Appeal struck out as moot after subsidy was granted

36.2004.13Other CourtMar 24, 2004Withdrawn

Summary

The appellant appealed a decision denying a 2004 social-health-insurance subsidy. Before the respondent filed its answer, it reconsidered the matter, annulled the challenged decision, and granted the subsidy, although without specifying the amount. After first stating that he wished to maintain the appeal, the appellant later withdrew it, reserving the right to challenge the calculation of the subsidy once notified. The Tribunal held that the case had become moot and ordered it struck from the roll, with no fees or costs.

Regest

Art. 3a cpv. 1; if the administrative authority reconsiders and annuls the contested decision before submitting its response, and the requested relief is granted, the appeal becomes moot and is to be struck out. A subsequent withdrawal by the appellant confirms the absence of a live dispute. In such circumstances, the court may remove the case from the docket and waive court fees and costs.

Full text

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 36.2004.13

Data decisione, Autorità: 24.03.2004, TCA

Raccomandata

Incarto n. 36.2004.13

ir/fz

Lugano 24 marzo 2004

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

visto il ricorso del 28 gennaio 2004 interposto da


contro

la decisione del 18 dicembre 2003 emanata da


in materia di assicurazione sociale contro le malattie

letti ed esaminati gli atti;

rilevato che con la decisione contestata l'ufficio convenuto ha negato la concessione del sussidio nell'assicurazione sociale contro le malattie per l'anno 2004;

vista la lettera 5 marzo 2004 della parte convenuta che precisa di aver annullato la decisione qui impugnata e, di conseguenza, di aver concesso il sussidio oggetto della vertenza senza comunque cifrare l'importo dello stesso (cfr. Doc. _ e _);

ricordato che, ai sensi dell'art. 3a cpv. 1 della Legge di procedura per i ricorsi al Tribunale cantonale delle assicurazioni in materia di assicurazioni sociali, l'Autorità amministrativa può, fino all'invio della sua risposta, riesaminare la decisione impugnata;

interpellato il ricorrente ha comunicato di volere mantenere l'impugnativa ribadendo le sue ragioni di merito;

visto lo scritto 23.03.04 col quale il ricorrente, alla luce della comunicazione dell'Amministrazione, ritira il ricorso riservandosi, se del caso, di contestare il calcolo del sussidio quando gli verrà notificato __;

ritenuto come debba senz'altro essere ammessa, se del caso, la possibilità per il signor __________ di – se lo riterrà – impugnare la decisione di fissazione dei contributi, evidenziato comunque che la presente procedura è divenuta priva d'oggetto e può essere stralciata;

siccome è divenuta priva di oggetto;

decreta 1. il ricorso di cui sopra è stralciato dai ruoli;

  1. non si percepiscono né tasse né spese;

  2. intimazione alle parti a sensi ed effetti di legge.

Il giudice delegato

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Ivano Ranzanici

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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