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Numero d'incarto:
36.2005.32
Data decisione, Autorità:
12.05.2005, TCA
Titolo:
ritiro del ricorso dopo la risposta di causa
Raccomandata
Incarto n.
36.2005.32
cs
Lugano
12 maggio
2005
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
visto il ricorso dell’8 aprile 2005 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 9 marzo 2005 emanata da
CO 1
in materia di assicurazione contro le
malattie
ritenuto che con decisione del
9 marzo 2005 il CO 1 ha respinto l’istanza presentata da RI 1 intesa ad
ottenere l’autorizzazione ad esercitare a carico dell’assicurazione
obbligatoria contro le malattie,
contro la
predetta decisione è tempestivamente insorto l’interessato, rappresentato
dall’avv. RA 1, contestando in particolar modo la carenza di motivazione della
decisione impugnata (doc. I),
con
risposta del 27 aprile 2005 il CO 1 ha proposto la reiezione dell’impugnativa
(doc. III),
in data
11 maggio 2005 il ricorrente ha trasmesso al TCA uno scritto con il quale “ritira
il ricorso” (doc. IV). L’interessato ha però chiesto a questo Tribunale di
accollare spese e ripetibili al CO 1. Infatti, il ricorso era dettato dalla
mancanza di motivazione della decisione impugnata, motivazione figurante per
esteso solo nella risposta di causa (doc. IV),
visto il
ritiro del ricorso, l’impugnativa va stralciata dai ruoli,
per
quanto concerne la procedura, l’art. 11 cpv. 2 del Decreto legislativo
concernente l’applicazione dell’art. 55a cpv. 1 della legge federale del 18
marzo 1994 sull’assicurazione contro le malattie per il periodo dal 4 luglio
2002 al 3 luglio 2005 (6.4.6.1.6) prevede che è applicabile la legge di procedura
per le cause amministrative,
per
l’art. 31 LPamm il Consiglio di Stato e il Tribunale cantonale amministrativo
(e per analogia il TCA), quali autorità di ricorso, condannano la parte
soccombente al pagamento di una indennità alla controparte,
avendo
l’insorgente ritirato il ricorso, indipendentemente dai motivi addotti, è da
considerare parte soccombente e non ha pertanto diritto a ripetibili,
per
l’art. 28 LPamm l’autorità amministrativa può applicare alle proprie decisioni
una tassa di giustizia,
rilevato
che il ritiro del ricorso è avvenuto contestualmente allo scadere del termine
per la presentazione della replica questo TCA rinuncia eccezionalmente al
prelievo di spese e tasse di giustizia,
Per questi motivi
decreta 1. La causa è stralciata
dai ruoli;
-
non si
prelevano tasse e spese e non si assegnano ripetibili;
-
intimazione
alle parti a sensi ed effetti di legge.
terzi implicati
Il
giudice delegato
del
Tribunale cantonale delle assicurazioni
Ivano
Ranzanici
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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