AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
39.2002.28
Data decisione, Autorità:
26.11.2002, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
39.2002.00028
rs/sc
Lugano
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo,
presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Raffaella
Sartoris, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 4 marzo 2002 di
__________,
contro
la decisione del 22 febbraio 2002 emanata
da
Cassa cantonale assegni familiari, 6501 Bellinzona 1 Caselle,
in materia di assegni di famiglia
ritenuto, in
fatto
1.1. Con
decisione del 12 agosto 1998 la Cassa cantonale per gli assegni familiari (di
seguito la Cassa) ha attribuito a __________, a favore dei figli __________ e
__________, un assegno integrativo di fr. 1'291.-- mensili con effetto dal 1°
aprile 1998 (cfr. doc. _).
L'importo
dell'assegno è stata aumentato a fr. 1'305.--mensili a partire dal 1° gennaio
1999 (cfr. doc. _).
Dal 1°
gennaio 2001 l'assegno è poi stato quantificato in fr. 1'342.-- mensili (cfr.
doc. _).
1.2. Con
decisione 29 novembre 2001 la Cassa ha ordinato all'assicurata di restituire
l'importo di fr. 7'403.-- percepiti indebitamente nel periodo dal 1° settembre
1998 al 31 maggio 2001. A motivazione della richiesta la Cassa ha precisato:
"
con decisione del 12 agosto 1998 la nostra Cassa
le ha accordato un assegno familiare integrativo mensile di fr. 1'291.-- a
decorrere dal 1. aprile 1998.
Sulla richiesta per assegni di famiglia del 21
aprile 1998 ci aveva dichiarato di essere persona senza attività lucrativa e il
marito indipendente.
In data 5 maggio 2001 ci chiede il riesame
dell'assegno per la modifica della sua situazione familiare e ci trasmette
copia della sentenza di divorzio del 20 aprile 2001.
Abbiamo inoltre rilevato che ha iniziato
un'attività lucrativa presso l'__________ il 21 agosto 1998 per uno o due
week-end al mese e che vive separata dal marito dal 1. maggio 2000.
L'articolo 41 della Legge sugli assegni di
famiglia (LAF) dispone che il titolare del diritto o il beneficiario sono
tenuti ad informare tempestivamente la Cassa competente su ogni cambiamento
rilevante per il diritto all'assegno.
Ne consegue che per il periodo dal 1° settembre
1998 al 31 maggio 2001 ha percepito a torto l'importo di fr. 7'403.--
come da seguente conteggio:
Assegno integrativo percepito:
dal 01.09.1998 al
31.12.1998/03 mesi a fr. 1'291.-- fr. 3'873.--
dal 01.01.1999 al
31.12.2000/24 mesi a fr. 1'305.-- fr. 31'320.--
dal 01.01.2001 al
31.05.2001/05 mesi a fr. 1'342.-- fr. 6'710.-- fr. 41'903.--
Assegno integrativo di diritto (cfr. tabelle
allegate):
dal 01.09.1998 al
31.12.1998/03 mesi a fr. 1'209.-- fr. 3'627.--
dal 01.01.1999 al
31.12.1999/12 mesi a fr. 1'201.-- fr. 14'412.--
dal 01.01.2000 al
30.04.2000/04 mesi a fr. 712.-- fr. 2'848.--
dal 01.05.2000 al
30.06.2000/02 mesi a fr. 1'191.-- fr. 2'382.--
dal 01.07.2000 al
31.12.2000/06 mesi a fr. 806.-- fr. 4'836.--
dal 01.01.2001 al
31.05.2001/05 mesi a fr. 1'279.-- fr. 6'395.-- fr. 34'500.--
Totale assegno integrativo a nostro favore fr.
7'403.--
=========
(…)" (Doc. _)
1.3. In data 10
dicembre 2001 l'assicurata ha inoltrato una domanda di condono alla Cassa,
sostenendo la sua buona fede e una situazione economica problematica (cfr. doc.
_).
Con
decisione 22 febbraio 2002 la Cassa ha respinto la domanda di condono e, in
particolare, ha argomentato:
"
(…)
Gli assegni familiari riscossi a torto devono essere restituiti:
il rimborso non può essere chiesto se l'interessato era in buona fede e se la
restituzione costituisse un onere troppo grave (cfr. art. 44 cpv. 3 LAF).
Le condizioni legali citate devono pertanto essere ambedue
soddisfatte.
La "buona fede" non è riconosciuta dalla legge quando il
versamento a torto della prestazione è dovuto a negligenza della persona
tenuta alla restituzione. Agisce con negligenza chi, al momento della
richiesta, non ha prestato quel minimo di accuratezza che si poteva pretendere
da lui, tenendo conto delle sue capacità e del suo grado d'istruzione,
nell'adempimento dell'obbligo d'informare o accettando gli assegni familiari
versatigli a torto.
La condizione legale dell'onere troppo grave deve essere assolta
dalla persona obbligata alla restituzione e viene accertata in base alle
condizioni di esistenza di questa persona: di norma si ammette questa
condizione quando il reddito determinante non supera i limiti massimi stabiliti
dall'articolo 2 cpv. 1 e 3 LPC.
Sulle nostre decisioni per assegni di famiglia citiamo:
" Obbligo
di annunciare ogni cambiamento della situazione personale o economica; ogni
cambiamento delle condizioni personali ed economiche dei beneficiari
indicati nella decisione deve essere annunciato immediatamente
all'Istituto delle assicurazioni sociali, Via Ghiringhelli 15 a, 6500
Bellinzona (anche l'inizio o la fine di un termine quadro della disoccupazione
o di un'attività lucrativa).
In caso di inosservanza di questo
obbligo, l'assicurato dovrà restituire le prestazioni indebitamente
percepite."
Nel presente caso la buona fede non è riconosciuta poiché non ci
ha annunciato tempestivamente l'inizio dell'attività lucrativa presso l'__________
e la separazione dal marito avvenuta il 1. maggio 2000.
Mancando la prima condizione cumulativa per ottenere il condono,
non è necessario esaminare l'altra, quella dell'onere troppo grave. (…)"
(Doc. _)
1.4. Contro
questa decisione l'assicurata ha inoltrato un tempestivo ricorso, nel quale si
è così espressa:
" In
seguito alla vostra decisione del 22 febbraio 2002 ho ricontrollato le mie
entrate ed uscite confrontandole con il Vostro conteggio mandatomi qualche
giorno più tardi.
Posso confermare che i Vostri calcoli sono corretti e riconosco il
mio errore nel non avervi annunciato tempestivamente l'inizio della mia
attività lucrativa.
Vi pregherei però di prendere in considerazione il motivo per cui
i miei doveri nei Vostri confronti in quel frangente non rappresentavano una
questione categorica: Innanzi tutto un ostacolo allora a me non indifferente lo
rappresentava la lingua italiana. Al contrario di oggi allora non conoscevo
nessuno che potessi consultare e chiedere aiuto nello stendere lettere come
queste, ecc.
A tutto questo si aggiunsero i problemi con mio marito, problemi
che non mi permettevano nemmeno di affrontare con lui le questioni finanziarie
i quali ci portarono poi al divorzio. In una situazione del genere ero sommersa
da problemi ben più urgenti che l'obbligo d'informarVi, ma non ho agito in mala
fede.
Mi permetto inoltre di elencarvi le spese che in quel periodo
dovetti affrontare.
Al domicilio precedente a quello attuale, tra le nostre comodità
domestiche non era nemmeno possibile contare la corrente elettrica. Quando, poi
nel '98 ci trasferimmo a __________ le nostre entrate servirono appunto per
acquistare gli elettrodomestici basilari, mobilia compresa (letti, armadi,
tavoli).
Proprio a causa del divorzio, per evidenti necessità pratiche, fui
costretta ad acquistare una macchina. Questo voleva dire, non solo comperare
un'automobile, ma pure prendere le lezioni di guida per la patente.
In quel periodo i docenti di mio figlio __________ mi avvertirono
che aveva dei problemi a scuola e mi consigliarono che sarebbe stato meglio
cercare aiuto presso uno specialista. Per mia decisione e a mie spese ho
portato __________ da un medico terapeuta.
Solo ora capisco perché le entrate del mio nuovo lavoro non
rappresentavano una fonte in più, perché dopo tutto non restava nulla.
Nel caso che, anche dopo aver considerato i miei motivi, questi
non riescano a rappresentare la mia "buona fede". Vi pregherei almeno
di suddividere l'importo in rate poiché devo saldare alcuni debiti in ambito
famigliare e pagare le spese dentarie per mio figlio ________ (vedi
allegati)." (Doc. _)
1.5. Con risposta
28 marzo 2002 la Cassa ha proposto di respingere il gravame e ha osservato:
" Dagli
atti all'incarto sono evidenziabili i seguenti punti;
a) con decisione
del 12 agosto 1998 la ricorrente era stata posta al beneficio di un assegno
integrativo di fr. 1'291.- mensili (= massimo erogabile) a
contare dal 1. aprile 1998;
b) la
determinazione di questo assegno era stata fatta tenendo conto di una famiglia
biparentale con due figli: allora risultava che la ricorrente non svolgeva
attività lucrativa mentre il marito aveva un reddito da attività indipendente
di fr. 26'000.- all'anno;
c) sulla
decisione notificata il 12 agosto 1998 è esplicitamente ricordato l'obbligo di
comunicare ogni cambiamento della situazione personale ed economica.
In data 9 maggio 2001 è pervenuta alla Cassa una richiesta di
riesame dell'assegno integrativo a seguito di divorzio. Successivamente è stato
rilevato che l'assicurata viveva separata dal marito già dal 1. maggio 2000 e
che dal 21 agosto 1998 aveva iniziato un'attività lucrativa. La rettifica dei
calcoli relativa al diritto all'assegno integrativo hanno in seguito provocato
l'ordine di restituzione di fr. 7'403.-, notificato in
data 29 novembre 2001.
Da quanto precede vi è la riconferma che la ricorrente ha commesso
una grave negligenza per non aver, prima, comunicato la ripresa lavorativa e,
poi, la separazione dal marito con successivo divorzio.
Tale negligenza è tale da non consentire il riconoscimento della
buona fede." (Doc. _)
1.6. L'assicurata,
il 7 aprile 2002, ha inviato una lettera al TCA in cui motiva il fatto di aver
dimenticato di annunciare i cambiamenti intervenuti nella sua situazione
personale ed economica, facendo riferimento a dei problemi di salute di cui
soffre e che aveva già menzionato in uno scritto alla Cassa del 13 giugno 2001
(cfr. doc. _).
1.7. Il 23
ottobre 2002 le parti sono state sentite in udienza dal giudice delegato.
Dal
verbale allestito in occasione dell'udienza emerge che:
"
L'assicurata afferma di non aver annunciato alla
Cassa quanto le si contesta perché in quel periodo aveva troppi problemi. Il
giudice delegato ricorda all'assicurata che l'amministrazione le contesta di
non aver tempestivamente annunciato la ripresa di una attività lavorativa e di
essersi separata dal marito. Sul primo punto l'assicurata ammette di averlo
annunciato tardivamente. Riguardo alla separazione l'assicurata afferma di
averlo annunciato telefonicamente alla Cassa parlando con un signore il quale
mi disse che non dovevo annunciarlo per telefono ma dovevo mandare i fogli
quando era avvenuta la separazione. Riguardo al periodo posso dire che era il
momento in cui ci siamo annunciati all'ufficio coppia e famiglia di __________.
L'assicurata precisa di avere mandato questi documenti alla Cassa assegni di
famiglia nella primavera 2000. Il signor __________ precisa che l'assicurata ha
annunciato questo aspetto soltanto il 5 maggio 2001 (cfr. doc. _). Il signor
__________ precisa che in realtà il calcolo va modificato fino al momento della
separazione.
Il giudice delegato sottolinea che la Cassa
contesta all'assicurata di non aver annunciato la separazione dal marito
avvenuta nel mese di aprile del 2000. L'assicurata precisa che effettivamente a
Pasqua di quell'anno il marito se n'è andato. Rispondendo al giudice delegato
l'assicurata conferma di non aver annunciato questa circostanza alla Cassa
perché sperava che il marito ritornava. L'assicurata afferma di aver aspettato
2 o 3 mesi e di essere andata presso l'ufficio coppia e famiglia di __________
e lì gli è stato detto che il marito doveva gli alimenti per i figli. Il marito
è stato convocato e grazie a loro ha versato almeno gli alimenti. La signora di
quell'ufficio le avrebbe praticamente detto che dal marito era difficile
ottenere qualcosa e che avrebbe potuto andare avanti con gli assegni e il suo
lavoro. La signora afferma di aver telefonicamente parlato con un funzionario
della Cassa, al momento in cui ha deciso di separarsi dal marito, il quale le
avrebbe detto di attendere a mandare i documenti al momento del divorzio.
Il signor __________ precisa che è impossibile
che i suoi collaboratori se fossero stati tempestivamente informati su un
aspetto così importante come quello della separazione non avrebbero agito
immediatamente limitandosi a dire all'assicurata che la situazione sarebbe
cambiata solo quando avrebbero ricevuto la documentazione. Il giudice delegato
chiede al signor __________i se vi è la prassi di annotare le telefonate. La
risposta è sì, in questo caso non vi è nessuna annotazione. Il giudice delegato
segnala al signor __________ che non vi è nessuna annotazione neppure riguardo
ad una telefonata immediatamente prima dello scritto dell'assicurata del 5
maggio 2001
(cfr. doc. _).
Riguardo questa questione il signor ___________
precisa che la prassi della Cassa in caso di separazione tempestivamente
annunciata è la seguente:
facciamo firmare all'assicurato un documento che
noi chiamiamo "alimentina" che informa all'assicurata che stiamo
erogando una prestazione senza il computo del contributo alimentare che una
volta definito dovrà essere riversato alla Cassa.
Segnalo che annunciare una separazione è
estremamente importante perché si modifica il calcolo (da famiglia biparentale
a monoparentale, diversi limiti di reddito, sostituzione del reddito del marito
con gli alimenti da lui dovuti).
Il giudice delegato chiede all'assicurata se è
vero che ha ripreso un'attività lavorativa nel 1998. La risposta è sì che
lavora con dei bambini con problemi fisici e mentali e di lavorare tuttora.
L'assicurata precisa che non sapeva che bisognava
annunciarli visto che lavorava solo un weekend o 2 al mese, era inoltre il
marito che si occupava delle pratiche per cui non ha letto i formulari e
inoltre non parlava bene italiano.
Il giudice delegato chiede al signor __________
indicazioni circa la disponibilità della Cassa a venire incontro all'assicurata
(pagamento rateale) qualora il tribunale dovesse confermare l'obbligo di
restituzione. Il signor ___________ dichiara sin d'ora la disponibilità della
Cassa ad andare incontro all'assicurata affinché possa restituire l'importo in
modo graduale. Egli sottolinea semplicemente che l'importo deve essere
restituito entro 3 anni. L'assicurata sottolinea di essere sempre al verde e di
non essere in grado di restituire l'importo. Il signor ____________ precisa che
in casi come questi la prassi prevede di verificare mediante un calcolo interno
usando i criteri dell'UEF se esiste un margine che va al di là dei minimi
vitali. In caso di risposta negativa il credito viene dichiarato
irrecuperabile.
Alle ore 10.45 il giudice delegato dichiara
chiusa l'udienza, il tribunale emetterà la propria decisione." (Doc. _)
in
diritto
2.1. Oggetto del
contendere è il condono della restituzione di fr. 7'403.-- che a mente della
Cassa sono stati percepiti a torto da __________ a titolo di assegni
integrativi per il periodo dal 1° settembre 1998 al 31 maggio 2001.
L'art. 24
LAF stabilisce come segue le condizioni per poter beneficiare dell'assegno
integrativo:
"
Il genitore domiciliato nel Cantone ha diritto
all'assegno (integrativo), per il figlio, se cumulativamente:
a) ha la custodia
del figlio;
b) ha il domicilio
nel Cantone da almeno tre anni;
c) il reddito
disponibile del o dei genitori, con l'aggiunta
dell'eventuale assegno
di base nonché degli eventuali obblighi
alimentari, è
inferiore ai limiti minimi previsti dalla legislazione sulle
prestazioni
complementari all'AVS/AI.
Se entrambi i
genitori hanno la custodia del figlio, la madre ha
diritto all'assegno.
Non ha diritto
all'assegno il beneficiario di una prestazione complementare all'AVS/AI, se il
figlio è considerato per il calcolo della prestazione."
Per
l’art. 27 LAF
"
1 L'importo
dell'assegno, incluso l'eventuale assegno di base nonché gli eventuali obblighi
alimentari, è pari alla differenza fra il reddito disponibile ai sensi della
legislazione sulle prestazioni complementari all'AVS/AI ed i limiti minimi.
2 In ogni caso
l'importo dell'assegno non può superare il limite del o dei figli per i quali
l'assegno è riconosciuto.
3 L'assegno
integrativo non è versato se il suo importo annuo è inferiore all'importo
mensile dell'assegno di base per un figlio."
Secondo
l’art. 28 cpv. 1 a 3 LAF
"
Per l’accertamento ed il calcolo sono applicabili
per analogia le disposizioni della legislazione sulle prestazioni complementari
all’AVS/AI.
Il reddito del
lavoro è computato per intero; la sostanza computabile è considerata quale
reddito nella misura di 1/15.
Il premio per
l’assicurazione sociale ed obbligatoria contro le malattie a carico della
famiglia è preso in considerazione nel calcolo. Le spese di cura e di malattia
non sono prese in considerazioni nel calcolo.”
Per la
determinazione dell’importo dell’assegno vengono considerati anche i figli:
a) se non
sono in formazione, fino ai 18 anni;
b) se
sono in formazione, fino al termine della stessa ma al più tardi fino ai 25
anni (art. 34 Reg.LAF).
2.2. Per l’art.
29 LAF
"
1 L'assegno
integrativo deve essere aumentato, ridotto o soppresso in caso di cambiamento
del reddito disponibile dei genitori o della composizione della famiglia.
2 Il regolamento disciplina i particolari.
3 L'aumento avviene con il primo giorno del mese in cui la domanda di
revisione è stata inoltrata.
4 La riduzione o la soppressione interviene:
a) se il cambiamento è stato annunciato tempestivamente, il primo
giorno del mese successivo la notifica della decisione;
b) se l'interessato ha ottenuto le prestazioni indebitamente,
retroattivamente dalla data in cui avvenne la modifica determinante."
In
proposito l’art. 35 RegLAF precisa che
"
1 Per
cambiamento della composizione della famiglia si intende ogni variazione nella
comunione di persone che è alla base del calcolo della prestazione.
2 L'assegno integrativo è aumentato o ridotto in caso di cambiamento
importante del reddito disponibile dei genitori.
3 Il cambiamento del reddito disponibile è importante quando esso
provoca una modifica di almeno fr. 500.- all'anno dell'assegno erogato."
Secondo
l’art. 36 RegLAF inoltre
"
L'assegno integrativo è soppresso in qualsiasi
momento se non sono più adempiute le condizioni legali."
2.3. Secondo
l’art. 41 LAF
"
Il titolare del diritto o il beneficiario sono
tenuti ad informare tempestivamente il datore di lavoro, rispettivamente la
Cassa competente, su ogni cambiamento rilevante per il diritto
all'assegno."
In
proposito l'art. 70 del RegLAF precisa che
"
Il titolare del diritto o il beneficiario
informano immediatamente la Cassa cantonale per gli assegni familiari di ogni
cambiamento rilevante per il diritto all'assegno, in particolare:
a) ogni mutamento delle condizioni personali o familiari del titolare
del diritto o del beneficiario;
b) ogni variazione della situazione economica del titolare del diritto
o del beneficiario, rispettivamente dei loro familiari."
Anche
secondo l'art. 42 LAF
"
Il titolare del diritto o il beneficiario e i
loro familiari, i datori di lavoro, le Autorità amministrative cantonali e
comunali, le Autorità giudiziarie, le Assicurazioni sociali e private sono
tenuti a fornire tutte le informazioni utili all'accertamento del diritto agli
assegni ed al pagamento dei contributi."
2.4. Per quanto
riguarda l'obbligo di restituzione e del condono l’art. 44 LAF prevede che
"
1
L'assegno indebitamente percepito deve essere restituito.
2 Il diritto di esigere la restituzione è perento dopo un anno dal
momento in cui la Cassa ha avuto conoscenza dell'indebito ma, in ogni caso,
dopo cinque anni dal pagamento dell'assegno.
3 La restituzione è condonata da parte della Cassa competente, in
tutto od in parte, se il richiedente ha percepito la prestazione indebita in
buona fede e se, tenuto conto delle sue condizioni economiche al momento della
restituzione, il provvedimento costituirebbe per lui un onere troppo
grave."
Dal
tenore del Messaggio alla LAF emerge che la norma è stata formulata
analogamente all’art. 27 OPC, applicabile in materia di prestazioni
complementari (Messaggio p. 54).
Per
l’art. 76 RegLAF:
"
1 In caso di
violazione dell'obbligo di informare, la Cassa cantonale per gli assegni
familiari emette un ordine di restituzione nei confronti del titolare del
diritto o del beneficiario dell'assegno.
2 La richiesta
di condono è presentata dalla persona tenuta alla restituzione alla Cassa
cantonale per gli assegni familiari.
3 La richiesta
è presentata, debitamente motivata, nel termine di 30 giorni dalla notifica
della decisione di ordine di restituzione della Cassa."
Secondo
l’art. 47 LAF, infine,
"
Per quanto non previsto dalla legge, sono
applicabili le disposizioni della legge federale sull'assicurazione per la
vecchiaia ed i superstiti e la legislazione sulle prestazioni complementari
all'AVS/AI."
2.5. Secondo la
giurisprudenza in vigore in materia di restituzione in ambito LAVS, applicabile
anche alla LPC e quindi in materia LAF, in base al rinvio di cui all’art. 47
LAF, la richiesta di restituzione è subordinata ai presupposti della revisione
processuale o del riesame. In effetti l’amministrazione può riesaminare una decisione
cresciuta in giudicato formale, che non è stata oggetto di un controllo
giudiziario, nel caso in cui è senza dubbio errata e la correzione ha
un’importanza rilevante oppure deve procedervi se si manifestano nuovi elementi
o nuovi mezzi di prova atti a indurre ad una conclusione giuridica differente.
Solo in tali casi può richiedere una restituzione (cfr. STFA del 20 ottobre
2000 nella causa C., C 25/00; DTF 122 V 21; RCC 1989 p. 547; RCC 1985 p. 63;
Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht,
Zurigo 1994, ad art. 3 p. 68).
Per quel
che concerne l’importanza della correzione non è possibile fissare un ammontare
limite generalmente valido. E’ infatti determinante l’insieme delle circostanze
del singolo caso (RCC 1989 p. 547).
E' tenuto
alla restituzione ogni assicurato che ha beneficiato di una prestazione, alla
quale, da un profilo oggettivo, non aveva diritto. La prestazione è
quindi stata erogata in contrasto con la legge. A questo stadio non è determinante
sapere se l'assicurato era in buona fede oppure no quando ha ricevuto
l'indebita prestazione. Il problema della buona fede è infatti oggetto di esame
nell'ambito della procedura successiva di condono (Widmer, Die Rückerstattung
unrechtmässig bezogener Leistungen in den Sozialversicherungen, Tesi, Basilea
1984, pag. 125 a 127; FF 1946 II p. 527-528, edizione francese; STFA del 20
ottobre 2000 nella causa C., C 25/00).
Il
principio della restituzione sancito all'art. 47 cpv. 1 LAVS, analogo alle
regole del diritto civile (miranti ad evitare l'arricchimento indebito, cfr.
art. 62ss CO), ha beneficiato di un complemento importante nell'ambito dell'AVS
e delle leggi ad essa correlate (art. 49 LAI e art. 27 LPC), nel senso che, se
il principio della restituzione è stato stabilito (da un profilo oggettivo), la
persona tenuta a restituire ha la possibilità di domandare, in una procedura
distinta, il condono della restituzione, se egli era in buona fede e se la
restituzione costituirebbe un onere troppo grave (art. 47 cpv. 1, 2a frase LAVS
e art. 79 OAVS; Valterio, Commentaire de la loi sur l'assurance-vieillesse et
survivants, pag. 226; STCA 14 maggio 1993 in re P.).
Questo
concetto è stato pure ripreso dall'art. 44 cpv. 3 LAF (cfr. consid. 2.6.).
2.6. Nel caso in
esame, a giusto titolo, __________ non ha contestato l'obbligo di restituzione
fatto valere dalla Cassa.
Dagli
atti di causa risulta infatti che l'assicurata, dal mese di agosto 1998, ha
iniziato a lavorare, quale assistente, presso l'_____________ (Lucerna), per
uno o due weekends al mese con uno stipendio annuo, al netto dei contributi
sociali e delle spese di trasferta, di fr. 11'529.-- sia per il 1998, che per
il 1999. Per il 2000 il guadagno annuo netto è poi aumentato a fr. 17'003.--
(cfr. doc. _).
Inoltre
la ricorrente dalla fine del mese di aprile 2000 ha vissuto, con i due figli,
separata di fatto dal marito (cfr. consid. 1.7.; doc. _). Il 20 aprile 2001 Il
Pretore della giurisdizione di _________ ha pronunciato il divorzio tra
________ e ________ (cfr. doc. _).
E'
pacifico pertanto, da un lato, che le entrate annue della famiglia _________
dal mese di settembre, quando essa ha ricevuto il primo salario (cfr. doc. _),
erano superiori al reddito considerato dalla Cassa ai fini del calcolo dell'assegno
integrativo (cfr. doc. _), la quale si era basata soltanto su quanto percepito
dal coniuge dell'insorgente esercitando un'attività indipendente (ovvero fr.
26'000.--).
Dall'altro
lato che la famiglia di __________, dalla fine del mese di aprile 2000, non era
più biparentale, bensì monoparentale con due figli.
Di
conseguenza risulta chiaramente che, essendosi realizzati dei cambiamenti
importanti della composizione della famiglia _________ e del reddito
disponibile dell'assicurata (cfr. art. 35 Reg.LAF; consid. 2.4.), il calcolo
dell'assegno integrativo andava rivisto tenendo conto, fino al mese di aprile
2000, soltanto del nuovo reddito più elevato e dal 1° maggio 2000 anche di una
famiglia monoparentale con due figli.
In simili
condizioni, dunque, l'assicurata ha effettivamente percepito indebitamente gli
assegni integrativi che le sono stati erogati a favore dei figli _________ e
_________. Essi vanno così restituiti.
Del resto
la ricorrente medesima ha affermato che i nuovi calcoli sono corretti (cfr.
consid. 1.4.).
2.7. Riguardo ai
presupposti del condono va innanzitutto ricordato che la giurisprudenza,
relativamente al concetto di buona fede, distingue la mancanza di coscienza
dell’irregolarità commessa, dalla questione a sapere se, nelle circostanze
concrete, l’interessato poteva invocare la buona fede o avrebbe dovuto, facendo
prova dell’attenzione da lui esigibile, riconoscere l’errore di diritto
commesso. La problematica relativa alla coscienza dell'irregolarità commessa è
una questione di fatto, per contro quella concernente l'attenzione esigibile è
di diritto (cfr. Pratique VSI 1994 p. 126; DTF 122 V 221 = Pratique VSI 1996
pag. 269).
La buona
fede non è infatti compatibile con un comportamento di grave negligenza da
parte dell'assicurato (U. Meyer-Blaser, "Die Rückerstattung von
Sozialversicherungsleistungen, in RSJB 1995, pag. 481).
Secondo
l'art. 3 cpv. 2 CCS, che è applicabile analogicamente,
" nessuno
può invocare la propria buona fede quando questa non sia compatibile con l'attenzione
che le circostanze permettevano di esigere da lui."
Compete
al Giudice inoltre, sulla base di un criterio oggettivo, cioè indipendentemente
dalle conoscenze e dalle attitudini particolari della parte, determinare il
grado dell’attenzione richiesta (DTF 79 II 59).
La buona
fede deve essere quindi esclusa, qualora i fatti che hanno determinato
l'obbligo di restituire (violazione dell'obbligo di annunciare o di informare)
sono imputabili a comportamento doloso o negligenza grave dell'interessato.
Viceversa,
l'assicurato può prevalersene quando l'atto o l'omissione colpevole siano
costitutivi unicamente di una violazione lieve dell'obbligo di annunciare o di
informare (Pratique VSI 1994, pag. 125ss; DTF 118 V 218, 112 V 105, 110 V 180
consid. 3 c, 102 V 245 consid. a) oppure se non ha violato tale obbligo (U.
Meyer-Blaser, op. cit., 481/482).
Infatti,
la buona fede presuppone che l'assicurato ignori che una prestazione gli è
versata indebitamente. Di detta ignoranza egli non si può avvalere se la stessa
è stata determinata da sua negligenza (STFA non pubbl. del 31 agosto 1993 in re
I. R p. 3).
2.8. Il requisito
dell'onere gravoso è intimamente legato alla situazione economica della persona
tenuta a restituire l'indebito e deve essere valutato in base alle sue capacità
finanziarie.
Dovrà
pertanto essere stabilito concretamente, tenendo conto della particolare
situazione patrimoniale dell'obbligato al momento di restituire.
2.9. Nel caso in
esame la Cassa rimprovera all'assicurata di non aver notificato tempestivamente
l'inizio della sua attività lavorativa nel mese di agosto 1998 e la separazione
di fatto dal marito avvenuta alla fine del mese di aprile 2000 che ha poi
condotto al divorzio, pronunciato il 20 aprile 2001 (cfr. doc. _).
Quest'ultima
circostanza, essendo stata comunicata all'amministrazione dall'assicurata con
scritto 5 maggio 2001, nel quale chiedeva di procedere al nuovo calcolo degli
assegni integrativi (cfr. doc. _), ha permesso di avviare il riesame delle
prestazioni erogatele.
Tali
informazioni avrebbero permesso di procedere in un primo tempo all'adeguamento
dell'assegno integrativo alla nuova condizione economica e in un secondo tempo
alla mutata situazione familiare.
L'interessata,
dal canto suo, nell'atto ricorsuale ha riconosciuto di essere incorsa in un
errore, non annunciando tempestivamente l'inizio dell'attività lavorativa,
tuttavia essa sostiene che un ostacolo non indifferente era causato dalle
difficoltà di comprensione della lingua italiana. Inoltre essa ha asserito di
aver avuto problemi più urgenti con il marito che hanno poi portato al divorzio
e che, dovendo sostenere diverse spese supplementari, delle nuove entrate non
le restava nulla (cfr. consid. 1.4.).
Nel suo
scritto del 7 aprile 2002 al TCA, che riprende quanto aveva già comunicato alla
Cassa il 13 giugno 2001 (cfr. doc. _), l'assicurata ha inoltre precisato di
aver dimenticato di annunciare i cambiamenti intervenuti nella sua situazione
finanziaria e personale, a causa di problemi di salute, a seguito dei quali ha
anche iniziato una terapia (cfr. consid. 1.6.).
In
occasione dell'udienza del 23 ottobre 2002 la ricorrente ha poi puntualizzato
che, nel periodo in cui si è recata all'Ufficio coppia e famiglia di _________,
avrebbe annunciato telefonicamente a un funzionario della Cassa l'avvenuta
separazione di fatto dal marito. Il funzionario le avrebbe risposto che non era
necessario informare per telefono, bensì avrebbe dovuto inviare l'intera
documentazione al momento del divorzio (cfr. consid. 1.7.). Pure questa
giustificazione era già stata menzionata nella lettera del 13 giugno 2001
trasmessa alla Cassa (cfr. doc. _).
2.10. Come esposto
sopra (cfr. consid. 2.3.), l'art. 41 LAF prevede espressamente che ogni
cambiamento rilevante per il diritto agli assegni familiari deve essere
comunicato tempestivamente alla Cassa competente.
Inoltre
l'art. 70 Reg.LAF enuncia, in relazione all'assegno integrativo, che è proprio
la Cassa cantonale per gli assegni familiari che deve essere informata.
Nell'evenienza
concreta va rilevato che con la decisione 12 agosto 1998 trasmessa alla
ricorrente, che le ha accordato l'assegno integrativo a favore dei figli
_______ e _______, la Cassa cantonale per gli assegni familiari ha avvertito
espressamente di quanto segue:
"
Obbligo di annunciare ogni cambiamento della
situazione personale o economica
Ogni cambiamento delle
condizioni personali ed economiche dei beneficiari indicati nella decisione
deve essere annunciato immediatamente alla:
Istituto
delle assicurazioni sociali
Cassa
cantonale per gli assegni familiari
Servizio
prestazioni complementari
e
assegni familiari
Casella
postale 2121
6501
Bellinzona
In particolare quanto
segue:
-
il cambiamento di
indirizzo;
-
il cambiamento di
domicilio;
-
la separazione, il
divorzio o il nuovo matrimonio;
-
il decesso del coniuge o
di un figlio che è considerato nel calcolo;
-
l'inizio, la fine o
l'interruzione dell'apprendistato, oppure la fine o
l'interruzione della formazione scolastica;
esempio: eredità,
donazioni, rendite, pensioni, ecc.);
da un'assicurazione
privata.
In caso di inosservanza di
questo obbligo, l'assicurato dovrà restituire le prestazioni indebitamente
percepite. Sono inoltre riservate le sanzioni penali." (cfr. doc. _)
Pertanto
l'assicurata, dopo aver ricevuto la decisione relativa all'assegno integrativo
a favore dei figli, avrebbe dovuto leggerla accuratamente e constatare che la
Cassa, in quanto autorità competente, deve essere informata di ogni cambiamento
rilevante ai fini del diritto all'assegno.
Sul formulario
è peraltro chiaramente indicato che devono essere comunicati sia l'inizio di
un'attività lucrativa, che la separazione.
Per
quanto attiene al fatto che l'insorgente sia di origine svizzero-tedesca (cfr.
doc. _) e che quindi, essendo di lingua madre tedesca, abbia avuto delle
difficoltà di comprensione della lingua italiana, va segnalato che essa risiede
in Ticino dal 1° novembre 1994, proveniente dal canton Berna (cfr. doc. _).
Quando la ricorrente ha iniziato a lavorare nel mese di agosto 1998, viveva da
circa 4 anni nel nostro Cantone. Inoltre emerge dagli atti che essa ha allegato
alla domanda di assegni di famiglia del mese di aprile 1998 una serie di
documenti fra i quali un conteggio dell'assicurazione contro la disoccupazione
con una nota manoscritta in italiano nella quale spiega in modo comprensibile
la situazione sua e di suo marito (cfr. doc. _).
Al
momento della separazione di fatto poi erano trascorsi quasi 6 anni da quando
l'assicurata si era stabilita in Ticino.
Secondo una costante giurisprudenza federale, il
giudice delle assicurazioni sociali applica il criterio della
verosimiglianza preponderante (cfr. SVR 2001 KV N.
50 pag. 145; STFA del 18 settembre 2001 nella causa W., C 264/99; STFA del 28
novembre 2000 nella causa P.S., H 407/99; STFA del 22 agosto 2000 nella causa
K.B., C 116/00; STFA del 23 dicembre 1999 in re A.F., C 341/98, consid. 3,
pag., 6; DTF 125 V 195; DTF 121 V 6 consid. 3b, 47 consid. 2a,
208 consid. 6b; STFA 6 aprile 1994 in re E.P.; SZS 1993
pag. 106 consid. 3a; RCC 1986 pag. 202 consid. 2c, RCC 1984 pag. 468 consid.
3b, RCC 1983 pag. 250 consid. 2b; DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323
consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V 188 consid. 2b; Meyer, "Die
Rechtspflege in der Sozialversicherung", in Basler Juristische
Metteilungen (BJM) 1989 pag. 31-32; Scartazzini, "Les rapports de
causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale", Basilea 1991, pag.
63) e non quello della
prova piena come il giudice civile o, in modo ancor più rigoroso, il giudice
penale, ritenuto che in quest'ultima evenienza per il principio "in dubio
pro reo" l'incertezza profitta all'accusato.
Conformemente al summenzionato criterio, il
giudice, dopo un'analisi ed una valutazione oggettiva delle prove, deve seguire
la rappresentazione fattuale che ritiene essere la più verosimile tra i vari
scenari possibili (cfr. RDAT II-2001 N. 91 pag. 378 e sentenze ivi menzionate).
Tutto ben
considerato, dunque, occorre concludere che le nozioni della lingua italiana di
_________ erano tali da permetterle di comprendere quanto enunciato sulla
decisione della Cassa in merito all'obbligo di informare.
Ciò è
comprovato dalla circostanza che l'assicurata mai ha asserito che qualcuno ha
compilato i formulari relativi alla richiesta degli assegni del 1997 - domanda
rifiutata in quanto l'assicurata e il marito non risiedevano in Ticino da 3
anni - e a quella del 1998 (cfr. doc. _) al posto suo e che essa si è limitata
a firmarli. Pertanto le sue conoscenze della lingua italiana non possono
considerarsi così scarse, da impedirle di capire un chiaro, semplice e univoco
avviso.
Per di
più, nella denegata ipotesi in cui il senso preciso dell'avvertimento indicato
sulla decisione 12 agosto 1998 non le fosse stato chiaro, avrebbe dovuto interpellare
la Cassa, o perlomeno l'agenzia AVS del suo domicilio, al fine di ottenere
delle delucidazioni in merito.
2.11. Va, pure,
osservato che il TFA ha precisato che, la percezione di un nuovo reddito, nel
caso di una persona che vive in una situazione finanziaria difficile, ha
evidentemente delle conseguenze importanti (cfr. RDAT I-1997; RCC 1990 pag.
162).
In una
sentenza del 26 agosto 1993 nella causa E.G, pubblicata in Pratique VSI 1994
pag. 125, l'Alta Corte ha deciso che l'aumento retroattivo di una rendita
dell'AVS è un fatto elementare e che la relativa omissione di comunicare
questa circostanza non può essere qualificata come un'infrazione leggera. La
Massima Istanza al riguardo ha precisato:
"
(…)
Le dossier permet de
conclure que l'intimée devait être consciente de l'importance d'une
modification d'un élément particulier du revenu ou des dépenses sur le montant
de la PC ou aurait au moins dû la discerner en faisant preuve d'un minimum
d'attention. C'est ainsi qu'à plusieurs reprises dans le passé, elle fut
parfaitement en mesure de signaler à la caisse soit une augmentation d'un poste
de "dépenses", soit une erreur de calcul PC à son avantage.
L'omission d'annoncer un fait aussi élémentaire que l'augmentation rétroactive
de la rente de vieillesse ne saurait par conséquent, au regard des
circonstances, être qualifiée d'infraction légère à l'obligation
d'annoncer."
(cfr. Pratique VSI 1994
pag. 129)
Nella
fattispecie l'aumento mensile di reddito con l'inizio dell'attività lavorativa
dell'assicurata è stato rilevante (cfr. consid. 2.6.).
Di
conseguenza la ricorrente avrebbe dovuto, applicando l'attenzione da essa
ragionevolmente esigibile, riconoscere l'irregolarità giuridica commessa e
realizzare che il calcolo dell'assegno andava rivisto; l'aumento del reddito
disponibile, infatti, può e deve essere notato e compreso, indipendentemente da
eventuali problemi di lingua.
2.12. Per quanto
concerne le argomentazioni dell'assicurata relative al suo stato di salute
(cfr. consid. 1.6.; 2.10; doc. _), va osservato che il TCA con sentenza del 12
gennaio 1995 nella causa R. (inc. PC 81/93) ha accolto il ricorso di un
assicurato, invalido e rimasto vedovo dopo aver vissuto di persona le
sofferenze della moglie malata, inoltrato contro un provvedimento di rifiuto di
condonare la restituzione di un importo di prestazioni complementari percepite
a torto. E' infatti stato considerato che il ricorrente non aveva dichiarato
determinati redditi in buona fede, visto che, a causa del suo stato depressivo,
la sua capacità di discernimento era carente, anche se aveva continuato ad
occuparsi di sé stesso e del figlio dodicenne e a lavorare a tempo parziale
presso il suo precedente datore di lavoro.
In
particolare questa Corte ha rilevato:
"
(…)
Nel caso di specie, l'istruttoria
ha però permesso di accertare che il ricorrente, al momento della richiesta
della prestazione complementare e del ricevimento delle relative decisioni, si
trovava in una situazione sia fisica che psichica del tutto particolare. In
effetti, non più in giovane età ed invalido per motivi fisici (problemi al
cuore), si è trovato vedovo con un figlio di appena dodici anni, dopo aver
vissuto di persona per diversi mesi le sofferenze della moglie malata di cancro
(Doc. _). Lo stato depressivo in cui il ricorrente è caduto a seguito di tali
avvenimenti è stato accertato dal Dottor G. nel primo certificato medico
versato agli atti e riconfermato nel secondo (Doc. _).Malgrado i problemi
psichici, il ricorrente, come da lui stesso ammesso in sede di verbale, ha
continuato ad occuparsi personalmente di sé stesso e del figlio anche dopo la
morte della moglie. Posteriormente alla dichiarazione dell'invalidità ha
parimenti svolto parzialmente attività lavorativa presso il suo precedente
datore di lavoro.
Tali circostanze
parrebbero lasciar intendere che il ricorrente era ed è in grado di badare a sé
stesso, malgrado la sua depressione.
A mente del TCA occorre
invece giungere ad un'altra conclusione. Infatti, le mansioni che era chiamato
a svolgere giornalmente vanno considerate elementari e ripetitive. Lo stesso
vale per quel che concerne gli atti quotidiani. La richiesta della prestazione
complementare e l'esame della decisione ad essa relativa comportava, invece,
un'attenzione superiore, difficilmente esigibile dal ricorrente in quelle
particolari circostanze. Ciò emerge pure più chiaramente dal secondo
certificato medico del Dottor G., secondo cui egli non ha potuto escludere che
i "disturbi di cui soffriva il ricorrente dopo la morte della moglie
abbiano potuto ripercuotersi negativamente anche sul modo di essere e di agire
di allora nella fattispecie".
In tali circostanze sulla
base del principio del libero apprezzamento delle prove (art. 85 cpv. 2 lett. c
LAVS e art. 9 cpv. 1 della legge cantonale) e di quello della verosimiglianza
preponderante che vige in ambito delle assicurazioni sociali (RAMI 1994 p.
210), il TCA ritiene che è perlomeno probabile che lo stato depressivo del
ricorrente abbia influito a tal punto sulla comprensione del formulario
relativo alla domanda di prestazione complementare e della decisione, da
escludere un suo comportamento colpevole. Come già suesposto, infatti, in caso
di carenza nel discernimento non può esservi da un punto di vista soggettivo la
violazione di un obbligo.
Vista l'assenza di colpa,
la buona fede del ricorrente va così protetta. (...)" (STCA del 12 gennaio
1995 nella causa R., PC 81/93, pag. 9-11)
Nel caso
in esame la ricorrente non ha tuttavia prodotto nessun certificato medico
attestante i disturbi menzionati (circa la necessità di comprovare con adeguati
attestati medici cfr. STFA del 18 aprile 2002 nella causa P., I 550/00; STFA
del 28 giugno 2001 nella causa G., I 11/01; STFA del 10 settembre 1996 nella
causa F., C 12/96; DLA 2000 pag. 38, consid. 2a, pag. 40; DTF 125 V 351,
consid. 3a pag. 352; DTF 124 V 234, consid. 4b/bb/ e riferimenti pag. 238; STCA
del 7 giugno 2002 nella causa H., 38.01.289; STCA del 6 novembre 2001 nella
causa C., 38.01.126; STCA del 19 febbraio 2001 nella causa B., 38.01.90; STCA
del 17 aprile 2000 nella causa S., 38.99.227; STCA del 6 maggio 1999 nella
causa S., 38.99.92; STCA del 15 maggio 1997 nella causa C.-R., 38.96.304; STCA
del 13 febbraio 1997 nella causa S., 38.96.216).
Il TCA
d'altro canto può esimersi dall'esperire ulteriori accertamenti al riguardo,
visto che in ogni caso gli asseriti problemi di salute dell'insorgente sono
ininfluenti ai fini del presente giudizio.
La
presente vertenza si differenzia infatti dalla fattispecie decisa dal TCA il 12
gennaio 1995, poiché, nonostante entrambi i ricorrenti pur essendo afflitti da
problemi di salute, esercitassero un'attività lavorativa, _________ ha iniziato
nel mese di agosto 1998 una nuova attività lavorativa presso l'_____________
che richiede, comportando il contatto diretto con dei minori, un'attenzione
particolare e che non implica certamente mansioni elementari e ripetitive.
La
patologia indicata dalla ricorrente non era quindi di una gravità tale da
impedirle di esercitare una professione così delicata come la cura di bambini
con problemi fisici e mentali (cfr. consid. 1.7.).
Di
conseguenza lo stato di salute dell'assicurata, benché le abbia indubbiamente
provocato delle gravi sofferenze e dei seri disagi, non era tale da influire
sulla sua capacità generale di comprendere i suoi obblighi di assicurata e di
gestirsi a livello personale ed amministrativo.
A
comprova di ciò va del resto segnalato che nel mese di luglio 1997 l'insorgente
ha inoltrato alla Cassa la prima domanda di assegni familiari e nel mese di
aprile 1998 ha compilato per la seconda volta il formulario relativo alla
richiesta di assegni (cfr. doc. _). A tali richieste ha sempre allegato la
necessaria documentazione (cfr. doc. _ segg.; doc. _ segg.).
2.13. L'assicurata
ha pure asserito di aver comunicato la separazione di fatto dal marito
telefonicamente a un funzionario della Cassa, il quale le avrebbe risposto di
attendere di avere i documenti relativi al divorzio (cfr. consid. 1.7., 2.9.;
doc. _).
In
occasione dell'udienza del 23 ottobre 2002 dinanzi al Giudice delegato (cfr.
consid. 1.7.), ___________, funzionario della Cassa, ha affermato che è
impossibile che i suoi collaboratori, nel caso in cui siano stati realmente
informati su un aspetto così importante, non abbiano agito immediatamente, ma si
siano limitati a spiegare all'assicurata che la situazione sarebbe cambiata
solo dopo aver ricevuto la documentazione relativa al divorzio.
Egli ha
pure puntualizzato, rispondendo a una precisa domanda postagli dal Giudice
delegato, che presso la Cassa vige la prassi di annotare ogni telefonata, ma
che nel caso di specie agli atti non risulta nessuna annotazione concernente un
colloquio telefonico in merito alla separazione.
Il
giudice delegato ha peraltro segnalato che non vi è nessuna nota neppure riguardo
ad una telefonata immediatamente prima dello scritto della ricorrente del 5
maggio 2001, con il quale essa ha comunicato che il divorzio era stato
pronunciato (cfr. doc. _).
ha inoltre aggiunto che la Cassa, qualora una separazione sia annunciata
tempestivamente, di regola sottopone all'assicurato un documento chiamato
"alimentina" da firmare, che lo informa che l'amministrazione eroga
una prestazione senza il computo del contributo alimentare. Una volta definiti
gli alimenti, gli assegni di famiglia ricevuti in esubero dovranno essere
riversati alla Cassa.
Nel caso
concreto dunque, mancando agli atti una qualsiasi traccia sia della telefonata
che sarebbe intercorsa tra l'assicurata e la Cassa, sia del menzionato
documento "alimentina", quanto allegato dalla ricorrente, la quale
peraltro non ha nemmeno indicato le generalità della persona con la quale
avrebbe parlato, non è suffragato da elementi probatori convincenti secondo
l'abituale principio della probabilità preponderante (cfr. consid. 2.10.).
Questo
Tribunale ritiene pertanto che non sia stato dimostrato che effettivamente
l'assicurata ha informato tempestivamente l'amministrazione della sua
separazione dal marito (per alcuni casi analoghi cfr. STCA del 7 maggio 2001
nella causa F., 39.2000.89; STCA del 19 giugno 2001 nella causa A.P.,
39.2000.78).
2.14. La
ricorrente, contrariamente a quanto previsto all'art. 41 LAF e all'art. 70
Reg.LAF, non ha comunicato tempestivamente né l'inizio della sua attività
lucrativa a partire dal mese di agosto 1998, né la separazione di fatto dal
marito avvenuta alla fine del mese di maggio 2000, per cui ha senz'altro
violato il proprio obbligo di informare la Cassa.
A mente
di questa Corte la violazione commessa dall'assicurata, avendo la Cassa
avvisato in modo chiaro ed esplicito quest'ultima circa il suo obbligo di
informare l'organo competente (cfr. consid. 2.10.), configura inoltre una
negligenza grave, per cui l'invocata buona fede non deve essere ammessa.
Non potendo riconoscere la
buona fede della ricorrente, primo presupposto per ottenere un eventuale
condono, questo Tribunale deve, di conseguenza, confermare la decisione del 22
febbraio 2002 della Cassa cantonale per gli assegni familiari e respingere il
ricorso.
2.15. A titolo abbondanziale
va segnalato che l'assicurata nel suo atto di ricorso ha postulato, nel caso in
cui non potesse essere riconosciuta la sua buona fede, di suddividere l'importo
da restituire in rate, poiché deve pure saldare altri debiti e far fronte al
pagamento di ulteriori spese (cfr. consid. 1.4.).
Al
riguardo giova ribadire che un'eventuale soluzione confacente alle esigenze
della ricorrente deve essere concordata con la Cassa. Questo tema non è
comunque oggetto della presente vertenza e pertanto il TCA non è tenuto ad
occuparsene (cfr. DTF 123 V 230 consid. 3e).
Tuttavia
va rilevato che in sede di udienza, il 23 ottobre 2002, __________, per conto
della Cassa, ha dichiarato la disponibilità dell'amministrazione ad andare
incontro all'assicurata affinché possa restituire l'importo in maniera
graduale, sottolineando però che l'ammontare deve essere restituito entro 3
anni.
La Cassa
ha inoltre precisato che qualora la restituzione di una determinata somma
dovesse creare a un assicurato delle ingenti difficoltà di ordine finanziario,
la prassi prevede di verificare mediante un calcolo interno, da effettuare
usando i criteri dell'UEF, se esiste un margine che va al di là dei minimi
vitali. Nel caso di risposta negativa il credito viene dichiarato irrecuperabile
(cfr. consid. 1.7.).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
è respinto.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Intimazione
alle parti.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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