AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
36.2002.91
Data decisione, Autorità:
09.10.2002, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
36.2002.00091
IR/cd
Lugano
9 ottobre 2002
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
giudice delegato
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
statuendo sul ricorso del 19 agosto 2002 di
__________,
contro
la decisione del 22 luglio 2002 emanata
da
Istituto assicurazioni sociali Ufficio
assicurazione malattia, 6501 Bellinzona,
in materia di assicurazione sociale
contro le malattie
ritenuto, in
fatto
1.1. Con atto del
31 luglio 2001 __________, 1981, apprendista di commercio domiciliato a
__________ ed assicurato contro le malattie presso la __________, ha chiesto
l’erogazione del sussidio per l’assicurazione malattia per l’anno 2002.
__________ ha accompagnato la sua richiesta con la fotocopia del contratto di
tirocinio svolto presso la __________ con l’indicazione di un salario mensile
di CHF 690.- (conseguito per 13 volte all’anno).
Invitato
dall’amministrazione ad attestare il suo reddito in assenza di una tassazione
applicabile __________ ha specificato di guadagnare unicamente il suo
stipendio. In data 29 gennaio 2002 l’Ufficio dell'Assicurazione Malattia ha
chiesto all’assicurato di volere precisare come egli si sia sostenuto nel corso
del 2001. Il 12 marzo 2002 __________ ha specificato il suo reddito “di quasi
800 franchi al mese”, producendo un attestato di salario ed indicando lo stesso
quale sua unica fonte di sostentamento.
A fronte
della decisione negativa dell’amministrazione il 20 aprile 2002 l’assicurato ha
inoltrato reclamo all’amministrazione producendo la tassazione dei genitori
__________ e __________ che vivono al suo stesso indirizzo, documento da cui si
desume un reddito lordo di oltre CHF 143'000.- ed un reddito imponibile di CHF
64'658.- per l’imposta cantonale 1999 – 2000.
Nel suo
reclamo __________ ha indicato di adempiere i requisiti per la concessione del
sussidio conseguendo un reddito superiore ai CHF 6'000.-. Con scritto del 14
giugno 2002 l’assicurato si è nuovamente rivolto all’Ufficio dell'Assicurazione
Malattia ritenendo “non equo nel mio caso il rinvio al dei miei genitori”. L’amministrazione ha confermato il rifiuto
della concessione del sussidio per l’anno 2002 ricordando in particolare che:
"
(…)
considerato che, con Decreto esecutivo del 06.11.2001, il
Consiglio di Stato del Cantone Ticino ha stabilito che, per l'anno 2002, il
reddito determinante ai fini dell'applicazione della legge sull'assicurazione
obbligatoria contro le malattie è desunto dalle classificazioni per l'imposta
cantonale del periodo di tassazione 1999/2000, oppure dalla tassazione
intermedia più recente e relativa all'anno di competenza;
ritenuto che, giusta gli artt. 32 cpv. 1 LCAMal e 1 lett. c) DE
06.11.2001, per stabilire il diritto al sussidio, il reddito determinante delle
persone sole con reddito imponibile nullo o reddito lordo annuo inferiore a fr. 6'000.- è quello della persona o della famiglia da cui
dipendono per il loro sostentamento e che è dato diritto al sussidio qualora il
reddito di riferimento non supera fr. 55'000.-;
appurato che dalla sua notifica di tassazione 1999/2000 risulta un
reddito imponibile nullo;
osservato che, in applicazione dell'art. 52 cpv. 1 Reg.
LCAM, le persone sole con reddito imponibile nullo o reddito lordo annuo
inferiore a fr. 6'000.-, secondo il biennio fiscale
determinante, sono esentate dallo specificare il nucleo primario di riferimento
se al momento dell'istanza hanno un'entrata lorda propria non inferiore al
limite massimo per persone sole ai sensi della legge federale sulle prestazioni
complementari AVS/AI, su base mensile (fr. 1'406.-);
stabilito che, sulla base della documentazione prodottaci, il suo
reddito lordo mensile medio accertato al momento dell'istanza è inferiore al
citato importo di fr. 1'406.- lordi;
ritenuto che, in sede di istanza di sussidio, ha indicato le
generalità di suo padre quale persona che provvede al suo sostentamento e che
dalla notifica di tassazione 1999/2000 dello stesso risulta un reddito
determinante che supera l'importo di fr. 55'000.- di cui
all'art. 1 lett. c) DE 06.11.2001;
d e c i d e:
II reclamo contro la decisione del 31 maggio 2002 dell'Ufficio
dell'assicurazione malattia
è r e s p i n t o."
(cfr. doc. _)
1.2. Con atto del
19 agosto 2002 __________ ha impugnato la decisione dell’amministrazione
davanti a questo TCA con le seguenti argomentazioni:
"
(…)
ora io ho comprovato che il mio reddito lordo nell'anno 2001
precedente quello cui si riferisce il richiesto sussidio era di franchi 9'398.-
(vedi allegato certificato di salario). Con questo reddito ed un po'
di aiuto che posso dare nel mio tempo libero nell'azienda di mio padre
(gestore di un'edicola) ritengo di bastare al mio sostentamento.
(…)
L'Ufficio dell'Assicurazione malattia si appiglia invece al
Decreto esecutivo del 6.11.2001 del Consiglio di Stato che rimanda alle
"classificazioni per l'imposta cantonale del periodo di tassazione
1999/2000" per le quali, notoriamente fanno stato gli anni di computo 1997
e 1998 durante i quali, per me nato nel 1981, non c'era tassazione essendo
ancora minorenne e chiaramente, come studente avevo un reddito nullo.
(…)
In effetti però, mi sembra più equo il riferimento non ad una
situazione superata ma alla situazione oggettiva attuale: dal 1.1.2001 ho
iniziato un'attività rimunerata come apprendista di commercio, con uno
stipendio di Fr. 9'398 all'anno (vedi punto 1. che precede) e mi trovo quindi
largamente entro i limiti fissati dalla LCAMal. Andare a ricercare un periodo
di oltre 4 anni or sono per negarmi il sussidio attuale mi sembra capzioso
oltre che punitivo.
Faccio inoltre notare la nuova situazione data dal cambiamento del
metodo di tassazione (passaggio con il 1.1.2003 alla tassazione annuale per
cui gli anni 2001 e 2002 non sarebbero più considerati) ed alla confusione che
creano i due disposti legislativi citati dalla decisione dell'Ufficio
dell'Assicurazione malattia: per la LCAMal varrebbe il "reddito lordo
annuo" mentre nel DE del 6.11.2001 si parla di notifica di tassazione e
quindi di "reddito imponibile" che è tutt'altra cosa.
Anche il richiamo all'art. 52 del Reg. LCAM
non mi sembra pertinente sia perché considerando la mia attività nel 2002 a
favore di mio padre potrei raggiungere la "base mensile di Fr.
1'406", sia perché viene introdotto dopo i due riferimenti testé citati,
ancora un altro parametro con il richiamo alle regole sulle prestazioni
complementari AVS/Al che mi sembrano estranee alla problematica dei sussidi per
l'assicurazione malattia." (cfr. doc. _)
L’amministrazione
si oppone all’accoglimento del gravame con osservazioni del 10 settembre 2002
in cui si può leggere:
"
(…)
Trattasi di una situazione ordinaria di persona sola con un
reddito imponibile nullo ai fini fiscali.
La pratica di specie deve dunque essere evasa nell'ambito delle
normative previste per le persone sole con reddito imponibile nullo o reddito
lordo annuo inferiore a fr. 6'000.- in base ai dati
fiscali applicabili (art. 32 cpv. 1 LCAMal).
Le uniche possibilità di decidere in margine al sussidio di specie
al di fuori del reddito di riferimento di cui all'art. 32 cpv. 2 LCAMal, sono
le seguenti:
a) il
richiedente, al momento dell'istanza, deve avere un'età non inferiore a 35 anni
e nel contempo condurre un'esistenza autonoma (art. 53 Reg. LCAM,
mantenuto in vigore in forza dell'art. 84 LCAMal);
b) il
richiedente, al momento dell'istanza, deve dimostrare un'entrata lorda propria
non inferiore al limite massimo per persone sole ai sensi della Legge federale
sulle PC AVS/AI, su base mensile (art. 52 cpv. 1 Reg. LCAM,
ibidem);
c) deve
trattarsi di casi particolari e documentati per i quali, a giudizio
dell'Istituto delle assicurazioni sociali, il sussidio può essere concesso
facendo astrazione dal reddito di riferimento (art. 54 Reg. LCAM,
ibid.).
(…)
II minimo vitale assunto ai sensi di diritto è pari a fr. 16'880.- annui, ossia fr. 1'406.- mensili.
Secondo quanto stabilito da parte dell'Autorità amministrativa
sulla scorta della documentazione prodotta dalla parte ricorrente, il reddito
lordo mensile medio della stessa accertato al momento dell'istanza di sussidio
risulta essere inferiore al citato importo di fr. 1'406.-
(cfr. documento 5 - reddito lordo mensile medio = fr. 9398
: 12 =
fr. 783.15).
Da rilevare il fatto che la controparte non ha prodotto alcun
giustificativo relativo ad eventuali redditi conseguiti al momento dell'istanza
di sussidio in relazione all'attività esercitata a favore di suo padre (cfr.
atto ricorsuale 19.08.2002, pag. 2).
(…)
II caso di specie non presenta connotazioni eccezionali tali da
far propendere la scrivente parte convenuta per l'applicazione di altri mezzi
di giudizio al di fuori di quelli ordinari, come previsto dall'art. 54 Reg. LCAM.
(…)
Ritenuto quanto qui esposto, non fa dubbio alcuno che le decisioni
di merito riguardanti il sussidio nell'assicurazione malattie debbano fondarsi
sul reddito di riferimento. I dati fiscali legati al reddito di riferimento -
incontestati nel corso della causa di specie - indicano chiaramente valori
superiori ai limiti di legge per la concessione del sussidio alla spesa in
questione (art. 1 lett. c) DE 06.11.2001: reddito di riferimento = fr. 55'000)." (cfr. doc. _)
A
__________ è stata offerta la possibilità di addurre nuove prove.
In
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice
unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria
civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti
al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 18 febbraio 2002 nella causa
H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29
gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella
causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22
dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa
C., I 623/98).
Nel
merito
2.2. Conformemente
a quanto disposto dall'art. 23 LCAMal, il Cantone ed i Comuni partecipano al
pagamento delle quote a carico degli assicurati di condizioni economiche
modeste per le prestazioni minime previste dalla legge.
Gli
assicurati di condizioni economiche modeste sono definiti dall'art. 29 LCAMal:
si tratta delle famiglie il cui reddito determinante non supera i fr. 32.000.-
e delle persone sole il cui reddito non supera i fr. 20.000.-.
Con
decreto esecutivo del 18.11.1997, il Consiglio di Stato ha, in forza dell’art
49 LCAMal, ritoccato verso l’alto i limiti di reddito che conferiscono diritto
al sussidio, con effetto a decorrere dal 1.1.1998. Questi limiti sono ora di
fr. 22.000.- per le persone sole e di fr. 34.000.- per le famiglie (cfr. art 1
lett. c D.E. 14.11.2000). Questi valori sono stati ripresi nel DE concernente
il calcolo per l’applicazione dei sussidi nell’assicurazione sociale malattie
per l’anno 2002.
Di
regola, il reddito determinante risulta, secondo l'art. 30 LCAMal, dalla somma
arrotondata al mille franchi superiore:
a)
del reddito imponibile desunto dalla tassazione ordinaria o intermedia del
biennio stabilito dal Consiglio di Stato;
b)
di un quindicesimo della sostanza imponibile desunta dalla tassazione
ordinaria o intermedia del biennio stabilito dal Consiglio di Stato, per la
parte eccedente l'importo di fr. 150.000.- per le persone sole e fr. 200.000.-
per le famiglie.
Per il
2002 (come nel caso in esame, ma anche il precedente anno 2001), il Consiglio
di Stato ha stabilito che il reddito determinante é rilevato dalle
classificazioni per l’imposta cantonale del periodo di tassazione 1999/2000
oppure dalla tassazione intermedia più recente e relativa all’anno di
competenza (D.E. 14.11.2000).
Va ancora
rammentato come, ai sensi dell’art. 31 LCAMal, il legislatore ticinese abbia
riservato l’accertamento del reddito determinante, secondo il Regolamento
allestito dall’esecutivo cantonale, nei seguenti casi:
"a) delle
persone soggette all'imposta cantonale solo per una parte del loro reddito o
della loro sostanza;
b) delle persone soggette all'imposta alla
fonte;
c) delle persone sole con reddito imponibile nullo o reddito lordo
annuo inferiore a fr. 6000.- secondo il biennio fiscale determinante, che
esercitano un'attività lucrativa;
d) in altri casi particolari."
In virtù
del Regolamento della Legge cantonale sull’assicurazione obbligatoria contro le
malattie emanato il 18 maggio 1994 modificato dal Consiglio di Stato con
decreto esecutivo del 27 ottobre 1999 avente valenza dal 1 gennaio 2000, il
reddito determinante va accertato dall’Istituto delle assicurazioni sociali in
maniera autonoma, “in particolare nei seguenti casi”:
" a) persone
soggette all'imposta alla fonte;
b) decesso del coniuge;
c) matrimonio, divorzio o separazione per sentenza giudiziaria o
di fatto, nel caso di assenza di tassazione applicabile;
d) persone sole che esercitano un'attività lucrativa o conducono
esistenza autonoma, con reddito imponibile nullo o reddito lordo annuo
inferiore a fr. 6000.- secondo il biennio fiscale determinante;
e) persone domiciliate che al momento dell'istanza non dispongono
di alcuna tassazione fiscale e per le quali non sarà emessa una tassazione
relativa al periodo fiscale determinante;
f) persone al beneficio di misure ai sensi della legge
sull'assicurazione contro la disoccupazione, dopo almeno sei mesi di inattività
lucrativa;
g) persone al beneficio di prestazioni ai sensi della legge
sull'assistenza sociale; d'intesa con il competente Ufficio;
h) cessazione definitiva dell'attività lucrativa a causa di
pensionamento o di invalidità;
i) cessazione temporanea di attività lucrativa per riqualificazione
o perfezionamento professionale;
l) cessazione dell'attività lucrativa a seguito di maternità;
m) diminuzione importante del reddito lordo rispetto al medesimo
dato desumibile dai parametri fiscali applicabili."
2.3. Va ancora
osservato come la definizione di persona sola rispettivamente di famiglia sia
data dagli art. 26 e 27 LCAMal. Nel Messaggio 3 gennaio 1996 relativo alla
citata legge cantonale di applicazione della Legge Federale sull’assicurazione
malattia, per quanto attiene al concetto di figlio, l’Esecutivo cantonale ha
richiamato quanto ritenuto nella LAMal. In virtù della Legge federale per gli assicurati che non hanno ancora compiuto 18
anni l’assicuratore deve fissare un premio più basso rispetto a quello degli
assicurati d’età superiore (adulti) ed è legittimato a fare altrettanto nel
caso di assicurati che non hanno ancora compiuto 25 anni. Il richiamo voluto
dal Messaggio citato è agli art. 252 e segg. CCS. Il Codice civile Svizzero
prevede che i genitori devono provvedere al mantenimento del figlio,
incluse le spese d’educazione e formazione e delle misure prese a sua tutela e
che il mantenimento consiste nella cura e nell’educazione ovvero, se il figlio
non è sotto la custodia dei genitori, in prestazioni pecuniarie (art. 276 CCS).
L’obbligo di mantenimento dura sino alla sua maggiore età del figlio (art. 277
CCS).
Se,
raggiunta la maggiore età, il figlio non ha ancora una formazione appropriata,
i genitori, per quanto si possa ragionevolmente pretendere da loro dato l’insieme
delle circostanze, devono continuare a provvedere al suo mantenimento fino al
momento in cui una simile formazione possa normalmente concludersi (art. 277
cpv. 2 CCS). L’obbligo di mantenimento si estende quindi al di là del
compimento del diciottesimo anno d’età quando il figlio è in formazione come
nel caso di specie. L’obbligo legale per il genitore di mantenere il figlio
anche successivamente al compimento del diciottesimo anno d’età quando sia in
corso una formazione non è trattato dall’art. 27 LCAmal. La legge cantonale di
applicazione alla LAMal rammenta che il celibe o la nubile di età superiore a
18 anni è considerato/a persona sola.
2.4. Per le
persone sole con un reddito imponibile nullo o riferito ad un reddito lordo
inferiore ai CHF 6'000.- il reddito determinante è quello della persona o della
famiglia da cui dipendono per il loro sostentamento se questo reddito di
riferimento non supera i CHF 55'000.-. In virtù dell’art. 52 del RegLCAMal:
"
Le persone sole con reddito imponibile nullo o
reddito lordo annuo inferiore a fr. 6’ 000.-, secondo il biennio fiscale
determinante, sono esentate dallo specificare il nucleo primario di riferimento
se al momento dell’istanza hanno un’entrata lorda propria non inferiore al
limite massimo per persone sole ai sensi della legge federale sulle prestazioni
complementari AVS/AI, su base mensile."
Secondo
l’Ordinanza 01 sull’adeguamento delle
prestazioni complementari all’AVS/AI il limite massimo per persone sole ai
sensi della LPC è di CHF 16'800.- annui. In altri termini se, al momento
dell’inoltro della domanda di sussidio l’assicurato aveva un’imposizione nulla
o riferita ad un reddito lordo inferiore ai CHF 6'000.-, l’amministrazione
doveva verificare l’esistenza di un reddito proprio (per l’esenzione dallo
specificare il reddito determinante del nucleo primario) non inferiore ai CHF
16'800.- annui. Scopo del legislatore, come indicato nelle considerazioni
precedenti, è quello di non intervenire a sostegno in particolare dei figli in
formazione poiché tale obbligo incombe ai genitori. Sarebbe infatti urtante, a
fronte dell’obbligo di sostentamento da parte dei genitori per i figli in
formazione, che lo Stato utilizzasse risorse a fronte della capacità
finanziaria di padre e madre per fronteggiare la spesa dei premi
dell’assicurazione di base. In casu – come evidenziato – i genitori del
ricorrente conseguono un reddito lordo di oltre CHF 143'000.- ed un reddito
imponibile di oltre 64'000.-. Il finanziamento dei premi di __________ da parte
dello Stato sarebbe quindi inammissibile, come meglio specificato nelle
motivazioni che seguono.
2.5. Come detto
__________, nato nel 1981, vive in seno alla sua famiglia d’origine, esercita
attività lavorativa quale apprendista ed ha un reddito comprovato leggermente
inferiore ai CHF 10'000.- annui come desumibile dagli atti. Egli ha indicato di
avere avuto, nel periodo di computo e nella tassazione di riferimento un
reddito nullo come ritenuto dall’amministrazione. Manifestamente sono quindi
dati gli estremi per fare riferimento al reddito del nucleo primario. Nel corso
della procedura __________ ha indicato di collaborare in seno all’edicola
gestita dal padre conseguendo un certo reddito che non ha comunque precisato e
sostanziato all’amministrazione ed a questo giudice. Accertato invece è il
reddito dei genitori del ricorrente nel periodo di riferimento (reddito
imponibile di oltre CHF 64'000.-).
I termini
utilizzati dalla legge agli art. 26 e 27 LCAMal sono decisamente chiari ed
esprimono esplicitamente la volontà del legislatore di ritenere – quale persona
sola – la persona celibe o nubile con più di 18 anni (in questo senso l’art. 25
litt. b et c a contrario; art. 26 litt. a, art. 27 LCAMal). Non possono essere
seguite da questo TCA le tesi contenute nell’impugnativa secondo cui si farebbe
riferimento a situazioni non più attuali ma superate. In effetti l’accertamento
di un reddito nullo nel periodo di tassazione determinato dall’esecutivo
cantonale permette di attualizzare la verifica con l’accertamento del reddito conseguito
dall’assicurato. Il legislatore cantonale, e non vi sono motivi per questo
giudice di staccarsi dal chiaro tenore delle norme volute dal Parlamento prima
e dall’Esecutivo poi (in virtù delle specifiche deleghe contenute nella legge),
ha imposto di far capo al reddito del nucleo primario in caso di conseguimento
di reddito inferiore al limite massimo per persone sole secondo le norme
applicabili nell’ambito della LPC.
In caso
di progenie in formazione il legislatore ha previsto la possibilità di ottenere
– da parte del figlio considerato persona sola – la concessione del sussidio
quando il reddito di riferimento della famiglia non sia superiore ai CHF
55'000.-. Nel caso specifico il reddito dei genitori dell’assicurato è
decisamente superiore a detto importo ed il sussidio non può essere concesso.
La decisione dell’amministrazione va protetta. Il ricorso deve quindi essere
respinto senza carico di tasse e spese.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
é respinto.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Intimazione
alle parti.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il giudice delegato Il
segretario
Ivano Ranzanici Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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