AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
36.2002.35
Data decisione, Autorità:
06.05.2002, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
36.2002.00035-37
IR/sc
Lugano
6 maggio 2002
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
giudice delegato
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
per statuire sulla petizione 11 marzo 2002
formulata da
__________,
2.
__________,
3.
__________,
2.,3. rappr. da: avv. __________,
contro
__________,
rappr. da: __________,
in materia di assicurazione contro le malattie
Letti gli atti e ritenuto:
In
fatto ed in diritto
- Con
scritto dell’11 marzo 2002 __________o, __________ e __________ hanno inoltrato
a questo TCA un’istanza tendente all’esperimento di conciliazione al fine di
essere convocati dinanzi al Tribunale Cantonale delle Assicurazioni unitamente
ai rappresentanti della __________, rappresentata dal suo centro regionale di
servizio a __________, in relazione a premi pagati assertivamente in maniera
maggiore rispetto a quanto dovuto. I signori __________ hanno in particolare
chiesto al TCA:
"(…)
· l'accertamento del
buon diritto degli attori alla riduzione del premio per le assicurazioni
integrative e della consistenza dello stesso.
· la pretesa di
risarcimento per la restituzione di quanto pagato in eccesso che in questa sede
viene quantificato in non meno di fr. 3'077.70, con gli interessi da calcolarsi
pro rata sui singoli premi mensili, subordinatamente a far tempo dal 31 ottobre
2001."
(Doc. _; pag. 4)
Nella
misura in cui la procedura incoata presso questo Tribunale poteva riguardare
premi dell’assicurazione malattia obbligatoria il gravame è stato considerato
un ricorso dichiarato irricevibile con sentenza del 22 marzo 2002. Nello stesso
atto ai signori __________ veniva in particolare rammentato come:
"2.2. In
materia di assicurazione sociale contro la malattia, l’assicurato può adire il
Tribunale Cantonale delle Assicurazioni contro le decisioni
dell’amministrazione nei termini previsti dall’art. 1 litt. g LPrTCA mentre per
quanto attiene alle prese di posizione degli assicuratori malattia autorizzati
all’esercizio ai sensi della LAMal emanate in ambito delle coperture
complementari è data facoltà di introdurre al Tribunale Cantonale delle
Assicurazioni petizione per vantare le pretese frustrate.
2.3. La
LPrTCA regola la procedura dinanzi al TCA prevedendo, “per quanto non stabilito
dalla presente legge” (art. 23) un rinvio al CPC secondario rispetto al rinvio
alle “norme federali che regolano le materie”. In altri termini la procedura civile,
richiamata nell’istanza in discussione, è applicabile unicamente in via
suppletiva e sussidiaria, non completiva, unicamente se la legge che regola la
procedura dinanzi al TCA non stabilisce norme precise (ad esempio per
l’audizione di testi) rispettivamente ancora se le leggi materiali applicabili
ai casi sottoposti al giudizio del TCA non regolano il modo di procedere. Nel
caso specifico appaiono quindi applicabili, in primis, la LPr.TCA e le norme
della LAMal che regolano la materia del procedere.
In
particolare la LAMal, dopo avere specificato al Titolo 5, Capitolo 1, la
procedura di emanazione di decisione da parte dell’assicuratore autorizzato, la
possibilità di compulsazione degli atti, la facoltà di assistenza
amministrativa da parte della Cassa Malati, oltre ad altri temi riferiti
all’obbligo di serbare il segreto, al trattamento dei dati personali ed alla
comunicazione dei dati, regola il vero e proprio contenzioso agli artt. 85 e
segg. LAMal (capitolo 2). L’art. 85 indica come, avverso la decisione
dell’amministrazione, sia data facoltà all’assicurato di inoltrare opposizione
alla Cassa nel termine di 30 giorni, ed ancora come detta procedura sia
gratuita e non soggetta all’esaurimento di vie ricorsuali interne alla Cassa
Malattia. L’art. 86 LAMal prevede poi che, avverso la decisione emanata su
opposizione da parte dell’assicuratore malattia nella sua veste di
amministrazione, è data facoltà di aggravarsi al Tribunale Cantonale delle
Assicurazioni (in Ticino) mediante ricorso di diritto amministrativo nel
termine di 30 giorni. La norma indica quale tribunale sia competente
territorialmente mentre l’art. 87 LAMal precisa alcuni dettami della procedura,
lasciata comunque per il resto alla libera determinazione dei Cantoni,
specificando i precetti di semplicità, celerità (speditezza) e gratuità.
Indicando in particolare la necessità di esposizione concisa dei fatti, delle
conclusioni e delle motivazioni e l’obbligo d’accertamento d’ufficio dei fatti.
Sempre all’art. 87 LAMal il diritto federale prevede la possibilità, “se le
circostanze lo giustificano”, a giudizio del TCA o del giudice delegato, di
convocazione delle parti per un dibattimento. In altri termini la legge di
merito applicabile alla fattispecie prevede specificatamente la possibilità di
convocare le parti per un dibattimento, tale scelta è lasciata però al giudice
e solo se le circostanze lo giustificano a fronte di specifica impugnativa.
Come
indicato in precedenza solo sussidiariamente sono applicabili le norme della
procedura civile, esse sono suppletorie e non possono invece divenire
completive rispetto alle norme procedurali applicabili secondo la LPr.TCA
rispettivamente alle norme – qui – della LAMal. Ne discende che istituti
giuridici speciali del CPC non previsti dalla LPrTCA o dalla LAMal,
rispettivamente specificatamente regolati in queste due leggi, non possono
trovare applicazione dinanzi al Tribunale Cantonale delle Assicurazioni. In
particolare non possono essere svolte procedure conciliative poiché la LPr.TCA
e la LAMal prevedono specificatamente intervento del TCA a seguito di
impugnativa o petizione precisando modalità delle stesse e prevedono i casi di
convocazione delle parti.
(…)
2.7. Nella
misura in cui l’istanza dei signori __________ vada intesa quale domanda di
convocazione delle parti per dirimere questione connessa ai premi delle
coperture complementari da essi concluse con l’assicuratore __________,
circostanza questa che – come detto - non traspare in maniera sufficientemente
chiara dall’atto in discussione in assenza di riferimenti precisi (i signori
__________ non hanno specificato di quali coperture beneficino, quali premi
versino complessivamente all’assicuratore, non hanno dettagliato la
composizione del premio, non hanno prodotto documento alcuno a sostegno della
domanda – riservandosi la produzione della documentazione all’udienza – in
particolare non hanno prodotto le condizioni generali e particolari riferite
alle coperture d’assicurazione), l’atto può essere ritenuto quale petizione
(art. 1 cpv. 3 LPr.TCA) alla luce della non ammissibilità di una procedura
conciliativa.
La petizione
deve però essere completata, viste le lacune evidenziate in precedenza, con
richiamo all’art. 2 LPr.TCA che impone – se un atto non risponde alle
condizioni imposte dall’art. 1 a LPr.TCA – rinvio dello stesso alla parte da
cui proviene con l’invito a volerlo completare.
L’atto va
quindi rinviato ai signori __________, __________ e __________ con
l’assegnazione di un termine scadente il prossimo 29 aprile 2002 per completarlo
con l’indicazione precisa dei fatti posti alla base delle pretese, in
particolare con specificazione della copertura beneficiata dagli stessi, con
produzione delle condizioni contrattuali dalle quali deriverebbe il loro
diritto al versamento di un premio inferiore rispetto a quello preteso
rispettivamente pagato, con indicazione quindi di dettagliate motivazioni e
conclusioni precise.
2.8. Alla
luce di quanto precede l’atto 11/13 marzo 2002 va ritenuto quale gravame
irricevibile in ambito di assicurazione obbligatoria contro le malattie mentre
va rinviato agli istanti signori __________ nella misura in cui vada inteso
quale petizione in ambito di prestazioni complementari all’assicurazione
obbligatoria contro le malattie."
- Come
indicato l’atto è quindi stato ritrasmesso ai signori __________ con la
concessione di un termine scadente il 29 aprile 2002 per la completazione
(nella misura in cui l’azione fosse da ritenere riferita a premi
dell’assicuratore malattia fondati sulla LCA e quindi per prestazioni
complementari) con l’avvertenza di legge che “ Trascorso infruttuoso il termine
di cui al dispositivo no. 2 l’istanza sarà dichiarata irricevibile”.
Con scritto 26
marzo 2002 l’avv. __________ ha comunicato al Giudice delegato di ritenere il
provvedimento del 22 marzo 2002 del TCA “frutto di un errore manifesto” poiché
con “l’istanza in esame non viene affatto chiesto quanto indicato al
considerando 1.2 … - ossia in definitiva la condanna di __________ al pagamento
di una determinata somma di denaro -, bensì la convocazione di un esperimento
di conciliazione avente per oggetto una pretesa che gli istanti ancora non
intendono sottoporre a giudizio (ma unicamente a un tentativo di conciliazione
analogo a quello previsto dagli artt. 354 e segg. CPC, caratterizzato da
succinta esposizione dei fatti senza necessità di produrre documentazione che
potrà venire esibita all’udienza stessa)”. I signori __________ hanno fatto
rilevare che l’ammissibilità di un tale procedere sarebbe stata ammessa in
passato – come evidenziato dallo stesso decreto 22 marzo 2002 del TCA d’altra
parte – con l’osservazione che “… se la vertenza venisse conciliata non vi sarà
ovviamente necessità di una causa, a tutto vantaggio dell’economia di giudizio
e processuale”. Per i signori __________ è indicata nell’istanza, in maniera
sintetica ma sufficientemente completa, la ragione “dell’indebito arricchimento
dell’__________. Il distinguo tra le diverse modalità assicurative non è
rilevante”. Sempre nella comunicazione doc. _ i signori __________ indicano
come “Non si tratta infatti di contestazioni di decisioni …, e neppure di
premi, prestazioni o altro.
Nelle sue
conclusioni il patrocinatore dei ricorrenti e ricorrente lui stesso avv.
__________ ha chiesto al TCA di “volere riconsiderare (tenuto conto anche
dell’ampia discrezionalità che la procedura consente) la presa di posizione del
Tribunale … che sembra volere imporre l’avvio di una azione giudiziaria che
allo stadio attuale non necessariamente si giustifica. Se ciò dovesse essere il
caso mi limiterei a riproporre la medesima istanza e all’udienza otterremo
dalla cassa la produzione di tutti gli atti e conteggi dai quali risulterà
l’illecita percezione di un premio non correttamente conteggiato”.
- Nonostante
quindi l’invito a volere completare la sua petizione rivolto all'avv.
__________ questi non ha completato l’atto, ha omesso di fornire quelle
indicazioni richieste esplicitamente dal TCA con decreto 22 marzo 2002.
Anzi il
rappresentante dei signori __________ ha esplicitamente dichiarato come il caso
di specie non si riferisca a “contestazioni di premi” e la volontà di ottenere
soltanto una udienza. Da evidenziare qui come in virtù delle norme della
procedura civile evocate dagli attori la presenza delle parti al tentativo di
conciliazione non è obbligatoria e l’assenza di una delle parti fa decadere
automaticamente la procedura. Un tale procedere, se adottato dal TCA,
rischierebbe di moltiplicare le procedure, la necessità di udienze svolte senza
disporre della documentazione alla base delle pretese delle parti istanti e
spesso delle potenziali parti convenute, e comporterebbe un dispendio di
energie e tempo sottratto alle istruttorie ed ai giudizi di merito che presso
il TCA non sono - di principio - soggetti a percezione di tasse e spese
giudiziarie.
I signori
__________ hanno poi esplicitamente indicato che il TCA, ma si tratta in realtà
della procedura che questo Tribunale deve applicare, sembra voglia imporre
“l’avvio di una azione giudiziaria” ciò che “non necessariamente si
giustifica”.
- Questo
TCA, pur ammettendo che in passato – a fronte di una istanza presentata
dall’avv. __________ – ha convocato le parti ad una udienza conciliativa, deve
qui ribadire quanto contenuto nella decisione 22 marzo 2002 ossia l’inammissibilità
di detta procedura. Le motivazioni sono riportate nella decisione richiamata e
riprese nelle considerazioni che precedono. Una convocazione delle parti non
entra quindi in linea di conto a maggior ragione se si pon mente alle
considerazioni degli istanti contenute nell’atto 11 marzo 2002 a pag. 3 dove si
rammenta che:
" I tentativi
degli attori di ottenere una ricalcolazione dei premi per i mesi successivi al
1 gennaio 1997 sono rimasti infruttuosi, la cassa trincerandosi dietro
l’obiezione che avrebbe dovuto essere presentata suo tempo una richiesta
esplicita affinché i tre contratti fossero riunificati e lo sconto applicato.”
Questa
circostanza dimostra come un tentativo di conciliazione non avrebbe nessuna
ragione d’essere anche se la procedura lo permettesse.
- Come
indicato nel decreto 22 marzo 2002 di questo TCA l’atto 11 marzo 2002 poteva
essere ritenuto unicamente quale petizione formulata dai signori __________,
__________ e __________ contro l’assicuratore __________ per premi riferiti
alle coperture complementari. Detta petizione appariva non sufficientemente
motivata. Ai signori __________ è stato chiesto di precisare in particolare:
" con
l’indicazione precisa dei fatti posti alla base delle pretese, in particolare
con specificazione della copertura beneficiata dagli stessi, con produzione
delle condizioni contrattuali dalle quali deriverebbe il loro diritto al
versamento di un premio inferiore rispetto a quello preteso rispettivamente
pagato, con indicazione quindi di dettagliate motivazioni e conclusioni
precise.”
Il
decreto di completazione della petizione è stato trasmesso con la comminatoria
di declaratoria di irricevibilità della petizione in caso di infruttuosa
scadenza del termine. Questo Tribunale constata come il patrocinatore degli
attori non abbia dato seguito alla richiesta di completamento ed abbia ritenuto
sinteticamente esposte le ragioni “dell’indebito arricchimento della __________
”.
Va
rammentato in questa sede come, anche per le azioni contro assicuratori
malattia fondate sulle coperture complementari rette dal diritto privato, viga
il principio inquisitorio che impone al giudice del Tribunale Cantonale delle
Assicurazioni di acquisire d’ufficio gli elementi probatori per il chiarimento
della fattispecie. L’obbligo dell’accertamento dei fatti da parte del Tribunale
è comunque compendiato dall’obbligo di collaborazione delle parti che devono
indicare i fatti a sostegno delle loro pretese, gli elementi di prova rilevanti
e fornire la documentazione atta a dimostrare il loro buon diritto. Nel caso
specifico gli attori non hanno indicato i fatti posti alla base delle loro
pretese con sufficiente chiarezza, non hanno prodotto il benché minimo
documento a sostegno delle loro pretese, non hanno prodotto le polizze assicurative,
i conteggi dei premi, le loro richieste alla Cassa di rivedere i premi
concedendo il preteso sconto, la documentazione relativa al rifiuto
dell’assicuratore, ecc. … .
L’assenza
di una completazione rende irricevibile la petizione come al decreto 22 marzo
2002.
L’atto va
comunque stralciato per disinteresse della parte attrice.
In
effetti nella loro comunicazione 26 marzo 2002 i signori __________ hanno
ribadito la loro intenzione di ottenere una procedura conciliativa mentre:
“ non viene
affatto chiesto … la condanna della __________ al pagamento di una
determinata somma di denaro”
ribadendo
poi che nel caso in discussione non si tratterebbe di contestazioni di
decisioni, e neppure di premi, prestazioni o altro, con l’osservazione che:
“ la presa di
posizione del Tribunale … sembra volere imporre l’avvio di una azione
giudiziaria che allo stadio attuale non necessariamente si giustifica.”
Con
queste esplicite affermazioni i signori __________ hanno esplicitamente
indicato la non intenzione di avviare una procedura contenziosa nei confronti
dell’assicuratore malattia __________, non è loro volontà chiedere la condanna
dell’assicurazione al pagamento di una determinata somma di danaro.
Affermazioni di questa portata, espresse da un avvocato rappresentante se
stesso ed i suoi famigliari, vanno intese quale disinteresse alla procedura
contenziosa incoata con l’atto 11 marzo 2002. Ciò giustifica lo stralcio della
procedura senza carico di tasse e spese e senza riconoscimento di ripetibili.
Decreta 1. Nella
misura in cui è ricevibile la petizione 11 marzo 2002 formulata da __________,
__________ e __________ contro la __________, è stralciata dai ruoli.
-
Non si prelevano né
tasse né spese e non si attribuiscono ripetibili;
-
Intimazione
alle parti a sensi ed effetti di legge.
Il
giudice delegato
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Ivano
Ranzanici
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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