AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
36.2002.32
Data decisione, Autorità:
22.03.2002, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
36.2002.00032-34
36.2002.00035-37
IR/sc
Lugano
22 marzo 2002
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
giudice delegato
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
vista l'istanza 11 marzo 2002 per
esperimento di conciliazione formulata da
__________,
2.
__________,
3.
__________,
2.,3. rappr. da: avv. __________,
contro
__________,
rappr. da: __________,
in materia di assicurazione contro le
malattie
Letti gli atti e ritenuto:
In
fatto
1.1. __________,
__________ e __________ hanno inoltrato a questo TCA un’istanza tendente
all’esperimento di conciliazione al fine di essere convocati dinanzi al Tribunale
Cantonale delle Assicurazioni unitamente ai rappresentanti della __________,
rappresentata dal suo centro regionale di servizio a __________, in relazione a
premi pagati assertivamente in maniera maggiore rispetto a quanto dovuto.
1.2. In particolare
con l’istanza di cui si tratta i signori __________, __________ e __________
chiedono:
"
(…)
· l'accertamento del
buon diritto degli attori alla riduzione del premio per le assicurazioni
integrative e della consistenza dello stesso.
· la pretesa di risarcimento
per la restituzione di quanto pagato in eccesso che in questa sede viene
quantificato in non meno di fr. 3'077.70, con gli interessi da calcolarsi pro
rata sui singoli premi mensili, subordinatamente a far tempo dal 31 ottobre
2001."
(Doc. _; pag. 4)
Nonostante
il riferimento a premi relativi alle assicurazioni “integrative” i signori
__________ richiamano l’art. 87 LAMal quale base procedurale, fanno riferimento
a copertura per rischio di malattia, accennano a franchigie ed al
"trasferimento presso la collettiva degli avvocati", lasciando
intendere con ciò che la procedura si riferisce anche a premi
dell’assicurazione obbligatoria.
All'istanza
non è stato annesso documento alcuno atto a chiarire in maniera tranquillante
la natura di tutti i premi contestati.
1.3. L’istanza
tende come detto ad ottenere l’indizione di un esperimento di conciliazione
fondandosi sull’applicazione degli art. 354 e segg. CPC per il richiamo di cui
all’art. 23 LPr.TCA.
In
diritto
In
ordine
2.1. Nella misura
in cui, con l’istanza che occupa questo TCA i signori __________ sembrano
aggravarsi contro la presa di posizione della __________ in materia di premi
dell’assicurazione contro le malattie la fattispecie va giudicata nel merito.
Trattandosi di vertenza che, nei limiti descritti, non pone questioni
giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la
difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può
dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli
26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv.
1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle
assicurazioni (cfr. STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del
29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella
causa F., U 347/98; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA
del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
2.2. In materia
di assicurazione sociale contro la malattia, l’assicurato può adire il
Tribunale Cantonale delle Assicurazioni contro le decisioni
dell’amministrazione nei termini previsti dall’art. 1 litt. g LPrTCA mentre per
quanto attiene alle prese di posizione degli assicuratori malattia autorizzati
all’esercizio ai sensi della LAMal emanate in ambito delle coperture
complementari è data facoltà di introdurre al Tribunale Cantonale delle
Assicurazioni petizione per vantare le pretese frustrate.
2.3. La LPrTCA
regola la procedura dinanzi al TCA prevedendo, “per quanto non stabilito dalla
presente legge” (art. 23) un rinvio al CPC secondario rispetto al rinvio alle
“norme federali che regolano le materie”. In altri termini la procedura civile,
richiamata nell’istanza in discussione, è applicabile unicamente in via suppletiva
e sussidiaria, non completiva, unicamente se la legge che regola la procedura
dinanzi al TCA non stabilisce norme precise (ad esempio per l’audizione di
testi) rispettivamente ancora se le leggi materiali applicabili ai casi
sottoposti al giudizio del TCA non regolano il modo di procedere. Nel caso
specifico appaiono quindi applicabili, in primis, la LPr.TCA e le norme della
LAMal che regolano la materia del procedere.
In
particolare la LAMal, dopo avere specificato al Titolo 5, Capitolo 1, la
procedura di emanazione di decisione da parte dell’assicuratore autorizzato, la
possibilità di compulsazione degli atti, la facoltà di assistenza
amministrativa da parte della Cassa Malati, oltre ad altri temi riferiti
all’obbligo di serbare il segreto, al trattamento dei dati personali ed alla
comunicazione dei dati, regola il vero e proprio contenzioso agli artt. 85 e
segg. LAMal (capitolo 2). L’art. 85 indica come, avverso la decisione
dell’amministrazione, sia data facoltà all’assicurato di inoltrare opposizione
alla Cassa nel termine di 30 giorni, ed ancora come detta procedura sia
gratuita e non soggetta all’esaurimento di vie ricorsuali interne alla Cassa
Malattia. L’art. 86 LAMal prevede poi che, avverso la decisione emanata su
opposizione da parte dell’assicuratore malattia nella sua veste di
amministrazione, è data facoltà di aggravarsi al Tribunale Cantonale delle
Assicurazioni (in Ticino) mediante ricorso di diritto amministrativo nel
termine di 30 giorni. La norma indica quale tribunale sia competente territorialmente
mentre l’art. 87 LAMal precisa alcuni dettami della procedura, lasciata
comunque per il resto alla libera determinazione dei Cantoni, specificando i
precetti di semplicità, celerità (speditezza) e gratuità. Indicando in
particolare la necessità di esposizione concisa dei fatti, delle conclusioni e
delle motivazioni e l’obbligo d’accertamento d’ufficio dei fatti. Sempre
all’art. 87 LAMal il diritto federale prevede la possibilità, “se le
circostanze lo giustificano”, a giudizio del TCA o del giudice delegato, di
convocazione delle parti per un dibattimento. In altri termini la legge di
merito applicabile alla fattispecie prevede specificatamente la possibilità di
convocare le parti per un dibattimento, tale scelta è lasciata però al giudice
e solo se le circostanze lo giustificano a fronte di specifica impugnativa.
Come indicato
in precedenza solo sussidiariamente sono applicabili le norme della procedura
civile, esse sono suppletorie e non possono invece divenire completive rispetto
alle norme procedurali applicabili secondo la LPr.TCA rispettivamente alle
norme – qui – della LAMal. Ne discende che istituti giuridici speciali del CPC
non previsti dalla LPrTCA o dalla LAMal, rispettivamente specificatamente
regolati in queste due leggi, non possono trovare applicazione dinanzi al
Tribunale Cantonale delle Assicurazioni. In particolare non possono essere
svolte procedure conciliative poiché la LPr.TCA e la LAMal prevedono
specificatamente intervento del TCA a seguito di impugnativa o petizione precisando
modalità delle stesse e prevedono i casi di convocazione delle parti.
Nel merito
2.4. Nel concreto
caso l’esposto dell’avv. __________ non specifica sufficientemente se egli
contesti i premi dovuti per l’assicurazione sociale obbligatoria contro le
malattie o se egli si riferisca a premi dovuti per le coperture complementari
da lui concluse unitamente ai membri della sua famiglia. Il testo dell’istanza
non precisa tale contesto in maniera chiara. Il richiamo all’art. 87 LAMal ed
alla procedura contenziosa conseguente alle decisioni in materia di
assicurazione obbligatoria contro la malattia nonché il richiamo alla copertura
dei signori __________ “per il rischio malattia” presso __________, il
riferimento ai “premi … pagati facendo uso contenuto delle prestazioni” nonché
il riferimento a “franchigie” ed al voluto passaggio nella collettiva degli
avvocati permette di ritenere che i premi cui si fa riferimento nell’istanza in
discussione possano anche essere premi dell’assicurazione obbligatoria contro
le malattie. Ciò nonostante l’utilizzo del termine di “assicurazioni
integrative” utilizzato nel petitum.
2.5. Al legale
rappresentante se stesso ed i membri della sua famiglia è noto che in ambito
dell’assicurazione sociale obbligatoria è data facoltà di adire il Tribunale
Cantonale delle Assicurazioni unicamente avverso decisioni dell’assicuratore
malattie (agente nella sua veste di amministrazione) emesse su opposizione.
Infatti la LAMI - che regolamentava, sino al 31 dicembre 1995, l’assicurazione contro
le malattie - é stata sostituita, con effetto a decorrere dal 1. gennaio 1996,
dalla nuova legge federale sull'assicurazione malattie (LAMal) e, giusta l’art
102 LAMal, le previgenti assicurazioni delle cure medico-sanitarie e
d’indennità giornaliere continuate dalle casse malati riconosciute sono rette
dal nuovo diritto a decorrere dall’entrata in vigore della LAMal. Al caso
sottoposto all’esame di questo TCA è, dunque, applicabile la LAMal (i premi di
cui si postula la riduzione sono quelli a partire dal 1997).
Secondo
quanto disposto dall'art 1 LAMal, l'assicurazione sociale contro le malattie
comprende l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie e
l'assicurazione di indennità giornaliera facoltativa. La LAMal si applica
soltanto all'assicurazione malattia sociale così definita e, contrariamente a
quanto succedeva in ambito LAMI, le assicurazioni complementari offerte dalle
casse malati sono diventate di diritto civile e sono rette, in applicazione
dell'art 12 cpv. 3 LAMal, dalla legge federale sul contratto d'assicurazione
(LCA). Alla netta divisione materiale fra assicurazione sociale contro le
malattie e assicurazioni complementari operata dalla LAMal corrisponde
un'altrettanta netta cesura dei rimedi giuridici: se per la prima le vie di
diritto sono quelle previste dalla procedura amministrativa, per le seconde
sono da intraprendere le vie di diritto previste per i litigi civili (cfr. R.
Spyra, Le nouveau régime de l'assurance-maladie complémentaire, Revue suisse
d'assurances/Schweizerische Versicherung-Zeitschrift 1995, N. 7/8, p. 192-200;
R. Spyra, Le contentieux de la nouvelle assurance-maladie, Sécurité sociale
5/1995, p. 256259; P-Y Greber, Quelques questions relatives à la nouvelle loi
fédérale sur l'assurance-maladie, in Revue de droit administratif et de droit
fiscal, 3/4, 1996, p. 225-251).
Va
evidenziato comunque come il TCA sia competente a dirimere, oltre alle vertenze
fondate sull'assicurazione sociale contro le malattie, anche quelle riguardanti
le assicurazioni ad essa complementari (art. 75 LCAMal).
La
questione sottoposta all’esame di questo TCA va esaminata separatamente, sia
dal profilo dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie che da
quello delle assicurazioni complementari. In effetti, come specificato più
sopra, l’indicazione dei premi che farebbero oggetto di contestazione da parte
dell’avv. __________, per se e per gli altri membri della sua famiglia, non
appare precisamente contestualizzata e chiaramente delimitata, anche in assenza
di produzione di documentazione con l'istanza.
A.
ASSICURAZIONE SOCIALE CONTRO LE MALATTIE
2.6. Come
indicato agli assicurati è data la possibilità di adire il TCA, nell’ambito
dell’assicurazione sociale obbligatoria contro le malattie, unicamente a fronte
di decisione su opposizione della Cassa. In casu i signori __________ non hanno
sostenuto che l’amministrazione abbia emanato una decisione, e tantomeno una
decisione su opposizione, ed ancora non indicano di avere postulato
l’emanazione di una formale decisione.
Nella
misura in cui l’istanza in discussione vada intesa quale ricorso in materia di
assicurazione obbligatoria contro le malattie la stessa si palesa irricevibile
alla luce delle norme della LAMal citate applicabili alla fattispecie. In altri
termini sono impugnabili dinanzi al TCA unicamente le decisioni su opposizione
emanate dalle Casse Malati autorizzate in ambito di assicurazione obbligatoria
contro le malattie, rispettivamente può essere impugnata al TCA la mancata
emanazione di una decisione nonostante formale richiesta dell’assicurato. Come
specificato nelle considerazioni che precedono una domanda tendente ad ottenere
la convocazione delle parti per un tentativo di conciliazione non appare
ammissibile in questa sede.
La
circostanza secondo cui in passato il Tribunale Cantonale delle Assicurazioni
abbia eseguito – per mere ragioni di opportunità – esperimenti di conciliazione
non permette di riconoscere ai signori __________ un diritto a tale procedura.
B.
ASSICURAZIONI COMPLEMENTARI
2.7. Nella misura
in cui l’istanza dei signori __________ vada intesa quale domanda di
convocazione delle parti per dirimere questione connessa ai premi delle
coperture complementari da essi concluse con l’assicuratore __________,
circostanza questa che – come detto - non traspare in maniera sufficientemente
chiara dall’atto in discussione in assenza di riferimenti precisi (i signori
__________ non hanno specificato di quali coperture beneficino, quali premi
versino complessivamente all’assicuratore, non hanno dettagliato la
composizione del premio, non hanno prodotto documento alcuno a sostegno della
domanda – riservandosi la produzione della documentazione all’udienza – in
particolare non hanno prodotto le condizioni generali e particolari riferite
alle coperture d’assicurazione), l’atto può essere ritenuto quale petizione
(art. 1 cpv. 3 LPr.TCA) alla luce della non ammissibilità di una procedura
conciliativa.
La
petizione deve però essere completata, viste le lacune evidenziate in precedenza,
con richiamo all’art. 2 LPr.TCA che impone – se un atto non risponde alle
condizioni imposte dall’art. 1 a LPr.TCA – rinvio dello stesso alla parte da
cui proviene con l’invito a volerlo completare.
L’atto va
quindi rinviato ai signori __________, __________ e __________ con
l’assegnazione di un termine scadente il prossimo 29 aprile 2002 per
completarlo con l’indicazione precisa dei fatti posti alla base delle pretese,
in particolare con specificazione della copertura beneficiata dagli stessi, con
produzione delle condizioni contrattuali dalle quali deriverebbe il loro
diritto al versamento di un premio inferiore rispetto a quello preteso
rispettivamente pagato, con indicazione quindi di dettagliate motivazioni e
conclusioni precise.
2.8. Alla luce di
quanto precede l’atto 11/13 marzo 2002 va ritenuto quale gravame irricevibile
in ambito di assicurazione obbligatoria contro le malattie mentre va rinviato
agli istanti signori __________ nella misura in cui vada inteso quale petizione
in ambito di prestazioni complementari all’assicurazione obbligatoria contro le
malattie.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Nella
misura in cui l’istanza 11 marzo 2002 tende ad ottenere intervento del
Tribunale Cantonale delle Assicurazioni in ambito dell’assicurazione medico
sanitaria obbligatoria contro le malattie, l’atto è irricevibile.
2.- Nella
misura in cui l’istanza 11 marzo 2002 costituisce petizione in ambito di
prestazioni complementari all’assicurazione obbligatorie contro le malattie, ai
signori __________, __________ e __________ viene concesso un termine scadente
il prossimo 29 aprile 2002 per completare l’atto nel senso dei considerandi.
3.- Trascorso
infruttuoso il termine di cui al dispositivo no. 2 l’istanza sarà dichiarata
irricevibile.
4.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il dispositivo no. 1 del presente
giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle
assicurazioni, Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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