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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
39.2000.6
Data decisione, Autorità:
08.06.2000, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
39.2000.00006
MB/sc
Lugano
8 giugno 2000
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
Presidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice
Daniele Cattaneo
con redattrice:
Michela Bürki
Moreni
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 20 gennaio 2000
di
__________,
contro
la decisione del 11 gennaio 2000 emanata
da
Cassa cantonale assegni familiari, 6501 Bellinzona 1 Caselle,
in materia di assegni di famiglia
ritenuto in fatto,
-
che, con
decisione 11 gennaio 2000, con effetto dal 1 gennaio 2000, la Cassa cantonale
per gli assegni familiari ha soppresso l'assegno integrativo precedentemente
erogato a __________, moglie di __________;
-
che lo
stralcio dell'assegno è riconducibile al mancato computo, nel fabbisogno della
famiglia, degli alimenti di fr. 580.- mensili versati a __________, figlio del
marito;
-
che con
tempestivo ricorso 20 gennaio 2000, indirizzato al TCA, l'interessata ha
impugnato la decisione dell'amministrazione, chiedendo che nel calcolo
dell'assegno venga tenuto conto dei contributi alimentari versati dal marito al
figlio __________;
-
che con
risposta 1 marzo 2000 la Cassa cantonale per gli assegni familiari ha proposto
di respingere il gravame, precisando che dalla sentenza di divorzio emerge che
__________ è obbligato a versare gli alimenti al figlio solo fino al ventesimo
anno di età;
-
che in
data 13 aprile 2000 __________ e __________ a sono giunti, di fronte al Pretore
di __________, __________, alla seguente transazione giudiziale
"
a titolo di contributo alimentare ex art. 277
cpv. 2 CCS il padre __________ verserà mensilmente e anticipatamente al figlio
__________ l'importo di fr. 580, con decorrenza dal 1 gennaio 2000"
-
che al
considerando 3 della transazione è stato precisato che essa vale quale sentenza
ai sensi dell'art. 358 CPC;
-
che in
data 12 maggio 2000 la Cassa ha emanato una nuova decisione con effetto dal 1
gennaio 2000, in cui ha tenuto conto del contributo alimentare di fr. 580
mensili fissati dal Pretore di __________ e assegnato all'assicurata un assegno
integrativo di fr. 313 mensili;
-
che in
data 15 maggio 2000 la Cassa ha chiesto al TCA di stralciare dai ruoli la
causa, in quanto la nuova decisione che annulla e sostituisce quella impugnata,
accoglie integralmente le conclusioni ricorsuali;
considerato in diritto,
-
che
oggetto del contendere, prima della pronuncia della decisione 12 maggio 2000,
era la la soppressione dell' assegno integrativo erogato alla ricorrente e in
particolare il mancato computo dei contributi alimentari versati dal marito al
figlio __________, nato dal primo matrimonio.
-
che con
la decisione summenzionata la Cassa ha dato integralmente seguito alle
richieste avanzate dall'assicurata in questa sede;
-
che la
Cassa può, fino alla trasmissione della risposta di causa, riesaminare la
decisione impugnata (art. 3a della Legge di procedura per il ricorsi al TCA);
-
che un
avviso difeso in comune dalle parti ha unicamente valore di proposta al
giudice, compete quindi a quest’ultimo verificare se corrisponde ai fatti e
alla legge (SVR 1996 p. 223 AHV Nr. 74; SZS 1994 p. 231; DTF 104 V 165; Meyer,
die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 p. 28; cfr. in materia di
assicurazione malattia SVR 1995 KV Nr. 54 p. 165);
-
che
l'accordo può essere omologato, in quanto conforme alla legge;
-
che
pertanto la causa va stralciata dai ruoli, in quanto priva di oggetto (cfr. SVR
1995 KV Nr. 54 p. 165, p. 167 consid. 4a; STFA 10.3.1982; nella causa D.B.; RCC
1988 p. 421; DTF 112 V 175/176; DTF 104 V 162; Meyer, die Rechtspflege in der Sozialversicherung,
BJM 1989 p. 28; T. Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 1994,
p. 367);
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
è stralciato dai ruoli ai sensi dei considerandi;
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati a sensi ed effetti di legge, con l’avvertenza che contro il
presente giudizio hanno la facoltà di ricorrere, in caso di vizio di procedura
o di difetto di volontà, al Tribunale Federale delle Assicurazioni,
Adligenswilerstrasse 24, 6002 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta
invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma
del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Il
presidente
del
Tribunale cantonale delle assicurazioni
Daniele
Cattaneo
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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