AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
39.2002.63
Data decisione, Autorità:
06.02.2003, TCA
Raccomandata
Incarto n.
39.2002.63
rs/cd
Lugano
6 febbraio 2003
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
composto dei
giudici:
Daniele Cattaneo,
presidente,
Raffaele Guffi,
Ivano Ranzanici
con redattrice:
Raffaella Sartoris, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 8 luglio 2002 di
rappr. da: __________
contro
la decisione del 4 luglio 2002 emanata da
Cassa cantonale assegni familiari, 6501 Bellinzona 1
in materia di assegni di famiglia
ritenuto, in
fatto
1.1. Il 24 giugno
2002 la Cassa cantonale per gli assegni familiari (di seguito la Cassa) ha
inviato a __________ il seguente scritto:
" abbiamo
ricevuto la sua richiesta per ottenere l'autorizzazione al
versamento degli assegni e, come già comunicatole verbalmente, le
confermiamo quanto segue.
Dalla documentazione trasmessaci, rileviamo che lei è in malattia
dal 6 agosto 2001. Fino al 31 dicembre 2001 gli assegni sono stati percepiti
dalla moglie tramite la Cassa disoccupazione presso la quale era iscritta.
Secondo l'art. 8 cpv. 1 della Legge cantonale
sugli assegni di famiglia, in caso di malattia o infortunio, cessato il
diritto al salario, l'assegno è corrisposto per ulteriori dodici mesi di
incapacità al lavoro. Questo prevede però che precedentemente la persona in
malattia o infortunio percepiva già l'assegno.
Considerato quanto esposto, lei non può diventare titolare del
diritto all'assegno durante la malattia." (cfr. doc. _)
1.2. In una
lettera del 1° luglio 2002, inviata alla Cassa, __________, __________, ha
preso posizione in merito a quanto affermato dall'amministrazione il 24 giugno
2002.
In
particolare egli ha osservato:
"
(…)
Rileviamo dallo scritto datato 24 giugno 2002 che la richiesta di
erogazione degli assegni figli, a decorrere dal 1. gennaio 2002, non è stata
accolta. In particolare, è contestata la possibilità di trasferire il diritto
agli AF dalla madre (casalinga dal 1. gennaio 2002) al padre (inabile al 100%
causa malattia dal 6 agosto 2001) ritenuto che quest'ultimo non percepiva in
precedenza l'assegno.
La descritta presa di posizione, a mente nostra, non può essere
protetta giacché fondata su un'arbitraria interpretazione.
L'art. 8 cpv. 1 della Legge cantonale sugli
assegni di famiglia prevede infatti unicamente che "In caso di malattia o infortunio, cessato il diritto al salario,
l'assegno è corrisposto per ulteriori dodici mesi consecutivi di incapacità al
lavoro" e, al cpv. 2, che "ll
diritto all'assegno si estingue con l'inizio del diritto ad una rendita intera
dell'assicurazione invalidità: l'assegno viene proporzionalmente ridotto con
l'inizio al diritto ad una rendita parziale dell'assicurazione
invalidità". II legislatore, in questo modo, ha voluto solo
limitare nel tempo un diritto all'assegno in armonia con un subentrante diritto
LAI.
Facciamo inoltre presente che il padre non doveva/poteva
formalmente avocare a sé il diritto agli AF a partire dal 6 agosto 2001 in
quanto la moglie, all'epoca, percepiva gli AF in virtù dell'art. 11 cpv. 4
della Legge rispettivamente dell'art. 7 cpv. 1 del Regolamento.
E' richiesto dunque l'ulteriore riconoscimento degli AF per il
periodo dal 1 gennaio 2002 al 6 agosto 2002.
In subordine, qualora doveste confermare la vostra presa di
posizione, è richiesta l'intimazione di una decisione formale con rimedio
giuridico di ricorso." (cfr. doc. _)
1.3. Con
decisione formale del 4 luglio 2002 la Cassa ha negato a __________ la
titolarità del diritto all'assegno di base dal 1° gennaio 2002, argomentando:
"
(…)
Secondo l'art. 8 cpv. 1 della Legge sugli
assegni di famiglia (LAF), in caso di malattia o infortunio, cessato il diritto
al salario, l'assegno è corrisposto per ulteriori dodici mesi di incapacità al
lavoro; dall'importo dell'assegno è dedotta la quota-parte corrisposta allo
stesso titolo dall'ente assicuratore.
A tale proposito è importante ricordare che "cessato il
diritto al salario" è da intendersi "dalla data d'inizio
dell'inabilità lavorativa"; in caso contrario, a dipendenza delle varie
disposizioni alle quali i datori di lavoro sottostanno secondo contratti e
regolamenti privati, si creerebbero notevoli disparità di trattamento tra gli assicurati
(v. anche ns. circolare informativa 8/98 del 26 giugno 1998).
Infatti, poiché secondo il cpv. 2 del medesimo art., il diritto
all'assegno si estingue con l'inizio del diritto ad una rendita intera
dell'invalidità (la quale può essere riconosciuta al più presto dopo un anno di
inabilità al lavoro), rispettivamente deve essere ridotto in caso di
riconoscimento del diritto ad una rendita parziale, la disposizione di cui
all'art. 8 cpv. 1 LAF, ha lo scopo di tutelare l'assicurato per l'anno di carenza
durante il quale non avrebbe comunque diritto ad altre prestazioni per i figli,
riconosciute dalla legge federale sull'assicurazione invalidità.
Inoltre, l'art. 8 cpv. 1 precisa che (...)
"l'assegno è corrisposto - e quindi non riconosciuto - per ulteriori
dodici mesi" di incapacità al lavoro; ciò implica che in tale
situazione, non è ammesso il riconoscimento della titolarità del diritto
all'assegno, bensì unicamente l'estensione del periodo di versamento
della prestazione,
allorquando il salariato era già stato riconosciuto titolare del
diritto precedentemente la data d'inizio della sua inabilità al lavoro.
D'altro canto, i marginali medesimi degli artt. 8 della Legge e 4
del Regolamento sono chiari al riguardo: "estensione temporale del diritto
all'assegno".
Conseguentemente, per quanto sopra esposto, a nome dell'assicurato
inabile al lavoro dal 6 agosto 2001, non può essere riconosciuta la titolarità
del diritto all'assegno a decorrere dal
1° gennaio 2002." (cfr. doc. _)
1.4. Con
tempestivo ricorso , tramite l', ha impugnato questo
provvedimento, postulando:
"
-
Il ricorso è accolto.
-
Il
signor __________ è il titolare degli assegni figli per il periodo dal 1.
gennaio 2002 al 6 agosto 2002." (Doc. _ pag. 3)
A
motivazione del proprio gravame l'insorgente ha rilevato:
"
(…)
I fatti:
II ricorrente, inabile totalmente al lavoro a causa di malattia
dal 6 agosto 2001, ha richiesto alla Cassa Cantonale di compensazione, servizio
prestazioni complementari e assegni familiari, il riconoscimento degli assegni
per figli nel periodo 1° gennaio 2002 sino al 6 agosto 2002.
Sino al 31 dicembre 2001, titolare degli assegni figli era la
madre/moglie nella misura in cui percepiva l'indennità di disoccupazione
(termine del periodo quadro). Dal 1° gennaio 2002 la madre/moglie non esercita
una attività lavorativa, non ha aperto un nuovo periodo quadro e, di
conseguenza, è da ritenersi casalinga.
L'Ufficio cantonale competente, in particolare, nega al ricorrente
il "trasferimento" della titolarità degli assegni figli a far capo
dal
1° gennaio 2002 e, limitatamente, sino al 6 agosto 2002 (ovvero,
allo scadere dei primi 12 mesi di incapacità lavorativa conformemente all'art.
8 cpv. 2 della Legge cantonale sugli assegni famigliari).
II ricorrente, per i motivi che seguono, ritiene di dover
contestare la predetta presa di posizione.
I motivi:
L'art. 8 cpv. 1 della Legge cantonale sugli
assegni di famiglia dispone che "In caso di malattia o infortunio,
cessato il diritto al salario, l'assegno è corrisposto per ulteriori dodici
mesi consecutivi di incapacità al lavoro".
Lo stesso Ufficio cantonale precisa correttamente il motivo per il
quale il Legislatore ha voluto dare al diritto agli assegni figli un'estensione
temporale limitata: "Infatti, poiché secondo il cpv. 2 del medesimo
articolo, il diritto all'assegno si estingue con l'inizio del diritto ad una
rendita intera dell'invalidità (la quale può essere riconosciuta al più presto
dopo un anno di inabilità al lavoro), rispettivamente deve essere ridotto in
caso di riconoscimento del diritto ad una rendita parziale, la disposizione di
cui all'ari. 8 cpv. 1 LAF, ha lo scopo di tutelare l'assicurato per l'anno
di carenza durante il quale non avrebbe comunque diritto ad altre prestazioni
per i figli, riconosciute
dalla Legge federale sull'Assicurazione Invalidità".
Nella fattispecie che ci occupa la madre/moglie è la titolare del
diritto agli assegni figli sino al 31 dicembre 2001: terminato l'ultimo periodo
quadro dell'indennità di disoccupazione, la medesima è casalinga a partire dal
1° gennaio 2002.
II padre/marito, inabile al lavoro causa malattia, al 100% e senza
interruzioni dal 6 agosto 2001, chiede - limitatamente al periodo 1.1.2002 / 6
agosto 2002 - il "trasferimento" della titolarità degli assegni
figli.
Contrariamente a quanto preteso dall'Ufficio cantonale competente,
una similare richiesta non crea alcuna disparità di trattamento tra assicurati.
La privazione di un diritto agli assegni figli per un'interpretazione forzata
della Legge, inconciliabile con la medesima, è semmai sinonimo di un diniego di
giustizia.
Una disparità di trattamento tra assicurati, applicando alla
lettera l'art. 8 cpv. 1 e 2 LAF, si verifica nella
fattispecie solo se l'assicurato/beneficiario ottiene una prestazione che
supera l'anno di carenza durante il quale non avrebbe comunque diritto ad
altre prestazioni per figli riconosciute dalla LAI.
Sino al 31 dicembre 2002 la madre/moglie era la titolare degli
assegni figli in conformità all'art. 11 cpv. 4 della LAF rispettivamente art. 7
cpv. 1 del regolamento LAF giacché disoccupata.
II padre/marito, per concreta analogia, non avrebbe né potuto né
dovuto avocare a sé il diritto agli assegni figli nel periodo che intercorre
tra l'insorgere dei problemi di salute che provocano l'inabilità lavorativa dal
6 agosto 2001 ed il 31 dicembre 2001.
La richiesta di riconoscimento degli assegni figli per il periodo
1° gennaio 2002 sino al 6 agosto 2002 è pertanto corretta e deve
essere accolta. Infatti, solo in questo modo, è tutelato l'assicurato per
l'anno di carenza durante il quale non avrebbe avuto
diritto ad altre prestazioni per i figli riconosciute dalla
LAI." (cfr. doc. _)
1.5. Nella sua
risposta del 4 ottobre 2002 la Cassa ha proposto di respingere il ricorso e ha
osservato:
"
(…)
- La signora
__________, moglie del ricorrente __________, ha inoltrato una richiesta per
assegni di famiglia in data 8 febbraio 2002 (doc. _): su questo documento ella
indica essere salariata al 50% per la ditta __________ dal 2 gennaio 2002,
mentre il marito risulta essere salariato al 100% per la __________.
Considerato
che il grado di occupazione del marito era superiore a quello della moglie, in
applicazione dell'art. 11 cpv. 1 lett. b) LAF e con corrispondenza 12 febbraio
2002 la resistente invitava il marito __________ a depositare la richiesta, per
il tramite del suo datore di lavoro (doc. _).
La nuova
richiesta, stavolta depositata dal ricorrente, datata 13 maggio 2002 perveniva
alla resistente il 25 giugno 2002 (doc. _). In questo nuovo documento la moglie
del ricorrente dichiara di essere casalinga, mentre l'occupazione del
ricorrente presso la __________ risulta essere stata limitata al periodo dal
1°
febbraio 2001 al 17 luglio 2001, data nella quale sarebbe stato licenziato.
Egli
risulta in effetti essere poi stato in malattia dal 6 agosto 2001 a tutt'oggi,
come egli attesta con la sua corrispondenza 19 giugno 2002, alla quale è
peraltro acclusa una ulteriore domanda di prestazioni, incompleta (doc. _); la
moglie __________ risulta quindi essere stata posta al beneficio degli assegni
familiari a carico dell'assicurazione federale contro la disoccupazione fino al
31 dicembre 2001.
In
occasione degli ulteriori accertamenti esperiti dalla resistente, è poi emerso
che la signora __________ a è stata occupata nella misura del 50% presso la
__________ (recte: __________) Sagl di __________ soltanto fino al 15
gennaio 2002 (vedi annotazione a mano sulla richiesta di prestazioni 8
febbraio 2002: tale comunicazione è stata fatta dal ricorrente ad una
funzionaria della resistente allo sportello; si veda il doc. _). Singolare, a
questo proposito, il fatto che su tale richiesta di prestazioni ella indichi
essere salariata e che lo stesso datore di lavoro - __________ (recte:
__________) Sagl - certifichi la signora __________ essere una propria salariata al 50%, mentre in realtà il
rapporto di lavoro era cessato ca. tre settimane prima.
In
sostanza, il ricorrente è stato salariato al 100% dal 1° febbraio 2001 al 17
luglio 2001: egli non è però stato messo al beneficio degli assegni familiari
per i due figli __________ (nata il 4 marzo 1992) e __________ (nato il 19
luglio 2001) in quanto nello stesso periodo titolare del diritto risultava
essere la moglie __________.
- Dagli
ulteriori accertamenti esperiti dalla Cassa cantonale per gli assegni familiari
presso la __________ e presso la Cassa di disoccupazione dell'__________ (doc.
da _
a I), per
quanto concerne la signora __________ è in sostanza emerso quanto segue:
Occupazione
Grado
Periodo
100%
Fino al 31.12.1999
50%
01.01.2000-30.09.2000
In disoccupazione
50%
01.01.2000-30.09.2000
In disoccupazione
100%
01.10.2000-31.12.2001
Ora, come risulta chiaramente dalle
distinte mensili della Cassa di disoccupazione _________, la signora __________
è stata messa al beneficio degli assegni per figli per tutto il periodo della
disoccupazione; in particolare, precedentemente al
1° gennaio 2002 - momento a decorrere
dal quale il ricorrente rivendica il diritto alla prestazione familiare - ella
era disoccupata al 100%.
-
Con
corrispondenza 24 giugno 2002 la resistente ha comunicato al signor __________
di non poter accordare l'autorizzazione al versamento degli assegni per il
periodo di malattia (art. 8 cpv. 1 LAF; estensione temporale del diritto
all'assegno in caso di malattia), cioè dal 1° gennaio 2002 al 6 agosto 2002,
non essendo lo stesso stato precedentemente titolare del diritto (doc. E). Per
il tramite dell'________, il signor ___________ contesta il fondamento di tale
comunicazione della Cassa cantonale per gli assegni familiari (doc. _),
rivendicando il diritto al versamento degli assegni familiari nel periodo
corrispondente. Da qui la decisione formale 4 luglio 2002 della resistente.
-
Per l'art. 8 cpv. 1 LAF "in caso di malattia o infortunio,
cessato il diritto al salario, l'assegno è corrisposto per ulteriori dodici
mesi consecutivi di incapacità al lavoro".
L'applicazione
di questa norma, della quale si avvale il ricorrente per richiedere il versamento
degli assegni per i figli nel periodo dal 1° gennaio 2002 in avanti, presuppone
che l'assicurato che se ne prevale sia stato precedentemente titolare del
diritto, come emerge dal commento a questa disposizione di legge, contenuto nel
Messaggio del Consiglio di Stato del 19 gennaio 1994 (nel disegno di legge di
cui al citato Messaggio si trattava dell'art. 9 LAF). Così recita il Messaggio
a questo proposito:
"Stante
la norma generale prevista all'art. 8 (N.d.r.: nella versione attuale della
legge si tratta dell'art. 7), cessato il diritto al salario, l'avente
diritto (N.d.r.: la sottolineatura è nostra) non potrebbe più beneficiare
dell'assegno di base. Questa norma estende il diritto per ulteriori dodici mesi
di incapacità lavorativa. A mente del capoverso 2 l'indennità di disoccupazione
è equiparata al salario."
Ora, come l'istruttoria ha
dimostrato, il signor __________ precedentemente al 1° gennaio 2002 non era
titolare del diritto agli assegni per i figli _________ e ________.
Egli non può, quindi, prevalersi
dell'art. 8 cpv. 1 LAF. Conseguentemente a ciò, il ricorso merita di essere
respinto.
- Come già
rilevato, la signora __________ è stata occupata quale salariata presso la
_________ nel periodo dal 2 gennaio al 15 gennaio 2002. Nell'ipotesi in cui
questo lodevole Tribunale respingesse il ricorso, ella avrebbe, quindi, diritto
per questo periodo agli assegni familiari per i due figli, conformemente agli
artt. 18 LAF e 20 Reg. LAF. In tale evenienza, la
resistente procederà ai necessari accertamenti per la determinazione del
diritto e del relativo importo di spettanza della signora ________." (cfr.
doc. _)
in
diritto
2.1. Oggetto del
contendere è il riconoscimento a __________ del diritto agli assegni di base
durante il periodo di malattia dal 1° gennaio 2002 al 6 agosto 2002.
Preliminarmente
va segnalato che la Legge sugli assegni di famiglia dell'11 giugno 1996 (LAF) è
stata oggetto di modifiche che sono state adottate dal Parlamento il 26 giugno
2002 (cfr. FU 53/2002 del 2 luglio 2002 pag.4752 segg.) e sono entrate in
vigore, per quanto riguarda gli assegni di base e di formazione, il 1° gennaio
2003. I nuovi disposti concernenti gli assegni integrativi e gli assegni di
prima infanzia entreranno in vigore il 1° febbraio 2003 (cfr. BU 55/2002 del 24
dicembre 2002 pag. 489 segg.).
Nel diritto delle
assicurazioni sociali è determinante il disciplinamento legale in vigore al
momento in cui si è realizzata la fattispecie giuridicamente rilevante (cfr.
STFA del 23 gennaio 2002 nella causa L., H 114/01; DTF 122 V 35 consid. 1.; DTF
118 V 110 consid. 3; RAMI 1999 n. K 994 pag. 321 consid. 2).
Il caso
in esame si riferisce a un periodo (1° gennaio 2002 - 6 agosto 2002) precedente
all'entrata in vigore della modifica delle disposizioni della LAF relative agli
assegni di base, per cui va applicato il diritto valido fino al 31 dicembre
2002.
Il v.
art. 2 cpv. 1 LAF sancisce:
"
Titolare del diritto all'assegno di famiglia è
il genitore."
Secondo
il v.art. 4 LAF:
Il
genitore che ha la custodia del figlio, di regola, ha diritto
all'assegno."
Il
capitolo I della v. legge, dedicato all'assegno di base, stabilisce agli art. 6
segg. le condizioni per poter avere diritto a questa prestazione.
In
particolare il v.art. 6 LAF prevede:
"
1 Il salariato ha diritto all'assegno, per il figlio, se:
a) è
occupato nel Cantone ed è alle dipendenze di un datore di lavoro sottoposto
alla legge;
b) è
residente nel Cantone ed è occupato fuori dal cantone, se è alle dipendenze di
un datore di lavoro sottoposto alla legge.
2 Il salariato ha diritto, per il figlio, ad un solo assegno."
Il v.art.
7 LAF enuncia:
"
Il diritto all'assegno sorge e si estingue
contemporaneamente al diritto al salario."
Ai sensi
del v. art. 8
"
1 In caso di malattia o infortunio, cessato il diritto al salario,
l'assegno è corrisposto per ulteriori dodici mesi consecutivi di incapacità al
lavoro; dall'importo dell'assegno è dedotta la quota-parte corrisposta allo
stesso titolo dall'ente assicuratore.
2 Il diritto all'assegno si estingue con l'inizio del diritto ad una
rendita intera dell'assicurazione invalidità; l'assegno viene proporzionalmente
ridotto con l'inizio al diritto ad una rendita parziale dell'assicurazione
invalidità.
3 Il capoverso 1 è applicabile, per analogia, quando per malattia o
infortunio vengono a cessare le indennità dell'assicurazione contro la
disoccupazione."
Relativamente
al presupposto della custodia del figlio, il v.art. 11 LAF sancisce che:
"
1Se la
custodia del figlio è affidata ad entrambi i genitori, ha diritto all'assegno:
a) la madre, se entrambi i genitori esercitano
un'attività salariata a
tempo pieno o un'attività salariata a tempo
parziale, ma con pari
grado di occupazione;
b) il genitore che esercita l'attività salariata
a tempo pieno, se l'altro
genitore esercita un'attività salariata a
tempo parziale;
c) il genitore con il grado di occupazione più
elevato, se entrambi i
genitori esercitano un'attività salariata a
tempo parziale;
d) il genitore che esercita un'attività
salariata, se l'altro genitore non
ha alcuna attività salariata.
2Se uno solo
dei genitori ha la custodia del figlio ed entrambi esercitano un'attività
salariata, ha diritto all'assegno il genitore che ha la custodia del figlio.
3Il genitore che
non ha la custodia del figlio ed ha un'attività salariata ha diritto
all'assegno se l'altro genitore non ha un'attività salariata.
4Il
regolamento di applicazione definisce e disciplina casi particolari."
Allorché
un genitore è disoccupato il v.art. 7 Reg.LAF stabilisce:
"
1Il titolare
del diritto che diviene disoccupato e che beneficia
dell’indennità di disoccupazione prevista dalla
Legge federale
sull’assicurazione contro la disoccupazione del
25 giugno 1982,
riceve l’assegno in aggiunta all’indennità di
disoccupazione.
2L’assegno è a
carico dell’assicurazione federale contro la
disoccupazione ed è versato dalla competente
Cassa di
assicurazione contro la disoccupazione."
Di
transenna va rilevato che la prima revisione della legge sugli assegni di
famiglia ha abolito il presupposto della custodia. Infatti il v.art. 4 LAF è
stato abrogato. Con il nuovo assetto legislativo è quindi soltanto l'esercizio
di un'attività salariata per un datore di lavoro sottoposto alla legge a
determinare la titolarità del diritto dei genitori (cfr.Messaggio del 18
dicembre 2001 sulla prima revisione della legge sugli assegni di famiglia p.to
4.2.3.1.2 pag. 19; Rapporto dell'11 giugno 2002 della Commissione della
gestione e delle finanze sul messaggio 18 dicembre 2001 concernente la prima
revisione della legge sugli assegni di famiglia pag. 4).
Secondo
il nuovo modello se soltanto uno dei genitori è salariato, esso ha diritto
all'assegno in proporzione al suo grado di occupazione, indipendentemente dal
fatto se il figlio vive con lui o con l'altro genitore (non salariato) ed
indipendentemente dal luogo di residenza del figlio medesimo: Ticino, altro
Cantone o Stato estero (cfr. Messaggio p.to 4.2.3.2.6 pag. 21; nuovo art. 6
cpv. 2 LAF).
Il
Consiglio di Stato aveva proposto un preciso ordine di priorità in caso di
concorrenza dei diritti, cioè quando entrambi i genitori potrebbero pretendere
un assegno conformemente alla legge. L'ordine di priorità proposto
dall'esecutivo distingueva a seconda che il figlio viva con uno solo dei
genitori o con entrambi. In questa prima evenienza, il genitore che vive con il
figlio avrebbe dovuto essere titolare del diritto in via prioritaria, mentre
nella seconda evenienza, sarebbe stato, in prima linea, il genitore con il grado
di occupazione più elevato a beneficiare della priorità, a parità di grado di
occupazione dei genitori, sarebbe stato il padre ad essere titolare del diritto
in via prioritaria. In entrambi i casi, sarebbe rimasto riservato il diritto
per il genitore che non gode del diritto prioritario di beneficiare del
relativo differenziale (cfr. Messaggio p.to 4.2.3.2.4 pag. 20; Rapporto della
Commissione della gestione e delle finanze pag. 4).
La
Commissione della gestione e delle finanze del Gran Consiglio ha dapprima
rilevato che il Consiglio di Stato aveva omesso di disciplinare la fattispecie
in cui il figlio non coabita, né con un genitore, né con l'altro. Essa ha
ritenuto che anche questa fattispecie dovesse essere disciplinata in via
legislativa. La Commissione ha inoltre considerato che il fatto di concedere al
padre il diritto prioritario, ancorché nel caso in cui entrambi i genitori
lavorino con lo stesso grado di occupazione, avrebbe potuto essere contrario al
principio costituzionale della parità di trattamento fra uomo e donna sancito
dall'art. 8 cpv. 2 Cost. fed.
Pertanto
essa ha concluso che non deve essere la legge a determinare un ordine di
priorità nel caso in cui entrambi i genitori possano pretendere un assegno per
lo stesso figlio, quanto piuttosto i genitori stessi designando liberamente fra
di loro l'avente diritto.
Per
evitare il rischio di un doppio versamento, nel caso in cui i datori di lavoro
dei due genitori siano affiliati presso Casse per gli assegni familiari
differenti, è opportuno che fra le Casse interessate vi sia un passaggio di
informazioni (cfr. Rapporto della Commissione della gestione e delle finanze
pag. 4-5).
Il Gran
Consiglio ha fatto propria questa impostazione.
Il nuovo
art. 11 LAF, in vigore dal 1° gennaio 2003, ha quindi il seguente tenore:
"
1Se entrambi
i genitori sono salariati per un datore di lavoro
assoggettato
alla legge, ognuno di essi ha diritto all'assegno in base al suo grado di
occupazione.
2Ha diritto in via prioritaria:
a)
se il figlio coabita con uno soltanto dei genitori, il genitore
designato da quello che coabita con il figlio;
b)
se entrambi i genitori coabitano con il figlio, il genitore da essi
designato;
c)
se nessuno dei due genitori coabita con il figlio, di regola il
genitore da essi designato.
3La designazione dell'avente diritto
prioritario interviene al momento in cui sorge il diritto all'assegno. Essa
esplica i suoi effetti fintanto che le condizioni di cui al cpv. 2 sono
adempiute.
4La designazione vale per tutti i
figli comuni."
La prima
revisione della legge sugli assegni di famiglia prevede inoltre, come finora,
che lo stato di disoccupazione è equiparato ad un'attività salariata e,
quindi, il "grado di disoccupazione" determina la titolarità del
diritto all'assegno di base e l'importo dello stesso. Tuttavia il v.art. 7
Reg.LAF è stato integrato nella legge, visto che conformemente al principio
della legalità, la norma deve essere preferibilmente contemplata in una legge
in senso formale e non in un regolamento di applicazione (cfr. nuovo art. 9
LAF, BU 55/2002 del 24 dicembre 2002 pag. 497; Messaggio p.to 4.2.2 pag. 16;).
Va infine
osservato che il tenore dell'art. 8 LAF, il quale prevede che in caso di
malattia o infortunio, cessato il diritto al salario, l'assegno di base è
corrisposto per ulteriori dodici mesi, non è stato modificato (cfr. BU 55/2002
del 24 dicembre 2002 pag. 489 segg.).
2.2. Per costante
giurisprudenza federale, la legge va interpretata in primo luogo sulla base del
suo testo letterale (cfr. DTF 125 V 355; DTF 123 V 317; DTF 121 V 60; DTF 119 V
429 consid. 5a; DTF 112 V 168, DTF 108 V 240).
Se il
testo non è perfettamente chiaro oppure se sono possibili più interpretazioni
conviene ricercare quale sia la vera portata della norma, prendendo in
considerazione tutti gli elementi d'interpretazione, in particolare lo scopo
della disposizione, il suo spirito, nonché i valori su cui essa prende
fondamento. Pure di rilievo è il senso che essa assume nel suo contesto (cfr.
DTF 124 V 276; STFA del 6 luglio 1998 nella causa E.G., P 41/96; DTF 123 V 301;
DTF 119 V 429 consid. 5a; DTF 118 Ib 191 consid. 5; DTF 117 V 109; Pratique VSI
1993 pag. 3 consid. 3 e rif. ivi citati; DTF 116 II 415 consid. 5b, 527 consid.
2b e 578 consid. 2b; DTF 111 V 127 consid. 3b; DTF 110 V 122 consid. 2d; DTF
107 V 215 consid. 2b).
D'altra
parte, secondo la giurisprudenza, si può derogare eccezionalmente dal senso
letterale di un testo chiaro soltanto qualora conduca a soluzioni
manifestamente insostenibili, contrarie alla volontà del legislatore. Devono
cioè esistere delle ragioni obiettive, ad esempio deducibili dai lavori
preparatori, dallo scopo e dal senso della disposizione oppure dalla
sistematica della legge, che permettono di concludere che il testo di legge non
esprime il vero senso della disposizione in oggetto (STFA del 6 luglio 1998
nella causa E.G.; DTF 123 V 317; DTF 123 III 91 consid. 3a, DTF 122 III 325
consid. 7a, 474 consid. 5a, DTF 122 V 364 consid. 4a, DTF 121 III 224 consid.
1d/aa, 412 consid. 4b, 465 consid. 4a/bb, DTF 121 V 24, DTF 121 V 61, DTF 121 V
127 consid. 2c, DTF 120 V 102 consid. 4b; 324 consid. 5a; 338 consid. 5a, 525
consid. 3a; SVR 1996 EL N. 19 pag. 55 consid. 4a; DTF 119 V 429 consid. 5a; DTF
119 V 60; DTF 118 Ib 452; Pratique VSI 1993, pag. 133; Pratique VSI 1993 pag.
263; RAMI 1993 pag. 132; DTF 117 V 109; DTF 117 V 45; DTF 117 V 5; DTF 112 V
168; DTF 108 V 240 consid. 4b. Vedi pure: Imboden/Rhinow/ Krähenmann,
Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, Band 1, pag. 137 seg., Nr. 21 B IV).
L'interpretazione
letterale deve dunque condurre a dei risultati manifestamente insostenibili (zu
offensichtlich unhaltbaren Ergebnissen), che contraddirebbero la vera
intenzione del legislatore (DTF 109 V 62 consid. 4; DTF 107 V 216 consid. 3b;
DTF 105 V 44; RAMI 1984 N. K 593, pag. 228 consid. 2b).
Quando
una disposizione legale non è chiara o allorché si presta a diverse
contraddittorie interpretazioni, i lavori preparatori possono costituire un
valido aiuto per individuare il senso della norma ed evitare così
interpretazioni scorrette. Quando tali documenti non forniscono una risposta
chiara, essi non sono invece utili come aiuto per l'interpretazione. In
particolare trovandosi confrontati con delle leggi relativamente recenti la
volontà del legislatore che le ha adottate non può essere ignorata. Se però
questa volontà non ha trovato riscontro nel testo di legge, essa non è decisiva
per l'interpretazione. In particolare, se durante le discussioni legislative è
stata espressamente rifiutata una proposta di completare la legge nel senso di
quella che rappresenta ora una possibilità di interpretazione, tale
interpretazione non può essere presa in considerazione (cfr. DTF 123 V 301, DTF
123 V 318, DTF 115 V 349 consid. 1c con riferimento alla giurisprudenza e alla
dottrina. Vedi pure DTF 122 III 325 consid. 7a, 474 consid. 5a, 120 II 247
consid. 3e, 117 II 526 consid. 1d, 116 Ia 368 consid. 5c, 116 II 415 consid. 5b
e 527 f consid. 2b).
2.3. Nell'evenienza
concreta la Cassa ha rifiutato a __________ il diritto agli assegni di base per
il periodo di malattia dal 1° gennaio 2002 al 6 agosto 2002, in quanto egli non
può prevalersi dell'art. 8 cpv. 1 LAF (cfr. consid. 2.1.), visto che fino al 31
dicembre 2001 era sua moglie, in un primo tempo impiegata al 100%, poi occupata
al 50% e in disoccupazione per l'altro 50% dal 1° ottobre al 30 settembre 2000
e infine iscritta per il collocamento al 100% dal 1° ottobre 2000 al 31
dicembre 2001, l'avente diritto degli assegni di base per i due figli.
A mente
dell'amministrazione l'applicazione dell'art. 8 cpv. 1 LAF, infatti, presuppone
che l'assicurato sia stato precedentemente il titolare di tale diritto (cfr.
consid. 1.3.; 1.5.).
L'insorgente,
inabile totalmente al lavoro a causa di malattia dal 6 agosto 2001, per contro,
sostiene che la sua richiesta relativa all'erogazione di assegni di base a
decorrere dal 1° gennaio 2002 debba essere accolta. A partire da questa data in
effetti sua moglie, avendo concluso il termine quadro per la riscossione delle indennità
di disoccupazione e svolgendo l'attività di casalinga, non percepisce più tali
prestazioni.
La
privazione del diritto agli assegni di base a causa di un'interpretazione
forzata dell'art. 8 cpv. 1 LAF sarebbe inconciliabile con la Legge e costituirebbe
un diniego di giustizia (cfr. consid. 1.4.).
Il TCA,
chiamato ora a pronunciarsi, constata che secondo l'art. 8 cpv. 1 LAF in caso
di malattia o infortunio, cessato il diritto al salario, l'assegno è
corrisposto per ulteriori dodici mesi consecutivi di incapacità al lavoro;
dall'importo dell'assegno è dedotta la quota-parte corrisposta allo stesso
titolo dall'ente assicuratore (cfr. consid. 2.1.).
Esaminata
unicamente dal profilo letterale la norma non è sufficientemente chiara.
Infatti, benché essa indichi che l'assegno è corrisposto per ulteriori
12 mesi, il che sembrerebbe implicare che l'assegno venisse già erogato in
precedenza, non precisa comunque in modo inequivocabile se il legislatore ha
voluto concedere il diritto agli assegni di base in caso di malattia e
infortunio soltanto a coloro che già li percepivano o anche ad altri
assicurati.
Di
conseguenza è necessario ricercare la reale portata di questa disposizione
prendendo in considerazione altri elementi d'interpretazione (cfr. consid.
2.2.).
Dalla
sistematica della legge, risulta che l'art. 8 cpv. 1 LAF riconosce il diritto
agli assegni di base in caso di malattia o infortunio per ulteriori 12 mesi
agli assicurati che precedentemente erano gli aventi diritto dei medesimi.
Infatti
l'art. 8 LAF, con gli art. 7 e 9 LAF, regola l'estensione temporale del
diritto all'assegno di base (cfr. nota marginale all'art. 7 LAF). Pertanto
l'art. 8 cpv. 1 LAF, in questo contesto, ha lo scopo di prolungare il diritto
agli assegni di base degli assicurati che già prima di ammalarsi o di subire un
infortunio beneficiavano di tali prestazioni.
L'esame
dei lavori preparatori conferma questa conclusione.
Nel
messaggio relativo all'introduzione di una nuova legge sugli assegni di
famiglia del 19 gennaio 1994 il Consiglio di Stato, commentando l'art. 8 LAF
che corrispondeva all'art. 9 nel disegno di legge, si è così espresso:
"
Stante la norma generale prevista all'art. 8 (ovvero che il diritto all'assegno sorge e si estingue
contemporaneamente al diritto al salario, corrispondente all'art. 7 nella
versione in vigore fino al 31 dicembre 2002 e in quella in vigore dal 1°
gennaio 2003), cessato il diritto al salario, l'avente diritto non potrebbe
più beneficiare dell'assegno di base. Questa norma estende il diritto per
ulteriori dodici mesi di incapacità lavorativa. A mente del capoverso 2
l'indennità di disoccupazione è equiparata al salario." (cfr.
Messaggio del 19 gennaio 1994 pag. 45; quanto indicato nella parentesi è stato
aggiunto dal redattore)
Dall'esame
del messaggio del Consiglio di Stato emerge che solo chi aveva diritto agli
assegni di base già precedentemente alla malattia o all'infortunio può
appellarsi all'art. 8 cpv. 1 LAF e beneficiare dell'estensione di tale diritto
di ulteriori dodici mesi.
L'interpretazione
storica del disposto legale coincide, dunque, perfettamente con quella
sistematica.
Anche lo
scopo della norma che è quello di prolungare per ulteriori 12 mesi il diritto
all'assegno all'assicurato che percepiva l'assegno e che non più ricevendo il
salario dovrebbe vedersi pure soppresso il diritto all'assegno, conferma questa
conclusione.
2.4. Nella
presente fattispecie dagli atti dell'incarto si evince che ___________ è stato
impiegato al 100% presso la _________ dal 1° febbraio 2001 al 17 luglio 2001,
data in cui è stato licenziato (cfr. doc. _). Dal 6 agosto 2001 egli è in
malattia (cfr. doc. _).
La moglie
del ricorrente ha lavorato presso la _________ al 100% fino al 31 dicembre
1999. Dal 1° gennaio 2000 è stata impiegata dal medesimo datore di lavoro al
50% e per l'ulteriore 50% si è iscritta in disoccupazione. Dal 1° ottobre 2000
al 31 dicembre 2001 il suo grado di disoccupazione è poi aumentato al 100%
(cfr. doc. _, consid. 1.5.).
Essa, di
conseguenza, nel 2001 aveva diritto agli assegni di base in virtù degli art. 11
cpv. 1 lett. a LADI e art. 7 Reg.LAF (cfr. consid. 2.1.).
Infatti
se entrambi i genitori hanno la custodia del figlio e se entrambi i genitori
esercitano un'attività salariata, alla quale è equiparato lo stato di
disoccupazione (cfr. consid. 2.1.), di pari grado di occupazione, titolare del
diritto agli assegni di base è la madre (cfr. art. 11 cpv. 1 lett. a LAF; art.
7 Reg.LAF).
Dai
conteggi della Cassa di disoccupazione agli atti risulta che la moglie
dell'insorgente ha percepito l'assegno di base intero per un figlio fino al
mese di giugno 2001. Dal mese di luglio 2001 le sono stati erogati due assegni
di base interi a seguito della nascita del secondo figlio _________ (cfr. doc.
_).
In simili
condizioni, visto che nel periodo antecedente alla sua malattia, insorta il 6
agosto 2001, e fino al mese di dicembre 2001 era sua moglie ad essere l'avente
diritto degli assegni di base per i loro due figli, il ricorrente, dopo la fine
del termine quadro per la riscossione delle prestazioni di disoccupazione della
consorte, non poteva beneficiare dell'estensione del diritto agli assegni in
virtù dell'art. 8 cpv. 1 LAF. Una volontà contraria del legislatore non è
deducibile né dai lavori preparatori, né dalla sistematica della legge, è dallo
scopo della legge. Al riguardo va rilevato che il v. art. 11 cpv. 1 lett. a LAF
regolava la vera e propria titolarità del diritto agli assegni di base e non
era soltanto una norma di coordinamento modificabile nel tempo, a discrezione,
dai coniugi.
Di
conseguenza ___________ non può vantare alcun diritto concernente l'assegno di
base nei confronti della Cassa.
La
decisione impugnata deve quindi essere confermata.
Questo
Tribunale non può in particolare motu proprio, estendere l'interpretazione
dell'art. 8 cpv. 1 LAF, il quale non presenta alcuna lacuna. Ciò infatti
comporterebbe una violazione del principio della separazione dei poteri,
fondamento costituzionale essenziale del nostro ordinamento istituzionale (cfr.
STCA del 21 novembre 2000 nella causa G., 39.00.14; STCA del 18 settembre 2000
nella causa A., 39.00.11).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
è respinto.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Intimazione
alle parti.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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