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Numero d'incarto:
36.2003.21
Data decisione, Autorità:
26.11.2003, TCA
Raccomandata
Incarto n.
36.2003.21
TB
Lugano
26 novembre
2003
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il giudice delegato del Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattrice:
Tanja Balmelli, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 22 febbraio 2003
di
contro
la decisione del 22 gennaio 2003 emanata
da
rappr. da: __________
in materia di assicurazione sociale
contro le malattie
Considerato che - __________ era
assicurato (n. __________) nel 2000 presso la __________ per l'assicurazione
obbligatoria di cura medica __________ e per l'assicurazione facoltativa
d'indennità giornaliera __________, come pure per diverse altre assicurazioni
complementari. Il premio mensile per le coperture obbligatorie era pari a Fr.
213,90 rispettivamente a Fr. 283.-, per un totale di Fr. 496,90 (doc. _);
-
con
precetto esecutivo (PE) n. __________del 2 agosto 2002 (doc. _) fatto spiccare
dall'Ufficio esecuzione (UE) di __________ contro __________, la creditrice
__________ ha chiesto il pagamento dell'importo di Fr. 1'421,90 per fatture di
premi LAMal dal 1° febbraio 2000 al 1° luglio 2000, più spese di sollecito. A
ciò si sono aggiunti Fr. 20.- per i costi assunti dal creditore e Fr. 70.- per
l'anticipo spese. Il 9 agosto 2002 l'escusso ha interposto opposizione a detto
PE;
-
il 9
settembre 2002 la Cassa malati __________ ha reso una decisione con cui ha
rigettato l'opposizione dell'escusso;
-
l'assicurato
ha interposto contro la stessa il 9 ottobre 2002 un'opposizione;
-
con
decisione su opposizione del 22 gennaio 2003 (doc. _) la Cassa malati
__________ ha affermato che le obiezioni sollevate dall'opponente non erano
giustificate, per cui ha confermato la precedente decisione di rigetto e
respinto l'opposizione;
-
contro la
predetta decisione __________ si è aggravato il 22 febbraio 2003 (doc. _)
facendo valere che l'ammontare di Fr. 1'421,90 non corrisponderebbe a quanto
dovuto (doc. _), poiché a quel tempo egli beneficiava di sussidi cantonali per
i premi LAMal; inoltre, dal 2000 la Cassa non gli corrisponderebbe più
prestazioni in virtù dell'assicurazione indennità giornaliera;
ritenuto che - la presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e
penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale
delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00;
STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002
nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H
220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT
I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA
del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
-
con
l'entrata in vigore il 1° gennaio 2003 della Legge federale sulla parte
generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) del 6 ottobre 2000,
sono state apportate diverse modifiche di carattere formale alla LAMal;
tuttavia, dal profilo del diritto materiale si applicano le disposizioni in
vigore in precedenza, poiché da un punto di vista temporale sono di principio
determinanti le norme (sostanziali) in vigore al momento in cui si realizza la
fattispecie che esplica degli effetti (DTF 127 V 467 consid. 1);
-
l'art. 61
LAMal prevede che l'assicurato è tenuto al pagamento dei premi fintanto che
dura l'affiliazione (artt. 89-92 OAMal; cfr. STFA 30 giugno 1998 in re M. e P.
c. C.M.H., sentenza inedita);
-
secondo
la volontà del legislatore gli assicuratori malattia devono quindi far valere
le proprie pretese in via esecutiva secondo la LEF quando non sono ancora in
possesso di una decisione formale o su opposizione cresciuta in giudicato,
cosicché essi possano giungere, qualora l'opposizione interposta dall'escusso
ad un precetto esecutivo venga definitivamente rigettata, al pignoramento dei
beni dell'assicurato (art. 88 cpv. 1 e 2 LAMal; art. 80 LAMal; DTF 125 V 273
consid. 6c). Infatti, l'art. 9 OAMal recita che se, nonostante diffida,
l’assicurato non paga premi o partecipazioni ai costi scaduti, l’assicuratore
deve promuovere una procedura esecutiva;
-
il 2
agosto 2002 il ricorrente è stato escusso con PE n. __________per l'ammontare
di Fr. 1'421,90, a cui ha interposto opposizione;
-
con il
proprio ricorso del 22 febbraio 2003 (doc. _) l'assicurato ha contestato di
dovere l'importo di Fr. 1'421,90 alla Cassa __________ evidenziando una
discrepanza fra l'estratto conto inviatogli dalla stessa (doc. _) e la tabella
di cui alla contestata decisione su opposizione (doc. _), ed ha precisato di
aver beneficiato nel 2000 del sussidio cantonale per i premi di cassa malati;
-
interpellato
da questo Tribunale (doc. _), il ricorrente ha in un secondo tempo
puntualizzato di non aver ricevuto sussidi per i premi dell'assicurazione di
base dell'anno 2000 (doc. _). Ad esplicita richiesta di questo TCA (doc. _
dell'Inc. __________), il 25 novembre 2003 (doc. _ dell'Inc. n. __________)
l'Ufficio assicurazione malattia ha confermato di non aver versato
all'assicurato sussidi per i premi di cassa malati del 2000;
-
nella
risposta di causa (doc. _), la Cassa malati ha comunicato al TCA di aver
postulato ma non ricevuto da parte del Servizio incassi di __________ tutta la
documentazione attinente alla causa in esame, per cui essa non si poteva
compiutamente esprimere sulla fondatezza e l'esattezza della pretesa fatta
valere nei confronti del ricorrente;
-
di
conseguenza, l'assicuratore ha manifestato alla scrivente Corte la propria
volontà di non opporsi ad un accoglimento del ricorso in questione (doc. _
dell'Inc. n. __________);
-
l'art. 8
CC prevede che ove la legge non disponga altrimenti, chi vuol dedurre il suo
diritto da una circostanza di fatto da lui asserita deve fornirne la prova. A
livello cantonale, l'art. 183 CPC, a cui rimanda l'art. 23 della Legge di
procedura per le cause davanti al TCA (LPTCA), riprende per intero il testo
federale. Ma più generalmente nell’ambito delle assicurazioni sociali, il
giudice deve applicare la massima d’ufficio e quindi ricercare autonomamente i
fatti ed applicare il diritto. Questo principio non è tuttavia assoluto.
Infatti, come precisato dal TFA nella sentenza del 18 settembre 2001 nella causa
B., (K 202/00), consid. 3b,
"
(…) Celui-ci comprend en particulier
l'obligation de ces dernières d'apporter, dans la mesure où cela peut être
raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige
et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les
conséquences de l'absence de preuves (ATF 125 V 195 consid. 2; VSI 1994, p. 220
consid. 4; comp. ATF 125 III 238 consid. 4a à propos de l'art. 274d al. 3 CO).
Car si le principe inquisitoire dispense les parties de l'obligation de
prouver, il ne les libère pas du fardeau de la preuve: en cas d'absence de
preuve, c'est à la partie qui voulait en déduire un droit d'en supporter les
conséquences (ATF 117 V 264 consid. 3), sauf si l'impossibilité de prouver un
fait peut être imputée à l'adverse partie (ATF 124 V 375 consid. 3; RAMA 1999
n° U 344, p. 418 consid. 3). Au demeurant, il n'existe pas, en droit des
assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge
devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (RAMA 1999 n° U 349, p.
478 consid. 2b; DTA 1998 n° 48, p. 284). (…).".
-
nel caso
concreto, spettava dunque all'assicuratore l'onere probatorio di comprovare di
essere creditore nei confronti di __________ di Fr. 1'421,90;
-
in una recente
sentenza del 23 giugno 2003 (K 99/02) pubblicata in RAMI 5/2003 pag. 227, il
TFA ha deciso che in una procedura amministrativa ai sensi dell'art. 79 cpv. 1
LEF nell'ambito del diritto delle assicurazioni sociali, i conteggi di
prestazioni o i semplici elenchi della partecipazione ai costi, dal punto di
vista legale, non costituiscono di per sé una prova adeguata dell'esistenza e
dell'ammontare dei crediti oggetto di una procedura di esecuzione, sufficiente
a determinare il rigetto definitivo dell'opposizione;
-
la Cassa
malati non ha saputo apportare in questa sede alcuna prova del credito da essa
vantato;
-
per
quanto concerne l'indennità per ripetibili postulata con il ricorso, essa è
disciplinata dall'art. 61 lett. g LPGA entrato in vigore il 1° gennaio 2003,
giacché si tratta di una norma procedurale; tale diritto è inoltre previsto
dall'art. 22 LPTCA. Esso prevede che, di regola, un'indennità può essere
assegnata solo al ricorrente che vince la causa (per la regola e le eccezioni:
DTF 112 V 86 consid. 4; DTF 110 V 81 consid. 7; DTF 105 V 89 consid. 4, DTF 105
Ia 122, DTF 99 Ia 580 consid. 4; KIESER, ATSG Kommentar, 2003, pag. 629 n. 97
ad art. 61 LPGA; LEUZINGER-NAEF, Bundesrechtliche Verfahrensanforderungen
betreffend Verfahrenskosten, Parteientschädigung und unentgeltliche
Rechtsbeistand im Sozialversicherungsrecht, in: SZS 1991 pagg. 180 segg.).
Il TFA riconosce eccezionalmente ad una parte
vittoriosa non rappresentata il diritto ad ottenere un'indennità per ripetibili
per l'attività da lei svolta solo se la causa è complessa, gli interessi in
gioco sono importanti, il lavoro svolto ha impedito notevolmente l'attività
professionale o ha comportato una perdita di guadagno e se gli sforzi profusi
sono ragionevolmente proporzionati ai risultati ottenuti (DTF 113 Ib 356
consid. 6b; DTF 110 V 81 consid. 7; DTF 110 V 133 consid. 4a; KIESER, ATSG
Kommentar, 2003, pag. 629 n. 96 ad art. 61 LPGA; POUDRET, Commentaire de la loi
fédérale d'organisation judiciaire, n. 1 ad art. 159; LOCHER, Grundriss des Sozialversicherungsrechts,
Berna 1997, pag. 394).
Stante quanto precede, non sono dati gli estremi
per riconoscere all'assicurato, non patrocinato, un’indennità per ripetibili.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
è accolto.
§ Di
conseguenza, la decisione del 22 gennaio 2003 è annullata.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
Non si assegnano ripetibili.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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