AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
36.2004.34
Data decisione, Autorità:
22.04.2004, TCA
Raccomandata
Incarto n.
36.2004.34
ir/tf
Lugano
22 aprile 2004
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il giudice delegato del Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
statuendo sul ricorso del 16 marzo 2004 di
contro
in materia di assicurazione contro le
malattie
ritenuto, in
fatto ed in diritto
- che, come
evocato nel decreto relativo alle misure provvisionali intimato alle parti in
data 31 marzo 2004 e concernente la fattispecie qui in discussione, con ricorso
16 marzo 2004 __________ si è rivolta al Tribunale Cantonale delle
Assicurazioni segnalando i seguenti fatti:
"
La Cassa malati __________ mi ha fatto
notificare il precetto no. __________per asseriti mancati pagamenti di premi
per l'assicurazione obbligatoria (vedi doc. _).
Il 18 novembre 2003 ricevo la decisione
formale dell'__________ che rigetta l'opposizione da me inoltrata al precetto
(vedi doc. _).
Con raccomandata 9 dicembre 2003 ho
formulato tempestiva opposizione alla decisione formale chiedendo in
particolare che giustificassero e documentassero i loro asseriti crediti (vedi
doc. _).
Dopo di allora non ho più avuto alcuna
risposta in merito a questa procedura.
In data 11 marzo 2004 l'UEF di
__________ emana un avviso di pignoramento per fr. 143.80 sempre per la
procedura no. __________, pignoramento previsto per il prossimo giovedì 29
aprile 2004 "pomeriggio"." (Doc. _)
- che il
giorno stesso della ricevuta dell’impugnativa il giudice delegato ha chiesto
all'UE di __________ la trasmissione dell’incarto relativo all'esecuzione
__________, dossier fatto pervenire al Tribunale il successivo 17 marzo 2004
(doc. _).Sempre alla ricevuta del ricorso una copia dello stesso è stata
trasmessa alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale di Appello per
quanto di competenza di questa autorità giudiziaria (doc. _). L’UE di
__________ ha fatto pervenire al Tribunale Cantonale delle Assicurazioni i
seguenti documenti:
a)
Domanda di esecuzione 2 agosto 2003 formulata da __________ invocante un
credito di CHF 153.- per il premio del mese di giugno 1998 dovuto
dall’assicurata oltre a partecipazioni per CHF 371,70 dedotto un pagamento di
CHF 256,75 (doc. _);
b)
Domanda di proseguimento dell'esecuzione formulata da __________ in data 19
gennaio 2004 e tendente alla continuazione dell’esecuzione che indica quale
allegato la “richiesta di pagamento” (doc. _);
c)
Copia dello scritto 18 novembre 2003 ossia della decisione con cui __________
rigetta l’opposizione al PE in discussione ed indica all’assicurata le vie di
ricorso. Su questo scritto è apposto, con data 19 gennaio 2004 ed in località
di __________, un timbro del seguente tenore:
“Attestiamo
che a nostra conoscenza la persone menzionata non ha impugnato la presente
decisione facendo uso del diritto di opposizione (art. 52 LPGA) menzionato
nella lettera raccomandata notificatagli in data 5 novembre 2003” __;
d) Copia
del PE in discussione __;
e) Copia
dell’avviso di pignoramento per il giorno 29 aprile 2004 nel pomeriggio
riferito ad un credito di CHF 143,80 __;
-
che tutti gli atti
consegnati dall’UE al TCA e formanti il doc. _ sono stati trasmessi alle parti
per conoscenza (doc. _)
-
che
il 16 marzo 2004 il ricorso è stato intimato alla Cassa Malati __________ con
invito a presentare risposta di causa nel termine di legge, oltre che con
termine scadente il 29 marzo 2004 per la presentazione di osservazioni in
merito alle richieste misure provvisionali;
-
che
__________ ha trasmesso al Tribunale Cantonale delle Assicurazioni un unico
allegato di risposta sia per il merito della fattispecie che per le richieste
misure cautelari (doc. _). In particolare l’assicuratore si è così espresso:
"
La signora __________ è affiliata
all'assicuratore malattie __________ dal 1° gennaio 1997 ed è titolare delle
categorie d'assicurazione seguenti:
- __________: assicurazione obbligatoria delle
cure medico-sanitarie, con
una franchigia
di Fr. 600.-, senza il rischio infortuni;
nel reparto privato o
in clinica (camera a 2 letti), con limitazione della scelta dell'ente
ospedaliero
(…)
Non avendo pagato i premi dell'assicurazione
malattie del mese di giugno 1998, la fatturazione di una partecipazione di Fr.
371.70, corrispondente al conteggio delle prestazioni "terzo pagante"
del 29 gennaio 1999 e non avendo reagito ai primi richiami LAMal del 19 agosto
1998, rispettivamente 18 maggio 1999 ed alle diffide del 30 settembre 1998,
rispettivamente 18 giugno 1999, __________ inoltra il 2 agosto 2003 all'Ufficio
di esecuzione di __________ una richiesta di procedura esecutiva.
(…)
Di conseguenza, un precetto esecutivo viene
notificato alla signora __________ il 30 settembre 2003. Costei si oppone
all'esecuzione numero __________il giorno stesso.
(…)
Mediante decisione formale ai sensi dell'articolo
52, capoverso 1, LPGA, l'assicuratore pronuncia il 18 novembre 2003 il rigetto
dell'opposizione.
(…)
L'assicurata si oppone il 9 dicembre 2003 con
lettera raccomandata al rigetto dell'opposizione pronunciato dall'assicuratore
malattie, entro il termine stabilito di 30 giorni, e chiede a quest'ultimo
alcuni ragguagli quanto alle operazioni effettuate dal servizio del contenzioso
per calcolare lo scoperto ancora a suo carico.
(…)
Il 9 gennaio 2004, il servizio del contenzioso di
__________ risponde alla richiesta della signora __________ scusandosi del
palese ritardo cagionato dalla massiccia affluenza di nuovi assicurati.
La collaboratrice incaricata di evadere la
pratica le comunica che l'importo di Fr. 45.- ancora scoperto risulta dalla
deduzione dei suoi versamenti di Fr. 21.- del 12 febbraio 2003, di Fr. 276.95
del 26 marzo 2003 e dall'annullamento, in via del tutto eccezionale, di Fr.
45.- inerenti alle spese d'esecuzione (provocate a più riprese).
Per il pagamento del saldo, l'assicuratore prega
la signora __________ di voler procedere direttamente presso l'Ufficio di
esecuzione di __________.
(…)
Il 19 gennaio 2004, il servizio del contenzioso
di __________ ritorna all'Ufficio di esecuzione di __________ la sua
corrispondenza del 18 novembre 2003 attestando che a sua conoscenza la persona
in causa non ha impugnato la decisione facendo uso del suo diritto
d'opposizione (art. 52 LPGA) menzionato nella lettera raccomandata
notificatagli.
(…)
Il 10 febbraio 2004, la signora __________
afferma di non aver ancora compreso i calcoli effettuati dall'assicuratore e
chiede nuovamente un estratto conto per verificare un'ultima volta lo scoperto.
Dalla sua precedente corrispondenza si evince che
la ricorrente contesta le diffide per i premi dei mesi di maggio e giugno 2003,
ma in alcun caso fa riferimento agli estratti conto "mancanti"
relativi al saldo del precetto esecutivo numero __________.
(…)
Finalmente, il 16 marzo 2004, l'assicuratore
malattie __________ indirizza alla signora __________ copia del conteggio dei
premi e un riassunto delle spese ancora arretrate. L'assicuratore precisa alla
ricorrente che è sempre stato trasparente e che le ha sempre comunicato le
informazioni richieste.
(…)
Lo stesso giorno, la signora __________ inoltra
un ricorso per denegata giustizia presso il Tribunale Cantonale delle
assicurazioni avverso l'inazione dell'assicuratore malattie __________.
(…)
In data 29 marzo 2004, il servizio giuridico
dell'assicuratore chiede la sospensione del pignoramento previsto dall'ufficio
esecuzione e fallimenti di __________ per il pomeriggio del giorno 29 aprile
2004 e di non dare seguito ad ulteriori atti della procedura esecutiva, fino
alla nuova comunicazione di detto servizio per evitare così ogni ulteriore
danno alla ricorrente.
(…)
Scopo della procedura d'opposizione è d'obbligare
l'assicuratore a rivedere la sua decisione più approfonditamente, talvolta
affidando l'esame della pratica ad un'altra persona differente dall'autore
della decisione contestata. Questa procedura deve inoltre permettergli di
completare al meglio il dossier, con delle misure d'istruzione appropriate –
sovente resesi necessarie dalla nuove allegazioni dell'assicurato – al fine di
scaricare i tribunali, che è anche lo scopo ultimo ricercato.
In molti casi, questo scopo non poterebbe essere
raggiunto se l'assicuratore malattie fosse obbligato, su pena di commettere un
diniego di giustizia, a rendere la sua nuova decisione entro un termine – molto
breve – di trenta giorni a decorrere dalla notifica dell'opposizione.
La procedura d'opposizione è sottomessa alle
garanzie dell'articolo 29, capoverso 1, della Costituzione federale (Cst.) del
18 aprile 1999, che esige segnatamente che ognuno ha diritto alla parità ed
equità di trattamento, nonché ad essere giudicato entro un termine ragionevole.
Di conseguenza, in assenza di disposizioni speciali sui termini entro i
quali l'assicuratore malattie debba statuire sull'opposizione, si devono
applicare i principi giurisprudenziali in materia di ritardo ingiustificato.
Ora, siamo dinnanzi ad un ritardo ingiustificato da parte
dell'autorità competente, quando costei differisce la sua decisione oltre ogni
termine adeguato. Il carattere adeguato della durata della procedura si
apprezza quindi in funzione delle circostanze particolari della causa. Bisogna
in modo particolare prendere in considerazione l'ampiezza e la difficoltà della
causa come pure il comportamento dell'assicurato, nel caso concreto, ma non le
circostanze senza rapporto alcuno con il gravame, quali un sovraccarico di lavoro
per l'autorità chiamata ad esprimersi.
Nella fattispecie, la ricorrente ha usufruito il 9 dicembre 2003
della facoltà di opporsi alla decisione dell'assicuratore malattie del 18
novembre 2004, facendo sapere che non capiva bene le operazioni che l'assicuratore
aveva effettuato per giungere ancora ad un importo a suo carico. Considerato
che dall'impostazione della sua lettera non appariva chiaro ed esplicito il
fatto che desiderasse al più presto una decisione su opposizione, la
collaboratrice incaricata del dossier ha cercato la via della mediazione.
Precisiamo che l'assicuratore malattie __________ ha sempre
risposto alle richieste della signora __________ e non poteva certo immaginare
che costei avesse inoltrato un ricorso per denegata giustizia quando allo stato
delle cose assicuratore e assicurata stavano ancora discutendo sull'importo
litigioso. Come sembra importante precisare che, ritenuto lo stato del conto
cliente della ricorrente, in una situazione di contenzioso quasi perenne
dall'entrata in vigore della sua polizza assicurativa, delle mediazioni erano
intervenute negli anni trascorsi e l'assicuratore malattie aveva persino
annullato delle spese
d'esecuzione per venire incontro alla sua assicurata.
(…)
Tenuto conto di quanto precede, a questo stadio della procedura,
ritenuto che l'assicuratore malattie non ha avuto modo di notificare una
decisione su opposizione, che il Tribunale cantonale delle assicurazioni è
stato chiamato in causa prima della notifica della decisione su opposizione menzionata,
che l'Ufficio esecuzione e fallimenti di __________ è stato pregato di
sospendere il pignoramento non sorretto da una decisone cresciuta in giudicato,
che di conseguenza la procedura prevista alla LPGA non è stata rispettata,
appare chiaro che il TCA debba rinviare la causa davanti all'assicuratore
affinché provveda alla notifica di una decisione su opposizione." (Doc. _)
-
che la
ricorrente sostiene nella sostanza di non avere mai ricevuto, prima della
trasmissione da parte dell’Ufficio Esecuzioni di __________ dell’avviso di
pignoramento, una decisione dell’assicuratore sulla sua opposizione. In altri
termini __________ avrebbe domandato all’UE la prosecuzione della procedura
d’incasso fondandosi su di una decisione formale (datata 18 novembre 2003)
attestata come cresciuta in giudicato siccome non oggetto di opposizione (cfr.
doc. _) mentre in realtà __________ sapeva perfettamente che una opposizione
era stata inoltrata avverso detta decisione e che la stessa non era ancora
stata evasa;
-
che in
sostanza __________ chiede che sia accertata l’omissione della __________ e
quindi sancita la denegata giustizia della Cassa Malattia che non disporrebbe
del titolo per procedere alla prosecuzione dell’esecuzione citata;
-
che
__________, pur chiedendo la reiezione dell’impugnativa, ammette nella sua
risposta di causa di non avere emanato una decisione su opposizione chiedendo
semplicemente il rinvio degli atti per provvedere in merito;
-
che nelle
more della procedura il Giudice delegato ha ricevuto le osservazioni della
signora __________ ed ulteriore documentazione da essa prodotta in occasione
dell’udienza 30 marzo 2004 (doc. _) ed all’assicuratore è stata offerta la
possibilità di prendere posizione in merito;
-
che,
sempre nelle more della procedura, il Giudice delegato ha emanato un decreto di
provvedimenti cautelari il 31 marzo 2004 con cui è stata decisa la concessione
dell’effetto sospensivo all’impugnativa;
-
che
__________ ha trasmesso al Tribunale Cantonale delle Assicurazioni ulteriore documentazione
(doc. _) relativa al contenzioso in atto con __________, contenzioso che da
anni si trascina tra incomprensioni tra le parti con il rilievo qui che non è
compito di questo Tribunale, in questa occasione, risolvere il tema del merito
della fattispecie la questione oggetto di giudizio essendo limitata
all’accertamento di una denegata giustizia per la mancata emanazione della
decisione su opposizione prima di chiedere (da parte di __________) la
prosecuzione dell’esecuzione;
-
che,
comunque, __________ si è espressa in merito all’ultima documentazione prodotta
da __________, sia con lo scritto 30 marzo 2004 che in corso della sua
audizione. __________ ha presentato un allegato che ha intestato
“Determinazioni complementari” (doc. _) ed una serie di documenti (doc. _). In
particolare nelle determinazioni complementari __________ fa riferimento al
concetto di ventilazione (non inteso comunque in senso medico ma relativo al
pagamento di premi), ebbene tale “ventilazione”, concetto giuridico che sfugge
certamente ai più, non deve essere oggetto d’esame da parte di questo
Tribunale, ma semmai di migliore analisi da parte della stessa __________;
-
che i
doc. _ e _ non sono stati trasmessi alla ricorrente per una presa di posizione
ma vengono trasmessi alla stessa per conoscenza in uno con la sentenza;
-
che la
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un
Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica
giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le
cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella
causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA
del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella
causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98
pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa
H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
-
che con
il 1° gennaio 2003 è entrata in vigore la legge sulla parte generale del
diritto delle assicurazioni sociali (LPGA), ai sensi dell'art. 52 cpv. 1 LPGA
le decisioni emanate in virtù dell'art. 49 LPGA possono essere impugnate entro
trenta giorni mediante opposizione all'istanza che le ha notificate. In via di
principio, questa norma di procedura entra in vigore immediatamente (DTF 117 V
93 consid. 6b, 112 V 360 consid. 4a; RAMI 1998 KV no. 37 pag. 316 consid. 3b).
Ciò significa che tutte le decisioni emanate dopo il 1° gennaio 2003 sono rette
dalla procedura di opposizione. Per quel che concerne il momento
dell'emanazione della decisione è determinante la consegna alla posta (vedi DTF
119 V 95 consid. 4c si veda inoltre la lettera 29 novembre 2002 del TFA alle
autorità di ricorso cantonali nel campo delle assicurazioni sociali). La
procedura d'opposizione si applica a tutti i campi delle assicurazioni sociali,
ad eccezione della previdenza professionale, fatte salve le eccezioni
specificamente previste nelle leggi speciali alle singole assicurazioni
sociali.
Con
l'introduzione della LPGA la LAMal ha subìto importanti modifiche con effetto
al 1 gennaio 2003.
In
effetti l'art. 1 LAMal recita:
" Art. 1 Campo d'applicazione
1 Le disposizioni della legge federale del 6 ottobre
2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA)
sono applicabili all'assicurazione malattie, sempre che la presente legge non
preveda espressamente una deroga alla LPGA.
2 Esse non sono applicabili
ai seguenti settori:
a. autorizzazione
ed esclusione di fornitori di prestazioni (art. 35-40 e 59);
b. tariffe, prezzi e stanziamento globale di bilancio (art.
43-55);
c.6 riduzioni di premi accordate
ai sensi degli articoli 65, 65a e 66a e
sussidi della Confederazione ai Cantoni conformemente all'articolo 66;
d. liti tra assicuratori (art. 87);
e. procedure dinanzi al tribunale
arbitrale cantonale (art. 89)."
Per quanto
attiene alle norme relative alla procedura ed al contenzioso la nuova LAMal
prevede, in particolare:
"
Art. 85 Opposizione
(art 52 LPGA)
L'assicuratore non può subordinare la notifica della decisione
su opposizione all'esaurimento di eventuali procedure interne di
ricorso.
Art. 86 Ricorso
(art. 56 LPGA)
L'assicuratore non può subordinare il diritto dell'assicurato di
adire il tribunale cantonale delle assicurazioni all'esaurimento di eventuali
procedure interne di ricorso."
L'art. 56
LPGA regola la materia del ricorso al Tribunale specificando che le decisioni
su opposizione sono soggette ad impugnativa al Tribunale Cantonale delle
Assicurazioni (art. 57 LPGA). La norma specifica inoltre che il ricorso può
essere interposto anche se l'assicuratore, nonostante domanda dell'assicurato,
non emana una decisione o una decisione su opposizione.
Al caso
di specie è applicabile la LPGA poiché la decisione formale emanata da
__________ è resa nel corso del novembre 2003 e la pretesa omissione a fronte
dell’opposizione della signora __________ continua, oltre al fatto che, sempre
nel corso del periodo successivo all’entrata in vigore della LPGA,
l’assicuratore ha chiesto la prosecuzione dell’esecuzione a mano della
decisione indicata come cresciuta in giudicato;
-
che ai
sensi dell'art. 52 cpv. 1 LPGA le decisioni emesse in virtù dell'art. 49 LPGA
possono essere impugnate entro trenta giorni mediante opposizione all'istanza
che le ha notificate. Come evidenziato questa norma di procedura entra in
vigore immediatamente (DTF 117 V 93 consid. 6b, 112 V 360 consid. 4a; RAMI 1998
KV no. 37 pag. 316 consid. 3b). L'art. 52 cpv. 2 LPGA stabilisce che le
decisioni su opposizione vanno pronunciate entro un termine adeguato, sono
motivate e contengono un avvertimento relativo ai rimedi giuridici. Inoltre,
secondo l'art. 52 cpv. 3 LPGA, la procedura d'opposizione è gratuita e di
regola non sono accordate ripetibili;
-
che
avverso le decisioni su opposizione l’assicurato ha ancora la possibilità di
aggravarsi al Tribunale Cantonale delle Assicurazioni competente. L'art. 56
LPGA regola la materia del ricorso al Tribunale specificando che le decisioni
su opposizione sono soggette ad impugnativa al Tribunale Cantonale delle Assicurazioni
(art. 57 LPGA) e che il ricorso può essere interposto anche se l'assicuratore,
nonostante domanda dell'assicurato, non emana una decisione o una decisione su
opposizione;
-
che
l’assicuratore malattia ha la facoltà di procedere all’incasso di proprie
pretese emanando preventivamente una decisione formale con cui accerta
l’esistenza di un suo credito per premi e/o partecipazioni, l’assicuratore può
– a fronte della sua decisione cresciuta in giudicato – procedere a far
spiccare un precetto esecutivo per l’incasso di quanto dovuto. D’altra parte è
pure possibile all’amministrazione procedere mediante la richiesta di
emanazione di un precetto esecutivo prima della decisione formale soggetta ad
impugnativa. A fronte dell’opposizione dell’assicurato al PE
all’amministrazione sarà possibile emanare una decisione formale di rigetto
dell’opposizione e di accertamento del proprio credito, come indicato, soggetta
ad impugnativa dapprima mediante opposizione e quindi, semmai, mediante
impugnativa al Tribunale Cantonale delle Assicurazioni competente in caso di
emanazione di una decisione su opposizione;
-
che va
rammentato, più in generale, che per l'art. 79 cpv. 1 LEF se è stata fatta
opposizione contro l'esecuzione, il creditore, per far valere la propria
pretesa, deve seguire la procedura ordinaria o quella amministrativa. Egli può
chiedere la continuazione dell'esecuzione soltanto in forza di una sentenza
passata in giudicato che tolga espressamente l'opposizione. L'art. 80 cpv. 1
LEF prevede che se il credito è fondato su una sentenza esecutiva, il creditore
può chiedere in giudizio il rigetto definitivo dell'opposizione. Per il cpv. 2
sono parificati alle sentenze esecutive le transazioni e i riconoscimenti di
debito giudiziali (cifra 1), le decisioni di autorità amministrative federali
concernenti il pagamento di una somma di denaro o la prestazione di garanzie
(cifra 2) e, entro il territorio cantonale, le decisioni di autorità
amministrative cantonali riguardanti obbligazioni fondate sul diritto pubblico,
quali le imposte, in quanto il diritto cantonale le parifichi a sentenze
esecutive (cifra 3). Per l'art. 81 cpv. 1 LEF se il credito è fondato su una
sentenza esecutiva di un'autorità della Confederazione o del Cantone in cui fu
promossa l'esecuzione, l'opposizione è rigettata in via definitiva a meno che
l'escusso provi con documenti che dopo la sentenza il debito è stato estinto o
il termine per il pagamento è stato prorogato ovvero dimostri che è prescritto;
Con una
sentenza del 1° giugno 1973, pubblicata in DTF 99 V 78, il TFA ha affermato:
"
(….)
En cas d'opposition, à défaut d'une décision
passée en force, la voie de la mainlevée provisoire pourrait être ouverte (art.
82ss LP), avec la possibilité d'une action en libération de dette en la forme
ordinaire (art. 83 al. 2 LP). Or le juge compétent pour statuer sur cette
action - comme sur l'action du créancier, si la mainlevée provisoire est
refusée (art. 79 LP) - est le tribunal des assurances, juge ordinaire
prescrit par le droit fédéral en matière d'assurance maladie, dans la plupart
des cas." (sottolineatura del redattore)
Il 2
luglio 1981 il Tribunale federale in DTF 107 III 60 ha rilevato:
"
(….)
Il n'y alors aucun motif de dénier aux autorités
ou tribunaux administratifs, appelés à statuer sur le fond ensuite de
l'opposition, les compétences qui sont reconnues au juge civil saisi de
l'action en reconnaisance de dette. La lettre même de l'art. 79 LP, si
elle paraît viser en premier lieu la juridiction civile, n'interdit pas d'y
assimiler les voies de la procédure administrative. (…) De telles solutions
ne sont nullement incompatibles avec le système de la loi. Elles apparaissent
au contraire indispensable pour compléter l'oeuvre du législateur qui, à une
époque où l'action de l'Etat avait moins d'ampleur, n'a pas éprouvé le besoin
de régler de manière exhaustive le lien qui peut exister entre la poursuite ou
la faillite et les voies de la procédure administrative. L'assimilation des
prononcés administratifs aux jugements civils, lorqu'ils sont rendus sur
opposition à la poursuite, se justifie d'ailleurs d'autant plus que la loi
l'impose quand ces titres sont antérieur au commandement de payer (art. 80 al.
2 LP)." (sottolineatura del redattore)
Il 23
febbraio 1983 il TFA in DTF 109 V 46 ha affermato:
"
(…)
a) Lorsqu'il n'existe pas de décision formelle
relative à la dette du débiteur et que celui-ci forme opposition, la voie à
suivre est celle de la mainlevée provisoire selon les art. 82 et ss LP, avec
possibilité d'intenter une action en libération de dette en la forme ordinarie
(art. 83 al. 2 LP). Le juge compétent pour statuer sur cette action - comme sur
l'action du créancier si la mainlevée provisoire est refusée (art. 79 LP) - est
le tribunal des assurances, qui est le juge odinaire prescrit par le droit
fédéral en matière d'assurance-maladie, dans la plupart des cas tout au moins
(ATF 99 V 79 consid. a). Cette procédure n'entre toutefois pas en ligne de
compte ici, dès lors qu'il existe une décision formelle de la caisse intimée.
b) Dans un arrêt récent, la Chambre des
poursuites et des faillites du Tribunal fédéral a jugé que le créancier qui,
sur opposition à sa poursuite, a fait reconnaître ses droits par voie de
procédure ordinaire (art. 79 LP) peut requérir directement la continuation de
la poursuite sans avoir à passer par la procédure de mainlevée prévue à l'art.
80 LP; qu'il en va de même lorsque la décision rendue d'après l'art. 79 LP
émane d'une autorité ou d'un tribunal administratif de la Confédération ou du
canton du for de la poursuite, dans la mesure où le droit fédéral ou cantonal
attribue force exécutoire à leurs décisions portant sur le paiement d'une somme
d'argent; qu'ainsi, une caisse-maladie, personne morale de droit public, peut
rendre à l'égard de ses assurés des décisions exécutoires en vertu tant du
droit cantonal que du droit fédéral; qu'enfin, si une telle décision lève
formellement l'opposition à la poursuite et qu'elle soit entrée en force,
l'office doit continuer la poursuite sur simple rèquisition (ATF 107 III 60).
Cette jurisprudence se distingue de la cause
Chollet jugée le 18 mars 1968, où la Cour des céans relève que la décision de
la caisse-maladie devenue définitive et exécutoire permet d'obtenir la
mainlevée définitive de l'opposition à la poursuite (ATFA 1968 p. 19). La
procédure du tribunal fédéral est plus directe et est applicable dans la mesure
où le dispositif du prononcé administratif se réfère avec précision à la
poursuite en cours et lève formellement l'opposition, totalement ou à
concurrence d'un montant déterminé. Si tel n'est pas le cas, mais dans cette
hypothèse seulement, le créancier doit solliciter du juge un prononcé de
mainlevée définitive avant de pouvoir requérir la continuation de la poursuite
(ATF 107 III 60).
c) Une voie couramment utilisés dans la pratique
est celle de la poursuite préalable à la décision, cette dernière étant la
conséquence de l'opposition au commandement de payer. Cela conduit la caisse à
rendre une décision qui sera définitive et exécutoire soit parce qu'elle n'est
contestée, soit parce qu'elle aura été confirmée en tout ou partie par le juge
des assurances sociales (…)."
-
che alla
luce di quanto sopra esposto, come detto in precedenza, emerge che il giudice
delle assicurazioni sociali può rigettare l'opposizione, di regola, solo quando
deve statuire anche nel merito della questione. Ciò avviene nell'ambito della
procedura prevista dall'art. 79 LEF, laddove, prima di avviare la procedura, la
Cassa ha fatto spiccare il precetto esecutivo. Il giudice amministrativo non è
invece competente quando si tratta di rigettare definitivamente l'opposizione
sulla base dell'art. 80 LEF, ossia sulla base di una sentenza cresciuta in
giudicato.
-
che nel
caso concreto l’amministrazione ha fatto spiccare il PE di cui è cenno nelle
considerazioni che precedono (no. __________) nei confronti di __________ che
vi ha interposto opposizione. __________ ha quindi deciso il rigetto
dell’opposizione mediante decisione del 18 novembre 2003 con cui avrebbe (ed il
condizionale è d’obbligo alla lettura della decisione in discussione doc. _)
dovuto accertare il proprio credito rigettando in parallelo l’opposizione.
Ebbene nella scarna e mal motivata decisione 18 novembre 2003 (doc. _) non si
fa cenno ad accertamento alcuno del credito vantato, non viene specificatamente
indicato il premio del mese di giugno 1998, non vengono indicati dettagli sulle
partecipazioni pretese dall’assicuratore e non vengono specificati ragguagli in
merito a pretesi, e non meglio comprensibili, pagamenti della signora
__________. In particolare non viene specificato quali pagamenti avrebbe
eseguito l’assicurata, con quale causale ed a quali fini. Non viene neppure
specificata l’eventuale “ventilazione” (doc. _) ammesso che un tale concetto
esista giuridicamente e, soprattutto, che ciò che __________ intende con tale
termine sia ammissibile. Non solo, non viene neppure concretizzato il credito
residuo. In successive corrispondenze appare che il residuo debito
(rispettivamente credito dell’assicuratore) sarebbe (il lavoro di __________
appare alquanto confuso e lacunoso che il condizionale è d’obbligo) di CHF 45.-
(doc. _) e tale riduzione sarebbe da ricondurre a pagamenti (riferiti a cosa?)
tutti antecedenti al PE dell’agosto 2003. Il doc. _ indica infatti pagamenti del
12.02.2003 (CHF 21.-), del 26 marzo 2003 (CHF 276,95) ed un annullamento di
spese di CHF 45.-. Il credito residuo sarebbe allora di CHF 45.- circostanza
questa che non appare dal PE, e non appare allora comprensibile il motivo per
cui il PE (successivo ai pagamenti ritenuti da __________) sia riferito ad un
credito di CHF 267,95 oltre a spese amministrative di __________ per CHF 105.-.
Senza
volere e potere entrare nel merito della decisione, e neppure senza volere
entrare nell’aspetto della validità formale di tale decisione, in particolare
della sufficienza dei suoi contenuti, va rammentato come __________ non abbia
comunque evaso convenientemente – come essa stessa ammette nella conclusione
della sua risposta di causa – l’opposizione della signora __________ alla
decisione 18 novembre 2003. Non può essere evidentemente essere ritenuta quale
valida decisione su opposizione lo scritto doc. _ del 9 gennaio 2004, come la
stessa __________ riconosce nella sostanza delle sue argomentazioni;
- che, come
a nota giurisprudenza, l’amministrazione è chiamata ad emanare le sue decisioni
in un termine congruo. In particolare secondo la LAMal nel suo tenore
valido sino alla fine del 2002
in
materia di assicurazione malattia il legislatore aveva regolamentato la materia
agli artt. 80 e segg. LAMal. Secondo la vecchia legge, giusta l'art. 80 LAMal,
se l'assicurato non accettava una risoluzione dell'assicuratore, quest'ultimo
doveva emanare una decisione scritta entro 30 giorni a decorrere dall'esplicita
domanda dell'assicurato.
L'assicuratore
doveva motivare la decisione e indicare il rimedio giuridico: la notifica
irregolare di una decisione non poteva essere di pregiudizio all'assicurato.
Le
decisioni rese dagli assicuratori sulla base del citato art. 85 erano, poi,
impugnabili entro 30 giorni mediante opposizione all'organo decisionale.
Trascorso
infruttuoso tale termine, le decisioni acquistavano forza di cosa giudicata.
Questo
era dunque, l'iter procedurale posto in essere dalla vecchia LAMal nel caso di richieste
di prestazioni non accolte o accolte soltanto parzialmente dall’assicuratore.
I
rapporti fra le parti iniziavano con una richiesta di prestazioni proveniente
dall'assicurato (o da un suo rappresentante) e proseguivano, poi, in caso di
disaccordo, con la richiesta di una decisione formale, con l'inoltro, contro di
essa, di un'opposizione, e, infine, con l'emanazione di una decisione su
opposizione cui poteva fare seguito l'avvio della procedura giudiziaria
prevista dall'art. 86 LAMal.
L'art. 86 cpv. 2 v.LAMal prevedeva che
l'interessato potesse presentare ricorso se la Cassa malati non emanava, come
detto, la decisione su opposizione. Si trattava di un ricorso per denegata
giustizia (M. Maurer, Das Neue Krankenversicherungsrecht, Basilea 1996, p.
171). La legge fissava, per l'emanazione del provvedimento di cui all'art. 80
cpv. 1 LAMal, un termine di 30 giorni – mentre un termine analogo non esisteva
per la decisione su opposizione. In caso di applicazione dell’art. 86 cpv. 2
alla mancata emanazione di una decisione su opposizione, in assenza di una
disposizione speciale, occorreva richiamare i principi sviluppati dalla
giurisprudenza in materia di ritardata giustizia. Non andava invece applicato
per analogia il termine di trenta giorni di cui al citato art. 80 v.LAMal (DTF
125 V 189). Era dato in particolare ritardo ingiustificato se:
"
l'autorità differisce la pronuncia della
decisione al di là di un termine
ragionevole. Il carattere ragionevole della
durata della procedura si valuta in funzione delle circostanze concrete di
causa. Si deve in particolare considerarne l'ampiezza e la difficoltà, così
come il comportamento dell'interessato. Circostanze estranee alla vertenza,
quali il carico di lavoro dell'autorità, non entrano in linea di conto (DTF 125
V 188 e giurisprudenza citata). Nella sentenza citata il TFA ha ritenuto che
non sussisteva denegata giustizia in presenza di una fattispecie relativamente
complessa che necessitava approfondita istruttoria nonostante il trascorrere di
quattro mesi tra opposizione e ricorso (in proposito cfr. anche STCA inedita
del 12 aprile 1999 in re G.T)." (cfr. STCA inedita 2 maggio 2003
__________ in re H.)
In
sostanza la precedente normativa regolava il tema della denegata giustizia come
la nuova LPGA che permette all'assicurato di adire il Tribunale Cantonale delle
Assicurazioni in assenza di emanazione di una decisione o di decisione su
opposizione.
Con la nuova LPGA il
legislatore non ha voluto mantenere il termine di 30 giorni per l'emanazione
della decisione formale dalla richiesta esplicita da parte dell'assicurato.
Tale abolizione impone oggi di valutare il tempo trascorso dalla richiesta di
emanazione della decisione formale sino al momento in cui l'assicurato si
aggrava al Tribunale Cantonale delle Assicurazioni secondo i parametri ritenuti
dal Tribunale Federale per ammettere una ritardata giustizia, ossia quegli
stessi parametri più sopra rammentati e che valevano, secondo la precedente
regolamentazione, esclusivamente per l'emanazione della decisione su
opposizione.
Il Tribunale in questi
casi deve quindi valutare l'ampiezza, la difficoltà della causa, così come il
comportamento dell'assicurato;
- che,
oltre al diniego di giustizia materiale, va evocato anche il diniego di
giustizia formale. L'autorità amministrativa adita deve pronunciarsi sulle
istanze che le vengono poste. Il rifiuto di statuire sull'opposizione, qui
dimostrato dalla domanda di prosecuzione dell'esecuzione sostenuta da una
decisione non cresciuta in giudicato, costituisce un diniego di giustizia
formale.
L'autorità
di ricorso, adita con impugnativa, che constatasse il rifiuto di statuire
dell'autorità inferiore non potrebbe annullare una decisione inesistente.
In questi
casi l'autorità superiore ingiungerà a quella inferiore a riparare le sue
carenze nei tempi più brevi;
-
che nel
caso concreto deve essere accertata la carenza di una decisione passata in
giudicato atta a giustificare la prosecuzione dell’esecuzione. La signora
__________ ha formulato la sua opposizione alla decisione del 18 dicembre 2003,
lo ha fatto mediante una chiara comunicazione, intestata appunto “opposizione”,
con cui l’assicurata chiede ragione della decisione presa. Alla stessa, come
ammette – lo si ripete – la stessa __________ nel suo allegato di risposta a
pag. 7, l’assicuratore non ha dato il doveroso seguito. Non è stata resa una
decisione formale su opposizione impugnabile al Tribunale Cantonale delle
Assicurazioni competente ciò che costituisce un chiaro diniego di giustizia.
Domandare la prosecuzione dell’esecuzione in assenza di una decisione formale
su opposizione cresciuta in giudicato, stante l’opposizione chiara alla
decisione formale del 18 novembre 2003, è circostanza che deve essere accertata
da questo Tribunale che deve anche ritenere come __________ abbia omesso di
emanare una decisione in sè facile, relativa a pagamento di un preteso credito
residuo, che non comportava soverchio lavoro amministrativo. La fattispecie,
come implicitamente appare dalla risposta di causa e dal complemento alla
stessa formulati dall’assicuratore, si inserisce in un contesto ampiamente noto
ad __________, con riferimento ad una problematica nota sia alla signora
__________ che al signor __________. __________ avrebbe potuto semplicemente ed
in tempi decisamente contenuti prendere posizione – in fondo un interessamento
al caso è apparso nella redazione del doc. _. – in tempi decisamente contenuti.
__________ ha così manifestamente violato i suoi obblighi;
-
che nel
caso di specie, quindi, la Cassa non ha emanato la decisione su opposizione
che si imponeva ed ha invece attestato che la sua decisione del 18 novembre
2003 era cresciuta in giudicato. La decisione, sulla scorta della quale
l'Amministrazione ha domandato il proseguimento della procedura, non risultava
invece cresciuta in giudicato essendo stata introdotta tempestiva,
chiara ed esplicita opposizione. La Cassa non poteva quindi chiedere ed
ottenere la prosecuzione dell’esecuzione forzata nei confronti dell’assicurata.
La violazione commessa da __________ appare palese;
-
che stante quanto precede
all'assicuratore malattia va fatto obbligo di emanare una decisione impugnabile
nei tempi più contenuti, decisione che esamini nel dettaglio i fatti e che sia
ponderata oltre che adeguatamente motivata;
-
che, come già evidenziato nella
sentenza di questo Tribunale del 3 dicembre 2003 __________ e richiamato nella
sentenza 10 febbraio 2004 __________ entrambe in re __, giusta l'art. 17 cpv. 1 LEF, salvo i casi in cui la legge prescriva la
via giudiziale, contro ogni provvedimento di un ufficio d'esecuzione o di un
ufficio dei fallimenti è ammesso il ricorso, nel termine di dieci giorni,
all'autorità di vigilanza e ciò per violazione di una norma di diritto o errore
d'apprezzamento. L'art. 22 LEF prevede invece la nullità delle decisioni che
violano prescrizioni emanate nell'interesse pubblico o nell'interesse di
persone che non sono parte del procedimento. L'autorità di vigilanza constata
d'ufficio la nullità anche quando la decisione non sia stata impugnata. Da
rammentare che la nullità di un atto è rilevata d'ufficio anche dal TF (DTF 125
III 337);
-
che
l'art. 23 LEF prevede che i Cantoni designano le autorità giudiziarie
competenti per le decisioni deferite al giudice dalla legge;
-
che in virtù dell'art. 10
della Legge cantonale di applicazione della Legge federale sulla esecuzione e
sul fallimento (LALEF), la Camera d'esecuzione e fallimenti del Tribunale
d'appello (CEF) esercita, in sede unica cantonale, la vigilanza sugli uffici
d'esecuzione e fallimenti. L'autorità di vigilanza è autorità cantonale unica
di ricorso contro i provvedimenti degli organi di esecuzione e fallimento;
-
che
nei casi in cui un Ufficio esecuzioni faccia proseguire l'esecuzione in
presenza di opposizione alla decisione della Cassa malati, rispettivamente
quando sia stato inoltrato un ricorso, l'autorità competente per decidere circa
la nullità della decisione dell'autorità esecutiva è l'autorità di vigilanza,
ossia la CEF, in conformità dei sopra esposti artt. 22 LEF e 10 LALEF;
-
che
il TCA, per contro, può e deve rigettare in via definitiva l'opposizione ad un
precetto esecutivo in tutto od in parte, laddove la decisione dell'autorità
amministrativa si riveli corretta (almeno in parte). Il TFA, per costante
giurisprudenza, ha precisato che:
"
(…) auf dem Gebiete der
Sozialversicherung ist dabei die erstinstanzlich verfügende Verwaltungsbehörde,
die kantonale Rekursbehörde bzw. das Eidg. Versicherungsgericht ordentlicher
Richter im Sinne von Art. 79 SchKG, der zum materiellen Entscheid
über die Aufhebung des Rechtsvorschlags zuständig ist (BGE 109 V 51, 107 III
65seg). (….) Die Verwaltungsbehörde hat demnach in ihre Verfügung nicht bloss
einen sozialversicherungsrechtlichen Sachentscheid über die Verpflichtung des
Versicherten zu einer Geldzahlung zu fällen, sondern gleichzeitig auch als
Rechtsöffnungsinstanz über die Aufhebung des Rechtsvorschlags zu befinden (BGE
107 III 65)" (DTF 119 V 329)
-
che
questo Tribunale deve quindi potere accertare la correttezza rispettivamente la
validità della decisione di merito. La decisione della Cassa in discussione non
é cresciuta in giudicato. Non è invece data competenza al TCA circa la
questione a sapere se un atto dell'Ufficio esecuzione e fallimenti è nullo
(cfr. artt. 20 LEF e 10 LALEF);
-
che
nella fattispecie si giustifica pertanto l’invio degli atti e di copia della
presente sentenza alla CEF per il giudizio di sua competenza, ciò in
considerazione del fatto che la ricorrente ha chiesto trasmissione del suo
gravame in copia alla CEF per l’annullamento della procedura (doc. _ pag. 2);
-
che
alla luce di quanto precede, nella misura in cui il ricorso tende
all’accertamento di un diniego di giustizia formale e materiale da parte della
Cassa malati, lo stesso va accolto. L’assicuratore è quindi invitato a
procedere nei suoi incombenti ed invitato, pro futuro, a maggiore attenzione
nella gestione delle procedure di questa natura;
-
che visto l’esito
dell’impugnativa, per quanto attiene alle ripetibili, va rammentato come
secondo l’art. 87 lett. g vLAMal – ora abrogato e ripreso dall'art. 61 cpv. 1
lett. g LPGA - il ricorrente che vince la causa ha diritto alla rifusione delle
ripetibili nella misura stabilita dal tribunale. Il loro importo è determinato
in relazione alla fattispecie e alla difficoltà del processo, senza tener conto
del valore litigioso;
-
che l’indennità è, di
principio, concessa non soltanto se l'assicurato è patrocinato da un avvocato -
in effetti la disposizione in questione non si esprime in termini di rimborso
spese d’avvocato bensì, genericamente, di spese di rappresentanza (RCC 1983
pag. 329; RCC 1980 pag. 116; DTF 108 V 111) -, ma anche quando il patrocinio è
assunto da una persona particolarmente qualificata per la questione giuridica
considerata, purché non si debba ritenere che il patrocinatore abbia agito a
titolo gratuito (RCC 1992 pag. 433 consid. 2a, RCC 1985 pag. 411 consid. 4, DTF
108 V 271 = RCC 1983 pag. 329). Nell’ipotesi in cui i Cantoni autorizzano a
rappresentare anche persone prive del brevetto di avvocato, devono regolamentare
anche le indennità che li concernono (DTF 108 V 111);
-
che va ricordato, come
evoca anche Ueli Kieser nel suo ATSG Kommentar, Schultess Zurigo, 2003 a pagina
629, che:
" Eine
Ausnahme gilt nach der Rechtsprechung dort, wo von der Kostenlosigkeit des
kantonalen Gerichtsverfahrens abgewichen werden kann, d.h. bei mutwilligem oder
leichtsinnigem Verhalten; hier kann – bei erheblichem Aufwand – der
Versicherungsträger bei Obsiegen eine Parteientschädigung beanspruchen (vgl.
BGE 127 V 207 f.; vgl. dazu auch ZÜND, Kommentar zum zürucherischen Gesetz über
das Sozialversicherungsgericht, 240). Diese letztgenannte Rechtsprechung
übergeht allerdings den klaren Wortlaut der gesetzlichen Bestimmung und den
Zweck derselben, und es kann ihr insoweit nicht zugestimmt werden."
In DTF 127 V 205 e segg. l’alta corte federale rammenta come, in
caso di ricorso temerario od interposto per leggerezza, l’assicuratore può
ottenere ripetibili in analogia con quanto previsto nella sentenza pubblicata
in DTF 110 V 134 c. 4. Può qui oggi essere lasciata aperta la questione a
sapere se analogo diritto all'ottenimento di ripetibili può essere concesso
all'assicurata a fronte di leggerezza nell'agire di __________;
-
che va ancora rammentato
come in virtù del diritto cantonale la materia è retta dall’art. 22 LPrTCA che
regola le “Spese di patrocinio. Ripetibili” (così la marginale). Il ricorrente
vincitore in causa ha diritto al rimborso delle spese processuali, dei disborsi
(ossia delle anticipazioni che l’assicurato ricorrente è chiamato ad
effettuare) e delle spese di patrocinio (cpv. 1). Per quanto attiene alle
ripetibili invece il tema è regolato al cpv. 2 con sostanziale richiamo ai
principi legali noti (e che si ritrovano nella LPGA);
-
che d’avviso di questo
Tribunale Cantonale delle Assicurazioni nel caso concreto la palese omissione
di __________ non giustifica un riconoscimento di ripetibili in favore
dell’assicurata che ha esercitato i suoi diritti di impugnativa in un ambito
dove al giudice è fatto obbligo di accertare d’ufficio i fatti e l’applicazione
del diritto. Invito è comunque fatto all’assicuratore a prestare maggiore
attenzione in casi analoghi a quelli in discussione dove è richiesta
l’emanazione di decisioni su opposizione che impediscono la crescita in
giudicato, di fatto erroneamente accertata sul doc. _, antecedenti alla
prosecuzione dell’esecuzione;
-
che in analoga
fattispecie, dove per più di una volta l’assicuratore ha commesso analogo
errore a quello in discussione, allo stesso è stato posto il carico delle spese
processuali sopportate dall’assicurato __________;
-
che anche
in questa circostanza le spese vive desumibili degli atti sopportate dalla
ricorrente possono – in virtù della procedura cantonale – essere poste a carico
di __________;
-
che
l'assicurata ha redatto complessivamente due lunghe missive al TCA (6 pagine)
con annesse 17 fotocopie. __________ si è inoltre presentata all'audizione
citata il 30 marzo, con il che le spese complessive possono essere cifrate in
CHF 50.-.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.
1.1. Di conseguenza
è accertata una denegata giustizia da parte della __________ nell’omessa
emanazione di una decisione su opposizione in seguito all’opposizione
interposta il 9 dicembre 2003 dalla ricorrente alla decisione 18 novembre 2003
dell’assicuratore.
1.2. E’
accertata la mancata crescita in giudicato della decisione 18 novembre 2003
emanata da __________ e l’esistenza di una valida opposizione al PE n.
__________interposta dall’assicurata.
1.3. Gli
atti della procedura e copia del presente giudizio sono trasmessi alla CEF del
Tribunale d’Appello di Lugano per il giudizio di sua competenza.
-
Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello
Stato. Non si attribuiscono ripetibili. __________ rifonderà a __________ le
spese vive da questa sopportate e cifrate in CHF 50.-.
-
Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il giudice delegato Il
segretario
Ivano Ranzanici Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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