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Numero d'incarto:
36.2002.21
Data decisione, Autorità:
10.05.2002, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
36.2002.00021
IR/cd
Lugano
17 maggio 2002
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
giudice delegato
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
statuendo sulla petizione del 6 febbraio
2002 di
__________,
contro
__________,
in materia di assicurazione contro le
malattie
ritenuto, in
fatto ed in diritto
- Con atti
del 6 febbraio 2002 la __________, collettiva __________, __________, si è
rivolta a questo TCA postulando il rigetto dell'opposizione interposta da
__________ al PE __________ del 14 dicembre 2001 dell'UE di __________ e la
condanna dello stesso __________ al pagamento di CHF 386,40 oltre interessi e spese.
A fondamento delle proprie pretese l'assicuratore
evidenzia quanto segue:
"
(…)
- La qui convenuta, signor __________ ,
è affiliata presso I'__________ ove per l'anno 2001, beneficia, oltre
all'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie, delle seguenti
assicurazioni integrative rette dalla LCA:
Questo però solo fino al 31.7.01, dall'1.8.01 sono state tolte le
assicurazioni integrative.
FINO 31.7.01:
-
assicurazione integrativa di cura medica per
prestazioni speciali __________
-
assicurazione integrativa di cura medica per
la prevenzione e la medicina alternativa __________
-
assicurazione integrativa ospedaliera per il
reparto comune __________
-
assicurazione __________ d'indennità
ospedaliera (fr. 12.--)
(…)
- I premi sono dovuti
mensilmente e vanno pagati in anticipo. Malgrado i numerosi solleciti, la
convenuta non ha a tutt'oggi provveduto a pagare i premi per i mesi da febbraio
a luglio 2001, afferenti le menzionate assicurazioni integrative per se stesso.
Egli ha peraltro interposto opposizione al precetto esecutivo no. __________
del 14.12.2001 dell'Ufficio esecuzione di __________, fattole notificare
dall'istante, per un importo totale di fr. 386.40 oltre interessi e
spese. Tale ammontare corrisponde a sei mensilità delle assicurazioni
complementari per __________ (fr . 64.40 x 6 mesi) per i mesi da febbraio a
luglio 2001.
(…)
-
Con la presente istanza
e sulla base dei documenti prodotti, in particolare delle proposte assicurative
sottoscritte dalla convenuta - rappresentanti un riconoscimento di debito per i
premi mensili delle assicurazioni poi concluse -, I'__________ chiede pertanto
a codesto lodevole Tribunale delle Assicurazioni la condanna della convenuta al
pagamento di fr 386.40 oltre interessi e spese, nonché il
rigetto dell'opposizione interposta da __________ al precetto esecutivo no.
__________ Ufficio esecuzione di __________." (Doc. _)
-
Con
risposta di causa del 4 aprile 2002 __________ ha ammesso di dovere l'importo
di CHF 386,40 e ne ha promesso tempestivo pagamento nei seguenti termini:
"
(…)
riconosco il mio dovuto di Fr. 386.40 nei
confronti dell'Assicurazione __________, collettiva __________, importo che
potrò versare verso fine aprile - inizio maggio direttamente all'assicurazione
dandone avviso al vostro Tribunale con fotocopia del cedolino di
versamento." (Doc. _)
In
data 8 maggio 2002 il TCA ha accertato il mancato
pagamento
dell'importo riconoscimento dell'assicurato
-
La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un
Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica
giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le
cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 18 febbraio 2002
nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00;
STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre
2001 nella causa F., U 347/98; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H
304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
-
Nel caso
in esame è discussione di premi per assicurazioni complementari da versare in
favore della __________.
Secondo
quanto disposto dall'art. 1 LAMal, l'assicurazione sociale contro le malattie
comprende l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie e
l'assicurazione di indennità giornaliera facoltativa.
La LAMal
si applica soltanto all'assicurazione malattia sociale così definita e,
contrariamente a quanto succedeva in ambito LAMI, le assicurazioni
complementari offerte dalle casse malati sono diventate di diritto civile e
sono rette, in applicazione dell'art. 12 cpv. 3 LAMal, dalla legge federale sul
contratto d'assicurazione (LCA).
Alla
netta divisione materiale fra assicurazione sociale contro le malattie e
assicurazioni complementari operata dalla LAMal corrisponde un'altrettanto
netta cesura dei rimedi giuridici: se per la prima le vie di diritto sono
quelle previste dalla procedura amministrativa, per le seconde sono da
intraprendere le vie di diritto previste per i litigi di diritto civile (cfr.
R. Spira, Le nouveau régime de l'assurance-maladie complémentaire, Revue suisse
d'assurances/ Schweizerische Versicherung-Zeitschrift 1995, N. 7/8, p. 192-200;
R. Spira, Le contentieux de la nouvelle assurance-maladie, Sécurité sociale
5/1995, p. 256-259; P.-Y. Greber, Quelques questions relatives à la nouvelle
loi fédérale sur l'assurance-maladie, in Revue de droit administratif et de
droit fiscal, 3/4, 1996, p. 225-251).
Giusta
l'art. 47 cpv. 2-4 della legge federale sulla sorveglianza degli istituti di
assicurazione privata (LSA; modificata in occasione dell'adozione della LAMal
il 1 gennaio 1996) per le contestazioni relative all'assicurazione
complementare all'assicurazione sociale contro le malattie, i Cantoni prevedono
una procedura semplice e spedita, nella quale il giudice accerta d'ufficio i
fatti e valuta liberamente le prove.
Il 1.
gennaio 1996 il Canton Ticino si è dotato della LCAMal che dell'art. 75 prevede
che le contestazioni relative alle assicurazioni complementari
all'assicurazione sociale contro le malattie praticate da assicuratori
autorizzati all'esercizio ai sensi della LAMal sono decise dal TCA, che
applicherà per analogia la Legge di procedura per le cause davanti al TCA.
Alla luce
di quanto sopra esposto questo TCA è competente in materia.
- Nel caso
di esame __________ non ha contestato di avere beneficiato delle coperture
complementari all'assicurazione obbligatoria denominate __________, __________,
__________ e __________.
Non è
neppure contestato ciò che è sostanziato dalla documentazione prodotta agli
atti, che l'assicurato dovesse versare all'assicuratore premi mensili per
complessivi CHF 64,40 per le sole complementari così composti:
-
__________ CHF 29,70 - __________ CHF 15,10
-
Ospedale
Comune CHF 16,10
-
Indennità
ospedaliera CHF 3,50
di
cui CHF 386,40 (pari a 6 mesi CHF 64.40) rimasti scoperti per
il
periodo da febbraio a luglio 2001.
L'assicurato
ha esplicitamente ammesso (v. risposta di causa) di
dovere
alla Cassa i predetti importi.
- Alla luce
di quanto precede, osservato come __________ abbia sottoscritto le
assicurazioni complementari citate per le quali si è impegnato al versamento
dei premi, ritenuto come il convenuto non abbia pagato - senza valida causa - i
premi dovuti per le coperture e ciò in maniera integrale, lasciando uno
scoperto di complessivi CHF 386,40 la petizione va ammessa.
va condannato al pagamento di CHF 386,40 oltre interessi al 5 % dal 14 dicembre
2001 data di emanazione del PE non essendovi precedentemente valida messa in
mora. Per l'importo di cui sopra e per le spese esecutive è rigettata
l'opposizione interposta al PE __________ dell'UE di __________ del 14 dicembre
2001.
Non si fa
carico delle spese e non si attribuiscono ripetibili.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- La
petizione é parzialmente accolta nel senso dei considerandi.
Di
conseguenza:
1.1. __________ è
condannato a versare alla __________, l'importo di CHF 386,40 oltre interessi
al 5 % dal 14 dicembre 2001 ed alle spese esecutive
1.2. Per
l'importo di cui sopra è rigettata l'opposizione interposta al PE __________
del 14 dicembre 2001 dell'UE di __________
2.-- Non si
prelevano tasse giudiziarie e spese e non si attribuiscono ripetibili.
3.-- Intimazione
alle parti.
Contro
il presente giudizio è dato ricorso per riforma al Tribunale federale
di Losanna ai sensi degli art. 43seg della Legge
federale
sull'organizzazione giudiziaria (OG).
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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