Conciliation succeeded in medical billing reimbursement dispute

37.1995.18Other CourtDec 4, 1996Settled

Summary

The insurers filed a conciliation request against a doctor seeking repayment of CHF 21,059.90 for allegedly excessive 1992 billing. After a hearing, the president proposed that the doctor repay 75% of the amount claimed. Both sides later accepted the proposal in writing. The tribunal therefore declared conciliation successful, struck the case from the roll, and split procedural costs of CHF 600 equally between the insurers and the doctor.

Regest

Conciliation proceedings in a medical-insurance reimbursement dispute; where both parties accept the court’s settlement proposal, the conciliation attempt is deemed successful and the case is struck from the roll. Procedural costs may be allocated equally between the parties by decree following settlement (consid. 1-3).

Full text

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 37.1995.18

Data decisione, Autorità: 04.12.1996, TCA

RACCOMANDATA

Incarto n. 37.95.00018 arb 16/94

DC/fz

Lugano 4 dicembre 1996

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

Il presidente del Tribunale arbitrale

in materia di assicurazione contro le malattie e gli infortuni

Giudice Daniele Cattaneo

vista l'istanza di esperimento di conciliazione del 5 luglio 1994 inoltrata dalle


rappresentate dalla federazione ticinese assicuratori malattia (in seguito indicata ftam), 6500 Bellinzona, patrocinata dall'avv. __________

contro

dott. __________, rappr. da: avv. __________

letti ed esaminati gli atti, in particolare l'istanza di esperimento di conciliazione con la quale le Casse malati, dopo avere constatato che nell'anno 1992 il medico ha fatto registrare un indice 158, chiedono la restituzione di fr. 21'059.90 (e cioè ciò che eccede l'indice 150 della media del gruppo "medicina generale con radiologia") (Doc. I);

richiamata l'udienza del 20 novembre 1996 nel corso della quale è stato allestito un verbale del seguente tenore:

" L'avv. __________ ribadisce i motivi per cui si è chiesta la restituzione dell'importo che supera l'indice 150 ritenuto estremamente alto dalle casse malati. L'avv. __________ e il dott. __________ presentano le seguenti giustificazioni:

  • cura di molti bambini e di pazienti cronici

  • metodo di cura (metodi alternativi)

  • il fatto che negli anni successivi il medico è rientrato in media

  • l'ineconomicità si è verificata subito dopo il passaggio al nuovo metodo di calcolo nel 1991.

L'avv. __________ sottolinea che l'età media della categoria è di anni 43.7 mentre quella del dottor __________ è di anni 44.2. Egli ricorda che il medico in questione è stato segnalato pure per il 1991 presso la commissione paritetica e che per i metodi alternativi aveva scelto la fatturazione all'assicurato.

Il Dott. __________ conferma che per le medicina alternative fattura direttamente al paziente il quale potrà far capo ad assicurazioni complementari.

Il Presidente ricorda la sentenza del Tribunale arbitrale nel quale è stato confermato l'indice 150, decisione poi ribadita in un giudizio successivo in cui è stato comunque ricordato che il TFA in una sentenza pubblicata in SVR 1995 K.V. n. 40 ha abbassato a 130 l'indice fissato dal Tribunale arbitrale cantonale in questione all'indice 140. Egli ricorda pure che il Tribunale arbitrale ticinese ha dimostrato una disponibilità a tener conto anche delle particolarità della prassi del singolo medico. Il Presidente propone quindi la seguente soluzione conciliativa: per l'anno 1992 il dott. __________ restituirà il 75% dell'importo chiesto dalle casse.

L'avv. __________ chiede un termine per potere pronunciarsi su questa proposta. A questo punto analoga richiesta viene formulata pure dall'avv. __________.

Il Presidente assegna al dott. ________ un termine di 20 giorni per pronunciarsi sulla proposta conciliativa. In caso di accordo di entrambe le parti l'esperimento di conciliazione verrà dichiarato riuscito e la vertenza stralciata; in caso di disaccordo l'esperimento verrà dichiarato fallito senza ulteriori formalità.

Letto, lo approvano e si firmano. Copia del verbale alle parti seduta stante."

rilevato che le parti in data 2 rispettivamente 4 dicembre 1996 hanno comunicato di aderire alla proposta conciliativa di cui all'udienza 20 novembre 1996 (cfr. Doc. V e VI);

decreta

1.- L'esperimento di conciliazione è riuscito.

2.- La vertenza è stralciata dai ruoli.

3.- Le spese processuali per un importo di fr. 600.- sono così ripartite:

Casse malati: fr. 300.-

dott. __________ fr. 300.-

4.- Intimazione alle parti interessate a sensi ed effetti di legge.

Il presidente del Tribunale arbitrale

Daniele Cattaneo

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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