AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
39.2002.43
Data decisione, Autorità:
18.03.2003, TCA
Raccomandata
Incarto n.
39.2002.43
rs/cd
Lugano
18 marzo 2003
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattrice:
Raffaella Sartoris, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 2 maggio 2002 di
-
-
contro
la decisione del 26 aprile 2002 emanata
da
Cassa cantonale assegni familiari, 6501 Bellinzona 1
in materia di assegni di famiglia
ritenuto, in
fatto
1.1. Con
decisione del 29 gennaio 2001 la Cassa cantonale per gli assegni familiari (di
seguito la Cassa) ha attribuito a ________ un assegno integrativo di fr. 526.--
mensili a favore delle figlie gemelle __________ e __________ (8.9.2000), a
decorrere dal 1° novembre 2000 (cfr. doc. _ agli atti dell'amministrazione).
Dal 1°
gennaio 2001 l'importo dell'assegno integrativo è stato aumentato a fr. 715.--
mensili (cfr. doc. _ agli atti dell'amministrazione).
Tale
ammontare è stato infine adeguato a fr. 614.-- con effetto dal 1° settembre
2001 (cfr. doc. _ agli atti dell'amministrazione).
1.2. A seguito
dell'usuale procedura di revisione degli assegni di famiglia, la Cassa con
decisione 26 aprile 2002 ha ordinato a ________ di restituire l'importo di fr.
5'483.-- percepiti indebitamente a titolo di assegni integrativi nel periodo
dal 1° agosto 2001 al 30 aprile 2002 (cfr. doc. _).
A
motivazione della richiesta la Cassa ha precisato che:
" con
decisione del 29 gennaio 2001 la nostra Cassa le ha accordato
un assegno integrativo mensile di fr. 526.--
a decorrere dal 1. novembre 2000, in seguito aumentato a fr. 715.--.
Sulla richiesta per assegni di famiglia del 29 settembre 2000 ci
comunica che suo marito esercita un'attività lucrativa c/o "__________" di __________ con un
salario mensile lordo di fr. 3'606.--, aumentato a fr. 3'756.--.
In data 25 febbraio 2002 le trasmettiamo il formulario per la
"Revisione degli assegni familiari (AFI/API) anno 2002" che ci viene
ritornato nel corso del mese di aprile 2002. Dallo stesso rileviamo che dal 1.
agosto 2001 il salario mensile lordo di suo marito è di
fr. 4'356.--.
L'articolo 41 LAF dispone che il titolare del diritto o il beneficiario
sono tenuti ad informare tempestivamente la Cassa competente su ogni
cambiamento rilevante per il diritto all'assegno.
Ne consegue che per il periodo dal 01.08.2001 al 30.04.2002 ha
percepito a torto l'importo di fr. 5'483.-- come
da seguente conteggio:
Assegno integrativo percepito:
dal 01.08.2001 al 31.08.2001 1 mese a fr. 715.-- fr. 715.--
dal 01.09.2001 al 30.04.2002 8 mesi a fr. 614.-- fr. 4'912.--
Assegno integrativo di diritto (cfr. tabelle allegate):
dal 01.08.2001 al 31.08.2001 1 mese a fr. 0.-- fr. 0.--
dal 01.09.2001 al 30.04.2002 8 mesi a fr. 18.--
fr. 144.--
Totale assegno integrativo a nostro favore fr. 5'483.--."
(cfr. doc. _)
1.3. In data 2
maggio 2002 __________ e __________ hanno inoltrato un tempestivo ricorso al
TCA nel quale si sono così espressi:
"
Domanda di ricorso per essere liberato
dall'obbligo di restituzione
dell'assegno integrativo di fr. 5'483.-- e per la
decisione dell'assegno mensile di 9.-- fr. l'una per le bambine.
(…)
Con la presente lettera chiediamo il ricorso al
pagamento di tale cifra alla Cassa Cantonale per gli assegni familiari.
Avendo da pagare affitto più posteggio, Cassa
malati per quattro persone, un debito alla banca, leasing per la macchina,
carta Manor con debito molto elevato per la nostra sussistenza, tasse
Cantonali, Comunali e Federali, più il mantenimento di due gemelle.
Lo stipendio percepito da mio marito di 4'400.--
fr. mensili vi garantisco che non bastano per vivere una vita normale di
quattro persone.
Ci scusiamo nuovamente, siamo persone oneste e in
questo periodo bisognose.
Chiedevamo questo sussidio al Cantone fino a che
le bambine andavano all'asilo.
Speriamo in una vostra comprensione." (cfr.
doc. _)
1.4. L'8 maggio
2002 il TCA ha assegnato alla Cassa un termine di 20 giorni per presentare la
risposta di causa. Inoltre ha invitato l'amministrazione a spiegare
dettagliatamente perché l'importo dell'assegno si è ridotto a fr. 18.-- dal
01.09.2001 al 30.04.2002 (cfr. doc. _).
La Cassa,
il 23 maggio 2002, ha risposto:
" in
merito all'interrogativo sottopostoci l'8 maggio 2002 precisiamo
quanto segue:
a) dal 1.
settembre 2001 il diritto all'assegno integrativo di fr. 18.-
mensili dipende essenzialmente dal computo di un reddito del lavoro di fr. 50'746.- a fronte dei fr. 43'592.-
conosciuti dalla Cassa;
b) questo
calcolo doveva in effetti già essere valido dal 1. agosto 2001;
c) dal 1.
gennaio 2002 al 31 marzo 2002, per effetto del computo di un altro premio cassa
malati (da fr. 1'454.- a fr. 865.-), il
diritto all'assegno integrativo non poteva più essere dato;
d) dal 1. aprile
2002 al 30 aprile 2002 il rifiuto dell'assegno integrativo è riconfermato in
quanto vi è stato l'inizio di
un'attività lucrativa con conseguimento di redditi superiori (da fr.
50'746.- a fr. 51'229.-).
II calcolo corretto dell'ordine di restituzione avrebbe comportato
l'importo di fr. 5'537.- (+ fr. 54.-).
Dal 1. maggio 2002 il diritto all'assegno integrativo non è dato:
la relativa decisione sarà intimata prossimamente." (cfr. doc. _)
1.5. Questa
Corte, il 17 giugno 2002, ha inviato all'amministrazione il seguente scritto:
"
rileviamo che dalla vostra risposta di causa del
23 maggio 2002 risulta che il premio effettivo complessivo pagato dagli
assicurati alla cassa malati sarebbe diminuito a partire dal 1° gennaio 2002.
Vogliate pertanto, entro il termine di 10 giorni
dalla ricezione del presente scritto, documentare l'ammontare del premio di fr.
865.--, indicando sia i premi lordi a carico della famiglia ________, sia gli
eventuali sussidi cantonali." (Doc. _)
Il 24
giugno 2002 la Cassa ha precisato:
"
(…)
Il calcolo relativo al contributo assicurazione
malattia è stato effettuato nel seguente modo:
Premio LAMAL annuo 2002
./. sussidio massimo
premio netto
fr.
209.10 x 12 mesi= 2'509.20
fr.
2'359.50
fr.
149.70
fr.
235.70 x 12 mesi= 2'828.40
fr.
2'359.50
fr.
468.90
fr.
74.90 x 12 mesi= 898.80
fr.
675.90
fr.
222.90
fr.
74.90 x 12 mesi= 898.80
fr.
876.--
fr.
22.80
Contributo assicurazione malattia 2002
fr. 864.30."
(cfr. doc. _)
1.6. I coniugi
__________, il 4 luglio 2002, hanno rilevato:
"
(…)
vi indichiamo la nostra fatturazione dei premi
della cassa malati __________.
Con i fogli esibiti si nota che il premio nel
mese di giugno, luglio e agosto è di franchi 666,50 mensile. Noi di sussidi
cantonali per la cassa malati non ne percepiamo." (cfr. doc. _)
1.7. L'8 luglio
2002 il TCA ha richiesto alla Cassa di comprovare, con l'appropriata documentazione,
oltre al sussidio cantonale per l'assicurazione sociale contro le malattie che
la famiglia __________ avrebbe percepito nel 2001, anche quanto asserito con
scritto del 24 giugno 2002 riguardo al riconoscimento agli assicurati del
sussidio per il 2002 e il relativo importo (cfr. doc. _).
L'amministrazione
l'11 luglio 2002 ha comunicato:
"
(…)
Nel calcolo per assegni di famiglia è stato esposto il contributo
assicurazione malattia (premio base LAMAL) con deduzione del sussidio massimo.
Abbiamo invitato gli assicurati a voler inoltrare richiesta e a trasmetterci
copia della relativa decisione (cfr. decisione del 29 gennaio 2001, doc. _), ma
senza esito.
Se i ricorrenti avessero ottenuto un sussidio minore, la Cassa si
sarebbe riservata di correggere il proprio calcolo, ciò che nella fattispecie
non è stato possibile per desistenza dei coniugi __________.
Abbiamo effettuato il calcolo d'ufficio del sussidio cassa malati
e lo stesso ammonta a:
per l'anno 2001
__________ fr.
712.50
__________ fr.
712.50
__________ fr.
225.--
__________ fino ad un massimo di fr. 800.00
all'anno.
per l'anno 2002
(2 importi di sussidio per il cambiamento
dei premi __________):
__________ (gennaio-giugno) fr. 331.35
(luglio-dicembre) fr. 339.85
__________ (gennaio-giugno) fr. 331.35
(luglio-dicembre) fr. 339.85
__________ (gennaio-giugno) fr. 111.70
(luglio-dicembre) fr. 111.35
__________ fino ad un massimo di fr. 876.00
all'anno.
Visto quanto precede vi comunichiamo che l'ordine di
restituzione può essere modificato da fr. 5'483.-
a fr. 3'370.-; facciamo inoltre osservare
che il termine per l'inoltro del formulario per la richiesta del sussidio cassa
malati 2001 scade il prossimo 20 luglio." (cfr. doc. _)
1.8. Con scritto
5 agosto 2002 i ricorrenti hanno osservato:
"
(…)
Vi informiamo che noi nel 2001 e 2002 non abbiamo
percepito nessun sussidio cantonale per l'assicurazione sociale contro le
malattie.
Abbiamo fatto domanda all'istituto delle
assicurazioni sociali il 19 luglio 2002, per il sussidio 2001-2002-2003, ma
finora non abbiamo ricevuto risposta.
Se volete ulteriori informazioni vi possiamo
spedire tutti i cedolini di versamento del pagamento del premio cassa malati
__________ per il 2001 e 2002." (cfr. doc. _)
1.9. La Cassa, il
12 agosto 2002, ha puntualizzato:
"
(…)
a) II signor
__________ afferma di aver inoltrato richiesta di sussidio cassa malati per gli
anni 2001, 2002 e 2003 in data 19 luglio 2002;
b) l'Ufficio
assicurazione malattia ha ricevuto molte richieste di sussidio e non è perciò
ancora in grado di esaminare le richieste dei ricorrenti;
c) la nostra
Cassa non può pertanto confermare gli importi dichiarati nella lettera dell'11
luglio 2002 fino a quando il sussidio cassa malati sarà accordato dall'ufficio
competente." (cfr. doc. _)
1.10. Il 14 ottobre
2002 questo Tribunale ha posto alla Cassa i seguenti quesiti:
"
se l'Ufficio assicurazione malattia ha emesso le
decisioni concernenti la richiesta di sussidi cantonali per l'assicurazione
sociale contro le malattie inoltrata dal signor _________ per gli anni 2001 e
2002.
In caso di risposta affermativa, vogliate
inviarci una copia di tali provvedimenti e indicarci quali eventuali
cambiamenti essi comportano relativamente ai calcoli per la determinazione
dell'importo di assegni integrativi da restituire." (Doc. _)
L'amministrazione,
il 17 ottobre 2002, ha risposto:
"
(…)
vi comunichiamo che l'ufficio assicurazione malattia non ha ancora
preso una decisione in merito alla richiesta del sussidio cantonale per gli
anni 2001 e 2002.
Non appena saranno emesse le relative decisioni, sarà nostra
premura comunicarvi l'esito." (cfr. doc. _)
1.11. In data 12
novembre 2002 la Cassa ha informato il TCA di quanto segue:
" ci
riferiamo (…) alle decisioni dell'Ufficio
assicurazione malattia
relative alla richiesta di sussidio per gli anni 2001 e 2002 e vi
comunichiamo quanto segue.
Per l'anno 2001 la richiesta di sussidio cassa malati è stata
respinta.
Per l'anno 2002 (da gennaio a giugno 2002) il sussidio annuo
ammonta a fr. 662.80 per __________, fr. 662.80
per __________ e fr. 223.40 per ________.
Per la figlia __________ può essere richiesto, sia per l'anno 2001
che per l'anno 2002, il sussidio massimo per il tramite della Cassa malati.
I relativi calcoli si presentano come segue:
per l'anno 2001
__________ premio base mensile fr. 198.30
x 12 2'379.60
__________ premio base mensile fr. 198.30
x 12 2'379.60
__________ premio base mensile fr.
70.-- x 12 840.--
__________ premio base mensile fr.
70.-- x 12 840.--
./. sussidio massimo anno 2001
per __________ 800.--
Contributo assicurazione malattia anno 2001 fr. 5'639.20
per l'anno 2002
__________ premio base mensile fr. 209.10
x 12 2'509.20
__________ premio base mensile fr. 235.70
x 12 2'828.40
__________ premio base mensile fr. 74.90
x 12 898.80
__________ premio base mensile fr. 74.90
x 12 898.80
./. sussidio anno 2002 per
__________ 662.80
./. sussidio anno 2002 per
__________ 662.80
./. sussidio anno 2002 per
__________ 223.40
./. sussidio massimo anno 2002
per __________ 876.--
Contributo assicurazione malattia anno 2002 fr. 4'710.20
Visto quanto sopra vi comunichiamo che l'ordine di restituzione
può essere modificato a fr. 2'680.--." (cfr. doc. _)
1.12. Il 21
novembre 2002 gli assicurati hanno segnalato:
(...) nelle ultime settimane avevo fatto
richiesta del sussidio della cassa malati. La richiesta riguardava tutta la
nostra famiglia, cioè __________ - __________ le figlie __________ e
__________. Per quanto riguarda gli anni, sono stati richiesti il 2001 - 2002 -
2003. Per il 2001 l'esito è stato negativo per tutta la famiglia, per il 2002 è
stata accolta solo per __________ (fr. 662,80) __________ (662,80) __________
(223,40).
La risposta per _______ è stata che noi possiamo
far richiesta per il 2001 e 2002, che per altro noi abbiamo già fatto
richiesta.
Per quanto riguarda l'ordine di restituzione che,
con tutte queste richieste di sussidio, ammonterebbe ad oggi fr. 2'680.--.
Questa somma se da noi va restituita, per cause
di forze maggiore vista la nostra situazione finanziaria, può essere solo
estinta con un massimo di fr. 15.-- al mese.
Vi chiediamo se per __________ dobbiamo fare
un'ulteriore domanda di sussidio per la cassa malati 2001 - 2002." (cfr.
doc. _)
1.13. Il TCA, il 27
novembre 2002, ha invitato la Cassa a prendere posizione in merito a quanto
affermato dall'assicurato nello scritto 21 novembre 2002 circa il fatto che
alla figlia __________ non sarebbe stato riconosciuto il sussidio per il 2002,
documentando con le relative decisioni emesse dall'Ufficio assicurazione
malattia (cfr. doc. _).
Il 20
dicembre 2002 l'amministrazione, allegando una dichiarazione dell'Ufficio
assicurazione malattia (cfr. doc. _), ha osservato:
"
(…)
Per la figlia __________a, la richiesta del sussidio cassa malati
2001 deve essere inoltrata direttamente alla Cassa malati, per quanto concerne
l'anno 2002 il sussidio è già stato accordato con decisione del 31.10.2002
(decisione intestata al signor laschi concernente tutta la famiglia; cfr.
dichiarazione Ufficio assicurazione malattia)." (cfr. doc. _)
1.14. ___________,
il 3 gennaio 2003, ha rilevato:
"
(…)
mi riferisco alla lettera del 20.12.2002
dell'Istituto assicurazioni sociali a voi TCA. In merito a questa lettera è
stato scritto che la nostra cassa malati ________ ha concesso a nostro favore
il sussidio 2002 in data 04.12.2002.
A oggi venerdì 3 gennaio 2003 non ho ricevuto
alcuna comunicazione scritta in merito, da parte della __________.
Dopo vari tentativi telefonici andati a vuoto ho
scritto una lettera alla __________ per ricevere spiegazioni.
Comunico pure che __________ e __________ nel
2003 hanno cambiato cassa malati dalla __________ alla __________." (cfr.
doc. _)
1.15. Il 9 gennaio
2003 questa Corte ha richiesto alla Cassa le seguenti precisazioni:
"
dal vostro scritto del 12 novembre 2002 (doc. _)
risulta che anche per l'anno 2001 gli assicurati, benché l'Ufficio
dell'assicurazione malattia abbia respinto la loro domanda di sussidio 2001,
possono richiedere per la figlia _________ il sussidio massimo tramite la Cassa
malati.
"
Al fine di evadere il ricorso interposto dai
signori _________, vogliate indicarci, entro il termine di 10 giorni, chi ha
deciso che _________ per l'anno 2001 può postulare l'erogazione di un sussidio
massimo e per quali motivi la famiglia ________ può ottenere tale sussidio.
Inoltre, visto che gli assicurati sostengono di
aver inoltrato la relativa domanda alla Cassa malati (doc. _), ci occorre
sapere se effettivamente per il 2001 è stato accordato a _________ il sussidio
massimo." (Doc. _)
L'amministrazione,
il 27 gennaio 2003, ha specificato:
"
(…)
Da accertamenti effettuati presso l'Ufficio dell'assicurazione
malattia rileviamo che, per l'anno 2001, alla figlia ___________ non è stato
concesso il sussidio cassa malati 2001.
Teoricamente la famiglia ne avrebbe diritto dal momento che il
reddito determinante accertato dall'Ufficio dell'assicurazione malattia è
compreso tra fr. 34'001.-- e fr. 39'000.--.
In effetti, secondo le disposizioni applicabili nell'ambito dei
sussidi dell'assicurazione malattia per l'anno 2001, le famiglie con reddito
determinante compreso tra fr. 34'001.-- e fr.
39'000.-- hanno la possibilità di beneficiare del sussidio in favore del
2° figlio e successivi (art. 1 lett. g - DE
14.11.2000 concernente le basi di calcolo per l'applicazione dei sussidi
nell'assicurazione sociale malattie per l'anno 2001).
In questi casi, secondo le norme procedurali definite dall'Ufficio
dell'assicurazione malattia, la richiesta di sussidio deve essere avanzata
direttamente presso la cassa malati interessata (cfr. art. 47 LCAMal).
Nel caso di specie, trattandosi di un sussidio retroattivo occorre
far rilevare che l'assicurato in sede di richiesta deve trasmettere alla cassa
malati uno scritto con cui motiva il ritardo con il quale questa richiesta
viene postulata (art. 53-55 LCAMal)."
(cfr. doc. _)
1.16. Il TCA, il 7
febbraio 2003, ha infine trasmesso alla Cassa il seguente scritto:
"
vogliate documentare, entro il termine di
10 giorni, sia quanto asserito nel vostro scritto 23 maggio 2002 (VI)
relativamente all'aumento di salario dell'assicurato a partire dal mese di
aprile 2002 da fr. 50'746.-- a fr. 51'229.-- annui, che l'incremento degli
interessi libretto e deposito risparmio da fr. 124.-- a fr. 145.-- annui a
decorrere dal mese di gennaio 2002.
Entrambi questi nuovi importi sono stati da voi
indicati nelle tabelle di calcolo concernenti l'assegno integrativo trasmesseci
con la vostra lettera dell'11 luglio 2002 (XV)." (Doc. _)
Il 12
febbraio 2003 l'amministrazione ha comunicato:
"
(…)
II signor laschi è stato alle dipendenze della ditta Fratelli _________ SA con uno stipendio
mensile lordo di fr. 4'356.--, pari a fr. 50'746.04
annui fino al 31.03.2002 (doc. _).
Dal 01.04.2002 esercita un'attività lucrativa c/o __________ SA con uno stipendio mensile
lordo di fr. 4'400.- pari a fr. 51'229.65
annui (cfr. conteggio 04/02 allegato).
Per quanto concerne gli interessi attivi, gli stessi sono stati
modificati a seguito dell'estratto bancario trasmesso in sede di revisione,
capitale fr. 9'667.25 ed interessi 1.5% per fr.
145.- (cfr. estratto bancario allegato)." (cfr. doc. _)
1.17. I doc. _ e _
sono stati inviati ai ricorrenti per conoscenza con la facoltà di presentare
eventuali osservazioni entro 5 giorni (cfr. doc. _).
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e
penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al
Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H
335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio
2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U
347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella
causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
2.2. Oggetto del
presente ricorso è la questione a sapere se la decisione con la quale la Cassa
ha chiesto la restituzione di prestazioni indebitamente percepite è conforme o
meno alla legge, non tuttavia quella di sapere se debba essere condonata la
restituzione di detto importo a motivo del fatto che essa configura un onere
troppo gravoso e la richiedente era in buona fede. E` infatti la decisione che
determina l’oggetto dell’impugnazione (Rumo-Jungo, Serie: “Rechtsprechung des
Bundesgericht zum Sozialversicherungsrecht”, Bundesgesetz über
Ergänzungsleistungen zur Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung,
Ed. Schulthess, Zurigo 1994, pag. 141; RAMI 2001 pag. 36; DTF 125 V 413=SVR
2001 IV Nr. 27; DTF 118 V 313; DTF 105 V 276 consid. 1), la quale, nel caso di
specie, si limita ad ordinare la restituzione.
Va in
ogni caso rilevato che i v.art. 44 cpv. 3 LAF e 76 Reg.LAF prevedono la facoltà
di chiedere alla Cassa il condono dell'obbligo di restituire.
Il tenore
dell'art. 44 LAF non ha comunque subito modifiche in occasione della prima
revisione della Legge sugli assegni di famiglia, entrata in vigore il 1°
gennaio 2003 per quanto riguarda gli assegni di base e di formazione e il 1°
febbraio 2003 relativamente agli assegni integrativi e di prima infanzia (cfr.
BU 55/2002 del 24 dicembre 2002 pag. 489 segg.; BU 3/2003 del 31 gennaio 2003
pag. 24 segg.). E' stato però aggiunto il cpv. 4 enunciante che per quanto
concerne gli assegni integrativi e di prima infanzia resta riservato l'art. 26
Laps relativo alla restituzione di prestazioni percepite indebitamente e al
condono (cfr. BU 3/2003 del 31 gennaio 2003 pag. 17 e 26).
Per
inciso va precisato che la Legge cantonale sull'armonizzazione e il
coordinamento delle prestazioni sociali (Laps), in vigore dal 1° febbraio 2003,
si applica al calcolo agli assegni integrativi e di prima infanzia (cfr. nuovi
art. 24 cpv. 1 lett. c; 27 cpv. 1; 31 lett. c, 35 LAF; 2 Laps; BU 3/2003 del 31
gennaio 2003 pag. 13 segg.).
Gli
assicurati, il 2 maggio 2002, hanno in effetti inoltrato alla Cassa una domanda
di condono della restituzione dell'importo di fr. 5'483.-- (cfr. doc. _), poi
riconfermata con scritto del 4 giugno 2002, sempre indirizzato
all'amministrazione (cfr. doc. _).
Si
giustifica tuttavia pronunciare una decisione di condono solo al momento della
crescita in giudicato formale della decisione di restituzione, visto che solo
in tal caso l’obbligo è stabilito definitivamente.
Nel
merito
2.3. Oggetto del
contendere è la restituzione alla Cassa di fr. 5'483.-- percepiti a torto a
titolo di assegni integrativi dal 1° agosto 2001 al 30 aprile 2002.
Preliminarmente
va segnalato che nel diritto delle assicurazioni sociali è determinante il
disciplinamento legale in vigore al momento in cui si è realizzata la
fattispecie giuridicamente rilevante (cfr. SVR 2003 ALV Nr. 3; STFA del 20
gennaio 2003 nella causa V. e V.-A., K 133/01; STFA del 23 gennaio 2002 nella
causa L., H 114/01; DTF 122 V 35 consid. 1; DTF 118 V 110 consid. 3; RAMI 1999
n. K 994 pag. 321 consid. 2).
Il caso
in esame si riferisce a un periodo (1° agosto 2001 - 30 aprile 2002; decisione
impugnata del 26 aprile 2002) precedente all'entrata in vigore della prima
revisione della LAF, per cui vanno applicate le disposizioni valide fino al 31
dicembre 2002 e, relativamente agli assegni integrativi le norme in vigore fino
al 31 gennaio 2003.
L’assegno
integrativo è regolato agli art. 24ss LAF validi fino al 31 gennaio 2003.
Il v.art.
24 LAF stabilisce come segue le condizioni per poter beneficiare dell'assegno
integrativo:
"
1 Il genitore domiciliato nel Cantone ha diritto all'assegno
(integrativo),
per il figlio, se cumulativamente:
a) ha la
custodia del figlio;
b) ha il
domicilio nel Cantone da almeno tre anni;
c) il reddito
disponibile del o dei genitori, con l'aggiunta
dell'eventuale
assegno di base nonché degli eventuali obblighi
alimentari,
è inferiore ai limiti minimi previsti dalla legislazione
sulle
prestazioni complementari all'AVS/AI.
2 Se entrambi i genitori hanno la custodia del figlio, la madre ha
diritto
all'assegno.
3 Non ha diritto all'assegno
il beneficiario di una prestazione
complementare
all'AVS/AI, se il figlio è considerato per il calcolo
della
prestazione."
Il v.art.
27 LAF prevede altresì che
"
1 L'importo
dell'assegno, incluso l'eventuale assegno di base nonché
gli
eventuali obblighi alimentari, è pari alla differenza fra il reddito
disponibile ai sensi della legislazione sulle prestazioni complementari
all'AVS/AI ed i limiti minimi.
2 In ogni caso l'importo
dell'assegno non può superare il limite del o
dei
figli per i quali l'assegno è riconosciuto.
3 L'assegno integrativo non è
versato se il suo importo annuo è
inferiore
all'importo mensile dell'assegno di base per un figlio."
Secondo
il v.art. 28 cpv. 1 a 3 LAF, inoltre,
" Per
l’accertamento ed il calcolo sono applicabili per analogia le disposizione
della legislazione sulle prestazioni complementari all’AVS/AI.
Il reddito del
lavoro è computato per intero; la sostanza computabile è considerata quale
reddito nella misura di 1/15.
Il premio per
l’assicurazione sociale ed obbligatoria contro le malattie a carico della
famiglia è preso in considerazione nel calcolo. Le spese di cura e di malattia
non sono prese in considerazioni nel calcolo.”
Il v.art.
33 del Regolamento LAF (Reg.LAF) prevede che
" Nei
limiti minimi previsti dalla legislazione sulle prestazioni complementari
all’AVS/AI non è compreso il premio dell’assicurazione obbligatoria contro le
malattie”.
Per la
determinazione dell’importo dell’assegno vengono considerati anche i figli:
a) se
non sono in formazione, fino ai 18 anni;
b) se
sono in formazione, fino al termine della stessa ma al più tardi fino ai 25
anni (v.art. 34 Reg.LAF).
2.4. Per il
v.art. 29 LAF
"
1 L'assegno
integrativo deve essere aumentato, ridotto o soppresso in
caso di cambiamento del reddito disponibile dei
genitori o della
composizione della famiglia.
2 Il regolamento disciplina i particolari.
3 L'aumento avviene con il primo giorno del mese in cui la domanda di
revisione è stata
inoltrata.
4 La riduzione o la soppressione interviene:
a) se il cambiamento è stato annunciato tempestivamente, il primo
giorno del mese successivo la notifica della decisione;
b) se l'interessato ha ottenuto le prestazioni indebitamente,
retroattivamente dalla data in cui avvenne la modifica determinante."
In
proposito il v.art. 35 RegLAF precisa che
"
1 Per
cambiamento della composizione della famiglia si intende ogni
variazione nella comunione di persone che è
alla base del calcolo
della prestazione.
2 L'assegno integrativo è aumentato o ridotto in caso di cambiamento
importante del
reddito disponibile dei genitori.
3 Il cambiamento del reddito disponibile è importante quando esso
provoca una
modifica di almeno fr. 500.- all'anno dell'assegno
erogato."
Secondo
il v.art. 36 RegLAF inoltre
"
L'assegno integrativo è soppresso in qualsiasi
momento se non sono più adempiute le condizioni legali."
2.5. Per
il v.art. 41 LAF:
"
Il titolare del diritto o il beneficiario sono
tenuti ad informare tempestivamente il datore di lavoro, rispettivamente la
Cassa competente, su ogni cambiamento rilevante per il diritto
all'assegno."
In
proposito il v.art. 70 del Reg.LAF precisa che
"
Il titolare del diritto o il beneficiario
informano immediatamente la Cassa cantonale per gli assegni familiari di ogni
cambiamento rilevante per il diritto all'assegno, in particolare:
a) ogni mutamento delle condizioni personali o familiari del titolare
del diritto o del beneficiario;
b) ogni variazione della situazione economica del titolare del diritto
o del beneficiario, rispettivamente dei loro familiari."
Anche
secondo il v.art. 42 LAF:
"
Il titolare del diritto o il beneficiario e i
loro familiari, i datori di lavoro, le Autorità amministrative cantonali e
comunali, le Autorità giudiziarie, le Assicurazioni sociali e private sono
tenuti a fornire tutte le informazioni utili all'accertamento del diritto agli
assegni ed al pagamento dei contributi."
2.6. Per quanto
riguarda l'obbligo di restituzione e del condono il v.art. 44 LAF prevede che:
"
1L'assegno
indebitamente percepito deve essere restituito.
2 Il diritto di esigere la restituzione è perento dopo un anno dal
momento in cui la
Cassa ha avuto conoscenza dell'indebito ma, in
ogni caso, dopo
cinque anni dal pagamento dell'assegno.
3 La restituzione è condonata da parte della Cassa competente, in
tutto od in parte,
se il richiedente ha percepito la prestazione
indebita in buona
fede e se, tenuto conto delle sue condizioni
economiche al
momento della restituzione, il provvedimento
costituirebbe per
lui un onere troppo grave."
Dal
tenore del Messaggio alla LAF emerge che la norma è stata formulata
analogamente all’art. 27 OPC, applicabile in materia di prestazioni
complementari (Messaggio relativo all'introduzione di una nuova legge sugli
assegni di famiglia pag. 54).
Per il
v.art. 76 Reg.LAF:
"
1In caso di
violazione dell'obbligo di informare, la Cassa cantonale
per gli assegni familiari emette un ordine di
restituzione nei
confronti del titolare del diritto o del
beneficiario dell'assegno.
2 La richiesta
di condono è presentata dalla persona tenuta alla
restituzione alla Cassa cantonale per gli
assegni familiari.
3 La richiesta
è presentata, debitamente motivata, nel termine di 30
giorni dalla notifica della decisione di ordine
di restituzione della
Cassa."
Secondo
il v.art. 47 LAF, infine,
"
Per quanto non previsto dalla legge, sono
applicabili le disposizioni della legge federale sull'assicurazione per la
vecchiaia ed i superstiti e la legislazione sulle prestazioni complementari
all'AVS/AI."
2.7. Secondo la
giurisprudenza in vigore in materia di restituzione in ambito LAVS, applicabile
anche alla LPC e quindi in materia LAF, in base al rinvio di cui al v.art. 47
LAF, la richiesta di restituzione è subordinata ai presupposti della revisione
processuale o del riesame. In effetti l’amministrazione può riesaminare una
decisione cresciuta in giudicato formale, che non è stata oggetto di un
controllo giudiziario, nel caso in cui è senza dubbio errata e la correzione ha
un’importanza rilevante oppure deve procedervi se si manifestano nuovi elementi
o nuovi mezzi di prova atti a indurre ad una conclusione giuridica differente.
Solo in tali casi può richiedere una restituzione (cfr. STFA del 20 ottobre
2000 nella causa C., C 25/00; DTF 122 V 21; RCC 1989 p. 547; RCC 1985 p. 63;
Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht,
Zurigo 1994, ad art. 3 p. 68).
Per quel
che concerne l’importanza della correzione non è possibile fissare un ammontare
limite generalmente valido. E’ infatti determinante l’insieme delle circostanze
del singolo caso (RCC 1989 p. 547).
E' tenuto
alla restituzione ogni assicurato che ha beneficiato di una prestazione, alla
quale, da un profilo oggettivo, non aveva diritto. La prestazione è
quindi stata erogata in contrasto con la legge. A questo stadio non è determinante
sapere se l'assicurato era in buona fede oppure no quando ha ricevuto
l'indebita prestazione. Il problema della buona fede è infatti oggetto di esame
nell'ambito della procedura successiva di condono (Widmer, Die Rückerstattung
unrechtmässig bezogener Leistungen in den Sozialversicherungen, Tesi, Basilea
1984, pag. 125 a 127; FF 1946 II p. 527-528, edizione francese; STFA del 20
ottobre 2000 nella causa C., C 25/00).
Il
principio della restituzione sancito all'art. 47 cpv. 1 LAVS, analogo alle
regole del diritto civile (miranti ad evitare l'arricchimento indebito, cfr.
art. 62ss CO), ha beneficiato di un complemento importante nell'ambito dell'AVS
e delle leggi ad essa correlate (art. 49 LAI e art. 27 LPC), nel senso che, se
il principio della restituzione è stato stabilito (da un profilo oggettivo), la
persona tenuta a restituire ha la possibilità di domandare, in una procedura
distinta, il condono della restituzione, se egli era in buona fede e se la
restituzione costituirebbe un onere troppo grave (art. 47 cpv. 1, 2a frase LAVS
e art. 79 OAVS; Valterio, Commentaire de la loi sur l'assurance-vieillesse et
survivants, pag. 226; STCA 14 maggio 1993 in re P.).
Questo
concetto è stato pure ripreso dal v.art. 44 cpv. 3 LAF (cfr. consid. 2.5.).
2.8. A
motivazione dell'ordine di restituzione la Cassa sostiene che gli assicurati
non hanno tempestivamente notificato l'aumento di stipendio di cui ha
beneficiato _________, a partire dal 1° agosto 2001 (cfr. consid. 1.2.; doc.
_).
I
ricorrenti, dal canto loro, oltre a indicare che dovendo far fronte a diverse
spese il solo salario del marito non è sufficiente, contestano il fatto che
l'amministrazione nei nuovi calcoli effettuati al fine di determinare
l'ammontare da restituire abbia indicato che dal 1° settembre 2001 al 30 aprile
2002 l'assicurata ha diritto unicamente a un assegno integrativo di fr. 18.--
complessivi per le due figlie gemelle (cfr. consid. 1.3.; doc. _).
A tale
proposito va ricordato che, in virtù del v.art. 41 LAF e del v. art. 70
Reg.LAF, il titolare del diritto all'assegno è tenuto a informare la Cassa
cantonale sui cambiamenti rilevanti per il diritto (cfr. consid. 2.5.).
Inoltre
l'art. 25 lett.c OPC, al quale la LAF rinvia in modo generale (cfr. v.art. 28 e
47 LAF), prevede che:
"
ad ogni diminuzione o aumento delle spese
riconosciute dalla LPC, dei redditi determinanti e della sostanza, se durerà
prevedibilmente per un periodo di tempo abbastanza lungo: determinanti sono
i nuovi redditi e le spese duraturi, calcolati su un anno, e la sostanza
presente alla sopravvenienza del cambiamento, se il cambiamento è inferiore
a 120 franchi l'anno, si può rinunciare all'adattamento."
Pertanto
a giusto titolo l'amministrazione, dopo essere venuta a conoscenza dell'aumento
di salario del ricorrente, ha effettuato un nuovo conteggio tenendo conto del
reddito da attività dipendente percepito dal 1° agosto 2001.
Dagli
atti di causa risulta che effettivamente la ditta Fratelli __________ SA,
presso la quale il ricorrente ha lavorato dal mese di febbraio 1999, ha
aumentato lo stipendio mensile di __________ con effetto 1° agosto 2001 da fr.
3'756.-- a fr. 4'356.-- lordi (cfr. doc. _ agli atti dell'amministrazione).
Effettuando il calcolo su un anno, la retribuzione dell'assicurato, comprensiva
della tredicesima, corrisponde a fr. 50'746.-- al netto dei contributi sociali
(cfr. doc. _ agli atti dell'amministrazione).
Dal 1°
aprile 2002 _________ lavora invece per la ditta __________ SA, percependo un
salario mensile di fr. 4'400.-- lordi (cfr. doc. _; _ agli atti
dell'amministrazione), che riportato su base annua è pari a fr. 51'229.--
netti, comprensivi della tredicesima (cfr. doc. _).
E'
pacifico dunque che le entrate annue della famiglia _______, dal mese di agosto
2001, erano superiori al reddito considerato dalla Cassa ai fini del calcolo
dell'assegno integrativo (cfr. doc. _ agli atti dell'amministrazione), la quale
si era basata su quanto _________ percepiva precedentemente al 1° agosto 2001,
ovvero fr. 41'803.-- fino al 31 maggio 2001 e dal 1° giugno 2001 fr. 43'592.--
(doc. _ agli atti dell'amministrazione).
Di
conseguenza risulta chiaramente che, essendosi realizzato un cambiamento
importante del reddito disponibile dei genitori (cfr. v.art. 35 RegLAF; consid.
2.4.), il calcolo dell'assegno integrativo andava rivisto in base al nuovo
reddito più elevato.
In simili
condizioni, dunque, _________ ha effettivamente percepito indebitamente gli
assegni integrativi che le sono stati erogati. Essi vanno così restituiti.
2.9. Occorre ora
stabilire se l'importo richiesto in restituzione è corretto.
Come
appena esposto (cfr. consid. 2.8.), giusta l'art. 25 cpv. 1 lett. c OPC
determinanti sono i nuovi redditi, calcolati su base annua.
Nel
conteggio concernente il periodo dal 1° agosto 2001 al 31 marzo 2002
va quindi considerato il guadagno conseguito da __________ presso la Fratelli
________ SA a partire dal 1° agosto 2001, ossia fr. 4'356.-- lordi,
corrispondenti a fr. 50'746.-- annui netti, comprensivi della tredicesima (cfr.
doc. _ agli atti dell'amministrazione).
Per
quanto riguarda il lasso di tempo dal 1° al 30 aprile 2002 emerge dal
conteggio di retribuzione del mese di aprile 2002 della __________ SA che il
ricorrente, dal nuovo datore di lavoro, percepisce fr. 4'400.-- lordi al mese.
Eseguendo il conteggio su un anno, risulta che lo stipendio dell'assicurato
ammonta a fr. 51'229.-- al netto dei contributi sociali e comprendenti la
tredicesima (cfr. doc. _).
La Cassa,
nei nuovi calcoli degli assegni integrativi adeguati alla reale situazione
economica degli assicurati (cfr. doc. _), ha dunque a ragione computato a
titolo di reddito da attività dipendente l'importo di fr. 50'746.-- dal 1°
agosto 2001 al 31 marzo 2002.
Per il
mese di aprile 2002 avrebbe dovuto invece tener conto della somma di fr.
51'229.--, invece di fr. 50'746.--, come del resto precisato nella tabella di
calcolo allegata allo scritto dell'11 luglio 2002 trasmesso al TCA pendente
causa (cfr. doc. _).
2.10. Nei conteggi
effettuati per stabilire l'importo di assegni integrativi percepiti
indebitamente, l'amministrazione ha computato a titolo di interessi da deposito
a risparmio per il mese di agosto 2001 la somma di fr. 145.--, mentre per il
periodo dal mese di settembre 2001 al mese di aprile 2002 l'ammontare di fr.
124.-- (cfr. doc. _).
Tuttavia
la Cassa stessa nelle tabelle allestite in sede di istruttoria ha corretto tale
importi, indicando che nel lasso di tempo dal mese di agosto 2001 al mese di
dicembre 2001 gli interessi ammontavano a fr. 124.-- e dal mese di gennaio
2002 al mese di aprile 2002 corrispondevano a fr. 145.-- (cfr. doc.
_).
Tale
modifica trova peraltro riscontro agli atti (cfr. doc. _ agli atti
dell'amministrazione e doc. _) e non è stata contestata dagli assicurati.
2.11. L’art. 3b
della Legge federale sulle prestazioni complementari (LPC), a cui rinvia il
v.art. 24 cpv. 1 lett. c LAF, entrato in vigore con la terza revisione delle PC
il 1 gennaio 1998, prevede che le spese riconosciute si compongono di un
importo destinato alla copertura del fabbisogno vitale, per anno, pari, dal 1°
gennaio 2001 fino al 31 dicembre 2002, al minimo per le persone sole, a fr.
15'280.-, per i coniugi, almeno 22’920.- franchi e per gli orfani e per i figli
che danno diritto a una rendita per figli dell'AVS o dell'AI, a fr. 8'050.- Per
i due primi figli si prende in considerazione la totalità dell'importo
determinante, per due altri figli due terzi ciascuno (fr. 5'366.--) e per ogni
altro figlio un terzo (fr. 2'683.--).
Dal 1°
gennaio 2003 il fabbisogno è di fr. 15'700.--, fr. 23'550.-- rispettivamente
fr. 8'260.-- (cfr. Ordinanza 03 sull'adeguamento delle prestazioni complementari
all'AVS/AI del 20 settembre 2002).
In
concreto, visto che per il calcolo degli assegni di famiglia si tiene conto dei
limiti minimi previsti dalla LPC (cfr. v. art. 24, 27; 32 LAF; consid. 2.3.) e
che il provvedimento contestato si riferisce al periodo dal 1° agosto 2001 al
30 aprile 2002, si applicano i limiti del fabbisogno in vigore fino al 31
dicembre 2002.
Il
fabbisogno vitale della famiglia ________, composta dalla madre, dal padre e
dalle due figlie gemelle ________ e ________, è pari quindi a fr. 39'020.--,
come indicato dalla Cassa (cfr. doc. _).
2.12. Per quanto
riguarda l'importo computabile a titolo di pigione, l'art. 5 cpv. 1 lett. b
cifra 2 LPC, prevede che, i cantoni stabiliscono l'importo delle spese per
pigione fino a concorrenza di un importo annuo, dal 1° gennaio 2001, di fr.
15'000.-- per coniugi e le persone con figli (cfr. Ordinanza 01
sull'adeguamento delle prestazioni complementari all'AVS/AI del 18 settembre
2000 e Decreto esecutivo concernente la legge federale sulle prestazioni
complementari all'AVS e all'AI del 6 dicembre 2000).
Secondo
l'art. 2 della legge cantonale di applicazione a titolo di pigione si applica
l'importo massimo.
Nel caso
di specie l'amministrazione ha indicato, a titolo di pigione lorda annua,
l'importo di fr. 18'240.-- per il mese di agosto 2001 e di fr. 17'760.-- per il
periodo dal 1° settembre 2001 al 30 aprile 2002 (cfr. doc. _).
Dal
contratto di locazione, iniziata il 16 dicembre 1994, emerge che la pigione
annua è di fr. 16'200.--, mentre le spese accessorie corrispondono a fr.
1'560.-- (cfr. doc. _ agli atti dell'amministrazione).
Complessivamente
il canone annuo è pari, pertanto a fr. 17'760.--. Tuttavia dalla documentazione
agli atti si evince che, perlomeno dal mese di maggio 2000, gli assicurati
versano al proprietario del loro appartamento fr. 1'520.-- mensili,
corrispondenti a fr. 18'240.-- annui (cfr. doc. _ agli atti
dell'amministrazione).
La
questione a sapere quale sia l'importo preciso pagato quale pigione è comunque irrilevante,
in quanto sia l'ammontare di fr. 17'760.--, che la somma di fr. 18'240.-- sono
più elevati del massimo riconosciuto. Rettamente, pertanto, la Cassa ha tenuto
conto quale pigione ammessa unicamente dell'importo di fr. 15'000.-- (cfr. doc.
_).
Gli
assicurati, nell'atto di ricorso, hanno asserito di provvedere anche al
pagamento dell'utilizzo di un parcheggio (cfr. consid. 1.3., doc. _).
I coniugi
________ versano in effetti fr. 60.-- mensili a tale titolo (cfr. doc. _ agli
atti dell'amministrazione).
Le spese
di garage non sono però riconosciute quali spese accessorie (cfr. Direttive
sulle prestazioni complementari emanate dall'UFAS, n. 3026). L'art. 3b cpv. 1
lett. b LPC, applicabile agli assegni integrativi in virtù del rinvio generale
di cui al v.art. 28 LAF, prevede d'altronde quale spesa riconosciuta soltanto
la pigione di un appartamento e le relative spese accessorie.
2.13. Per quanto
attiene alle modalità di computo del premio per l’assicurazione malattia, si
rileva che la Cassa ha agito conformemente alle disposizioni della LAF e del
relativo regolamento.
Come
indicato al v.art. 28 cpv. 3 LAF (cfr. consid. 2.3.), il premio per
l'assicurazione sociale e obbligatoria contro le malattie a carico della
famiglia è preso in considerazione integralmente nel calcolo.
Pertanto,
per quanto riguarda la modalità di calcolo dei premi dell'assicurazione
malattia, la LAF non rinvia alla LPC, la quale si fonda sul premio medio
cantonale (cfr. v.art. 33 Reg.LAF; art. 3b cpv. 3 lett. d LPC).
Ai fini
del calcolo dell'assegno integrativo, come del resto delle PC, viene computato
unicamente il premio relativo all’assicurazione obbligatoria contro le malattie
a carico della famiglia e quindi all’assicurazione sociale secondo la LAMal
(v.art. 28 cpv. 3 LAF e 33 RegLAF).
Gli
eventuali premi che concernono le prestazioni complementari alla LAMal non
vengono per contro computati (cfr. Rapporto di maggioranza del 23 maggio 1996
p. 36).
Infine va
evidenziato che è computabile il premio netto e meglio va tenuto conto di
eventuali sussidi erogati agli interessati. Il v.art. 28 cpv. 2 LAF precisa
infatti che va considerato il premio per l’assicurazione sociale ed
obbligatoria contro le malattie a carico della famiglia (cfr. in proposito il
rapporto di maggioranza della commissione della gestione del 23 maggio 1996 p.
36).
Nell'evenienza
concreta la Cassa, nei nuovi calcoli relativi all'assegno integrativo, ha
conteggiato un premio netto di fr. 898.-- per il mese di agosto 2001 e di fr.
1'454.-- per il lasso di tempo dal mese di settembre 2001 al mese di aprile
2002 (cfr. doc. _).
Il premio
di base nel 2001, senza la deduzione di eventuali sussidi, ammontava a fr.
6'439.-- annui (fr. 198.30 premio mensile per ___________, fr. 198.30 premio
mensile per _________, fr. 70.-- premio mensile per ________ e fr. 70.-- premio
mensile per ________; cfr. doc. _ agli atti dell'amministrazione).
Nel 2002
il premio complessivo annuo è aumentato a fr. 7'324.-- (fr. 251.40 per la
madre, fr. 209.10 per il padre, fr. 74.90.-- per _________ e fr. 74.90 per
_________; cfr. doc. _).
Per
quanto concerne i sussidi dell'assicurazione malattia, va rilevato che dopo
numerosi accertamenti esperiti da questa Corte e dalla Cassa stessa è risultato
che la richiesta di sussidio per il 2001, inoltrata dagli assicurati nel mese
di luglio 2002 (cfr. doc. _), è stata respinta.
Inoltre,
nonostante essi dal profilo della situazione economica ne avessero diritto
poiché il loro reddito determinante accertato dall'Ufficio dell'assicurazione
malattia era compreso tra i fr. 34'001.-- e fr. 39'000.--, il sussidio massimo
per la figlia _________ non è stato loro concesso (cfr. doc. _).
Va
osservato infatti che l'art. 45 cpv. 1 LCAMal prevede che le famiglie non
sussidiate con un reddito determinate fino a fr. 5'000.-- oltre il limite che
dà diritto al sussidio (fr. 34'000.--; cfr. art. 1 lett. c Decreto esecutivo
concernente le basi di calcolo per l'applicazione dei sussidi
nell'assicurazione sociale malattie per l'anno 2001 del 14.11.2000), sono
esonerate dal pagamento del premio dell'assicurazione obbligatoria delle cure
medico-sanitarie per il secondo figlio e per quelli successivi.
Giusta
l'art. 53 LCAMal il diritto al beneficio di un sussidio nella forma retroattiva
decade dopo cinque anni a partire dall'anno in cui tale diritto si verifica.
Costituisce
eccezione l'applicazione del sussidio retroattivo nell'ambito delle procedure
di revisione delle prestazioni complementari AVS/AI.
Per
l'art. 54 LCAMal il sussidio retroattivo è oggetto di richiesta scritta da
parte dell'assicurato all'istanza designata dal Consiglio di Stato. Tale
richiesta deve specificare le motivazioni del ritardo. E` riservato l'art. 53
cpv. 2, dove il sussidio viene applicato d'ufficio.
L'art. 55
LCAMal prevede che il Consiglio di Stato fa decidere nel merito delle domande
di sussidio retroattivo. Le stesse sono accolte solo se suffragate da
motivazioni particolari e fondate. La negligenza a giustificazione del mancato
rispetto dei termini stabiliti dal regolamento non è considerata motivo valido
per il riconoscimento del sussidio nella forma retroattiva.
Il
Messaggio relativo all'introduzione della LCAMal, circa l'art. 55, a pag. 59,
precisa che:
"
Il riconoscimento di sussidi retroattivi può essere
concesso quando l'assicurato fa valere ragioni oggettive e fondate circa i
motivi per cui non è riuscito a produrre l'istanza in forma tempestiva.
Relativamente alla fattispecie, all'autorità
amministrativa competente è riconosciuto un margine di ponderazione nell'esame
delle richieste.
La pura e semplice negligenza nell'inoltro
dell'istanza di sussidio nei termini stabiliti non è comunque considerata
motivo valido per il riconoscimento di un sussidio nella forma
retroattiva."
Un
sussidio retroattivo viene dunque corrisposto se il ritardo con il quale è
stata inoltrata la relativa richiesta è validamente motivato.
Verosimilmente
nel caso in esame l'autorità competente non ha ritenuto giustificata la domanda
tardiva degli assicurati riguardante il sussidio a favore di __________ per il
2001 inoltrata il mese di luglio 2002 (cfr. doc. _).
Di
conseguenza essi devono sopportarne le conseguenze e ai fini del calcolo AFI
vedersi dedurre il sussidio massimo per _________ dal premio lordo della cassa
malati per il 2001.
Il
sussidio massimo per i minorenni, corrispondente alla quota media cantonale
ponderata, per il 2001 era pari a fr. 800.-- (cfr. art. 1 Decreto esecutivo
concernente le basi di calcolo per l'applicazione dei sussidi
nell'assicurazione sociale malattie per l'anno 2001).
Pertanto
nel conteggio per il periodo dal 1° agosto al 31 dicembre 2001 agli
assicurati deve essere imputato un premio netto di fr. 5'639.-- (fr.
6'439.-- - fr. 800.--).
La
richiesta di sussidi dell'assicurazione malattia formulata dagli insorgenti è
invece stata accolta per il 2002 (cfr. doc. _; _).
I sussidi
annui erano pari a fr. 671.30 per ________, fr. 671.30 per __________, fr.
223.10 per ________ e fr. 874.50 per _________ (cfr. doc. _).
Va
osservato che il sussidio di una delle due gemelle è più elevato rispetto a
quello della sorella. L'art. 44 LCAMal prevede, in effetti, che le famiglie
sussidiate sono esonerate dal pagamento del premio dell'assicurazione
obbligatoria delle cure medico-sanitarie per il secondo figlio e per quelli
successivi, tuttavia ex art. 48 LCAMal solo fino all'ammontare massimo della
quota media cantonale ponderata per assicurati il cui premio è inferiore a
quello degli adulti, che corrispondeva per il 2002 a fr. 876.-- (cfr. art. 1 Decreto
esecutivo concernente le basi di calcolo per l'applicazione dei sussidi
nell'assicurazione sociale malattie per l'anno 2002). Globalmente quindi i
sussidi erano di fr. 2'440.20.
In simili
condizioni, il premio annuo a carico dei ricorrenti ammontava per il 2002
a fr. 4'884.-- (fr. 7'324.-- - fr. 2'440.20).
2.14. Gli
assicurati hanno allegato di dover sostenere diversi ulteriori costi relativi
in particolare alle fatture della carta Manor, al leasing per l'automobile e
alle imposte cantonali, comunali e federali (cfr. consid. 1.3.; doc. _).
A tale
proposito va rilevato che la lista dei costi computabili ai fini del calcolo
della PC, elencati all'art. 3b cpv. 3 LPC, al quale la LAF rinvia (cfr. v.art.
24 cpv. 1 lett. c; v.art. 28, v.art. 36 LAF consid. 2.2.), è esaustiva e
che le disposizioni sono di diritto federale imperativo (E. Carigiet,
Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, Zurigo 1995, p. 135; e Ergänzungsband, Zurigo
2000, p. 83).
Le spese
che non risultano nell'elenco non possono quindi essere ammesse in deduzione.
Nel caso
di specie, pertanto, i costi menzionati dagli assicurati non possono essere
conteggiati quali spese specifiche.
A tali
costi si deve dunque sopperire tramite l'importo destinato a coprire il
fabbisogno minimo (in particolare: vestiti, vitto, mobilio, telefono e tasse
telefoniche, acqua, luce, ecc.; cfr. E. Carigiet, Ergänzungsleistungen zur
AHV/IV, p. 23 N 74, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht (SBVR), Basilea
1998).
Va per
inciso segnalato che la nuova Legge cantonale sull'armonizzazione e il
coordinamento delle prestazioni sociali (Laps), che come precedentemente visto
(cfr. consid. 2.2.) si applica al calcolo degli assegni integrativi e di prima
infanzia a partire dal 1° febbraio 2003, prevede che nella spesa vincolata
siano computate anche le imposte ordinarie federali, cantonali e comunali sul
reddito e sulla sostanza (cfr. art. 8 cpv. 1 lett. j Laps), trattandosi di un
importo non disponibile per l'utente (cfr. Messaggio relativo all'introduzione
di una nuova legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni
sociali del 1° luglio 1998).
2.15. Per quanto
concerne il mutuo bancario contratto dagli assicurati (cfr. consid. 1.3.; doc.
_), il TCA osserva che i debiti sono deducibili dalla sostanza e non dai
redditi (cfr. art. 3c cpv. 1 lett. c LPC). Poiché la sostanza computabile di
proprietà della ricorrente è uguale a zero, la deduzione dei debiti non ha, in
casu, nessuna rilevanza ai fini del calcolo dell’assegno integrativo.
Neppure
gli ammortamenti possono essere dedotti, in quanto non previsti nella lista
esaustiva di cui all'art. 3b cpv. 3 LPC applicabile alla procedura LAF.
Inoltre,
secondo il chiaro tenore della legge a titolo di interessi sui debiti possono
essere riconosciuti solo gli interessi ipotecari (cfr. art. 3b cpv. 3 lett. b
LPC).
Di
transenna va osservato che la Laps stabilisce anch'essa che i debiti sono
deducibili unicamente dalla sostanza. Tale normativa contempla tuttavia il
computo nella spesa vincolata degli interessi maturati su debiti ammessi in
deduzione dall'art. 32 cpv. 1 lett. a Legge tributaria (LT). Gli interessi
passivi sui debiti privati vengono riconosciuti fino all'importo complessivo
dei redditi della sostanza contemplati dagli art. 19 e 20 LT, maggiorato di fr.
3'000.--, mentre per i debiti derivanti dall'esercizio dell'attività
professionale viene ammesso l'importo effettivo degli interessi (cfr. art. 6; 8
Laps; BU 3/2003 del 31 gennaio 2003 pag. 13 segg.).
2.16. Alla luce di
quanto esposto, questa Corte deve concludere che per il periodo dal 1°
agosto 2001 al 31 dicembre 2001, tenuto conto del premio della cassa malati
più elevato (cfr. consid. 2.13.) e dell'interesse del libretto di risparmio
meno elevato per il mese di agosto 2001 (cfr. consid. 2.10.), le spese
riconosciute degli assicurati ammontavano a fr. 59'659.-- (fr. 5'639.-- premio
cassa malati + fr. 15'000.-- pigione + fr. 39'020.-- fabbisogno) a fronte di un
reddito complessivo di fr. 55'262.-- (fr. 50'746.-- reddito da attività
lucrativa + fr. 124.-- interesse da libretto di risparmio + fr. 4'392.--
assegni di base).
Pertanto
________ aveva diritto a un assegno integrativo di fr. 366.-- (fr. 59'659.-- -
fr. 55'262.--: 12 mesi), al contrario di quanto stabilito dalla Cassa (cfr.
consid. 1.2.; doc. _).
Per il
periodo dal 1° gennaio 2002 al 31 marzo 2002, computando un premio della
cassa malati e un interesse del libretto di risparmio più elevati (cfr. consid.
2.10.; 2.13.), gli insorgenti disponevano di un reddito di fr. 55'283.-- (fr.
50'746.-- reddito da attività lucrativa + fr. 145.-- interesse da libretto di
risparmio + fr. 4392.-- assegno di base), mediante il quale dovevano provvedere
al pagamento delle spese riconosciute di fr. 58'904.--.(fr. 4'884.-- premio
cassa malati + fr. 15'000.-- pigione + fr. 39'020.-- fabbisogno).
La
ricorrente aveva dunque diritto a un assegno integrativo di fr. 302.-- (fr.
58'904.-- - fr. 55'283.-- : 12 mesi), a differenza di quanto riconosciuto
dall'amministrazione (cfr. consid. 1.2.; doc. _).
Nel mese
di aprile 2002, considerati un reddito da attività lucrativa dipendente,
un premio della cassa malati e un interesse del libretti di risparmio più
elevati (cfr. consid. 2.9., 2.10.; 2.13.), le spese riconosciute dei ricorrenti
erano pari a fr. 58'904.--.(fr. 4'884.-- premio cassa malati + fr. 15'000.--
pigione + fr. 39'020.-- fabbisogno), mentre i redditi determinanti
corrispondevano a fr. 55'766.-- (fr. 51'229.-- reddito da attività lucrativa +
fr. 145.-- interesse da libretto di risparmio + fr. 4'392.-- assegni di base).
L'assicurata
aveva di conseguenza diritto a un assegno integrativo di fr. 261.-- (fr.
58'904.-- - fr. 55'766.-- : 12 mesi), contrariamente a quanto ritenuto nei
calcoli della Cassa per determinare l'importo da restituire (cfr. consid. 1.2.;
doc. _).
In simili
condizioni l'ordine di restituzione deve essere rettificato nel senso che la
somma da rimborsare ammonta a fr. 2'630.-- [fr. 5'627.-- assegni integrativi
percepiti - fr. 2'997.-- assegni integrativi di diritto (fr. 366.-- X 5 mesi +
fr. 302.-- X 3 mesi + fr. 261.--).
Il
ricorso dei coniugi ________ del 2 maggio 2002 è pertanto parzialmente accolto.
2.17. A titolo
abbondanziale va segnalato che gli assicurati nello scritto del 21 novembre
2002 hanno indicato che vista la loro situazione finanziaria possono estinguere
il debito nei confronti della Cassa versando al massimo un importo di fr. 15.--
mensili (cfr. consid. 1.12.; doc. _).
A tale
proposito giova ribadire che, nel caso in cui la loro richiesta di condono
(cfr. consid. 2.2.) fosse respinta, un'eventuale soluzione confacente alle
esigenze dei ricorrenti deve essere concordata con l'amministrazione. Questo
tema non è comunque oggetto della presente vertenza e pertanto il TCA non è
tenuto ad occuparsene (cfr. DTF 123 V 230 consid. 3e).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
è parzialmente accolto.
§ La
decisione impugnata è annullata e riformata nel senso che _________ e _________
sono tenuti a restituire l'importo di fr. 2'630.-- a titolo di assegni
integrativi percepiti a torto.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Intimazione
alle parti.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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