AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
36.2003.57
Data decisione, Autorità:
27.09.2003, TCA
Raccomandata
Incarto n.
36.2003.57
IR/tf
Lugano
27 settembre
2003
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
statuendo sul ricorso del 30 giugno 2003 di
contro
in materia di assicurazione sociale
contro le malattie
ritenuto, in
fatto
1.1. I fatti
posti alla base del presente giudizio possono, almeno in parte, essere ripresi
dal giudizio del 24 marzo 2003 conseguente a ricorso per denegata giustizia di
__________ contro la Cassa Malati __________. In particolare può essere qui
ritenuto come __________ sia assicurato presso la __________ di __________ beneficiando
dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie.
Con fattura del 20 marzo 2001 l’assicuratore ha
ingiunto al signor __________ di versare, entro il 30 aprile 2001, CHF 821,15
quale partecipazione ai costi (doc. _) conseguenti a cure prestate presso la
Clinica __________ il 13 dicembre 2000 (doc. _). Non avendo incassato quanto
richiesto __________ ha sollecitato il pagamento entro il 28 settembre 2001
(doc. _) senza esito, quindi ha emesso, il 9 ottobre 2001, una fattura di Fr.
836,15 - comprensiva di Fr. 15.- per le spese di sollecito con termine di
pagamento al 9 novembre 2001 (doc. _).
Con scritto del 19 ottobre 2001 (doc. _)
l’assicuratore ha comunicato a __________ che:
"
Nei giorni scorsi, avrà sicuramente ricevuto un
richiamo per il pagamento di uno o più premi, i quali forse sono già stati
pagati ma con delle cedole di versamento la cui scadenza non corrispondeva al
periodo che le è stato richiesto.
Voglia considerare, in questo caso, il nostro
invio del 9 ottobre "sollecito e ingiunzione legale" come non
avvenuto. Le spese che le sono state fatturate saranno naturalmente
annullate." (…)
1.2. Il 13
dicembre 2001 la Cassa Malati __________ ha escusso __________ con PE n.
__________ fatto spiccare dall'Ufficio esecuzione di __________ per l'ammontare
di Fr. 836,15 oltre interessi al 5% dal 30 novembre 2001, a cui il debitore ha
interposto opposizione totale (doc. _) e con decisione del 26 aprile 2002 (doc.
_) l'Amministrazione ha avvisato l'assicurato di quanto segue:
"
(…)
L'Ufficio esecuzione e fallimenti di __________,
ci ha rilasciato il precetto esecutivo no __________, con l'indicazione
"opposizione totale", per un importo di CHF 836,15
Lei ci deve l'importo seguente:
- ammontare secondo precetto esecutivo no
__________:
CHF 836,15
- interessi al 5 % dal 01/12/2001
spese esecutive CHF 50,00
Causa dell'obbligazione : Partecipazione ai costi
LAMal dal 09/06/2001 al 09/062001. Spese di sollecito LAMal dal 09/06/2001 al
09/06/2001. IN GIUDICATO."
assortita dalle seguenti argomentazioni
giuridiche:
"
Questa somma ci è dovuta poiché, durante il
periodo fatturato, lei era affiliata(o) presso la nostra cassa, in virtù della
legge sull'assicurazione malattia obbligatoria (LAMal) e dalle sue ordinanze di
applicazione.
Del resto, non ha mai dato seguito all'invito di
pagamento che le abbiamo inoltrato e non ha mai fatto valere la sua liberazione
(dietro pagamento). Dal punto di vista giuridico, non può negare l'esistenza
del nostro credito, il quale risulta a tutt'oggi scaduto e ampiamente
esigibile.
Di conseguenza, a torto ha fatto opposizione al
precetto esecutivo no __________ notificatole il 15/12/2001. Questa opposizione
deve essere dunque rigettata.
In una pratica DARBRE, il Tribunale delle
assicurazioni del cantone Vaud (sentenza del 14.11.97) confermando la
giurisprudenza del Tribunale federale (vedi STF 107 III p 60; 109 V. p. 46; 119
V p. 329; e STF 121 V p. 109, motivazioni 2 e 3b) ha riconosciuto alla nostra
cassa il diritto di pronunciare, per via di decisione amministrativa, il
rigetto di un'opposizione."
L’Amministrazione ha quindi concluso
"
di rigettare l'opposizione formulata in seguito
al precetto esecutivo
no __________, notificato il 15/12/2001,
dall'Ufficio esecuzione e fallimenti di __________, di CHF 836,15 +
interessi al 5 % dal 01/12/2001 + spese esecutive di CHF 50,00."
L’assicurato è stato informato del suo diritto di
inoltrare opposizione alla suddetta decisione nel termine di 30 giorni presso
la sede della Cassa Malati __________.
1.3. Il 7 maggio
2002 (doc. _) l'assicurato ha scritto alla Cassa __________ affermando quanto
segue:
"
(…)
personalmente sono certo di aver pagato tale
importo da voi contestatomi con l'esecuzione sopraccitata, purtroppo da parte
mia non ho più un giustificativo che dimostra che il pagamento è avvenuto.
Ho ricevuto da parte vostra tre lettere, la prima
del 09.ottobre 2001 e la seconda del 11 ottobre 2001, ribadivano il mio mancato
pagamento con relativo sollecito ed ingiunzione, ma con il terzo scritto del 19
ottobre 2001, mi annunciavate di considerare come non avvenuto tale sollecito
quindi da parte mia sembrava che tale contenzioso era stato chiarito, quindi
non mi sono preoccupato più di tale fattura pensando che da parte vostra il
contenzioso era risolto.
Quindi, quando mi sono visto arrivare il precetto
esecutivo mi è sembrato doveroso da parte mia fare opposizione, visto che con
la lettera del 19 ottobre mi comunicavate il contrario, adesso gradirei dei
chiarimenti in merito, inoltre non mi sembra giusto da parte vostra, che prima
mi venga comunicato di considerare nulla tale ingiunzione, poi mi venga inviato
un precetto senza un avvertimento preventivo. Restando in attesa di una vostra
sollecita risposta (…)".
1.4. Producendo
copia della decisione del 26 aprile 2002 sulla quale, a pié di pagina, v'è la
dichiarazione della Cassa Malati __________ attestante che l'assicurato non ha
interposto alcuna opposizione contro la stessa, il 12 luglio 2002
l'Amministrazione ha chiesto al competente UE di proseguire l'esecuzione nei
confronti di __________. Il 26 agosto 2002 l'UE di __________ ha emesso un
avviso di pignoramento per il 1° ottobre 2002 al fine di incassare un credito
di Fr. 944,10, interessi e spese compresi (doc. _).
1.5. Il 2
settembre 2002 __________ ha chiesto al Tribunale Cantonale delle Assicurazioni
l'emanazione di misure cautelari urgenti, in particolare di sospendere la
procedura esecutiva lamentandosi della mancata emissione di una decisione su
opposizione che avrebbe dovuto far seguito alla sua comunicazione del 7 maggio
2002. Infine, l'assicurato ha postulato l'accertamento dell'inesistenza della
pretesa vantata dalla Cassa Malati __________ (doc. _ Inc. __________). Il
giudice delegato del TCA ha concesso l’effetto sospensivo diffidando l’UE di
__________ dal proseguire nell'esecuzione n. __________ (doc. _ Inc.
__________).
Nell’ambito
della procedura formante l’Inc. __________ il ricorrente ha indicato (cfr. doc.
_ Inc. __________) di non essere in possesso del giustificativo che provi
l'avvenuto pagamento del dovuto, ma ha comunque confermato e comprovato (doc. _
Inc. __________) di aver ricevuto il rimborso da parte della sua Cassa Malati.
Dal canto suo __________ dimostrato il rimborso all'assicurato, avvenuto il 22
marzo 2001, di Fr. 905,90 secondo il conteggio allestito sulla scorta della
nota d'onorario del Dr. __________ (docc. _ e _ Inc. __________).
Il
giudice delegato del Tribunale Cantonale delle Assicurazioni ha ritenuto il
sussistere di una denegata giustizia con sentenza del 24 marzo 2003 con cui ha
deciso:
"
Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.
1.1. Di
conseguenza è accertata una denegata giustizia da parte della Cassa Malati
__________ nell’omessa emanazione di una decisione su opposizione in seguito
all’opposizione interposta il 7 maggio 2002 dal ricorrente alla decisione 26
aprile 2002 dell’Amministrazione.
1.2. E’
accertata la mancata crescita in giudicato della decisione del 26 aprile 2002
della Cassa Malati __________ e l’esistenza di una valida opposizione al PE n.
__________ del 13 dicembre 2001.
A
seguito della sentenza indicata l’assicuratore malattia ha emanato la decisione
su opposizione trasmessa all’assicurato in data 12 giugno 2003 da cui si rileva
sostanzialmente che:
"
(…)
Considerato che il signor __________ è iscritto
in qualità di membro dell'assicuratore malattie __________ dal 1° settembre
1990, costui ha l'obbligo legale e contrattuale di pagare i suoi premi e le sue
partecipazioni d'assicurazione a partire da questa data.
Il saldo della somma oggetto dell'esecuzione n°
__________ dell'Ufficio esecuzione di __________ ammonta a fr. 836.15, e cioè
la partecipazione ai costi dell'assicurazione obbligatoria delle cure
medico-sanitarie secondo la LAMal (fr. 821.15), più fr. 65.- di spese amministrative
(fr. 15.- per le spese di sollecito e fr. 50.- per le spese d'esecuzione).
Al ricevimento del pagamento dell'importo
precitato, ivi comprese le spese d'esecuzione, l'esecuzione n° __________ potrà
essere annullata."
(doc. _)
1.6. Con atto del
30 giugno 2003 __________ si è aggravato a questo tribunale contro la decisione
su opposizione ribadendo, nella sostanza, la sua versione dei fatti
precedentemente sostenuta, ossia di avere ricevuto il sollecito a pagare la
fattura no. 01.015 e di essere certo dell’avvenuto pagamento anche se non più
in possesso della comprova dello stesso. A rendere verosimile tale circostanza
sarebbe lo scritto della __________ del 19 ottobre 2001 con cui
l’amministrazione avrebbe annullato la sua ingiunzione di pagamento, seguita
comunque dall’escussione dell’assicurato. In conclusione __________ ribadisce
di essere certo “di avere pagato tale fattura, fermo restando che … non ho
il giustificativo che possa provarlo, però lo scritto della cassa stessa del
19.10.2001 … sostanzialmente mi da ragione”.
Dal canto
suo __________a, con risposta di causa dell’8 settembre 2003 ha indicato:
"
(…)
L'assicurato non
contesta più che, al momento determinante del trattamento alla Clinca
__________ (art. 103 cpv. 3 OAMal; v. su questo punto, Eugster,
Krankenversicherung, cfr. 342, pp. 186 s.), la sua franchigia annua per l'anno
2000 non era esaurita – questa argomentazione sarebbe d'altronde completamente
incompatibile con quella che sviluppa nel suo ricorso. In ogni caso, il non esaurimento
della franchigia annua al momento determinante è stabilito dal conteggio delle
prestazioni sottoposte alla franchigia per l'anno 2000, prodotto in allegato
alla presente risposta (doc. _).
(…)
Nel suo ricorso,
ormai l'assicurato sostiene esclusivamente di aver già pagato l'importo di 821
fr. 15.
(…)
Conformemente
all'art. 64 cpv. 1 e 2 LAMal, gli assicurati partecipano ai costi delle
prestazioni ottenute. La partecipazione ai costi comprende: un importo fisso
per anno (franchigia) (let. a) e il 10 per cento dei costi eccedenti la
franchigia (aliquota percentuale) (let. b). Ne consegue, nel sistema del terzo
pagante, che dal momento in cui l'assicuratore ha indennizzato il fornitore
delle prestazioni, l'assicurato è, secondo la legge, debitore nei suoi
confronti degli importi che incombono sulla franchigia.
In questo caso,
l'assicurato ha convenuto una franchigia a opzione di un importo di 1500 fr.;
la fattura della Clinica __________, di un importo di 821 fr. 15, è stata
pagata il 12 marzo 2001.
L'assicurato è
quindi debitore di questo importo nei confronti di __________ Cassa malati.
(…)
Poiché la Cassa ha
apportato la prova dei fatti sui quali basa l'esistenza del suo credito, spetta
invece al debitore di sopportare l'onere della prova dei fatti sui quali
intende fondare giuridicamente un'eventuale obiezione o eccezione. Su questo
punto bisogna rilevare innanzitutto che, nella misura in cui l'assicurato
pretende l'esistenza di un pagamento, la Cassa non sarebbe tenuta ad apportare
la prova dell'assenza del suddetto pagamento, in quanto ciò costituirebbe la
prova di un fatto negativo, che non può essere riportata.
Per quanto riguarda
la prova del suo pagamento, l'assicurato non apporta il minimo elemento di
fatto tangibile, suscettibile di rendere verosimile la sua allegazione. La sua
sola certezza di aver pagato non costituisce, in particolare, un tale elemento.
L'assicurato riconosce, del resto, di non disporre di alcun giustificativo di
pagamento e non adduce nemmeno né in quale modo, né in quale periodo, avrebbe
effettuato il pagamento di questo importo. L'assicurato deve, quindi,
sopportare l'assenza di qualsiasi prova del suo pagamento, senza che sia
necessario, d'altronde, di procedere a qualsiasi misura di istruzione
supplementare, che, di primo acchito, sembrerebbe vana.
(…)
In base a quanto
precede risulta che è a buon diritto che la Cassa ha levato l'opposizione
formulata dal sig. __________ contro la decisione del 26 aprile 2002, con la
quale aveva tolto, conformemente all'art. 79 LP e alla giurisprudenza (DTF 121
V 109), l'opposizione formulata al precetto esecutivo No __________
dell'Ufficio di esecuzione di __________ (…)."
(doc. _)
All’assicurato
è stata offerta la possibilità di indicare nuove prove e di esprimersi in merito
alle conclusioni dell’assicuratore.
In diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e
penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al
Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I
707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio
2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H
220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT
I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA
del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
2.2. Va rilevato
che con il 1° gennaio 2003 è entrata in vigore la legge sulla parte generale
del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA), che nel merito non è
applicabile al caso di specie considerato che il giudice delle assicurazioni
sociali non tien conto di modifiche legislative e di fatto verificatesi dopo il
momento determinante della resa del provvedimento amministrativo (STFA del 9
gennaio 2003 nella causa A., P 76/01, consid. 1.3, pag. 4; STFA del 9 gennaio
2003 nella causa C., U 347/01, consid. 2 pag. 3 e STFA del 9 gennaio 2003 nella
causa P., H 345/01, consid. 2.1, pag. 3; DTF 127 V 467 consid. 1, DTF 121 V 366
consid. 1b).
Ogni
riferimento alle norme della LAMal applicabili in concreto va inteso nel tenore
in vigore fino al 31 dicembre 2002.
Dal
profilo procedurale la LPGA è invece applicabile mentre nel merito, si
applicano le disposizioni in vigore in precedenza poiché da un punto di vista
temporale sono di principio determinanti le norme in vigore al momento in cui
si realizza la fattispecie che esplica degli effetti (DTF 127 V 467 consid. 1)
ed il Tribunale federale delle assicurazioni, ai fini dell'esame di una
vertenza, si fonda, di regola, sui fatti che si sono realizzati fino al momento
dell'emanazione della decisione amministrativa contestata (DTF 121 V 366
consid. 1b; STFA del 1° luglio 2003 nella causa G.C-N, consid. 1.2., H 29/02).
Nel
merito
2.3. Nel caso in
discussione è determinante stabilire se __________ debba essere astretto al
pagamento della partecipazione cifrata in CHF 821,15 conseguente alle cure
ricevute presso la Clinica __________ il 13 dicembre 2000 (doc. _). L’assicurato
che, come rilevabile dalle corrispondenze in atti, inizialmente asseriva di
avere versato integralmente l'importo di franchigia dell’anno 2000 (doc. _),
ritiene – con l’impugnativa in discussione – di avere pagato la sua
partecipazione come dimostrerebbe lo scritto 19 ottobre 2001
dell’amministrazione.
2.4. Giusta
l'art. 64 cpv. 1 LAMal, gli assicurati partecipano ai costi delle prestazioni
ottenute. La partecipazione ai costi comprende un importo fisso per anno
(franchigia) e il 10 per cento dei costi eccedenti la franchigia (aliquota
percentuale) (cpv. 2). Gli assicurati pagano inoltre un contributo ai costi di
degenza ospedaliera, graduato secondo gli oneri familiari (cpv. 5).
Secondo
l'art. 103 cpv. 1 OAMal, la franchigia prevista nell'articolo 64 cpv. 2 lett. a
della legge ammonta a 230 franchi per anno civile dal 1° gennaio 1998 (cfr. RU
1997 2435, in precedenza fr. 150). L'importo annuo massimo dell'aliquota
percentuale secondo l'articolo 64 cpv. 2 lett. b della legge ammonta a 600 franchi
per gli assicurati adulti e a 300 franchi per gli assicurati che non hanno
ancora compiuto 18 anni (cpv. 2). Per la riscossione della franchigia e
dell'aliquota percentuale è determinante la data della cura (cpv. 3).
A norma
dell'art. 93 cpv. 1 OAMal, oltre all’assicurazione ordinaria delle cure
medico-sanitarie, gli assicuratori possono esercitare un’assicurazione per la
quale gli assicurati possono scegliere una franchigia superiore a quella
prevista nell’articolo 103 capoverso 1 (franchigie opzionali). Le franchigie
opzionali ammontano a partire dal 1° gennaio 1998 a fr. 400, 600, 1200 e 1500
(cfr. RU 1997 2435; in precedenza a 300, 600, 1200 e 1500 franchi) per gli
assicurati adulti e a 150, 300 e 375 franchi per gli assicurati che non hanno ancora compiuto 18 anni. L’assicuratore che esercita
questa forma d’assicurazione deve offrire tutte le franchigie opzionali.
In
concreto non è contestato che __________ fosse assicurato, per la copertura
obbligatoria, presso __________ ed abbia optato per una franchigia di CHF
1'500.- (cfr. doc. _). Non è più in discussione la tesi dell’assicurato secondo
cui egli, al momento della fatturazione delle cure presso la Clinica __________
del 13 dicembre 2000, avrebbe già versato interamente la franchigia. In effetti,
come dimostrano i documenti _ e _ dell’amministrazione __________ si è visto
fatturare per prestazioni del:
23.08.2000 CHF
194.- con partecipazione -.-
02.10.2000 CHF
217.- con partecipazione -.-
13.09.2000 CHF
44,45 con partecipazione -.-
22.08.2000 CHF
5,65 con partecipazione -.-
24.08./04.10.2000 CHF
53,70 con partecipazione -.-
27.10./09.11.2000 CHF
101.- con partecipazione -.-
13.12.2000 CHF
821,15 con partecipazione -.-
(per un totale di
fatturazione di CHF 1'436,95 sin qui)
22.08/18.12.2000 CHF
1'069,60 con partecipazione 100,65 per l’assicurato e versamento
dell’assicuratore dell’importo
30.11./20.12.2000 CHF
338,40 con partecipazione 33,85 per l’assicurato e versamento
dell’assicuratore dell’importo
27.10/01.12.2000 CHF
501,60 con partecipazione 34,30 per l’assicurato e versamento
dell’assicuratore dell’importo
con il
rilievo che, per la fatturazione in discussione è corretto ritenere che la
spesa fosse da porre a carico dell’assicurato siccome non ancora versata
interamente la franchigia.
2.5. L’importo di
CHF 821,15 corrisponde quindi a somma pagata dall’amministrazione, che deve
rimanere a carico dell’assicurato e che, rettamente, doveva essere pagata dal
signor __________. __________ ha comprovato adeguatamente il suo credito,
d’altra parte mai contestato dal ricorrente. Dal canto suo il ricorrente doveva
dimostrare, secondo il criterio della verosimiglianza preponderante valido
nell’ambito delle assicurazioni sociali (cfr. STFA del 15 gennaio 2001 nella
causa B., C 49/00, consid. 2c; STFA del 22 agosto 2000 nella causa B., C
116/00, consid. 2b; STFA del 23 dicembre 1999 nella causa F., C 341/98, consid.
3; SZS 1993 pag. 106 consid. 3a; RCC 1986 pag. 202 consid. 2c, RCC 1984 pag.
468 consid. 3b, RCC 1983 pag. 250 consid. 2b; DTF 125 V 195 consid. 2 e i
riferimenti ivi citati; DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF
112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V 188 consid. 2b; Meyer, "Die Rechtspflege in
der Sozialversicherung", in Basler Juristische Metteilungen (BJM) 1989
pag. 31-32; Scartazzini, "Les rapports de causalité dans le droit suisse
de la sécurité sociale", Basilea 1991, pag. 63), l’avvenuto pagamento del
debito o comunque sua estinzione.
Secondo
la LPrTCA, applicabile al caso di specie, ma più generalmente nell’ambito delle
assicurazioni sociali, il giudice deve applicare la massima d’ufficio e quindi
ricercare autonomamente i fatti ed applicare il diritto. Le parti debbono
collaborare con il giudice nella ricerca dei fatti e devono, per quanto loro possibile,
produrre ed addurre prove.
Secondo la giurisprudenza tocca all'assicurato rendere verosimile,
nei limiti della probabilità preponderante, l'esistenza di un diritto vantato.
L'autorità amministrativa e il giudice devono considerare un fatto come provato,
unicamente quando sono convinti della sua esistenza (Kummer, Grundriss des
Zivilprozessrechts, IV ed., Berna 1984, p. 136; Gygi,
Bundesverwaltungsrechtspflege, II. ed., p. 278 cifra 5; STFA 27.8.1992 in re
M.). Nelle assicurazioni sociali il giudice si basa, per la sua decisione,
salvo disposizione contraria della legge, sui fatti che, non potendo essere
stabiliti in maniera irrefutabile, appaiono come i più verosimili. Non é,
quindi, sufficiente che un fatto possa essere considerato quale un'ipotesi
possibile. Fra tutti gli elementi di fatto allegati, il giudice deve ritenere
soltanto quelli che sembrano più probabili, ricordando che non esiste, nel
diritto delle assicurazioni sociali, il principio secondo il quale
l'amministrazione e il giudice dovrebbero statuire, nel dubbio, a favore
dell'assicurato (DTF 115 V 142 consid. 8b; 113 V 312 consid. 3a e 322 consid.
2a; 112 V 32 consid. 1a; RCC 1986 p. 201 consid. 2c; 1984 p. 468 consid. 3b;
1983 p. 249; RAMI 1985 p. 21; 1984 p. 269 consid. 1; STFA 27.8.1992 in re M.).
Nel
senso sopra esposto il TFA si è espresso nella sentenza citata del 18 settembre
2001:
"
Ainsi que l'a maintes fois exprimé le Tribunal
fédéral des assurances,
dans le domaine des assurances sociales, le juge
fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui,
faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus
vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance
prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement
comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou
envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent
les plus probables (ATF 121 V 208 consid. 6b). En droit des assurances
sociales, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les
faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le tribunal,
lequel apprécie librement les preuves sans être lié par des règles formelles
(dans l'assurance-accidents: art. 108 al. 1 let. c LAA). Mais ce principe n'est
pas absolu. Celui-ci comprend en particulier l'obligation de ces dernières
d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les
preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi
elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves
(ATF 125 V 195 consid. 2; VSI 1994, p. 220 consid. 4; comp. ATF 125 III 238
consid. 4a à propos de l'art. 274d al. 3 CO). Car si le principe
inquisitoire dispense les parties de l'obligation de prouver, il ne les libère
pas du fardeau de la preuve: en cas d'absence de preuve, c'est à la partie qui
voulait en déduire un droit d'en supporter les conséquences (ATF 117 V 264
consid. 3), sauf si l'impossibilité de prouver un fait peut être imputée à
l'adverse partie (ATF 124 V 375 consid. 3; RAMA 1999 n° U 344, p. 418 consid.
3). Au demeurant, il n'existe pas, en droit des assurances sociales, un
principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le
doute, en faveur de l'assuré (RAMA 1999 n° U 349, p. 478 con- sid. 2b; DTA 1998
n° 48, p. 284).” (sottolineature del redattore).
2.6. Nel caso
concreto il ricorrente non ha dimostrato e non ha arrecato alcun elemento
significativo per dimostrare l’avvenuto pagamento dell’importo richiestogli
dall’amministrazione. In effetti egli non dispone della ricevuta del pagamento,
non ha specificato tramite quali modalità il pagamento sarebbe avvenuto e non
risulta avere operato ricerche presso i servizi della posta rispettivamente
della banca tramite cui il pagamento sarebbe avvenuto. Per __________ il tema
era, sin dall’inizio, di rilievo viste le argomentazioni inizialmente sostenute
dall’assicurato (franchigia per l’anno 2000 totalmente pagata). Questa circostanza
– ossia la possibilità della nascita di un conflitto con l’assicuratore –
doveva imporre particolare cura nella conservazione degli elementi a comprova
dell’avvenuto pagamento. A prescindere da ciò – come indicato – la prova
dell’avvenuto pagamento incombeva al ricorrente che, come da lui stesso
ammesso, non è stato in grado di rendere verosimile il suo dire. A __________
non giova neppure lo scritto 19 ottobre 2001 dell’amministrazione relativo alla
richiesta di considerare annullata un’ingiunzione di pagamento. Questa
comunicazione si riferisce infatti a premi dell’assicurazione malattie
("uno o più premi") e non a partecipazioni a spese. La comunicazione
non dà poi atto dell’avvenuto pagamento ma indica la possibilità di un avvenuto
pagamento mediante polizze contenenti degli errori. Nel caso di specie si
trattava, come indicato, di una partecipazione ai costi e meglio del versamento
dell’importo della franchigia (o meglio di parte della franchigia). Il
documento citato dal ricorrente non appare allora pertinente e, soprattutto,
non rende verosimile l’avvenuto pagamento dell’importo richiesto da __________.
Ne discende che __________
deve sopportare le conseguenze della mancata dimostrazione dell'avvenuto
pagamento della partecipazione. Ne consegue che egli deve versare l’importo
richiesto all’assicuratore. Su questo punto il ricorso deve essere respinto.
2.7. Con
l’esecuzione __________ chiede non solo l’incasso dell’importo dovuto di CHF
821,15 ma anche dell’importo delle spese di richiamo fissate in CHF 15.-.
In una
sentenza del 18 giugno 1999 pubblicata in DTF 125 V 276 il TFA ha ricordato che
pure sotto l'imperio della nuova LAMal un assicuratore contro le malattie può
esigere il pagamento in adeguata misura delle spese di diffida così come di
spese supplementari cagionate da mora dell'assicurato al momento del versamento
dei premi e della partecipazione ai costi, in quanto tali spese (alle quali si
sarebbe ovviato in caso di versamento tempestivo) siano addebitabili a colpa
dell'interessato e le disposizioni generali sui diritti e gli obblighi degli
assicurati contemplino una regolamentazione al riguardo.
Il TFA ha
in particolare precisato:
"
Im gegensatz zu Art. 1 Abs. 2 KUVG, wonach sich
die Krankenkassen nach ihrem Gutfinden einrichteten, soweit das Gesetz keine
entgegestehenden Vorschriften enthielt, fehlt im neuen Recht ein entsprechender
Hinweis auf eine Autonomie der Versicherer. Das Gesetzmässigkeitsprinzip hat
das Autonomieprinzip abgelöst, indem das KVG die Krankenpfelgeversicherung in
wesentlichen Bereichen vollständig und detailliert regelt (BGE 124 V 359 f. Erw
2d mit Hinweisen; zur sozialen Krankentaggeldversicherung vgl. Demgegenüber BGE
124 V 205 Erw. 3d). In Bereichen, in denen die gesetzliche Regelung nicht
detailliert ist, sind kasseninterne Bestimmungen hingegen nicht von vornherein
unzulässig (Maurer, Das neue Krankenversicherungsrecht, S. 9; zurückhaltender
Eugster, Krankenversicherung, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht
(SBVR), Rz. 5). Davon geht auch Art. 12 Abs. 2 lit. b KVV aus, wonach die
Krankenkassen dem Anerkennungsgesuch an das Bundesamt für Sozialversicherung
allfällige allgemeine Bestimmungen über die Rechte und Pflichten der
Versicherten beizulegen haben.
Bezüglich der Erhebung von Mahngebühren beim Verzug
in der Zahlung von Prämien und Kostenbeteilungen vertritt Eugster (a.a.O., Rz
341) die Auffassung, dass autonome Regelungen der Versicherer zulässig sind,
sofern die versicherte Person die (unnötigen) Kosten schuldhaft verurscht hat
und die Entschädigung angemessen ist (anders bezüglich Kosten, die beim
Gesetzesvollzug notwendigerweise entstehen; vgl. Hiezu auch RKUV 1992 Nr. K 891
S. 72 Erw. 2b betreffend KUVG sowie SVR 1994 BVG Nr. 18 S. 47 Erw. 4 betreffend
BVG). Nachdem die Durchsetzung der finanziellen Verpflichtungen der
Versicherten gegenüber den Versicherern weder gesetzlich noch verordnungsmässig
ausführlich geregelt ist und die Erhebung von Mahngebühren nicht in gesetzliche
Ansprüche eingreift, kann dieser Auffassung gefolgt werden.
cc) Da Art. 12 Abs 4 der Allgemeinen
Versicherungbedingungen (der Kasse) … die Erhebung von Umtriebsspesen bis zu
einem Beitrag von Fr. 50.-- pro Fall bei Verletzung der Mitwirkungspflichten
des Versicherten (Prämieninkasso/Leistungsauszahlung) ausdrücklich vorsieht und
der Beschwerdeführer mehrmals gemahnt werden musste, erging der vorinstanzliche
Entscheid, soweit er die Auferlegung von Mahn- und Umtriebsspesen in der Höhe
von ingesamt Fr. 70.-- schützt, zu Recht."
Nel caso
concreto le condizioni assicurative della __________ relative all’assicurazione
obbligatoria delle cure medico sanitarie non prevedono espressamente la
possibilità di percepire delle spese di richiamo o di sollecito. Tali spese non
possono di conseguenza essere ammesse e l’assicurato dovrà quindi versare
all’assicuratore unicamente l’importo dovuto aumentato delle spese esecutive.
Per
quanto concerne l'incasso forzato di somme quali quelle in discussione, il TFA
ha più volte dichiarato applicabile alle casse malati (DTF 121 V 109ss.; RAMI 1983,
p. 294 = DTF 109 V 46; RCC 1984, p.197), la giurisprudenza secondo cui una
cassa di compensazione può rigettare un'eventuale opposizione ad un P. E. con
una decisione formale riferentesi precisamente all'esecuzione in corso, qualora
avesse iniziato la procedura esecutiva per il recupero del credito senza prima
aver formalmente deciso in merito alla propria pretesa. La Cassa malati, in
tali casi, è dunque legittimata a rigettare l'opposizione ai sensi dell'art. 80
LEF.
Alla luce
degli argomenti sviluppati in precedenza il ricorso va quindi parzialmente
accolto e la decisione modificata, nel senso che le spese di richiamo non sono
dovute.
L’opposizione
è quindi tolta limitatamente all’importo di CHF 821,15 oltre alle spese
esecutive.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
è parzialmente accolto nelle senso delle considerazioni che precedono.
Di conseguenza la decisione impugnata è modificata e l’opposizione interposta
al PE __________ dell’UE di __________ è tolta limitatamente all’importo di CHF
821,15.
2.- Non si
percepiscono tasse e spese, che rimangono a carico dello Stato, e non si
attribuiscono ripetibili.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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