni (cfr. inc. 39.2002.00026). In una
materia cosi complessa è difficile basarsi su criteri oggettivi per valutare
l'esistenza della malafede. A nostro giudizio neppure è di aiuto alla tesi dell'assicurazione la decisione
pubblicata in RDAT I-2002 pag. 194 e ss, e neppure quella in RDAT I-2001 pag.
54 e ss.
In tali casi il quesito posto
non toccava la situazione psico-fisica dell'assicurata.
Prove per i punti 1,2,3: richiamo incarto da Istituto delle assicurazioni sociali,
documenti, teste: avv. __________, indagine peritale sulla capacità della
ricorrente e del suo grado di istruzione." (Doc. _)
1.5. Con risposta
3 dicembre 2002 la Cassa ha proposto di respingere il ricorso e ha osservato:
"
La signora __________, unitamente al marito e ai
figli, è titolare dell'assegno integrativo sin dal 1. ottobre 1997. L'assegno è
stato fortemente ridotto a seguito della revisione periodica del mese di giugno
2001. Dai documenti pervenuti alla Cassa il 16 agosto 2001 si è riscontrata una
situazione economica manifestamente cambiata rispetto a quella conosciuta. Il
nuovo diritto dal 1. settembre 2001 ammontava a fr. 262.-- mensili a fronte dei
fr. 914.-- erogati fino al 31 agosto 2001.
Trattandosi di un radicale cambiamento della
situazione economica legato alla mancata comunicazione tempestiva di importanti
modifiche del reddito disponibile, la Cassa ha chiesto la restituzione di fr.
15'116.-- percepiti indebitamente dal 1. gennaio 2000 al 31 agosto 2001.
Il rappresentante della ricorrente farebbe
risalire la mancata comunicazione dei cambiamenti all'incapacità della sua
assistita di comprendere la procedura di assegnazione delle prestazioni.
A questa ipotesi non può essere dato credito
perché tutto quanto successo fino al mese di agosto 2001 dimostrerebbe il contrario.
A parere dalla Cassa la signora __________ ben
conosceva i meccanismi che regolano il diritto all'assegno integrativo. Si
possono ricordare le situazioni seguenti:
-
con
la domanda del 27 ottobre 1997 e la relativa istruttoria è insita la padronanza
dei meccanismi che consentono di stabilire i diritti;
-
con
la lettera del 30 dicembre 1998 l'assicurata chiede l'adeguamento della
prestazione che viene ridotta con decisione del 14 gennaio 1999;
-
il
26 febbraio 1999 viene inoltrata nuova richiesta di adeguamento della
prestazione dell'assegno per l'intervenuta cessazione delle supplenze presso
l'Istituto __________ con aumento del diritto dal 1. marzo 1999;
-
con
l'invio della decisione negativa relativa alle indennità straordinarie
cantonali di disoccupazione del 26 aprile 1999 viene chiesto l'aumento
dell'assegno retroattivamente al 1. marzo 1999;
-
nuova
richiesta di riesame del 16 giugno 1999 per ripresa lavorativa del marito che
porta alla nuova decisione del 5 agosto 1999 con riduzione delle prestazioni da
fr. 939.-- a fr. 524.-- mensili;
-
nuova
richiesta di riesame del 16 gennaio 2000 che porta ad un nuovo aumento
dell'assegno per una riduzione dei redditi del coniuge.
Tutti questi esempi dimostrano eloquentemente che
l'assicurata era pienamente consapevole dei meccanismi relativi al diritto alle
prestazioni.
Pretendere oggi, dopo il colpevole silenzio
dell'assicurata protrattosi dal gennaio 2000 all'agosto 2001, che tutto ciò è
addebitabile all'incapacità di comprensione delle procedure non può trovarci
d'accordo.
La Cassa ribadisce che il comportamento della
ricorrente è computabile con il riconoscimento della buona fede." (Doc. _)
1.6. Pendente
causa questa Corte ha chiesto all'assicurata, tramite l'avv. __________, di
trasmettere i certificati di salario mensili del marito concernenti il periodo
dal mese di gennaio 2000 al mese di agosto 2001 e una copia del contratto di
lavoro concluso nel 1999 da __________ con la __________ (cfr. doc. _). Inoltre
il TCA ha posto alla ricorrente i seguenti quesiti:
"
(…)
-
In generale chi decide quali dipendenti della __________
svolgeranno ore straordinarie, picchetti, festività ecc.? In particolare chi ha
deciso che __________ nel 2000 e 2001 sarebbe stato impiegato per ore
straordinarie, picchetti, festività e giornate straordinarie di festività?
-
Quando è stato stabilito che il marito dell'assicurata avrebbe
effettuato, nel 2000 e 2001, delle ore straordinarie e dei picchetti, oltre che
avrebbe lavorato durante delle giornate di festività e di festività
straordinaria? Tale lavoro supplementare è stato programmato all'inizio
dell'anno o di mese in mese?
-
Il numero di ore da effettuare oltre il normale orario di
occupazione è stato fissato anticipatamente?" (Doc. _)
Il 13
giugno 2003 il patrocinatore della ricorrente ha inviato al TCA la scheda di
retribuzione di __________ da gennaio a dicembre 2000 e da gennaio ad agosto
2001 (cfr. doc. _), oltre a uno scritto del datore di lavoro del marito
dell'assicurata in cui ha risposto alle domande poste da questo Tribunale nel
modo seguente:
"
(…)
- le
ore straordinarie ed eventuali picchetti nascono in situazioni di straordinaria
necessità aziendale. Quindi vengono decise dai vari capi reparto al momento di
tale necessità.
Nel
caso del Signor __________, eventuali straordinari sono stati decisi dal capo
reparto Signor __________ e confermati dal responsabile di produzione, Signor
__________.
- Il lavoro supplementare non è mai
programmato.
Lavorare oltre
orario base (42 h / settimana) capita soltanto nelle situazioni eccezionali
p.es. improvvisa mancanza del collega, guasto all'impianto, feste
infrasettimanali.
Visto che la
Ditta __________ lavora con un ciclo continuo, non
può fermare gli impianti per un'eventuale assenza; tale assenza deve essere
sostituita.
- Eventuali
straordinari possono essere fissati con un anticipo, p.es. il lavoro effettuato
durante le feste infrasettimanali. Per queste ore straordinarie abbiamo un
permesso di lavoro rilasciato dall'Ufficio dell'ispettorato del lavoro di
__________." (Doc. _)
1.7. I doc. _, _,
_, sono stati trasmessi alla Cassa per osservazioni (cfr. doc. _).
Il 26
giugno 2003 l'amministrazione ha rilevato:
"
ci riferiamo al vostro scritto del 18 giugno
u.s. ed abbiamo preso atto delle risposte trasmessevi dal datore di lavoro del
signor _________.
La nostra Cassa ritiene non adempiuto il
requisito della buona fede anche dopo queste precisazioni in considerazione
delle molteplici omissioni commesse dall'assicurata. Non ha annunciato gli
aumenti di reddito del marito, lo scioglimento della comunione ereditaria ed il
trasferimento di domicilio." (Doc. _)
1.8. Il doc. _ è
stato inviato all'avv. ____________ per conoscenza con la facoltà di presentare
eventuali osservazioni scritte entro 5 giorni (cfr. doc. _).
La parte
ricorrente è rimasta silente.
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice
unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria
civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti
al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 18 febbraio 2002 nella causa
H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29
gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella
causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22
dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa
C., I 623/98).
Nel
merito
2.2. Oggetto del
contendere è il condono della restituzione di fr. 15'116.-- percepiti a torto
da ___________ a titolo di assegni integrativi per il periodo dal 1° gennaio
2000 al 31 agosto 2001.
Preliminarmente
va segnalato che la Legge sugli assegni di famiglia dell'11 giugno 1996 (LAF) è
stata oggetto di modifiche che sono state adottate dal Parlamento il 26 giugno
2002 (cfr. 53/2002 del 2 luglio 2002 pag. 4752 segg.) e sono entrate in vigore,
per quanto riguarda gli assegni di base e di formazione, il 1° gennaio 2003. I
nuovi disposti concernenti gli assegni integrativi e di prima infanzia sono
invece in vigore dal 1° febbraio 2003 (cfr. BU 55/2002 del 24 dicembre 2002
pag. 489 segg.; BU 3/2003 del 31 gennaio 2003 pag. 24 segg.).
Nel
diritto delle assicurazioni sociali è determinante il disciplinamento legale in
vigore al momento in cui si è realizzata la fattispecie giuridicamente rilevante
(cfr. DTF 128 V 315=SVR 2003 ALV Nr. 3; STFA del 23 gennaio 2002 nella causa
L., H 114/01; DTF 122 V 35 consid. 1; DTF 118 V 110 consid. 3; RAMI 1999 n. K
994 pag. 321 consid. 2).
Il caso
in esame si riferisce a periodi (1° gennaio 2000 - 31 agosto 2001 - decisione
del 17 ottobre 2002) precedenti all'entrata in vigore della modifica della LAF,
per cui vanno applicate le disposizioni valide fino al 31 dicembre 2002 e,
relativamente agli assegni integrativi e di prima infanzia, le norme in vigore
fino al 31 gennaio 2003.
L’assegno
integrativo è regolato ai v.art. 24ss LAF.
Il v.art.
24 LAF stabilisce come segue le condizioni per poter beneficiare dell'assegno
integrativo:
"1 Il genitore domiciliato nel Cantone ha diritto
all'assegno (integrativo), per il figlio, se cumulativamente:
a) ha la custodia
del figlio;
b) ha il domicilio
nel Cantone da almeno tre anni;
c) il reddito
disponibile del o dei genitori, con l'aggiunta
dell'eventuale
assegno di base nonché degli eventuali obblighi
alimentari, è
inferiore ai limiti minimi previsti dalla legislazione sulle
2 Se entrambi i
genitori hanno la custodia del figlio, la madre ha
diritto all'assegno.
3 Non ha diritto
all'assegno il beneficiario di una prestazione complementare all'AVS/AI, se il
figlio è considerato per il calcolo della prestazione."
Per il
v.art. 27 LAF
"1
L'importo dell'assegno, incluso l'eventuale assegno di base nonché gli
eventuali obblighi alimentari, è pari alla differenza fra il reddito
disponibile ai sensi della legislazione sulle prestazioni complementari
all'AVS/AI ed i limiti minimi.
2 In ogni caso
l'importo dell'assegno non può superare il limite del o dei figli per i quali
l'assegno è riconosciuto.
3 L'assegno
integrativo non è versato se il suo importo annuo è inferiore all'importo
mensile dell'assegno di base per un figlio."
Secondo
il v.art. 28 cpv. 1 a 3 LAF
"1 Per l’accertamento ed il calcolo sono
applicabili per analogia le disposizioni della legislazione sulle prestazioni
complementari all’AVS/AI.
2 Il reddito del
lavoro è computato per intero; la sostanza computabile è considerata quale
reddito nella misura di 1/15.
3 Il premio per
l’assicurazione sociale ed obbligatoria contro le malattie a carico della
famiglia è preso in considerazione nel calcolo. Le spese di cura e di malattia
non sono prese in considerazioni nel calcolo.”
Per la
determinazione dell’importo dell’assegno vengono considerati anche i figli:
a) se non
sono in formazione, fino ai 18 anni;
b) se
sono in formazione, fino al termine della stessa ma al più tardi fino ai 25
anni (v.art. 34 Reg.LAF).
2.3. Per il
v.art. 29 LAF
"1 L'assegno
integrativo deve essere aumentato, ridotto o soppresso in caso di cambiamento
del reddito disponibile dei genitori o della composizione della famiglia.
2 Il regolamento disciplina i particolari.
3 L'aumento avviene con il primo giorno del mese in cui la domanda di
revisione è stata inoltrata.
4 La riduzione o la soppressione interviene:
a) se il cambiamento è stato annunciato tempestivamente, il primo
giorno del mese successivo la notifica della decisione;
b) se l'interessato ha ottenuto le prestazioni indebitamente,
retroattivamente dalla data in cui avvenne la modifica determinante."
In
proposito il v.art. 35 Reg.LAF precisa che
"1 Per
cambiamento della composizione della famiglia si intende ogni variazione nella
comunione di persone che è alla base del calcolo della prestazione.
2 L'assegno integrativo è aumentato o ridotto in caso di cambiamento
importante del reddito disponibile dei genitori.
3 Il cambiamento del reddito disponibile è importante quando esso
provoca una modifica di almeno fr. 500.- all'anno dell'assegno erogato."
Secondo
il v.art. 36 Reg.LAF inoltre
"L'assegno integrativo è soppresso in
qualsiasi momento se non sono più adempiute le condizioni legali."
2.4. Secondo il
v.art. 41 LAF
"Il titolare del diritto o il beneficiario
sono tenuti ad informare tempestivamente il datore di lavoro, rispettivamente
la Cassa competente, su ogni cambiamento rilevante per il diritto
all'assegno."
In
proposito il v.art. 70 del Reg.LAF precisa che
"Il titolare del diritto o il beneficiario
informano immediatamente la Cassa cantonale per gli assegni familiari di ogni
cambiamento rilevante per il diritto all'assegno, in particolare:
a) ogni mutamento delle condizioni personali o familiari del titolare
del diritto o del beneficiario;
b) ogni variazione della situazione economica del titolare del diritto
o del beneficiario, rispettivamente dei loro familiari."
Anche secondo
il v.art. 42 LAF
"Il titolare del diritto o il beneficiario e
i loro familiari, i datori di lavoro, le Autorità amministrative cantonali e
comunali, le Autorità giudiziarie, le Assicurazioni sociali e private sono
tenuti a fornire tutte le informazioni utili all'accertamento del diritto agli
assegni ed al pagamento dei contributi."
2.5. Per quanto
riguarda l'obbligo di restituzione e il condono il v.art. 44 LAF prevede che
"
1
L'assegno indebitamente percepito deve essere restituito.
2 Il diritto di esigere la restituzione è perento dopo un anno dal
momento in cui la Cassa ha avuto conoscenza dell'indebito ma, in ogni caso,
dopo cinque anni dal pagamento dell'assegno.
3 La restituzione è condonata da parte della Cassa competente, in
tutto od in parte, se il richiedente ha percepito la prestazione indebita in
buona fede e se, tenuto conto delle sue condizioni economiche al momento della
restituzione, il provvedimento costituirebbe per lui un onere troppo
grave."
Dal
tenore del Messaggio alla LAF emerge che la norma è stata formulata
analogamente all’art. 27 OPC, applicabile in materia di prestazioni
complementari (Messaggio p. 54).
Per il
v.art. 76 Reg.LAF:
"1 In caso
di violazione dell'obbligo di informare, la Cassa cantonale per gli assegni familiari
emette un ordine di restituzione nei confronti del titolare del diritto o del
beneficiario dell'assegno.
2 La richiesta
di condono è presentata dalla persona tenuta alla restituzione alla Cassa
cantonale per gli assegni familiari.
3 La richiesta
è presentata, debitamente motivata, nel termine di 30 giorni dalla notifica
della decisione di ordine di restituzione della Cassa."
Secondo
il v.art. 47 LAF, infine,
"Per quanto non previsto dalla legge, sono
applicabili le disposizioni della legge federale sull'assicurazione per la
vecchiaia ed i superstiti e la legislazione sulle prestazioni complementari
all'AVS/AI."
2.6. Secondo la
giurisprudenza in vigore in materia di restituzione in ambito LAVS, applicabile
anche alla LPC e quindi in materia LAF, in base al rinvio di cui al v.art. 47
LAF, la richiesta di restituzione è subordinata ai presupposti della revisione
processuale o del riesame. In effetti l’amministrazione può riesaminare una
decisione cresciuta in giudicato formale, che non è stata oggetto di un
controllo giudiziario, nel caso in cui è senza dubbio errata e la correzione ha
un’importanza rilevante oppure deve procedervi se si manifestano nuovi elementi
o nuovi mezzi di prova atti a indurre ad una conclusione giuridica differente.
Solo in tali casi può richiedere una restituzione (cfr. STFA del 20 ottobre
2000 nella causa C., C 25/00; DTF 122 V 21; RCC 1989 p. 547; RCC 1985 p. 63;
Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht,
Zurigo 1994, ad art. 3 p. 68).
Per quel
che concerne l’importanza della correzione non è possibile fissare un ammontare
limite generalmente valido. E’ infatti determinante l’insieme delle circostanze
del singolo caso (RCC 1989 p. 547).
E' tenuto
alla restituzione ogni assicurato che ha beneficiato di una prestazione, alla
quale, da un profilo oggettivo, non aveva diritto. La prestazione è
quindi stata erogata in contrasto con la legge. A questo stadio non è determinante
sapere se l'assicurato era in buona fede oppure no quando ha ricevuto
l'indebita prestazione. Il problema della buona fede è infatti oggetto di esame
nell'ambito della procedura successiva di condono (Widmer, Die Rückerstattung
unrechtmässig bezogener Leistungen in den Sozialversicherungen, Tesi, Basilea
1984, pag. 125 a 127; FF 1946 II p. 527-528, edizione francese; STFA del 20
ottobre 2000 nella causa C., C 25/00).
Il
principio della restituzione sancito all'art. 47 cpv. 1 LAVS, analogo alle
regole del diritto civile (miranti ad evitare l'arricchimento indebito, cfr.
art. 62ss CO), ha beneficiato di un complemento importante nell'ambito dell'AVS
e delle leggi ad essa correlate (art. 49 LAI e art. 27 LPC), nel senso che, se
il principio della restituzione è stato stabilito (da un profilo oggettivo), la
persona tenuta a restituire ha la possibilità di domandare, in una procedura
distinta, il condono della restituzione, se egli era in buona fede e se la
restituzione costituirebbe un onere troppo grave (art. 47 cpv. 1, 2a frase LAVS
e art. 79 OAVS; Valterio, Commentaire de la loi sur l'assurance-vieillesse et
survivants, pag. 226; STCA 14 maggio 1993 in re P.).
Questo
concetto è stato pure ripreso dal v.art. 44 cpv. 3 LAF (cfr. consid. 2.5.).
2.7. Riguardo ai
presupposti del condono va innanzitutto ricordato che la giurisprudenza,
relativamente al concetto di buona fede, distingue la mancanza di coscienza
dell’irregolarità commessa, dalla questione a sapere se, nelle circostanze
concrete, l’interessato poteva invocare la buona fede o avrebbe dovuto, facendo
prova dell’attenzione da lui esigibile, riconoscere l’errore di diritto
commesso. La problematica relativa alla coscienza dell'irregolarità commessa è
una questione di fatto, per contro quella concernente l'attenzione esigibile è
di diritto (cfr. SVR 2003 IV Nr. 4 pag. 10; SVR 2002 EL Nr. 9 pag. 21-22;
Pratique VSI 1994 p. 126; DTF 122 V 221 = Pratique VSI 1996 pag. 269).
La buona
fede non è infatti compatibile con un comportamento di grave negligenza da
parte dell'assicurato (U. Meyer-Blaser, "Die Rückerstattung von
Sozialversicherungsleistungen, in RSJB 1995, pag. 481).
Secondo
l'art. 3 cpv. 2 CCS, che è applicabile analogicamente,
" nessuno
può invocare la propria buona fede quando questa non sia compatibile con
l'attenzione che le circostanze permettevano di esigere da lui."
Compete
al Giudice inoltre, sulla base di un criterio oggettivo, cioè indipendentemente
dalle conoscenze e dalle attitudini particolari della parte, determinare il
grado dell’attenzione richiesta (DTF 79 II 59).
La buona
fede deve essere quindi esclusa, qualora i fatti che hanno determinato
l'obbligo di restituire (violazione dell'obbligo di annunciare o di informare)
sono imputabili a comportamento doloso o negligenza grave dell'interessato.
Viceversa,
l'assicurato può prevalersene quando l'atto o l'omissione colpevole siano
costitutivi unicamente di una violazione lieve dell'obbligo di annunciare o di
informare (cfr. SVR 2003 IV Nr. 4 pag. 10; Pratique VSI 1994, pag. 125ss; DTF
118 V 218, 112 V 105, 110 V 180 consid. 3 c, 102 V 245 consid. a) oppure se non
ha violato tale obbligo (U. Meyer-Blaser, op. cit., 481/482).
Infatti,
la buona fede presuppone che l'assicurato ignori che una prestazione gli è
versata indebitamente. Di detta ignoranza egli non si può avvalere se la stessa
è stata determinata da sua negligenza (STFA non pubbl. del 31 agosto 1993 in re
I. R p. 3).
2.8. Il requisito
dell'onere gravoso è intimamente legato alla situazione economica della persona
tenuta a restituire l'indebito e deve essere valutato in base alle sue capacità
finanziarie.
Dovrà
pertanto essere stabilito concretamente, tenendo conto della particolare
situazione patrimoniale dell'obbligato al momento di restituire.
2.9. Nel caso in
esame la Cassa ha respinto la domanda di condono della restituzione degli
assegni integrativi percepiti indebitamente da ___________ dal 1° gennaio 2000
al 31 agosto 2001, in quanto, non avendo annunciato l'aumento di stipendio del
marito, il trasferimento con la famiglia in via ___________ a ________ e lo
scioglimento della comunione ereditaria, ha ritenuto che l'assicurata non
adempisse il presupposto della buona fede (cfr. consid. 1.3.).
L'avv.
__________, rappresentante dell'interessata, ha asserito che l'assicurata non è
in grado di destreggiarsi tra le questioni amministrative a causa di una
situazione personale e psichica deficitaria. A mente del legale essa non era
quindi capace di allestire calcoli, ritenuto che la sua situazione è cambiata
ripetutamente nel tempo. Il patrocinatore dell'insorgente ha affermato che
l'assicurata aveva debiti che diminuivano il suo reddito mensile, per cui le
entrate del marito, aumentate grazie alla retribuzione per le ore
straordinarie, non avevano alcun effetto sulle sue condizioni patrimoniali. Lo
scioglimento della comunione ereditaria poi non ha procurato nessun vantaggio
alla ricorrente, per cui il relativo mancato annuncio non può essere invocato a
sostegno della sua malafede. L'avv. __________ ritiene pertanto che
l'assicurata fosse in buona fede.
Inoltre
la situazione economica della ricorrente sarebbe precaria ed essa nemmeno
potrebbe permettersi pagamenti rateali, in quanto questi metterebbero sé stessa
e la sua famiglia in una situazione di indigenza (cfr. consid. 1.4.).
2.10. Determinante
ai fini dell'emissione dell'ordine di restituzione è stato, dal profilo
oggettivo, l'aumento dello stipendio di ___________, marito dell'assicurata.
Il
cambiamento di abitazione e lo scioglimento della comunione ereditaria hanno
infatti unicamente comportato, complessivamente e a prescindere dall'aumento
delle entrate da attività lavorativa, un aumento del fabbisogno e una
diminuzione dei redditi. Dal mese di gennaio al mese di settembre 2000 gli
interessi ipotecari erano in realtà più elevati di quelli considerati dalla
Cassa nella decisione del 13 marzo 2000 (cfr. doc. _), per cui le spese
riconosciute erano maggiori. Il 1° ottobre 2000 l'assicurata ha concluso un
contratto di locazione, perciò a partire da quella data, a differenza di quando
abitavano nella casa edificata sulla part. _________ di __________ di cui
l'assicurata era proprietaria in ragione di 3/8 (cfr. consid. 1.2.), essa deve
sostenere il costo della pigione più elevato. Infine, è vero che dal mese di
gennaio 2001 la ricorrente non ha più dovuto far fronte a interessi ipotecari e
a spese di manutenzione, tuttavia il canone di locazione era comunque maggiore
della somma dei due precedenti costi. Inoltre dai redditi doveva essere
stralciato il computo del reddito lordo della proprietà fondiaria. Di
conseguenza, sempre astraendo dall'incremento delle entrate conseguite dal
marito lavorando presso la __________, dal 1° gennaio 2001 le spese
riconosciute erano maggiori e i redditi inferiori rispetto a quelli indicati
dall'amministrazione nel provvedimento relativo all'assegno integrativo per il
2001 (cfr. doc. _).
Pertanto
occorre stabilire se l'aumento dello stipendio di ___________ relativo agli
anni 2000 e 2001 non è stato comunicato alla Cassa in buona fede o meno.
L'incremento
del guadagno del coniuge della ricorrente nel 2000 è dovuto sia all'aumento del
salario orario di base, che alle entrate supplementari percepite a seguito
dello svolgimento di ore di lavoro straordinarie e di picchetti e per aver
lavorato durante delle festività e delle giornate di festività straordinarie.
Il v.art.
41 LAF prevede espressamente che ogni cambiamento rilevante per il diritto agli
assegni familiari deve essere comunicato alla Cassa competente (cfr. consid.
2.4.).
Inoltre
il v.art. 70 Reg.LAF enuncia, in relazione all'assegno integrativo, che è
proprio la Cassa cantonale per gli assegni familiari che deve essere informata
(cfr. consid. 2.4.).
Lo scopo
dell'obbligo di informare consiste nel permettere alla Cassa di eventualmente
modificare l'assegno di famiglia erogato a favore di un assicurato, ovvero di
adeguarlo alla situazione reale dell'interessato.
Per
quanto attiene all'aumento dello stipendio orario, va rilevato che a
proposito dell'obbligo di informare, sancito al v.art. 41 LAF (cfr. consid.
2.4.), il TFA, in materia di prestazioni complementari, ha precisato, in un
caso in cui il rappresentante dell’assicurato aveva comunicato alla Cassa che
il suo tutelato avrebbe ripreso a svolgere attività lucrativa a tempo pieno,
senza tuttavia indicare l’ammontare del salario, che la comunicazione era atta
a mettere in discussione in modo evidente, durevole e immediato la legalità
della concessione della rendita. In tali circostanze l’amministrazione, in
virtù del principio inquisitorio, avrebbe dovuto stabilire l’ammontare del
reddito, contattando il datore di lavoro, di cui conosceva le coordinate.
L'Alta
Corte ha inoltre precisato che, in tale evenienza, le prestazioni indebitamente
percepite vanno restituite fino all’istante della ricezione, da parte
dell’autorità competente, della notifica tardiva dell’assunzione di un’attività
lavorativa o in generale di qualsiasi altra fonte di reddito o di sostanza. Le
prestazioni percepite posteriormente a tale data non vanno invece restituite
(Pratique VSI 1994 p. 38).
Il TFA ha
dichiarato applicabile questo principio anche alla procedura di condono
(Pratique VSI 1994 pag. 40 consid. 3b).
La
giurisprudenza suesposta dev'essere applicata anche alla LAF, che in materia di
restituzione e condono si basa sui medesimi principi delle altre assicurazioni
sociali di diritto federale e vi rinvia espressamente.
2.11. In concreto
dalle tavole processuali si evince che l'assicurata, il 16 gennaio 2000, in uno
scritto indirizzato alla Cassa ha comunicato:
"
(…) a partire dal 13.12.1999 mio marito ha
trovato un lavoro fisso. Dall'inizio e per 3 mesi avrà una paga oraria di fr.
16.59/ora, dopo 3 mesi guadagnerà fr. 18.59/ora come attestato dall'allegato
certificato.
Le chiedo quindi di procedere al ricalcolo
dell'assegno integrativo." (Doc. _)
Al
medesimo la ricorrente ha allegato una dichiarazione della __________, datrice
di lavoro del marito, del 10 gennaio 2000, del seguente tenore:
"
Con la presente, dichiariamo che il Signor
__________ è alle nostre dipendenze a partire dal 13.12.1999 a tutt'oggi con
l'incarico di operaio.
Lo stesso percepisce un salario lordo di frs.
18,59 all'ora.
La presente dichiarazione è rilasciata sulla
richiesta dell'interessato." (Doc. _)
E' vero
che quest'ultima asserzione ("percepisce un salario lordo di frs. 18.59
all'ora") non è esattamente conforme alla realtà dei fatti, visto che dal
certificato di salario del mese di gennaio 2000 emerge che il salario orario
era di fr. 16.73 (cfr. doc. _).
Tuttavia
l'insorgente nella sua lettera del 16 gennaio 2000, pervenuta alla Cassa il 19
gennaio 2000, aveva precisato che l'aumento del salario orario lordo avrebbe
avuto effetto soltanto dopo tre mesi dall'assunzione risalente al 13 dicembre
1999.
Pertanto
dalla seconda metà del mese di gennaio 2000, l'amministrazione, disponendo
delle informazioni necessarie circa il prospettato incremento di stipendio,
avrebbe dovuto verificare la situazione economica dell'assicurata.
La Cassa,
sulla base delle indicazioni ricevute dalla ricorrente, avrebbe infatti potuto
e dovuto rendersi conto che la decisione del 13 marzo 2000 con effetto dal 1°
gennaio 2000, basata sullo stipendio del mese di dicembre 1999 (cfr. doc. _),
nei mesi successivi al mese di gennaio 2000 era verosimilmente da adeguare.
Essa avrebbe dovuto così senza indugio richiedere gli attestati di salario
posteriori al mese di gennaio 2000 per accertare da quando esattamente lo
stipendio orario del coniuge dell'assicurata è aumentato a fr. 18.59.
Di
conseguenza, relativamente all'aumento dello stipendio orario di
___________ avvenuto nel 2000, deve essere riconosciuta la buona fede
dell'assicurata (per casi analoghi cfr. STCA del 23 ottobre 2001 nella causa
B.M., 39.2001.32, STCA del 16 aprile 2002 nella causa M., 39.2001.53).
2.12. Per quanto concerne
la retribuzione delle ore supplementari, dei picchetti, delle festività e
delle giornate di festività straordinarie in cui il marito dell'assicurata
ha lavorato nel 2000, l'insorgente non ha effettivamente informato la
Cassa in merito tempestivamente.
Soltanto
nel mese di agosto 2001, quando la ricorrente ha trasmesso all'amministrazione
il formulario di revisione degli assegni di famiglia (cfr. doc. _), la Cassa è
venuta a conoscenza delle maggiori entrate della famiglia ___________ durante
l'anno 2000.
L'art. 25
cpv. 1 lett. c OPC concernente la modificazione della prestazione complementare
annua, al quale la v.LAF rinvia in modo generale (cfr. v.art. 28 e 47 LAF),
prevede che:
"
ad ogni
diminuzione o aumento delle spese riconosciute dalla LPC, dei redditi
determinanti e della sostanza, se durerà prevedibilmente per un periodo di
tempo abbastanza lungo: determinanti sono i nuovi redditi e le spese
duraturi, calcolati su un anno, e la sostanza presente alla sopravvenienza del
cambiamento, se il cambiamento è inferiore a 120 franchi l'anno, si può
rinunciare all'adattamento."
Per la
modifica dell'assegno di famiglia è dunque determinante che l'incremento dei
redditi duri per un lasso di tempo abbastanza lungo.
Nel caso
di specie per contro l'aumento del salario, relativo alle ore straordinarie e
ai picchetti non era stabilito in maniera precisa, per un periodo di tempo di
durata indeterminata e con effetto a partire da una data definita.
La
__________, interpellata da questa Corte, ha infatti dichiarato che le ore
supplementari ed eventuali picchetti nascono in situazioni di straordinaria
necessità aziendale, per cui vengono decisi dai vari capi reparto al momento di
tale necessità. Il datore di lavoro di ___________ ha anche precisato che il
lavoro supplementare non è mai programmato, più precisamente la ditta ha
affermato che i dipendenti sono chiamati a lavorare oltre l'orario di base di
42 ore settimanali soltanto nelle situazioni eccezionali, per esempio qualora
manchi un collega, si verifichi un guasto all'impianto o vi sia una festa
infrasettimanale.
La
__________ ha pure puntualizzato che eventuali straordinari possono essere
fissati con un anticipo, come il lavoro effettuato durante le feste
infrasettimanali (cfr. consid. 1.6., doc. _).
Tuttavia,
non è stato indicato che tale lavoro viene programmato all'inizio dell'anno,
come invece esplicitamente richiesto dal TCA (cfr. consid. 1.6.; doc. _). Va
perciò ritenuto che questi particolari straordinari vengono stabiliti
unicamente con un anticipo corrispondente a un breve periodo prima dello
svolgimento del lavoro.
Prima
della fine di ogni mese, il marito della ricorrente non sapeva pertanto né se
avrebbe effettuato del lavoro supplementare e dei picchetti, né il relativo
numero di ore. Egli quindi ignorava se, ed eventualmente di quanto, il suo
stipendio sarebbe aumentato.
Solamente
alla fine dell'anno 2000, valutando complessivamente le entrate di cui ha
beneficiato, ____________ ha, o perlomeno avrebbe potuto rendersi conto dell'effettivo
incremento del suo reddito.
Un'eventuale
comunicazione alla Cassa, agli inizi del 2000, del semplice fatto che per
esigenze della ditta era possibile che il coniuge dell'assicurata talvolta
svolgesse del lavoro supplementare (ore straordinarie, festività) e dei
picchetti sarebbe tuttavia stata ininfluente, in quanto gli assegni integrativi
vengono calcolati computando gli effettivi redditi e la reale sostanza, che
nella fattispecie non era ancora possibile definire (cfr. per casi analoghi DTF
122 V 224 = Pratique VSI 1996 pag. 267; STCA del 9 ottobre 2001 nella causa
M.M., 39.2001.16).
Anche la
circostanza che l'assicurata non abbia informato la Cassa alla fine di ogni
mese in cui suo marito ha svolto ore supplementari di lavoro (ore straordinarie,
festività) o picchetti è irrilevante, visto che per il mese concernente
l'annuncio essa aveva comunque già percepito l'assegno integrativo, che è
versato all'inizio di ogni mese (cfr. v.art. 38 cpv. 3 LAF), ignara
dell'ammontare dello stipendio mensile del coniuge e che per i mesi successivi
non era possibile procedere a una modifica dell'assegno, poiché l'aumento del
reddito non era durevole ai sensi dell'art. 25 cpv. 1 lett. c OPC.
Si tratta
evidentemente di un caso limite (cfr. STFA del 29 gennaio 2001 nella causa R.,
I 144/98; STCA del 24 aprile 2001 nella causa M.-S., 39.2000.39).
In simili
condizioni occorre concludere che nel 2000, non sapendo in anticipo se e
in che misura al coniuge sarebbe stata data la possibilità di effettuare delle
ore straordinarie, dei picchetti e di lavorare durante delle giornate di
festività, deve essere ammessa la buona fede dell'assicurata anche per quanto
attiene all'aumento di stipendio dovuto al lavoro supplementare.
Di
conseguenza, considerato anche che la ricorrente ha informato la Cassa del
ventilato incremento del salario di base orario (cfr. consid. 2.10.), il TCA
ritiene che la ricorrente ha percepito in buona fede gli assegni integrativi
erogatile nel 2000 (per un caso analogo cfr. STCA dell'11 giugno 2002 nella
causa M., 39.2001.58).
2.13. Per quanto
riguarda il periodo da gennaio ad agosto 2001, va dapprima osservato che
con le decisioni del 18 novembre 1997, 14 gennaio 1999, 18 marzo 1999, 5 agosto
1999, 9 novembre 1999, e 13 marzo 2000 trasmesse alla ricorrente, che le hanno
accordato l'assegno integrativo a favore dei figli __________ e _________ e i
relativi adeguamenti, la Cassa cantonale per gli assegni familiari ha avvertito
espressamente di quanto segue:
"
Obbligo di annunciare ogni cambiamento della
situazione personale o economica
Ogni cambiamento delle
condizioni personali ed economiche dei beneficiari indicati nella decisione
deve essere annunciato immediatamente alla:
Istituto
delle assicurazioni sociali
Cassa
cantonale per gli assegni familiari
Servizio
prestazioni complementari
e
assegni familiari
Casella
postale 2121
6501
Bellinzona
In particolare quanto
segue:
-
il cambiamento di
indirizzo;
-
il cambiamento di
domicilio;
-
la separazione, il
divorzio o il nuovo matrimonio;
-
il decesso del coniuge o
di un figlio che è considerato nel calcolo;
-
l'inizio, la fine o
l'interruzione dell'apprendistato, oppure la fine o
l'interruzione della formazione scolastica;
esempio: eredità,
donazioni, rendite, pensioni, ecc.);
da un'assicurazione
privata.
In caso di inosservanza di
questo obbligo, l'assicurato dovrà restituire le prestazioni indebitamente
percepite. Sono inoltre riservate le sanzioni penali." (cfr. doc. _)
Pertanto
l'assicurata è stata resa attenta della circostanza che la Cassa, in quanto
autorità competente, deve essere informata tempestivamente di ogni cambiamento
rilevante ai fini del diritto all'assegno (cfr. v. art. 41 LAF; consid. 2.4.).
2.14. Relativamente
alla questione concernente il mancato avviso dell'aumento di salario a seguito
dello svolgimento nel 2001 di lavoro straordinario, quali ore supplementari
e attività durante giornate festive - dal certificato di salario del 2001
risulta che non sono stati effettuati picchetti (cfr. doc. _) -, vale quanto
appena esposto per il 2000 (cfr. consid. 2.11.), per cui l'assicurata era in
buona fede.
Tuttavia,
prescindendo dalla problematica di sapere se l'assicurata era anticipatamente
al corrente del lieve aumento dello stipendio orario per il 2001, rispetto al
2000, che risulta dal relativo attestato di salario (cfr. doc. _), e quindi,
nel caso di risposta affermativa, se doveva avvertire la Cassa anche di tale
cambiamento, va rilevato che, visto che alla fine del 2000 l'assicurata ha
potuto rendersi conto dell'effettivo aumento del reddito conseguito dal marito
in quell'anno, essa avrebbe dovuto perlomeno comunicare
all'amministrazione, alla fine del 2000 o tutt'al più agli inizi del 2001, il
guadagno globale del 2000.
Il
reddito da attività dipendente del 2000 non corrispondeva in effetti più a
quanto indicato alla Cassa nel mese di gennaio 2000, quando l'ha informata
dell'inizio del nuovo impiego del marito (cfr. doc. _; consid. 2.10.; 2.11.).
L'amministrazione
avrebbe così potuto determinare nuovamente con effetto dal 1° gennaio 2001,
l'importo dell'assegno integrativo corrisposto all'assicurata in ossequio
all'art. 23 OPC AVS-AI, applicabile anche all'accertamento e al calcolo degli
assegni integrativi in virtù del rinvio di cui al v. art. 28 cpv. 1 LAF.
Secondo
il cpv. 1 e 2 di questa disposizione, di regola per il conteggio della
prestazione complementare sono determinanti il reddito ottenuto nel corso
dell'anno civile precedente e lo stato della sostanza al 1° gennaio dell'anno
per cui è assegnata la prestazione. Per gli assicurati di cui la sostanza e il
reddito da considerare ai sensi della legge federale possono essere stabiliti
servendosi di una tassazione fiscale, gli organi esecutivi cantonali sono
autorizzati a ritenere, come periodo di calcolo, quello su cui si basa l'ultima
tassazione fiscale, se nel frattempo non è subentrata nessuna modifica della
situazione economica dell'assicurato.
Giusta il
cpv. 4 se la persona che pretende una prestazione complementare annua può
rendere credibile nella domanda che durante il periodo per cui essa chiede la
prestazione i suoi redditi determinanti saranno notevolmente inferiori a quelli
da lei ottenuti nel corso del periodo di calcolo conformemente ai capoversi 1 o
2, occorre fondarsi sui redditi probabili determinanti, convertiti in redditi
annui, e sulla sostanza esistente al momento in cui sorge il diritto alla
prestazione.
Nel caso
concreto, dato che l'assicurata non poteva in ogni caso rendere credibile che i
suoi redditi sarebbero diminuiti notevolmente nel 2001 (cfr. art. 23 cpv. 4
OPC), per tale anno era determinante il reddito conseguito nell'anno civile
precedente, ovvero nel 2000.
Va del
resto evidenziato che effettivamente nel 2001 lo stipendio complessivo del
marito dell'assicurata non è stato inferiore al 2000, bensì è leggermente
aumentato. Nel 2000 il guadagno lordo è stato di circa fr. 54'164.--, mentre
nel 2001 di fr. 54'508.-- (cfr. doc. _).
Il fatto
che l'assicurata non abbia informato l'amministrazione, alla fine del 2000 o al
più tardi agli inizi del 2001, del reddito conseguito nel 2000 configura quindi
una violazione dei suoi obblighi, peraltro esplicitamente comunicatile (cfr.
consid. 2.12.).
2.15. Il
patrocinatore dell'assicurata nell'atto ricorsuale, a sostegno del fatto che
l'insorgente non avrebbe informato la Cassa dei cambiamenti intervenuti nella
sua situazione finanziaria in buona fede, ha asserito che essa è incapace di
destreggiarsi tra le questioni amministrative a causa della sua situazione
personale e psichica deficitaria. La ricorrente infatti avrebbe dei trascorsi
medico-psichiatrici difficili e anche il matrimonio sarebbe causa di una vita
non sempre facile. La sua struttura mentale poi non le permetterebbe di
comprendere la procedura in corso. L'avv. __________ ha tuttavia precisato che è
impossibile presentare un certificato medico al riguardo, visto che
l'assicurata non coglie e non comprende la sua situazione personale.
Pertanto
il legale ha richiesto al TCA, oltre che di sentirlo come teste, l'audizione
personale dell'assicurata e di esperire una perizia giudiziaria sulle
condizioni psico-fisiche della ricorrente (cfr. consid. 1.4.; doc. _).
La
procedura in materia di assicurazioni sociali è retta dal principio
inquisitorio (Untersuchungsgrundsatz, SVR 2001 KV Nr. 50 pag. 145; STFA del 10
marzo 2003 nella causa D.-Y., C 162/01; STFA del 5 settembre 2001 nella causa
F.C., U 94/01; STFA del 9 maggio 2001 nella causa W.Z., P 36/00; STFA del 5
giugno 2000 nella causa V.P. contro UAI e TCA, I76/00; DTF 122 V 157 consid.
1a; SVR 1995 AHV Nr. 57 pag. 164 consid. 5a; AHI praxis 1994 pag. 212; DTF 117
V 263; DTF 117 V 282).
E’ dunque
compito del giudice chiarire d’ufficio in modo corretto e completo i fatti
giuridicamente rilevanti.
Il
principio inquisitorio non è tuttavia incondizionato, ma trova il suo correlato
nell’obbligo delle parti di collaborare (cfr. DLA 2001 N. 12 pag. 145; RAMI
1994 pag. 211; AHI praxis pag. 212; DLA 1992 pag. 113; DTF 117 V 261; DTF 116 V
26 consid. 3c; DTF 115 V 142 consid. 8a; DTF 114 V 234 consid. 5a; DTF 110 V 52
consid. 4a; Meyer, “Die Rechtspflege in der Sozialversicherung” in Basler
Juristische Mitteilungen (BJM) 1989 pag. 12; Spira, “Le contentieux des
assurances sociales fédérales et la procédure cantonale” in Recueil de
jurisprudence Neuchâteloise (RJN) 1984 pag. 16; Kurmann, “Verwaltungsverfahren
und Verwaltungsrechtspflege in erster Instanz” in Luzerner Rechtsseminar 1986,
Sozialversicherungsrecht, Referat XII, pag. 5 ss.).
Questo
obbligo comprende in particolare quello di motivare le pretese di cui le parti
si avvalgono e quello di apportare, nella misura in cui può essere
ragionevolmente richiesto da loro, le prove dettate dalla natura della vertenza
o dai fatti invocati: in difetto di ciò esse rischiano di dover sopportare le
conseguenze dell’assenza di prove (cfr. DLA 2002 pag. 178 (179); STFA del 7
dicembre 2001 nella causa M., U 202/01; STFA del 5 settembre 2001 nella causa
F.C., U 94/01; STFA del 9 maggio 2001 nella causa W.Z., P 36/00; STFA del 9
maggio 2001 nella causa G.L.; SVR 1995 AHV Nr. 57 pag. 164 consid. 5a; RAMI
1993 pag. 158-159 consid. 3a; DTF 117 V 264 consid. 3b; SZS 1989 pag. 92; DTF
115 V 113; G. Beati, “Relazioni tra diritto civile ... “ in relazioni tra
diritto civile e assicurazioni sociali, Lugano 1993, pag. 1 seg. (3)).
Su questi
aspetti, cfr. in particolare: J. L. DUC, “Les assurances sociales en Suisse”,
Losanna 1995, pag. 827-828 e TH. Locher, “Grundriss des
Sozialversicherungsrecht” Berna 1997, pag. 339-341 il quale rileva che
“besondere Bedeutung hat die Mitwirkungspflicht dann, wenn der Sachverhalt ohne
Mitwirkung der betroffenen Person gar nicht (weiter) erstellt werden kann”.
Nel caso
di specie la ricorrente non ha documentato quanto allegato nel ricorso
relativamente alle sue condizioni di salute e alla sua struttura mentale.
Pertanto
l'assicurata ha violato il suo obbligo di collaborare e il TCA non deve
supplire alla mancata trasmissione da parte dell'insorgente di un certificato
medico che attesti l'impossibilità per motivi di salute di occuparsi delle pratiche
amministrative che la concernevano nel periodo in questione (circa la necessità
di comprovare con adeguati attestati medici cfr. STFA del 18 aprile 2002 nella
causa P., I 550/00; STFA del 28 giugno 2001 nella causa G., I 11/01; STFA del
10 settembre 1996 nella causa F., C 12/96; DLA 2000 pag. 38, consid. 2a, pag.
40; DTF 125 V 351, consid. 3a pag. 352; DTF 124 V 234, consid. 4b/bb/ e
riferimenti pag. 238; STCA del 7 giugno 2002 nella causa H., 38.01.289; STCA
del 6 novembre 2001 nella causa C., 38.01.126; STCA del 19 febbraio 2001 nella
causa B., 38.01.90; STCA del 17 aprile 2000 nella causa S., 38.99.227; STCA del
6 maggio 1999 nella causa S., 38.99.92; STCA del 15 maggio 1997 nella causa
C.-R., 38.96.304; STCA del 13 febbraio 1997 nella causa S., 38.96.216).
L'insorgente
deve quindi assumersi le conseguenze di non aver comprovato i suoi problemi di
salute.
In questo contesto va
ricordato che, per costante giurisprudenza, allorché l’accertamento di fatto
non ha consentito una diversa conclusione, il giudice prende la decisione a
sfavore della parte che avrebbe voluto derivare un diritto da una circostanza
rimasta priva del suffragio della prova (cfr. DLA 2002 pag. 178 (179); STFA del
7 dicembre 2001 nella causa M., U 202/01; DLA 2000 pag. 121e 122; DTF 119 V 20;
DTF 115 V 113; Beati in “Relazioni tra diritto civile e assicurazioni sociali”,
pag. 3).
Comunque
anche volendo per ipotesi ammettere che l'assicurata accusi effettivamente dei
disturbi di salute, essi sarebbero comunque irrilevanti ai fini dell'esito
della presente vertenza.
Dalle
tavole processuali risulta infatti che la ricorrente era in ogni caso in grado
di gestirsi a livello personale e amministrativo.
Ciò è
dimostrato dal fatto che l'assicurata nel mese di ottobre 1997 ha compilato di
suo pugno il formulario relativo alla "Richiesta per assegni di
famiglia" (cfr. doc. _).
In
seguito essa ha sempre notificato all'amministrazione i cambiamenti intervenuti
nella situazione economica della sua famiglia che hanno condotto all'aumento o
alla diminuzione dell'ammontare dell'assegno integrativo. In particolare
l'assicurata, il 30 dicembre 1998, ha trasmesso il certificato di salario
relativo alla sua attività a tempo parziale presso l'istituto ___________ e il
conteggio della cassa di disoccupazione ___________ concernente le indennità di
disoccupazione del marito (cfr. doc. _); il 26 febbraio 1999 essa ha avvertito
del termine della sua supplenza presso l'istituto __________ (cfr. doc. _); il
16 giugno 1999 la ricorrente ha comunicato telefonicamente l'inizio di una
nuova occupazione da parte del marito per sei mesi (cfr. doc. _) e infine, come
già visto precedentemente, il 16 gennaio 2000 l'insorgente ha avvisato la Cassa
che il marito aveva reperito un impiego fisso presso la _________ con un
salario orario di fr. 16.59 per i primi tre mesi e di fr. 18.59 successivamente
(cfr. doc. _). Queste circostanze sono state evidenziate pure dalla Cassa nella
risposta di causa (cfr. consid. 1.5.).
In casu
dunque, anche per questo motivo, non è necessario dare seguito ai provvedimenti
probatori pretesi dalla ricorrente (audizione personale, audizione dell'avv.
___________, perizia medica giudiziaria cfr. consid. 1.4.).
A tale proposito va osservato che, per costante
giurisprudenza, quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce
l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle
prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere
considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero
modificare il risultato (valutazione anticipata delle prove), si rinuncerà ad
assumere altre prove (cfr. SVR 2003 IV Nr. 1 pag. 1; STFA del 5 marzo 2003
nella causa G., H 411/01; STFA del 15 novembre 2002 nella causa R., H 177/01;
STFA dell'8 ottobre 2002 nella causa C., I 673/00; STFA del 29 gennaio 2002
nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 26 novembre 2001 nella causa R., U
257/01; sentenza TFA del 27 ottobre 1992 nella causa B.P.; sentenza TFA del 13
febbraio 1992 nella causa O.; sentenza TFA del 13 maggio 1991 nella causa A.;
sentenza TCA del 25 novembre 1991 nella causa M.; RCC 1986 p. 202 consid. 2d;
F. Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; U. Kieser, Das
Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 212;
Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a
ed., p. 39 e p. 117) senza che ciò costituisca una lesione del diritto di
essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (cfr. SVR 2003 IV Nr. 1 pag.
1; SVR 2001 IV n. 10 pag. 28; DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d e
sentenza ivi citata).
2.16. La
ricorrente, come visto, non comunicando, il guadagno complessivo conseguito nel
2000 (cfr. consid. 2.13.) fino al mese di agosto 2001, quando ha inviato alla
Cassa il formulario di revisione degli assegni di famiglia (cfr. doc. _), ha
violato il proprio obbligo di informare l'amministrazione sancito ai v. art. 41
e 70 Reg.LAF.
A mente
di questa Corte la violazione commessa dall'assicurata, avendo la Cassa avvisato
in modo chiaro ed esplicito quest'ultima circa il suo obbligo di informare
l'organo competente (cfr. consid. 2.12.) e non potendo ravvisare alcun valido
motivo giustificativo (cfr. consid. 2.14.), configura inoltre una negligenza
grave, per cui la buona fede non può essere ammessa per il periodo dal 1°
gennaio al 31 agosto 2000.
Il
reddito da attività lavorativa dipendente, comprensivo della retribuzione per
il lavoro supplementare (ore straordinarie, festività) e i picchetti,
conseguito dal marito dell'assicurata nel 2000 ammonta a fr. 54'163.80.-- lordi
(cfr. doc. _), corrispondenti a fr. 48'785.-- al netto dei contributi sociali
(cfr. doc. _).
Di
conseguenza, la Cassa se fosse stata perlomeno al corrente del reddito del
2000, avrebbe considerato, a fronte di spese riconosciute di fr. 56'462.--
(cfr. doc. _), dei redditi determinanti di fr. 53'222.-- (fr. 48'785.-- + fr.
4'392.-- assegni di base + fr. 45.-- interessi libretto di risparmio), invece
di fr. 34'681.-- (cfr. doc. _).
L'importo
annuo di spese scoperto sarebbe stato di fr. 3'240.-- (fr. 56'462.-- - fr.
53'222.--), ovvero di fr. 270.-- al mese (fr. 3'240.-- : 12 mesi).
In simili
condizioni, l'assicurata avrebbe avuto diritto tutt'al più a un assegno
integrativo di fr. 270.-- mensili, invece dei fr. 914.-- che le sono stati
corrisposti (cfr. doc._).
Essa non
ha quindi percepito in buona fede fr. 644.-- mensili (fr. 914.-- - fr. 270.--),
pari a fr. 5'152.-- per il periodo dal mese di gennaio al mese di agosto 2001
(fr. 644.-- X 8 mesi).
2.17. Alla luce di
quanto esposto occorre concludere che un eventuale condono può dunque
concernere soltanto gli assegni integrativi percepiti indebitamente
dall'assicurata nel periodo da gennaio a dicembre 2000 (cfr. consid. 2.10.;
2.12.), e non gli assegni di cui ha beneficiato durante il lasso di tempo
da gennaio ad agosto 2001 (cfr. consid. 2.14; 2.15; 2.16).
L'incarto
va, di conseguenza, rinviato alla Cassa affinché esamini se sono dati i
presupposti dell'onere troppo grave e se possa così essere condonata la somma
di fr. 9'900.--, corrispondente agli assegni percepiti a torto nei mesi da
gennaio a dicembre 2000 (fr. 825.-- X 12 mesi; cfr. doc. _).
Per
quanto attiene all'importo di fr. 5'152.--, riguardante il lasso di tempo
gennaio-agosto 2001 (cfr. consid. 2.15.), esso dovrà in ogni caso essere
restituito, dal momento che non può essere riconosciuta alla ricorrente la
buona fede (cfr. consid. 2.15.; 2.16.), primo presupposto per ottenere il
condono.
Relativamente
a questo importo di fr. 5'152.-- va, a titolo abbondanziale, rilevato che
qualora la restituzione di una determinata somma dovesse creare a un assicurato
delle ingenti difficoltà di ordine finanziario, la prassi della Cassa prevede
di verificare mediante un calcolo interno, da effettuare usando i criteri
dell'UEF, se esiste un margine che va al di là dei minimi vitali. Nel caso di
risposta negativa il credito viene dichiarato irrecuperabile (cfr. STCA del 26
novembre 2002 nella causa P., 39.2002.28).
2.18. Visto l'esito
della procedura la Cassa verserà all'assicurata fr. 500.-- a titolo di
ripetibili parziali.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
è parzialmente accolto ai sensi dei considerandi.
§ La
decisione impugnata è annullata.
2.- E'
riconosciuta la buona fede di ___________ per il periodo dal 1° gennaio al 31
dicembre 2000.
Di
conseguenza l'incarto è rinviato alla Cassa cantonale per gli assegni familiari
affinché esamini il presupposto dell'onere troppo grave concernente la
restituzione dell'importo di fr. 9'900.-e pronunci una nuova decisione.
3.- Per il
lasso di tempo dal 1° gennaio al 31 agosto 2001 l'assicurata deve restituire
fr. 5'152.--.
4.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
La Cassa
verserà alla ricorrente la somma di fr. 500.-- a titolo di ripetibili parziali
(IVA inclusa).
5.- Intimazione
alle parti.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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