AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
36.2002.96
Data decisione, Autorità:
21.10.2002, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
36.2002.00096
IR/cd
Lugano
21 ottobre 2002
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
giudice delegato
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
statuendo sul ricorso del 3 agosto 2002 di
__________,
contro
la decisione del 3 luglio 2002 emanata da
Istituto assicurazioni sociali Ufficio
assicurazione malattia, 6501 Bellinzona,
in materia di assicurazione sociale
contro le malattie
ritenuto, in
fatto
1.1. Con atto del
31 dicembre 2001 __________, 1978, studentessa universitaria a __________,
nubile, senza attività lucrativa ed assicurata contro le malattie presso la
__________, ha chiesto l’erogazione del sussidio per l’assicurazione malattia
per l’anno 2002 accompagnando la sua richiesta con la fotocopia della polizza
d’assicurazione. A fronte di decisione negativa del 28 marzo 2002 __________ si
è aggravata con reclamo 27 aprile 2002 in cui ha evidenziato di non guadagnare
nulla essendo studente ciò che sarebbe desumibile dalla dichiarazione d’imposta
2001/2002.
L’Ufficio
dell'Assicurazione Malattia ha respinto il reclamo con decisione del 3 luglio
2002 in cui evidenzia come:
"
(…)
ritenuto che, con Decreto esecutivo del 06.11.2001, il Consiglio
di Stato del Cantone Ticino ha stabilito che, per l'anno 2002, il reddito
determinante ai fini dell'applicazione della legge sull'assicurazione
obbligatoria contro le malattie è desunto dalle classificazioni per l'imposta
cantonale del periodo di tassazione 1999/2000, oppure dalla tassazione
intermedia più recente e relativa all'anno di competenza;
in applicazione degli artt. 32 cpv. 1 LCAMal e 1 lett. c) DE
06.11.2001, per stabilire il diritto al sussidio, il reddito determinante delle
persone sole con reddito imponibile nullo o reddito lordo annuo inferiore a fr. 6'000.- secondo la tassazione fiscale applicabile, è quello
della persona o della famiglia da cui dipendono per il loro sostentamento ed è
dato diritto al sussidio qualora il reddito di riferimento non supera fr. 55'000.-;
appurato che dalla sua notifica di tassazione 1999/2000 risulta un
reddito imponibile nullo;
ritenuto che, in sede di istanza di sussidio, ha indicato le generalità
di suo padre quale persona che provvede al suo sostentamento e che dalla
notifica di tassazione 1999/2000 dello stesso risulta un reddito determinante
che supera l'importo di fr. 55'000.- di cui all'art. 1
lett. c) DE 06.11.2001;
decide:
II reclamo contro la decisione del 28 marzo 2002 dell'Ufficio
dell'assicurazione malattia
è respinto."
(cfr. doc. _)
L’assicurata,
non contenta della decisione emanata nei suoi riguardi, ha impugnato la stessa
con atto trasmesso erroneamente al funzionario incaricato della trattazione
della pratica. L’Ufficio dell'Assicurazione Malattia ha quindi trasmesso
l’impugnativa a questo TCA il 28 agosto 2002. Dall’atto di ricorso si desume
che:
"
(…)
-
I sussidi dell'assicurazione malattia
sono stati decisi a Berna e i soldi sono a disposizione.
-
Ci si
domanda spesso perchè diversi Cantoni non usufruiscano di questi soldi.
-
Alcuni
Cantoni (per esempio Zurigo, Basilea, Friborgo, Berna e altri) mettono i soldi
a disposizione di noi giovani automaticamente; il Cantone Ticino, invece, no.
-
Perché
questa disuguaglianza di trattamento?
-
Tutti
dovrebbero godere degli stessi diritti.
-
Sono per
legge adulta, posso votare, compilo la mia dichiarazione fiscale e non ho
abbastanza reddito.
-
Con quale
diritto ci si basa sulla dichiarazione fiscale di un'altra persona per
giudicare la mia situazione personale?"(cfr. doc. _)
All’accoglimento
dell’impugnativa si oppone l’amministrazione con osservazioni del 30 settembre
2002 da cui si desume che:
"
(…)
Trattasi di una situazione ordinaria di persona sola con un
reddito imponibile nullo ai fini fiscali.
La pratica di specie deve dunque essere evasa nell'ambito delle
normative previste per le persone sole con reddito imponibile nullo o reddito
lordo annuo inferiore a fr. 6'000.- in base ai dati
fiscali applicabili (art. 32 cpv. 1 LCAMal).
Le uniche possibilità di decidere in margine al sussidio di specie
al di fuori del reddito di riferimento di cui all'art. 32 cpv. 2 LCAMal, sono
le seguenti:
a) il
richiedente, al momento dell'istanza, deve avere un'età non inferiore a 35 anni
e nel contempo condurre un'esistenza autonoma (art. 53 Reg. LCAM,
mantenuto in vigore in forza dell'art. 84 LCAMal);
b) il
richiedente, al momento dell'istanza, deve dimostrare un'entrata lorda propria
non inferiore al limite massimo per persone sole ai sensi della Legge federale
sulle PC AVS/AI, su base mensile (art. 52 cpv. 1 Reg. LCAM,
ibidem);
c) deve
trattarsi di casi particolari e documentati per i quali, a giudizio
dell'Istituto delle assicurazioni sociali, il sussidio può essere concesso
facendo astrazione dal reddito di riferimento (art. 54 Reg. LCAM,
ibid.).
Nessuna delle categorizzazioni di cui sopra può essere considerata
nel caso di specie; e ciò per le ragioni di cui in prosieguo.
Ad A
I dati anagrafici dimostrano che non è palesemente circostanza
applicabile al caso di specie.
Ad B
II minimo vitale assunto ai sensi di diritto è pari a fr. 16'880.- annui, ossia fr. 1'406.-
mensili.
Secondo quanto stabilito da parte dell'Autorità amministrativa
sulla scorta delle informazioni prodotte dalla parte ricorrente, il reddito
lordo mensile medio della stessa accertato al momento dell'istanza di sussidio
risulta essere nullo, quindi inferiore al citato importo di
fr. 1'406.-.
Ad C
II caso di specie non presenta connotazioni eccezionali tali da
far propendere la scrivente parte convenuta per l'applicazione di altri mezzi
di giudizio al di fuori di quelli ordinari, come previsto dall'art. 54 Reg. LCAM.
II contrario porterebbe infatti ad una lesione del principio della
legalità, così come di quello della parità di trattamento, nei confronti di
altri assicurati in simili condizioni. Da rilevare, al riguardo, che il
Consiglio di Stato ha delegato ampio potere discrezionale alla scrivente parte
convenuta (art. 54 Reg. LCAM), ma non già potere assoluto.
L'art. 54 Reg. LCAM
contiene infatti l'avvertenza specifica secondo cui ci si deve trovare
confrontati con "casi particolari".
La presente fattispecie, lo si ribadisce, non può oggettivamente
essere definita caso particolare, rientrando bensì nell'ambito dei casi
ordinari di persona sola che viene a situarsi nella categoria degli assicurati
con reddito imponibile nullo o reddito lordo annuo inferiore a fr.
6'000.- ai sensi dei dati fiscali applicabili.
Ritenuto quanto qui esposto, non fa dubbio alcuno che le decisioni
di merito riguardanti il sussidio nell'assicurazione malattie debbano fondarsi
sul reddito di riferimento. I dati fiscali legati al reddito di riferimento -
incontestati nel corso della causa di specie - indicano chiaramente valori
superiori ai limiti di legge per la concessione del sussidio alla spesa in
questione (art. 1 lett. c) DE 06.11.2001:
reddito di riferimento = fr. 55'000)."
(cfr. doc. _)
Alla
ricorrente è stata offerta la possibilità di domandare l’acquisizione di nuove
prove. Il giudice delegato ha acquisito gli incarti fiscali relativi
all’assicurata ricorrente ed ha ottenuto copia delle tassazioni riferite ai
bienni 1999 – 2000 e 2001 – 2002 dei genitori della ricorrente da cui è
desumibile un reddito imponibile di oltre CHF 150'000.- ed una sostanza
superiore ai CHF 900'000.- (tassazione 1999 – 2000).
In
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice
unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria
civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti
al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 18 febbraio 2002 nella causa
H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29
gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella
causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22
dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa
C., I 623/98).
Nel
merito
2.2. Conformemente
a quanto disposto dall'art. 23 LCAMal, il Cantone ed i Comuni partecipano al
pagamento delle quote a carico degli assicurati di condizioni economiche
modeste per le prestazioni minime previste dalla legge.
Gli
assicurati di condizioni economiche modeste sono definiti dall'art. 29 LCAMal:
si tratta delle famiglie il cui reddito determinante non supera i fr. 32.000.-
e delle persone sole il cui reddito non supera i fr. 20.000.-.
Con
decreto esecutivo del 18.11.1997, il Consiglio di Stato ha, in forza dell’art
49 LCAMal, ritoccato verso l’alto i limiti di reddito che conferiscono diritto
al sussidio, con effetto a decorrere dal 1.1.1998. Questi limiti sono ora di
fr. 22.000.- per le persone sole e di fr. 34.000.- per le famiglie (cfr. art 1
lett. c D.E. 14.11.2000). Questi valori sono stati ripresi nel DE concernente
il calcolo per l’applicazione dei sussidi nell’assicurazione sociale malattie
per l’anno 2002.
Di
regola, il reddito determinante risulta, secondo l'art. 30 LCAMal, dalla somma
arrotondata al mille franchi superiore:
a)
del reddito imponibile desunto dalla tassazione ordinaria o intermedia del
biennio stabilito dal Consiglio di Stato;
b)
di un quindicesimo della sostanza imponibile desunta dalla tassazione
ordinaria o intermedia del biennio stabilito dal Consiglio di Stato, per la
parte eccedente l'importo di fr. 150.000.- per le persone sole e fr. 200.000.-
per le famiglie.
Per il
2002 (come nel caso in esame, ma anche il precedente anno 2001), il Consiglio
di Stato ha stabilito che il reddito determinante é rilevato dalle
classificazioni per l’imposta cantonale del periodo di tassazione 1999/2000
oppure dalla tassazione intermedia più recente e relativa all’anno di
competenza (D.E. 14.11.2000).
Va ancora
rammentato come, ai sensi dell’art. 31 LCAMal, il legislatore ticinese abbia
riservato l’accertamento del reddito determinante, secondo il Regolamento
allestito dall’esecutivo cantonale, nei seguenti casi:
"a) delle
persone soggette all'imposta cantonale solo per una parte del loro reddito o
della loro sostanza;
b) delle persone soggette all'imposta alla
fonte;
c) delle persone sole con reddito imponibile nullo o reddito lordo
annuo inferiore a fr. 6000.- secondo il biennio fiscale determinante, che
esercitano un'attività lucrativa;
d) in altri casi particolari."
In virtù
del Regolamento della Legge cantonale sull’assicurazione obbligatoria contro le
malattie emanato il 18 maggio 1994 modificato dal Consiglio di Stato con
decreto esecutivo del 27 ottobre 1999 avente valenza dal 1 gennaio 2000, il
reddito determinante va accertato dall’Istituto delle assicurazioni sociali in
maniera autonoma, “in particolare nei seguenti casi”:
" a) persone
soggette all'imposta alla fonte;
b) decesso del coniuge;
c) matrimonio, divorzio o separazione per sentenza giudiziaria o
di fatto, nel caso di assenza di tassazione applicabile;
d) persone sole che esercitano un'attività lucrativa o conducono
esistenza autonoma, con reddito imponibile nullo o reddito lordo annuo
inferiore a fr. 6000.- secondo il biennio fiscale determinante;
e) persone domiciliate che al momento dell'istanza non dispongono
di alcuna tassazione fiscale e per le quali non sarà emessa una tassazione
relativa al periodo fiscale determinante;
f) persone al beneficio di misure ai sensi della legge
sull'assicurazione contro la disoccupazione, dopo almeno sei mesi di inattività
lucrativa;
g) persone al beneficio di prestazioni ai sensi della legge
sull'assistenza sociale; d'intesa con il competente Ufficio;
h) cessazione definitiva dell'attività lucrativa a causa di
pensionamento o di invalidità;
i) cessazione temporanea di attività lucrativa per
riqualificazione o perfezionamento professionale;
l) cessazione dell'attività lucrativa a seguito di maternità;
m) diminuzione importante del reddito lordo rispetto al medesimo
dato desumibile dai parametri fiscali applicabili."
2.3. Va ancora
osservato come la definizione di persona sola rispettivamente di famiglia sia
data dagli art. 26 e 27 LCAMal. Nel Messaggio 3 gennaio 1996 relativo alla
citata legge cantonale di applicazione della Legge Federale sull’assicurazione
malattia, per quanto attiene al concetto di figlio, l’Esecutivo cantonale ha
richiamato quanto ritenuto nella LAMal. In virtù della Legge federale per gli assicurati che non hanno ancora compiuto 18
anni l’assicuratore deve fissare un premio più basso rispetto a quello degli
assicurati d’età superiore (adulti) ed è legittimato a fare altrettanto nel
caso di assicurati che non hanno ancora compiuto 25 anni. Il richiamo voluto
dal Messaggio citato è agli art. 252 e segg. CCS. Il Codice civile Svizzero
prevede che i genitori devono provvedere al mantenimento del figlio,
incluse le spese d’educazione e formazione e delle misure prese a sua tutela e
che il mantenimento consiste nella cura e nell’educazione ovvero, se il figlio
non è sotto la custodia dei genitori, in prestazioni pecuniarie (art. 276 CCS).
L’obbligo di mantenimento dura sino alla sua maggiore età del figlio (art. 277
CCS).
Se,
raggiunta la maggiore età, il figlio non ha ancora una formazione appropriata,
i genitori, per quanto si possa ragionevolmente pretendere da loro dato
l’insieme delle circostanze, devono continuare a provvedere al suo mantenimento
fino al momento in cui una simile formazione possa normalmente concludersi
(art. 277 cpv. 2 CCS). L’obbligo di mantenimento si estende quindi al di là del
compimento del diciottesimo anno d’età quando il figlio è in formazione come
nel caso di specie. L’obbligo legale per il genitore di mantenere il figlio
anche successivamente al compimento del diciottesimo anno d’età quando sia in
corso una formazione non è trattato dall’art. 27 LCAMal. La legge cantonale di
applicazione alla LAMal rammenta che il celibe o la nubile di età superiore a
18 anni è considerato/a persona sola.
2.4. Per le
persone sole con un reddito imponibile nullo o riferito ad un reddito lordo
inferiore ai CHF 6'000.- il reddito determinante è quello della persona o della
famiglia da cui dipendono per il loro sostentamento se questo reddito di
riferimento non supera i CHF 55'000.-. In virtù dell’art. 52 del REgLCAMal:
"
Le persone sole con reddito imponibile nullo o
reddito lordo annuo inferiore a fr. 6’ 000.-, secondo il biennio fiscale
determinante, sono esentate dallo specificare il nucleo primario di riferimento
se al momento dell’istanza hanno un’entrata lorda propria non inferiore al
limite massimo per persone sole ai sensi della legge federale sulle prestazioni
complementari AVS/AI, su base mensile."
Secondo
l’Ordinanza 01 sull’adeguamento delle
prestazioni complementari all’AVS/AI il limite massimo per persone sole ai
sensi della LPC è di CHF 16'800.- annui. In altri termini se, al momento
dell’inoltro della domanda di sussidio l’assicurato aveva un’imposizione nulla
o riferita ad un reddito inferiore ai CHF 6'000.-, l’amministrazione doveva
verificare l’esistenza di un reddito proprio attuale (per l’esenzione dallo
specificare il reddito determinante del nucleo primario) non inferiore ai CHF
16'800.- annui. Scopo del legislatore, come indicato nelle considerazioni precedenti,
è quello di non intervenire a sostegno in particolare dei figli in formazione
poiché tale obbligo incombe ai genitori con contestuale deduzione fiscale come
regolato all’art. 34 LT:
"
Deduzioni sociali
(…) Sono dedotti dal reddito netto:
a)
per ogni figlio minorenne, a tirocinio o agli studi fino al 25.mo anno di
età, al cui sostentamento il contribuente provvede,
8000.--
franchi;
(…)
c)
per ogni figlio fino al 25.mo anno di età, al cui sostentamento il
contribuente provvede e che, senza beneficiare di assegni o borse di studio,
frequenta una scuola o corsi di formazione, oltre al periodo dell’obbligo, un
massimo di 5600.-- franchi secondo le modalità e nei limiti fissati dal
Consiglio di Stato tenuto conto dei costi supplementari sopportati."
Sarebbe
infatti urtante, a fronte dell’obbligo di sostentamento da parte dei genitori
per i figli in formazione, che lo Stato utilizzasse risorse decise al beneficio
delle persone meno fortunate a fronte della capacità finanziaria di padre e
madre di sostenere la spesa dei premi dell’assicurazione di base dei figli in
formazione.
Nel
caso concreto – come evidenziato – i genitori del ricorrente conseguono un
reddito imponibile di oltre 150'000.- . Il finanziamento dei premi di
__________ da parte dello Stato è quindi inammissibile, come meglio specificato
nelle motivazioni che seguono.
2.5. Come detto
__________, nata nel 1978, vive in seno alla sua famiglia d’origine, non
esercita attività lavorativa essendo studente a __________ e non ha un reddito,
come non lo ha mai avuto in passato. La signorina __________ lamenta
semplicemente il suo statuto di studente, il suo obbligo di compilare la sua
dichiarazione fiscale e si domanda perché ci si debba fondare sulla tassazione
di “un’altra persona” per giudicare la sua situazione. Ora appare evidente che
"l’altra persona" cui si riferisce la ricorrente è il padre,
rispettivamente e più in generale i genitori, cui income – come precisato nelle
considerazioni precedenti – un obbligo di mantenimento che dura oltre il
conseguimento della maggiore età. Questo obbligo è bilanciato, a livello
fiscale, dalla possibilità, voluta dal legislatore, di operare una deduzione
per figli agli studi anche successivamente al compimento del diciottesimo anno
d’età da parte degli stessi come rammentato.
Anche se
la ricorrente è adulta, ma si trova in formazione, i genitori debbono
provvedere alle spese necessarie come ricordato nelle considerazioni di diritto
che precedono. Erra __________ laddove ritiene quindi di essere vittima di una
diseguaglianza di trattamento. In effetti i principi appena enunciati vigono
all’interno della Confederazione. La scelta del Cantone di sottoporre la
concessione dei sussidi, laddove non ricorrano casi specificatamente elencati
nella legge, ad un’istanza da parte dell’assicurato non viola il principio di
parità di trattamento. In effetti la norma è di competenza cantonale, vige per
l’intero Cantone e non discrimina alcuno poiché tratta tutti i giovani nella
situazione di __________ in modo uguale.
Manifestamente
nel caso concreto sono quindi dati gli estremi per fare riferimento al reddito
del nucleo primario. In effetti, la decisione di tassazione emessa a carico di
__________ per il periodo 2001 – 2002 non indica il conseguimento di reddito.
La ricorrente non ha conseguito reddito anche per sua stessa ammissione e non
ne consegue non svolgendo attività siccome studente. Accertato invece è il
reddito dei genitori della ricorrente nel periodo di riferimento come
rammentato, reddito superiore ai CHF 55'000.- fissati nel DE evocato nelle
considerazioni che precedono, come rammentato dall’Ufficio dell'Assicurazione
Malattia nelle osservazioni al gravame.
I termini
utilizzati dalla legge agli art. 26 e 27 LCAMal sono decisamente chiari ed
esprimono esplicitamente la volontà del legislatore di ritenere – quale persona
sola – la persona celibe o nubile con più di 18 anni (in questo senso l’art. 25
litt. b et c a contrario; art. 26 litt. a, art. 27 LCAMal). Non possono essere
seguite da questo TCA le tesi implicitamente contenute nell’impugnativa secondo
cui si farebbe riferimento ad un reddito del nucleo primario a fronte di
persona comunque considerata sola dalla legge. Questo giudice deve applicare le
norme volute dal legislatore con la LCAMal, rispettivamente adottate
dall’esecutivo cantonale per delega, che impongono dapprima l’accertamento del
reddito determinante della persona sola e, se nullo nel periodo di tassazione
indicato dalle norme imposte dall’esecutivo cantonale, permettono di
attualizzare la verifica con l’accertamento del reddito conseguito
dall’assicurato. Il legislatore cantonale, e non vi sono motivi per questo
giudice di scostarsi dal chiaro tenore delle norme, ha imposto di far capo al
reddito del nucleo primario in caso di conseguimento di reddito inferiore al
limite massimo per persone sole secondo le norme applicabili nell’ambito della
LPC.
In caso
di progenie in formazione il legislatore ha previsto la possibilità di ottenere
– da parte del figlio considerato persona sola – la concessione del sussidio
quando il reddito di riferimento della famiglia non sia superiore ai CHF
55'000.- (con fissazione quindi di un reddito imponibile relativamente alto).
Nel caso specifico il reddito dei genitori dell’assicurato è decisamente
superiore a detto importo ed il sussidio non può essere concesso. La decisione
dell’amministrazione va protetta. Il ricorso deve quindi essere respinto senza
carico di tasse e spese.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
é respinto.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Intimazione
alle parti.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il giudice delegato Il
segretario
Ivano Ranzanici Gianluca
Menghetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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