AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
36.2003.75
Data decisione, Autorità:
01.09.2004, TCA
Raccomandata
Incarto n.
36.2003.75
cs/fe
Lugano
1° settembre 2004
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
composto dei
giudici:
Daniele Cattaneo,
presidente,
Raffaele Guffi,
Ivano Ranzanici
redattore:
Christian Steffen, vicecancelliere
segretario:
Gianluca
Menghetti
statuendo sul ricorso del 10 settembre 2003
di
rappr. da: __________
contro
la decisione del 30 luglio 2003 emanata
da
in materia di assicurazione sociale
contro le malattie
ritenuto, in
fatto
1.1. __________,
nato nel 1950, ex dipendente della __________, è assicurato per l'indennità
giornaliera per perdita di salario in caso di malattia presso la Cassa malati
__________ nell'ambito del contratto collettivo stipulato dal suo ex datore di
lavoro.
All'interessato,
dichiarato inabile al lavoro al 100% a causa di una lombagia acuta dall'11
dicembre 2002 (doc. _), l'assicuratore ha versato le relative prestazioni
pattuite contrattualmente.
1.2. Con
decisione formale del 23 aprile 2003 (doc. _), confermata tramite decisione su
opposizione del 30 luglio 2003 (doc. _), __________ ha riconosciuto
all'assicurato le indennità giornaliere fino al 22 agosto 2003, con la
comminatoria che entro tale data __________ avrebbe dovuto cercare
un'occupazione confacente al suo stato di salute.
La cassa
ha presentato il seguente calcolo per stabilire l'abilità residua
dell'assicurato in attività confacenti al suo stato di salute:
"
(…)
Nell'ambito della stesura della presente
decisione su opposizione "è apparso come __________, in sede di calcolo
teso a stabilire l'ammontare del danno residuo inerente il cambiamento di
attività lucrativa, abbia dedotto dal reddito conseguito presso la spett.
__________ l'ammontare di una rendita __________ pari a CHF 931.-- mensili.
Visto quanto sopra, quest'istanza procede alla
verifica del citato conteggio e meglio:
-
salario netto di riferimento per un'attività adeguata
all'attuale situazione: CHF 41'979.05 [CHF 51'826.-- pari al salario stabilito
nelle apposite tabelle dell'ufficio federale di statistica ridotto nella misura
del 19% in conformità con quanto rettamente indicato nella decisione impugnata per
quanto concerne i parametri legati alla persona dell'assicurato];
-
salario conseguito presso la spett. __________ dal signor
__________ (sic) in qualità di aiuto-metalcostruttore: CHF 52'448.-
-
ammontare del danno residuo legato al cambiamento di attività
lucrativa: 19.96%.
Sulla
base di detti elementi appare che la decisione qui impugnata è, in realtà,
corretta anche sotto questo aspetto." (doc. _)
1.3. L'assicurato,
rappresentato dall'__________, è tempestivamente insorto contro la decisione su
opposizione, affermando:
"
(…)
Il ricorrente, di professione
aiuto-metalcostruttore, è stato impiegato nella sua funzione dal 13 settembre
2001 presso la ditta __________.
Per gli effetti dei disturbi lamentati alla
schiena, a partire dal 19 dicembre 2003 (recte: 11 dicembre 2002) è stato
dichiarato inabile al lavoro nella misura completa.
Sulla scorta di un rapporto redatto dal medico
fiduciario dell'__________ il 16 gennaio 2003 (e dopo che il medico fiduciario
avesse nuovamente riesaminato gli atti il 10 aprile 2003) l'assicuratore
malattia ha emesso un progetto di decisione con il quale è intimato il
cambiamento di occupazione per la ricerca di una attività lucrativa confacente
allo stato di salute per un periodo di quattro mesi (23 aprile 2003/22 agosto
2003).
A seguito dell'opposizione del ricorrente,
l'__________ ha confermato il 30 luglio 2003 il proprio assunto mediante il
rilascio di una decisione formale.
Tale decisione, irreprensibile nella forma, è
contestata da un punto di vista oggettivo e sostanziale.
I motivi:
Qualora un cambiamento di professione s'imponga
tenuto conto dell'obbligo di ridurre il danno, l'assicuratore malattia è
legittimato a limitare, entro un termine massimale di 6 mesi, il pagamento
dell'indennità giornaliera malattia.
Questo principio, consolidato e più volte
confermato dalle varie istanze, non è messo in discussione. Nell'impossibilità
di svolgere al 100% la professione per la quale vigeva un contratto di
assicurazione malattia, all'assicurato è concesso un periodo ragionevole di
tempo per ricercare un'attività confacente al suo stato di salute (pur
considerando un esercizio della medesima di almeno il 50%).
Nella fattispecie che ci occupa, il danno residuo
tra il reddito conseguibile nella professione esercitata (aiuto-metalcostruttore)
e il reddito che potrebbe essere esatto in una professione attagliata alla
nuova situazione è valutato nell'ordine del 20% (non indennizzabile) ed il
periodo di adattamento è stato fissato in quattro mesi.
Contestualmente però si evidenziano almeno due
elementi di natura medica che, a non averne dubbi, influiscono in modo
determinante sulle concrete possibilità di valorizzazione della capacità
lavorativa in attività confacenti.
Per quanto attiene ai disturbi alla schiena, vi è
infatti una discrepanza tra il parere medico del fiduciario dott. __________
("per attività leggere che possono essere svolte sia stando seduti sia in
piedi e dove non debba alzare pesi oltre i 15 Kg con torsioni della schiena è
da ritenersi totalmente abile al lavoro") e lo specialista ortopedico che
sconsiglia espressamente di evitare la posizione stereotipata della colonna
vertebrale.
Si ritiene infatti che, a prescindere
dall'obbligo dell'assicurato ad attenuare il danno assicurativo, gli effetti
della capacità lucrativa residua dell'alternanza della posizione "seduto -
in piedi" in rapporto alla semplice limitazione nell'alzare 15 Kg di peso
con torsioni della schiena siano diversi: la terminologia usata dal medico
fiduciario "sia stando seduto sia in piedi" non corrisponde in nessun
caso ad una prescrizione di "alternanza di posizione" della colonna
vertebrale.
La decisione di cambiamento di occupazione ha
anche scosso, dal punto di vista psichico, il ricorrente. In cura medica per
una forte depressione dal mese di giugno 2003 presso la dott.ssa __________
della Clinica __________, è stato recentemente visitato dal dott. med.
__________. Nel certificato medico del 4 settembre 2003 che alleghiamo agli
atti (doc. _), lo specialista in psichiatria e psicoterapia, si pronuncia per
"una grave reazione depressiva prolungata" con una prognosi
difficoltosa e lenta (minimo 4/5 mesi), una terapia farmacologica e una
psicoterapia di sostegno. Una diagnosi ed una prognosi che precludono allo
stato attuale l'esercizio di qualsiasi attività ritenuta (solo dal punto di
vista ortopedico, e con le riserve del ricorrente) leggera e confacente.
Si chiede pertanto l'annullamento della decisione
di cambiamento di occupazione ed il riconoscimento ulteriore dell'indennità
giornaliera dopo il 22 agosto 2003, in particolare per gli intervenuti disturbi
psichici." (doc. _)
1.4. Nella
propria risposta del 1° ottobre 2003 l'assicuratore propone di respingere
l'impugnativa e osserva:
"
(…) in data 16 gennaio 2003 __________ ha
convocato l'assicurato ad una visita presso il proprio medico fiduciario, dr.
med. __________. Quest'ultimo, tramite rapporto 21 gennaio 2003 ha stabilito
che il signor __________ "come metalcostruttore, al momento è inabile
al 100%. Per altri lavori leggeri (nello stesso ramo del metalcostruttore, in
fabbrica) che possono essere svolti sia stando seduti sia in piedi e dove non
deve alzare pesi oltre i 15 Kg con torsioni della schiena, è da ritenere abile
al 50% da subito con un aumento al 100% al termine delle 9 sedute di
fisioterapia". Il citato medico fiduciario, in data 10 aprile 2003, ha
nuovamente esaminato tutti gli atti disponibili in relazione con la fattispecie
in narrativa ed ha confermato la valutazione risultante dalla visita testé
indicata.
(…)
- Dai documenti versati nell'incarto appare pure che la __________
abbia richiesto informazioni alla datrice di lavoro del signor __________ circa
l'eventuale possibilità di offrire al dipendente in narrativa un'attività in
sintonia con la nuova situazione fisica.
(…)
- In data 23 aprile 2003 la __________ ha emesso una decisione
formale in base alla quale venivano riconosciute al signor __________
prestazioni nella misura del 100% per un periodo di 4 mesi (dal 23 aprile - 22
agosto 2003), lasso di tempo entro il quale il signor __________ avrebbe potuto
ricercare una nuova attività lucrativa confacente al proprio stato fisico.
Contro la citata decisione formale il signor , rappresentato
dall', si è opposto con scritto raccomandato 16 maggio 2003
richiedendo l'annullamento. A sostegno della propria tesi l'allora opponente ha
prodotto un parere del dr. med. __________ (dell'Istituto ortopedico
__________) in base al quale vengono sconsigliate al signor __________
l'esecizio di attività lavorative che prevedono una posizione stereotipata
della colonna vertebrale. Inoltre, veniva evidenziato che le attività leggere e
confacenti devono espressamente consentire l'alternanza delle posizioni seduto/
in piedi (e non sia l'una che l'altra).
Con decisione su
opposizione la decisione formale impugnata è stata confermata.
(…)
- Il ricorrente attraverso il proprio atto ricorsuale non mette in
dubbio la fondatezza dei principi giuridici indicati nella decisione qui
impugnata - in particolare l'obbligo di mettere in essere ogni provvedimento in
sintonia con la situazione teso a portare alla concreta diminuzione del danno -
sicché proprio per questo motivo principi citati nella decisione impugnata
possono essere ritenuti come condivisi dalle parti e dunque acquisiti, ciò che
limita le censure sollevate dal signor __________ a due tematiche distinte e
meglio il ricorrente sostiene nel proprio atto ricorsuale che "contestualmente
però si evidenziano almeno due elementi di natura medica che, a non averne
dubbi, influiscono in modo determinante sulle concrete possibilità di
valorizzazione della capacità lavorativa in attività confacenti.",
dunque:
a) una
problematica di natura fisica: il ricorrente ritiene di individualizzare
una discrepanza fra la valutazione del medico fiduciario dr. med. __________ e
lo specialista ortopedico interpellato dr. med. __________. In particolare, il
ricorrente ritiene che la terminologia usata dal medico fiduciario "sia
stando seduti sia in piedi" non corrisponde in nessun caso ad una
prescrizione di "alternanza di posizione" della colonna vertebrale.
La qui convenuta dissente categoricamente dalle osservazioni del ricorrente
poiché ritenute assolutamente non convincenti e comunque fuorvianti. Infatti,
partendo dall'unico concetto di fondo e meglio l'indiscussa possibilità che il
signor __________ dispone cioè quella di esercitare un'altra attività
lucrativa, sia stando seduto, che stando in piedi, appare che l'argomentazione
inerente "l'alternanza", certamente importante non può essere
ritenuto come determinante poiché costante di tutte le attività lavorative. In
altre parole, ogni individuo sia esso sano come un pesce sano, oppure, munito
di qualche limitazione, fatica piuttosto in attività assolutamente monotone e
pertanto cercherà di alternare - nei limiti del lavoro da effettuare -
posizioni sedute a posizioni erette, cioè, cercherà un proprio equilibrio (es.:
utilizzare il periodo di pausa per fare esercizi fisici) con il palese intento
di poter, validamente, offrire la propria forza lavoro.
b) una
problematica di natura psichica: la presenza di una forte depressione che ha
obbligato il signor __________ a sottoporsi ad una cura specifica a far tempo
dallo scorso mese di giugno. A tal proposito oltre ai riferimenti dei curanti
il ricorrente produce un certificato medico 4 settembre 2003 steso dal medico
psichiatra __________ che ha così sintetizzato la situazione "Ci
troviamo di fronte ad una grave Reazione depressiva prolungata (ICD-10: F43.21)
innescatasi in seguito alle vicissitudini di ordine medico e lavorativo del P.
Prevedo un difficoltoso e lento recupero (minimo 4-5 mesi) subordinato anche al
reperimento di un posto di lavoro…"
Orbene, dall'esame
della descrizione data dal dottor __________ e dalla conclusione cui giunge il
ricorrente e cioè la presenza di "una diagnosi ed una prognosi che
precludono allo stato attuale l'esercizio di qualsiasi attività ritenuta (solo
dal punto di vista ortopedico, e con le riserve del ricorrente) leggera e
confacente" parte convenuta dissente.
Insomma, non si può certo essere concordi con
il qui ricorrente.
Infatti, lo specialista
richiesto dal signor __________ se da un lato, intravede un lento recupero;
dall'altro, specifica - indiscutibilmente - che detta situazione è subordinata
anche al reperimento di un posto di lavoro.
Sulla base di questa
oggettiva constatazione, a mente della convenuta, sarebbe un errore confondere
un assicuratore malattia con un ufficio regionale di collocamente e pertanto -
con il dovuto rispetto che la situazione in cui il signor __________ si trova
impone - spetta al ricorrente dar prova di voler reagire adoperandosi a trovare
- come richiesto dall'assicuratore qui convenuto - un'attività rispettosa della
propria attuale situazione fisica: riscontro che agli atti è assolutamente
inesistente." (doc. _)
1.5. Pendente
causa il TCA ha chiesto al rappresentante dell'insorgente di voler precisare
"quando sono terminate le 9 sedute di fisioterapia cui si è sottoposto
__________ da gennaio 2003." (doc. _).
L'__________
ha affermato:
"
Le date notificateci dal Signor __________ sono
le seguenti:
dal 17.02.'03 al 28.02.'03
dal 22.04.'03 al 09.05.'03." (doc. _)
1.6. Il TCA ha
interpellato sia la Dr.ssa __________ che il Dr. __________ (doc. _). Alle
parti è stata data facoltà di esprimersi in merito (doc. _).
1.7. Successivamente
il TCA ha fatto esperire una perizia psichiatrica ad opera della Dr. med.
__________ (doc. _ e _), sulla quale le parti hanno potuto esprimersi (doc. _).
in
diritto
2.1. Va innanzitutto
rilevato che con il 1° gennaio 2003 è entrata in vigore la legge sulla parte
generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA), che ha comportato
diverse modifiche della LAMal.
In
concreto l'inabilità lavorativa che ha dato origine alla presente causa è stata
diagnosticata nel 2002. La patologia psichica è invece insorta nel 2003.
Va qui
rammentato che da un punto di vista temporale sono di principio determinanti le
norme sostanziali in vigore al momento in cui si realizza la fattispecie che
esplica degli effetti (SVR 2003, IV nr. 25 pag. 76 consid. 1.2; cfr. DTF 127 V
467 consid. 1, 126 V 136 consid. 4b; STFA del 9 gennaio 2003 nella causa A., P
76/01, consid. 1.3, pag. 4; STFA del 9 gennaio 2003 nella causa C., U 347/01,
consid. 2 pag. 3 e STFA del 9 gennaio 2003 nella causa P., H 345/01, consid.
2.1, pag. 3; DTF 127 V 467 consid. 1, DTF 121 V 366 consid. 1b).
Per
contro, le norme procedurali, in assenza di disposizioni transitorie, trovano
immediata applicazione (SVR 2003, IV nr. 25 pag. 76 consid. 1.2; cfr. DTF 117 V
93 consid. 6b, 112 V 360 consid. 4a).
Nel caso
di specie può rimanere aperta la questione a sapere quali norme sostanziali
trovano applicazione, considerato come non vi sono stati cambiamenti di rilievo
per quanto concerne la problematica oggetto del presente ricorso.
2.2. In concreto
va stabilito se l'assicurato è in grado di svolgere un'attività confacente al
suo stato di salute e, in caso di risposta affermativa, se a ragione la Cassa
ha negato ogni ulteriore indennità giornaliera.
Giusta
l'art. 72 cpv. 2 LAMal, il diritto all'indennità giornaliera é dato qualora la
capacità lavorativa dell'assicurato sia ridotta di almeno la metà. Nel caso
concreto le condizioni generali d'assicurazione (art. 14.1) prevedono il diritto
all'indennità giornaliera in caso di incapacità lavorativa di almeno il 25 %
(doc. _).
Secondo
la giurisprudenza sviluppatasi sull'art. 12bis cpv. 1 LAMI - applicabile anche
all'art. 72 LAMal (cfr. RAMI
1998 KV45, p. 430) - viene considerato incapace al
lavoro colui che per motivi di salute non é più in grado di svolgere la propria
attività, oppure può farlo soltanto in misura ridotta, oppure, ancora, quando
l'esercizio di una tale attività rischia di aggravarne le condizioni di
salute (DTF 114 V 283 cons. 1c; 111 V 239 cons. 1b; U. Kieser, ATSG Kommentar,
Zurigo-Basilea-Ginevra 2003, pag. 82 n. 2 ad art. 6).
L'art. 6
LPGA, in vigore dal 1° gennaio 2003, prevede che è considerata incapacità al
lavoro qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla
salute fisica o psichica, di compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella
professione o nel campo d'attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di
lunga durata possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili
in un'altra professione o campo d'attività.
Con il 1°
gennaio 2004 è entrata in vigore una modifica, nel senso che è considerata
incapacità al lavoro qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un
danno alla salute fisica, mentale o psichica, di compiere un lavoro
ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo d'attività abituale.
A
proposito dell'art. 6 LPGA, la dottrina, ed in particolare Kieser (Kommentar
ATSG, Zurigo-Basilea-Ginevra 2003, ad art. 6 pag. 81 segg.), ritiene
applicabile la giurisprudenza sviluppata precedentemente dal TFA (cfr. in
particolare pag. 82, N. 1).
La
questione a sapere se esista un'incapacità lavorativa tale da giustificare il
riconoscimento del diritto a prestazioni va valutato in considerazione dei dati
forniti dal medico. Determinante non é, comunque, l'apprezzamento
medico-teorico - anche se il giudice non se ne scosterà senza sufficienti
motivi, essendo anch'egli tenuto a rispettare la sfera d'apprezzamento del
medico (RAMI 1983, p. 293; 1987, p. 106ss.) - bensì la diminuzione della
capacità di lavoro che effettivamente risulta dal danno alla salute (DTF 114 V
283, consid. 1c).
Il grado
dell'incapacità lavorativa viene valutato con riferimento all'impossibilità,
derivante da motivi di salute, di adempiere, secondo quanto può essere
ragionevolmente richiesto, la professione normalmente esercitata dall'assicurato.
Anche
nell'ambito dell'assicurazione contro le malattie vige tuttavia il principio -
comune a tutti i campi delle assicurazioni sociali - secondo cui l'assicurato
é tenuto all'obbligo di ridurre le conseguenze economiche negative del danno
alla salute. Si tratta di un principio generale del diritto federale delle
assicurazioni sociali, che vale anche per l'assicurazione malattia,
indipendentemente dal tenore della normativa statutaria delle Casse (DTF 115 V
53; 114 V 285, cons. 3; 111 V 239 cons. 2a; 105 V 178 cons. 2).
Quindi,
se da un lato, la graduazione dell'incapacità va fatta ritenendo la professione
esercitata, dall'altro va considerato che l'assicurato ha l'obbligo di fare
quanto da lui é ragionevolmente esigibile per attenuare il più possibile le
ripercussioni del danno alla salute sulla sua condizione economica.
Pertanto,
in caso di incapacità durevole nella professione precedentemente esercitata, é
obbligo dell'assicurato di utilizzare le sue capacità residue in settori lavorativi
diversi, ragionevolmente prospettabili.
Va, qui, rilevato che il
principio dell'esigibilità configura un aspetto del principio della
proporzionalità che, secondo la dottrina, permette di pretendere un determinato
comportamento dalla persona interessata, malgrado ciò presenti degli
inconvenienti (E. Peter, Die Koordination des Invalidenrente, Schulthess 1997
pag. 71 e dottrina ivi citata).
2.3. Va
innanzitutto esaminato se a giusta ragione la Cassa ha negato a __________ il
versamento di indennità per perdita di guadagno a partire dal 23 agosto 2003.
Circa
l'incapacità lavorativa dell'assicurato, rilevato che le parti sono concordi
nel ritenere che egli è inabile al 100% nella professione svolta fino ad allora
(aiuto-metalcostruttore) va verificato se egli può esercitare attività più
leggere e confacenti al suo stato di salute.
Dal
rapporto medico-fiduciario del 21 gennaio 2003 emerge che il Dott. __________,
FMH medicina interna, ha concluso che "come metalcostruttore, al
momento, è inabile al 100%. Per altri lavori leggeri (nello stesso ramo del
metalcostruttore, in fabbrica) che possono essere svolti sia stando seduti sia
in piedi e dove non deve alzare pesi oltre i 15 kg con torsioni alla schiena, è
da ritenere abile al 50% da subito con un aumento al 100% al termine delle 9
sedute di fisioterapia. Una ripresa al 100% nella sua professione non è più da
tenere in conto visto la tendomiosi e la frattura di D5 (anche se con un minimo
angolo di 5°, ha lo stesso ripercussioni sulla forza e la mobilità della
schiena)." (doc. _). Da rilevare, come visto al consid. 1.5., che la
fisioterapia è terminata il 9 maggio 2003 (doc. _).
Con
certificato medico del 28 marzo 2003 il Dr. __________, dell'Istituto
ortopedico __________, ha affermato che "il signor __________ presenta
un quadro di spondiloartrosi ed esiti di frattura traumatica di D5. La
situazione clinica attuale è caratterizzata dalla presenza di dolori a carico
di tutta la colonna vertebrale, da una cifosi della colonna dorsale e da una
limitazione funzionale quasi totale del rachide dorsale. Tale situazione non
appare passibile di miglioramento nel tempo. Per prevenire ulteriori
peggioramenti il paziente dovrebbe evitare le attività fisiche che comportino
carichi moderati/intensi a carico della colonna vertebrale. In particolare sono
sconsigliate le stazioni erette prolungate ed il sollevamento e trasporto di
pesi." (doc. _)
2.4. Perché un rapporto medico abbia valore probatorio
è determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti
litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali
di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi
antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche
o nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto
devono inoltre essere motivate (cfr. Ulrich Meyer‑Blaser, Die
Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 p. 31; Pratique VSI 3/1997
pag. 123).
A
proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura
amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui
sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza
probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate
sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non
inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, DTF 122 V 161, 104 V 212; SVR
1998 IV Nr. 1 p. 2; SZS 1988 p. 329 e 332; ZAK 1986 p. 189; Locher, Grundriss
des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, p. 332 ).
Nella
DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV10, p. 33ss.), la nostra Corte federale ha
ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di
un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione
che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé
scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che
facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico
consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non
permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono
piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere
come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
Lo
stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI
1993 p. 95).
Per
quel che riguarda il medico curante, infine, secondo la generale esperienza
della vita, il giudice deve tener conto del fatto che, in dubbio, egli attesta
a favore del suo paziente (DTF 125 V 353 consid. 3a)cc), cfr. U. Meyer‑Blaser,
Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997 p.
230).
2.5. Nel caso di
specie, contrariamente a quanto sembra sostenere l'assicurato, entrambi i
medici, dr. __________ e dr. __________, giungono alla medesima conclusione.
Infatti
il primo afferma che l'assicurato è abile in "altri lavori leggeri
(nello stesso ramo del metalcostruttore, in fabbrica) che possono essere svolti
sia stando seduti sia in piedi e dove non deve alzare pesi oltre i 15 kg con
torsioni alla schiena," ed il secondo che "per prevenire
ulteriori peggioramenti il paziente dovrebbe evitare le attività fisiche che
comportino carichi moderati/intensi a carico della colonna vertebrale.
In particolare sono sconsigliate le stazioni erette prolungate ed il
sollevamento e trasporto di pesi" (sottolineature del redattore)
I due
specialisti, seppur con parole diverse, ritengono che l'assicurato potrebbe
svolgere una professione nella quale non debba stare nella medesima posizione
(o sempre seduto o sempre in piedi) e dove i pesi da alzare non superino i 15
kg.
Non vi è
alcuna discordanza tra il medico fiduciario ed il medico curante.
La
censura dell'assicurato, su questo punto, si rivela infondata.
Dal
punto di vista reumatologico l'assicurato è abile al 100%.
2.6. In secondo
luogo, va esaminato se la patologia psichica, cui accenna brevemente
l'insorgente, ha un'influenza sulla sua capacità lavorativa in attività
leggere.
Nel
certificato del 4 settembre 2003 del medico curante Dott. __________,
Medico-Chirurgo, specialista neurologo, psichiatra-psicoterapeuta, emerge
quanto segue:
"
(…)
ESAME PSICHICO OBIETTIVO
Il P. si presenta adeguato nell'atteggiamento e
nel vestiario, con "facies depressiva" ed evidente stato ansioso.
Esprime gravi perplessità sul proprio futuro e preoccupazioni circa il suo stato
di salute: lamenta dolori gastrici, irregolarità dell'alvo, inappetenza,
astenia, mancanza di stimoli e di interessi. Il suo pensiero è polarizzato sul
proprio corpo e sul suo futuro che il P. vede molto incerto e difficoltoso. Non
dorme di notte e di giorno è ansioso e apatico al tempo stesso.
CONCLUSIONI
Ci troviamo di fronte ad una grave Reazione
depressiva prolungata (ICD-10: F43.21) innescatasi in seguito alle
vicissitudini di ordine medico e lavorativo del P. Prevedo un difficoltoso e
lento recupero (minimo 4-5 mesi) subordinato anche al reperimento di un posto
di lavoro. E' indispensabile terapia farmacologica (che ho provveduto a
prescrivere) nonché psicoterapia di sostegno." (doc. _)
Al fine
di chiarire la fattispecie, il TCA ha innanzitutto interpellato la Dr. med.
__________, specialista FMH psichiatria e psicoterapia, poiché l'insorgente
aveva affermato di essere stato "in cura medica per una forte
depressione presso la dott.ssa __________ della Clinica __________ "
(cfr. doc. _).
La specialista
ha affermato:
"1. Da quando conosce __________?
Ho conosciuto il paziente in un'unica occasione
il 10 luglio 2003 presso la Clinica __________ nell'ambito di una valutazione
psichiatrica ambulatoriale.
Per quale malattia e da quando è in cura presso
di lei?
In data 10.7.2003 e in base all'anamnesi ho
diagnosticato una reazione ansioso-depressiva da disadattamento con i seguenti
sintomi: insonnia con risvegli frequenti, aggressività verso i figli e la
moglie, assunzione di ansiolitici senza risultati. In tale data ho prescritto
un antidepressivo ed un ipnotico.
Qual è l'evoluzione della patologia?
Non posso certificare rispetto all'evoluzione
della patologia in quanto il paziente l'ho visto soltanto in un'occasione. Ho
consigliato però che la presa a carico continuasse in Italia visto gli alti
costi in Svizzera essendo un ex frontaliero senza un'assicurazione di malattia
Svizzera.
- Da un punto di vista psichico, __________ è
in grado di svolgere attività lavorative leggere e confacenti al suo stato di
salute? Se si, quali attività lavorative è in grado di svolgere e quando? Quale
è il grado di capacità lavorativa in attività confacenti al suo stato di salute?
Rispetto a tali domande avendo avuto una sola
consultazione posso solo certificare che in tale data, il 10.7.2003, il
paziente era inabile al lavoro. Per la prosecuzione dell'inabilità lavorativa
bisogna chiedere al suo medico psichiatra curante.
- Il paziente è stato visitato anche dal
dott. __________, medico chirurgo, specialista neurologo e
psichiatra-psicoterapeuta che, in data 4 settembre 2003, ha affermato:
"prevedo un difficoltoso e lento recupero (4-5 mesi) subordinato anche al
reperimento di un posto di lavoro". Condivide le conclusioni del medico di
__________?
Posso condividerle in base al quadro della
patologia presentata di una forma di depressione maschile, con sintomi larvati
anche se l'evoluzione clinica è da monitorare individualmente." (doc. _)
Successivamente
il TCA ha posto le seguenti domande al Dr. med. __________:
"1. Le chiediamo cortesemente di voler precisare la sua
specializzazione e il suo curriculum professionale, indicando in
particolare quali attività mediche pratica quotidianamente (neurologia,
psichiatria o entrambe?).
- Da quando conosce __________?
Per quale malattia e da quando è in cura presso
di Lei?
Qual è l'evoluzione della patologia?
- Da un punto di vista psichico, __________ è in
grado di svolgere attività lavorative leggere e confacenti al suo stato di
salute?
Se sì, quali attività lavorative è in grado di
svolgere e da quando?
Qual è il grado di capacità lavorativa in
attività confacenti al suo stato di salute?
Se completamente incapace al lavoro: da quando e
per quale malattia?
-
In data 4 settembre 2003, Lei ha affermato:
"prevedo un difficoltoso e lento recupero (4-5 mesi) subordinato anche
al reperimento di un posto di lavoro." Cosa intende con questa
affermazione? In particolare il reperimento di un posto di lavoro avrebbe posto
un termine all'incapacità lavorativa? Se sì, in che misura? Se no, perché?
-
Eventuali osservazioni." (doc. _)
Con
risposta 18 febbraio 2004 lo specialista ha affermato:
"
-
Sono Specialista in Neurologia
(__________1984), Psichiatria __________ dal 1984 al 1992) e Psicoterapeuta con
formazione Sistemico Relazionale (iscritto all'Albo degli Psicoterapeuti
dell'Ordine dei Medici della __________ dal 1990). Pratico sia la Neurologia
che la Psichiatria quotidianamente.
-
Conosco il sig. __________ dal 4.9.2003.
E' da me in cura da allora per "Reazione Depressiva
prolungata (ICD - 10 : F43.21)."
La situazione clinica del paziente è in modesto
miglioramento.
-
Il Pz. attualmente è ancora incapace di
svolgere un'attività lavorativa proficua essendo tuttora depresso, ansioso e
con vari disturbi di somatizzazione. Non sono state rimosse le cause del suo
stato (incertezza sul suo futuro, preoccupazioni sul suo stato di salute,
convincimento di non essere in grado di svolgere un nuovo lavoro). E'
verosimile che il Pz. possa essere in grado di svolgere un'attività confacente
(per es. guardia di sicurezza, trasporto valori, servizi di portineria o di
fattorino) anche tra 40-60 giorni dapprima al 50% (per un periodo ragionevole
di 4 settimane da considerarsi come "prova") e poi al 100%: ciò che
mi sembra importante è la ragionevole sicurezza di un posto di lavoro adatto.
-
Intendo quanto segue: il solo lavoro che il
Pz. per decenni ha svolto (fabbro) gli è oggi, e per sempre, precluso a causa
di un danno fisico riconosciuto (quadro artrosico ed esiti di frattura D5 con
conseguente limitazione funzionale quasi completa del rachide dorsale). Ciò ha
innescato una reazione depressiva rinfocolata dalla preoccupazione di non
essere in grado alla sua età di trovare una nuova occupazione adeguata al suo
stato fisico e alla sua capacità di adattamento. Ritengo che il reperimento di
un posto di lavoro confacente (come ad esempio quelli indicati in precedenza)
potrebbe molto probabilmente produrre un sostanziale miglioramento dello stato
psichico del Pz. in un tempo relativamente breve (40-60 giorni) dapprima al 50%
(per un mese di "prova") e poi al 100%. Non sono in grado di
affermare, come richiestomi, se ciò sarebbe potuto avvenire in precedenza anche
e soprattutto perché ho visitato il sig. __________ in data 04.09.03 e 16.02.04."
(doc. _)
2.7. Va
innanzitutto rilevato, come emerge dalle risposte degli specialisti, che la
patologia psichica ha avuto inizio prima dell'emanazione della decisione su
opposizione del 30 luglio 2003.
Infatti
la Dr.ssa __________ conferma che in occasione della visita avvenuta il 10
luglio 2003 l'assicurato soffriva di una reazione ansioso-depressiva che,
perlomeno il giorno della visita, lo rendeva inabile al lavoro.
Ora,
secondo costante giurisprudenza del TFA, l'autorità giudicante deve limitare
l'esame del caso alla situazione effettiva che si presenta all'epoca in cui è
stata resa la decisione impugnata – in casu 30 luglio 2003 - , ritenuto
che fatti verificatisi
ulteriormente possono influire quali elementi di accertamento retrospettivo
della situazione anteriore alla decisione stessa. I fatti accaduti
posteriormente e che hanno modificato questa situazione devono di regola
formare oggetto di un nuovo provvedimento (fra le tante cfr. DTF 121 V 366
consid. 1b, 116 V 248 consid. 1a, 112 V 93 consid. 3, 99 V 102).
Nel caso
di specie il TCA deve pertanto prendere in considerazione la malattia insorta
tra l'emanazione della decisione formale e la decisione su opposizione e
conseguentemente l'assicuratore deve prendere in conto gli ulteriori
accertamenti medici.
2.8. Dagli atti e
meglio dalle risposte fornite dai due specialisti in psichiatria risulta che
l'assicurato è affetto da una reazione depressiva prolungata perlomeno dal mese
di luglio 2003.
Infatti
la Dr.ssa __________ conferma di aver diagnosticato, il 10 luglio 2003 una "reazione
ansioso-depressiva da disadattamento" (doc. _) e il Dr. __________ una
"reazione depressiva prolungata (ICD - 10 : F43.21)" (doc. _).
Al fine
di chiarire il grado dell'incapacità lavorativa e l'evolversi della malattia il
TCA ha fatto esperire una perizia ad opera della Dr. med. __________.
Questo
Tribunale ha chiesto quanto segue:
"
(…)
-
Di quale
patologia soffre __________ e da quando (diagnosi)? Quali sono le possibilità e
i tempi di guarigione? Qual è l'evoluzione della malattia (prognosi)?
-
Da un punto
di vista psichico __________ è in grado di svolgere attività lavorative
leggere, confacenti al suo stato di salute?
Se sì, quali attività lavorative è in grado di svolgere e da
quando?
Qual è
il grado di capacità lavorativa in attività confacenti al suo stato di salute?
-
Se __________ è completamente inabile al lavoro,
indichi il perito da quando e per quale patologia.
-
__________ è stato visitato anche dal Dott.
__________, medico chirurgo, specialista neurologo e psichiatrapsicoterapeuta
che, in data 4 settembre 2003, ha affermato: "prevedo un difficoltoso e
lento recupero (4-5 mesi) subordinato anche al reperimento di un posto di
lavoro."
Condivide
le conclusioni del medico di __________? In particolare il reperimento a breve
termine di un posto di lavoro avrebbe modificato il decorso della patologia
descritta alla domanda 1? In che modo avrebbe influito sulla capacità
lavorativa di __________?
- Eventuali osservazioni(…)." (Doc. _)
La
perita, nel proprio referto dell'8 luglio 2004, ha affermato:
"
(…)
Rapporti consegnatomi dal peritando in occasione dell'esame
peritale in data 16.06.2004:
Rapporto del Dr. __________ del 02.04.2004, Istituto Ortopedico
__________: "II sig. __________ presenta un quadro di spondiloartrosi ed
esiti di frattura traumatica di D5.
La situazione clinica attuale è caratterizzata dalla presenza di
dolori a carico di tutta la colonna vertebrale, da una cifosi della colonna
dorsale e da una limitazione funzionale quasi totale del rachide dorsale.
Inoltre ih data odierna sono presenti segni di infiammazione articolare a
carico dei gomito destro e delle ginocchia. La situazione della colonna
vertebrale non è passibile di miglioramento nel tempo. Per prevenire ulteriori
peggioramenti il paziente deve evitare le attività fisiche che comportino
carichi moderati/intensi a carico della colonna vertebrale. In particolare sono
sconsigliate le stazioni erette prolungate ed il sollevamento e trasporto di
pesi".
Rapporto del Dr. __________ dell'Istituto Ortopedico __________
del 02.04.2004: "Con riferimento alle richieste specifiche da parte
dell'__________ relative alla situazione clinica di __________ si precisa
quanto segue:
- Diagnosi principale: spondiloartrosi in esiti di frattura
traumatica di
D5
- Diagnosi secondaria: sospetta spondiloartrite, cifosi e
subanchilosi
rachide dorsale
mgldie), corticosteroidi deflazacort (6 gtt x 2/die)
- Prognosi: il quadro clinico attuale è da considerarsi
irreversibile con
progressivo lento peggioramento della funzionalità del
rachide".
Esame rachide cervicale e lombare del 17.06.2004, rapporto della
Dr.ssa __________. Rachide cervicale: conservato allineamento metamerico retti
lineizzazione della lordosi cervicale fisiologica.
Si apprezza riduzione d'ampiezza dello spazio intersomatico C5 -
C6 e C6 - C7 con osteofitosi marginale anterolaterale e posteriore
concomitante.
Artrosi uncovertebrale e sclerosi interapofisaria intermedia.
Rachide lombare: conservato l'allineamento metamerico, retti
lineizzazione della lordosi lombare fisiologica. Conservate le ampiezza
intersomatiche.
Osteofitosi marginale anterolaterale ubiquitaria.
È apprezzabile ridotto tenore calcico rispetto all'età anagrafica
del paziente,
Diagnosi psichiatrica:
Diagnosi attuale: lieve sindrome ansiosa generalizzata (ICD 10: F
41.1).
La caratteristica essenziale di tale sindrome è un'ansia
generalizzata e persistente ma che non insorge esclusivamente né
prevalentemente in alcune particolari circostanze ambientali (è in altri
termini "liberamente fluttuante").
Come in altre sindromi ansiose i sintomi predominanti sono molto
variabili, ma sono comuni le lamentele di sentirsi continuamente nervoso, il
tremore, la tensione muscolare, la sudorazione, la sensazione di testa vuota, i
capogiri, le palpitazioni e il malessere epigastrico.
Questa sindrome è spesso in relazione con uno stress ambientale
cronico.
Attualmente il peritando non presenta alcuna sintomatologia
depressiva, non presenta disturbi psicotici, non presenta disturbi cognitivi.
Diagnosi somatica:
(Come da referto Dr. __________ dell'Istituto Ortopedico
__________ del 02.04.2004).
- Diagnosi principale: spondiloartrosi in esiti di frattura
traumatica di
D5
- Diagnosi secondaria: sospetta spondiloartrite, cifosi e
subanchilosi
rachide dorsale.
Valutazione conclusiva:
Si tratta di un paziente senza antecedenti psichiatrici familiari
e personali che è stato inabile al lavoro al 100% dal 11.12.2002 dopo aver
sviluppato una sintomatologia dolorosa a livello lombare, irradiata agli arti
inferiori.
Nel 1999 infortunio sul posto di lavoro con frattura traumatica di
D5; beneficia di una rendita __________ del 25% (931 Fr/mese).
Mentre era sul posto di lavoro l'11.12.2002, dopo circa mezz'ora
dall'inizio del proprio turno di lavoro il peritando avvertì dolori violenti al
rachide lombare: si trattò di un dolore improvviso insorto dopo 5-10 minuti che
il peritando lavorava in ginocchio (accovacciato) per montare un serramento.
Descrive di aver sentito come "un peso" sulla schiena e
dolori discendenti ad entrambi gli arti inferiori specie dalle ginocchia in
giù.
Attualmente tale dolore non è ancora totalmente scomparso ed è
presente anche se in maniera meno intensa: deve spesso sdraiarsi per il dolore;
è costretto a fermarsi se cammina dopo 500 metri per la sintomatologia dolorosa
irradiata agli arti inferiori; deve frequentemente cambiare posizione.
Riferisce inoltre di un dolore dal ginocchio in giù e di un dolore
alla coscia solo se sta in posizioni scomode.
Dai certificati medici e dalle informazioni anamnestiche fornite
dal peritando si può ritenere che tra maggio giugno 2003 e fine febbraio 2004
il peritando abbia presentato uno stato depressivo di grado lieve-medio,
comunque non grave e senza idee psicotiche e/o idee suicidali.
Durante tutto questo periodo il peritando non ha mai neppure
necessitato di un ricovero psichiatrico e la presa a carico psichiatrica è
stata del tutto discontinua (3 consulti) e non importante e intensiva come
sarebbe stato il caso se il peritando avesse presentato un episodio depressivo
grave.
Ritengo pertanto che attualmente l'eventuale incapacità lavorativa
attuale del peritando sia da legare alle sole malattie somatiche.
Dal punto di vista psichiatrico infatti il peritando non presenta
nessuna malattia che giustifichi un'inabilità lavorativa nè parziale nè totale,
La sindrome ansiosa attuale non controindica nessuna attività
lavorativa.
II peritando è pertanto abile dal punto di vista prettamente
psichiatrico al 100% in oggi attività lavorativa. Le limitazioni, se presenti,
devono essere di competenza ortopedico-reumatologica,
II peritando è inoltre dotato di buone capacità intellettive e di
buone capacita sociali.
Sono dello stesso avviso dello psichiatra __________ che il
reperimento di un posto di lavoro potrebbe portare ad una scomparsa totale
dello stato ansioso visto che lo stesso è sostenuto semplicemente dalla
preoccupazione e dall'apprensione di non reperire più un attività lavorativa e
da preoccupazioni economichefinanziarie.
Rispetto all'inabilità lavorativa del periodo giugno 2003-fine
febbraio 2004 da quanto descritto dal peritando e da quanto riportato dai
certificati e dai rapporti medici allegati, non vi è nessuna indicazione per
ritenerlo inabile al 100 % dal punto di vista psichiatrico per la patologia
psichiatrica descritta.
Se mai in quel periodo si può ragionevolmente ritenere il
peritando inabile al 50 % (solo per la parte psichiatrica).
Infatti nell'episodio depressivo lieve non vi è alcuna
compromissione della capacità lavorativa.
Un soggetto con un episodio depressivo di media gravità presenta
generalmente una considerevole difficoltà a continuare le attività sociali,
lavorative e famigliari che in alcuni casi possono comunque essere mantenute.
Durante un episodio depressivo grave è molto improbabile che il soggetto sia in
grado di continuare le attività sociali, lavorative e domestiche tranne che in
misura molto limitata.
Nell'incarto non si rileva mai una diagnosi di depressione grave e
neppure vi è evidenza di ciò nell'anamnesi raccolta.
Risposte ai quesiti.
- Attualmente il Sig. __________ soffre, dal punto di vista
psichiatrico, di una sindrome ansiosa generalizzata (ICD-10 F 41.1) lieve e,
dal punto di vista fisico, di spondiloartrosi in esiti di frattura traumatica
di D5, sospetta spondiloatrite, cifosi e subanchilosi del rachide dorsale.
Tra maggio-giugno 2003 e fine febbraio 2004 il peritando ha
presentato un episodio depressivo di grado lieve-medio (ICD-10 F 32.1) ora
completamente risoltosi.
Attualmente non presenta infatti più alcun sintomo o segno di
depressione. L'evoluzione dell'episodio depressivo è stata pertanto favorevole
in 9 mesi.
II disturbo d'ansia generalizzato è ancora presente e di grado
lieve, adeguatamente trattato con benzodiazepine (Valium 15
gocce I sera).
La prognosi è favorevole.
Tale patologia è ininfluente sulla capacità lavorativa.
- Da un punto di vista psichico il signor __________ è in grado
di svolgere attività lavorative leggere confacenti al suo stato di salute
fisico (spondiloadrosi in esiti di frattura traumatica di D5, sospetta
spondiloartrite, cifosi e subanchilosi del rachide dorsale).
Dal punto di vista prettamente psichiatrico, il peritando è da
considerarsi abile al 100% in ogni professione. Tale abilità lavorativa
psichiatrica al 100% è dal 01.03.2004.
Le limitazioni e quindi il tipo di attività che il peritando è in
grado o non è in grado di svolgere, deve essere stabilito dal punto di visto
ortopedico-reumatologico.
Per quanto riguarda il disturbo d'ansia generalizzato presentato,
di gravità lieve, non esiste nessuna controindicazione in nessuna attività
lavorativa.
Dal punto di vista psichiatrico, il peritando è da considerarsi
abile al 100%.
L'inabilità lavorativa, se presente, deve essere stabilita solo
dal punto di vista reumatologico-ortopedico nella sua percentuale relativa,
3)Non è il caso dal punto di vista psichiatrico.
II peritando non è inabile al lavoro e non lo è mai stato in modo
completo dal 11.12.2002 per la sola patologia psichiatrica.
Retrospettivamente il peritando è da ritenersi inabile al lavoro
al 50% al massimo, dal punto di vista psichiatrico, dal giugno 2003 a fine
febbraio 2004 per l'episodio depressivo di grado lieve-medio presentato in quel
periodo.
L'inabilità lavorativa precedente e successiva, se presente, è
solo di ordine ortopedico-reumatologico.
- Le conclusioni del Dr. __________, riguardo al recupero lento e
difficoltoso del peritando subordinato anche al reperimento di un posto di
lavoro, non sono da me condivise.
II peritando era stato licenziato in data 31.05.2003 dalla ditta
__________, durante l'inabilità lavorativa iniziata l'11.12.2002.
L'episodio depressivo lieve-medio di per sé non presenta una
prognosi sfavorevole né necessita di un recupero lento; nell'episodio
depressivo lieve non vi è alcuna compromissione della capacità lavorativa;
nell'episodio depressivo di media gravità il soggetto affetto generalmente
presenta una considerevole difficoltà a continuare le attività sociali,
lavorative e famigliari che in alcuni casi possono comunque essere mantenute
(vedesi ICD-10: Decima revisione della classificazione internazionale delle
sindromi e dei disturbi psichici e comportamentali).
II peritando in ogni caso non ha mai presentato un episodio
depressivo grave, il solo che determina molto probabilmente l'incapacità del
soggetto affetto di continuare le attività sociali, lavorativa e domestiche, se
non in maniera molto limitata.
L'episodio depressivo lieve-medio sviluppato dal peritando, tra la
fine di maggio 2003 e inizio giugno 2003, in seguito al permanere dei dolori in
regione lombare irradiati agli arti inferiori insorti l'11.12.2002 e al
licenziamento del 31.05.2003 (preannunciato già dopo 10 giorni dall'inizio
dell'inabilità lavorativa), non avrebbe dovuto far porre tale prognosi di
"un recupero lento e difficoltoso (4-5 mesi)".
Ora, il reperimento di un posto di lavoro, risulta essere un
problema di natura sociale-lavorativa.
Le preoccupazioni del peritando relative al reperimento di
un'attività lavorativa non hanno influenza sul decorso delle sue patologie
psichiatriche, rappresentano solo problemi di natura economico-sociali esterni
con cui lo stesso deve confrontarsi e rispetto ai quali ha capacità
cognitive-intellettive sufficienti per progettare una soluzione alternativa.
Ritengo importante rimettere il peritando in un ambito lavorativo,
stimolarlo ad una ricerca attiva di un nuovo posto di lavoro.
In ogni caso la ripresa del proprio ruolo lavorativo è sempre
utile per ogni soggetto affetto da depressione per ristabilire il proprio
equilibrio psichico.
I fattori esterni, quale la difficoltà di trovare un posto di
lavoro, il permanere di una sintomatologia dolorosa, possono sicuramente
rappresentare delle preoccupazioni per il peritando, ma non sono vincolanti
rispetto alla definizione della sua capacità lavorativa.
Non esiste nessun motivo psichiatrico per cui il peritando non
debba ritornare al lavoro: in particolare il peritando non presenta nessuna
malattia psichiatrica che possa giustificare un arresto della capacità
lavorativa.
- Osservazioni:
Ritengo che il caso in questione non rappresenti un caso psichiatrico
in senso stretto.
L'anamnesi famigliare, fisiologica e patologica remota del
peritando esclude antecedenti psichiatrici di qualunque natura.
La patologia psichiatrica presentata, sempre di entità
medio-lieve, è di natura prettamente reattiva, il peritando possiede buone
capacità cognitive-intelletive, buone abilità sociali e relazionali, che deve
continuare a sfruttare.
È importante ridare al peritando il proprio ruolo anche attraverso
la stimolazione alla ripresa del lavoro(…)." (Doc. _ da pag. 14)
Chiamata
a presentare osservazioni in merito, __________ ha affermato:
"
(…)
circa il rapporto peritale 8 luglio 2004 steso dalla dott.ssa
__________ __________ osserva quanto segue:
problematica fisica
pagina 18: "l'inabilità lavorativa, se presente, deve essere
stabilita solo dal punto di vista reumatologico-ortopedico nella sua
percentuale relativa". Pertanto, a tal proposito, la qui convenuta rinvia
cortesemente a quanto già evidenziato in merito nell'apprezzamento medico 21
gennaio 2003 redatto dal dott. med. __________ (doc. _).
problematica psichiatrica
pagina 18: da un punto di vista psichiatrico l'abilità lavorativa
del signor __________ è da ritenersi nella misura del 100% a far tempo dal 1°
marzo 2004. Prima, cioè dal giugno 2003 al febbraio 2004, il signor __________
è da considerarsi inabile al lavoro nella misura del 50% al massimo.
A questo punto, preso atto che la decisione di data 23 aprile
2003 qui impugnata concerne unicamente una problematica di natura fisica e
rilevato che la valutazione data dal medico
fiduciario della qui convenuta appaia convincente fe discende che
il ricorso del signor __________ debba essere respinto.
Più precisamente, __________ al momento dell'emanazione della
decisione formale ha correttamente valutato la situazione in base alle
tematiche a suo tempo note. II signor __________ ha sofferto di disturbi
psichici a far tempo dal mese di giugno 2003 e non ha mai annunciato dette
problematiche per il tramite dell'apposito modulo.
A tal proposito, è rilevante osservare che il signor __________ ha
certo il diritto di ricevere ulteriori indennità perdita di guadagno qualora
l'impossibilità di svolgere un'attività lavorativa sia da attribuire ad
un'altra problematica psico/fisica rispetto a quella inizialmente annunciata
all'assicuratore malattie a condizione però che la stessa sia debitamente
notificata all'assicuratore sociale e questi sia messo in condizione di potersi
determinare in merito.
Sulla base di quanto sopra __________ chiede che la decisione
impugnata sia confermata(…)." (Doc. _)
Da parte sua l'insorgente ha rilevato:
"
(…)
II ricorrente ha preso atto della perizia datata 8 luglio 2004
esperita dalla dott.ssa __________, psichiatra e psicoterapeuta.
La perizia, nell'ottica esclusiva della vertenza assicurativa
posta in essere, contribuisce a chiarire un fattore determinante: il
ricorrente, dal mese di giugno 2003 a fine febbraio 2004, è considerato inabile
al lavoro al 50%, dal punto di vista psichiatrico.
Nell'atto ricorsuale, il ricorrente ha infatti contestato la
legittimità di imporre un cambiamento di occupazione come indicato dalla cassa
malati __________ nella decisione formale del 23 aprile 2003.
All'assicurato compete l'incombenza di limitare le conseguenze
economiche legate al suo stato di salute (RAMI 1989, p. 106 ss);
all'assicuratore malattia spetta l'onere di individuare, sul piano reddituale,
una gamma di attività ritenute confacenti allo stato di salute dell'assicurato,
rapportando detto importo al salario che l'assicurato avrebbe conseguito senza
il danno alla salute.
La __________, nella sua decisione, ha determinato la totale
inabilità lavorativa nell'esercizio dell'attività di fabbro (con un reddito
annuo di fr. 39'336.--, nel limite della rendita
__________ riconosciuta) e la completa abilità al lavoro in attività come
quella di operaio generico di produzione, di assemblaggio o di sorveglianza
(con un reddito annuo di fr. 38'869.50, corrispondenti al
75% di fr. 51'826.--, ridotti di un ulteriore 19% , per
poter tener conto dei limiti legati alla persona, a fr. 31'484.30).
La differenza sul piano reddituale, che ha esclusivamente tenuto conto dei
disturbi di natura organica, corrispondeva ad un danno residuo inerente al
summenzionato cambiamento di occupazione nell'ordine del 19%, non
indennizzabile. La __________ ha quindi sospeso l'erogazione dell'indennità
giornaliera malattia a far capo dal 23 agosto 2003.
Nel periodo concomitante alla ricerca di una attività lucrativa
confacente allo stato di salute del ricorrente (23 aprile 2003 / 23 agosto
2003), l'assicurato è quindi contemporaneamente ritenuto inabile al lavoro
nella misura del 50% per disturbi psichici (a partire dal mese di giugno 2003)
in qualsiasi attività professionale.
In questo contesto, valutata la fattispecie anche solo dal punto
di vista psichico, la decisione di cambiamento di occupazione non può essere
protetta: le attività indicate dalla stessa __________, ne escludono
l'esigibilità a' sensi della LAMal (fr. 39'336.-- annuo
rapportato al 50% di fr. 31'484.30 corrisponde infatti ad
un danno residuo del 60%).
Nell'atto ricorsuale del 10 settembre 2003, il ricorrente aveva
evidenziato una discrepanza sostanziale degli impedimenti, che incidevano sulla
capacità lucrativa esigibile, attestati dai medici specialisti (alternanza
della posizione della colonna vertebrale). Questa contestazione, divenuta ora
complementare alla luce della perizia della dott.ssa __________, è nondimeno
confermata.
II ricorrente, con accresciuta convinzione, chiede l'annullamento
della decisione formale del 30 luglio 2003(…)." (Doc. _)
Va ancora
evidenziato come con scritto 17 agosto 2004 __________ afferma:
"
(…)
il cambiamento di attività postulato
dall'assicuratore era fondato su di una problematica di natura organica e non
psichica (come del resto riconosciuto dallo stesso ricorrente) poiché
quest'ultima tematica si è presentata solo in corso di causa presso codesto
lod. Tribunale ed era - al momento dell'emanazione della decisione formale -
assolutamente sconosciuta all'assicuratore qui convenuto. In quest'ottica, la
decisione impugnata merita d'essere tutelata in ogni suo elemento. A maggior
ragione, proprio perché l'assicuratore non era stato validamente informato in
merito la decisione in quanto tale dev'essere tutelata poiché emessa con
cognizione di causa rispetto alla situazione personale dell'assicurato. Di
riflesso, accogliere il ricorso del signor __________ consisterebbe a
penalizzare - ingiustamente - la qui convenuta che non ha mai negato
prestazioni assicurative per disturbi di natura psichica poiché mai richieste
dal qui ricorrente." (Doc. _)
Va qui
evidenziato come la rilevanza della malattia psichica per l'esito della
presente procedura è già stata sottolineata al consid. 2.7 e non merita
pertanto ulteriori approfondimenti.
Per
quanto concerne la malattia di natura reumatologica questo TCA al consid. 2.5
ha già spiegato come le conclusioni del medico della cassa e del medico curante
non divergono fondamentalmente, ritenuto comunque che, come più volte ricordato
dal TFA secondo l'esperienza generale della vita, il giudice deve tener conto
del fatto che, in caso di dubbio, il medico curante attesta a favore del suo
paziente. Per contro per quanto concerne il medico fiduciario della Cassa, va
rammentato che la LAMal all’art. 57, prevede che:
"
4 Il medico
di fiducia consiglia l’assicuratore su questioni d’ordine medico come pure su
problemi relativi alla rimunerazione e all’applicazione delle tariffe. Esamina
in particolare se sono adempite le condizioni d’assunzione d’una prestazione da
parte dell’assicuratore.
5 Il medico di
fiducia decide autonomamente. Né l’assicuratore né il fornitore di prestazioni
e le rispettive federazioni possono impartirgli istruzioni."
La LAMal
attribuisce quindi un ruolo importante al medico fiduciario - rafforzato
rispetto alla vecchia LAMI - che è divenuto un organo di applicazione
dell'assicurazione malattia sociale e si occupa di valutare l'adeguatezza allo
scopo e l'economicità di un trattamento (cfr. Eugster, in SBVR, Helbing &
Lichtenhahn, Basilea, 1998 p. 32-34). Il suo ruolo consiste in particolare
nell'evitare agli assicuratori malattia la presa a carico di misure inutili e
nell'offrire all'assicurato una certa protezione contro un eventuale rifiuto
ingiustificato dell'assicuratore di versare prestazioni (DTF 127 V 48 = STFA
del 21 marzo 2001 nella causa V., K87/00, p. 4 consid. 2d e dottrina citata).
Nel caso
concreto il medico fiduciario della Cassa appare indipendente nel suo esame
della situazione ed ha motivato in maniera adeguata il suo parere (doc. _ e _),
2.9. Per quanto
concerne la perizia giudiziaria va rammentato che il giudice non si scosta
senza motivi imperativi dalle conclusioni del perito, il cui ruolo consiste
proprio nella messa a disposizione della giustizia della propria scienza
medica, per fornire un'interpretazione scientifica dei fatti (DTF 122 V 161,
DTF 112 V 32 consid. 1a, DTF 107 V 174 consid. 3). Il giudice può disattendere
le conclusioni del perito giudiziario, nel caso in cui il rapporto peritale
contenga delle contraddizioni o sulla base di una controperizia, richiesta dal
medesimo Tribunale, che conduca ad un altro risultato (DTF 101 IV 130).
Egli può
scostarsene anche nel caso in cui, fondandosi sulla diversa opinione di altri
esperti, ritiene di avere sufficienti motivi per mettere in dubbio l'esattezza
della perizia giudiziaria.
Va
tuttavia sottolineato che il perito giudiziario - contrariamente al perito di
parte o allo specialista che si esprime sotto un'altra veste - ha uno statuto
speciale nel senso ch'egli esercita, in virtù del mandato giudiziario che lo
sottopone alla comminatoria secondo l'art. 307 del Codice penale, una funzione
qualificata al servizio della giurisprudenza (RCC 1986 pag. 201 consid. 2a).
Nell'evenienza
concreta questo TCA non intravvede ragioni che gli impediscono di far proprie
le conclusioni della perita basate su un approfondito e completo esame di tutte
le affezioni lamentate dall’assicurato. Alla perizia deve essere quindi
attribuita forza probante piena conformemente ai succitati parametri
giurisprudenziali.
Del resto
le parti non hanno contestato le conclusioni peritali.
La
specialista è chiaramente giunta alla conclusione che l'assicurato è stato
inabile al lavoro, dal punto di vista psichiatrico, al 50% dal giugno 2003 a
fine febbraio 2004 per un episodio depressivo di grado lieve-medio.
Considerato
che fino al 22 agosto 2003 la Cassa ha versato le indennità giornaliere al
100%, chiedendo nel contempo all'assicurato di trovare una nuova occupazione confacente
al suo stato di salute, va ora esaminato se per il periodo 23 agosto 2003 - 29
febbraio 2004 l'interessato ha diritto ad indennità giornaliere da parte della
convenuta.
2.10. Va qui
rilevato che nella sentenza pubblicata in RAMI 1989, p. 106ss., la nostra alta
Corte federale ha stabilito che, per il diritto all'indennità ex art. 12bis
LAMI, qualora un cambiamento di professione si imponga, tenuto conto
dell'obbligo di ridurre il danno, se il rapporto assicurativo prevede
l'indennizzazione anche di un'incapacità parziale, determinante diventa
l'entità del danno residuo (RAMI 1989, p. 106ss.; RAMI 1994, p. 113ss.).
In tale
ipotesi va, cioè, considerata la differenza tra il reddito che potrebbe essere
realizzato senza la malattia nella precedente professione e il reddito che,
invece, é realizzato o potrebbe essere ragionevolmente esatto nella nuova
professione.
Il grado
di invalidità viene, in quest'ottica, perciò, valutato prendendo in
considerazione l'intero mercato del lavoro: all'assicurato, andrà, comunque,
concesso un periodo di adattamento la cui durata dipenderà dalle peculiarità
di ogni caso concreto (DTF 114 V 287 consid. 3d; 111 V 239 consid. 1b e 2a;
RAMI 1987 p. 105ss.).
Il TFA ha più volte ritenuto adeguati periodi d'adattamento varianti
dai 3 ai 5 mesi (DTF 111 V 239 consid. 2a e giurisprudenza ivi citata; RAMI
1987, p. 108; 1994, p. 113ss).
In questo
contesto, é opportuno rammentare che l'assicurato che, incapace nella
precedente attività, non mette a frutto la sua residua capacità lavorativa in
un'altra professione, viene giudicato secondo l'attività professionale che
avrebbe potuto esercitare con uno sforzo di buona volontà, ritenuto che
l'assenza di quest'ultima non é scusabile se non derivante da malattia (DTF 114
V 283 consid. 1d; 111 V 239 consid. 2a; 101 V 145; RAMI 1987 p. 106 consid. 2;
STFA 28.1.1994 in re S. non pubbl.).
Va qui ricordato che nella sentenza pubblicata in RAMI 2000 KV112, p. 122ss., il TFA ha
stabilito l'applicabilità in ambito LAMal, della giurisprudenza elaborata
allorquando ancora era in vigore la LAMI.
2.11. Nel caso di specie, secondo le condizioni generali
d'assicurazione l'indennità giornaliera viene corrisposta in caso d'incapacità
lavorativa di almeno il 25% in proporzione al grado dell'incapacità lavorativa
stessa (art. 14.1 CGA).
Nel caso
concreto, senza il danno alla salute, l'assicurato avrebbe percepito, nel 2003,
un importo di fr. 23.30 + 1.93 di tredicesima all'ora, per 40,5 ore a settimana
per 5 giorni a settimana (doc. _), per un ammontare complessivo di fr. 53'134
all'anno (25.23 X 40.5 X 52).
Per
quanto concerne l'importo del reddito ipotetico da invalido da porre alla base
del calcolo va rammentato che in una sentenza resa in ambito LAINF pubblicata
in DTF 128 V 174 seg., il TFA ha stabilito che per il raffronto dei redditi
ipotetici fa stato il momento dell'inizio dell'eventuale diritto alla rendita.
Tale
principio è stato poi esteso anche all'assicurazione per l'invalidità (cfr. DTF
129 V 222 in SVR 2003 IV Nr. 24; STFA inedita 26 giugno 2003 nella causa R.,
consid. 3.1, I 600/0118 ottobre 2002 nella causa L. consid. 3.1, I 761/01
pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella causa S., consid. 3.1, I
26/02 e cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I
475/01).
Il TCA ha
applicato tale criterio anche in materia di assicurazione sociale contro le
malattie (cfr. STCA del 23 settembre 2003 nella causa L., __________).
2.12. Il salario
2003 da valido dell'interessato ammonta a fr. 23.30 + 1.93 di
tredicesima all'ora per 40,5 ore per 5 giorni (doc. _), per un importo annuo di
fr. 53'134.
Riguardo
al salario da invalido, la
determinazione di tale reddito può essere ricavata dai rilevamenti statistici
ufficiali, editi dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli
stipendi medi nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76
consid. 3b/bb, RCC 1991 pag. 332 consid. 3c, 1989 pag. 485 consid. 3b).
Nella
presente fattispecie, vista anche la recente giurisprudenza del TFA in materia
(cfr. STFA del 13 giugno 2003 nella causa G., I 475/01) possono essere ritenuti
i salari statistici relativi al Canton Ticino.
Va a
questo proposito rilevato che in una sentenza del 5 giugno 2003 nella causa B.
(inc. n. __________), il TCA ha inoltre sottolineato come il TFA, che ha posto
il principio della priorità dei dati statistici nazionali rispetto a quelli
regionali - in alcune sue pronunzie ha confermato il reddito da invalido
fissato sulla base di valori regionali.
Ad esempio,
in una sentenza del 10 agosto 2001 nella causa R., I 474/00 - sentenza che è
poi stata ripresa in più di un giudizio federale (cfr., per es., la STFA del 23
maggio 2002 nella causa D., U 234/00, consid. 4c, parzialmente pubblicata in
DTF 128 V 174s.) - il TFA ha considerato non censurabile l'applicazione dei
dati relativi alla regione "Svizzera orientale" (TA 13), siccome più
favorevoli all'assicurata rispetto al dato nazionale (cfr. consid. 3c/aa:
"Obwohl das Eidgenössische Versicherungsgericht grundsätzlich die
gesamtschweizerischen Werte heranzieht, ist vorliegend auch nicht zu
kritisieren, dass der Berechnung zu Gunsten der Beschwerdeführerin die tieferen
Werte der Region Ostschweiz (TA 13) zu Grunde gelegt worden sind").
Parimenti,
nelle sentenze del 30 novembre 2001 nella causa R., I 226/01 e del 20 novembre
2002 nella causa D., I 764/01, l'Alta Corte ha valutato il reddito da invalido
facendo capo al valore afferente al Cantone Ticino, rispettivamente, alla
regione lemanica.
In
un'altra sentenza, datata sempre 13 giugno 2003, l'Alta Corte ha ricordato
segnatamente che "… le circostanze del caso concreto determinano quale sia
la tabella da applicare nel caso esaminato. È pertanto ammissibile ad esempio
applicare la tabella TA7, che indica i valori per una determinata attività, se
così facendo è possibile determinare in maniera più precisa il reddito da
invalido (in proposito si veda anche consid. 4c non pubblicato in DTF 128 V
174). Questa Corte, infine, ha pure ritenuto non criticabile applicare la
tabella TA13, che riferisce dei salari in relazione alle grandi regioni
(sentenza del 10 agosto 2001 in re R. consid. 3c/aa, I 474/00, del 27 marzo
2000 in re P. consid. 3c, I 218/99, del 28 aprile 1999 in re T. consid. 4c, I
446/98)" (STFA del 13 giugno 2003 nella causa G., I 475/01, consid. 4.4.).
Il TFA ha
ancora ribadito questi concetti in una recente sentenza del 20 aprile 2004
nella causa K., I 871/02, consid. 6.3.
Su questi
argomenti, cfr. D. Cattaneo, La promozione dell'autonomia …, in RDAT
II-2003, p. 618-621.
2.13. In concreto,
in ossequio alla più recente giurisprudenza federale, occorre dunque, in
assenza di dati salariali concreti, basarsi sui valori statistici e,
concretamente, sull'inchiesta svizzera sulla struttura dei salari 2002
(l'ultima edizione disponibile), edita dall'Ufficio federale di statistica.
Conformemente
alla prassi di questa Corte, secondo cui la priorità deve essere attribuita ai
valori statistici regionali (rispetto a quelli raccolti a livello nazionale), tornano
applicabili i dati afferenti al Ticino contenuti nella tabella TA13.
Orbene -
utilizzando i dati forniti dalla succitata tabella elaborata dall'Ufficio
federale di statistica - il ricorrente, svolgendo nel 2002 una professione che
presuppone qualifiche inferiori nel settore privato ticinese (a proposito della
rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001
U 439, p. 347ss. e SVR 2002 UV 15, p. 47ss.), avrebbe potuto realizzare, in
media, un salario mensile lordo pari a fr. 4'098.--.
Riportando
questo dato su 41.7 ore (cfr. tabella B 9.2, pubblicata
in La Vie économique, 5-2004, p. 94), esso ammonta a fr. 4'272.16
mensili oppure a fr. 51'265.92 per l'intero anno (fr. . 4'272.16 x 12, ritenuto
che la quota di tredicesima è già compresa, cfr. STFA del 18 febbraio 1999
nella causa B., U 274/98, p. 5 consid. 3a).
Dopo
adeguamento - in realtà, per l'adeguamento 2003 si ha a disposizione un dato,
certo parziale, ma comunque indicativo, rappresentato dalla variazione percentuale
dei salari in termini nominali fra il primo semestre del 2002 ed il primo
semestre del 2003, cfr. tab. B 10.2, pubblicata in La Vie économique,
6-2004, p. 91 - si ottiene, per il 2003, un reddito annuo di fr. 51'983.64.
Va qui
rammentato che la questione a sapere se e in quale misura i salari fondati su
dati statistici debbano essere ridotti dipende dall'insieme delle circostanze
personali e professionali del caso concreto (limitazione addebitabile al danno
alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora,
grado di occupazione), criteri questi che l'amministrazione è tenuta a valutare
globalmente. Il TFA ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale
massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie
particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Il TFA ha poi
rilevato che, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede
da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non
può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi
dell'assicurazione.
In
concreto il TCA non ha motivo di scostarsi dall'apprezzamento della Cassa che
ha preso in considerazione una deduzione del 19%.
Del
resto, il TFA, in una sentenza del 6 gennaio 2004 nella causa L., U 107/03, ha
ammesso una deduzione globale del 10%, trattandosi di un assicurato
frontaliere, nato nel 1945, che, a causa del danno infortunistico all'occhio
sinistro, era stato giudicato in grado di svolgere a tempo pieno professioni
sostitutive non necessitanti di una vista stereoscopica.
La stessa
Corte federale, in una pronunzia del 21 ottobre 2003 nella causa M., U 102/00,
ha operato una decurtazione del 15%, trattandosi di un ventinovenne frontaliere
che, in ragione del danno infortunistico, presentava degli impedimenti anche
nell'esercizio di un'attività adeguata e necessitava di introdurre frequenti
pause nell'arco della giornata lavorativa.
Da parte
sua, il TCA, in una sentenza del 4 settembre 2003 nella causa P., inc. n.
__________, cresciuta in giudicato, ha operato una riduzione del 20% sul
reddito da invalido, trattandosi di una ballerina di night-club - di
nazionalità straniera e completamente priva di esperienza sul mercato del
lavoro svizzero, perlomeno su quello "ordinario" - che presentava una
capacità lavorativa limitata al 70% anche in attività confacenti alle sue
condizioni di salute.
Del resto
l'assicurato non contesta la percentuale utilizzata (cfr. anche STFA del 28
agosto 2003 nella causa C., U 35/00; STCA del 4 settembre 2003 nella causa P.,
__________).
Partendo
da un salario rivalutato di fr. 51'983.64.--, ritenuta un'esigibilità del 50%,
si giunge ad un importo di fr. 25'991.82. Prendendo in considerazione una
riduzione del 19%, vista l'età dell'assicurato nato nel 1950, la nazionalità e
l'importanza delle limitazioni, il reddito ipotetico risulta essere di fr.
21'053.37.
Dal
raffronto di quest'ultimo importo con quello di fr. 53'134, corrispondente al
reddito da valido, emerge un'incapacità al guadagno del 60,38% (53'134 -
21'053.37 X 100 : 53'134), arrotondato al 60% secondo la giurisprudenza di cui
alla DTF 130 V 121, consid. 3.2. = SVR 2004 UV Nr. 11 pag. 41 (cfr. anche SVR
2004 UV Nr. 12 pag. 44 in cui il TFA ha stabilito che la giurisprudenza appena
menzionata, secondo la quale il risultato aritmeticamente esatto del grado di
invalidità va arrotondato per eccesso o per difetto alla prossima cifra
espressa in percentuale intera secondo le regole applicabili in matematica, è applicabile
immediatamente, nel senso che essa si estende a decisioni contestate che, dal
punto di vista temporale, sono state emanate prima della pubblicazione della
sentenza in questione).
In
queste circostanze il ricorso è parzialmente accolto, nel senso che
l'insorgente ha diritto ad un'indennità giornaliera al 60% dal 23 agosto 2003
al 29 febbraio 2004.
2.14. La cassa
malati nella propria risposta accenna al richiamo dell'incarto della
__________, per l'infortunio occorso all'insorgente nel 1992.
Conformemente
alla costante giurisprudenza, qualora l’istruttoria da effettuare d’ufficio
conduca l’amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento
coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati
fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori
non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove
(apprezzamento anticipato delle prove; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der
Sozialversicherung, pag. 212 no. 450, Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und
Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., pag. 39 no. 111 e pag. 117 no. 320;
Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA dell'11
gennaio 2002 nella causa C., H 103/01; DTF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223
consid. 3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). Tale
modo di procedere non costituisce una violazione del diritto di essere sentito
desumibile dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (e in precedenza dall'art. 4 vCost.; DTF
124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti).
Nel caso
di specie il richiamo dell'incarto __________, che la Cassa peraltro nemmeno
giustifica, non apporterebbe nulla di nuovo. Infatti l'infortunio è avvenuto
nel 1992, mentre oggetto del contendere è la questione a sapere se è esigibile
un'attività leggera e confacente allo stato di salute dell'assicurato e, in
caso di risposta affermativa, in quale misura.
In
concreto, grazie all'allestimento della perizia psichiatrica è stato possibile
stabilire che l'insorgente era inabile al lavoro al 50% dal giugno 2003 a fine
febbraio 2004. Ulteriori accertamenti risultano per contro superflui.
Il TCA
rinuncia pertanto all'assunzione di ulteriori prove.
2.15. Infine
l'insorgente chiede le ripetibili.
Di
regola, le ripetibili sono assegnate al ricorrente vincente in causa e
rappresentato da un'organizzazione sindacale (DTF 122 V 278; STFA non
pubblicata dell'8 luglio 1997 nella causa D., I 73/96; STFA non pubblicata 3
febbraio 1998 nella causa P., I 7/97; STFA non pubblicata del 30 settembre 1998
nella causa R., I 462/97 e STFA non pubblicata del 13 gennaio 2000 nella causa
K., U 284/99 circa il diritto a ripetibili della persona cognita in materia)
anche in assenza di una esplicita richiesta (DTF 118 V 139).
Al
proposito, il Tribunale Federale, nella sentenza pubblicata in DTF 126 V 11, ha
avuto occasione di ricordare che:
"
Dans un arrêt du 12 juillet 1996 (ATF 122 V
278), le Tribunal fédéral des assurances a changé sa jurisprudence en matière
de droit aux dépens. Il a jugé qu'une partie représentée par l'Association
suisse des invalides (ASI) et qui obtient gain de cause a droit à une indemnité
de dépens, tant pour la procédure de recours fédérale (ATF 122 V 280 consid.
3e/aa) que pour la procédure cantonale (VSI 1997 p. 36 consid. 5). A cette
occasion, la Cour de céans a laissé indécis le point de savoir si cette
réglementation est applicable lorsque d'autres organismes offrent une
représentation qualifiée aux assurés (ATF 122 V 280 consid. 3e/bb).
Selon la jurisprudence, peuvent également
prétendre des dépens les assurés qui sont représentés par le Service juridique
de la Fédération suisse pour l'intégration des handicapés (SVR 1997 IV n° 110
p. 341), Pro infirmis (arrêt non publié K du 30 avril 1998), l'Union Helvetia
(arrêt non publié B. du 3 février 1995), le Syndicat industrie et bâtiment
(arrêt non publié S. du 18 octobre 1982), un médecin (consid. 7 non publié de
l'arrêt ATF 122 V 230), la rédaction du Schweizerischer Beobachter (arrêt non
publié H. du 15 février 1999), le Patronato INCA (arrêt non publié G. du 19
novembre 1998), CARITAS (arrêt non publié P. du 28 mai 1998), diverses
communautés de travail de malades et d'invalides (consid. 4 non publié dans
Praxis 1998 n° 59 p. 374; arrêts non publiés S. du 28 novembre 1989 et H. du 7
mars 1986), l'avocat d'une assurance de protection juridique (arrêt non publié
H. du 27 janvier 1992), le Centro Consulenze (arrêt non publié F. du 6 avril
1990) et l'association Schweizerische Multiple Sklerose (arrêt non publié S. du
3 février 1999)."
In
applicazione della giurisprudenza citata e visto l'esito del ricorso la Cassa
verserà all'assicurato, rappresentato dall'__________, ripetibili (art. 87
vLAMal e art. 61 LPGA).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
é parzialmente accolto ai sensi dei considerandi.
§ __________
verserà a __________ un'indennità perdita di guadagno al 60% dal 23 agosto 2003
al 29 febbraio 2004.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
La Cassa verserà fr. 1'000.- (IVA inclusa) a __________ a titolo di ripetibili
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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