AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
39.2000.2
Data decisione, Autorità:
14.06.2000, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
39.2000.00002
MB/sc
Lugano
14 giugno 2000
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
Presidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice
Daniele Cattaneo
statuendo sul ricorso del 6 gennaio 2000 di
contro
la decisione del 21 dicembre 1999 emanata
da
Cassa cantonale assegni familiari, 6501 Bellinzona 1 Caselle,
in materia di assegni di famiglia
ritenuto, in
fatto
1.1. Con effetto
dal 1 febbraio 1999 La Cassa cantonale per gli assegni familiari ha assegnato a
__________, a favore del figlio __________, un assegno integrativo di fr. 470
mensili.
1.2. In data 16
novembre 1999 la Cassa ha trasmesso all'agenzia comunale di __________ il
formulario di revisione degli assegni familiari, che è stato ritornato,
compilato, il 19 novembre 1999.
1.3. Con
decisione 6 dicembre 1999 la Cassa ha ordinato a __________ di restituire
l'importo di fr. 2'350 a titolo di assegni familiari indebitamente percepiti
dal 1 luglio 1999 al 30 novembre 1999. A motivazione della richiesta
l'amministrazione ha precisato che, dal formulario relativo alla revisione
degli assegni familiari, risulta che percepisce indennità giornaliera di
disoccupazione sulla base di un termine quadro aperto il 15 giugno 1999.
Con
un'ulteriore decisione di medesima data l'amministrazione ha soppresso, con
effetto dal 1 dicembre 1999, il diritto all'assegno integrativo
dell'interessata.
1.4. In data 9
dicembre 1999 __________ ha presentato domanda di condono alla Cassa di
compensazione, sostenendo che:
"
(…)
nel mese di luglio prima di traslocare
definitivamente a __________ l'ufficio assistenza di Bellinzona (sig.
__________) mi ha detto di iscrivermi all'ufficio di disoccupazione in quanto
io non figuravo ai sensi di legge disoccupata. Appena arrivata a __________ mi
sono iscritta.
Fino ad ottobre i soldi versati dalla cassa
andavano a risarcire l'assistenza per gli aiuti fino ad allora conseguiti, sono
pertanto solo due mesi che dispongo del denaro della disoccupazione.
Il fatto di non avervi avvisato non
rientrava nelle mie intenzioni ma bensì pensavo che foste collegati in un
qualche modo all'ufficio assistenza.
Pertanto vi chiedo il condono dell'importo
da me dovuto in quanto impossibilitata visto la mia condizione di disoccupata.
Vi informo anche che a partire da agosto 2000 non mi verranno più versati gli
alimenti dal mio ex-marito." (Doc. _)
1.5. Con
decisione 21 dicembre 1999 la Cassa cantonale ha respinto la domanda di condono
dell'assicurata, con le seguenti motivazioni:
"
Gli assegni familiari riscossi a torto devono
essere restituiti: il rimborso non può essere chiesto se l'interessato era in
buona fede e se la restituzione costituisse un onere troppo grave (cfr. art. 44
cpv. 3 LAF).
Le condizioni legali citate devono pertanto
essere ambedue soddisfatte.
La "buona fede" non è
riconosciuta dalla legge quando il versamento a torto della prestazione è
dovuto a negligenza della persona tenuta alla restituzione. Agisce con
negligenza chi, al momento della richiesta, non ha prestato quel minimo di
accuratezza che si poteva pretendere da lui, tenendo conto delle sue capacità e
del suo grado d'istruzione nell'adempimento dell'obbligo d'istruzione o
accettando gli assegni familiari versatigli a torto.
La condizione legale dell'onere troppo
grave deve essere assolta dalla persona obbligata alla restituzione e viene
accertata in base alle condizioni di esistenza di questa persona: di norma si
ammette questa condizione quando il reddito determinante non supera i limiti
massimi stabiliti dall'articolo 2 cpv. 1 e 3 LPC.
In data 3 settembre 1997 ha inoltrato una
richiesta per assegni di famiglia (assegno integrativo) indicando che era persona
senza attività lucrativa.
In data 5 novembre 1999 ci trasmette, per
la revisione degli assegni familiari (AFI/API) anno 1999, copia del conteggio
disoccupazione del mese di ottobre 1999 dal quale rileviamo l'apertura del
termine quadro in data 15 giugno 1999.
Sulle nostre decisioni di assegno
integrativo citiamo:
" Obbligo
di annunciare ogni cambiamento della situazione personale o economica; ogni
cambiamento delle condizioni personali ed economiche dei beneficiari
indicati nella decisione deve essere annunciato immediatamente
all'Istituto delle assicurazioni sociali, Via Ghiringhelli 15 a, 6500
Bellinzona (anche l'inizio o la fine di un termine quadro della disoccupazione
o di un'attività lucrativa).
In caso di
inosservanza di questo obbligo, l'assicurato dovrà restituire le prestazioni
indebitamente percepite."
Nel presente caso non può essere
riconosciuto il requisito della buona fede poiché non ci ha annunciato
l'iscrizione al collocamento e di essere al beneficio delle indennità di
disoccupazione.
Mancando la prima condizione cumulativa per
ottenere il condono, non è necessario esaminare l'altra, quella dell'onere
troppo grave." (Doc. _)
1.6. Con
tempestivo ricorso 6 gennaio 2000 l'assicurata ha impugnato la decisione
dell'amministrazione, ribadendo la propria buona fede e precisando di non
essere in grado di rimborsare l'importo dovuto.
1.7. Con risposta
12 novembre 1999 l'amministrazione ha proposto di respingere il gravame, con le
seguenti motivazioni:
"
Dalla documentazione agli atti si evince che in
data 16.11.1999 la Cassa venne a conoscenza che la ricorrente percepiva
l'indennità di disoccupazione e che questa le era corrisposta sin dal
15.06.1999. In nessuna occasione precedente la signora __________ informò la
nostra Cassa d'essersi annunciata all'assicurazione disoccupazione.
L'assegno integrativo erogato fino ad
allora era stato determinato sulla scorta della documentazione precedentemente
trasmessa alla Cassa (documenti del 9/97).
Le decisioni di assegni integrativi
menzionano l'obbligo di annunciare ogni cambiamento della situazione economica
o personale. La ricorrente ha omesso di comunicare tempestivamente l'aumento
delle sue entrate dovute alla disoccupazione. Così facendo ha commesso una
grave negligenza che ha comportato l'indebito percepimento dell'assegno
integrativo. La negligenza commessa è incompatibile con il riconoscimento della
buona fede per cui si chiede a codesto lodevole Tribunale cantonale delle
assicurazioni di voler respingere il ricorso confermando la decisione impugnata."
(Doc. _)
1.8. Pendente
causa il TCA ha chiesto alcuni chiarimenti all'Ufficio del sostegno sociale e
richiamato agli atti gli incarti dell'assicurazione disoccupazione e
dell'Ufficio del sostegno sociale.
in
diritto
In
ordine
La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un
Giudice unico ai sensi dell’art. 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le
cause davanti al Tribunale delle assicurazioni sociali (cfr. STFA del 26
ottobre 1999 nella causa D.C.).
Nel
merito
2.1. Oggetto del
contendere è il condono della restituzione di prestazioni presumibilmente percepite
a torto dalla ricorrente a titolo di assegni integrativi per il periodo dal 1
luglio 1999 al 30 novembre 1999.
L'art. 24
LAF stabilisce come segue le condizioni per poter beneficiare dell'assegno
integrativo:
" Il
genitore domiciliato nel Cantone ha diritto all'assegno (integrativo), per il
figlio, se cumulativamente:
a) ha la custodia del figlio;
b) ha il domicilio nel Cantone da almeno tre anni;
c) il reddito disponibile del o dei genitori, con l'aggiunta
dell'eventuale assegno di base nonché degli eventuali obblighi
alimentari, è inferiore ai limiti minimi previsti dalla legislazione sulle
prestazioni complementari all'AVS/AI.
Se entrambi i genitori hanno la custodia del figlio, la madre ha
diritto all'assegno.
Non ha diritto all'assegno il beneficiario di una prestazione complementare
all'AVS/AI, se il figlio è considerato per il calcolo della prestazione."
Secondo
l’art. 28 cpv. 1 a 3 LAF:
" Per
l’accertamento ed il calcolo sono applicabili per analogia le disposizione
della legislazione sulle prestazioni complementari all’AVS/AI.
Il
reddito del lavoro è computato per intero; la sostanza computabile è
considerata quale reddito nella misura di 1/15.
Il premio per l’assicurazione sociale ed obbligatoria contro le malattie a
carico della famiglia è preso in considerazione nel calcolo. Le spese di cura e
di malattia non sono prese in considerazioni nel calcolo.”
2.2. Per l’art.
29 LAF:
" 1 L'assegno integrativo deve essere
aumentato, ridotto o soppresso in caso di cambiamento del reddito disponibile
dei genitori o della composizione della famiglia.
2 Il regolamento disciplina i
particolari.
3 L'aumento avviene con il primo
giorno del mese in cui la domanda di revisione è stata inoltrata.
4 La riduzione o la soppressione
interviene:
a) se il cambiamento è stato annunciato tempestivamente, il primo
giorno del mese successivo la notifica della decisione;
b) se l'interessato ha ottenuto le prestazioni indebitamente,
retroattivamente dalla data in cui avvenne la modifica determinante."
In
proposito l’art. 35 RegLAF precisa che:
"
2
L'assegno integrativo è aumentato o ridotto in caso di cambiamento importante
del reddito disponibile dei genitori.
3 Il
cambiamento del reddito disponibile è importante quando esso provoca una
modifica di almeno fr. 500.- all'anno dell'assegno erogato."
Secondo
l’art. 36 RegLAF inoltre
" L'assegno
integrativo è soppresso in qualsiasi momento se non sono più adempiute le
condizioni legali."
2.3. Secondo
l’art. 41 LAF:
" Il
titolare del diritto o il beneficiario sono tenuti ad informare tempestivamente
il datore di lavoro, rispettivamente la Cassa competente, su ogni cambiamento
rilevante per il diritto all'assegno."
Dal
tenore del Messaggio alla LAF emerge che la norma è stata formulata
analogamente all’art. 27 OPC, applicabile in materia di prestazioni
complementari (Messaggio p. 54).
In
proposito il regolamento precisa che
" Il
titolare del diritto o il beneficiario informano immediatamente la Cassa
cantonale per gli assegni familiari di ogni cambiamento rilevante per il
diritto all'assegno, in particolare:
a) ogni mutamento delle condizioni personali o familiari del titolare
del diritto o del beneficiario;
b) ogni variazione della situazione economica del titolare del diritto
o del beneficiario, rispettivamente dei loro familiari."
Il 42
LAF:
" Il
titolare del diritto il beneficiario e i loro familiari, i datori di lavoro, le
Autorità amministrative cantonali e comunali, le Autorità giudiziarie, le
Assicurazioni sociali e private sono tenuti a fornire tutte le informazioni
utili all'accertamento del diritto agli assegni ed al pagamento dei
contributi."
2.4. Per l’art.
44 LAF:
" 1 L'assegno indebitamente percepito
deve essere restituito.
2 Il diritto di esigere la
restituzione è perento dopo un anno dal momento in cui la Cassa ha avuto
conoscenza dell'indebito ma, in ogni caso, dopo cinque anni dal pagamento
dell'assegno.
3 La restituzione è condonata da
parte della Cassa competente, in tutto od in parte, se il richiedente ha
percepito la prestazione indebita in buona fede e se, tenuto conto delle sue
condizioni economiche al momento della restituzione, il provvedimento
costituirebbe per lui un onere troppo grave."
Secondo
l’art. 47 LAF infine:
" Per
quanto concerne non previsto dalla legge, sono applicabili le disposizioni
della legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia ed i superstiti e la
legislazione sulle prestazioni complementari all'AVS/AI."
Secondo
l’art. 76 RegLAF:
" 1 In caso di violazione dell'obbligo
di informare, la Cassa cantonale per gli assegni familiari emette un ordine di
restituzione nei confronti del titolare del diritto o del beneficiario
dell'assegno.
2 La richiesta di condono è
presentata dalla persona tenuta alla restituzione alla Cassa cantonale per gli
assegni familiari.
3 La richiesta è presentata,
debitamente motivata, nel termine di 30 giorni dalla notifica della decisione
di ordine di restituzione della Cassa."
2.5. Secondo la
giurisprudenza in vigore in materia di restituzione in ambito LAVS, applicabile
in materia LAF in base al rinvio di cui all’art. 47 LAF, la richiesta è
subordinata ai presupposti della revisione processuale o del riesame. In
effetti l’amministrazione può riesaminare una decisione cresciuta in giudicato
formale, che non è stata oggetto di un controllo giudiziario, nel caso in cui è
senza dubbio errata e la correzione ha un’importanza rilevante oppure deve
procedervi se si manifestano nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti a
indurre ad una conclusione giuridica differente. Solo in tali casi può
richiedere una restituzione (RCC 1989 p. 547; RCC 1985 p. 63; Rumo-Jungo,
Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1994, ad
art. 3 p. 68).
Per quel
che concerne l’importanza della correzione non è possibile fissare un ammontare
limite generalmente valido. E’ infatti determinante l’insieme delle circostanze
del singolo caso (RCC 1989 p. 547).
E' tenuto
alla restituzione ogni assicurato che ha beneficiato di una prestazione, alla
quale, da un profilo oggettivo, non aveva diritto. La prestazione è
quindi stata erogata in contrasto con la legge. A questo stadio non è determinante
sapere se l'assicurato era in buona fede oppure no quando ha ricevuto
l'indebita prestazione. Il problema della buona fede è infatti oggetto di esame
nell'ambito della procedura successiva di condono (Widmer, Die Rückerstattung
unrechtmässig bezogener Leistungen in den Sozialversicherungen, Tesi, Basilea
1984, pag. 125 a 127; FF 1946 II p. 527-528, edizione francese).
2.6. Preliminarmente
va rilevato che è incontestato che l'assicurata non ha notificato alla Cassa di
essersi iscritta alla disoccupazione e di percepire da essa delle indennità da
luglio 1999.
L'interessata
sostiene tuttavia di essere in buona fede, in quanto le indennità di
disoccupazione non le sarebbero state versate, bensì trasmesse all'Ufficio del
sostegno sociale, a tacitazione di prestazioni assistenziali versatele in
precedenza.
A
proposito della buona fede la giurisprudenza, distingue, da un lato, il caso in
cui vi è mancanza di coscienza dell’irregolarità commessa, e dall'altro quello
invece a sapere se, nelle circostanze concrete, l’interessato poteva invocare
la buona fede o avrebbe dovuto, facendo prova dell’attenzione da lui esigibile,
riconoscere l’errore di diritto commesso. Nella prima ipotesi si tratta di una
questione di fatto, mentre nella seconda di diritto (Pratique VSI 1994 p. 126).
La buona
fede non è infatti compatibile con un comportamento di grave negligenza da
parte dell'assicurato (U. Meyer-Blaser, op. cit., 481).
Secondo
l'art. 3 cpv. 2 CCS, che è applicabile analogicamente,
" nessuno
può invocare la propria buona fede quando questa non sia compatibile con
l'attenzione che le circostanze permettevano di esigere da lui."
Compete
al Giudice inoltre, sulla base di un criterio oggettivo, cioè indipendentemente
dalle conoscenze e dalle attitudini particolari della parte, determinare il
grado dell’attenzione richiesta (DTF 79 II 59).
La buona
fede deve essere quindi esclusa, qualora i fatti che hanno determinato
l'obbligo di restituire (violazione dell'obbligo di annunciare o di informare)
sono imputabili a comportamento doloso o negligenza grave dell'interessato.
Viceversa,
l'assicurato può prevalersene quando l'atto o l'omissione colpevole siano
costitutivi unicamente di una violazione lieve dell'obbligo di annunciare o di
informare (Pratique VSI 1994, pag. 125ss; DTF 118 V 218, 112 V 105, 110 V 180
consid. 3 c, 102 V 245 consid. a) oppure se non ha violato tale obbligo (U. Meyer-Blaser,
op. cit., 481/482).
Infatti,
la buona fede presuppone che l'assicurato ignori che una prestazione gli è
versata indebitamente. Di detta ignoranza egli non si può avvalere se la stessa
è stata determinata da sua negligenza (STFA non pubbl. del 31 agosto 1993 in re
I. R p. 3).
2.7 In concreto
va rilevato che in virtù dell'art. 41 LAF e della disposizione del regolamento
d'esecuzione, il titolare del diritto all'assegno è tenuto a informare la Cassa
cantonale sui "cambiamenti rilevanti per il diritto" (consid.
2.3).
Tenuto
conto delle censure sollevate dall'assicurata (consid. 2.6) nel caso concreto
va stabilito se, come sostiene l'interessata, le indennità a cui aveva diritto
venivano versate direttamente all'Ufficio del sostegno. In tal caso non vi
sarebbe stato, dal punto di vista dell'assicurata, alcun cambiamento rilevante
per il diritto, in quanto la situazione finanziaria dell'interessata non si
modificava.
Dall'incarto
della Cassa disoccupazione __________ emerge che l'assicurata, nel mese di
luglio 1999, ha percepito indennità di disoccupazione di fr. 707.25
. Il 16
agosto l'Ufficio del sostegno sociale ha comunicato alla Cassa disoccupazione
di tenere in sospeso il versamento delle indennità all'assicurata fintanto che
non sarebbero state trasmesse le cessioni debitamente firmate da quest'ultima.
A seguito della sottoscrizione della cessione del diritto alle indennità di
disoccupazione la Cassa disoccupazione ha versato all'Ufficio del sostegno
sociale le indennità di agosto e settembre 1999 pari a fr. 3'213.50.
Dal canto
suo l'Ufficio assistenza aveva anticipato fr. 3'100. Ha pertanto restituito
all'interessata fr. 113.50.
In data
21 settembre 1999 l'Ufficio assistenza ho poi comunicato alla Cassa
disoccupazione di versare le indennità all'assicurata con effetto dal 1.
novembre 1999 (indennità di ottobre; cfr. incarto dell'Ufficio del sostegno
sociale e della Cassa disoccupazione __________ agli atti). Ciò è avvenuto con
comunicazione del 28 ottobre 1999.
2.8 In virtù
delle circostanze concrete e della giurisprudenza suesposta questa Corte deve
concludere come segue. Poiché per i mesi di agosto e settembre le indennità di
disoccupazione venivano versate direttamente all'Ufficio del sostegno sociale -
a seguito dell'anticipo all'assicurata da parte di questo ufficio dell'importo
di fr. 3'100 - quest'ultima poteva e doveva ritenere che questa modifica non
era rilevante per il diritto all'assegno, in quanto il calcolo non sarebbe
mutato. In simili condizioni per questo periodo l'assicurata non ha violato
alcun obbligo di notifica né ha percepito a torto assegni integrativi.
Per
quanto riguarda agosto e settembre quindi il ricorso dev'essere accolto.
Per
quanto riguarda ottobre e novembre, invece, l'assicurata doveva sapere che da
ottobre i soldi le sarebbero stati versati personalmente, in quanto l'8 ottobre
1999 l'Ufficio del sostegno sociale le ha restituito fr. 113.50 percepiti a
torto. Essa doveva quindi rendersi conto che niente più era dovuto
all'assistenza. In tali circostanze avrebbe dovuto notificare immediatamente il
versamento delle indennità alla Cassa. Lo stesso vale per luglio in quanto le
indennità le sono state versate personalmente.
In simili
circostane per ottobre e novembre 1999 l'assicurata non può essere considerata
di buona fede, in quanto nelle circostanze concrete tramite la mancata notifica
del versamento delle indennità ha commesso una grave negligenza. Lo stesso vale
per il mese di luglio. Per questo mese tuttavia l'importo da restituire va calcolato
tenuto conto di indennità giornaliere di soli fr. 707.25 effettivamente
percepiti dall'assicurata.
Per i
mesi di luglio, ottobre e novembre la decisione è confermata. L'assicurata non
è in buona fede. Per quanto riguarda il mese di luglio l'importo da restituire
va tuttavia adeguato alle prestazioni ricevute.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
è parzialmente accolto.
§ La
decisione impugnata è annullata.
2.- Per i mesi
di agosto e settembre 1999 __________ è di buona fede.
3.- Per i mesi
di luglio, agosto e settembre 1999 __________ non è di buona fede. Essa deve
pertanto restituire gli assegni integrativi percepiti a torto ai sensi di
quanto indicato al considerando 2.8.
4.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Intimazione
alle parti.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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