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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
37.1995.50
Data decisione, Autorità:
09.01.1997, TCA
RACCOMANDATA
Incarto
n.
37.95.00050
arb 17/95
dc/nh
Lugano
9 gennaio 1997
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il presidente del
Tribunale arbitrale
in materia di assicurazione contro le malattie e gli
infortuni
Giudice Daniele Cattaneo
vista l'istanza di esperimento di conciliazione del 12 luglio 1995 inoltrata dalle
rappresentate dalla federazione
ticinese assicuratori malattia
(in seguito indicata ftam),
6500 Bellinzona,
patrocinata dall'avv. __________
contro
dott. __________,
rappr. da: avv. __________,
letti ed esaminati gli atti, in particolare l'istanza di
esperimento di conciliazione con la quale le Casse malati, dopo avere
constatato che nell'anno 1993 il medico ha fatto registrare un indice 189, chiedono la restituzione di fr. 18'730.24 (e cioè ciò che eccede l'indice 150 della
media del gruppo "medicina generale senza radiologia") (Doc. I);
preso atto delle osservazioni formulate dal dottor
__________ in data 3 luglio 1995 (Doc. d4);
richiamata l'udienza del 24 ottobre 1996 nel corso della
quale è stato allestito un verbale del seguente tenore:
" L'avv. __________ produce
copia della procura rilasciatagli dal dott. __________ in data 18.10.96.
L'Avv. __________
enumera i motivi per cui in linea di principio il suo cliente non è disponibile
per una soluzione transattiva. In particolare sottolinea che da calcoli da lui
operati l'età media dei suoi pazienti per il 1993 e di anni 70,15 (risp.
69,71) e non di anni 64,4 come indicato dalla statistica. Egli sottolinea pure
che il medico è molto anziano.
Dal canto loro le
casse malati sottolineano che l'indice 150 tiene già conto di tutte le
circostanze del caso.
Il Presidente, dopo
aver ricordato a grandi linee la giurisprudenza in materia, anche del Tribunale
arbitrale già pubblicata sulla RDAT, propone la seguente soluzione transattiva:
l'importo da restituire ammonta a fr. 10'000.- per il 1992 e a fr. 8'000.-- per
il 1993, per tenere adeguatamente conto del fatto che l'età media dei pazienti
(sia che si fissi a 70 anni, sia che si fissi a 64) é considerevolmente più
elevata rispetto all'età media dei pazienti dei medici inseriti nella categoria
"medicina generale senza radiologia".
L'Avv. __________
segnala che contro il dott. __________ sono state formulate delle richieste di
restituzione anche per l'anno 1994. Le casse precisano che anche per il 1995 il
medico verrà segnalato. L'avv. __________ auspica che un eventuale accordo si
estenda a tutti e quattro gli anni.
A questo punto il
Presidente sospende l'esperimento di conciliazione e assegna alle parti un
termine di 30 giorni per comunicare se un accordo transattivo è stato raggiunto
per tutte e quattro le cause, o almeno per le due cause oggetto dell'odierna
discussione. In caso di accordo le parti trasmetteranno tempestivamente al
Presidente del Tribunale arbitrale precise indicazioni circa il contenuto dello
stesso.
In caso di mancato
accordo le parti lo comunicheranno immediatamente al Presidente sempre entro il
termine di 30 giorni. In tal caso verrà dichiarato, senza ulteriori udienze o
comunicazioni scritte, il fallimento dell'esperimento di conciliazione.
Copia del verbale
alle parti seduta stante. Letto, lo approvano e si firmano." (Doc. IV);
rilevato che le parti, in data 3 rispettivamente 9 gennaio
1997, hanno comunicato di aderire alla proposta conciliativa di cui all'udienza
24 ottobre 1996 (cfr. Doc. X e XII);
decreta
1.- L'esperimento di
conciliazione è riuscito.
2.- La vertenza è stralciata
dai ruoli.
3.- Le spese processuali per un
importo di fr. 600.- sono così ripartite:
Casse malati: fr.
300.-
dott. ___________ fr.
300.-
4.- Intimazione alle parti
interessate a sensi ed effetti di legge.
Il
presidente del Tribunale arbitrale
Daniele
Cattaneo
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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