AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
39.2000.92
Data decisione, Autorità:
15.05.2001, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
39.2000.00092-93
rs/nh
Lugano
15 maggio 2001
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
presidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattrice:
Raffaella
Sartoris
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sui ricorsi del 15 novembre 2000
di
__________,
contro
le decisioni del 25 ottobre 2000 emanate
da
Cassa cantonale assegni familiari, 6501 Bellinzona 1 Caselle,
in materia di assegni di famiglia
ritenuto, in
fatto
1.1. Con due
decisioni 25 ottobre 2000, con effetto dal 1° settembre 2000, la Cassa
cantonale per gli assegni familiari (in seguito la Cassa) ha respinto la
richiesta di __________ e __________, tendente all'assegnazione di un assegno
integrativo a favore della figlia __________ (16 maggio 2000) e di un assegno
di prima infanzia.
A
motivazione delle proprie decisioni l'amministrazione ha precisato che i redditi
determinanti superano le spese riconosciute.
1.2. Con
tempestivi ricorsi 15 novembre 2000 gli interessati hanno impugnato le
decisioni della Cassa, chiedendo l'erogazione dei due tipi di assegno. Essi si
sono così espressi:
"
(…) Secondo noi infatti non vengono tenute in
considerazione parecchie spese da sostenere e per niente superflue.
Abbiamo quindi cercato di creare una tabella
simile alla vostra ma vista dalla nostra prospettiva:
Fabbisogno
• Assicurazione
malattia 4054
• Pigione
annua lorda (17160) 13800
• Tasse
comunali, cantonali, federali (ca.) 8000
• Spese
automobile (mezzo necessario) 2000
• Assicurazione
sulla vita 3600
• Fabbisogno
vitale 30120 61574
Sostanza
Come da vostra lista 37654
Reddito
Come da vostra lista 54178
Ne deduciamo quindi che il nostro fabbisogno
supera il reddito di qualche migliaio di franchi.
Vorremo concludere questa nostra richiesta
riflettendo su una questione basilare.
La nostra famiglia ha deciso spontaneamente di
avere una sola entrata: quella del marito. Certo è stata una scelta ben
pensata, che ci è costata fatica e ce ne costa tuttora. E costa è proprio la
parola adatta, perché vivere con un solo stipendio non è facile, sebbene questa
situazione l'abbiamo voluta proprio noi. Ora, non riusciamo a capire, se è
meglio ritornare a lavorare entrambi e sistemare la nostra bambina altrove,
oppure sia meglio occuparci noi di nostra figlia e chiedere un sostegno, benché
minimo, al cantone. Vorremmo che il nostro gruzzoletto resti tale per concedere
un futuro migliore a nostra figlia, ma purtroppo, malgrado i nostri sforzi, con
il passare del tempo il nostro gruzzoletto diventa sempre più un gruzzolettino.
Crediamo che vista la situazione nostra e di tante altre famiglie bisognerebbe
aiutare chi si sacrifica per validi principi morali." (Doc. _)
1.3. Con risposta
11 dicembre 2000 la Cassa ha proposto di respingere il gravame con le seguenti
motivazioni:
"
La regolamentazione vigente stabilisce
esaustivamente quali siano le spese di cui tener conto per la determinazione
del fabbisogno totale di una famiglia composta da tre persone (genitori e un
figlio).
La cassa li ha indicati, più precisamente fr. 30'120.‑‑
di fabbisogno vitale, fr. 13'800.‑‑ di pigione lorda (massimo
riconoscibile) e fr. 4'054.‑‑ di premio cassa malati per la
copertura dell'assicurazione obbligatoria.
I ricorrenti giungono ad altro risultato perché aggiungono
ulteriori 13'600.‑‑ franchi di spesa ossia fr. 8'000.‑‑
di tasse comunali, cantonali e federali, fr. 2'000.-- per l'automobile e fr.
3'600.‑‑ quale premio per l'assicurazione vita.
La Cassa non può aderire alla richiesta ricorsuale in quanto gli
ulteriori costi segnalati non rientrano tra quelli enunciati dalla legge."
(Doc. _)
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 26c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e
penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al
Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 26 ottobre 1999 nella causa D.C.,
I 623/98; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa G.H., H 304/99).
Nel
merito
2.2. Oggetto del
contendere è il calcolo effettuato dalla Cassa per stabilire se __________ e
__________ possono avvalersi di un assegno integrativo e di un assegno di prima
infanzia.
I
ricorrenti chiedono in particolare che venga tenuto conto delle spese
effettive, e meglio, oltre al contributo relativo all'assicurazione malattia,
alla pigione e al fabbisogno vitale considerati dalla Cassa nelle decisioni
impugnate, delle imposte, delle spese dell'automobile e dei premi versati all'assicurazione
sulla vita (cfr. consid. 1.2.).
A titolo
preliminare va rilevato che l'assegno integrativo è attribuito per principio a
tutta la popolazione domiciliata, fino all'età di 15 anni (cfr. art. 25 LAF) ed
è destinato a coprire, in modo selettivo, i costi aggiuntivi del figlio fino al
massimo i limiti minimi del fabbisogno vitale giusta l'art. 3b cpv. 1 LPC,
corrispondenti fino al 31 dicembre 2000 a fr. 7'830.-- per il primo e il
secondo figlio; fr. 5'220.-- per il terzo e il quarto figlio e di fr. 2'610.--
per ogni altro figlio (cfr. art. 27 cpv. 2 LAF).
Dal 1 °
gennaio 2001 questi importi sono stati adeguati rispettivamente a fr. 8'050.--;
fr. 5'367.--; fr. 2'683.--.
Giusta
l'art. 59 LAF esso è finanziato dai salariati, dai datori di lavoro, dagli
indipendenti e sussidiariamente dal Cantone (cfr. D. Cattaneo, La Legge sugli
assegni di famiglia: caratteristiche, sentenze e problemi aperti, in "Il
diritto pubblico ticinese nel terzo millennio", RDAT I-2000, pag.
124-125).
L'assegno
di prima infanzia copre tutta la popolazione domiciliata (cfr. art. 31 lett.a e
32 cpv. 1 lett. a LAF).
Esso
garantisce, in modo selettivo (cfr. art. 31 lett. c e 32 cpv. 1 lett. c LAF),
un reddito minimo alle persone che rinunciano ad esercitare un'attività lucrativa
o la riducono, lavorando al massimo al 50%, per dedicarsi alla cura del figlio
(cfr. art. 31 lett. b e 32 cpv. 1 lett. b LAF) durante al massimo i primi tre
anni di vita del figlio (cfr. art. 33 cpv. 2 lett. c LAF). Questo assegno
secondo l'art. 60 cpv. 1 LAF è interamente finanziato tramite le imposte (cfr.
D. Cattaneo, op. cit., pag. 125).
Questi
due tipi di assegno costituiscono dunque una prestazione sociale universale e
selettiva (cfr. Messaggio relativo all'introduzione di una nuova legge sugli
assegni di famiglia del 19 gennaio 1994, pag. 11).
Il principio
di universalità prevede che una prestazione sia attribuita a tutta la
popolazione domiciliata, mentre la selettività nelle prestazioni
equivale all'attribuzione delle medesime solamente alle famiglie che non
raggiungono un determinato reddito.
2.3. L'art. 24
LAF stabilisce come segue le condizioni per poter beneficiare dell'assegno
integrativo:
" Il
genitore domiciliato nel Cantone ha diritto all'assegno (integrativo), per il
figlio, se cumulativamente:
a) ha la custodia
del figlio;
b) ha il domicilio
nel Cantone da almeno tre anni;
c) il reddito
disponibile del o dei genitori, con l'aggiunta dell'eventuale assegno
di base nonché degli eventuali obblighi alimentari, è
inferiore ai limiti minimi previsti dalla legislazione sulle
prestazioni complementari all'AVS/AI.
Se entrambi i
genitori hanno la custodia del figlio, la madre ha diritto all'assegno.
Non ha diritto
all'assegno il beneficiario di una prestazione complementare all'AVS/AI, se il
figlio è considerato per il calcolo della prestazione."
Secondo
l’art. 28 cpv. 1 a 3 LAF
" Per
l’accertamento ed il calcolo sono applicabili per analogia le disposizioni
della legislazione sulle prestazioni complementari all’AVS/AI.
Il reddito del
lavoro è computato per intero; la sostanza computabile è considerata quale
reddito nella misura di 1/15.
Il premio per
l’assicurazione sociale ed obbligatoria contro le malattie a carico della
famiglia è preso in considerazione nel calcolo. Le spese di cura e di malattia
non sono prese in considerazioni nel calcolo.”
L’art. 33
del Regolamento LAF (Reg. LAF), adottato dal Consiglio di Stato il 5 febbraio
1997, prevede che
" Nei
limiti minimi previsti dalla legislazione sulle prestazioni complementari
all’AVS/AI non è compreso il premio dell’assicurazione obbligatoria contro le
malattie."
Per la
determinazione dell’importo dell’assegno vengono considerati anche i figli:
a) se non
sono in formazione, fino ai 18 anni;
b) se
sono in formazione, fino al termine della stessa ma al più tardi fino ai 25
anni (art. 34 LAF).
2.4. L’assegno di
prima infanzia è regolato agli art. 31ss LAF.
L’art. 32
LAF prevede in particolare che
" 1 I genitori domiciliati nel Cantone
hanno diritto all'assegno, per il figlio, se cumulativamente:
a) hanno il
domicilio nel Cantone da almeno tre anni;
b) uno dei
genitori non esercita nessuna attività lucrativa oppure ne esercita
una che non supera il 50% per dedicarsi alla cura del figlio;
c) il reddito
disponibile dei genitori, inclusi gli eventuali assegni di cui il nucleo
familiare beneficia in virtù della legge, è inferiore ai limiti
posti dall'art. 24 cpv. 1 lett. c).
Al genitore che non
esercita un'attività lucrativa o ne esercita una solo a tempo parziale, senza
giustificati motivi, è computabile un reddito ipotetico, pari al guadagno di
un'attività a tempo pieno, da lui esigibile.
Il reddito ipotetico
minimo è pari al doppio del limite minimo per persona sola secondo la
legislazione sulle prestazioni complementari all'AVS/AI.
Il diritto
all'assegno sorge il primo giorno del mese in cui sono soddisfatte le
condizioni legali, ma al più presto il primo giorno del mese in cui nasce il
figlio.
Il diritto
all'assegno si estingue:
a) alla fine del
mese in cui il genitore inizia un'attività lucrativa con un grado di
occupazione superiore al 50%;
b) quando il
genitore affida il figlio alle cure di una terza persona per più di mezza
giornata sull'arco di un giorno;
c) al più tardi alla
fine del mese in cui il figlio compie i tre anni di età."
Da quanto
esposto all’art. 32 lett. c LAF, che richiama l’art. 24 cpv. 1 lett. c LAF,
emerge che il calcolo per stabilire il diritto all’assegno di prima infanzia
corrisponde a quello relativo all’assegno integrativo.
2.5. L’art. 3b
della Legge federale sulle prestazioni complementari (LPC), a cui rinvia l’art.
24 cpv. 1 lett. c LAF, entrato in vigore con la terza revisione delle PC il 1
gennaio 1998, prevede che le spese riconosciute si compongono di un importo
destinato alla copertura del fabbisogno vitale, per anno, pari, fino al 31
dicembre 2000, al minimo per le persone sole, a fr. 14’860.-, per i coniugi,
almeno 22’290.- franchi e per gli orfani e per i figli che danno diritto a una rendita
per figli dell'AVS o dell'AI, a fr. 7’830. Per i due primi figli si prende in
considerazione la totalità dell'importo determinante, per due altri figli due
terzi ciascuno (fr. 5'220.--) e per ogni altro figlio un terzo (fr. 2'610.--).
Dal 1°
gennaio 2001 il fabbisogno è di fr. 15'280.--, fr. 22'920.-- rispettivamente
fr. 8'050.-- (cfr. Ordinanza 01 sull'adeguamento delle prestazioni
complementari all'AVS/AI del 18 settembre 2000).
Viene
inoltre tenuto conto della pigione di un appartamento e delle relative spese
accessorie. In caso di presentazione di un conguaglio per le spese accessorie,
non si può invece tenere conto né di un pagamento di arretrati né di una
richiesta di restituzione (art. 3b cpv. 1 lett. b LPC).
2.6. Per
stabilire l'ammontare degli assegni vanno pure computate secondo l’art. 3b cpv.
3 LPC le
"
a. spese per il conseguimento del reddito fino a
concorrenza del
reddito lordo dell'attività lucrativa;
b. spese di manutenzione di fabbricati e interessi ipotecari fino a
concorrenza del ricavo lordo dell'immobile;
c. premi versati alle assicurazioni sociali della
Confederazione, eccettuata l'assicurazione malattie;
d. ….
e. pensioni alimentari versate in virtù del
diritto di famiglia (cpv. 3)."
A
differenza dell'art. 3b cpv. 3 lett. d LPC, il quale, relativamente al premio
per l'assicurazione malattia, prevede il computo unicamente del premio medio
cantonale, ai fini del conteggio dell'assegno integrativo e dell'assegno di
prima infanzia viene dedotto l'intero premio per l'assicurazione malattia
obbligatoria (cfr. consid. 2.3.).
Secondo
l’art. 3c cpv. 1 LPC, inoltre, i redditi di cui si deve tener conto per il
calcolo della PC e quindi dell’assegno integrativo e di prima infanzia
comprendono
" b. il
reddito proveniente da sostanza mobile e immobile;
c. un quindicesimo
della sostanza netta oppure un decimo per i beneficiari di rendite di
vecchiaia, nella misura in cui superi per persone sole 25 000
franchi, per coniugi 40 000 franchi e per orfani e figli che danno diritto
a rendite per figli dell'AVS o dell'AI 15 000 franchi. Se l'immobile
appartiene al beneficiario delle prestazioni complementari o a un'altra
persona compresa nel calcolo della prestazione complementare e serve quale abitazione
ad almeno una di queste persone, soltanto il valore dell'immobile
eccedente 75 000 franchi é preso in considerazione quale
sostanza;
d. le rendite, le
pensioni e le altre prestazioni periodiche, comprese le rendite
dell'AVS e dell'AI;
e. le prestazioni
derivanti da un contratto di vitalizio o da un'altra convenzione analoga;
f. gli assegni
familiari
g. le entrate e le
parti di sostanza a cui l'assicurato ha rinunciato;
h. le pensioni
alimentari del diritto di famiglia."
Per
quanto riguarda invece il reddito del lavoro non si applicano le disposizioni
della LPC, in quanto la LAF prevede in maniera autonoma la modalità di computo
di questo reddito in particolare il computo globale e non ridotto di questa
entrata (art. 28 cpv. 2 LAF; Messaggio relativo all’introduzione di una nuova
legge sull’assegno di famiglia del 19 gennaio 1994 p. 51).
2.7. Nell'atto di
ricorso i ricorrenti sostengono di dover far fronte annualmente ad alcune spese
non computate dalla Cassa a titolo di spese riconosciute, più precisamente alle
imposte, ai premi dell'assicurazione sulla vita e ai costi dell'automobile.
Riconoscono,
per contro, gli importi considerati dalla Cassa quale fabbisogno vitale, premio
della cassa malati e pigione (cfr. doc. _; consid. 1.2.).
Per
quanto attiene alle imposte e ai premi dell'assicurazione sulla vita,
va rilevato che la lista dei costi computabili ai fini del calcolo della PC,
elencati all'art. 3b cpv. 3 LPC, al quale la LAF rinvia (cfr. art. 24 cpv. 1
lett. c LAF; consid. 2.6.), è esaustiva e che le disposizioni sono di
diritto federale imperativo (E. Carigiet, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV,
Zurigo 1995, p. 135; e Ergänzungsband, Zurigo 2000, p. 83).
Le spese
che non risultano nell'elenco non possono quindi essere ammesse in deduzione.
Nel caso
concreto non possono pertanto essere computati quali costi specifici quelli
relativi alle imposte e ai premi dell'assicurazione sulla vita.
A tutto
quanto non è possibile far fronte tramite i costi speciali previsti dalla
legge, si deve dunque sopperire tramite l'importo destinato a coprire il
fabbisogno minimo (in particolare: vestiti, vitto, mobilio, telefono e tasse
telefoniche, acqua, luce, ecc.;cfr. E. Carigiet, Ergänzungsleistungen zur
AHV/IV, p. 23 N 74, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht (SBVR), Basilea
1998).
A titolo abbondanziale va
segnalato che le imposte federali, cantonali e comunali sul reddito e la
sostanza saranno in futuro opportunamente considerate in modo esplicito quando
entrerà
in vigore la Legge
cantonale sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali
(Laps) adottata dal Gran consiglio il 5 giugno 2000 (cfr. art. 8 cpv. 1 lett. j
Laps e Messaggio del Consiglio di Stato del 1° luglio 1998 relativo
all'introduzione di una nuova legge sull'armonizzazione e il coordinamento
delle prestazioni sociali pag. 11).
2.8. Per quanto
attiene ai costi relativi all'automobile, va osservato che _________,
domiciliato con la famiglia a ________, svolge un'attività lucrativa quale
idraulico presso la __________ (cfr. doc. agli atti dell'amministrazione).
Il suo
reddito annuo è pari a fr. 47'212.-- al netto dei contributi sociali (cfr. doc.
_ agli atti dell'amministrazione). Quest'ultimo non è stato peraltro contestato
dagli interessati, che al contrario l'hanno espressamente riconosciuto (cfr.
consid. 1.2.).
L’art.
11a OPC al quale la LAF rinvia (cfr. art. 28 cvp. 1 LAF) prevede che:
" il
reddito annuo di un’attività lucrativa è calcolato deducendo dal reddito lordo
le spese per il conseguimento del reddito, debitamente comprovate, e i
contributi dovuti alle assicurazioni sociali obbligatorie prelevati sul
reddito.”
Secondo
la giurisprudenza le spese per il conseguimento del reddito sono costituite dai
costi insorti in relazione con l'esercizio di una professione e che sono
direttamente legate alla realizzazione del reddito lordo o alla sua
conservazione. Le spese che non sono in relazione con il conseguimento di un
reddito o che hanno solo un rapporto indiretto con tale realizzazione non sono
considerate tali (STFA dell'11 dicembre 1997 in re T. I; DTF 111 V 128; DTF 108
V 221 consid. 3b; RCC 1990 p. 127 consid. 3a).
A titolo
di spese per il conseguimento del reddito si possono dedurre le spese
supplementari dovute al fatto di dover consumare i pasti fuori casa (RCC 1980
p. 138 consid. 3b; 1968 p. 113; A. Rumo Jungo, Bundesgesetz über
Ergänzungsleistungen, Serie: Rechtssprechung des Bundesgerichts zum
Sozialversicherugsrecht, Zurigo 1994, p. 52).
Costituiscono
spese per il conseguimento del reddito anche i costi per le trasferte
(“Fahrspesen”; RCC 1980 p. 125, 127, 128 consid. 3c). A questo titolo possono
essere dedotte le spese per l’utilizzo di un mezzo pubblico. I costi di un
autoveicolo entrano in linea di conto se non vi sono mezzi pubblici a disposizione
oppure l’utilizzo non è ammissibile, ad esempio, per la lontananza della
prossima fermata (RCC 1980 p. 125, 127, 128 consid. 3c; A. Rumo Jungo, op.
cit., p. 52 e 53).
Secondo
l'art. 23 OPC AVS-AI, di regola, per il calcolo della prestazione complementare
sono determinanti il reddito ottenuto nel corso dell'anno civile precedente e
lo stato della sostanza al 1° gennaio dell'anno per cui è assegnata la
prestazione. Per gli assicurati di cui la sostanza e il reddito da considerare
ai sensi della legge federale possono essere stabiliti servendosi di una
tassazione fiscale, gli organi esecutivi cantonali sono autorizzati a ritenere,
come periodo di calcolo, quello su cui si basa l'ultima tassazione fiscale, se
nel frattempo non é subentrata nessuna modifica della situazione economica
dell'assicurato. Questa norma è applicabile anche alla LAF in virtù del rinvio
di cui all’art. 28 cpv. 1 LAF.
Nel
Canton Ticino, per accertare la deducibilità delle spese di trasferta
l'autorità fiscale si fonda sul decreto esecutivo del Consiglio di Stato del 27
ottobre 1998 (RDAT II 1993 no. s6t p. 401).
Secondo
l'art. 2 del citato decreto esecutivo
" il
contribuente con attività lucrativa dipendente può dedurre le spese necessarie
al conseguimento del proprio reddito che sono in rapporto di causalità diretta
con quest’ultimo”
Per
l’art. 3 cpv. 1 lett. a
" sono
considerate spese di trasporto quelle causate al contribuente per trasferirsi
dal luogo di domicilio a quello in cui lavora. Le relative deduzioni sono
stabilite come segue:
a) per l’uso dei
mezzi di trasporto pubblici: la spesa effettiva”
" Eccezionalmente,
se nessun mezzo pubblico è a disposizione o se il contribuente non può
servirsene (es. infermità, distanza notevole dalla più vicina fermata, orario
sfavorevole, ecc.) é ammessa una deduzione fino a 35 cts. il km per le
motociclette (cilindrata oltre 50 cmc, targa di controllo con fondo bianco) e
fino a 60 cts. il km per le automobili” (cpv. 2).
" La
deduzione per il tragitto di andata e ritorno a mezzogiorno non può in ogni
caso superare quella massima ammessa per i pasti consumati fuori casa” (fr.
13.-- al giorno o fr. 2800.-- l'anno; cpv. 3).
Nel caso
concreto appare assai improbabile che il marito dell'assicurata non possa
utilizzare un mezzo di trasporto pubblico (per esempio il treno) per recarsi
dal suo domicilio di Massagno al posto di lavoro a Melide.
In ogni
caso, anche nell'ipotesi in cui siano adempiute le condizioni per poter tener
conto dei costi di un autoveicolo, il computo nelle spese riconosciute
dell'importo di fr. 2'000.--, come richiesto dai ricorrenti (cfr. consid.
1.2.), non sarebbe atto a mutare l'esito del calcolo degli assegni di famiglia,
in quanto i redditi determinanti, non contestati (cfr. consid. 1.2.),
supererebbero comunque le spese riconosciute complessive.
Infatti
tenendo in considerazione i costi dell'auto di fr. 2'000.--, quali spese di
trasferta da dedurre dal reddito, il fabbisogno ammonterebbe a fr. 47'974.--, a
fronte di un reddito totale di fr. 52'178.-- (cfr. doc. _).
2.9. Va ribadito
inoltre che sia l'assegno integrativo che l'assegno di prima infanzia sono
attribuiti agli assicurati in modo selettivo (cfr. consid. 2.2.), come risposta
a un reale e concreto stato di bisogno.
Il
finanziamento dell'assegno integrativo è poi parzialmente pubblico, mentre
l'assegno di prima infanzia è finanziato totalmente mediante le imposte (cfr.
consid. 2.2.).
Di
conseguenza questi assegni non possono essere erogati a tutti indistintamente.
In simili
condizioni questo Tribunale non può che confermare le decisioni impugnate.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- I ricorsi
sono respinti.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Intimazione
alle parti.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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