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Numero d'incarto:
39.2001.47
Data decisione, Autorità:
13.12.2001, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
39.2001.00047
dc/gm
Lugano
13 dicembre 2001
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
presidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
visto il ricorso del 27 giugno 2001 interposto
da
__________,
rappr. da: __________,
contro
la decisione del 30 maggio 2001 emanata
dalla
Cassa cantonale assegni familiari, 6501 Bellinzona 1 Caselle,
in materia di assegni di famiglia
letti ed esaminati gli atti;
richiamata l'ordinanza 2 luglio 2001 con la
quale il Tribunale ha assegnato alla parte convenuta il termine di rito per
presentare la risposta;
vista la lettera 28 novembre 2001 dell'avv.
__________ del seguente tenore:
" In
allegato vi rimetto tre decisioni dell'Istituto delle assicurazioni che coprono
il periodo a partire dal 1.8.2000.
Alla
signora __________ sono stati erogati assegni integrativi dal 2.8.2000 al
31.5.2001 per i due figli __________ e __________ di fr. 890.-- rispettivamente
fr.
962.--.
A
partire dal 1.6.2001 la signora __________ riceve per il figlio __________ fr.
671.-- mensili.
Sulla
scorta di quanto precede il ricorso 27.6.2001 risulta evaso.
Si
protestano tuttavia spese e ripetibili." (cfr. Doc. _)
preso atto del seguente scritto del 7
dicembre 2001 dell'avv. __________ al TCA:
" Vi
comunichiamo che non ci opponiamo al riconoscimento di ripetibili a favore
della controparte.
Per
la loro commisurazione ci rimettiamo al giudizio del Tribunale: voglia comunque
considerare che, nella fattispecie, l'intervento della patrocinatrice si è
limitato alla redazione di un breve atto ricorsuale e che, nel merito, soltanto
la contestazione relativa alla determinazione del reddito ha avuto
rilevanza." (cfr. Doc. _)
considerato che, secondo la giurisprudenza,
vi è una pretesa di diritto federale alle ripetibili, se la situazione
procedurale lo giustifica, anche nel caso in cui il ricorso diviene privo di
oggetto (Pratique VSI 1994 pag. 187/189; RAMI 1994 pag. 219; DTF 110 V pag 57,
DTF 109 V pag 71). Questa situazione si realizza, ad esempio, quando il ricorso
viene stralciato dai ruoli poiché l’amministrazione, prima di inviare la
risposta di causa al Tribunale, emette una nuova decisione, che accoglie
integralmente le pretese dell’assicurato oppure aderisce, in altro modo, alle
richieste ricorsuali (cfr. RCC 1992 pag. 123; RCC 1989 pag. 320; RCC 1986 pag.
314; RCC 1984 pag. 283).
ricordato che, ai sensi dell'art. 3/a cpv.
1 della Legge di procedura per i ricorsi al Tribunale cantonale delle
assicurazioni in materia di assicurazioni sociali, l'Autorità amministrativa
può, fino all'invio della sua risposta, riesaminare la decisione impugnata;
rilevato che la causa è divenuta priva di
oggetto;
rilevato che, vincente in causa, il
ricorrente, patrocinato da un avvocato, ha diritto ad un'indennità per
ripetibili da mettere a carico dell'autorità amministrativa convenuta (cfr. art.
22 della citata Legge di procedura). La sua domanda intesa ad essere posto al
beneficio dell'assistenza giudiziaria gratuita diventa pertanto priva d'oggetto
(cfr., fra le tante, STFA 18 agosto 1999 nella causa E.T., U 59/99; STFA del 2
agosto 1999 nella causa H.D., I 360/97; STFA del 19 novembre 1998 nella causa S.S.,
P 7/97 e STFA del 27 aprile 1998 nella causa A.C., U 18/97);
viste le disposizioni della Legge di
procedura 6.4.61;
decreta 1.
la causa è stralciata dai ruoli;
- non si percepiscono né
tasse né spese;
la Cassa cantonale
assegni familiari verserà alla parte ricorrente fr. 1'000.-- a titolo di
ripetibili, con il che diviene priva di oggetto l'istanza di assistenza
giudiziaria;
intimazione alle parti a sensi ed effetti di legge.
Il
presidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Daniele
Cattaneo
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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