AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
36.2004.54
Data decisione, Autorità:
11.11.2004, TCA
Titolo:
stralcio per avvenuta acquiescenza
Raccomandata
Incarto n.
36.2004.54
cs
Lugano
11 novembre
2004
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattore:
Christian Steffen, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sulla petizione del 25 maggio
2004 di
AT 1
rappr. da: RA 1
contro
Cassa malati CV 1,
in materia di assicurazione contro le
malattie
considerato che,
- AT 1,
cittadina italiana, è stata domiciliata a __________ fino al 28 febbraio 2003.
Dal 1°
marzo 2003 è domiciliata a __________;
-
quando
risiedeva a __________ l'interessata era assicurata presso CV 1 sia per
l'assicurazione di base che per l'assicurazione complementare;
-
il 26
febbraio 2004 l'assicuratore ha comunicato a AT 1 che il contratto collettivo
tramite il quale era affiliata presso CV 1 non era stato rinnovato dal __________.
Di conseguenza, in qualità di frontaliera sarebbe stata assicurata contro le
malattie in Italia e le coperture assicurative proposte dal contratto
collettivo stipulato con il Comune __________ avrebbero preso fine il
29.02.2004. Il libero passaggio nell'assicurazione individuale era escluso (doc.
3);
-
con
petizione del 25 maggio 2004 l'assicurata, rappresentata da RA 1, chiede di:
"
- Condannare la convenuta a ripristinare
retroattivamente al
01.03.2004 il contratto
assicurativo secondo la LCA, n° __________, a favore della Signora AT 1
- Mettere le spese, eventuali tasse di giustizia
e ripetibili a carico
della convenuta.
- Concedere all'attrice un'equa indennità di
parte." (doc. I);
-
con
risposta 6 luglio 2004 la Cassa ha proposto di respingere la petizione (doc.
V);
-
in seguito
ad alcune domande poste da questo TCA (doc. VII) e dell'ulteriore
documentazione prodotta dall'attrice (doc. VIII), la Cassa ha affermato:
"
1.- Dopo aver esaminato in modo dettagliato la
scrittura del 10
agosto 2004 ed in
particolare le indicazioni fornite in allegato sotto forma di comunicazioni
dell'Istituto comune LAMal di Soletta, dobbiamo constatare che, per quanto
riguarda il regime dell'assicurazione di base applicabile ai cittadini
stranieri domiciliati in Svizzera al beneficio della dispensa dell'obbligo di
assicurazione secondo l'art. 2 cpv. 1 let. e) OAMal, un certo numero di punti
che erano ancora sconosciuti da CV 1 hanno potuto essere regolati. In modo
particolare emerge chiaramente che queste persone, tramite l'Istituzione
comune, beneficiano della copertura offerta dall'assicurazione obbligatoria
delle cure svizzera, alle stesse condizioni, in modo particolare quelle
tariffarie, dei cittadini svizzeri sottoposti all'obbligo di assicurazione.
2.- Tenuto conto di questo elemento per noi nuovo,
è ormai palese
che, nel caso della
Signora AT 1, la copertura d'assicurazione __________ può, senza particolare
difficoltà, essere coordinata con la copertura di base.
3.- Inoltre, prima di sottoporle i diversi
documenti richiesti in relazione
al contratto
collettivo concluso con il __________, la informiamo che CV 1 sarebbe disposta,
a titolo transazionale, a reintegrare retroattivamente con effetto al 1° marzo
2004 la Signora AT 1 nell'effettivo dei suoi assicurati con la copertura __________,
a condizione che quest'ultima regoli i premi corrispondenti a questo periodo
assicurativo, alle condizioni applicabili agli assicurati individuali.
4.- Per quanto riguarda la questione delle spese
ed eventuali
ripetibili, CV 1
propone che sia risoluta dal Tribunale delle assicurazioni." (doc. XI
BIS);
- con
scritto 10 settembre 2004 l'assicurata ha affermato:
"
Al punto 1. della lettera 20/27 agosto 2004, CV
1 ammette aver preso conoscenza di alcuni elementi fondamentali solamente a
seguito del mio scritto del 10 agosto 2004, ed in particolare del fatto che i
cittadini stranieri domiciliati in Svizzera al beneficio della dispensa
dell'obbligo di assicurazione secondo l'art. 2 cpv. 1 let. e) OAMal beneficiano
della copertura secondo la LAMal. A seguito di tale "novità", CV 1 ritiene
palese che la copertura d'assicurazione __________ può, senza particolare
difficoltà, essere coordinata con la copertura di base; credo che a questo
punto non si possa limitare il "coordinamento" con la copertura di
base unicamente alla copertura d'assicurazione __________ ma bensì ad ogni
copertura d'assicurazione regolata dalla LCA.
Al punto 3., CV 1 afferma essere disposta, a
titolo transazionale, a reintegrare retroattivamente con effetto al 1° marzo
2004 la Signora AT 1; vorrei precisare che il termine
"retroattivamente" nel contesto della presente procedura dev'essere
considerato a tutti gli effetti, quindi che la persona assicurata abbia il
diritto di percepire prestazioni ininterrottamente. Comunque, considerato
quanto sopra e quanto ulteriormente indicato da CV 1, confido che l'Onorevole
Signor Giudice emetta una sentenza tenente conto di tali elementi." (doc.
XIII);
- il 21
settembre 2004 la cassa ha affermato:
"
- Risulta da un attento esame della posizione
espressa dall'attrice
che non sussiste nessun
ostacolo alla proposta transazionale avanzata dalla convenuta nel suo
precedente scritto.
- In primo luogo è palese e non contestato che
il solo contratto di
assicurazione
complementare che ha concluso l'attrice è quello __________ (documenti 2 e 3).
Ne consegue pertanto che l'osservazione dell'attrice sulla portata del
coordinamento ad ogni copertura assicurativa regolata dalla LCA non solo non è
rilevante per la fattispecie ma soprattutto non può essere interpretata come
un'opposizione alla proposta transazionale.
- Trattandosi dell'effetto retroattivo della
copertura assicurativa, è
evidente che questo concernerà i premi e le
prestazioni.
Visto quanto esposto,
la transazione può tenersi perfezionata ed essere registrata.
- Contrariamente a quanto sottinteso
dall'attrice, la convenuta
mantiene che la
transazione proposta fa seguito ad allegazioni nuove, in senso improprio, da
parte dell'attrice.
Infatti, è soltanto
dopo l'avvenuto versamento agli atti, il 10 agosto 2004, della conferma
dell'ammissione dell'attrice in qualità di avente diritto delle prestazioni in
conformità alla LAMal che è stato chiarito in modo definitivo il suo statuto ai
riguardi della LAMal.
Ora, questo dato di
fatto annienta uno degli argomenti di cui si è avvalsa la convenuta, cioè che
l'attrice non poteva usufruire di un'assicurazione complementare in quanto non
beneficiaria della LAMal.
Purtroppo è d'obbligo
costatare che la conferma di ammissione succitata non è stata allegata alla petizione
del 25 maggio 2004 allorquando era già in mano all'attrice dall'inizio del mese
di aprile (documento B1).
Ora, in virtù
dell'articolo 9 della legge di procedura davanti al tribunale cantonale delle
assicurazioni, la procedura probatoria necessita la collaborazione delle parti.
Pertanto, per la
questione delle spese e ripetibili dovrà essere risolta tenendo conto del fatto
che non può essere rimproverato alla convenuta di aver inutilmente resistito
alla pretesa bensì all'attrice di non avere da una parte fornito tutte le
informazioni alla convenuta per trovare un accordo ed evitare una procedura
giudiziaria, come lo dimostra la lettera del 22 aprile 2004 che non fa nessun
riferimento alla documento del Istituto comune LAMal (documenti A 7 e B 1) e dall'altra
rispettato l'articolo 9 succitato." (doc. XV);
- con
scritto 27 settembre 2004 l'assicurata ha affermato:
"
Quanto indicato al punto 1. della lettera del 21
settembre 2004 non corrisponde a quanto indicato dal sottoscritto con lettera
10 settembre 2004. In effetti, riferendomi alla proposta di transazione di CV 1,
ho indicato "confido che l'Onorevole Signor Giudice emetta una sentenza
tenente conto di tali elementi", il che corrisponde palesemente ad un
rifiuto di transazione estragiudiziale.
Al punto 2 CV 1 precisa che l'attrice ha concluso
solamente un contratto di assicurazione complementare __________; questo punto
è stato chiaro sin dall'inizio. Quanto ho indicato al riguardo il coordinamento
ad ogni copertura assicurativa regolata dalla LCA è da intendersi quale
osservazione di ordine generale, e non specifico al contratto stipulato dalla
Signora AT 1.
Le indicazioni fornite da CV 1 al punto 4., e più
precisamente che la conferma di ammissione all'Istituzione comune LAMal non
sarebbe stata allegata alla petizione del 25 maggio 2004, tengo a far presente
all'Onorevole Signor Giudice che tale conferma di ammissione, come confermatomi
in data odierna dall'Istituzione comune LAMal di Soletta, è stata emessa in
data 6 aprile 2004 ed inviata, assieme a 3000 altre, all'__________ di ,
la quale ha trasmesso più tardi le conferme. Vi ho fatto pervenire la conferma
d'ammissione nel periodo di ricezione ed è chiaro che, qualora l' di __________
avesse fatto pervenire prima la conferma in questione, avrei prodotto prima
tale documento. Considero comunque che la conoscenza delle leggi vigenti sia di
competenza dell'assicuratore e che quindi CV 1 doveva essere a conoscenza che i
cittadini quali la Signora AT 1 beneficiano della copertura secondo la LAMal;
questo avrebbe effettivamente evitato la presente procedura.
Ribadisco quindi di non essere d'accordo con la
proposta transazionale sottoposta da CV 1 e chiedo che venga emessa una
sentenza dal lodevole Tribunale cantonale delle assicurazioni." (doc.
XVII);
- l'11
ottobre 2004 la Cassa ha rilevato:
"
(…)
La convenuta tiene a precisare, in tempo utile,
che la transazione proposta è di natura giudiziaria e non, come lo lascia
intendere l'attrice, estragiudiziale.
Ora, il rifiuto di una transazione
estragiudiziale non implica quello di una transazione giudiziaria. Del resto,
l'attrice non fa valere alcun elemento pertinente che impedirebbe di ratificare
quest'ultima.
L'opposizione dell'attrice deve piuttosto essere
interpretata come una domanda di sentenza limitata alla questione delle spese e
dei costi. A questo proposito, la convenuta prega rispettosamente il Tribunale
di riferirsi alla sua precedente scrittura.
Infine, la convenuta aggiunge che, prima del 10
agosto 2004, non disponeva delle informazioni necessarie a determinare lo
statuto dell'attrice. Inoltre, non poteva in ogni caso sostituirsi
all'istituzione comune LAMal, la sola competente per decidere se un assicurato
soddisfa o meno le condizioni che li permettono di beneficiare, in base
all'aiuto reciproco stipulato tra gli stati UE e EFTA, del catalogo delle
prestazioni contenuto nella LAMal." (doc. XIX);
- con
scritto 22 ottobre 2004 l'assicurata ha precisato:
"
Mi riferisco alla vostra lettera del 19 c.m. ed
alla lettera inviata da CV 1 in data 11 c.m. per sottolineare che ho a più
riprese precisato di chiedere che sia l'Onorevole Signor Giudice ad emettere
una sentenza; questo è, secondo il sottoscritto, un chiaro rifiuto di
transazione, sia essa giudiziaria od extragiudiziale.
Chiedo quindi che l'Onorevole Signor Giudice non
emetta una sentenza limitata, come scritto da CV 1, alle spese ed ai costi,
bensì che giudichi pure sul principio." (doc. XXI);
-
dallo
scambio di corrispondenza emerge che la Cassa ha proposto, a titolo
transazionale, di accogliere le richieste dell'attrice e di ripristinare
l'assicurazione __________ con effetto dal 1.3.2004, trasferendo l'interessata
nell'assicurazione individuale. L'attrice, senza addurre motivi particolari,
non ha aderito alla transazione;
-
va
tuttavia esaminato se le lettere della convenuta contenute nell'incarto possono
essere assimilate ad un'acquiescenza;
-
per
l'art. 352 cpv. 1 CPC, applicabile in virtù del rinvio di cui all'art. 23
LPTCA, la transazione conclusa tra le parti davanti al giudice o consegnata al
giudice per essere registrata a verbale, come pure l'acquiescenza e la
desistenza di una parte, pongono fine alla lite e hanno forza di cosa
giudicata.
Per il
cpv. 2 il giudice ne dà atto alle parti e stralcia la lite dal ruolo.
Giusta il
cpv. 3 un processo finito per acquiescenza o per desistenza potrà essere
riproposto sopra il medesimo oggetto soltanto nei casi previsti per la
restituzione in intero (art. 346).
Le parti
o i loro patrocinatori devono notificare al giudice le cause transate, come
pure l'acquiescenza, la desistenza e i compromessi concernenti liti pendenti
(cpv. 4);
- l'essenza
dell'acquiescenza non è la creazione, tramite negozio giuridico, di una nuova
situazione di diritto materiale che renda non più litigiose le domande di
causa. Si tratta di un atto processuale che pone termine alla lite per ragioni
di diritto processuale, a prescindere dal fatto che la parte acquiescente
riconosca o meno le ragioni della controparte, ma unicamente perché un processo
può continuare solo se l'attore mantiene le domande o il convenuto le
contestazioni.
Dottrina
e giurisprudenza sono concordi nel ritenere, seppure con largo margine di
apprezzamento per ogni singola fattispecie, l'acquiescente come un soccombente
totale o parziale (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 352, N. 12).
L'acquiescenza consiste in una dichiarazione unilaterale con la quale, dinanzi
al giudice, il convenuto aderisce alla pretesa della controparte oppure la
riconosce esplicitamente. Essa concretizza l'intenzione, che deve risultare in
modo chiaro e preciso, di porre termine al processo senza una pronuncia di
merito, cedendo incondizionatamente al volere della parte istante, senza
sollevare eccezioni e senza controbattere (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad
art. 352, N. 13).
I motivi
della distinzione di cui all'art. 352 cpv. 3 CPC sono individuabili nel fatto
che probabilmente il legislatore ticinese non ha inteso estendere le norme
concernenti l'annullamento civile della transazione alla desistenza e
all'acquiescenza, poiché quest'ultime, trattandosi di atti unilaterali, non
soggiacciono direttamente all'influenza della controparte e la norma ha anche
quale scopo di porre in risalto la responsabilità della parte che desiste o
acquiesce (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 352 N. 11);
- con
sentenza del 23 aprile 2003 nella causa A., inc. 4P.215/2002, il TF a proposito
dell'acquiescenza ha affermato:
"
3.2.1 Il titolo V del Codice di procedura civile
ticinese, "Fine del processo senza sentenza", verte sulla lite che
diviene senza oggetto (art. 351 CPC/TI), sulla transazione, sull'acquiescenza e
sulla desistenza (art. 352 CPC/TI) nonché sul ritiro dell'azione (art. 253
CPC/TI). Giusta l'art. 352 cpv. 1 CPC/TI l'acquiescenza di una parte pone fine
alla lite e ha forza di cosa giudicata; il cpv. 2 aggiunge che il giudice ne dà
atto alle parti e stralcia la lite dal ruolo. Il testo di questa disposizione e
il suo inserimento sistematico nel titolo V del Codice di procedura civile è
chiarissimo: l'acquiescenza pone fine al processo da sé, per ragioni di ordine
processuale, non potendo - per forza di cose - il processo continuare se la
parte convenuta non mantiene le sue contestazioni (Cocchi/Trezzini, op. cit.,
n. 12 ad art. 352 CPC). In una simile evenienza il giudice non emana alcun
giudizio di merito, giacché il processo termina, appunto, "senza
sentenza": egli deve limitarsi a dare atto alle parti dell'avvenuta
acquiescenza e stralciare la lite dal ruolo. Il decreto di stralcio che vi fa
seguito ha pertanto carattere prettamente dichiarativo (cfr. Rep. 1992 pag. 203
concernente il caso analogo della transazione). Infine, può essere utile
rammentare che l'acquiescenza passa in giudicato al pari di una sentenza di
merito, tant'è che un nuovo processo può essere avviato sul medesimo oggetto
soltanto se vi sono motivi che giustificano la restituzione in intero (art. 352
cpv. 3 CPC/TI).
3.2.2 L'art. 87 CPC/TI impone al giudice di
applicare d'ufficio il diritto federale, quello ticinese, quello dei Cantoni
confederati e i trattati con l'estero. Per diritto ticinese s'intende,
evidentemente, anche il diritto processuale cantonale (cfr. Cocchi/ Trezzini,
op. cit., n. 2 ad art. 87 CPC). Ne discende che, in concreto, la Corte ticinese
avrebbe dovuto applicare d'ufficio l'art. 352 cpv. 2 CPC/TI, dando atto alle
parti - una volta constatata l'acquiescenza - della fine del processo e
stralciando la causa dai ruoli. La norma citata permette infatti al giudice che
ha scorto nell'incarto un atto di acquiescenza, anche tacita, di stralciare la
causa senza ulteriori formalità, senza nemmeno dover interpellare colui che
acquiesce (Cocchi/ Trezzini, op. cit., n. 14 ad art. 352 CPC). In altre parole,
contrariamente a quanto ritenuto nel giudizio impugnato, il fatto che la ricorrente
avesse chiesto soltanto lo stralcio per decadenza dell'oggetto della lite - e
non per acquiescenza - non impediva al giudice di constatare d'ufficio la fine
del processo. Tanto più che, come già esposto, nella motivazione dell'atto
d'appello la ricorrente si era soffermata diffusamente su questo aspetto
processuale.
3.2.3 Giovi infine rilevare anche l'erroneità
dell'osservazione contenuta nella sentenza impugnata, secondo la quale il
giudizio di condanna del Pretore potrebbe giustificarsi per il fatto che non è
provato che la riconsegna dei titoli sia avvenuta senza condizioni. L'elemento
costitutivo dell'acquiescenza non è, infatti, l'adempimento dell'obbligo posto
in causa bensì la dichiarazione unilaterale con la quale, dinanzi al giudice,
parte convenuta aderisce alla pretesa della controparte oppure la riconosce
esplicitamente (Cocchi/ Trezzini, op. cit., n. 14 ad art. 352 CPC). Lo scritto
del 2 settembre 1999, al centro della presente vertenza, soddisfa questi
requisiti; in esso la ricorrente ha infatti ammesso l'obbligo di restituire
all'opponente determinati partecipazioni societarie, precisate nella petizione.
Poco importa se, nel frattempo, essa abbia già dato seguito a tale impegno; si
tratta di una questione che attiene piuttosto all'esecuzione delle decisioni
passate in giudicato, siano esse di acquiescenza - attestate da un decreto di
stralcio - oppure sentenze di merito.
3.3 Dalle considerazioni che precedono si deve
dedurre che, in applicazione delle pertinenti norme di procedura civile, una
volta constatata l'acquiescenza parziale della ricorrente il giudice avrebbe
dovuto procedere allo stralcio della causa, anch'esso parziale. Un giudizio di
merito non entrava in linea di conto. La sentenza impugnata, nella misura in
cui ha avallato la pronunzia di condanna del primo giudice, si avvera dunque
arbitraria. Ciò comporta l'annullamento dei dispositivi III e IV.";
-
in
concreto la Cassa, dopo aver ricevuto la documentazione prodotta in sede di
osservazioni dall'attrice, con gli scritti del 27 agosto 2004 e del 21
settembre 2004, ha proposto una transazione, senza tuttavia aderire
incondizionatamente alle richieste dell'assicurata, proponendo infatti
l'accoglimento della petizione, a condizione che l'interessata "regoli
i premi corrispondenti al periodo assicurativo, alle condizioni applicabili
agli assicurati individuali." (cfr. doc. XI e XV);
-
l'attrice
malgrado sia concorde nel ritenere che l'unica assicurazione complementare per
la quale è chiesto il ripristino retroattivo è la __________ (doc. XVII),
malgrado l'assicuratore sia disposto a versare le prestazioni ininterrottamente
dal 1.3.2004 (a condizione, naturalmente, che l'assicurata paghi i premi, doc.
XV) e malgrado la Cassa, non appena ricevuta la documentazione prodotta dall'attrice
il 10 agosto 2004, abbia proposto una transazione ragionevole, ha rifiutato
ogni e qualsiasi accordo, senza far valere alcun motivo e senza proporre
alcunché;
-
in
concreto, poiché la Cassa ha posto delle condizioni alla conclusione della
transazione, condizioni del resto comprensibili (ossia, pagamento dei premi da
parte dell'assicurata e passaggio nell'assicurazione individuale), non vi è
acquiescenza;
-
tuttavia,
interpellata in merito dal TCA per rispondere ad alcune domande l'assicuratore
ha affermato:
"(…)
A nostro parere, con il suo scritto, datato 22
ottobre 2004 e allegato alla lettera suddetta, l'attrice non è in grado di
influenzare, in qualsiasi maniera, il seguito della procedura e, di
conseguenza, di esigere una sentenza sul merito.
In effetti, è incontestabile che la proposta di
transazione avanzata dalla convenuta corrisponde espressamente alla domanda
principale dell'intimata, vale a dire il ristabilimento retroattivo della
copertura d'assicurazione complementare __________ al 1° marzo 2004 (cf.
conclusione n° 1 della domanda del 25 maggio 2004 e cifra 3 della scrittura
depositata dalla convenuta il 20 agosto 2004).
Secondo la dottrina e la giurisprudenza, la
dichiarazione unilaterale tramite la quale la convenuta riconosce la pretesa
della parte avversa e intende mettere termine al processo, senza pronuncia di
merito, costituisce un'acquiescenza (B. COCCHI/F. TREZZINI, Codice di procedura
civile ticinese massimato e commentato, Lugano 2000, n. 12 e 13 ad art. 352 e
decreto del TF non pubblicato 4P.215/2002).
Nella fattispecie, l'articolo 352 CPC è
applicabile a titolo sussidiario, come previsto dall'articolo 23 della legge di
procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni. E'
quindi d'obbligo ammettere che per il suo contenuto, la proposta della
convenuta del 20 agosto 2004 deve essere assimilata ad un'acquiescenza, tanto
più che una tale dichiarazione non è sottoposta ad alcuna condizione di forma
(B. COCCHI/F. TREZZINI, op. cit., n. 14 ad art. 352 e decreto precitato).
Considerato che, da una parte, il giudice deve
applicare d'ufficio le regole di procedura cantonale (B. COCCHI/F. TREZZINI,
op. cit., n. 2 ad art. 87 e decreto precitato) e che, dall'altra,
l'acquiescenza è un atto, come già detto, unilaterale il quale, per
definizione, produce effetto per una sola volontà (P. ENGEL, Traité des
obligations en droit suisse, Berne 1997, p. 141), il disaccordo espresso
dall'attrice è denudato di ogni portata giuridica.
Ne consegue che, dal punto di vista della
convenuta, la causa può essere solamente stralciata dal ruolo, conformemente
all'art. 352, capoverso 2 CPC. Rimane riservata la questione dei costi e delle
spese che, in base all'articolo 151 CPC, applicabile in virtù del rinvio
dell'articolo 23 già citato, appartiene al Tribunale precitato tranciare.
Alla luce di quanto precede, l'insistenza
dell'attrice a voler ottenere una sentenza sul merito si rivela fuori luogo e
perfino temeraria.
Per tutti questi motivi, la convenuta considera
che una risposta allo scritto del 28 luglio 2004 nonché la produzione dei
documenti richiesti sono superflue e prega rispettosamente il Tribunale di
riferirsi ai suoi precedenti scritti, per quanto concerne i costi e le
spese." (doc. XXIII)
-
con lo
scritto dell'8 novembre 2004 la Cassa ha espressamente riconosciuto le pretese
dell'attrice ed ha aderito alle sue richieste, ossia il ripristino con effetto
"al 01.03.2004 del contratto assicurativo secondo la LCA n° __________,
a favore della Signora AT 1 " chiesto con la petizione del 25 maggio
2004 (doc. I), con tutti gli obblighi e diritti che ne derivano;
-
pertanto,
conformemente all'art. 352 cpv. 2 CPC la causa, per quanto concerne la domanda
principale, va stralciata dai ruoli per acquiescenza della convenuta, mentre il
TCA deve entrare nel merito della richiesta dell'attrice circa le spese,
eventuali tasse di giustizia, ripetibili ed equa indennità di parte (doc. I);
-
a questo
proposito va rammentato da una parte che la procedura, innanzi al TCA, è di
regola gratuita (cfr. art. 20 cpv. 1 LPTCA), e dall'altra che la parte
acquiescente è soccombente e dunque deve all'attrice, rappresentata da persona
cognita in materia, un'indennità per ripetibili (art. 22 LPTCA);
-
il TCA
fissa pertanto in fr. 300 (IVA inclusa) le ripetibili che la Cassa verserà
all'assicurata alla luce della natura della procedura, del suo esito e della
sua valenza finanziaria;
-
secondo
l'art. 47 cpv. 4 LSA, i tribunali svizzeri devono trasmettere gratuitamente
all'autorità di sorveglianza una copia di tutte le sentenze civili concernenti
disposizioni del diritto in materia di contratto d'assicurazione;
-
con
lettera del 14 agosto 2003 l'UFAP ha rammentato al TCA l'obbligo di trasmettere
tutte le sentenze inerenti il diritto privato emesse, precisando che l'ufficio
federale delle assicurazioni private non ha la facoltà di ricorrere contro le
stesse;
-
alla luce
della LSA e dello scritto dell'UFAP, s'impone la notifica anche della presente
sentenza all'autorità di sorveglianza;
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- La
petizione è stralciata dai ruoli per acquiescenza.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
CV 1 verserà a AT 1 fr. 300 a titolo di ripetibili (IVA inclusa).
3.- Intimazione
alle parti ed all'UFAP, Berna.
terzi implicati
Il
giudice delegato
del
Tribunale cantonale delle assicurazioni
Ivano
Ranzanici
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster