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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
39.2002.87
Data decisione, Autorità:
23.01.2003, TCA
Raccomandata
Incarto n.
39.2002.87
DC/sc
Lugano
23 gennaio 2003
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
statuendo sul ricorso del 11 novembre 2002
di
contro
la decisione del 18 ottobre 2002 emanata
da
Cassa cantonale assegni familiari, 6501 Bellinzona 1 Caselle
in materia di assegni di famiglia
ritenuto, in
fatto
1.1. Con
decisione del 17 ottobre 2002 la Cassa cantonale per gli assegni familiari ha
accordato a __________ un assegno integrativo di fr. 3681.-- annui (fr. 307.--
mensili), per il periodo dal 1° aprile 2002 al 31 agosto 2002.
L'assegno
è stato riconosciuto in quanto il fabbisogno di fr. 60'862.-- supera il reddito
di fr. 57'181 (cfr. Doc. _).
Con una
decisione del 18 ottobre 2002 la Cassa ha soppresso l'assegno integrativo dal
1° ottobre 2002 in quanto il reddito di
fr.
63'085.-- supera il fabbisogno di fr. 60'862.--.
L'aumento
del reddito è stato determinato dall'inizio dell'apprendistato del figlio
__________ (cfr. Doc. _).
1.2. Contro la
decisione con la quale le è stato riconosciuto un assegno integrativo di fr.
307.-- mensili nel periodo dal 1° aprile 2002 al 31 agosto 2002, l'assicurata
ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA nel quale si è così espressa:
"
Ho ricevuto la vostra lettera di rifiuto
dell'assegno integrativo per il mio figlio __________. Sono d'accordo che non
me lo date perché ha cominciato il tirocinio. Però non sono d'accordo che non
prendo gli arretrati dal 1.04.02 al 31.08.02. Faccio il mio appello per il
periodo sopra nominato.
Distinti saluti." (Doc. _)
1.3. Nella sua
risposta del 3 dicembre 2002 la Cassa propone di respingere il ricorso e
osserva:
"
Giova ricordate che la Cassa il 17 e il 18
ottobre 2002 ha notificato due distinte decisioni per assegni integrativi. La
decisione contestata non è quella valida dal 1. settembre 2002 sulla quale la
ricorrente si dichiara d'accordo. Quella che non trova adesione della
ricorrente è la decisione valida dal 1° aprile 2002 al 31 agosto 2002 con la
quale si riconosce solo al figlio __________ un assegno integrativo di fr.
307.-- mensili. La ricorrente reclama il diritto all'assegno anche per il
figlio __________.
Dagli atti si rileva quanto segue:
a) la
decisione valida dal 1° aprile 2002 al 31 agosto 2002 indica un fabbisogno
complessivo di fr. 60'862.- per questa biparentale con due figli a fronte di
redditi ammontanti a fr. 57'181.--;
b) lo
scoperto di fr. 3'861.-- consente il diritto ad un assegno integrativo di fr.
307.-- come calcolato dalla Cassa;
c) l'assegno
di fr. 307.-- mensili poteva riguardare i due figli della ricorrente alla
condizione che entrambi non abbiano compiuto i 15 anni di età;
d) il
figlio __________ è nato l'11 marzo 1987 ed ha pertanto compiuto i 15 anni nel
mese di marzo 2002: dal 1° aprile 2002 non può percepire l'assegno integrativo;
e) nel
caso in esame l'assegno massimo erogabile sarebbe stato di fr. 5'854.-- e
poteva riguardare solo il figlio __________: è ridotto a soli fr. 3'684.--
perché tale importo rappresenta la differenza tra fabbisogno e redditi
dell'intera famiglia.
Visto quanto precede si chiede quindi a codesto
lodevole Tribunale di voler respingere il ricorso per quanto attiene il periodo
dal 1° aprile 2002 al 31 agosto 2002." (Doc. _)
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice
unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria
civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti
al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 18 febbraio 2002 nella causa
H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29
gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa
F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000
nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
Nel
merito
2.2. L'art. 24
LAF stabilisce come segue le condizioni per poter beneficiare dell'assegno
integrativo:
" Il
genitore domiciliato nel Cantone ha diritto all'assegno (integrativo), per il
figlio, se cumulativamente:
a) ha la custodia
del figlio;
b) ha il domicilio
nel Cantone da almeno tre anni;
c) il reddito
disponibile del o dei genitori, con l'aggiunta dell'eventuale assegno
di base nonché degli eventuali obblighi alimentari, è
inferiore ai limiti minimi previsti dalla legislazione sulle
prestazioni complementari all'AVS/AI.
Se entrambi i
genitori hanno la custodia del figlio, la madre ha diritto all'assegno.
Non ha diritto
all'assegno il beneficiario di una prestazione complementare all'AVS/AI, se il
figlio è considerato per il calcolo della prestazione."
Secondo
l’art. 28 cpv. 1 a 3 LAF
" Per
l’accertamento ed il calcolo sono applicabili per analogia le disposizioni
della legislazione sulle prestazioni complementari all’AVS/AI.
Il reddito del
lavoro è computato per intero; la sostanza computabile è considerata quale
reddito nella misura di 1/15.
Il premio per l’assicurazione
sociale ed obbligatoria contro le malattie a carico della famiglia è preso in
considerazione nel calcolo. Le spese di cura e di malattia non sono prese in
considerazione nel calcolo.”
L’art. 33
del Regolamento LAF (Reg. LAF), adottato dal Consiglio di Stato il 5 febbraio
1997, prevede che
" Nei
limiti minimi previsti dalla legislazione sulle prestazioni complementari
all’AVS/AI non è compreso il premio dell’assicurazione obbligatoria contro le
malattie."
Per la
determinazione dell’importo dell’assegno vengono considerati anche i figli:
a) se non
sono in formazione, fino ai 18 anni;
b) se
sono in formazione, fino al termine della stessa ma al più tardi fino ai 25
anni (art. 34 LAF).
2.3. L’art. 3b
della Legge federale sulle prestazioni complementari (LPC), a cui rinvia l’art.
24 cpv. 1 lett. c LAF, entrato in vigore con la terza revisione delle PC il 1°
gennaio 1998, prevede che le spese riconosciute si compongono di un importo
destinato alla copertura del fabbisogno vitale, per anno, pari, fino al 31
dicembre 2000, al minimo per le persone sole, a fr. 14’860.--, per i coniugi,
almeno 22’290.-- franchi e per gli orfani e per i figli che danno diritto a una
rendita per figli dell'AVS o dell'AI, a fr. 7’830.--. Per i due primi figli si
prende in considerazione la totalità dell'importo determinante, per due altri
figli due terzi ciascuno (fr. 5'220.--) e per ogni altro figlio un terzo (fr.
2'610.--).
Dal 1°
gennaio 2001 il fabbisogno è di fr. 15'280.--, fr. 22'920.-- rispettivamente fr.
8'050.-- (cfr. Ordinanza 01 sull'adeguamento delle prestazioni complementari
all'AVS/AI del 18 settembre 2000).
Viene
inoltre tenuto conto della pigione di un appartamento e delle relative spese
accessorie. In caso di presentazione di un conguaglio per le spese accessorie,
non si può invece tenere conto né di un pagamento di arretrati né di una
richiesta di restituzione (art. 3b cpv. 1 lett. b LPC).
Per
quanto riguarda l'importo computabile a titolo di pigione l'art. 5 cpv. 1 lett.
b cifra 2 LPC, prevede che, i cantoni stabiliscono l'importo delle spese per
pigione (comprese le spese accessorie) fino a concorrenza di un importo annuo
corrispondente, fino al 31 dicembre 2000, a fr. 13'800.-- per coniugi e le
persone con figli.
Secondo
l'art. 2 della legge cantonale di applicazione a titolo di pigione si applica
l'importo massimo.
Dal 1°
gennaio 2001 tale importo è pari a fr. 15'000.-- (cfr. Ordinanza 01
sull'adeguamento delle prestazioni complementari all'AVS/AI del 18 settembre
2000 e Decreto esecutivo concernente la legge federale sulle prestazioni
complementari all'AVS e all'AI del 6 dicembre 2000).
2.4. Nella
presente fattispecie l'assicurata non porta nessun elemento atto a contestare
il calcolo operato dalla Cassa.
D'altra
parte, tale calcolo verificato dal TCA, risulta corretto.
Nel
periodo in questione l'assicurata avrebbe dunque avuto per principio diritto
all'assegno integrativo massimo di fr. 5854.-- (fr. 8050.-- - fr. 2196.--, pari
all'assegno di base; cfr. art. 27 cpv. 1 LAF) per il figlio __________.
Per
l'altro figlio invece non esisteva più, neppure potenzialmente, il diritto
all'assegno integrativo in quanto il figlio aveva già compiuto i 15 anni (cfr.
art. 25 LAF; STCA del 10 luglio 2002 nella causa V., 39.2002.39).
In realtà
siccome il fabbisogno superava i redditi di soli fr. 3681.-, giustamente
l'amministrazione ha attribuito all'assicurata soltanto questo importo (cfr.
art. 27 cpv. 1 LAF) e non l'assegno integrativo massimo (cfr. art. 27 cpv. 2
LAF).
La
decisione impugnata deve dunque essere confermata.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
é respinto.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Intimazione
alle parti.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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