AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
36.2002.46
Data decisione, Autorità:
18.07.2002, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
36.2002.00046
IR/cd
Lugano
18 luglio 2002
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
giudice delegato
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
statuendo sul ricorso del 15 aprile 2002 di
__________,
contro
la decisione del 20 marzo 2002 emanata da
Istituto assicurazioni sociali Ufficio
assicurazione malattia, 6501 Bellinzona,
in materia di assicurazione contro le
malattie
ritenuto, in
fatto
1.1. Con atto del
15 novembre 2001 la signora __________ ha postulato la concessione del sussidio
dell’assicurazione malattia per l’anno 2002 indicando la sua nazionalità croata
ed il suo domicilio a __________, di essere salariata, e di essere assicurata
presso la __________.
La
richiesta è stata respinta e la signora __________ si è aggravata contro tale
decisione con reclamo del 15 febbraio 2002 segnalando di lavorare da sola, di
avere una figlia a carico con gli oneri di assicurazione malattia per entrambe.
Con
formale decisione del 20 marzo 2002 l’Ufficio dell'Assicurazione Malattia
dell’Istituto delle assicurazioni sociali ha respinto il reclamo con le
seguenti motivazioni:
"
(…)
ritenuto che lei per l'anno 2002 deve essere considerata quale
persona sola nel senso dell'art. 26 cpv. 1 lett. b) LCAMal, dal momento che sua
figlia __________ è nata nell'anno 1983;
ritenuto che, con Decreto esecutivo del 06.11.2001, il Consiglio
di Stato del Cantone Ticino ha stabilito che, per l'anno 2002, il reddito
determinante ai fini dell'applicazione della legge sull'assicurazione
obbligatoria contro le malattie è desunto dalle classificazioni per l'imposta
cantonale del periodo di tassazione 1999/2000, oppure dalla tassazione
intermedia più recente e relativa all'anno di competenza;
osservato che, nel caso specifico, dalla notifica di tassazione
1999/2000 risulta un reddito imponibile pari a fr. 23'292.-,
da cui, giusta l'art. 30 LCAMal (il reddito determinante
risulta dalla somma arrotondata al mille franchi superiore del reddito
imponibile per l'imposta cantonale e di un quindicesimo della sostanza
imponibile
per l'imposta cantonale eccedente fr. 150'000.-
per le persone sole e fr. 200'000.per le famiglie), un
reddito determinante di fr. 24'000.-;
considerato che, in applicazione dell'art. 1 lett. c) DE
06.11.2001, hanno diritto al sussidio le persone sole, il cui reddito
determinante non supera fr. 22'000.-;
decide:
II reclamo contro la decisione del 31 gennaio 2002 dell'Ufficio
dell'assicurazione malattia
è respinto."
(cfr. doc. _)
1.2. Con ricorso
del 15 aprile 2002 __________ rileva che:
"
(…)
Lavorando da sola e avendo a carico mia figlia che attualmente va
a scuola a tempo pieno, devo pagare la cassa malati per ambedue. Fino all'anno
scorso ho sempre ottenuto questo sussidio, non riesco a comprendere perché
quest'anno mi è stato negato visto che la mia situazione finanziaria non é
cambiata e mia figlia sta ancora studiando." (cfr. doc. _)
All’accoglimento
del gravame si oppone l’Ufficio dell'Assicurazione Malattia con osservazioni
del 21 maggio 2002 in cui evidenzia:
"
(…)
Si tratta di gravame ordinario in cui bisogna riferirsi ai dati
fiscali applicabili, qui non contestati.
Inoltre la parte ricorrente, in applicazione degli artt. 26 e 27
LCAMal, deve pacificamente essere considerata persona sola.
Nel caso di specie, i dati fiscali applicabili indicano
inequivocabilmente il superamento dei limiti di reddito determinante che
secondo quanto stabilito dal Consiglio di Stato conferiscono il diritto al
sussidio nell'assicurazione sociale contro le malattie per l'anno 2002.
A titolo abbondanziale si specifica che fino al 2001 la ricorrente
ha potuto beneficiare del sussidio in quanto risultava famiglia giusta l'art. 25 cpv. 1 lett. c) LCMal." (cfr. doc. _)
Alla
ricorrente è stata concessa la possibilità di formulare delle osservazioni alla
risposta di causa e di presentare ulteriori elementi di prova. Il giudice
delegato ha acquisito gli atti fiscali della tassazione 1999 – 2000 e della
successiva tassazione 2001 – 2002.
In
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice
unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria
civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti
al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 18 febbraio 2002 nella causa
H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29
gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella
causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22
dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa
C., I 623/98).
Nel
merito
2.2. Conformemente
a quanto disposto dall'art. 23 LCAMal, il Cantone ed i Comuni partecipano al
pagamento delle quote a carico degli assicurati di condizioni economiche
modeste per le prestazioni minime previste dalla legge.
Gli
assicurati di condizioni economiche modeste sono definiti dall'art. 29 LCAMal:
si tratta delle famiglie il cui reddito determinante non supera i fr. 32.000.-
e delle persone sole il cui reddito non supera i fr. 20.000.-.
Con
decreto esecutivo del 18.11.1997, il Consiglio di Stato ha, in forza dell’art
49 LCAMal, ritoccato verso l’alto i limiti di reddito che conferiscono diritto
al sussidio, con effetto a decorrere dal 1.1.1998. Questi limiti sono ora di
fr. 22.000.- per le persone sole e di fr. 34.000.- per le famiglie (cfr. art 1
lett. c D.E. 14.11.2000). Questi valori sono stati ripresi nel DE concernente
il calcolo per l’applicazione dei sussidi nell’assicurazione sociale malattie
per l’anno 2002.
Di
regola, il reddito determinante risulta, secondo l'art. 30 LCAMal, dalla somma
arrotondata al mille franchi superiore:
a)
del reddito imponibile desunto dalla tassazione ordinaria o intermedia del
biennio stabilito dal Consiglio di Stato;
b)
di un quindicesimo della sostanza imponibile desunta dalla tassazione
ordinaria o intermedia del biennio stabilito dal Consiglio di Stato, per la
parte eccedente l'importo di fr. 150.000.- per le persone sole e fr. 200.000.-
per le famiglie.
Per il
2002 (come nel caso in esame, ma anche il precedente anno 2001), il Consiglio
di Stato ha stabilito che il reddito determinante é rilevato dalle
classificazioni per l’imposta cantonale del periodo di tassazione 1999/2000
oppure dalla tassazione intermedia più recente e relativa all’anno di
competenza (D.E. 14.11.2000).
Va ancora
rammentato come, ai sensi dell’art. 31 LCAMal, il legislatore ticinese abbia
riservato l’accertamento del reddito determinante, secondo il Regolamento
allestito dall’esecutivo cantonale, nei seguenti casi:
"a) delle
persone soggette all'imposta cantonale solo per una parte del loro reddito o
della loro sostanza;
b) delle persone soggette all'imposta alla
fonte;
c) delle persone sole con reddito imponibile nullo o reddito lordo
annuo inferiore a fr. 6000.- secondo il biennio fiscale determinante, che
esercitano un'attività lucrativa;
d) in altri casi particolari."
In virtù
del Regolamento della Legge cantonale sull’assicurazione obbligatoria contro le
malattie emanato il 18 maggio 1994 modificato dal Consiglio di Stato con
decreto esecutivo del 27 ottobre 1999 avente valenza dal 1 gennaio 2000, il
reddito determinante va accertato dall’Istituto delle assicurazioni sociali in
maniera autonoma, “in particolare nei seguenti casi”:
" a) persone
soggette all'imposta alla fonte;
b) decesso del coniuge;
c) matrimonio, divorzio o separazione per sentenza giudiziaria o
di fatto, nel caso di assenza di tassazione applicabile;
d) persone sole che esercitano un'attività lucrativa o conducono
esistenza autonoma, con reddito imponibile nullo o reddito lordo annuo
inferiore a fr. 6000.- secondo il biennio fiscale determinante;
e) persone domiciliate che al momento dell'istanza non dispongono
di alcuna tassazione fiscale e per le quali non sarà emessa una tassazione
relativa al periodo fiscale determinante;
f) persone al beneficio di misure ai sensi della legge
sull'assicurazione contro la disoccupazione, dopo almeno sei mesi di inattività
lucrativa;
g) persone al beneficio di prestazioni ai sensi della legge
sull'assistenza sociale; d'intesa con il competente Ufficio;
h) cessazione definitiva dell'attività lucrativa a causa di
pensionamento o di invalidità;
i) cessazione temporanea di attività lucrativa per
riqualificazione o perfezionamento professionale;
l) cessazione dell'attività lucrativa a seguito di maternità;
m) diminuzione importante del reddito lordo rispetto al medesimo
dato desumibile dai parametri fiscali applicabili."
Va ancora
osservato come la definizione di persona sola rispettivamente di famiglia sia
data dagli art. 26 e 27 LCAMal. Nel Messaggio 3 gennaio 1996 relativo alla
citata legge cantonale di applicazione della Legge Federale sull’assicurazione
malattia, per quanto attiene al concetto di figlio, l’Esecutivo cantonale ha
richiamato quanto ritenuto nella LAMal. In virtù della Legge federale per gli assicurati che non hanno ancora compiuto 18
anni l’assicuratore deve fissare un premio più basso rispetto a quello degli
assicurati d’età superiore (adulti) ed è legittimato a fare altrettanto nel
caso di assicurati che non hanno ancora compiuto 25 anni. Il richiamo voluto
dal Messaggio citato è agli art. 252 e segg. CCS. Il Codice civile Svizzero
prevede che i genitori devono provvedere al mantenimento del figlio,
incluse le spese d’educazione e formazione e delle misure prese a sua tutela e
che il mantenimento consiste nella cura e nell’educazione ovvero, se il figlio
non è sotto la custodia dei genitori, in prestazioni pecuniarie (art. 276 CCS).
L’obbligo di mantenimento dura sino alla sua maggiore età del figlio (art. 277
CCS).
Se,
raggiunta la maggiore età, il figlio non ha ancora una formazione appropriata,
i genitori, per quanto si possa ragionevolmente pretendere da loro dato
l’insieme delle circostanze, devono continuare a provvedere al suo mantenimento
fino al momento in cui una simile formazione possa normalmente concludersi
(art. 277 cpv. 2 CCS). L’obbligo di mantenimento si estende quindi al di la del
compimento del diciottesimo anno d’età quando il figlio è in formazione come
nel caso di specie. L’obbligo legale per il genitore di mantenere il figlio
anche successivamente al compimento del diciottesimo anno d’età quando sia in
corso una formazione non è trattato dall’art. 27 LCAmal. La legge cantonale di
applicazione alla LAMal rammenta che il celibe o la nubile di età superiore a
18 anni è considerato/a persona sola.
2.3. Per le
persone sole con un reddito imponibile nullo o riferito ad un reddito lordo
inferiore ai CHF 6'000.- il reddito determinante è quello della persona o della
famiglia da cui dipendono per il loro sostentamento se questo reddito di
riferimento non supera i CHF 55'000.-. In virtù dell’art. 52 del RegLCAMal:
"
Le persone sole con reddito imponibile nullo o
reddito lordo annuo
inferiore a fr. 6’ 000.-, secondo il biennio
fiscale determinante, sono esentate dallo specificare il nucleo primario di
riferimento se al momento dell’istanza hanno un’entrata lorda propria non
inferiore al limite massimo per persone sole ai sensi della legge federale
sulle prestazioni complementari AVS/AI, su base mensile."
Secondo
l’Ordinanza 01 sull’adeguamento delle
prestazioni complementari all’AVS/AI il limite massimo per persone sole ai
sensi della LPC è di CHF 16'800.- annui. In altri termini se, al momento
dell’inoltro della domanda di sussidio l’assicurato aveva un’imposizione nulla
o riferita ad un reddito lordo inferiore ai CHF 6'000.-, l’amministrazione
doveva verificare l’esistenza di un reddito proprio (per l’esenzione dallo
specificare il reddito determinante del nucleo primario) non inferiore ai CHF
16'800.- annui.
Nel caso
di specie __________ ha una figlia che non esercita attività lavorativa e che –
essendo nata nel 1983 – va considerata persona sola. I termini utilizzati dalla
legge agli art. 26 e 27 LCAMal sono decisamente chiari ed esprimono
esplicitamente la volontà del legislatore di ritenere – quale persona sola – la
persona celibe o nubile con più di 18 anni (in questo senso l’art. 25 litt. b
et c a contrario; art. 26 litt. a, art. 27 LCAMal). Il concetto di figlio ed i
suoi effetti riferiti alla concessione del sussidio con integrazione nella
famiglia – contrariamente alla richiesta della ricorrente – non può essere
esteso e le critiche della signora __________ non possono essere seguite da
questo TCA. Non possono quindi essere considerati figli formanti una famiglia
ai sensi dell’art. 25 LCAMal i figli aventi un’età superiore ai 18 anni anche
se perdura la loro formazione. In caso di progenie in formazione il legislatore
ha previsto la possibilità di ottenere – da parte del figlio considerato
persona sola – la concessione del sussidio quando il reddito di riferimento
della famiglia non sia superiore ai CHF 55'000.-.
Nel caso
di specie il ricorso della signora __________ deve quindi essere respinto.
L’Ufficio dell'Assicurazione Malattia ha rettamente ritenuti assenti gli
estremi, desumibili dalla tassazione di riferimento (1999 – 2000), gli estremi
per la concessione del sussidio alla ricorrente quale persona sola. A giusto
titolo non è stato ritenuto, alla luce degli art. 26 e 27 LCAMal, che la
signora __________ formasse – unitamente alla figlia ultra diciottenne – una
famiglia nel senso della legge. In questo caso non poteva più essere
considerato il reddito della famiglia quale reddito determinante ma quello
delle persone sole, reddito che – purtroppo per poco – è superato (CHF
23'292.-).
Alla
figlia della ricorrente sarà possibile domandare la concessione del sussidio
siccome studente presso la Scuola Cantonale di __________ e senza reddito, ciò
alla luce del reddito della madre.
Il
ricorso va respinto senza conseguenza di tasse e spese e senza riconoscimento
di ripetibili.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
é respinto.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Intimazione
alle parti.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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