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Numero d'incarto:
36.2003.56
Data decisione, Autorità:
04.12.2003, TCA
Raccomandata
Incarto n.
36.2003.56
ir/tf
Lugano
4 dicembre 2003
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il giudice delegato del Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 27 giugno 2003 di
contro
la decisione del emanata da
Cassa malati __________
in materia di assicurazione sociale
contro le malattie
ritenuto, in
fatto
1.1. Con scritto
del 27 giugno 2003 __________ si è rivolto al Tribunale Cantonale delle
Assicurazioni lamentando una denegata giustizia da parte della Cassa malati
__________. In sostanza l’assicurato lamenta procedure di incasso
ingiustificate nei suoi confronti da parte dell’assicuratore, specificando di
essersi opposto alla procedura in particolare con scritto del 12 giugno 2003.
Annesso
al ricorso __________ ha prodotto uno scritto della __________, società
d’incassi, datato 22 maggio 2003 che specifica la registrazione di un incasso
di CHF 441,25 ed un residuo saldo in favore della stessa di CHF 79,40 per spese
ed accessori. L’assicurato ha inoltre prodotto la seconda pagina di una
decisione della __________ indicante il rigetto dell’opposizione al PE
__________ per l’importo di CHF 441,25 oltre interessi e spese, la data della
comunicazione risulta essere il 27 marzo 2003.
Con
scritto 8 settembre 2003 __________ ha preso posizione in merito
all’impugnativa indicando di avere emanato una decisione in data 27 marzo 2003
con cui è stata rigettata l’opposizione al PE ricordato, decisione contro la
quale l’assicurato non si sarebbe opposto.
1.2. Il giudice
delegato ha chiesto all’assicuratore la trasmissione di specifica
documentazione ed ha interpellato l’assicurato cui ha offerto di esprimersi
sulla risposta di causa. Di seguito __________ si è rivolta al Tribunale
Cantonale delle Assicurazioni con scritto 2 ottobre 2003 precisando la sua
posizione in merito. Dal canto suo __________ ha comunicato, il 14 ottobre
2003, di non ritenere dovuti gli importi per le spese avendo egli stesso
formulato domanda di pagamento dei premi ed avendo trovato accordo con la Cassa
per il versamento dei CHF 441,25.
__________,
con lettera 28 ottobre 2003, ha comunicato quindi che, alla luce delle
motivazioni addotte dall’assicurato, la pretesa residua “in relazione al
procedimento No __________ dell’Ufficio di __________ ” ossia CHF 79,40 veniva
abbandonata, come d’altra parte lo sono state altre pretese dettagliatamente
indicate nello scritto 28 ottobre 2003.
Invitato
a prendere posizione in merito __________ non si è espresso nemmeno a seguito
di sollecito da parte del giudice delegato.
In
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e
penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al
Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I
707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio
2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H
220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT
I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA
del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
Nel
merito
2.2. Al caso di
specie è applicabile la nuova Legge Federale sulla Parte Generale del diritto
delle Assicurazioni sociali (LPGA qui di seguito) per quanto attiene agli
aspetti formali e procedurali, mentre per gli aspetti di merito sono
applicabili le norme vigenti al momento in cui si realizza la fattispecie (SVR
2003 n. 25 pag. 76, DTF 126 V 467).
Secondo
il tenore della LAMal in vigore sino alla fine del 2002 (art. 86 cpv. 2 vLAMal)
all’assicurato era possibile adire il Tribunale Cantonale delle Assicurazioni
nel caso in cui l’assicuratore non emanava una decisione formale richiesta nel
termine di 30 giorni od una decisione su opposizione in un termine ragionevole.
La nuova LPGA regola la materia in maniera analoga ritenuta l’assenza del
termine di 30 giorni per l’emanazione della decisione formale richiesta
dall’assicurato.
2.3. Va poi
rammentato come l’art. 61 LAMal impone all’assicuratore di fissare i premi per
gli assicurati e l’art. 90 OAMal impone il pagamento degli stessi, di regola,
mensilmente. D’altro canto l’art. 64 cpv. 1 LAMal impone agli assicurati il
pagamento delle partecipazione alle spese di cura, ossia la franchigia e la
partecipazione del 10% dei costi eccedenti la franchigia (cpv. 2). La franchigia
legale per l’anno di riferimento è di CHF 230.-, è facoltà dell’assicuratore
esercitare una franchigia maggiore, ossia di CHF 400.-, 600.-, 1'200.- o
1'500.- franchi (art. 93 cpv. 1 OAMal).
Per quel
che attiene invece alle spese di sollecito o di diffida va rammentato come in
una sentenza del 18 giugno 1999 pubblicata in DTF 125 V 276 il TFA ha ricordato
che pure sotto l'imperio della nuova LAMal un assicuratore contro le malattie
può esigere il pagamento in adeguata misura delle spese di diffida così come di
spese supplementari cagionate da mora dell'assicurato al momento del versamento
dei premi e della partecipazione ai costi, in quanto tali spese (alle quali si
sarebbe ovviato in caso di versamento tempestivo) siano addebitabili a colpa
dell'interessato e le disposizioni generali sui diritti e gli obblighi degli
assicurati contemplino una regolamentazione al riguardo.
2.4. Nel caso
concreto le Condizioni dell’assicurazione obbligatoria della __________ non
contemplano una norma esplicita per la percezione delle spese di sollecito,
d’altra parte l’assicurato ha indicato come vi fosse accordo per il pagamento
delle pretese assicurative di __________ e l’assicuratore ha concordato con la
rinuncia al versamento delle spese residue rimaste pendenti relativamente
all’esecuzione __________ dell’UE di __________.
Queste
circostanze rendono quindi privo d’oggetto il ricorso per l’esplicita rinuncia
di __________, senza necessità di ulteriore verifica di un ingiustificato
ritardo nell’emanazione di provvedimenti dell’assicuratore. La procedura può
essere stralciata dai ruoli.
Visto
l’esito dell’impugnativa non si giustifica percezione di tasse e spese e non
vengono attribuite ripetibili.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- La
procedura di cui in entrata è stralciata dai ruoli siccome divenuta
priva d'oggetto.
2.- Non si
percepiscono tasse e spese e non si attribuiscono ripetibili.
3.- Intimazione
alle parti ai sensi ed effetti di legge.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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