AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
39.2002.51
Data decisione, Autorità:
04.06.2003, TCA
Raccomandata
Incarto n.
39.2002.51
ZA/cd
Lugano
4 giugno 2003
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il presidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Zaccaria Akbas, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 31 maggio 2002 di
contro
la decisione del 2 maggio 2002 emanata da
Cassa cantonale assegni familiari, 6501 Bellinzona 1
in materia di assegni di famiglia
ritenuto, in
fatto
1.1. Con
decisione 4 febbraio 1999 la Cassa cantonale per gli assegni familiari (di
seguito la Cassa) ha attribuito a __________, a favore dei figli __________
(5.2.1986), __________ (28.6.1988), __________ (27.3.1991) e __________
(14.7.1997), un assegno integrativo di fr. 1'001.-- con effetto dal 1° agosto
1998 (cfr. doc. _).
Dal 1°
gennaio 2000 l'importo dell'assegno è stato diminuito a fr. 824.-- (cfr. doc.
_).
Dal 1°
gennaio 2001 l'assegno è stato aumentato a fr. 938.-- (cfr. doc. _).
1.2. A seguito
dell'usuale procedura di revisione degli assegni di famiglia, la Cassa con
decisione 26 novembre 2001, ha ordinato all'assicurata di restituire l'importo
di fr. 5'398.-- percepiti indebitamente nel periodo dal 1° febbraio 2000 al 30
giugno 2001.
A
motivazione della richiesta la Cassa ha precisato che:
"
con decisione del 4 febbraio 1999 la nostra
Cassa le ha accordato un
assegno integrativo mensile di fr. 1'001.-- a
decorrere dal 1° agosto 1998, in seguito diminuito a fr. 939.--.
Con la richiesta di riesame del 7 gennaio 1999 ci
comunica che suo marito svolge un'attività lucrativa per l'Agenzia
__________ con un salario netto annuo medio di fr. 38'242.--.
In data 28 maggio 2001 le trasmettiamo il formulario per la
"Revisione degli assegni familiari (AFI/API) anno 2001" che ci viene
ritornato nel corso del mese di giugno 2001. Dallo stesso rileviamo che dal 17
gennaio 2000 suo marito è alle dipendenze della ditta __________ con una
salario netto annuo di fr. 40'786.-- per l'anno 2000 e fr. 44'365.-- per l'anno 2001.
L'articolo 41 LAF dispone che il titolare del diritto o il
beneficiario sono tenuti ad informare tempestivamente la Cassa competente su
ogni cambiamento rilevante per il diritto all'assegno.
Ne consegue che per il periodo dal 01.02.2000 al 30.06.2001 ha
percepito a torto l'importo di fr. 5'398.--
come da seguente conteggio:
Assegno integrativo percepito:
dal 01.02.2000 al 31.12.2000 11 mesi a fr. 824.--
fr. 9'064.--
dal 01.01.2001 al 30.06.2001 06 mesi a fr. 938.--
fr. 5'628.--
Assegno integrativo di diritto (cfr. tabelle allegate):
dal 01.02.2000 al 31.12.2000 11 mesi a fr. 612.--
fr. 6'732.--
dal 01.01.2001 al 30.06.2001 06 mesi a fr. 427.--
fr. 2'562.--
Totale assegno integrativo a nostro favore fr.
5'398.--
In allegato le trasmettiamo la decisione di assegno integrativo
valida dal 01.09.2001 emanata a seguito dell'aumento del canone di locazione."
(cfr. doc. _)
1.3. In data 4
dicembre 2001, l'assicurata ha inoltrato una domanda di condono alla Cassa,
sostenendo la sua buona fede e una situazione economica precaria (cfr. doc. _).
1.4. A seguito
della decisione del TCA del 5 febbraio 2002 con la quale ha dichiarato
irricevibile il ricorso postulato dall'assicurata ed ha rinviato gli atti alla
Cassa, affinché emanasse una decisione formale in merito alla richiesta di
condono della restituzione degli assegni indebitamente percepiti (cfr. STCA del
5 febbraio 2002, Inc. 31.02.5), in data 2 maggio 2002 la Cassa ha respinto la
domanda di condono ed ha rilevato:
"
(…)
Gli assegni familiari riscossi a torto devono
essere restituiti: il rimborso non può essere chiesto se l'interessato era in
buona fede e se la restituzione costituisse un onere troppo grave (cfr. art. 44
cpv. 3 LAF).
Le condizioni legali citate devono pertanto essere ambedue
soddisfatte.
La "buona fede" non è riconosciuta dalla legge quando il
versamento a torto della prestazione è dovuto a negligenza della persona
tenuta alla restituzione. Agisce con negligenza chi, al momento della
richiesta, non ha prestato quel minimo di accuratezza che si poteva pretendere
da lui, tenendo conto delle sue capacità e del suo grado d'istruzione, nell'adempimento
dell'obbligo d'informare o accettando gli assegni familiari versatigli a torto.
La condizione legale dell'onere troppo grave deve essere assolta
dalla persona obbligata alla restituzione e viene accertata in base alle
condizioni di esistenza di questa persona: di norma si ammette questa
condizione quando il reddito determinante non supera i limiti massimi stabiliti
dall'articolo 2 cpv. 1 e 3 LPC.
Sulle nostre decisioni per assegni di famiglia citiamo:
"Obbligo di annunciare ogni cambiamento della situazione
personale o economica; ogni cambiamento delle condizioni personali ed
economiche dei beneficiari indicati nella decisione deve essere
annunciato immediatamente all'Istituto delle assicurazioni sociali, Via
Ghiringhelli 15 a, 6500 Bellinzona (anche l'inizio o la fine di un termine
quadro della disoccupazione o di un'attività lucrativa).
In caso di inosservanza di questo obbligo, l'assicurato dovrà
restituire le prestazioni indebitamente percepite".
Nel presente caso la buona fede non è riconosciuta in quanto non
ci ha comunicato che suo marito dal 17 gennaio 2000 è alle dipendenze della
ditta __________.
Mancando la prima condizione cumulativa per ottenere il condono,
non è necessario esaminare l'altra, quella dell'onere troppo grave.
Per questi motivi, le comunichiamo che la sua domanda di
condono è respinta." (cfr. doc. _)
1.5. Contro
questa decisione l'assicurata ha inoltrato un tempestivo ricorso nel quale si è
così espressa:
"
(…)
-
Con decisione
4 febbraio 1999, la Cassa cantonale
per gli assegni familiari mi ha accordato un assegno integrativo a decorrere
dal 1. agosto 1998.
-
Dando seguito alla richiesta 28 maggio 2001
della Cassa, nel successivo mese di giugno ho provveduto a notificare
la nuova situazione economica della mia famiglia tramite il formulario
"Revisione degli assegni familiari (AFI/API) anno 2001" pervenutomi
dalla Cassa stessa.
-
Sulla base
dei dati contenuti nella notifica, la Cassa ha accertato che mio marito, il cui
stipendio rappresenta l'unica fonte di reddito da attività lucrativa per la mia
famiglia, era alle dipendenze della ditta __________ dal 17 gennaio 2000 e ciò
dopo un lungo periodo di disoccupazione, rispettivamente di attività lucrativa
svolta per il tramite di un'agenzia di collocamento temporaneo, la __________.
-
A seguito
della mancata notifica di questo cambiamento, nel periodo dal 1. febbraio 2000
al 30 giugno 2001 mi é stato corrisposto complessivamente un assegno integrativo
di
fr. 5'398.--
superiore a quello di diritto.
-
Con lettera
del 13 settembre 2001, la Cassa mi ha chiesto di indicarle i motivi per cui
avevo omesso di segnalare la nuova situazione economica. II 24 ottobre 2001 ho
dato seguito a questa richiesta (allegato _).
-
In data 26
novembre 2001, la Cassa cantonale per gli assegni familiari mi ha notificato
l'ordine di restituire l'importo di fr. 5'398.--, corrispondente alla quota
dell'assegno percepita senza averne diritto (allegato _).
Quali
rimedi giuridici, in questa decisione mi sono state indicate 2 possibilità.
Quella del ricorso presso codesta Istanza giudiziaria e quella della domanda di
condono da inoltrare alla Cassa stessa.
II 4
dicembre 2001 ho quindi inoltrato ricorso presso il Tribunale cantonale delle
assicurazioni (allegato _). In difetto di una decisione dell'autorità
amministrativa chiamata a pronunciarsi in la istanza, nel febbraio 2002 questo
atto è stato dichiarato irricevibile.
-
II ricorso è
quindi stato trasformato in domanda di condono e trasmesso alla Cassa cantonale
per gli assegni familiari per il seguito di sua competenza.
-
Con la qui
impugnata decisione del 2 maggio 2002, la Cassa ha respinto la mia domanda di
condono, ritenendo che non sono soddisfatti i requisiti per riconoscere la
condizione della "buona fede" (allegato D).
IN DIRITTO
- Riconosco di
non essermi attenuta all'obbligo di annunciare tempestivamente il cambiamento
intervenuto nella situazione economica della mia famiglia, conseguente
all'assunzione di mio marito da parte della ditta __________, e di avere, in
tal modo, percepito un assegno integrativo superiore a quello che mi spettava
per un importo di fr. 5'398.--.
Non ho
difficoltà alcuna ad ammetterlo: si tratta di errore imputabile soltanto a me e
del quale sono oltremodo dispiaciuta. Nel mio scritto del 24 ottobre 2001 alla
Cassa lo ho del resto riconosciuto e ho presentato, come era doveroso, le mie
scuse (cf. punto 2).
- Sono
in Svizzera dal dicembre del 1994. Sono casalinga. La necessità di occuparmi
della famiglia, con 4 figli in età compresa fra i 5 e i 16 anni riempie tutta
la mia giornata.
Ho
conoscenze oltremodo limitate e soltanto a livello orale della lingua italiana.
Anche mio marito non dispone di conoscenze dell'italiano sufficienti per
leggere e capire testi scritti, come pure per scrivere. A queste carenze, non
ci è possibile di supplire tramite i 4 figli per cui dobbiamo fare assegnamento
su altre persone.
Non
avendo dimestichezza con i problemi posti dal disbrigo delle diverse pratiche
amministrative e nemmeno disponendo delle necessarie cognizioni, per farvi
fronte dobbiamo quindi ricorrere alla collaborazione di queste persone. Per
tutti questi motivi, non mi sono resa conto che avrei dovuto notificare alla
Cassa la nostra nuova situazione economica.
-
Riconosco
che, per non aver subito informato la Cassa, ho contravvenuto alle disposizioni
della legge. Si è però trattato di un'omissione dovuta ai motivi suesposti. Mai
ho inteso compiere un'azione, o intenzionalmente omesso di compierne una, che
fosse finalizzata al conseguimento di un reddito al quale non ho diritto.
-
Sulla situazione
economica della mia famiglia ho avuto modo di
esprimermi nella domanda di condono.
Dato che, nella sua decisione del 2 maggio
2002, la Cassa cantonale per gli
assegni familiari non è entrata nel merito di questa condizione mi permetto di
riproporre per esteso i motivi esposti nella mia istanza del 4 dicembre 2001 (cf. allegato _).
RICHIESTA
Sulla base delle considerazioni suesposte chiedo a codesto
lodevole Tribunale di giudicare:
a) la domanda di condono è accolta,
b) protestate spese e ripetibili." (cfr. doc. _)
1.6. Con risposta
2 giugno 2002 la Cassa ha proposto di respingere il gravame e ha osservato:
"
(…)
In sede di revisione periodica del diritto all'assegno integrativo
per l'anno 2001, avviata dalla Cassa il 28.05.2001 e pervenutaci in data
19.06.2001, la Cassa ha potuto stabilire che il marito della ricorrente aveva
iniziato un'attività presso la ditta __________ con un salario netto di fr.
40'786.-- per l'anno 2000 e di
fr. 44'365.-- per l'anno 2001.
Di questa attività, che consentiva alla famiglia di ottenere
redditi da lavoro più elevati di quelli conosciuti precedentemente, la
ricorrente non aveva mai dato comunicazione. La mancata tempestiva
comunicazione ha prodotto l'erogazione di prestazioni non dovute nel periodo
dal 01.02.2000 al 30.06.2001 per un ammontare di
fr. 5'398.--.
A parere della Cassa l'assicurata ha commesso una grave negligenza
tale da renderla incompatibile con il riconoscimento della buona fede.
Si chiede pertanto a codesto lodevole TCA di voler respingere il
ricorso confermando la decisione impugnata." (cfr. doc. _)
1.7. Con scritto
30 luglio 2002 l'assicurata, tramite il marito __________, ha prodotto
ulteriore documentazione ed ha osservato:
"
(…)
Da metà giugno e fino alla ripresa del prossimo anno scolastico,
mia moglie si trova presso parenti in __________ unitamente ai nostri 4 figli.
A nome e per conto suo, mi permetto quindi di sottoporre alla
vostra cortese attenzione le seguenti osservazioni:
- Reddito determinante per il calcolo dell'assegno
integrativo
Eccezion fatta per l'assegno
integrativo, il mio stipendio rappresenta l'unica fonte di reddito di cui
disponiamo.
Secondo
l'ordine di restituire l'importo di fr. 5'398.-
notificato a mia moglie dalla Cassa cantonale per gli assegni familiari
il 26 novembre 2001, il salario netto annuo da me percepito (cifra 300 della tabella di calcolo AF) sarebbe
ammontato:
-
per il 1999 a
fr. 38'242.--,
-
per il 2000 a fr. 40'786.--,
-
per il 2001 a fr. 44'365.--.
In base ai conteggi dei miei datori
di lavoro esso risulta invece inferiore e ciò nella seguente misura:
-
per il 1999 in
fr. 35'961.45, ossia di fr. 2'280.55,
-
per il 2000 in fr. 37'639.20, ossia di fr. 3'146.80,
-
per il 2001 in fr. 42'150.90, ossia di fr. 2'214.10,
quindi per un totale, riferito ai 3 anni, di fr. 7'641.45 o (qualora non si dovessero prendere in
considerazione i premi dell'assicurazione per perdita di salario in caso di
malattia) di
fr. 5'021.45 in meno rispetto agli importi utilizzati per
determinare l'ammontare dell'assegno integrativo.
In allegato, vi rimetto copia dei
conteggi per 13 anni e delle relative
tabelle ricapitolative.
- Cambio di
appartamento
Nell'istanza del 4 dicembre 2001,
mia moglie faceva notare che date:
-
la
precarietà dell'alloggio a disposizione e l'impellente necessità di trovare una
sistemazione confacente,
-
le difficoltà incontrate per reperire un appartamento
adatto,
-
le condizioni che si era
dovuto accettare una volta trovato l'appartamento, avevamo dovuto far fronte a
degli oneri tutt'altro che indifferenti in rapporto alla nostra situazione
economica.
Anche soltanto una rapida visita,
permetterà di rendersi perfettamente conto di quale fosse la nostra situazione
nell'alloggio a disposizione fino alla fine di agosto dello scorso anno e
pertanto della necessità di trovare un'altra sistemazione.
Per 3
mesi (e non per 4 come
erroneamente indicato nelle precedenti istanze per un malinteso), abbiamo
dovuto pagare 2 affitti, ciò che ha
comportato un onere supplementare di
fr. 1'200.--.
II trasloco ha inoltre comportato
diverse spese, fra le quali l'acquisito di mobilio per fr. 3'000.- Inoltre, per il nuovo appartamento
abbiamo dovuto versare un deposito di garanzia di fr. 1'500.--." (cfr. doc. _)
In data 8
agosto 2002 la Cassa ha osservato:
"
ci riferiamo alla vostra comunicazione del 5
agosto 2002 e vi
confermiamo l'esattezza dei calcoli alla base
dell'ordine di restituzione del 4 dicembre 2001.
Facciamo inoltre rilevare che per l'anno 2001 il
salario netto è superiore a quanto calcolato su base annua poiché il 19
dicembre 2001 la ditta __________ ha versato al signor __________ ulteriori fr.
5'251.90 lordi (tredicesima-salario costante-conguaglio) non a conoscenza della
nostra Cassa al momento della notifica dell'ordine di restituzione." (cfr.
doc. _)
1.8. Con scritto
21 agosto 2002 l'assicurata, tramite il marito __________, ha ancora osservato:
"
(…)
mi riferisco alla vostra comunicazione dello scorso 12 agosto a mia moglie __________ con cui le
rimettete copia della corrispondenza intercorsa fra voi e la Cassa cantonale
per gli assegni familiari.
Ho potuto entrare in possesso di questi atti al mio rientro dal
_________, mio paese di origine, lo scorso 18 agosto.
A nome e per conto di mia moglie, che si trova pure in __________
presso nostri parenti, mi permetto di sottoporre alla vostra cortese attenzione
le seguenti osservazioni in merito alla presa di posizione della Cassa
cantonale per gli assegni familiari.
- Ordine di restituzione
L'ordine di restituzione notificato a
mia moglie porta la data del 26 novembre
2001 e non del 4 dicembre 2001, come indicato nella risposta 8 agosto 2002 della Cassa cantonale per gli assegni
familiari.
- Calcoli alla base
dell'ordine di restituzione
Nella sua risposta, la Cassa si
limita ad affermare che i calcoli sui quali si fonda l'ordine di restituzione
sono esatti. Non indica per contro quali sono i diversi documenti ed elementi
di calcolo utilizzati per stabilire l'ammontare del mio reddito da attività
dipendente esposto alla cifra 300 della
tabella di calcolo AF.
Non fornisce inoltre spiegazione
alcuna sui motivi per cui i dati da me forniti con lettera dello scorso 30 luglio non sarebbero conformi.
Secondo informazioni da me assunte,
il reddito determinante al riguardo è dato dal mio salario lordo al netto dalle
diverse deduzioni di legge. Sulla natura di queste deduzioni le mie
informazioni non sono univoche.
Ritengo
comunque di poter dare per acquisito che:
-
i
contributi AVS,
-
i premi SUVA (assicurazione infortuni),
-
l'assicurazione contro la disoccupazione,
-
i contributi
LPP (II pilastro), rientrino fra le deduzioni di legge.
Incertezza sussiste
per contro in merito alle deduzioni per:
-
i premi
dell'assicurazione per perdita di salario in caso di malattia,
-
i contributi
professionali, sebbene mi sia stato indicato che si tratta di deduzioni
obbligatorie.
L'importo di fr. 2'245.45 esposto nella tabella
ricapitolativa della situazione salariale per il
2001 alla voce "assenze non pagate" non rappresenta invece una
deduzione nell'accezione del termine, ma un minor reddito lordo conseguito in
seguito ad assenza. D'altronde sui conteggi salariali non è esposto sotto le
deduzioni, ma come rettifica del salario mensile costante corrispostomi.
Faccio inoltre presente che nel 1999 e nel 2000
ero retribuito a ore.
- Tredicesima
mensilità 2001
L'importo di fr. 5'251.90 corrispostomi a questo titolo
figura sia sul conteggio del mio datore di lavoro sia sulla tabella
ricapitolativa 2001 annessa al mio
scritto dello scorso 30 luglio.
- Conclusioni
Unisco alla presente una tabella
ricapitolativa illustrante la situazione per il periodo 1999-2001. Come potrete rilevare, la differenza fra i calcoli
della Cassa cantonale per gli assegni familiari e i miei varia fra i fr. 7'641.45 e i fr. 4'078.30 a seconda delle voci che rientrano fra le deduzioni di
legge. In tutte e 3 le varianti il mio
reddito effettivo è inferiore a quello indicato dalla Cassa." (cfr. doc.
_)
1.9. A seguito di
un accertamento effettuato dal TCA volto a conoscere il dettaglio del reddito
percepito da __________, in data 24 marzo 2003 la Cassa ha osservato:
"
Il calcolo relativo al reddito da attività
dipendente del signor _________ è stato effettuato nel seguente modo:
per l'anno 2000 (cfr. certificato salario doc.
_)
salario lordo per 11.5 mesi fr. 44'464.00
./. AVS/AI/AD fr.
2'911.00
./. AINP fr.
884.00
./. cassa pensione fr.
1'582.00
salario netto fr.
39'087.00 : 11.5 x 12 = 40'786.43
per l'anno 2001
salario mensile costante fr. 3'889.60
./. AVS
fr. 196.45
./. SUVA
fr. 77.40
./. AD
fr. 58.35
./. LPP fr.
156.80
salario netto fr.
3'400.60 x 13 +156.80 = 44'364.60
Come già comunicatovi con scritto dell'8 agosto
2002, per l'anno 2001 il salario netto è superiore a quanto calcolato su base
annua poiché il 19 dicembre 2001 la ditta __________ ha versato al signor
__________ ulteriori fr. 5'251.90 lordo (tredicesima-salario
costante-conguaglio) non a conoscenza della nostra Cassa al momento della
notifica dell'ordine di restituzione." (cfr. doc. _)
In data 2
aprile 2003 la ricorrente ha precisato:
"
(…)
1
. Confermo quanto ho già avuto
modo di comunicarvi personalmente o per il tramite di mio marito__________. In
particolare, confermo il contenuto delle due lettere
raccomandate 30 luglio
e 21 agosto 2002.
- Dalle informazioni contenute nella
lettera 24 marzo 2003 della Cassa cantonale per gli assegni
familiari risulta che:
2.1. le deduzioni
prese in considerazione per calcolare il reddito da attività dipendente
determinante ai fini dell'erogazione dell'assegno integrativo sono quelle concernenti
i contributi AVS, SUVA, AD e LPP, non si è invece tenuto
conto del
premio dell'assicurazione per perdita
di salario in caso di malattia e dei contributi professionali;
2.2. dato che era retribuito
a ore, nel 2000 mio marito
(manovale presso un'impresa di costruzioni) ha percepito un salario effettivo
di fr. 39'084.35: sulla
base di quale elemento giuridicamente rilevante si è proceduto a portare il
reddito da attività dipendente determinante per l'erogazione dell'assegno integrativo
(operazione ":11.5 x 12 ") a
fr. 40'786.43, concretamente
aumentando di fr. 1'700.00
il reddito in oggetto, ossia procedendo a un'operazione che non ha riscontro
alcuno con la situazione reale?
2.3. per il 2001, il salario netto percepito da mio
marito viene indicato in fr. 44'364.6, mentre che in realtà esso è stato di fr. 43'702.95, come risulta dalla tabella
ricapitolativa allegata alla presente e dai conteggi rimessivi con lettera
raccomandata del 30 luglio 2002;
2.4. nell'importo di fr. 43'702.95, indicato
al punto precedente, sono inoltre compresi i fr. 5'251.90 ricevuti quale tredicesima
mensilità,
2.5. il calcolo per
l'anno 2001 e le spiegazioni fornite a
pagina 2 della lettera, portano a
concludere che questo importo sarebbe da considerare una retribuzione
supplementare, in aggiunta alla normale tredicesima (... ulteriori fr. 5'251.90 lordi..), ciò non corrisponde alla
realtà dato che:
a) nel calcolo per il 2001 si è già moltiplicato il salario netto
mensile per 13,
b) non sono stati dedotti i
contributi che ammontano a
fr. 448.50 (AVS 5.05%, SUVA 1.99%, AD 1.50%),
per cui si ha seguente situazione:
tredicesima
mensilità effettivamente corrisposta fr. 5'251.90
./.
deduzione AVS, SUVA, AD su fr. 5'251.90 fr. 448.50
./. importo della
tredicesima già considerato nel calcolo 2001 fr. 3'400.60
maggiore
retribuzione effettiva
(peraltro
compresa nei fr. 43'702.95 indicati alla cifra 2.4.) fr. 1'402.80
- Ho provveduto ad adeguare gli importi
delle tabelle ricapitolative per il periodo 1999-2001
e per i singoli anni trasmessevi in allegato alle lettere 30 luglio e del 21 agosto 2002. Le cifre rimangono pressoché
invariate.
A
seconda della variante considerata, il reddito effettivo da attività
dipendente che è determinante ai fini dell'erogazione dell'assegno integrativo è
sempre inferiore a quello calcolato dalla Cassa cantonale per gli assegni
familiari.
La
differenza varia fra i fr. 7'641.68 della variante A. e i
fr. 4'078.53 della variante C., dove si è tenuto
conto delle deduzioni indicate nella lettera 24
marzo 2003 della Cassa.
Di conseguenza, rinnovo le richieste contenute nel mio ricorso del
31 maggio 2002. Ai fini della decisione, si dovrebbe prendere in considerazione
la situazione concernente l'intero periodo 1999
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice
unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria
civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al
Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H
335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio
2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U
347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella
causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
Nel
merito
2.2. Oggetto del
contendere è il condono della restituzione di fr. 5'398.-- che a mente della
Cassa sono stati percepiti a torto da ___________ a titolo di assegni
integrativi per il periodo dal 1° febbraio 2000 al 30 giugno 2001.
Preliminarmente
va segnalato che la Legge sugli assegni di famiglia dell'11 giugno 1996 (LAF) è
stata oggetto di modifiche che sono state adottate dal Parlamento il 26 giugno
2002 (cfr. BU 53/2002 del 2 luglio 2002 pag. 4752 segg.) e sono entrate in
vigore, per quanto riguarda gli assegni di base e di formazione, il 1° gennaio
2003. I nuovi disposti concernenti gli assegni integrativi e di prima infanzia
sono invece in vigore dal 1° febbraio 2003 (cfr. BU 55/2002 del 24 dicembre
2002 pag. 489 segg.).
Nel
diritto delle assicurazioni sociali è determinante il disciplinamento legale in
vigore al momento in cui si è realizzata la fattispecie giuridicamente
rilevante (cfr. STFA del 23 gennaio 2002 nella causa L., H 114/01; DTF 122 V 35
consid. 1; DTF 118 V 110 consid. 3; RAMI 1999 n. K 994 pag. 321 consid. 2).
Il caso
in esame si riferisce al periodo dal 1° febbraio 2000 al 30 giugno 2001,
periodo questo precedente all'entrata in vigore della modifica della LAF, per
cui vanno applicate le disposizioni valide fino al 31 dicembre 2002 e,
relativamente agli assegni integrativi e di prima infanzia, le norme in vigore
fino al 31 gennaio 2003.
L’assegno
integrativo è regolato ai v.art. 24ss LAF.
Il v.art.
24 LAF stabilisce come segue le condizioni per poter beneficiare dell'assegno
integrativo:
"Il genitore domiciliato nel Cantone ha
diritto all'assegno (integrativo), per il figlio, se cumulativamente:
a) ha la custodia
del figlio;
b) ha il domicilio
nel Cantone da almeno tre anni;
c) il reddito
disponibile del o dei genitori, con l'aggiunta
dell'eventuale
assegno di base nonché degli eventuali obblighi
alimentari, è inferiore
ai limiti minimi previsti dalla legislazione sulle prestazioni complementari
all'AVS/AI.
Se entrambi i
genitori hanno la custodia del figlio, la madre ha
diritto all'assegno.
Non ha diritto
all'assegno il beneficiario di una prestazione complementare all'AVS/AI, se il
figlio è considerato per il calcolo della prestazione."
Per il
v.art. 27 LAF
"
1 L'importo
dell'assegno, incluso l'eventuale assegno di base nonché
gli eventuali obblighi alimentari, è pari alla differenza fra il
reddito disponibile ai sensi della legislazione sulle prestazioni complementari
all'AVS/AI ed i limiti minimi.
2 In ogni caso l'importo dell'assegno
non può superare il limite del o dei figli per i quali l'assegno è
riconosciuto.
3 L'assegno integrativo non è versato
se il suo importo annuo è inferiore all'importo mensile dell'assegno di base
per un figlio."
Secondo
il v.art. 28 cpv. 1 a 3 LAF
"Per l’accertamento ed il calcolo sono
applicabili per analogia le disposizioni della legislazione sulle prestazioni
complementari all’AVS/AI.
Il reddito del
lavoro è computato per intero; la sostanza computabile è considerata quale
reddito nella misura di 1/15.
Il premio per
l’assicurazione sociale ed obbligatoria contro le malattie a carico della
famiglia è preso in considerazione nel calcolo. Le spese di cura e di malattia
non sono prese in considerazioni nel calcolo.”
Per la
determinazione dell’importo dell’assegno vengono considerati anche i figli:
a) se non
sono in formazione, fino ai 18 anni;
b) se
sono in formazione, fino al termine della stessa ma al più tardi fino ai 25
anni (v.art. 34 Reg.LAF).
2.3. Per il
v.art. 29 LAF
"1 L'assegno
integrativo deve essere aumentato, ridotto o soppresso in
caso di cambiamento del reddito disponibile dei
genitori o della
composizione della famiglia.
2 Il regolamento disciplina i particolari.
3 L'aumento avviene con il primo giorno del mese in cui la domanda di
revisione è stata
inoltrata.
4 La riduzione o la soppressione interviene:
a) se il cambiamento è stato annunciato tempestivamente, il primo
giorno del mese successivo la notifica della decisione;
b) se l'interessato ha ottenuto le prestazioni indebitamente,
retroattivamente dalla data in cui avvenne la modifica determinante."
In
proposito il v.art. 35 Reg.LAF precisa che
"1 Per
cambiamento della composizione della famiglia si intende ogni
variazione nella comunione di persone che è
alla base del calcolo
della prestazione.
2 L'assegno integrativo è aumentato o ridotto in caso di cambiamento
importante del
reddito disponibile dei genitori.
3 Il cambiamento del reddito disponibile è importante quando esso
provoca una
modifica di almeno fr. 500.- all'anno dell'assegno
erogato."
Secondo
il v.art. 36 Reg.LAF inoltre
"L'assegno integrativo è soppresso in
qualsiasi momento se non sono più adempiute le condizioni legali."
2.4. Secondo il
v.art. 41 LAF
"Il titolare del diritto o il beneficiario
sono tenuti ad informare tempestivamente il datore di lavoro, rispettivamente
la Cassa competente, su ogni cambiamento rilevante per il diritto
all'assegno."
In
proposito il v.art. 70 del Reg.LAF precisa che
"Il titolare del diritto o il beneficiario
informano immediatamente la Cassa cantonale per gli assegni familiari di ogni
cambiamento rilevante per il diritto all'assegno, in particolare:
a) ogni mutamento delle condizioni personali o familiari del titolare
del diritto o del beneficiario;
b) ogni variazione della situazione economica del titolare del diritto
o del beneficiario, rispettivamente dei loro familiari."
Anche
secondo il v.art. 42 LAF
"Il titolare del diritto o il beneficiario e
i loro familiari, i datori di lavoro, le Autorità amministrative cantonali e
comunali, le Autorità giudiziarie, le Assicurazioni sociali e private sono
tenuti a fornire tutte le informazioni utili all'accertamento del diritto agli
assegni ed al pagamento dei contributi."
2.5. Per quanto
riguarda l'obbligo di restituzione e il condono il v.art. 44 LAF prevede che
"
1
L'assegno indebitamente percepito deve essere restituito.
2 Il diritto di esigere la restituzione è perento dopo un anno dal
momento in cui la
Cassa ha avuto conoscenza dell'indebito ma, in
ogni caso, dopo
cinque anni dal pagamento dell'assegno.
3 La restituzione è condonata da parte della Cassa competente, in
tutto od in parte,
se il richiedente ha percepito la prestazione
indebita in buona
fede e se, tenuto conto delle sue condizioni
economiche al
momento della restituzione, il provvedimento
costituirebbe per
lui un onere troppo grave."
Dal
tenore del Messaggio alla LAF emerge che la norma è stata formulata
analogamente all’art. 27 OPC, applicabile in materia di prestazioni
complementari (Messaggio p. 54).
Per il
v.art. 76 Reg.LAF:
"1 In
caso di violazione dell'obbligo di informare, la Cassa cantonale
per gli assegni familiari emette un ordine di
restituzione nei confronti
del titolare del diritto o del beneficiario
dell'assegno.
2 La richiesta
di condono è presentata dalla persona tenuta alla
restituzione alla Cassa cantonale per gli
assegni familiari.
3 La richiesta
è presentata, debitamente motivata, nel termine di 30
giorni dalla notifica della decisione di ordine
di restituzione della
Cassa."
Secondo
il v.art. 47 LAF, infine,
" Per quanto non previsto dalla legge, sono
applicabili le disposizioni della legge federale sull'assicurazione per la
vecchiaia ed i superstiti e la legislazione sulle prestazioni complementari
all'AVS/AI."
2.6. Secondo la
giurisprudenza in vigore in materia di restituzione in ambito LAVS, applicabile
anche alla LPC e quindi in materia LAF, in base al rinvio di cui al v.art. 47
LAF, la richiesta di restituzione è subordinata ai presupposti della revisione
processuale o del riesame. In effetti l’amministrazione può riesaminare una
decisione cresciuta in giudicato formale, che non è stata oggetto di un
controllo giudiziario, nel caso in cui è senza dubbio errata e la correzione ha
un’importanza rilevante oppure deve procedervi se si manifestano nuovi elementi
o nuovi mezzi di prova atti a indurre ad una conclusione giuridica differente.
Solo in tali casi può richiedere una restituzione (cfr. STFA del 20 ottobre
2000 nella causa C., C 25/00; DTF 122 V 21; RCC 1989 p. 547; RCC 1985 p. 63;
Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht,
Zurigo 1994, ad art. 3 p. 68).
Per quel
che concerne l’importanza della correzione non è possibile fissare un ammontare
limite generalmente valido. E’ infatti determinante l’insieme delle circostanze
del singolo caso (RCC 1989 p. 547).
E' tenuto
alla restituzione ogni assicurato che ha beneficiato di una prestazione, alla
quale, da un profilo oggettivo, non aveva diritto. La prestazione è
quindi stata erogata in contrasto con la legge. A questo stadio non è determinante
sapere se l'assicurato era in buona fede oppure no quando ha ricevuto
l'indebita prestazione. Il problema della buona fede è infatti oggetto di esame
nell'ambito della procedura successiva di condono (Widmer, Die Rückerstattung
unrechtmässig bezogener Leistungen in den Sozialversicherungen, Tesi, Basilea
1984, pag. 125 a 127; FF 1946 II p. 527-528, edizione francese; STFA del 20
ottobre 2000 nella causa C., C 25/00).
Il
principio della restituzione sancito all'art. 47 cpv. 1 LAVS, analogo alle
regole del diritto civile (miranti ad evitare l'arricchimento indebito, cfr.
art. 62ss CO), ha beneficiato di un complemento importante nell'ambito dell'AVS
e delle leggi ad essa correlate (art. 49 LAI e art. 27 LPC), nel senso che, se
il principio della restituzione è stato stabilito (da un profilo oggettivo), la
persona tenuta a restituire ha la possibilità di domandare, in una procedura
distinta, il condono della restituzione, se egli era in buona fede e se la
restituzione costituirebbe un onere troppo grave (art. 47 cpv. 1, 2a frase LAVS
e art. 79 OAVS; Valterio, Commentaire de la loi sur l'assurance-vieillesse et
survivants, pag. 226; STCA 14 maggio 1993 in re P.).
Questo
concetto è stato pure ripreso dal v.art. 44 cpv. 3 LAF (cfr. consid. 2.4.).
2.7. Va precisato
che la presente causa è intesa a stabilire unicamente se sono dati i
presupposti per il condono, ossia se la richiedente ha percepito la prestazione
indebita in buona fede e se, tenuto conto delle sue condizioni economiche al momento
della restituzione, il provvedimento costituirebbe per lei un onere troppo
grave (art. 44 cpv. 3 LAF).
Infatti,
con decisione 26 novembre 2001 la Cassa cantonale per gli assegni familiari ha
ordinato a __________ la restituzione degli assegni integrativi percepiti
indebitamente dal 1° febbraio 2000 al 30 giugno 2001 (cfr. doc. _).
L'assicurato
non ha contestato l'obbligo di restituzione fatto valere dalla Cassa, bensì ha
richiesto che tale restituzione le sia condonata.
Il TCA in
data 5 febbraio 2002 ha dichiarato irricevibile il ricorso postulato
dall'assicurata ed ha rinviato gli atti alla Cassa, affinché emani una
decisione formale in merito alla richiesta di condono della restituzione degli
assegni indebitamente percepiti (cfr. STCA del 5 febbraio 2002, Inc. 31.02.5).
Comunque
il TCA ha abbondanzialmente pure verificato che l'importo richiesto in
restituzione dalla Cassa è corretto.
Nell'evenienza
concreta risulta dagli atti che effettivamente il marito dell'assicurata, il 17
gennaio 2000, ha iniziato a lavorare presso la ______________ (cfr. doc. _).
Dal 17 di
gennaio 2000 ___________, marito dell'assicurata, ha iniziato a lavorare per la
ditta __________ (cfr. doc. _).
Il marito
dell'assicurata ha percepito nel 2000 al netto dei contributi sociali la
somma di fr. 40'786.45, salario calcolato su 11.5 mesi (cfr. doc. _).
La
contestazione dell'assicurata relativa al salario del marito deve essere
respinta, in quanto la Cassa per stabilire l'assegno percepito in più per 11
mesi (cfr. consid. 1.2) deve calcolare il salario annuale stabilendo una media
mensile. In altre parole l'importo di fr. 39'087.-- è il reddito effettivo
percepito per 11.5 mesi, mentre per stabilire quanto l'assicurata ha percepito
in più a titolo di assegni di famiglia per 11 mesi, è necessario rapportare il
calcolo su 12 mesi, ossia:
salario lordo per 11.5 mesi fr. 44'464.00
./. AVS/AI/AD fr.
2'911.00
./. AINP fr.
884.00
./. cassa pensione fr.
1'582.00
salario netto fr.
39'087.00 : 11.5 x 12 = 40'786.43
Per il 2001
il calcolo risulta invece corretto. Dal salario lordo costante sono stati
dedotti i contributi sociali di legge rapportato per tredici mensilità (cfr.
consid. 1.9., doc. _).
Pertanto
risulta chiaramente che, essendosi realizzato un cambiamento importante del
reddito disponibile dell'assicurata (cfr. v.art. 35 Reg.LAF; consid. 2.2.), i
calcoli dell'assegno integrativo andavano rivisti tenendo conto del guadagno
percepito dal marito presso la ___________.
In simili
condizioni, dunque, l'assicurata ha effettivamente percepito indebitamente gli
assegni integrativi che le sono stati erogati a favore della figli. Essi vanno
così restituiti.
2.8. Per quanto
attiene al merito della richiesta di condono (oggetto della presente
procedura), l'assicurata sostiene che a causa della sua scarsa conoscenza della
lingua italiana, non avrebbe compreso che doveva informare tempestivamente la
Cassa di ogni mutamento della propria situazione finanziaria.
In corso
di causa l'assicurata ha inoltre sostenuto che la Cassa avrebbe erroneamente
computato al marito nel periodo 1999 - 2001 un reddito superiore che varia da
fr. 4'078.30 a fr. 7'641.45 (cfr. doc. _).
La
propria situazione finanziaria non le permetterebbe comunque di restituire
l'importo indebitamente percepito.
Riguardo
ai presupposti del condono va innanzitutto ricordato che la giurisprudenza,
relativamente al concetto di buona fede, distingue la mancanza di coscienza
dell’irregolarità commessa, dalla questione a sapere se, nelle circostanze
concrete, l’interessato poteva invocare la buona fede o avrebbe dovuto, facendo
prova dell’attenzione da lui esigibile, riconoscere l’errore di diritto
commesso. La problematica relativa alla coscienza dell'irregolarità commessa è
una questione di fatto, per contro quella concernente l'attenzione esigibile è
di diritto (cfr. SVR 2002 EL Nr. 9 pag. 21-22; Pratique VSI 1994 p. 126; DTF
122 V 221 = Pratique VSI 1996 pag. 269).
La buona
fede non è infatti compatibile con un comportamento di grave negligenza da
parte dell'assicurato (U. Meyer-Blaser, "Die Rückerstattung von
Sozialversicherungsleistungen, in RSJB 1995, pag. 481).
Secondo
l'art. 3 cpv. 2 CCS, che è applicabile analogicamente,
" nessuno
può invocare la propria buona fede quando questa non sia compatibile con
l'attenzione che le circostanze permettevano di esigere da lui."
Compete
al Giudice inoltre, sulla base di un criterio oggettivo, cioè indipendentemente
dalle conoscenze e dalle attitudini particolari della parte, determinare il
grado dell’attenzione richiesta (DTF 79 II 59).
La buona
fede deve essere quindi esclusa, qualora i fatti che hanno determinato
l'obbligo di restituire (violazione dell'obbligo di annunciare o di informare)
sono imputabili a comportamento doloso o negligenza grave dell'interessato.
Viceversa,
l'assicurato può prevalersene quando l'atto o l'omissione colpevole siano
costitutivi unicamente di una violazione lieve dell'obbligo di annunciare o di
informare (Pratique VSI 1994, pag. 125ss; DTF 118 V 218, 112 V 105, 110 V 180
consid. 3 c, 102 V 245 consid. a) oppure se non ha violato tale obbligo (U.
Meyer-Blaser, op. cit., 481/482).
Infatti,
la buona fede presuppone che l'assicurato ignori che una prestazione gli è
versata indebitamente. Di detta ignoranza egli non si può avvalere se la stessa
è stata determinata da sua negligenza (STFA non pubbl. del 31 agosto 1993 in re
I. R p. 3).
Il
requisito dell'onere gravoso è intimamente legato alla situazione economica
della persona tenuta a restituire l'indebito e deve essere valutato in base
alle sue capacità finanziarie.
Dovrà
pertanto essere stabilito concretamente, tenendo conto della particolare
situazione patrimoniale dell'obbligato al momento di restituire.
2.9. Come esposto
sopra (cfr. consid. 2.3.), il v.art. 41 LAF prevede espressamente che ogni
cambiamento rilevante per il diritto agli assegni familiari deve essere
comunicato tempestivamente alla Cassa competente.
Inoltre
il v.art. 70 Reg.LAF enuncia, in relazione all'assegno integrativo, che è
proprio la Cassa cantonale per gli assegni familiari che deve essere informata.
Nella
fattispecie la convenuta sostiene di non aver informato la Cassa della nuova
attività del marito in quanto non avrebbe compreso quanto riportato ad ogni decisione
di assegnazione degli assegni integrativi, visto che non comprende bene
l'italiano.
Ora,
sulla decisione del 4 febbraio 1999 trasmessa alla ricorrente (cfr. doc. _), la
Cassa cantonale per gli assegni familiari ha segnalato, in neretto, l'obbligo
degli assicurati di annunciare ogni cambiamento della situazione personale o
economica. La Cassa ha avvertito espressamente di quanto segue:
"
Obbligo di annunciare ogni cambiamento della
situazione personale o economica
Ogni cambiamento delle
condizioni personali ed economiche dei beneficiari indicati nella decisione
deve essere annunciato immediatamente alla:
Istituto
delle assicurazioni sociali
Cassa
cantonale per gli assegni familiari
Servizio
prestazioni complementari
e
assegni familiari
Casella
postale 2121
6501
Bellinzona
In particolare quanto
segue:
-
il cambiamento di
indirizzo;
-
il cambiamento di
domicilio;
-
la separazione, il
divorzio o il nuovo matrimonio;
-
il decesso del coniuge o
di un figlio che è considerato nel calcolo;
-
l'inizio, la fine o
l'interruzione dell'apprendistato, oppure la fine o
l'interruzione della formazione scolastica;
esempio: eredità,
donazioni, rendite, pensioni, ecc.);
da un'assicurazione
privata.
In caso di inosservanza di
questo obbligo, l'assicurato dovrà restituire le prestazioni indebitamente
percepite. Sono inoltre riservate le sanzioni penali." (cfr. doc.
_)."
Pertanto
l'assicurata è stata resa attenta della circostanza che la Cassa deve essere
informata di ogni cambiamento rilevante ai fini del diritto all'assegno, in
quanto autorità competente.
2.10. Va, inoltre
segnalato che il TFA ha precisato che, la percezione di un nuovo reddito, nel
caso di una persona che vive in una situazione finanziaria difficile, ha
evidentemente delle conseguenze importanti (cfr. RDAT I-1997; RCC 1990 pag.
162).
In una
sentenza del 26 agosto 1993 nella causa E.G, pubblicata in Pratique VSI 1994
pag. 125, l'Alta Corte ha deciso che l'aumento retroattivo di una rendita
dell'AVS è un fatto elementare e che la relativa omissione di comunicare
questa circostanza non può essere qualificata come un'infrazione leggera. La
Massima Istanza al riguardo ha precisato:
"
(…)
Le dossier permet de
conclure que l'intimée devait être consciente de l'importance d'une
modification d'un élément particulier du revenu ou des dépenses sur le montant
de la PC ou aurait au moins dû la discerner en faisant preuve d'un minimum
d'attention. C'est ainsi qu'à plusieurs reprises dans le passé, elle fut
parfaitement en mesure de signaler à la caisse soit une augmentation d'un poste
de "dépenses", soit une erreur de calcul PC à son avantage.
L'omission d'annoncer un fait aussi élémentaire que l'augmentation rétroactive
de la rente de vieillesse ne saurait par conséquent, au regard des
circonstances, être qualifiée d'infraction légère à l'obligation
d'annoncer."
(cfr. Pratique VSI 1994
pag. 129)
Nel caso
di specie l'aumento mensile di reddito dell'assicurata è stato rilevante (cfr.
consid. 2.7).
Di
conseguenza la ricorrente avrebbe dovuto, applicando l'attenzione da essa
ragionevolmente esigibile, riconoscere l'irregolarità giuridica commessa.
Pertanto
l'assicurata avrebbe dovuto, già solo per questo fatto, rendersi conto che il
calcolo dell'assegno andava rivisto: l'aumento del reddito disponibile di una
famiglia deve infatti essere utilizzato per le necessità primarie e permettere
la riduzione o eventualmente la soppressione degli assegni di famiglia a
carattere selettivo e finanziati in parte tramite le imposte, quali sono gli
assegni integrativi e gli assegni di prima infanzia (cfr. D. Cattaneo, "La
legge sugli assegni di famiglia: caratteristiche, sentenze e problemi" in
RDAT I-2000 pag. 121 segg. (124-125)).
2.11. Di
conseguenza, l'assicurata avrebbe dovuto informare la Cassa delle mutate
condizioni salariali del marito (cfr. doc. _).
Visto
tutto quanto precede, non è in particolare possibile ritenere che l'assicurata
non fosse a conoscenza dell'obbligo di informare l'amministrazione di ogni
cambiamento della sua situazione personale o economica né risulta credibile la circostanza
secondo la quale non avrebbe compreso (viste le sue scarse conoscenze della
lingua italiana) che era suo dovere annunciare ogni cambiamento del reddito
della famiglia.
L'assicurata
è in Svizzera sin dal 1994, per cui una certa capacità di comprensione
dell'italiano è presunta (RDAT I - 2001 pag. 57). Ciò è comprovato dalla
circostanza che l'assicurata mai ha asserito che qualcuno ha compilato i
formulari relativi alla richiesta degli assegni al posto suo e che essa si è
limitata a firmarli. La stessa assicurata ha del resto dichiarato che "
nel compilare il formulario Revisione degli assegni familiari (AFI/API) anno
2001 abbiamo provveduto a fornire tutte le informazioni del caso senza
nascondere niente" (cfr. allegato D).
Secondo una costante giurisprudenza federale, il
giudice delle assicurazioni sociali applica il criterio della verosimiglianza preponderante (cfr. SVR 2001 KV N. 50
pag. 145; STFA del 18 settembre 2001 nella causa W., C 264/99; STFA del 28
novembre 2000 nella causa P.S., H 407/99; STFA del 22 agosto 2000 nella causa
K.B., C 116/00; STFA del 23 dicembre 1999 in re A.F., C 341/98, consid. 3,
pag., 6; DTF 125 V 195; DTF 121 V 6 consid. 3b, 47 consid. 2a, 208 consid. 6b;
STFA 6 aprile 1994 in re E.P.; SZS 1993 pag. 106 consid. 3a; RCC 1986 pag. 202
consid. 2c, RCC 1984 pag. 468 consid. 3b, RCC 1983 pag. 250 consid. 2b; DTF 115
V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V
188 consid. 2b; Meyer, "Die Rechtspflege in der Sozialversicherung",
in Basler Juristische Metteilungen (BJM) 1989 pag. 31-32; Scartazzini,
"Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale",
Basilea 1991, pag. 63) e
non quello della prova piena come il giudice civile o, in modo ancor più
rigoroso, il giudice penale, ritenuto che in quest'ultima evenienza per il
principio "in dubio pro reo" l'incertezza profitta all'accusato.
Conformemente al summenzionato criterio, il
giudice, dopo un'analisi ed una valutazione oggettiva delle prove, deve seguire
la rappresentazione fattuale che ritiene essere la più verosimile tra i vari
scenari possibili (cfr. RDAT II-2001 N. 91 pag. 378 e sentenze ivi menzionate).
Pertanto
le sue conoscenze della lingua italiana non possono considerarsi così scarse,
da impedirle di capire un chiaro, semplice e univoco avviso.
Del
resto, nella denegata ipotesi in cui il senso preciso dell'avvertimento
indicato sulla decisione 4 febbraio 1999 non le fosse stato chiaro, avrebbe
dovuto interpellare la Cassa, o perlomeno l'agenzia AVS del suo domicilio, al
fine di ottenere delle delucidazioni in merito.
Pertanto,
siccome la ricorrente non ha tempestivamente avvisato la Cassa dei mutamenti
intervenuti nella situazione economica della famiglia, occorre concludere che
ella non ha agito in buona fede.
Per
quanto attiene al presupposto della buona fede, va ricordato che essa deve
essere esclusa, qualora i fatti che hanno determinato l'obbligo di restituire
(violazione dell'obbligo di annunciare o di informare) sono imputabili a
comportamento doloso o negligenza grave dell'interessato.
Al
riguardo va osservato che il TCA conferma costantemente gli ordini di
restituzione emanati dalla Cassa, allorché un assicurato non ha avvisato
tempestivamente l'amministrazione dell'inizio di una nuova attività lavorativa,
benché con la decisione di riconoscimento del diritto agli assegni di famiglia
fosse stato espressamente avvertito di informare la Cassa, in quanto autorità
competente, di ogni cambiamento rilevante ai fini del diritto all'assegno
Questa
Corte ha infatti ritenuto che tale comportamento configuri una negligenza
grave, per cui la buona fede non deve essere ammessa (cfr. STCA del 16 aprile
2002 nella causa M., 39.2001.53; STCA del 23 ottobre 2001 nella causa B.M.,
39.2001.32; STCA del 10 maggio 2001 nella causa B., 39.2000.88; STCA del 7
maggio 2001 nella causa F., 39.2000.89; STCA del 12 ottobre 2000 nella causa
G., 39.2000.66).
2.12. La
ricorrente, contrariamente a quanto previsto all'art. 41 LAF e all'art. 70
Reg.LAF, non ha dunque comunicato alla Cassa, organo amministrativo competente,
l'inizio dell'attività del marito presso la ditta ___________. Pertanto essa ha
senz'altro violato il proprio obbligo di informare l'amministrazione, sin dal
gennaio 2000 (cfr. doc. _).
A mente
di questa Corte la violazione commessa dall'assicurata, avendo la Cassa
avvisato in modo chiaro ed esplicito quest'ultima circa il suo obbligo di
informare l'organo competente (cfr. doc. _) configura inoltre una negligenza
grave, per cui l'invocata buona fede non deve essere ammessa.
In simili
condizioni occorre concludere che l'importo di fr. 5'398.--chiesto in
restituzione dalla Cassa (cfr. doc. _), dovrà essere restituito, dal momento
che non può essere riconosciuta alla ricorrente la buona fede (cfr. consid.
2.10.), primo presupposto per ottenere il condono.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
é respinto.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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