AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
39.2001.77
Data decisione, Autorità:
30.09.2002, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
39.2001.00077
rs/cd
Lugano
30 settembre 2002
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
presidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattrice:
Raffaella
Sartoris
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 29 novembre 2001
di
__________,
contro
la decisione del 22 novembre 2001 emanata
da
Cassa cantonale assegni familiari, 6501 Bellinzona,
in materia di assegni di famiglia
ritenuto, in
fatto
1.1. Con
decisione 27 maggio 1999 la Cassa cantonale per gli assegni familiari (di
seguito la Cassa) ha attribuito a __________ un assegno integrativo di fr.
377.-- a favore della figlia __________ (24.12.1998), con effetto dal 1°
febbraio 1999 (cfr. doc. _ agli atti dell'amministrazione).
Dal 1°
gennaio 2001 l'importo dell'assegno è stato quantificato in fr. 448.-- (cfr.
doc. _ agli atti dell'amministrazione).
1.2. A seguito
dell'usuale procedura di revisione degli assegni di famiglia, la Cassa con
decisione 22 novembre 2001 ha ordinato a __________ di restituire l'importo di
fr. 7'083.-- percepiti indebitamente nel periodo dal 1° gennaio 2000 al 31
luglio 2001.
A
motivazione della richiesta la Cassa ha precisato che:
" con
decisione del 27 maggio 1999 la nostra Cassa le ha accordato un
assegno integrativo mensile di fr. 377.- a
decorrere dal 1. febbraio 1999, in seguito aumentato a fr. 448.-.
Sulla richiesta per assegni di famiglia del 15 febbraio 1999 ha
notificato che suo marito era al beneficio dell'indennità giornaliera
disoccupazione (TQ 07.12.1998 - 06.12.200 / IG
151.15).
In data 26 giugno 2001 le trasmettiamo il formulario per la
"Revisione degli assegni familiari (AFI/API) anno 2001" che ci viene
ritornato nel corso del mese di luglio 2001. Dallo stesso rileviamo che suo
marito dal 18.11.1999 ha iniziato un'attività lucrativa c/o Albergo ____________ con un salario
netto annuo di fr. 41'927.- per l'anno 2000 e
fr. 45'517.- per l'anno 2001.
L'articolo 41 LAF dispone che il titolare del diritto o il
beneficiario sono tenuti ad informare tempestivamente la Cassa competente su
ogni cambiamento rilevante per il diritto all'assegno.
Ne consegue che per il periodo dal 01.12.2000 (recte:
01.01.2000) al 31.07.2001 ha percepito a torto l'importo di fr. 7'660.- come da seguente conteggio:
Assegno integrativo
percepito:
dal 01.01.2000
al 31.12.2000 12 mesi a fr. 377.- fr.
4'524.-
dal 01.01.2001
al 31.07.2001 07 mesi a fr. 448.- fr.
3'136.-
Assegno integrativo di
diritto (cfr. tabelle allegate):
dal 01.01.2000
al 31.07.2001 19 mesi a fr. 0.- fr. 0.-
Totale assegno
integrativo a nostro favore fr. 7'660.-"
(cfr. doc. _)
1.3. In data 29
novembre 2001 l'assicurata ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA nel quale
si è così espressa:
" come
già scritto alla Signora __________ ero convinta che
avremmo ricevuto gli assegni di prima infanzia finchè la bambina
__________ non avesse compiuto l'età dei tre anni, cioè il 24 dicembre 2001.
Mi dispiace di aver fatto lo sbaglio di non annunciare l'inizio
dell'attività di mio marito.
Il guadagno netto di mio marito al mese sono di Fr. 3'510.-
mensili
ca. 300.- Fr. in più di
quando era in disoccupazione.
Dovendo fare il tragitto __________ - __________ quattro volte al
giorno abbiamo acquistato un auto Diesel al costo di Fr.
24'500.- visto che avevamo questo aiuto, cioè che l'assegno integrativo andava
direttamente alla banca per coprire un po' la
spesa di 500.- Fr. mensili.
Ora non avendo più questo
aiuto e non potendo avere due attività lucrative per il nostro fabbisogno ci
resta l'importo di Fr. 400.-."
(cfr. doc. _)
1.4. Con risposta
9 gennaio 2002 la Cassa ha proposto di respingere il gravame e ha osservato:
"
(…)
Dalla documentazione agli atti sono evidenziabili i seguenti
punti:
a) con
istanza del 19.02.1999 la famiglia __________ chiedeva di poter beneficiare
dell'assegno integrativo e di prima infanzia;
b) la
richiesta fu accolta, limitatamente all'assegno integrativo, il 27.05.1999: il
riconoscimento dell'assegno integrativo era giustificato dallo stato di
disoccupato del signor __________ e dalla relativa indennità giornaliera di
disoccupazione, unica fonte di reddito dell'intero nucleo famigliare;
c) l'assegno
di prima infanzia fu per contro rifiutato in quanto il signor _________
risiedeva nel Cantone Ticino solo dal 27.06.1998 (cfr. decisione del
28.05.1999);
d) in sede
di revisione periodica del diritto all'assegno, avviata d'ufficio dalla Cassa
il 26.06.2001, in data 23.07.2001 la Cassa veniva informata che il signor
_________ aveva ripreso l'attività lucrativa di cuoco presso l'Albergo
___________ il 18.11.1999;
e) gli
accertamenti economici hanno consentito di stabilire che il reddito netto
dell'attività lucrativa era di fr. 41'927.- nel 2000 e di fr. 45'517.- nel 2001 a fronte di un'indennità di disoccupazione
attestata a fr. 34'805.- per entrambi gli anni.
Da quanto precede risulta chiaro l'indebito e la relativa notifica
dell'ordine di restituzione che ci occupa.
In sede ricorsuale, e dopo aver accertato ulteriori elementi
presso il datore di lavoro, la Cassa ha parzialmente modificato i suoi calcoli
tenendo conto delle spese di trasporto a carico del signor _________ per
recarsi sul posto di lavoro.
Tenuto conto degli orari di lavoro e dei pasti presi sul posto di
lavoro (pranzo e cena sono consumati presso l'Albergo __________) sono stati
presi in considerazione i costi di trasferimento con mezzi pubblici il mattino
e con l'automobile il pomeriggio.
La Cassa, vista la particolare fattispecie, si è pure chiesta se
fosse giustificato conteggiare i costi relativi a 4 trasferimenti giornalieri,
per di più con l'automobile, quando il signor _________ mangia presso il datore
di lavoro ed ha una pausa pomeridiana del lavoro che varia da 3 a 4 ore. La
Cassa ha lasciato irrisolto questo interrogativo ed ha optato per il
riconoscimento dei costi per l'uso dei trasporti pubblici al mattino e per
l'uso dell'automobile al pomeriggio. Sono infatti risultati compatibili con gli
orari di lavoro (inizio al mattino alle 09.00 o alle 10.00) l'uso dei trasporti
pubblici mentre a causa degli orari di lavoro la sera (termina alle ore 22.00)
l'uso dell'automobile si giustifica.
I calcoli hanno determinato redditi del lavoro, sia per il 2000
che per il 2001, maggiori rispetto al fabbisogno totale della famiglia.
L'ordine di restituzione viene pertanto totalmente
confermato."
(cfr. doc. _)
1.5. Pendente
causa il TCA ha richiesto all'amministrazione di trasmettere la risposta del
datore di lavoro del marito dell'assicurata al suo accertamento 11 dicembre
2001 (cfr. doc. _). Inoltre ha domandato alla Cassa di indicare:
"
1.- i vostri dettagliati calcoli relativi
alle spese di trasferta che deve
sostenere il signor __________ per recarsi al posto di
lavoro, i quali vi hanno indotto a concludere che comunque il reddito sia per
il 2000, che per il 2001 è più elevato delle spese riconosciute della famiglia
__________ (cfr. risposta di causa);
2.- i motivi per i quali nel nuovo conteggio per il 2001, stilato
al fine di stabilire l'importo che l'assicurata deve restituire per il periodo
dal 1 gennaio al 31 luglio 2001, avete computato a titolo di premio per
l'assicurazione malattie l'importo di fr. 434.--, invece della somma di fr.
4'100.-- che corrisponde al premio netto, dedotti i sussidi, valido dal 1°
gennaio 2001." (Doc. _)
L'11
giugno 2002 l'amministrazione ha comunicato:
"
(…)
II calcolo relativo alle spese di trasporto effettuato dalla Cassa
è il seguente:
al mattino
può essere utilizzato il mezzo
pubblico
(3 zone "Abbonamento
Arcobaleno")
per un importo annuo di fr. 774.-
al pomeriggio
dato che gli orari di lavoro con
quelli dei mezzi
pubblici non coincidono, deve utilizzare
il mezzo
privato: 18,9 km x 2 x 220 (giorni)
x 0.60 cts/km fr. 4'989.60
Totale deduzione spese per il
conseguimento
del reddito fr. 5'763.60
Per quanto concerne il calcolo relativo al contributo assicurazione
malattia, lo stesso è stato determinato tenendo in considerazione gli
ultimi conteggi inviati dall'assicurata (anno 1999). II calcolo è così
composto:
Premio LAMAL annuo 1999
./.
sussidio
premio
netto
fr.
199.80
x 12 mesi
2'397.60
fr.
2'130.--
fr.
267.60
fr. 141.--
x 12 mesi
1'692.--
fr.
1'692.--
fr.
0.--
fr.
59.50
x 12 mesi
714.--
fr.
548.--
fr.
166.--
Contributo
assicurazione malattia 1999
fr. 433.60
Procedendo nel senso da voi desiderato (con i dati 2001), il
calcolo del contributo assicurazione malattia si presenta nel modo seguente:
Premio LAMAL annuo 2001
./.
sussidio
premio
netto
fr.
218.20
x 12 mesi
2'618.40
fr.
370.85
fr.
2'247.55
fr.
137.50
x 12 mesi
1'650.--
fr.
370.85
fr.
1'279.15
fr.
59.50
x 12 mesi
714.--
fr.
141.70
fr.
572.30
Contributo
assicurazione malattia 2001
fr. 4'099.--
Da quanto precede si può constatare che l'ordine di restituzione
contestato dall'assicurata può essere rettificato tenendo conto del costo
effettivo del premio cassa malati per gli anni 2000 e 2001.
II nuovo importo dell'ordine di restituzione tiene altresì conto
del nuovo reddito dell'attività lucrativa e delle spese per il suo
conseguimento: esso ammonta a fr. 5'763.-,
come dal seguente conteggio:
Assegno integrativo percepito:
dal 01.01.2000 al 31.12.2000 12
mesi a fr. 377.-- fr. 4'524.-
dal 01.01.2001 al 31.07.2001 07
mesi a fr. 448.-- fr. 3'136.-
Assegno integrativo di diritto (cfr. tabelle allegate):
dal 01.01.2000 al 31.12.2000 12
mesi a fr. 28.-- fr. 336.-
dal 01.01.2001 al 31.07.2001 07
mesi a fr. 223.- fr. 1'561.--
Totale assegno integrativo a
nostro favore fr. 5'763.--"
(cfr. doc. _)
1.6. L'assicurata,
con scritto 24 giugno 2002, ha rilevato:
"in nostro riferimento al calcolo delle
spese di trasporto sarebbe di
1 mese di abbonamento al prezzo di Fr. 93.-- x 12
= 1'116.--.
__________ essendo cuoco e facendo la pausa dalle
ore 14.00 alle ore 17.30 il costo per il mezzo privato è di 19 x 4 x 220
(giorni) x 0.60 km = a Fr. 10'032.--." (cfr. doc. _)
1.7. L'11 luglio
2002 la Cassa ha osservato:
"
(…)
La Cassa ha preso nota delle ulteriori
osservazioni fattevi dai coniugi __________ e non ha nulla da aggiungere a
quanto riferito nella lettera dell'11 giugno 2002.
Aspettiamo quanto deciderà questo Lodevole
Tribunale cantonale delle assicurazioni." (cfr. doc. _)
1.8. Questa
Corte, il 29 luglio 2002, ha nuovamente posto i seguenti quesiti all'amministrazione:
" 1.-
per quali motivi, nella nuova tabella di calcolo relativa all'anno
2000
inviataci l'11 giugno 2002, avete conteggiato, a titolo di reddito da attività
dipendente, la somma di fr. 39'912.--, allorché il salario complessivo
percepito dal marito dell'assicurata nel 2000 corrisponde a fr. 41'927.-- (doc.
_) e le spese di trasferta deducibili sono pari a fr. 5'763.60?
2.- Nella
nuova tabella di calcolo concernente il 2000 avete, inoltre, indicato quale
premio della cassa malati computabile l'importo di fr. 913.--. Tale ammontare
risulta per la prima volta agli atti, per cui vogliate giustificare l'aumento
del premio rispetto al 1999." (cfr. doc. _)
Il 6
agosto 2002 la Cassa ha risposto:
"
(…)
a) il reddito
d'attività dipendente del signor __________ per l'anno 2000 è stato calcolato
nel seguente modo:
Salario lordo mensile fr.
4'100.--
./. contributi AVS fr. 207.05
./. contributi AD fr. 61.50
./. contributo Cassa pensione fr.
131.65
./. contributo ass. infortuni
fr. 50.95
Salario netto mensile fr. 3'648.85
Salario netto annuo (3'648.85 x 12) fr. 43'786.20
- 13a in base all'art. 12 CCL
(50 % di fr. 3'648.85 +
131.65) fr. 1'890.25
./. spese per il conseguimento del reddito
fr. 5'763.60
Salario netto computabile
fr. 39'912.85
==========
b) il premio
dell'assicurazione malattia di fr. 913.-- per l'anno 2000
è stato calcolato in base ai premi LAMAL dichiarati telefonicamente dalla
__________ in data 10 giugno 2002 e cioé:
__________ LAMAL 2000 mensile fr. 160.80
__________ LAMAL 2000 mensile fr. 227.60
__________ LAMAL 2000 mensile fr. 68.70
Premio LAMAL totale fr.
457.10 x 12 mesi fr. 5'485.20
./. sussidio annuo per __________
fr. 1'792.80
./. sussidio annuo per __________
fr. 2'200.--
./. sussidio annuo per __________
fr. 580.--
Premio assicurazione malattia computabile
fr. 912.40"
==========
(cfr. doc. _)
1.9. I doc. _ e _
sono stati sottoposti all'assicurata, alla quale è stato assegnato un termine
di 10 giorni per presentare osservazioni scritte (cfr. doc. _).
L'interessata
è tuttavia rimasta silente.
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice
unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria
civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti
al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 18 febbraio 2002 nella causa
H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29
gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella
causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22
dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa
C., I 623/98).
Nel
merito
2.2. Oggetto del
contendere è la restituzione alla Cassa, da parte di __________, di fr.
7'660.-- percepiti a torto a titolo di assegni integrativi dal 1° gennaio 2000
al 31 luglio 2001.
In proposito
la Cassa sostiene che l'assicurata è tenuta a risarcire l'assegno integrativo
erogatole, in quanto non l'ha informata dell'inizio dell'attività dipendente
del marito a partire dal mese di novembre 1999 (cfr. consid. 1.2.).
L'assicurata,
dal canto suo, ha riconosciuto di aver commesso uno sbaglio non annunciando
tempestivamente l'inizio dell'occupazione del coniuge. Essa ha anche asserito
che __________ percepisce al netto fr. 300.-- mensili in più rispetto a quanto
versatogli dall'assicurazione contro la disoccupazione e che l'assegno
integrativo versato direttamente alla banca serviva per far fronte al debito
contratto per l'acquisto di un'autovettura necessaria al marito per percorrere
quattro volte al giorno il tragitto domicilio - luogo di lavoro. Per il
fabbisogno della famiglia disporrebbero, senza l'assegno, unicamente di fr.
400.-- (cfr. consid. 1.3.)
L'art. 24
LAF stabilisce come segue le condizioni per poter beneficiare dell'assegno
integrativo:
"
Il genitore domiciliato nel Cantone ha diritto
all'assegno (integrativo), per il figlio, se cumulativamente:
a) ha la custodia
del figlio;
b) ha il domicilio
nel Cantone da almeno tre anni;
c) il reddito
disponibile del o dei genitori, con l'aggiunta
dell'eventuale
assegno di base nonché degli eventuali obblighi
alimentari, è
inferiore ai limiti minimi previsti dalla legislazione sulle
prestazioni
complementari all'AVS/AI.
Se entrambi i
genitori hanno la custodia del figlio, la madre ha
diritto all'assegno.
Non ha diritto
all'assegno il beneficiario di una prestazione complementare all'AVS/AI, se il
figlio è considerato per il calcolo della prestazione."
L'art. 25
LAF prevede inoltre:
"
L'assegno è riconosciuto per il figlio che non
ha ancora compiuto i quindici anni."
Per
l’art. 27 LAF
"
1 L'importo
dell'assegno, incluso l'eventuale assegno di base nonché gli eventuali obblighi
alimentari, è pari alla differenza fra il reddito disponibile ai sensi della
legislazione sulle prestazioni complementari all'AVS/AI ed i limiti minimi.
2 In ogni caso
l'importo dell'assegno non può superare il limite del o dei figli per i quali
l'assegno è riconosciuto.
3 L'assegno
integrativo non è versato se il suo importo annuo è inferiore all'importo
mensile dell'assegno di base per un figlio."
Secondo
l’art. 28 cpv. 1 a 3 LAF
"
Per l’accertamento ed il calcolo sono
applicabili per analogia le disposizioni della legislazione sulle prestazioni
complementari all’AVS/AI.
Il reddito del
lavoro è computato per intero; la sostanza computabile è considerata quale
reddito nella misura di 1/15.
Il premio per
l’assicurazione sociale ed obbligatoria contro le malattie a carico della
famiglia è preso in considerazione nel calcolo. Le spese di cura e di malattia
non sono prese in considerazioni nel calcolo.”
Per la
determinazione dell’importo dell’assegno vengono considerati anche i figli:
a) se non
sono in formazione, fino ai 18 anni;
b) se
sono in formazione, fino al termine della stessa ma al più tardi fino ai 25
anni (art. 34 Reg.LAF).
2.3. Per l’art.
29 LAF
"
1 L'assegno
integrativo deve essere aumentato, ridotto o soppresso in caso di cambiamento
del reddito disponibile dei genitori o della composizione della famiglia.
2 Il regolamento disciplina i particolari.
3 L'aumento avviene con il primo giorno del mese in cui la domanda di
revisione è stata inoltrata.
4 La riduzione o la soppressione interviene:
a) se il cambiamento è stato annunciato tempestivamente, il primo
giorno del mese successivo la notifica della decisione;
b) se l'interessato ha ottenuto le prestazioni indebitamente,
retroattivamente dalla data in cui avvenne la modifica determinante."
In
proposito l’art. 35 RegLAF precisa che
"
1 Per
cambiamento della composizione della famiglia si intende ogni variazione nella
comunione di persone che è alla base del calcolo della prestazione.
2 L'assegno integrativo è aumentato o ridotto in caso di cambiamento
importante del reddito disponibile dei genitori.
3 Il cambiamento del reddito disponibile è importante quando esso
provoca una modifica di almeno fr. 500.- all'anno dell'assegno erogato."
Secondo
l’art. 36 RegLAF inoltre
"
L'assegno integrativo è soppresso in qualsiasi
momento se non sono più adempiute le condizioni legali."
2.4. Secondo
l’art. 41 LAF
"
Il titolare del diritto o il beneficiario sono
tenuti ad informare tempestivamente il datore di lavoro, rispettivamente la
Cassa competente, su ogni cambiamento rilevante per il diritto
all'assegno."
In
proposito l'art. 70 del Reg.LAF precisa che
"
Il titolare del diritto o il beneficiario
informano immediatamente la Cassa cantonale per gli assegni familiari di ogni
cambiamento rilevante per il diritto all'assegno, in particolare:
a) ogni mutamento delle condizioni personali o familiari del titolare
del diritto o del beneficiario;
b) ogni variazione della situazione economica del titolare del diritto
o del beneficiario, rispettivamente dei loro familiari."
Anche
secondo l'art. 42 LAF
"
Il titolare del diritto o il beneficiario e i
loro familiari, i datori di lavoro, le Autorità amministrative cantonali e
comunali, le Autorità giudiziarie, le Assicurazioni sociali e private sono
tenuti a fornire tutte le informazioni utili all'accertamento del diritto agli
assegni ed al pagamento dei contributi."
2.5. Per quanto riguarda
l'obbligo di restituzione e il condono l’art. 44 LAF prevede che:
"
1
L'assegno indebitamente percepito deve essere restituito.
2 Il diritto di esigere la restituzione è perento dopo un anno dal
momento in cui la Cassa ha avuto conoscenza dell'indebito ma, in ogni caso,
dopo cinque anni dal pagamento dell'assegno.
3 La restituzione è condonata da parte della Cassa competente, in
tutto od in parte, se il richiedente ha percepito la prestazione indebita in
buona fede e se, tenuto conto delle sue condizioni economiche al momento della
restituzione, il provvedimento costituirebbe per lui un onere troppo
grave."
Dal
tenore del Messaggio alla LAF emerge che la norma è stata formulata
analogamente all’art. 27 OPC, applicabile in materia di prestazioni
complementari (Messaggio p. 54).
Per
l’art. 76 Reg.LAF:
"
1 In caso di
violazione dell'obbligo di informare, la Cassa cantonale per gli assegni
familiari emette un ordine di restituzione nei confronti del titolare del
diritto o del beneficiario dell'assegno.
2 La richiesta
di condono è presentata dalla persona tenuta alla restituzione alla Cassa
cantonale per gli assegni familiari.
3 La richiesta
è presentata, debitamente motivata, nel termine di 30 giorni dalla notifica
della decisione di ordine di restituzione della Cassa."
Secondo
l’art. 47 LAF, infine,
"
Per quanto non previsto dalla legge, sono
applicabili le disposizioni della legge federale sull'assicurazione per la
vecchiaia ed i superstiti e la legislazione sulle prestazioni complementari all'AVS/AI."
2.6. Secondo la
giurisprudenza in vigore in materia di restituzione in ambito LAVS, applicabile
anche alla LPC e quindi in materia LAF, in base al rinvio di cui all’art. 47
LAF, la richiesta di restituzione è subordinata ai presupposti della revisione
processuale o del riesame. In effetti l’amministrazione può riesaminare una
decisione cresciuta in giudicato formale, che non è stata oggetto di un
controllo giudiziario, nel caso in cui è senza dubbio errata e la correzione ha
un’importanza rilevante oppure deve procedervi se si manifestano nuovi elementi
o nuovi mezzi di prova atti a indurre ad una conclusione giuridica differente.
Solo in tali casi può richiedere una restituzione (cfr. STFA del 20 ottobre
2000 nella causa C., C 25/00; DTF 122 V 21; RCC 1989 p. 547; RCC 1985 p. 63;
Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht,
Zurigo 1994, ad art. 3 p. 68).
Per quel
che concerne l’importanza della correzione non è possibile fissare un ammontare
limite generalmente valido. E’ infatti determinante l’insieme delle circostanze
del singolo caso (RCC 1989 p. 547).
E' tenuto
alla restituzione ogni assicurato che ha beneficiato di una prestazione, alla
quale, da un profilo oggettivo, non aveva diritto. La prestazione è quindi
stata erogata in contrasto con la legge. A questo stadio non è determinante
sapere se l'assicurato era in buona fede oppure no quando ha ricevuto
l'indebita prestazione. Il problema della buona fede è infatti oggetto di esame
nell'ambito della procedura successiva di condono (Widmer, Die Rückerstattung
unrechtmässig bezogener Leistungen in den Sozialversicherungen, Tesi, Basilea
1984, pag. 125 a 127; FF 1946 II p. 527-528, edizione francese; STFA del 20
ottobre 2000 nella causa C., C 25/00).
Il principio
della restituzione sancito all'art. 47 cpv. 1 LAVS, analogo alle regole del
diritto civile (miranti ad evitare l'arricchimento indebito, cfr. art. 62ss
CO), ha beneficiato di un complemento importante nell'ambito dell'AVS e delle
leggi ad essa correlate (art. 49 LAI e art. 27 LPC), nel senso che, se il
principio della restituzione è stato stabilito (da un profilo oggettivo), la
persona tenuta a restituire ha la possibilità di domandare, in una procedura
distinta, il condono della restituzione, se egli era in buona fede e se la
restituzione costituirebbe un onere troppo grave (art. 47 cpv. 1, 2a frase LAVS
e art. 79 OAVS; Valterio, Commentaire de la loi sur l'assurance-vieillesse et
survivants, pag. 226; STCA 14 maggio 1993 in re P.).
Questo
concetto è stato pure ripreso dall'art. 44 cpv. 3 LAF (cfr. consid. 2.5.).
2.7. A
motivazione dell'ordine di restituzione la Cassa, come visto (cfr. consid.
2.2.; 1.2.), sostiene che l'assicurata non ha notificato tempestivamente
l'inizio della nuova attività lavorativa del marito a partire dal mese di
novembre 1999.
La
ricorrente ha ammesso di essere incorsa in un errore. Inoltre essa ha allegato
che il guadagno netto è più elevato delle indennità giornaliere percepite
dall'assicurazione contro la disoccupazione di fr. 300.-- mensili e che deve
sostenere il costo di un'autovettura acquistata dal coniuge per recarsi al
posto di lavoro (cfr. consid. 2.2.; 1.3.).
A tale
proposito va ricordato che, in virtù dell'art. 41 LAF e dell'art. 70 Reg.LAF,
il titolare del diritto all'assegno è tenuto a informare la Cassa cantonale sui
"cambiamenti rilevanti per il diritto" (cfr. consid. 2.4.).
Nell'evenienza
concreta risulta dagli atti che effettivamente il marito dell'assicurata, nel
mese di novembre 1999, ha iniziato a lavorare presso l'Albergo __________ in
qualità di cuoco (cfr. doc. _ agli atti dell'amministrazione).
nel mese di novembre 1999 ha percepito
fr.
1'056.-- lordi, e nel mese di dicembre 1999 fr. 2'000.-- lordi (doc. _ agli
atti dell'amministrazione).
Questi
importi sono inferiori a quanto computato dalla Cassa a titolo di indennità
giornaliere dell'assicurazione contro la disoccupazione nei precedenti
conteggi, ovvero fr. 2'934.-- mensili (cfr. doc. _ agli atti
dell'amministrazione).
Pertanto
l'amministrazione correttamente non ha proceduto a rivedere la decisione degli
assegni integrativi relativa al 1999.
La Cassa
ha invece riesaminato il provvedimento con il quale all'assicurata è stato
riconosciuto un assegno integrativo di fr. 377.-- dal 1° gennaio 2000 (cfr.
doc. _ agli atti dell'amministrazione). Essa ha concluso che l'insorgente ha
percepito a torto l'assegno per l'intero anno 2000.
Tuttavia
nel mese di gennaio 2000 il marito della ricorrente, avendo lavorato 48 ore, ha
guadagnato soltanto fr. 1'056.-- lordi, come nel mese di novembre 1999. Emerge
infatti dalla documentazione all'incarto che unicamente a partire dal mese di
febbraio 2000 _________ è stato impiegato a tempo pieno (cfr. doc. _ agli atti
dell'amministrazione).
A mente
di questa Corte, dunque, non essendosi verificato un aumento dei suoi redditi,
l'assicurata, nel mese di gennaio 2000, non ha percepito
indebitamente l'assegno integrativo.
Già per
questo motivo, di conseguenza, la decisione impugnata non è corretta.
Va poi
rilevato che dagli atti non risulta se dal mese di novembre 1999 al mese di
gennaio 2000 _________ ha o meno continuato a percepire delle prestazioni da
parte dell'assicurazione contro la disoccupazione, a titolo di indennità
compensative.
Ciò è
tuttavia irrilevante ai fini della presente vertenza, poiché anche nel caso in
cui le entrate della famiglia __________, in questo periodo, fossero state
costituite solamente dallo stipendio del marito e dagli assegni di base, e
meglio da un reddito complessivo inferiore a quello conteggiato in precedenza
dalla Cassa (cfr. doc. _; agli atti dell'amministrazione), l'assicurata non
potrebbe far valere ora il diritto a un assegno integrativo più elevato.
Infatti
nell'ambito delle prestazioni complementari, alla cui legge la LAF rinvia in
modo generale (cfr. art. 28 e 47 LAF), al momento della restituzione è escluso
il pagamento di prestazioni arretrate (cfr. DTF 122 V 19; Direttive sulle
prestazioni complementari all'AVS e AI emanate dall'UFAS
n° 7034;
E. Carigiet/U. Koch, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, Supplement, Zurigo 2000,
pag. 59).
Per
quanto riguarda i restanti mesi del 2000, si evince dal conteggio di salario
2000 che il coniuge della ricorrente ha guadagnato, calcolati su un anno, al
netto dei contributi sociali e comprensivi della tredicesima, fr. 44'627.--
(cfr. doc. _ agli atti dell'amministrazione).
Dedotte
le spese di trasferta, si ottiene, come sarà esposto in seguito (cfr. consid.
2.8.; 2.9.) e differentemente da quanto ritenuto dalla Cassa nel nuovo
conteggio e nelle osservazioni agli atti (cfr. tabella di calcolo per il 2000
allegata a doc. _; doc. _; consid. 1.8.), un importo di fr. 38'863.--.
Per il
periodo dal mese di gennaio al mese di luglio 2001, dal conteggio del salario
2001 emerge che mensilmente _________ ha percepito fr. 3'715.70 netti (cfr.
doc. _ agli atti dell'amministrazione). Effettuando il calcolo su un anno, lo
stipendio del marito, comprensivo della tredicesima al 50% e al netto delle
spese di trasferta, ammontava a fr. 40'749.--.
E'
pacifico quindi che le entrate annue della famiglia __________, dal mese di
febbraio 2000, erano superiori al reddito considerato dalla Cassa ai fini del
calcolo dell'assegno integrativo (cfr. doc. _ agli atti dell'amministrazione),
la quale si era basata sull'importo erogato al marito della ricorrente
dall'assicurazione contro la disoccupazione di fr. 34'805.-- (cfr. doc. _ agli
dell'amministrazione).
Risulta
quindi chiaramente che, essendosi realizzato, dal mese di febbraio 2000, un
cambiamento importante del reddito disponibile dell'assicurata (cfr. art. 35
Reg.LAF; consid. 2.3.), il calcolo dell'assegno integrativo andava rivisto, in
base al nuovo reddito più elevato.
In simili
condizioni, dunque, la ricorrente, dal mese di febbraio 2000 al mese di
luglio 2001, ha effettivamente percepito indebitamente gli assegni
integrativi che le sono stati erogati a favore della figlia.
La Cassa
poteva di conseguenza emettere la decisione di restituzione essendo date, a partire
però solo dal mese di febbraio 2000, le premesse del riesame (cfr. consid.
2.6.).
2.8. Occorre ora
stabilire l'importo che l'assicurata è tenuta a restituire per il periodo 1°
febbraio 2000 - 31 luglio 2001.
Per
quanto concerne il reddito conseguito dal marito della ricorrente presso
l'Albergo ____________, va rilevato che l'art. 25 lett. c OPC, al quale, come
visto, la LAF rinvia in modo generale (cfr. art. 28 e 47 LAF), prevede che:
"
ad ogni diminuzione o aumento delle spese
riconosciute dalla LPC, dei redditi determinanti e della sostanza, se durerà
prevedibilmente per un periodo di tempo abbastanza lungo: determinanti sono
i nuovi redditi e le spese duraturi, calcolati su un anno, e la sostanza
presente alla sopravvenienza del cambiamento, se il cambiamento è inferiore
a 120 franchi l'anno, si può rinunciare all'adattamento."
Pertanto
nel caso di specie correttamente i nuovi conteggi allestiti dalla Cassa tengono
conto del guadagno percepito da __________, calcolato su base annua.
Dal 1° febbraio
al 31 dicembre 2000 il coniuge della ricorrente ha guadagnato al netto dei
contributi sociali fr. 40'051.-- (cfr. doc. _ agli atti dell'amministrazione),
corrispondenti a fr. 43'692.-- annui.
A questo
ammontare va aggiunta la tredicesima, che dal conteggio di salario per il 2000
risulta essere pari al 25%.
Questa
percentuale, considerando che _________ era al suo primo anno di attività
presso l'Albergo ___________, è corretta.
Infatti
l'art. 12 cpv. 1 del Contratto collettivo nazionale di lavoro dell'industria
alberghiera e della ristorazione del 1998 prevede che il collaboratore ha
diritto ad una tredicesima mensilità del 25% del salario mensile lordo a
partire dal 7° mese di lavoro, del 50% del salario mensile lordo a partire dal
2° anno di lavoro e del 100% a partire dal 3° anno di lavoro.
Pertanto
va tenuto conto di una tredicesima di fr. 935.-- (fr. 1'050.-- - contributi
sociali), a differenza di quanto sostenuto dalla Cassa, la quale ha computato
una tredicesima del 50% (cfr. consid. 1.8., doc. _).
L'importo
complessivo del guadagno netto, calcolato su un anno, relativo al periodo 1°
febbraio - 31 dicembre 2000, ammonta dunque a fr. 44'627.-- (fr. 43'692.-- +
fr. 935.--).
Per
quanto concerne il lasso di tempo dal 1° gennaio al 31 luglio 2001, emerge dal
certificato di salario che _________ ha percepito fr. 22'294.-- netti (cfr.
doc. _ agli atti dell'amministrazione), che riportati su base annua
corrispondono a fr. 44'588.--.
Nel 2001,
in virtù dell'art. 12 CCL e di quanto asserito dal datore di lavoro (cfr. doc.
_), la tredicesima era del 50%, ovvero di fr. 1'925.40.
Di
conseguenza, per il periodo 1° gennaio - 31 luglio 2001, lo stipendio annuo del
marito dell'assicurata era di fr. 46'513.-- (fr. 44'588.-- + fr. 1'925.40).
2.9. L'art. 11a
OPC, al quale la LAF rinvia (cfr. art. 28 cpv. 1 LAF), prevede che:
" il
reddito annuo di un’attività lucrativa è calcolato deducendo dal reddito lordo
le spese per il conseguimento del reddito, debitamente comprovate, e i
contributi dovuti alle assicurazioni sociali obbligatorie prelevati sul
reddito.”
Secondo
la giurisprudenza le spese per il conseguimento del reddito sono costituite dai
costi insorti in relazione con l'esercizio di una professione e che sono
direttamente legate alla realizzazione del reddito lordo o alla sua
conservazione. Le spese che non sono in relazione con il conseguimento di un
reddito o che hanno solo un rapporto indiretto con tale realizzazione non sono
considerate tali (STFA dell'11 dicembre 1997 in re T. I; DTF 111 V 128; DTF 108
V 221 consid. 3b; RCC 1990 p. 127 consid. 3a).
A titolo
di spese per il conseguimento del reddito si possono dedurre le spese
supplementari dovute al fatto di dover consumare i pasti fuori casa (RCC 1980
p. 138 consid. 3b; 1968 p. 113; A. Rumo Jungo, Bundesgesetz über
Ergänzungsleistungen,
Serie: Rechtssprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherugsrecht, Zurigo
1994, p. 52).
Costituiscono
spese per il conseguimento del reddito anche i costi per le trasferte
(“Fahrspesen”; RCC 1980 p. 125, 127, 128 consid. 3c). A questo titolo possono
essere dedotte le spese per l’utilizzo di un mezzo pubblico. I costi di un
autoveicolo privato entrano in linea di conto se non vi sono mezzi pubblici a
disposizione oppure l’utilizzo non è ammissibile, ad esempio, per la lontananza
della prossima fermata (RCC 1980 p. 125, 127, 128 consid. 3c; A. Rumo Jungo,
op. cit., p. 52 e 53).
Secondo
l'art. 23 OPC AVS-AI, applicabile in virtù del rinvio di cui all'art. 28 cpv. 1
LAF, gli organi esecutivi cantonali sono autorizzati a ritenere, come periodo
di calcolo, quello su cui si basa l'ultima tassazione fiscale, se nel frattempo
non é subentrata nessuna modifica della situazione economica dell'assicurato.
Nel
Canton Ticino, per accertare la deducibilità delle spese di trasferta
l'autorità fiscale si appoggia sul decreto esecutivo del Consiglio di Stato del
27 ottobre 1998 (RDAT II 1993 no. s6t p. 401).
Secondo
l'art. 2 del citato decreto esecutivo
" il
contribuente con attività lucrativa dipendente può dedurre le spese necessarie
al conseguimento del proprio reddito che sono in rapporto di causalità diretta
con quest’ultimo”
Per
l’art. 3 cpv. 1 lett. a
" sono
considerate spese di trasporto quelle causate al contribuente per trasferirsi
dal luogo di domicilio a quello in cui lavora. Le relative deduzioni sono
stabilite come segue:
a) per l’uso dei
mezzi di trasporto pubblici: la spesa effettiva.
Eccezionalmente, se nessun mezzo pubblico è a
disposizione o se il contribuente non può servirsene (es. infermità, distanza
notevole dalla più vicina fermata, orario sfavorevole, ecc.) è ammessa una
deduzione fino a 35 cts. il km per le motociclette (cilindrata oltre 50 cmc,
targa di controllo con fondo bianco) e fino a 60 cts. il km per le automobili
(cpv. 2).
La deduzione per il tragitto di andata e ritorno
a mezzogiorno non può in ogni caso superare quella massima ammessa per i pasti
consumati fuori casa (fr. 13.-- al giorno o fr. 2800.-- l'anno; cpv. 3)."
Secondo
l’art. 4
" sono
considerate spese supplementari per doppia economia domestica quelle causate al
contribuente quando non può consumare un pasto principale al proprio domicilio.
La relativa deduzione é ammessa se il luogo di lavoro è a notevole distanza da
quello di domicilio oppure quando, per le condizioni imposte dall'attività
professionale, la pausa per i pasti è tale da non permettere al contribuente di
rientrare a domicilio.
La deduzione è
stabilita come segue:
a) se il
contribuente rientra ogni giorno a domicilio, per ogni pasto principale
consumato fuori casa: fr. 13.-- il giorno o fr. 2800.-- l'anno se i pasti di
mezzogiorno sono consumati regolarmente fuori
casa;
b) se il
contribuente soggiorna al luogo di lavoro durante i giorni lavorativi ma
rientra regolarmente al proprio domicilio fiscale il fine settimana,
per ogni pasto consumato fuori casa: fr. 13.--, vale
a dire fr. 26.-- il giorno o fr. 5600.-- l'anno se le medesime circostanze
sussistono tutto l'anno."
(cfr.
art. 25 cpv. 1 lett. c LT, RDAT II 1992, no. 12t p. 198).
Oltre
alla lunghezza del percorso entrano in considerazione anche altri motivi: per
esempio orari irregolari di lavoro, ragioni di salute, pausa breve che non
consente il rientro a casa (RDAT II 1992 no. 12t p. 198).
Secondo
la prassi della Camera di diritto tributario del Tribunale di appello la citata
deduzione può essere negata solo se la pausa di mezzogiorno è di durata
sufficiente da consentire il viaggio di andata e ritorno dal posto di lavoro al
domicilio con una sosta di una certa durata per prendere il pasto. La deduzione
è negata se il contribuente ha la possibilità di optare per un orario che gli
permette di pranzare a casa (RTT 1987 p. 645). Tipico è il caso dei
contribuenti che beneficiano dell'orario flessibile e che per motivi personali
optano per una breve pausa che non consente loro di rientrare al domicilio per
la pausa di mezzogiorno. Una sosta di mezz'ora non è sufficiente.
In genere
se le spese di trasferta sono deducibili in ragione della lontananza del posto
di lavoro, lo sono anche quelle per il pasto fuori casa, in quanto il criterio
per concedere la deduzione per pasti presi fuori casa è identico (Sentenza del
TA no. 360 del 22.11.89 in re S.). Se, tuttavia, accordando la deduzione delle
spese di trasferta per la pausa di mezzodì, è data la possibilità di avere
almeno un'ora per consumare il pasto la deduzione non é concessa (Sentenza del
TA no. 47 del 20.2.85).
Infine
dev'essere ancora rilevato che sia in ambito LPC che LAF, a titolo di spese per
il conseguimento del reddito si possono dedurre le spese supplementari
per i pasti fuori casa (RCC 1968 p. 113). Le spese usuali, per contro, dovute
al fatto di consumare i pasti fuori casa, sono già comprese nel fabbisogno. Le
spese per il vitto, comprese nel fabbisogno minimo, sono in particolare
calcolate in virtù dell'art. 11 cpv. 2 OAVS (art. 11 OPC) e sono pari a fr.
8.-- (STFA dell'11 dicembre 1997 nella causa T.I., P 28/95).
Di
conseguenza, poiché l'importo computato a titolo di fabbisogno tiene già conto
dei pasti consumati dalla famiglia, solo le spese supplementari vanno
considerate spese per pasti fuori casa. Queste spese sono di fr. 5.-- al giorno
(fr. 13.--
Nel caso
di specie l'assicurata, nell'atto di ricorso e nelle osservazioni del 24 giugno
2002, ha asserito che il coniuge, beneficiando dalle ore 14:00 alle 17:30 di
una pausa, percorre il tragitto dal domicilio di _________ al posto di lavoro a
________, distanti 18,9 Km, quattro volte al giorno. La ricorrente ha anche
affermato che per agevolare le trasferte del marito hanno acquistato
un'automobile. (cfr. consid. 1.3.; 1.6.).
lavora effettivamente dalle ore 9:00/10.00 fino alle 14:00 e dalle ore 17:30
fino alle 22:00 (cfr. consid. 1.4.; 1.6.; doc. _).
Interrompendo
l'attività per tre ore e mezzo al pomeriggio, si giustifica dunque il rientro
del marito dell'insorgente alla sua abitazione prima del turno serale.
Da
_______ a _______ sono in servizio le Autolinee ________, partner delle
Autopostali, tuttavia esse non prevedono delle corse alla sera, per cui
correttamente la Cassa, nella risposta di causa, ha riconosciuto a _________,
oltre ai costi relativi all'utilizzo di un mezzo di trasporto pubblico, anche
la spesa concernente l'uso dell'automobile per la trasferta del pomeriggio
(cfr. consid. 1.4.).
Di
conseguenza, a titolo di spese di trasferta, dal reddito da attività lavorativa
può essere dedotto sia il costo dell'abbonamento Arcobaleno 3 zone, pari a fr.
774.--, sia la spesa inerente all'utilizzo dell'autovettura di fr. 4'989.60
(18,9 Km X 2 X 220 giorni X 0.60 cts/km), per complessivi fr. 5'763.60.
Per
quanto riguarda invece le spese per i pasti fuori casa, emerge dai conteggi di
salario che il datore di lavoro ha dedotto dallo stipendio lordo del marito
dell'assicurata, nel 2000 un importo giornaliero inferiore a fr. 16.-- e nel
2001 circa fr. 16.-- per i due pasti consumati presso il luogo di lavoro (cfr.
doc. _; _ agli atti dell'amministrazione).
Pertanto,
ai fini del conteggio degli assegni integrativi a cui la ricorrente ha
effettivamente diritto, non va applicata la deduzione per i costi dei pasti
fuori casa, visto che la somma di fr. 8.-- per pasto è già compresa, quale
spesa usuale, nell'ammontare relativo al fabbisogno.
In simili
condizioni, nel nuovo calcolo relativo al periodo dal 1° febbraio al 31
dicembre 2000, a titolo di reddito da attività dipendente, va computato,
dedotte le spese di trasferta, l'importo di fr. 38'863.-- (fr. 44'627.--
- fr. 5'763.60; cfr. consid. 2.8.), contrariamente a quanto sostenuto
dall'amministrazione (cfr. consid. 1.8; doc. _).
Nel
conteggio concernente il lasso di tempo dal 1° gennaio al 31 luglio 2001,
invece, va tenuto conto di un reddito da attività lavorativa di fr.
40'749.-- (fr. 46'513.-- - fr. 5'763.60, cfr. consid. 2.8.), come del resto
riconosciuto dalla Cassa nella tabella di calcolo inviata al TCA l'11 giugno
2002 (cfr. doc. _).
2.10. L’art. 3b
della Legge federale sulle prestazioni complementari (LPC), a cui rinvia l’art.
24 cpv. 1 lett. c LAF, entrato in vigore con la terza revisione delle PC il 1°
gennaio 1998, prevede che le spese riconosciute si compongono di un importo
destinato alla copertura del fabbisogno vitale, per anno, pari, fino al 31
dicembre 2000, al minimo per le persone sole, a fr. 14’860.--, per i
coniugi, almeno 22’290.-- franchi e per gli orfani e per i figli che danno
diritto a una rendita per figli dell'AVS o dell'AI,
a fr.
7’830.--. Per i due primi figli si prende in considerazione la totalità
dell'importo determinante, per due altri figli due terzi ciascuno (fr.
5'220.--) e per ogni altro figlio un terzo (fr. 2'610.--).
Dal 1°
gennaio 2001 il fabbisogno è di fr. 15'280.--, fr. 22'920.-- rispettivamente
fr. 8'050.-- (cfr. Ordinanza 01 sull'adeguamento delle prestazioni complementari
all'AVS/AI del 18 settembre 2000).
In
concreto quindi, visto che per il calcolo degli assegni di famiglia si tiene
conto dei limiti minimi previsti dalla LPC (cfr. art. 24; 27; 32 LAF; consid.
2.3.; 2.4.), il fabbisogno vitale della famiglia _________, formata dalla
madre, dal padre e dalla piccola _________, è pari, per il periodo dal 1°
febbraio al 31 dicembre 2000 a fr. 30'120.--.
Per il
lasso di tempo dal 1° gennaio al 31 luglio 2001 il fabbisogno vitale ammonta a
fr. 30'970.--.
Questi
importi sono stati correttamente indicati dalla Cassa nelle tabelle di calcolo
relative all'ordine di restituzione (cfr. allegati a doc. _).
2.11. Per quanto
riguarda l'importo computabile a titolo di pigione, l'art. 5 cpv. 1 lett. b
cifra 2 LPC prevede che i cantoni stabiliscono l'importo delle spese per
pigione - comprese le spese accessorie - fino a concorrenza di un importo annuo
corrispondente, fino al 31 dicembre 2000, a fr. 13'800.-- per coniugi e le
persone con figli.
Secondo
l'art. 2 della legge cantonale di applicazione a titolo di pigione si applica
l'importo massimo.
Dal 1°
gennaio 2001 tale importo è pari a fr. 15'000.-- (cfr. Ordinanza 01
sull'adeguamento delle prestazioni complementari all'AVS/AI del 18 settembre
2000 e Decreto esecutivo concernente la legge federale sulle prestazioni
complementari all'AVS e all'AI del 6 dicembre 2000).
Nel caso
di specie la Cassa ha tenuto conto, a titolo di pigione, dell'importo di fr.
11'400.-- per entrambi i nuovi conteggi (cfr. tabelle allegate a doc. _).
Dal
contratto di locazione emerge che la pigione annua, non comprensiva delle spese
accessorie, è di fr. 10'560.-- (cfr. doc. _ agli atti dell'amministrazione).
Secondo
l'art. 16 cpv. 1 e 2 OPC AVS/AI,
"
Oltre alle spese accessorie usuali, un forfait
per le spese di riscaldamento è concesso alle persone che vivono in locazione
in un appartamento da esse stesse riscaldato e non devono pagare al locatore
alcuna spesa di riscaldamento ai sensi dell'articolo 257b capoverso 1 del
Codice delle obbligazioni (CO).
L'ammontare annuo del forfait è uguale alla
metà dell'ammontare di cui all'articolo 16a."
Poiché
l’importo previsto all’art. 16a OPC AVS/AI è di fr. 1’680.--, l'ammontare
deducibile a titolo di spese di riscaldamento è di fr. 840.--.
L'importo
computato dalla Cassa a titolo di pigione annua di fr. 11'400.-- tiene quindi
conto delle spese forfettarie di riscaldamento.
Essendo
tale somma inferiore al massimo riconosciuto sia per il 2000 che per il 2001,
l'ammontare considerato dall'amministrazione, peraltro non contestato dalla
ricorrente, è corretto.
2.12. Per quanto
attiene al computo del premio per l’assicurazione malattia, si rileva che, come
indicato all'art. 28 cpv. 3 LAF (cfr. consid. 2.2.), il premio per
l'assicurazione sociale e obbligatoria contro le malattie a carico della
famiglia è preso in considerazione integralmente nel calcolo.
Pertanto,
per quanto riguarda la modalità di calcolo dei premi dell'assicurazione
malattia, la LAF non rinvia alla LPC, la quale si fonda sul premio medio
cantonale (cfr. art. 33 Reg.LAF; art. 3b cpv. 3 lett. d LPC).
Ai fini
del calcolo dell'assegno integrativo, come del resto delle PC, viene computato
unicamente il premio relativo all’assicurazione obbligatoria contro le malattie
a carico della famiglia e quindi all’assicurazione sociale secondo la LAMal
(art. 28 cpv. 3 LAF e 33 RegLAF).
Gli
eventuali premi che concernono le prestazioni complementari alla LAMal non
vengono per contro computati (cfr. Rapporto di maggioranza del 23 maggio 1996 p.
36).
Infine va
evidenziato che è computabile il premio netto e meglio va tenuto conto di
eventuali sussidi erogati agli interessati. L’art. 28 cpv. 2 LAF precisa
infatti che va considerato il premio per l’assicurazione sociale ed
obbligatoria contro le malattie a carico della famiglia (cfr. in proposito il
rapporto di maggioranza della commissione della gestione del 23 maggio 1996 p.
36).
Nella
fattispecie la Cassa, nei conteggi volti a stabilire quale assegno integrativo
l'assicurata avrebbe dovuto percepire, ha computato un premio netto di fr.
434.-- sia per il 2000, che per il 2001 (cfr. tabelle allegate a doc. _).
Per
quanto concerne il 2000 il premio di base, senza la deduzione di eventuali
sussidi, ammontava a fr. 5'485.20 annui (fr. 227.60.-- premio mensile per
l'assicurata, fr. 160.80 premio mensile per il marito e fr. 68.70 per la figlia
cfr. consid. 1.8.; doc. _).
I sussidi
annui ammontavano a fr. 2'200.-- per l'assicurata, a fr. 1'792.80 per il marito
e a fr. 580.-- per _________ (cfr. consid. 1.8.; doc. _).
Globalmente
quindi i sussidi determinanti erano di fr. 4'572.80 (fr. 2'200.-- + fr.
1'792.80 + fr. 580.--).
In simili
condizioni, il premio annuo concernente il 2000 a carico della
ricorrente non ammontava a fr. 430.--, bensì a fr. 913.--, come del
resto indicato dalla Cassa con scritto del 6 agosto 2002 (cfr. consid. 1.8.;
doc. _).
Per il
2001 l'assegno di base, senza la deduzione dei sussidi corrispondeva a fr.
4'982.40 (cfr. doc. _ agli atti dell'amministrazione).
I sussidi
annui ammontavano a fr. 370.85.-- per l'assicurata, a fr. 370.85.-- per il
marito e a fr. 141.70.-- per ________ (cfr. doc. _ agli atti
dell'amministrazione).
Globalmente
quindi i sussidi erano di fr. 883.40.-- (fr. 370.85 + fr. 370.85 + fr. 141.70).
Il
premio annuo relativo al 2001 a carico della ricorrente era dunque pari fr.
4'099.--, a differenza di quanto considerato dall'amministrazione nei
calcoli effettuati per stabilire l'importo da restituire, oggetto della
presente vertenza (cfr. tabella di calcolo per il periodo 1° gennaio-31 luglio
2001 allegata a doc. _).
La Cassa,
nelle osservazioni dell'11 giugno 2002 (cfr. consid. 1.5.; doc. _), ha comunque
riconosciuto tale importo.
2.13. Per quanto
attiene agli assegni di base, a ragione la Cassa, ha tenuto conto di un assegno
di base annuale di fr. 2'196.-- (cfr. tabelle allegate a doc. _).
Dai
conteggi di salario relativi al 2000 e al 2001 risulta infatti che il marito
dell'assicurata, dal mese di febbraio 2000, lavorando a tempo pieno, percepisce
un assegno di base di un importo pari alla somma massima erogabile,
corrispondente a fr. 183.-- mensili (cfr. art. 16 cpv. 1 LAF; doc. _ agli atti
dell'amministrazione).
2.14. L'insorgente,
nell'atto di ricorso, sostiene che l'assegno integrativo versato dalla Cassa
sul suo conto bancario serviva per far fronte direttamente agli interessi e
agli ammortamenti del mutuo contratto con l'istituto bancario per l'acquisto di
un'autovettura (cfr. consid. 1.3.; doc. _).
Al
riguardo va rilevato che l'assegno integrativo ha lo scopo di coprire, in modo
selettivo, i costi aggiuntivi del figlio fino al massimo i limiti minimi del
fabbisogno vitale giusta l'art. 3b cpv. 1 LPC (cfr. art. 27 cpv. 2 LAF).
Tuttavia è ininfluente a chi o a cosa sia concretamente destinato il denaro
bonificato dall'amministrazione a tale titolo. Gli assicurati infatti hanno la
facoltà di gestire l'importo dell'assegno autonomamente secondo le loro
necessità.
La
soppressione o diminuzione di un assegno integrativo non può però certamente
essere ostacolata dal fatto che esso fosse utilizzato per una finalità precisa,
come per esempio la restituzione di un mutuo.
Per
quanto attiene al mutuo, il TCA osserva poi che i debiti sono deducibili dalla
sostanza e non dai redditi (cfr. art. 3c cpv. 1 lett. c LPC). Poiché la
sostanza computabile di proprietà della ricorrente è uguale a zero, la
deduzione del debito non ha, in casu, nessuna rilevanza ai fini del calcolo
dell’assegno integrativo.
Neppure
gli ammortamenti possono essere dedotti, in quanto non previsti nella lista
esaustiva di cui all'art. 3b cpv. 3 LPC applicabile alla procedura LAF.
Inoltre,
secondo il chiaro tenore della legge a titolo di interessi sui debiti possono
essere riconosciuti solo gli interessi ipotecari (cfr. art. 3b cpv. 3 lett. b
LPC).
2.15. Alla luce di
quanto esposto, il TCA deve concludere che ___________ ha percepito
indebitamente gli assegni integrativi dal 1° febbraio 2000 e non dal 1° gennaio
2000, come invece stabilito dalla Cassa (cfr. consid. 2.7.).
Inoltre
per il periodo 1° febbraio 2000 - 31 dicembre 2000, tenuto conto del
reddito da attività dipendente meno elevato (cfr. consid. 2.8., 2.9.) e del
maggiore premio della cassa malati (cfr. consid. 2.12.), le spese riconosciute
dell'assicurata ammontavano a fr. 42'433.-- (fr. 30'120.-- + fr. 11'400.-- +
fr.
913.--) a fronte di un reddito complessivo di fr. 41'059.--
(fr.
38'863.-- + fr. 2'196.--).
Pertanto
l'insorgente aveva diritto a un assegno integrativo di
fr.
114.-- (fr. 42'433.-- - fr. 41'059.-- : 12 mesi), al contrario di quanto deciso
dalla Cassa (cfr. consid. 1.2.).
Per il
periodo 1° gennaio 2001 - 31 luglio 2001, computando nuovamente un
reddito da attività lucrativa inferiore a quello considerato
dall'amministrazione (cfr. consid. 2.8., 2.9.) e un premio della cassa malati
più elevato (cfr. consid. 2.12.), la ricorrente disponeva di un reddito di fr.
42'945.-- (fr. 40'749.-- + fr. 2'196.--), mediante il quale doveva far fronte a
delle spese riconosciute di fr. 46'469.-- (fr. 30'970.-- + fr. 11'400.-- +
fr.
4'099.--). L'assicurata aveva dunque diritto a un assegno integrativo di fr.
294.-- (fr. 46'469.-- - fr. 42'945.-- : 12 mesi).
In simili
condizioni l'ordine di restituzione deve essere rettificato nel senso che
l'importo da restituire è pari a fr. 3'971.-- [fr. 7'660.-- - fr. 377.-- -
(fr. 114.-- X 11 mesi + fr. 294.-- X 7 mesi)].
Il
ricorso dell'assicurata del 29 novembre 2001 è di conseguenza parzialmente
accolto.
2.16. A titolo
abbondanziale e in riferimento a quanto asserito dalla ricorrente nell'atto di
ricorso circa la durata dell'assegno erogatole (cfr. consid. 1.3., doc. _), va
segnalato che, ai sensi dell'art. 25 LAF, l'assegno integrativo, sempre che le
condizioni economiche previste dalla legge lo consentano, è riconosciuto fino a
quando il figlio non ha ancora compiuto i quindici anni (cfr. consid. 2.2.), a
differenza dell'assegno di prima infanzia che si estingue, secondo l'art. 33
LAF, al più tardi alla fine del mese in cui il figlio compie i tre anni.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
è parzialmente accolto.
§ La
decisione impugnata è annullata e riformata nel senso che l'assicurata è tenuta
a restituire l'importo di fr. 3'971.-- a titolo di assegni integrativi
percepiti a torto.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Intimazione
alle parti.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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