AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
39.2002.21
Data decisione, Autorità:
13.09.2002, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
39.2002.00021
rs/sc
Lugano
13 settembre 2002
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo,
presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice
Raffaella
Sartoris
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 27 febbraio 2002
di
__________,
rappr. da: __________,
contro
le decisioni del 1° febbraio 2002 emanate
da
Cassa cantonale assegni familiari, 6501 Bellinzona 1 Caselle,
in materia di assegni di famiglia
ritenuto, in
fatto
1.1. Con
decisione del 4 settembre 1998 la Cassa cantonale per gli assegni familiari (di
seguito la Cassa) ha attribuito a __________ un assegno integrativo di fr.
228.-- mensili a favore dei figli __________ (13.06.1988) e __________
(06.07.1993), per il periodo dal 1° gennaio 1998 al 31 luglio 1998 (cfr. doc. _
agli atti dell'amministrazione).
Dal 1°
agosto 1998 l'importo dell'assegno integrativo è stato diminuito a fr. 147.--
(cfr. doc. _ agli atti dell'amministrazione).
L'ammontare
dell'assegno è poi stato aumentato a fr. 182.-- a partire dal 1° gennaio 1999
(cfr. doc. _ agli atti dell'amministrazione).
Dal 1°
gennaio 2001, infine, l'assegno integrativo è stato quantificato in fr. 271.--
mensili (cfr. doc. _ agli atti dell'amministrazione).
1.2. A seguito
dell'usuale procedura di revisione degli assegni di famiglia, la Cassa con
decisione 1° febbraio 2002 ha ordinato a __________ di restituire l'importo di
fr. 3'903.-- percepiti indebitamente nel periodo dal 1° novembre 1999 al 31
maggio 2001 (cfr. doc. _).
Inoltre
con ulteriore provvedimento emanato sempre il 1° febbraio 2002
l'amministrazione ha rifiutato l'erogazione all'assicurata dell'assegno
integrativo dal 1° giugno 2001 (cfr. doc. _).
1.3. In data 27
febbraio 2002 l'assicurata, tramite la __________, ha inoltrato tempestivo
ricorso al TCA, nel quale si è così espressa:
"
(…)
In data 01.02.2002 è stata intimata alla signora
__________ la decisione di rifiuto, allegato 2,3 degli assegni
integrativi con la motivazione che il reddito disponibile è cambiato. Inoltre
con la stessa data ma in busta separata alla signora _________ le viene
ingiunto di restituire Fr. 3903.- per assegni percepiti a torto.
Noi contestiamo nel modo più assoluto che sia
cambiato e tanto meno in meglio. La signora __________ è tuttora in una
situazione economica disperata e il reddito della sostanza che presuntamente
avrebbe avuto dalla vendita di una casa piena di debiti è stato bloccato
dalle autorità tutorie cantonali che vegliano affinché i figli, __________
e __________ abbiano quanto aspetta loro al compimento della maggiore età,
pertanto in nessun modo è disponibile per la signora __________ che è costretta
a vivere con un salario da fame dettato dalla mancanza di CCL che vige nel
settore della vendita in Ticino.
Chiediamo che questo Tribunale giudichi il
ricorso sulla decisione di rifiuto degli assegni integrativi e l'ordine di
restituzione del medesimo accolto perché l'importo conteggiato è bloccato dalle
autorità tutorie." (Doc. _)
1.4. Con risposta
15 marzo 2002 la Cassa ha proposto di respingere il gravame e ha osservato:
"
(…)
I ricorsi vertono essenzialmente sulla computabilità del capitale
posseduto dai figli della ricorrente come pure sulla computabilità del relativo
reddito. I figli minorenni della signora __________ hanno venduto una proprietà
immobiliare ricavandone l'importo di fr. 160'000.--
ciascuno. Per ordine della delegazione tutoria di __________ sono stati creati
due conti nominativi vincolati presso la __________ affinché i minorenni ne
possano disporre una volta raggiunta la maggiore età. Nel verbale del 17
dicembre 1999 della Delegazione tutoria di __________ si afferma inoltre:
"Ogni eventuale operazione che dovesse avvenire entro la
citata data dovrà ottenere l'autorizzazione espressa da parte della D. T."
Questa precisazione, secondo la Cassa, rende possibile accedere ai capitali dei
figli anche prima del compimento del 18mo anno d'età, previa istanza da
sottoporre alla D. T.
A queste conclusioni si può giungere in ossequio a quanto
stabilito dagli articoli 319 e 320 CCS che recitano:
" I
genitori possono impiegare i redditi della sostanza del figlio per il suo
mantenimento, la sua educazione e istruzione e, in quanto l'equità lo richieda,
anche per i bisogni dell'economia domestica. L'avanzo spetta alla sostanza del
figlio (art. 319).
Versamenti a tacitazioni, risarcimenti
a analoghe prestazioni possono essere adoperati per il mantenimento del figlio,
in rate corrispondenti ai bisogni correnti. Se necessario per provvedere alle
spese di mantenimento, educazione e istruzione, l'autorità tutoria può
permettere ai genitori di attingere in misura determinata anche alla rimanente
sostanza del figlio (art. 320)."
Dal tenore di questi articoli appare evidente che la signora
__________, proprio perché si trova in ristrettezze economiche che la rendono
tributaria dell'assegno integrativo per il mantenimento dei suoi due figli,
possa accedere ai capitali dei figli. L'articolo 319 che regola l'impiego dei
redditi della sostanza dei figli fa si che l'investimento in obbligazioni di
cassa al tasso del 3.5 % producano interessi per fr. 11'200.--
all'anno cui la signora __________ deve poter accedere. Si precisa che il solo
computo del provento dei capitali produce il rifiuto dell'assegno integrativo
al punto che, la problematica del consumo della sostanza dei figli potrebbe
anche rimanere irrisolta. Il calcolo con il solo computo dei redditi della
sostanza si presenta come segue:
FABBISOGNO
105 Contributo assicurazione malattia 1512
111 Pigione lorda annua 4800
134 Pigione ammessa 4800
130 Fabbisogno vitale 31380
TOTALE FABBISOGNO (1) 37692
SOSTANZA
200 Libretti di risparmio e di deposito 3229
208 Altri fattori della sostanza 15000
222 Parte sostanza non computabile 55000
TOTALE SOSTANZA (2)
0
REDDITO 22320
300 Reddito da attività dipendente 11243
312 Interessi da libretti risparmio e deposito 12000
315 Alimenti 4392
318 Assegno di base
TOTALE REDDITO (3) 49955
CALCOLO DELL'ASSEGNO FAMILIARE
Importo massimo erogabile per anno: 11708
Assegno annuo: 37692 (1) - 49955 (3):
0
Assegno mensile (1/12 assegno annuo):
0
In conclusione la Cassa, pur ribadendo la computabilità della
sostanza e reddito della sostanza, chiede a codesto lodevole Tribunale di voler
respingere i ricorsi perché la decisione di rifiuto dell'assegno dal 1. giugno
2001 e l'ordine di restituzione di fr. 3'903.-- si
giustificano già con il solo computo del reddito della sostanza." (Doc. _)
in
diritto
2.1. Oggetto del
contendere è da un lato la restituzione alla Cassa, da parte di __________, di
fr. 3'903.-- percepiti a torto a titolo di assegni integrativi dal 1° novembre
1999 al 31 maggio 2001. Dall'altro il riconoscimento del diritto a un assegno
integrativo a decorrere dal 1° giugno 2001.
A)
Ricorso contro l'ordine di restituzione
2.2. L'art. 24
LAF stabilisce come segue le condizioni per poter beneficiare dell'assegno
integrativo:
"
Il genitore domiciliato nel Cantone ha diritto
all'assegno (integrativo), per il figlio, se cumulativamente:
a) ha la custodia
del figlio;
b) ha il domicilio
nel Cantone da almeno tre anni;
c) il reddito
disponibile del o dei genitori, con l'aggiunta
dell'eventuale
assegno di base nonché degli eventuali obblighi
alimentari, è
inferiore ai limiti minimi previsti dalla legislazione sulle
prestazioni
complementari all'AVS/AI.
Se entrambi i
genitori hanno la custodia del figlio, la madre ha
diritto all'assegno.
Non ha diritto
all'assegno il beneficiario di una prestazione complementare all'AVS/AI, se il
figlio è considerato per il calcolo della prestazione."
Per
l’art. 27 LAF
"
1L'importo
dell'assegno, incluso l'eventuale assegno di base nonché gli eventuali obblighi
alimentari, è pari alla differenza fra il reddito disponibile ai sensi della
legislazione sulle prestazioni complementari all'AVS/AI ed i limiti minimi.
2In ogni caso
l'importo dell'assegno non può superare il limite del o dei figli per i quali
l'assegno è riconosciuto.
3L'assegno
integrativo non è versato se il suo importo annuo è inferiore all'importo
mensile dell'assegno di base per un figlio."
Secondo l’art.
28 cpv. 1 a 3 LAF
"
Per l’accertamento ed il calcolo sono
applicabili per analogia le disposizioni della legislazione sulle prestazioni
complementari all’AVS/AI.
Il reddito del
lavoro è computato per intero; la sostanza computabile è considerata quale
reddito nella misura di 1/15.
Il premio per
l’assicurazione sociale ed obbligatoria contro le malattie a carico della
famiglia è preso in considerazione nel calcolo. Le spese di cura e di malattia
non sono prese in considerazioni nel calcolo.”
Per la
determinazione dell’importo dell’assegno vengono considerati anche i figli:
a) se non
sono in formazione, fino ai 18 anni;
b) se
sono in formazione, fino al termine della stessa ma al più
tardi
fino ai 25 anni (art. 34 Reg.LAF).
2.3. Secondo
l’art. 3c cpv. 1 lett. h LPC, in vigore dal 1 gennaio 1998 e applicabile al
caso di specie in virtù del rinvio di cui all’art. 28 cpv. 1 LAF, il reddito
determinante comprende le pensioni alimentari del diritto di famiglia.
Per la
lettera g dell'articolo succitato, inoltre, il reddito determinante comprende
pure le entrate e le parti di sostanza a cui l'assicurato ha rinunciato.
In una
sentenza del 9 febbraio 1999 in re B.J, cresciuta in giudicato, il TCA ha già
stabilito che questa norma è applicabile anche per il calcolo degli assegni
integrativi.
In
materia di prestazioni complementari, vengono di principio considerati per il
calcolo, solo quegli attivi che l’assicurato ha effettivamente ricevuto e di
cui può disporre senza restrizioni (AHI Praxis 1995 p. 166 consid. 2a; RDAT I
1992 p. 154; RCC 1984 p. 189; Werlen, Der Anspruch auf Ergänzungsleistungen,
Baden 1995, p.156/ 166; ZAK 1989 p. 238).
E' quindi
rilevante il fatto che l’interessato non dispone dei mezzi necessari per far
fronte ai suoi bisogni esistenziali, non il motivo che ha condotto a questa
situazione (DTF 115 V 355).
Tale
principio è tuttavia sottoposto a dei limiti. In particolare non è richiamabile
se l’assicurato ha rinunciato a dei beni senza esserne giuridicamente obbligato
e senza controprestazione adeguata, oppure dispone di un diritto a determinate
entrate o a una determinata sostanza, ma non ne fa uso o non fa valere le sue
pretese (RCC 1989 p. 350 consid. 3b; 1988 p. 275 consid. 2b) o se, per motivi
di cui è responsabile, non esercita, per lo meno a tempo parziale, un’attività
lucrativa ammissibile (AHI Praxis 1995 p. 166 consid. 2a; Pratique VSI 1994 p.
225 consid. 3a; RCC 1992 p. 348; DTF 115 V 353 consid. 5c).
In questi
casi la giurisprudenza considera che vi è una rinuncia a sostanza ai sensi
dell’art. 3 cpv. 1 lett. f LPC in vigore fino al 31 dicembre 1997 (RDAT I 1994
p. 189 consid. 3a; RCC 1989 p. 350 consid. 3b). Questa giurisprudenza
dev’essere applicata anche in virtù del nuovo diritto. L’art. 3c cpv. 1 lett. g
LPC prevede infatti che i redditi determinanti comprendono anche le entrate e
le parti di sostanza cui l’assicurato ha rinunciato.
Di regola
la giurisprudenza si è limitata a riconoscere l’applicabilità del citato
articolo, se la rinuncia è avvenuta senza obbligo legale e senza controprestazione
adeguata. Ha infatti ribadito più volte che il sistema delle prestazioni complementari
non offre la possibilità di procedere ad un controllo dello stile di vita
dell’assicurato e di chiedersi se in passato il richiedente ha vissuto al di
sotto o al di sopra della normalità (AHI Praxis 1995 p. 167 consid. 2b;
Carigiet, Ergänzungsleistungen, Zurigo 1995, p. 120; Carigiet/Koch, Ergänzungsleistungen
zur AHV/IV, Supplemento, Zurigo 2000, pag. 100).
Secondo
la giurisprudenza del TFA, inoltre, al coniuge avente diritto a pensioni
alimentari vanno computate le prestazioni convenute con l’altro coniuge e non
quelle effettivamente versate, finché la loro irrecuperabilità non può essere
obiettivamente stabilita. L'irrecuperabilità delle pensioni alimentari dovute
può essere ammessa, di regola, quando sono state esaurite tutte le possibilità
giuridiche per il loro recupero (DTF 120 V 443 consid. 2; Pratique VSI 1995 p.
52; RCC 1991 pag. 145 consid. 2c, RCC 1988 pag. 275-276; Direttive UFAS sulle
prestazioni complementari, cifra 2130). Questo è in particolare il caso quando
la moglie ha intrapreso infruttuosamente procedure civili o penali oppure
procedimenti esecutivi (SVR 1996 EL Nr. 20 p. 59 consid. 4; SVR 1994 EL Nr. 1
p. 1 consid. 3b; RCC 1992 p. 272).
Il rigore
di questa giurisprudenza è però stato mitigato dall'Alta corte federale in due
sentenze del 24 e 31 marzo 1992. In quest'occasione il TFA ha ammesso che il
carattere di irrecuperabilità può essere ammesso anche in assenza di qualsiasi
intervento giuridico, se si può chiaramente comprovare che il debitore di
alimenti non è in grado di mantenere i suoi obblighi. Questa prova può essere
fornita in particolare per mezzo di attestati ufficiali (emanati ad esempio
dalle autorità esecutive o fiscali), relative al reddito e alla sostanza del
debitore di alimenti (SVR 1996 EL Nr. 20 p. 60 consid. 4; Pratique VSI 1995 p.
53; RCC 1992 pag. 271 consid. 2, RCC 1992 pag. 275 consid. 2).
2.4. Per l’art.
29 LAF
"
1L'assegno
integrativo deve essere aumentato, ridotto o soppresso in caso di cambiamento
del reddito disponibile dei genitori o della composizione della famiglia.
2Il regolamento disciplina i particolari.
3L'aumento avviene con il primo giorno del mese in cui la domanda di
revisione è stata inoltrata.
4La riduzione o la soppressione interviene:
a) se il cambiamento è stato annunciato tempestivamente, il primo
giorno del mese successivo la notifica della decisione;
b) se l'interessato ha ottenuto le prestazioni indebitamente,
retroattivamente dalla data in cui avvenne la modifica determinante."
In
proposito l’art. 35 RegLAF precisa che
"
1Per
cambiamento della composizione della famiglia si intende ogni variazione nella
comunione di persone che è alla base del calcolo della prestazione.
2L'assegno integrativo è aumentato o ridotto in caso di cambiamento
importante del reddito disponibile dei genitori.
3Il cambiamento del reddito disponibile è importante quando esso
provoca una modifica di almeno fr. 500.- all'anno dell'assegno erogato."
Secondo
l’art. 36 RegLAF inoltre
"
L'assegno integrativo è soppresso in qualsiasi
momento se non sono più adempiute le condizioni legali."
2.5. Secondo
l’art. 41 LAF
"
Il titolare del diritto o il beneficiario sono
tenuti ad informare tempestivamente il datore di lavoro, rispettivamente la
Cassa competente, su ogni cambiamento rilevante per il diritto
all'assegno."
In
proposito l'art. 70 del RegLAF precisa che
"
Il titolare del diritto o il beneficiario
informano immediatamente la Cassa cantonale per gli assegni familiari di ogni
cambiamento rilevante per il diritto all'assegno, in particolare:
a) ogni mutamento delle condizioni personali o familiari del titolare
del diritto o del beneficiario;
b) ogni variazione della situazione economica del titolare del diritto
o del beneficiario, rispettivamente dei loro familiari."
Anche
secondo l'art. 42 LAF
"
Il titolare del diritto o il beneficiario e i
loro familiari, i datori di lavoro, le Autorità amministrative cantonali e comunali,
le Autorità giudiziarie, le Assicurazioni sociali e private sono tenuti a
fornire tutte le informazioni utili all'accertamento del diritto agli assegni
ed al pagamento dei contributi."
2.6. Per quanto
riguarda l'obbligo di restituzione e del condono l’art. 44 LAF prevede che
"
1L'assegno
indebitamente percepito deve essere restituito.
2Il diritto di esigere la restituzione è perento dopo un anno dal
momento in cui la Cassa ha avuto conoscenza dell'indebito ma, in ogni caso,
dopo cinque anni dal pagamento dell'assegno.
3La restituzione è condonata da parte della Cassa competente, in
tutto od in parte, se il richiedente ha percepito la prestazione indebita in
buona fede e se, tenuto conto delle sue condizioni economiche al momento della
restituzione, il provvedimento costituirebbe per lui un onere troppo
grave."
Dal
tenore del Messaggio alla LAF emerge che la norma è stata formulata
analogamente all’art. 27 OPC, applicabile in materia di prestazioni
complementari (Messaggio p. 54).
Per l’art.
76 RegLAF:
"
1In caso di
violazione dell'obbligo di informare, la Cassa cantonale per gli assegni
familiari emette un ordine di restituzione nei confronti del titolare del
diritto o del beneficiario dell'assegno.
2La richiesta
di condono è presentata dalla persona tenuta alla restituzione alla Cassa
cantonale per gli assegni familiari.
3La richiesta
è presentata, debitamente motivata, nel termine di 30 giorni dalla notifica
della decisione di ordine di restituzione della Cassa."
Secondo
l’art. 47 LAF, infine,
"
Per quanto non previsto dalla legge, sono
applicabili le disposizioni della legge federale sull'assicurazione per la
vecchiaia ed i superstiti e la legislazione sulle prestazioni complementari
all'AVS/AI."
2.7. Secondo la
giurisprudenza in vigore in materia di restituzione in ambito LAVS, applicabile
anche alla LPC e quindi in materia LAF, in base al rinvio di cui all’art. 47
LAF, la richiesta di restituzione è subordinata ai presupposti della revisione
processuale o del riesame. In effetti l’amministrazione può riesaminare una
decisione cresciuta in giudicato formale, che non è stata oggetto di un
controllo giudiziario, nel caso in cui è senza dubbio errata e la correzione ha
un’importanza rilevante oppure deve procedervi se si manifestano nuovi elementi
o nuovi mezzi di prova atti a indurre ad una conclusione giuridica differente.
Solo in tali casi può richiedere una restituzione (cfr. STFA del 20 ottobre
2000 nella causa C., C 25/00; DTF 122 V 21; RCC 1989 p. 547; RCC 1985 p. 63;
Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht,
Zurigo 1994, ad art. 3 p. 68).
Per quel
che concerne l’importanza della correzione non è possibile fissare un ammontare
limite generalmente valido. E’ infatti determinante l’insieme delle circostanze
del singolo caso (RCC 1989 p. 547).
E' tenuto
alla restituzione ogni assicurato che ha beneficiato di una prestazione, alla
quale, da un profilo oggettivo, non aveva diritto. La prestazione è
quindi stata erogata in contrasto con la legge. A questo stadio non è determinante
sapere se l'assicurato era in buona fede oppure no quando ha ricevuto
l'indebita prestazione. Il problema della buona fede è infatti oggetto di esame
nell'ambito della procedura successiva di condono (Widmer, Die Rückerstattung
unrechtmässig bezogener Leistungen in den Sozialversicherungen, Tesi, Basilea
1984, pag. 125 a 127; FF 1946 II p. 527-528, edizione francese; STFA del 20
ottobre 2000 nella causa C., C 25/00).
Il
principio della restituzione sancito all'art. 47 cpv. 1 LAVS, analogo alle
regole del diritto civile (miranti ad evitare l'arricchimento indebito, cfr.
art. 62ss CO), ha beneficiato di un complemento importante nell'ambito dell'AVS
e delle leggi ad essa correlate (art. 49 LAI e art. 27 LPC), nel senso che, se
il principio della restituzione è stato stabilito (da un profilo oggettivo), la
persona tenuta a restituire ha la possibilità di domandare, in una procedura
distinta, il condono della restituzione, se egli era in buona fede e se la
restituzione costituirebbe un onere troppo grave (art. 47 cpv. 1, 2a frase LAVS
e art. 79 OAVS; Valterio, Commentaire de la loi sur l'assurance-vieillesse et
survivants, pag. 226; STCA 14 maggio 1993 in re P.).
Questo
concetto è stato pure ripreso dall'art. 44 cpv. 3 LAF (cfr. consid. 2.5.).
2.8. A
motivazione dell'ordine di restituzione la Cassa sostiene che l'assicurata non
ha notificato tempestivamente il fatto che il padre dei suoi due figli,
___________, non abiti più con loro "da oltre tre anni", l'inizio
della sua attività lavorativa presso la ________ dal 1° novembre 1999 e la
vendita, il 14 gennaio 2000, della proprietà fondiaria dei figli (cfr. doc. _).
L'assicurata
non ha contestato la circostanza di non aver informato l'amministrazione, bensì
ha affermato che la sua situazione economica non è comunque cambiata. Infatti
il suo stipendio è particolarmente basso e l'importo ricavato dalla vendita dei
fondi è stato bloccato dall'autorità tutoria fino alla maggiore età dei figli
(cfr. consid. 1.3.).
Al
riguardo va ricordato che giusta gli art. 41 LAF e 70 Reg.LAF, il titolare del
diritto all'assegno è tenuto a informare la Cassa cantonale dei
"cambiamenti rilevanti per il diritto" (cfr. consid. 2.6.).
Inoltre
l'art. 25 lett.c OPC, al quale la LAF rinvia in modo generale (cfr. art. 28 e
47 LAF), prevede che:
"
ad ogni diminuzione o aumento delle spese
riconosciute dalla LPC, dei redditi determinanti e della sostanza, se durerà
prevedibilmente per un periodo di tempo abbastanza lungo: determinanti sono
i nuovi redditi e le spese duraturi, calcolati su un anno, e la sostanza
presente alla sopravvenienza del cambiamento, se il cambiamento è inferiore
a 120 franchi l'anno, si può rinunciare all'adattamento."
Pertanto
a giusto titolo l'amministrazione, già solo per il fatto di essere venuta a
conoscenza del cambiamento intervenuto nella situazione familiare
dell'insorgente e del suo nuovo impiego, ha effettuato dei nuovi conteggi,
tenendo conto in primo luogo di una famiglia monoparentale con due figli, e non
di una famiglia biparentale come risultava dalle precedenti decisioni (cfr.
doc. _ agli atti dell'amministrazione) e in secondo luogo del reddito da
attività dipendente percepito dall'assicurata dal 1° novembre 1999.
Dagli
atti di causa risulta, infatti, che la ricorrente ha iniziato a lavorare il 1°
novembre 1999 presso la __________ percependo uno stipendio annuo, al netto dei
contributi sociali, di fr. 22'320.-- (cfr. doc. _ agli atti
dell'amministrazione).
Tale
guadagno è più elevato sia di quanto essa percepiva nel 1998 lavorando a tempo
parziale, e meglio fr. 9'804.-- (cfr. doc. _ agli atti dell'amministrazione),
che dell'importo di fr. 8'583.-- versatole a partire dal mese di giugno 1998
dall'assicurazione contro la disoccupazione (cfr. doc. _ agli atti dell'amministrazione).
2.9. Per quanto
concerne la sostanza di proprietà dei figli in ragione di 1/2 ciascuno e il
reddito da sostanza mobiliare, ottenuto dopo la vendita dei fondi avvenuta il
14 gennaio 2000 (cfr. doc. _ agli atti dell'amministrazione), va osservato che
il computo o meno di queste voci rileva dal diritto concernente gli effetti
della filiazione, il quale si definisce in generale secondo le norme del Codice
civile svizzero (cfr. DTF 100 V 50; SZS 2000 pag. 536).
Secondo
costante giurisprudenza del TFA il diritto di famiglia è una premessa per il
diritto delle assicurazioni sociali e dunque è preminente, ad eccezione del
caso in cui esistano altri regolamenti (cfr. DTF 126 V 155; DTF 126 V 87-88;
DTF 121 V 128; DTF 124 V 64; SZS 2000 pag. 536).
Per
quanto concerne l'impiego della sostanza e dei relativi redditi da parte dei
genitori si deve, perciò, fare riferimento alle disposizioni in merito del CC
(cfr. SZS 2000 pag. 536 applicato in casu per analogia).
Ora,
giusta l'art. 319 CC
"
1I genitori possono impiegare i redditi della sostanza del figlio per
il suo mantenimento, la sua educazione e istruzione e, in quanto l'equità lo
richieda, anche per i bisogni dell'economia domestica.
2L'avanzo spetta alla sostanza del figlio.
L'art.
320 CC prevede:
"
1Versamenti a tacitazione, risarcimenti e analoghe prestazioni
possono essere adoperati per il mantenimento del figlio, in rate corrispondenti
ai bisogni correnti.
2Se necessario per provvedere alle spese
di mantenimento, educazione o istruzione, l'autorità tutoria può permettere ai
genitori di attingere in misura determinata anche alla rimanente sostanza del
figlio.
L'art.
321 CC enuncia:
"
1I genitori non possono adoperare i redditi della sostanza che il
figlio ha ricevuto sotto questa espressa condizione o che gli fu data perché
frutti interesse a suo favore, o come libretto di risparmio.
2L'amministrazione di questi beni da parte
dei genitori può essere esclusa soltanto se espressamente stabilito all'atto
della liberalità.
Ai sensi
dell'art. 319 CC i genitori possono pertanto utilizzare i redditi della
sostanza del figlio minorenne per il suo mantenimento, la sua educazione e
formazione, indipendentemente dalla loro situazione economica, a meno che la
liberalità sia stata accordata al figlio perché frutti interesse o come
libretto di risparmio o alla precisa condizione che i genitori non l'utilizzino
(cfr. art. 321 cpv. 1 CC).
L'impiego
dei redditi del patrimonio del figlio da parte dei genitori facilita di
conseguenza l'adempimento del loro obbligo di mantenimento.
Se i
redditi della sostanza del figlio non sono necessari per il mantenimento dello
stesso e se i genitori non hanno sufficienti mezzi per far fronte in modo
adeguato alle spese dell'economia domestica, essi possono essere impiegati
sussidiariamente e secondo equità per le necessità dell'economia domestica.
Nel caso
in cui ai genitori non occorrano questi redditi, l'eccedente aumenta il
patrimonio del figlio (cfr. art. 319 cpv. 2 CC).
La
sostanza del figlio può essere per contro impiegata eccezionalmente e soltanto
per il mantenimento, l'educazione e la formazione del figlio, previo rilascio
dell'autorizzazione da parte dell'autorità tutoria (cfr. art. 320 cpv. 2CC). I
prelievi di sostanza presuppongono che le altre risorse finanziarie del figlio
siano insufficienti e che i genitori siano impossibilitati a provvedere alle
sue spese. L'autorità tutoria fisserà l'importo e la frequenza dei prelievi. La
sostanza non può tuttavia essere destinata retroattivamente alle spese di
mantenimento.
Non è
invece subordinato al consenso dell'autorità tutoria l'impiego per il
sostentamento del figlio di versamenti a tacitazione, risarcimenti e analoghe
prestazioni. Questi versamenti, infatti, hanno, direttamente o indirettamente,
lo scopo di sopperire ai bisogni del figlio (cfr.DTF 111 II 410, C. Hegnauer,
Droit suisse de la filiation, Berna 1990, n. 28.06 segg.; P. Meier/M. Stettler,
Droit civil VI/2, Les effets de la filiation, Fribourg 2002, n. 427 segg.; B.
Schneider, Effets de la filiation, in FJS N. 334).
Nell'evenienza
concreta __________ e __________ erano proprietari di due particelle, ricevute
in donazione (cfr. doc. _ agli atti dell'amministrazione), site una nel comune
di __________ (N. __________) e l'altra nel comune di __________ (N.
__________). Con atto notarile del 14 gennaio 2000 e dopo aver ricevuto
l'autorizzazione dall'autorità tutoria di __________ (cfr. doc. _ agli atti
dell'amministrazione), essi, rappresentati dal loro curatore, hanno venduto i
due fondi per l'importo di fr. 780'000.--.
Fr.
160'000.-- sono stati versati a ciascun figlio, mentre il resto dell'importo è
servito per saldare i debiti contratti per la costruzione, sul mappale N.
__________, di un'abitazione non terminata (cfr. doc. _ agli atti dell'amministrazione).
Con
risoluzione del 17 dicembre 1999 la Delegazione tutoria di __________ ha
stabilito che il curatore avrebbe dovuto vincolare gli importi percepiti dai
minori, depositandoli su conti nominativi di un istituto bancario di suo gradimento.
E' stato inoltre deciso che i due minori non potranno in ogni caso disporre di
tale denaro se non dopo la raggiunta maggiore età. Ogni eventuale operazione
che dovesse avvenire entro la citata data dovrà ottenere l'autorizzazione
espressa da parte della Delegazione tutoria (cfr. doc. _ agli atti
dell'amministrazione), corrispondente dal 1° gennaio 2001 alla Commissione
tutoria regionale ai sensi della Legge sull'organizzazione e la procedura in
materia di tutele e curatele.
Il 4
aprile 2000 la Delegazione tutoria ha poi deliberato che i rispettivi importi
di fr. 160'000.-- avrebbero dovuto essere depositati presso la __________ e
investiti ciascuno in obbligazioni di cassa per fr. 150'000.-- e tramite
l'acquisto di un libretto di risparmio di fr. 10'000.-- per figlio (cfr. doc. _
agli atti dell'amministrazione).
Di
conseguenza per ciascun figlio sono state acquistate delle obbligazioni di
cassa per fr. 150'000.-- ed è stato aperto un libretto di risparmio di fr.
10'000.-- (cfr. doc. _ agli atti dell'amministrazione).
Come
menzionato sopra, giusta gli art. 319 e 320 CC i genitori possono utilizzare i
redditi della sostanza dei figli per il loro mantenimento, la loro educazione e
istruzione e secondo equità anche per le necessità dell'economia domestica. Per
poter usufruire anche della sostanza di proprietà dei figli, il cui impiego è
destinato a sopperire soltanto al mantenimento del figlio, occorre invece
l'autorizzazione dell'autorità tutoria.
Inoltre
l'art. 321 CC sancisce che i genitori non possono impiegare i redditi della
sostanza che i figli hanno ricevuto sotto questa espressa condizione o che fu
data loro per fruttare interesse o come libretto di risparmio.
Nel caso
di specie risulta dagli atti che le due particelle di __________ e di
__________ sono state donate ai figli dell'assicurata nel 1996 (cfr. doc. _
agli atti dell'amministrazione). Si trattava di due mappali a coltivo vignato.
Sulla part. __________ l'assicurata aveva commissionato la costruzione di
un'abitazione mai terminata (cfr. doc. _ agli atti dell'amministrazione).
In simili
condizioni questa Corte deve concludere che i due mappali non sono stati donati
a __________ e __________ perché fruttassero interesse. Del resto l'assicurata
non ha mai sostenuto tale tesi.
Di
conseguenza occorre concludere che i redditi maturati sulla sostanza mobiliare
dei figli, ricavata dalla vendita dei due fondi, possono essere impiegati
dall'insorgente per il mantenimento dei suoi figli, visto, per di più, che un
genitore può utilizzare i redditi della sostanza dei figli a prescindere dalle
sue condizioni economiche.
L'impiego
degli interessi per far fronte alle necessità dell'economia domestica secondo
l'equità, deve essere invece negato, poiché come verrà esposto in seguito (cfr.
consid. 2.16.; 2.17.), la situazione finanziaria dell'assicurata non può essere
definita precaria.
Per
quanto riguarda la sola sostanza di proprietà dei figli, non si tratta di
versamenti a tacitazione o risarcimenti ex art. 320 cpv. 1 CC, per cui l'impiego
per il mantenimento dei figli è subordinato all'autorizzazione dell'autorità
tutoria. Emerge dalla documentazione agli atti che l'assicurata non ha mai
inoltrato una tale richiesta alla competente autorità. Inoltre, considerata la
condizione economica generale dell'assicurata, la quale dispone di un salario
netto mensile di fr. 1'852.--, degli assegni di base, degli alimenti versati
dal padre dei figli e dei redditi della sostanza di __________ e __________,
l'autorità tutoria avrebbe verosimilmente respinto la domanda di utilizzare il
capitale dei figli.
Oltre che
per i motivi esposti al consid. 2.8, il calcolo dell'assegno integrativo andava
dunque rivisto, anche perché l'assicurata, dopo la vendita nel mese di gennaio
2000 dei due mappali di _________ e di _________, poteva beneficiare anche dei
redditi della sostanza dei suoi figli.
Risulta
infatti chiaramente che si sono realizzati dei cambiamenti importanti della
composizione della famiglia _________ e del reddito disponibile dell'assicurata
(cfr. art. 35 Reg.LAF; consid. 2.4.), che hanno diminuito le relative spese
riconosciute, visto che la famiglia è ora costituita da un solo genitore e da
due figli, ma che hanno aumentato i redditi dell'insorgente rispetto a quelli
della sola assicurata - ovvero senza considerare le entrate dell'allora
convivente - computato nei precedenti provvedimenti (cfr. doc. _ agli atti
dell'amministrazione).
In simili
condizioni, dunque, la ricorrente ha effettivamente percepito indebitamente gli
assegni integrativi che le sono stati erogati. Essi vanno così restituiti.
2.10. Occorre ora
stabilire se l'importo richiesto in restituzione è corretto.
L'assicurata,
come visto sopra (cfr. consid. 2.8, 1.3.), ha contestato il computo della
sostanza mobiliare ricavata dalla vendita delle particelle di proprietà dei
figli in quanto è bloccata fino alla maggiore età di _______ e ________.
Come
appena esposto (cfr. consid. 2.8.), giusta l'art. 25 cpv. 1 lett. c OPC
determinanti sono i nuovi redditi, calcolati sulla base di un anno.
Di
conseguenza nei conteggi va considerato il guadagno percepito dall'insorgente
presso la _________ dal 1° novembre 1999.
L'assicurata
ha percepito un salario mensile lordo di fr. 2'000.-- per dodici mensilità.
Dedotti gli oneri sociali annualmente le venivano versati fr. 22'320.-- (cfr.
doc. _ agli atti dell'amministrazione), come del resto indicato dalla Cassa nei
nuovi conteggi (cfr. allegati a doc. _ agli atti dell'amministrazione).
2.11. L’art. 3b
della Legge federale sulle prestazioni complementari (LPC), a cui rinvia l’art.
24 cpv. 1 lett. c LAF, entrato in vigore con la terza revisione della LPC il 1°
gennaio 1998, prevede che le spese riconosciute si compongono di un importo
destinato alla copertura del fabbisogno vitale, per anno, pari, fino al 31 dicem-bre
2000, al minimo per le persone sole, a fr. 14’860.-, per i co-niugi,
almeno 22’290.- franchi e per gli orfani e per i figli che dan-no diritto a una
rendita per figli dell'AVS o dell'AI, a fr. 7’830.-. Per i due primi figli si
prende in considerazione la totalità dell'importo determinante, per due altri
figli due terzi ciascuno (fr. 5'220.--) e per ogni altro figlio un terzo (fr.
2'610.--).
Dal 1°
gennaio 2001 il fabbisogno è di fr. 15'280.--, fr. 22'920.-- rispettivamente
fr. 8'050.-- (cfr. Ordinanza 01 sull'adeguamento delle prestazioni
complementari all'AVS/AI del 18 settembre 2000).
Ai
conteggi relativi al 1999 e al 2000 si applicano i limiti citati validi fino al
31 dicembre 2000.
In
concreto quindi, visto che per il calcolo degli assegni di famiglia si tiene
conto dei limiti minimi previsti dalla LPC (cfr. art. 24; 27 LAF; consid.
2.2.), il fabbisogno vitale della famiglia _______, formata dalla madre e dai
due figli ________ e _______, è pari a fr. 30'520.--, come riconosciuto
dall'amministrazione.
Per il
calcolo concernente il 2001 invece sono determinanti i nuovi limiti adeguati
all'anno 2001. Il fabbisogno vitale computato dalla Cassa di fr. 31'380.-- è
quindi corretto (cfr. allegati a doc. _ agli atti dell'amministrazione).
2.12. Per quanto
riguarda l'importo conteggiato a titolo di pigione l'art. 5 cpv. 1 lett. b
cifra 2 LPC, prevede che i cantoni stabiliscono l'importo delle spese per
pigione - comprese le spese accessorie - fino a concorrenza di un importo annuo
corrispondente, fino al 31 dicembre 2000, a fr. 13'800.-- per coniugi e le
persone con figli.
Secondo
l'art. 2 della legge cantonale di applicazione a titolo di pigione si applica
l'importo massimo.
Dal 1°
gennaio 2001 tale importo è pari a fr. 15'000.-- (cfr. Ordinanza 01
sull'adeguamento delle prestazioni complementari all'AVS/AI del 18 settembre
2000 e Decreto esecutivo concernente la legge federale sulle prestazioni
complementari all'AVS e all'AI del 6 dicembre 2000).
Nel caso
di specie dal contratto di locazione emerge che la pigione annua è di fr.
3'000.--, mentre le spese accessorie ammontano a fr. 1'800.-- annui (cfr. doc.
_ agli atti dell'amministrazione).
Complessivamente
il canone annuo è pari a fr. 4'800.--. Essendo tale somma inferiore al massimo
riconosciuto sia per il 1999/2000, che per il 2001, la Cassa ha correttamente
computato a titolo di pigione l'importo di fr. 4'800.--.
2.13. Per quanto
attiene alle modalità di computo del premio per l’assicurazione malattia, si
rileva che la Cassa ha agito conformemente alle disposizioni della LAF e del
relativo regolamento.
Come
indicato all'art. 28 cpv. 3 LAF (cfr. consid. 2.2.), il premio per
l'assicurazione sociale e obbligatoria contro le malattie a carico della
famiglia è preso in considerazione integralmente nel calcolo.
Pertanto,
per quanto riguarda la modalità di calcolo dei premi dell'assicurazione
malattia, la LAF non rinvia alla LPC, la quale si fonda sul premio medio
cantonale (cfr. art. 33 Reg.LAF; art. 3b cpv. 3 lett. d LPC).
Ai fini
del calcolo dell'assegno integrativo, come del resto delle PC, viene computato
unicamente il premio relativo all’assicurazione obbligatoria contro le malattie
a carico della famiglia e quindi all’assicurazione sociale secondo la LAMal
(cfr. art. 28 cpv. 3 LAF e 33 RegLAF).
Gli
eventuali premi che concernono le prestazioni complementari alla LAMal non
vengono per contro computati (cfr. Rapporto di maggioranza del 23 maggio 1996
p. 36).
Infine va
evidenziato che è computabile il premio netto e meglio va tenuto conto di
eventuali sussidi erogati agli interessati. L’art. 28 cpv. 2 LAF precisa
infatti che va considerato il premio per l’assicurazione sociale ed
obbligatoria contro le malattie a carico della famiglia (cfr. in proposito il
rapporto di maggioranza della commissione della gestione del 23 maggio 1996 p.
36).
Nel caso
in esame la Cassa, nei conteggi volti a stabilire quale assegno integrativo
l'assicurata avrebbe oggettivamente dovuto percepire, ha conteggiato un premio
al netto dei sussidi di fr. 1'611.-- per il 1999 e il 2000 e di fr. 1'512.--
per il 2001 (cfr. allegati a doc. _ agli atti dell'amministrazione).
Alla luce
della documentazione agli atti tali importi risultano corretti (cfr. doc. _
agli atti dell'amministrazione).
2.14. Come rilevato
al consid. 2.3., secondo l'art. 3c cpv. 1 lett. h LPC, il reddito determinante
comprende le pensioni alimentari del diritto di famiglia.
Nel caso
in esame l'assicurata sul formulario relativo alla "Revisione degli assegni
familiari anno 2001" ha indicato di ricevere dal padre dei suoi figli fr.
1'000.-- mensili brevi manu (cfr. doc. _ agli atti dell'amministrazione).
Inoltre
con scritto 2 agosto 2001 ha informato la Cassa che da poco più di un anno
___________ le versava regolarmente la somma di fr. 1'000.-- al mese (cfr. doc.
_ agli atti dell'amministrazione), pari a fr. 12'000.-- annui.
Emerge
poi dagli atti che già nel 1998 e nel 1999 il padre di ________ e ________ ha
corrisposto alla ricorrente l'importo di fr. 12'000.-- annui per i figli (cfr.
doc. _, dichiarazione d'imposta 2001/2002, doc. _ agli atti
dell'amministrazione).
Dalla
dichiarazione d'imposta 2001/2002 si evince, tuttavia, che nel 2000
l'insorgente ha percepito a titolo di alimenti soltanto fr. 9'000.- (cfr. doc.
_ agli atti dell'amministrazione).
Non
risulta però che l'assicurata abbia in qualche modo tentato di ottenere gli
alimenti non pagati relativi ad alcuni mesi del 2000.
Questo
comportamento, sulla base della legge e della giurisprudenza (cfr. art. 3c cpv.
1 lett. h, consid. 2.3.), deve essere interpretato come una rinuncia a delle
entrate a cui essa ha diritto.
Va
ricordato che la procedura in materia di assicurazioni sociali è retta dal
principio inquisitorio (Untersuchungsgrundsatz, SVR 2001 KV nr. 50 pag. 145;
SVR 1995 AHV Nr. 57 pag. 164 consid. 5a; AHI Praxis 1994 pag. 212; DTF 117 V
263; DTF 117 V 282). E’ dunque compito del giudice chiarire d’ufficio in modo
corretto e completo i fatti giuridicamente rilevanti.
Questo
principio non è tuttavia incondizionato, ma trova il suo correlato nell’obbligo
delle parti di collaborare (cfr. DLA 2001 N. 12 pag. 145; RAMI 1994 pag. 211;
AHI Praxis pag. 212; DLA 1992 pag. 113; DTF 117 V 261; DTF 116 V 26 consid. 3c;
DTF 115 V 142 consid. 8a; DTF 114 V 234 consid. 5a; DTF 110 V 52 consid. 4a;
Meyer, “Die Rechtspflege in der Sozialversicherung” in Basler Juristische
Mitteilungen (BJM) 1989 pag. 12; Spira, “Le contentieux des assurances sociales
fédérales et la procédure cantonale” in Recueil de jurisprudence Neuchâteloise
(RJN) 1984 pag. 16; Kurmann, “Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege
in erster Instanz” in Luzerner Rechtsseminar 1986, Sozialversicherungsrecht,
Referat XII, pag. 5 ss.)
Questo
obbligo comprende in particolare quello di motivare le pretese di cui le parti
si avvalgono e quello di apportare, nella misura in cui può essere
ragionevolmente richiesto da loro, le prove dettate dalla natura della vertenza
o dai fatti invocati: in difetto di ciò esse rischiano di dover sopportare le
conseguenze dell’assenza di prove (cfr. STFA del 7 dicembre 2001 nella causa
M., U 202/01; STFA del 18 settembre 2001 nella causa W., C 264/99; DTF 125 V
195 consid. 2; SVR 1995 AHV Nr. 57 pag. 164 consid. 5a; RAMI 1993 pag. 158-159
consid. 3a; DTF 117 V 264 consid. 3b; SZS 1989 pag. 92; DTF 115 V 113; G.
Beati, “Relazioni tra diritto civile ... “ in relazioni tra diritto civile e
assicurazioni sociali, Lugano 1993, pag. 1 seg. (3)).
Su questi
aspetti, cfr. in particolare: J. L. DUC, “Les assurances sociales en Suisse”,
Losanna 1995, pag. 827-828 e TH. Locher, “Grundriss des
Sozialversicherungsrecht” Berna 1997, pag. 339-341 il quale rileva che
“besondere Bedeutung hat die Mitwirkungspflicht dann, wenn der Sachverhalt ohne
Mitwirkung der betroffenen Person gar nicht (weiter) erstellt werden kann”.
In merito
al principio inquisitorio e all'obbligo delle parti di collaborare vedi pure le
STFA del 5 settembre 2001 nella causa C., U 94/01; STFA del 9 maggio 2001 nella
causa Z., P 36/00; STFA del 13 marzo 2001 nella causa P., U 429/00; STFA del 5
giugno 2000 nella causa V.P. contro UAI e TCA, I 76/00, consid. 3a, pag. 5 e
dell'8 novembre 1999 nella causa G.H. contro CCC e TCA, H 74/99, consid. 5d,
pag. 8; DTF 122 V 157, consid. 1a, pag. 158 e i rinvii ivi contenuti; DTF 121 V
204, consid. 6c, pag. 210; DLA 1999 N. 35, pag. 207, consid. 3 e DLA 1996/1997,
Nr. 17, pag. 83, consid. 2a.
Dalla
documentazione all'incarto emerge che il padre di ________ e ________
esercitava, perlomeno nel 1998, un'attività lavorativa indipendente con un
reddito di fr. 24'000.-- annui (cfr. doc. _ agli atti dell'amministrazione).
Di
conseguenza, ci si deve chiedere se gli alimenti dovuti sono da considerare
oggettivamente irrecuperabili (cfr. consid. 2.3.).
Tuttavia,
a parte il primo trimestre del 2000, ____________ ha sempre provveduto al
pagamento degli alimenti (cfr. doc. _ agli atti dell'amministrazione).
Mancando
delle attestazioni ufficiali che comprovino la reale impossibilità economica
del padre di far fronte al suo obbligo di mantenimento, questo Tribunale
applicando l'abituale principio della probabilità preponderante (cfr. RDAT
II-2001 N. 91 pag. 378, SVR 2001 KV N. 50 pag. 145; STFA del 18 settembre 2001
nella causa W., C 264/99; STFA del 22 agosto 2000 nella causa K.B., C 116/00;
STFA del 28 novembre 2000 nella causa P.S., H 407/99; STFA del 23 dicembre 1999
in re A.F., C 341/98, consid. 3, pag., 6; STFA 6 aprile 1994 in re E.P.; SZS
1993 pag. 106 consid. 3a; RCC 1986 pag. 202 consid. 2c, RCC 1984 pag. 468
consid. 3b, RCC 1983 pag. 250 consid. 2b; DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V
323 consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V 188 consid. 2b; Meyer,
"Die Rechtspflege in der Sozialversicherung", in Basler Juristische
Metteilungen (BJM) 1989 pag. 31-32; Scartazzini, "Les rapports de
causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale", Basilea 1991, pag.
63), deve concludere che non è dimostrata l'irrecuperabilità obiettiva degli
alimenti (cfr. consid. 2.3.; in particolare Pratique VSI 1995 pag. 51 segg.).
Gli
alimenti di fr. 1'000.-- mensili, corrispondenti a fr. 12'000.-- annui per i
due figli, devono dunque essere computati nei calcoli dell'assegno integrativo
relativi al 1999, al 2000 e al 2001, come correttamente effettuato dalla Cassa.
2.15. Per quanto
attiene agli assegni di base, correttamente nei provvedimenti contestati è
stato tenuto conto di un assegno di base annuale di fr. 4'392.-- (cfr. doc. _
inc. 39.01.65, doc. _ inc. 39.01.66).
L'assicurata,
infatti, percepisce un assegno di base per ________ e un assegno di base per
_________, ciascuno di un importo pari all'ammontare massimo erogabile,
corrispondente a fr. 183.-- mensili (cfr. art. 16 cpv. 1 LAF; doc. _).
2.16. Come visto
sopra (cfr. consid. 2.9.), l'assicurata ha il diritto di impiegare i redditi
della sostanza dei figli per il sostentamento dei medesimi, indipendentemente
dalla sua situazione economica.
Nel
calcolo relativo ai mesi di novembre e di dicembre 1999 non può essere
computato il reddito della sostanza dei figli, poiché le due particelle, che
non fruttavano redditi, sono state vendute soltanto nel mese di gennaio 2000.
Va poi precisato che
l'importo di fr. 160'000.-- per figlio è stato versato sui loro rispettivi
conti nel mese di febbraio 2000 e le obbligazioni di cassa sono state emesse il
22 marzo 2000 (cfr. doc _ agli atti dell'amministrazione).
Pertanto nel mese di
gennaio 2000 la sostanza dei figli non ha maturato nessun interesse da
conteggiare.
In ogni
caso ciò è irrilevante ai fini della presente vertenza, in quanto i redditi per
il 1999 e il 2000 ammontano a fr. 38'712 (fr. 22'320.-- + fr. 4'392.-- + fr.
12'000.--) e quindi sono più elevati delle spese riconosciute, pari sia nel
1999 che nel 2000 a fr. 36'931.-- (cfr. allegati a doc. _ agli atti
dell'amministrazione).
Risulta
dagli atti che nel mese di febbraio 2000 l'importo di fr. 160'000.-- di ogni
figlio era depositato su un proprio conto corrente, il cui interesse era
dell'1% (cfr. doc. _ agli atti dell'amministrazione).
Dal mese
di marzo 2000, la somma di fr. 150'000.-- per figlio è stata investita in
obbligazioni di cassa al 3.5% e con i rimanenti fr. 20'000.--, dedotte le
spese, è stato aperto un libretto di risparmio per figlio di fr. 9'500.--
ciascuno (cfr. doc. _ agli atti dell'amministrazione).
Questa
Corte può esimersi dal calcolare precisamente gli interessi maturati nel mese
di febbraio 2000, per il periodo dal mese di marzo al mese di dicembre 2000 e
per il lasso di tempo dal 1 ° gennaio 2001.
I redditi
di fr. 38'712.--, sia per il 2000 che per il 2001, superano infatti in ogni
caso le spese riconosciute di fr. 36'931 per il 2000 e di fr. 37'692.-- per il
2001 (cfr. allegati a doc. _ agli atti dell'amministrazione).
2.17. Alla luce di
tutto quanto precede, occorre concludere che per il periodo dal 1° novembre -
31 dicembre 1999, per l'anno 2000 e per il lasso di tempo a decorrere dal 1°
gennaio 2001 non sono dovuti alla ricorrente degli assegni integrativi.
Di
conseguenza l'ordine di restituzione emanato dalla Cassa non presta il fianco a
critiche nemmeno per quanto attiene alla sua quantificazione.
Il TCA,
pertanto, avendo l'assicurata percepito indebitamente gli assegni integrativi
erogatile e vista la correttezza dell'importo chiesto in restituzione, deve
confermare l'ordine di restituzione del 1° febbraio 2002.
B) Ricorso
contro la decisione di rifiuto dell'assegno integrativo a decorrere dal 1°
giugno 2001.
2.18. Quando nel
mese di febbraio 2002 la Cassa ha emanato la decisione impugnata relativa al
periodo dal 1° giugno 2001, essa ha agito nell'ambito della revisione periodica
degli assegni di famiglia (cfr. doc. _).
Essendo
intervenuti, nella situazione familiare ed economica dell'assicurata, dei
notevoli cambiamenti, ovvero la fine della convivenza con il padre di ________
e ________, l'inizio dell'attività lavorativa presso la ________ e la vendita
dei due fondi di ________ e di ________ di proprietà dei figli (cfr. doc. _
agli atti dell'amministrazione), essa ha proceduto ad adeguare gli assegni alla
nuova situazione(cfr. art. 29 LAF e 35 Reg.LAF, consid. 2.4.).
Come più
volte ribadito, sulla base dell'art. 25 cpv. 1 lett. c OPC determinanti sono i
nuovi redditi, calcolati sulla base di un anno (cfr. consid. 2.8., 2.10.).
Pertanto
tra i redditi deve essere computato il guadagno percepito dalla ricorrente
presso la ________, il quale ammonta, come visto sopra (cfr. consid. 2.10.), a
fr. 22'320.--.
L'amministrazione
nel provvedimento contestato ha quindi a ragione conteggiato questo importo
(cfr. doc. _).
2.19. Per quanto
riguarda l'importo del fabbisogno, della pigione, del premio della cassa
malati, degli assegni di base e degli alimenti versati da __________, va
osservato che il calcolo effettuato dalla Cassa è corretto. Vale infatti quanto
esposto in merito al ricorso contro l'ordine di restituzione (cfr. consid.
2.11.; 2.12.; 2.13.; 2.14.; 2.15.).
2.20. Per quanto
concerne sia l'impiego degli interessi maturati sulla sostanza mobiliare di
proprietà dei figli dell'insorgente per il loro mantenimento e il relativo
ammontare per il 2001, che l'eventuale utilizzo di parte della sostanza stessa,
questa Corte rimanda a quanto indicato al consid. 2.9.
Va
comunque ricordato che già omettendo il computo dei redditi della sostanza,
l'assicurata non ha diritto a un assegno integrativo, poiché anche per il
periodo a partire dal 1° giugno 2001 i redditi della famiglia ________ di fr.
38'712.-- (fr. 22'320.-- + fr. 4'392.-- + fr. 12'000.--) sono più elevati delle
spese riconosciute di fr. 37'692.-- (cfr. doc. _).
Di
conseguenza anche la decisione del 1° febbraio 2002 che rifiuta l'erogazione di
un assegno integrativo a decorrere dal 1° giugno 2001 deve essere confermata.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- I ricorsi
sono respinti.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Intimazione
alle parti.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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