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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
36.2005.30
Data decisione, Autorità:
13.06.2005, TCA
Titolo:
stralcio delle cause per avvenuto ritiro del ricorso
Raccomandata
Incarto n.
36.2005.30 + 47
cs
Lugano
13 giugno
2005
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
visto il ricorso del 7 aprile 2005 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
le risoluzioni del 9 marzo 2005 del
CO 1
di cui una concernente
dr. med. __________
rappr. da: avv.___________
in materia di assicurazione sociale
contro le malattie
ritenuto che con
due distinte risoluzioni del 9 marzo 2005 il CO 1 ha concesso al Dr. med. RI 1
e al Dr. med. __________, entrambi psichiatri, l’autorizzazione ad esercitare a
carico della LAMal, assegnando loro i comprensori del __________, rispettivamente
del __________;
il
Dr. med. RI 1, rappresentato dall’avv. RA 1, è insorto contro entrambe le
risoluzioni chiedendo di poter esercitare nel __________;
chiamato
a presentare osservazioni in merito il Dr. med. __________, rappresentato dall’avv.
__________, in via principale ha eccepito la legittimazione del suo collega a
contestare la risoluzione che lo concerne ed in via subordinata ha chiesto la
reiezione del ricorso;
il
CO 1 nella sua risposta propone anch’esso di respingere l’impugnativa;
pendente
causa il Dr. med. __________ ha prodotto ulteriore documentazione;
con
scritto del 9 giugno 2005 l’insorgente ha ritirato il ricorso chiedendo di non
accollargli spese e ripetibili;
visto
il ritiro dell’impugnativa, il ricorso va stralciato dai ruoli;
l’art.
11 cpv. 2 del Decreto legislativo concernente l’applicazione dell’art. 55a cpv.
1 della legge federale del 18 marzo 1994 sull’assicurazione contro le malattie
per il periodo dal 4 luglio 2002 al 3 luglio 2005 (6.4.6.1.6) prevede che è
applicabile la legge di procedura per le cause amministrative;
giusta
l’art. 31 LPamm il Consiglio di Stato e il Tribunale cantonale amministrativo
(e per analogia il TCA), quali autorità di ricorso, condannano la parte
soccombente al pagamento di una indennità alla controparte;
l’insorgente,
avendo ritirato il ricorso, è da considerare soccombente;
tuttavia
come emerge dalla lettera di ritiro del ricorso “come da accordo con il
legale del dott. med. __________, avv. __________ che mi legge in copia, si
chiede che non venga assegnato alcun importo a titolo di ripetibili (…)”;
di
conseguenza, eccezionalmente, l’insorgente non viene condannato al pagamento di
ripetibili;
per
l’art. 28 LPamm l’autorità amministrativa può applicare alle proprie decisioni
una tassa di giustizia;
l’insorgente
ha cagionato spese a questo TCA;
questo
Tribunale condanna pertanto il ricorrente al pagamento di un importo di fr. 500.--
di tassa di giustizia e fr. 150.-- di spese.
Per questi
motivi
decreta 1.
Le cause sono stralciate dai ruoli.
-
Il
Dr. med. RI 1 è condannato al pagamento di complessivi fr. 650.-- a titolo di tasse
e spese di giustizia, mentre non si assegnano ripetibili.
-
Intimazione
alle parti a sensi ed effetti di legge.
terzi implicati
Il
giudice delegato
del
Tribunale cantonale delle assicurazioni
Ivano
Ranzanici
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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