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Numero d'incarto:
36.2001.69
Data decisione, Autorità:
26.10.2001, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
36.2001.00069
ir/nh
Lugano
26 ottobre 2001
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
giudice delegato
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
statuendo sul ricorso del 7 agosto 2001 di
__________,
rappr. da: avv. __________,
contro
la decisione del 17 luglio 2001 emanata
da
Cassa Malati __________,
in materia di assicurazione sociale
contro le malattie
considerato come - con scritto 7 agosto 2001
__________ si è rivolto al TCA con gravame contro decisione su opposizione 17
luglio 2001 della Cassa malati __________ in merito al rimborso di medicamenti;
-
che, nel
suo gravame, __________ rileva in particolare che fatture per importi di CHF
891.70 e 98.75 dovevano essere prese a carico dell'assicurazione militare;
-
che, in
particolare, il signor __________, e per esso l'avv. __________, chiedeva di
valutare se
"
i medicinali, conteggiati in dette fatture,
siano necessari per la cura di quei disturbi presi a carico dell'AM, ossia per
la cura dell'ascesso celebrale, subentrato nel 1985, e per la cura
dell'aggravamento dello stato di salute dell'assicurato dovuto a un attacco
ischemico cerebro vascolare, intervenuto nel 1995.";
-
che,
successivamente all'impugnativa e quale risposta sostanziale al gravame la
__________ ha trasmesso al TCA uno scritto intestato "Annullierung des
Einspracheentscheid" vista anche decisione 23 gennaio 2001 (e quindi
antecedente alla decisione su opposizione) del TCA nell'inc. __________;
-
che alla
luce della presa di posizione della __________ il patrocinatore del ricorrente
ha scritto il 24 agosto 2001 di ritenere l'impugnativa priva di oggetto richiamando
la necessità di adire il TCA per la salvaguardia degli interessi del suo
patrocinato con protesta di spese e ripetibili;
-
che,
considerato che il decreto TCA nell'ambito dell'inc. __________ è del 23
gennaio 2001, e quindi antecedente alla decisione
ed alla decisione su opposizione oggetto del ricorso, si deve ritenere
giustificato l'intervento del patrocinatore presso questo TCA a salvaguardia
degli interessi del ricorrente;
-
che si
giustifica quindi l'attribuzione, per ripetibili e spese, della somma di CHF
150.- a carico della Cassa.
Per questi motivi
in applicazione degli art. 23 LPTCA, 352 cpv. 1 e 2 CPC, 58 cpv. 3
LPA
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
7 agosto 2001, siccome divenuto privo di oggetto é stralciato dai ruoli.
2.- Non si
percepiscono tasse e spese sono poste a carico dello Stato.
La Cassa malati __________ verserà al ricorrente
CHF 150.- a titoli di ripetibili.
3.- Intimazione
alle parti.
Il
giudice delegato
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Ivano
Ranzanici
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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