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Numero d'incarto:
36.2005.176
Data decisione, Autorità:
16.05.2006, TCA
Titolo:
Pagamento dei premi LAMal. Solidarietà fra coniugi, indipendentemente dal regime matrimoniale adottato. Necessità della vita in comune. Accordo delle parti sull'importo dovuto. Ritiro del ricorso.
Raccomandata
Incarto n.
36.2005.176
TB
Lugano
16 maggio 2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattrice:
Tanja Balmelli, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 4 novembre 2005
di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 5 ottobre
2005 emanata da
Cassa CO 1
in materia di assicurazione sociale
contro le malattie
in fatto ed in diritto
ritenuto che
dal
1° gennaio 1998 al 30 giugno 2002 (docc. 1-2) __________ è stato affiliato presso la Cassa malati CO 1 per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie,
l'assicurato
non ha pagato i premi inerenti i mesi da novembre 2001 (Fr. 149,40) a giugno
2002 compreso (Fr. 160,70), per un totale di Fr. 1'263.- (doc. 11),
la
Cassa malati ha intentato nei confronti di RI 1, moglie dell'assicurato moroso,
due procedure esecutive di cui ai PE n. __________ e n. __________ fatti
spiccare il 3 gennaio 2005 dall'U__________, per un credito in capitale di Fr.
1'070,60 (premi da novembre 2001 ad aprile 2002) rispettivamente di Fr. 321,40
(premi per maggio e giugno 2002), a cui vanno aggiunti Fr. 35.per ogni
procedura per le spese di sollecito LAMal (docc. 10 e 13),
con
scritto del 20 gennaio 2005 (doc. 16) l'assicurata si è opposta alla procedura
esecutiva di cui al PE n. __________, chiedendo di annullarla subito, poiché
dal 5 settembre 2001 i coniugi hanno adottato il regime matrimoniale della
separazione dei beni,
il
22 luglio 2005 la Cassa malati ha emanato due decisioni formali nei confronti
di RI 1, con cui le ha chiesto di pagare le somme di Fr. 1'154,85 (doc. 19) e
di Fr. 499,75 (doc. 20) derivanti dalle procedure esecutive n. __________ e n. __________
intentate contro il marito e sfociate nel 2003 in due attestati di carenza beni
(ACB) di uguale importo (docc. 7 e 8), pena l'avvio di un'altra procedura
esecutiva nei di lei confronti,
in
pari data (docc. 17 e 18) la Cassa malati ha chiesto all'U__________ di
cancellare i PE n. __________ e n. __________,
il
22 agosto 2005 (doc. 21) RI 1 si è opposta a queste decisioni, invocando di
essere sposata con __________ dal 18 settembre 2001 mentre il contratto
assicurativo è in essere già dal 1998; pertanto, tutti i debiti derivanti da
questo contratto non potrebbero esserle imputati,
inoltre,
i due precetti esecutivi del gennaio 2005 annoverano somme diverse (Fr.
1'263.-, diventati Fr. 1'562.- con le spese amministrative ed esecutive) da
quelle ora richieste dalla Cassa malati (Fr. 1'654,60),
l'assicurata
ha proposto alla Cassa malati di pagare l'importo di Fr. 1'363.- (per i premi
dovuti: Fr. 1'263.-, oltre a Fr. 100.- per le spese) a saldo degli ACB n. __________
e n. __________, contro l'annullamento dei due PE di gennaio 2005,
il
31 agosto 2005 (doc. 22) la Cassa malati ha accettato la proposta transattiva
di pagamento di Fr. 1'363.-, che comportava la cancellazione degli attestati di
carenza beni di cui ai PE n. __________ e n. __________, previo ritiro da parte
dell'assicurata delle sue opposizioni del 22 luglio precedente,
la Cassa malati ha comunque reso attenta l'assicurata sull'esistenza
di altri attestati di carenza beni emessi nei confronti del marito __________,
ACB che sarebbero rimasti in essere anche con il pagamento di quanto convenuto,
con
scritto del 20 settembre 2005 (doc. 23) l'assicurata ha evidenziato che
l'accettazione della sua proposta transattiva prevedeva la cancellazione dei
due PE di gennaio 2005 e la conferma, da parte della Cassa malati, che essa non
avrebbe più nulla da lei preteso per eventuali premi impagati del marito,
considerando la data del matrimonio e le dimissioni di quest'ultimo dalla Cassa
(30 giugno 2002),
viste
le resistenze dell'assicurata, il 5 ottobre 2005 (doc. 24) la Cassa malati ha
emanato una decisione su opposizione con cui ha confermato che l'assicurata è
tenuta al pagamento di Fr. 1'654,60 per premi del marito non pagati, a
dipendenza del principio secondo cui se uno dei coniugi non paga i debiti verso
l'assicuratore malattia, l'altro coniuge è debitore solidale, ragione per la
quale deve essere promossa una procedura esecutiva anche nei confronti di quest'ultimo,
il
4 novembre successivo (doc. I) RI 1 ha formulato ricorso al TCA, ribadendo la
sua estraneità ai debiti del marito. In via subordinata, chiede di pagare
soltanto l'ammontare dei premi LAMal (Fr. 1'263.-) e non anche le spese
richieste dalla Cassa malati. Infine, chiede d'accettare la sua proposta transattiva
per il pagamento di Fr. 1'363.- avente quale contropartita che la Cassa malati
ritiri i due precetti esecutivi del 2005,
con
la propria risposta di causa (doc. VIII) CO 1 propone di respingere il ricorso
sulla scorta del principio di solidarietà fra i coniugi per il pagamento dei
premi LAMai e conferma il suo credito di Fr. 1'654,60,
le
parti hanno ulteriormente precisato le proprie posizioni,
considerato che
la
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell'istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un
Giudice unico ai sensi degli articoli 26c cpv. 2 della Legge organica
giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause
davanti al Tribunale
delle assicurazioni (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., 1707/00),
il
1 ° gennaio 2003 è entrata in vigore la Legge sulla parte generale del diritto
delle assicurazioni sociali (LPGA), che ha comportato diverse modifiche della
LAMaI,
le
norme procedurali, in assenza di disposizioni transitorie, trovano immediata
applicazione (SVR 2003 IV Nr. 25 pag. 76 consid. 1.2; DTF 117 V 93 consid. 6b,
DTF 112 V 360 consid. 4a),
le
norme sostanziali applicabili sono invece quelle in vigore durante gli anni a
cui si riferiscono i premi LAMaI che __________ non ha pagato, ora chiesti alla
moglie qui ricorrente,
giusta
l'art. 61 LAMaI, l'assicuratore stabilisce l'ammontare dei premi dei propri
assicurati. Sempreché la legge non preveda eccezioni, l'assicuratore riscuote
dai propri assicurati premi uguali (cpv. 1),
l'art.
90 cpv. 1 OAMai prevede che, di regola, i premi devono essere pagati
anticipatamente e mensilmente,
se,
nonostante diffida, l'assicurato non paga i premi scaduti, l'assicuratore deve
promuovere una procedura esecutiva (art. 90 cpv. 3 OAMaI),
nel
caso di specie l'assicuratore, tramite la decisione su opposizione, chiede alla
ricorrente il pagamento di un importo complessivo di Fr. 1'654,60. Questa somma
è composta del credito in capitale dei premi mensili dovuti dal marito da
novembre a dicembre 2001 (Fr. 149,40 x 2 mesi) e da gennaio a giugno 2002 (Fr.
160,70 x 6 mesi), oltre alle spese di richiamo (Fr. 35.- x 2 procedure) e ad
altre spese esecutive (docc. 7 e 8),
l'insorgente
fa tuttavia valere di non aver mai saputo nulla circa i debiti del marito
nell'ambito della sua assicurazione malattia e di non potere essere debitrice
solidale nei confronti del medesimo, siccome questi debiti sono sorti a
dipendenza di un contratto assicurativo stipulato quando ancora non erano
sposati,
il
diritto delle assicurazioni sociali non disciplina la responsabilità sussidiaria
di un coniuge nei confronti dell'altro. La soluzione giuridica del tema in
discussione va quindi ricercata nel diritto privato,
nella misura in cui tale normativa sia compatibile con quella del diritto delle
assicurazioni sociali, nel caso di specie con la LAMaI (DTF 119 V 19 consid.
2c-d; RAMI 1993 pag. 85 consid. 2b),
per
l'art. 163 CC, relativo al mantenimento della famiglia,
" 1 I coniugi provvedono in comune, ciascuno nella
misura delle sue forze, al debito mantenimento della famiglia.
2 Essi s'intendono sul loro contributo rispettivo,
segnatamente circa le prestazioni pecuniarie, il governo della casa, la cura
della prole o l'assistenza nella professione o nell'impresa dell'altro.
3 In tale ambito, tengono conto dei bisogni
dell'unione coniugale e della loro situazione personale.",
secondo
l'art. 166 CC,
" 1 Durante la vita comune, ciascun coniuge
rappresenta l'unione coniugale per i bisogni correnti della famiglia.
2 Per gli altri bisogni, un coniuge rappresenta
l'unione coniugale soltanto se:
-
è stato autorizzato dall'altro o dal giudice;
-
l'affare non consente una dilazione e
l'altro coniuge è impossibilitato a dare il proprio consenso per malattia,
assenza o analoghi motivi.
3 Con i propri atti, ciascun coniuge obbliga se
stesso e, in quanto non ecceda il potere di rappresentanza in modo
riconoscibile dai terzi, solidalmente anche l'altro.",
il
TF e il TFA hanno già avuto modo di sancire che il pagamento dei premi alle
assicurazioni sociali fa parte del "debito mantenimento della famiglia"
secondo l'art. 163 cpv. 1 CC (DTF 125 V 430 consid. 3b e dottrina citata; RAMI
2000 pag. 79, cfr. anche DTF 119 V 25 consid. 6a; DTF 112 II 404 consid. 6;
EUGSTER, Krankenversicherung, in Meyer-Blaser, Soziale Sicherheit, Basilea
1998, pag. 182 n. 337). Sia la conclusione di un'assicurazione malattia
obbligatoria che il cambiamento di assicuratore sono stati inoltre considerati
come facenti parte dei bisogni correnti della famiglia ai sensi dell'art. 166
cpv. 1 CC (EUGSTER, op. cit., pag. 182 e giurisprudenza federale citata alla
nota 815). Di conseguenza, alla luce dell'art. 166 cpv. 3 CC, i coniugi
rispondono solidalmente tra di loro per i premi rimasti impagati,
indipendentemente dal reqime matrimoniale scelto (DTF 119 V 21 consid. 4e),
fintanto che vivono insieme (RAMI 1993 n. 914 pag. 83),
il
TFA, con sentenza del 18 ottobre 2002 nella causa R. (K 60/00), pubblicata in
DTF 129 V 90, ha precisato la sua giurisprudenza. In sostanza i coniugi che
sono nella necessità di instaurare
relazioni con terze persone nell'interesse della coppia o della famiglia -
compresa la necessità di un'assicurazione di base per la copertura delle
malattie - rappresentano l'unione coniugale nella misura in cui gestiscono i
bisogni correnti della coppia stessa o della famiglia. Affinché ciò possa
avvenire, e quindi affinché un coniuge possa essere legalmente rappresentato
dall'altro, e quindi affinché nasca una responsabilità solidale per i debiti
contratti da uno dei coniugi per i bisogni correnti dell'unione coniugale, occorre
che le obbligazioni contratte servano ai bisogni correnti della famiglia,
nella
sentenza federale citata, la nostra Massima Istanza ha modificato la propria
giurisprudenza precisando che con l'entrata in vigore dell'assicurazione
malattia obbligatoria, in virtù dell'art. 166 CC un coniuge risponde
solidalmente per i debiti contributivi dell'altro coniuge indipendentemente dal
fatto che il rapporto di assicurazione a fondamento del credito contributivo
sia stato costituito durante la vita comune oppure per soddisfare dei bisogni
correnti della famiglia,
con
sentenza del 22 luglio 2005 (K 114/03) il TFA ha confermato, al considerando
5.1, che "sia la stipulazione di un contratto d'assicurazione malattia
obbligatoria sia il cambiamento dell'assicuratore fanno parte della categoria
dei bisogni correnti della famiglia ai sensi dell'art. 166 cpv. 1 CC, atteso
altresì che i coniugi rispondono solidalmente per il pagamento dei premi
assicurativi indipendentemente dal tipo di regime matrimoniale scelto (DTF 129
V 90 consid. 2, con riferimenti di giurisprudenza e dottrina; cfr. pure Hasenböhler,
Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Zivilgesetzbuch l, n. 7 all'art.
166)",
in
quell'occasione l'Alta Corte ha inoltre stabilito che "con la
cessazione della vita comune termina anche la comunanza di intenti ("Nutzungsgemeinschaft")
vigente in regime di comunione domestica, che costituisce il presupposto
necessario per la responsabilità solidale. Il potere di rappresentanza giusta
l'art. 166 CC rimane in stato di latenza finché la vita comune è sospesa (DTF
119 V 21 consid. 4a-b; Hasenböhler, op. cit., n. 22 all'art. 166). Detto
altrimenti, con l'assenza di vita comune dei coniugi viene a mancare, per
ciascuna componente, il potere di rappresentanza dell'unione coniugale e, di
conseguenza, non può dar luogo a solidarietà. Il potere di rappresentanza
dell'unione coniugale, con il corollario della responsabilità solidale del
coniuge ex art. 166 cpv. 3 CC, è pertanto pienamente operante solo se le parti
vivono in unione domestica e non anche durante un periodo di separazione, anche
solo di fatto, come nel caso di specie. Determinante ai fini della
responsabilità solidale del coniuge è infatti che gli interessati abbiano una
vita comune (RAMI 2004 KV 278 pag. 149).",
senza
entrare nel merito della questione, viste le persistenti divergenze tra le
parti, il TCA ha spiegato alla Cassa malati la posizione della ricorrente e la
sua disponibilità a pagare Fr. 1'363.- a saldo dei due ACB emessi nel 2003
verso il marito, con conseguente cancellazione dei suoi due PE del 2005 (doc.
XV),
il
18 aprile 2006 CO 1 ha quindi accolto la proposta transattiva dell'insorgente,
aggiungendo però a questa somma, vista la solidarietà debitoria sopra esposta,
anche il premio del marito di ottobre 2001 rimasto impagato (Fr. 137,50) e
proponendo quindi, a saldo, il pagamento definitivo di un ammontare complessivo
di Fr. 1'500.- (doc. XVI),
il
2 maggio 2006 (doc. XVIII) la ricorrente ha comunicato al TCA d'accettare la
proposta della Cassa malati e di versarle Fr. 1'500.- a saldo di ogni pretesa debitoria
a dipendenza degli ACB,
dato
dunque il buon esito della transazione intercorsa tra le parti nelle more
istruttorie, ritenuto, di conseguenza, come il ricorso interposto contro la decisione
della Cassa malati che pretendeva dall'assicurata il versamento di Fr. 1'654,60
abbia perso ogni valenza, RI 1 ha ritirato il proprio ricorso (doc. XX) con
conseguente stralcio della causa,
pertanto, viste le disposizioni della Legge di
procedura del TCA del 6 aprile 1961,
decreta 1. la causa è stralciata dai ruoli;
-
non si
percepiscono né tasse né spese;
intimazione alle parti ai sensi ed effetti di legge.
Il
gudice delegato
del
Tribunale cantonale delle assicurazioni
Ivano Ranzanici
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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