AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
36.2001.56
Data decisione, Autorità:
10.12.2001, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
36.2001.00056
ir/nh
Lugano
10 dicembre 2001
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
giudice delegato
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
statuendo sul ricorso del 9 luglio 2001 di
__________,
contro
Cassa Malati __________,
in materia di assicurazione contro le
malattie
ritenuto, in
fatto
1.1. __________,
quarantacinquenne di __________, è stato alle dipendenze della __________ dal
16 agosto 2000. Nella sua veste di dipendente della società ticinese __________
beneficiava di una copertura assicurativa in caso di perdita di guadagno
collettiva presso __________ rappresentata dalla __________. A partire dal 22
febbraio 2001 __________ non si è presentato al lavoro trasmettendo un
certificato medico della dott. __________ attestante la necessità di riposo per
una tendinite acuta del secondo dito della mano destra. La convenuta chiede una
visita di controllo eseguita dal dott. __________ medico fiduciario della
Cassa. Il medico accerta :
"
Il Signor __________ é un operaio 44enne,
molatore di __________, il cui lavoro consiste nel tener fermo uno __________
tra pollice e indice con le due mani per permetterne la molatura.
E' in IL 100% dal 22.2 in seguito a problemi
insorti all'indice della mano. dx, che si possono così riassumere. Dapprima il
paziente si risvegliava con l'indice flesso a 90° (articolazione interfalatipa
prossimale), senza riuscire a estenderlo; in seguito apparizione di un gonfiore
che ne impediva la flessione oltre 90% soprattutto al mattino. Dopo una
giornata lavorativa la flessione era meno limitata, ma insorgenza dei dolori.
Continuando a lavorare il Signor __________ ha iniziato ad avvertire dei dolori
anche al polso di sx. E' perciò in IL come detto dal 22.2.
Il medico curante, che ha controllato il paziente
a scadenza almeno settimanale, ha predisposto delle rx delle due mani (assenza
di lesioni ossee), registrando un miglioramento della sintomatologia con la
sospensione dell'attività lavorativa. Un esame ortopedico é previsto per il
22.3 a __________.
Esame clinico:
Al momento attuale é presente un minimo gonfiore
all'indice di dx, la mobilità e la forza sono pressoché normali.
Conclusioni e proposte:
Il Signor __________ ha presentato, in
conseguenza al tipo di lavoro, anamnesticamente un dito a scatto (indice della
mano dx), con probabile componente di tendinite‑infiammazione delle parti
molli circa 3 settimane orsono.
Attualmente, grazie al riposo, vi é una scomparsa
quasi completa della sintomatologia. Il paziente viene controllato regolarmente
dal medico curante, che ha predisposto un controllo ortopedico, verosimilmente
per valutare l'indicazione ad una operazione per il dito a scatto, quale
prevenzione di ulteriori recidive.
Date queste premesse è giustificata una
continuazione dell'IL al 100% fino al 25.3. L'ulteriore capacità lavorativa
dipenderà dalla decisione del chirurgo ortopedico (il paziente si recherà dal
proprio medico curante)." (doc. _)
Un’inabilità
al lavoro viene quindi ammessa dalla Cassa sino al 25 marzo 2001. Il 26 marzo
2001 l’assicurato ha fatto pervenire ulteriore certificato medico indicante
ulteriori 15 giorni di inabilità lavorativa (doc. _). Il contratto di lavoro è
stato sciolto dal datore di lavoro con scritto del 30 marzo 2001 per il
successivo 30 aprile 2001 (doc. _).
1.2. Interpellato
in merito al nuovo certificato medico della dott. __________ il dott.
__________, medico fiduciario della Cassa, accetta di prorogare la durata
dell’inabilità lavorativa sino al successivo 9 aprile 2001 (doc. _) mentre la
dott. __________ il 9 aprile 2001 ribadisce ulteriore inabilità lavorativa per
l’assicurato. A fronte di tale situazione __________ comunica – tramite la
__________ – la cessazione dei versamenti per inabilità lavorativa fondandosi
sul parere del dott. __________. L’assicurato reagisce a tale presa di
posizione mediante la petizione in discussione con cui evidenzia come:
"
A seguito di un lavoro continuo e manuale alla
ditta __________ ho avuto dei disturbi alla mano destra.
In data 22.2.01 è iniziata la mia malattia
professionale.
In data 14.3. 01 sono stato visitato dal Dott.
__________, medico della __________, il quale certificava la mia idoneità alla
ripresa del lavoro il 9.4.01 con un attività alternativa più idonea. (allegato
_)
In data 22.3.01 la Dottoressa __________,
dichiarava la necessità di un intervento chirurgico. (allegato _)
In data 26.3.01 la stessa dottoressa __________
visitandomi accertava la necessità di ulteriori 15 gg. Di astensione al lavoro.
(allegato _)
In base alla dichiarazione fatta dal dott.
__________ feci presente al mio datore di lavoro la mia volontà nell'effettuare
una mansione all'interno dell'azienda più idonea al mio problema, ma purtroppo
la risposta fú la disdetta del rapporto di lavoro. (allegato _)
In data 7.4.01 sono stato visitato dal Dott.
__________, specialista ortopedico, che confermava la necessità di un
intervento chirurgico. (allegato _)
In data 9.5.01 sono stato operato alla mano.
(allegato _)
In data 31.5.01 ho chiuso la malattia. (allegato
_)
In data 31.5. 01 mi venne spedita una
raccomandata da parte del Sig. __________ della __________ che dichiarava che a
seguito delle indicazioni del dott. __________ io ero totalmente idoneo alla
ripresa del lavoro al 9.4.01 e quindi non avrei più diritto alle indennità.
(allegato _)
Per Vostra conoscenza Vi allego pure il foglio di
malattia della __________ dove si vede chiaramente che la Dott. __________ mi
ha sottoposto a ben 16 visite, contro la sola del dott. __________
(allegato _) e la lettera della __________ la quale dichiara di non poter
prendere decisione formale, in pratica lavandosene le mani (allegato _) e dove
mi fanno notare che posso inoltrare una petizione presso di Voi.
Chiedo perciò, dopo l'opposizione fatta alla
__________ che si rifiuta di pagarmi le indennità dal 9 aprile 2001 al 31
maggio 2001, l'intervento da parte del Tribunale cantonale delle
assicurazioni e che sia respinta la decisione negativa in modo che possa
ottenere quanto mi
spetta." (I)
__________,
dal canto suo, ha chiesto la reiezione della petizione con argomenti che, se
del caso, saranno ripresi in corso di motivazione. __________ ha preso
posizione in merito alla risposta di causa producendo documentazione medica ed
esprimendosi nei seguenti termini:
"1
‑ Faccio solo notare come la __________ in tutta la sua risposta di
causa si adopera solo a screditarmi come persona e come lavoratore chiamandomi
persino "assicurato simulatore" (vedi punto 24 risposta di causa)
2 ‑ Tutto quanto da loro dichiarato si basa solo ed
unicamente di supposizioni ed illazioni dedotte dalla visita medica effettuata
dal Dott. Med. __________ del 14.3.01 durata 10 minuti.
3 ‑ Il medico di fiducia della __________, Dr. Med.
__________, mi ha dichiarato totalmente abile al lavoro, a detta della stessa,
dal 9.04.01 senza mai avermi, nè visto, nè conosciuto, nè menchemeno
visitato, anche lui solo a seguito della visita del Dott. __________ (punto
12 risposta di causa).
4 ‑ Per contro, come già comunicatovi e allegato i relativi
documenti, il mio medico curante Dott. __________, mi ha visitato 16 volte dal
22.2.01 al 31.5.01 dichiarandomi inabile al lavoro. Dal Foglio di malattia
della __________ (già inviatovi come all. _) si nota chiaramente che non esiste
un'interruzione della malattia e apertura di una nuova, come asserito dalla
__________ (punto 23 risposta di causa).
5 ‑ Inoltre mi hanno visitato anche i medici: Dott.
__________ del Centro __________ di cui allego dichiarazione (All. _),
ed il Dott. __________ dello stesso centro i quali confermavano la diagnosi del
medico curante Dott. __________.
6 ‑ Ora mi chiedo se per la __________ tutti questi medici,
forse perché italiani, sono considerati di seconda categoria ed inaffidabili?
Mi chiedo pure se anch'io essendo, italiano e per di più
operaio frontaliero, sono considerato nella stessa maniera." (V)
1.3.Il giudice delegato ha deciso l’erezione di una perizia affidata al
dott. __________, specialista in chirurgia plastica e della mano. Cui sono
stati sottoposti i quesiti di cui al doc. _ complementati da domande della
__________ (doc. _). Il perito ha visitato il paziente il 25 ottobre 2001 ed il
successivo 26 ottobre 2001 ha reso un referto completo ed esauriente (doc. _)
in cui rileva:
"1. Di
quale affezione ha sofferto il signor __________ a partire dal febbraio 2001?
Il
signor __________ a partire dal febbraio 2001 ha sofferto di una tendosinovite stenosante
dei flessori del dito indice della mano destra.
- Specifichi
la natura della patologia ed indichi se si trattava di affezione degenerativa.
La
tendosinovite stenosante dei flessori è una malattia molto diffusa dovuta nella
maggior parte dei casi ad un'infiammazione della guaina sinoviale dei tendini
flessori delle dita, in generale banale, meno frequentemente specifica o
causata da malattie degenerative che in casi relativamente rari può guarire
spontaneamente o dopo una breve cura di riposo e antiinfiammatori. A livello
delle articolazioni delle dita i tendini flessori scorrono sotto delle pulegge
le quali, nel caso in cui il tendine, rispettivamente la sua guaina si
ingrossi, diventano un ostacolo alla loro corsa. Di conseguenza il dito può
rimanere bloccato in flessione con la produzione di uno scatto all'estensione.
L'affezione degenerativa più comune che possa provocare tali disturbi è
l'affezione reumatica, che può condurre a livello dei tendini a delle
alterazioni importanti delle loro guaine. Non essendo stato descritto nel
rapporto operatorio un'alterazione della guaina tendinea che possa far pensare
ad un'affezione reumatica, non si trattava probabilmente nel caso del signor
__________ di un'affezione degenerativa.
(…)
- Specifichi se tale affezione comportava una incapacità lavorativa
e se sì, in quale misura e di quale durata (considerata l'attività svolta dal
signor __________).
Considerata
l'attività svolta dal signor __________ tale affezione comportava sicuramente
un'incapacità lavorativa, probabilmente giustificata nella misura del 100% e,
data l'evoluzione con persistenza dei dolori, della durata effettivamente
trascorsa fino all'intervento chirurgico che è poi stato risolutivo.
- Osservato come il signor __________ è stato assente dal lavoro dal
22 febbraio al 9 aprile 2001 ed è stato oggetto di visite da parte del suo
curante nonchè di riposo, dica il perito se ulteriore inabilità lavorativa era
data a partire dal 9 aprile 2001 e se sì fino a quando.
Dica il perito se l'inabilità era giustificata fino al 31 maggio
2001.
Considerata
l'evoluzione della malattia in questione, pur essendo stato il signor
__________ assente dal lavoro dal 22 febbraio al 9 aprile, l'ulteriore
inabilità lavorativa era giustificata sino al 31 maggio 2001.
(…)
Dato
il tipo di lavoro effettuato dal signor __________ e la persistenza dei
disturbi e dei dolori, ritengo che non si poteva ragionevolmente esigere dal
Signor __________ la ripresa dell'attività lavorativa per il periodo dal 9 al
30 aprile 2001." (XIV)
La perizia è stata
trasmessa alla __________ ed all’attore per una presa di posizione. La Cassa ha
preso posizione in merito con scritto del 13 novembre 2001 in cui ammette che
la petizione del signor __________ vada integralmente accolta e che vadano riconosciute
all’assicurato prestazioni per inabilità lavorativa dal 9 aprile sino al 31
maggio 2001.
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 26c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e
penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al
Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 26 ottobre 1999 nella causa D.C.,
I 623/98; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa G.H., H 304/99).
Nel
merito
2.2. L'assicurazione
contro le malattie é stata regolamentata, sino al 31 dicembre 1995 dalla LAMI
che é stata sostituita, con effetto a decorrere dal 1. gennaio 1996, dalla
nuova legge federale sull'assicurazione malattie (LAMal).
Secondo
quanto disposto dall'art 1 LAMal, l'assicurazione sociale contro le malattie
comprende l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie e
l'assicurazione di indennità giornaliera facoltativa.
La LAMal
si applica soltanto all'assicurazione malattia sociale così definita e,
contrariamente a quanto succedeva in ambito LAMI, le assicurazioni complementari
offerte dalle casse malati (art. 13 OAMal) e gli altri rami d’assicurazione
(art. 14 OAMal) sono diventate di puro diritto civile e sono rette, in
applicazione dell'art 12 cpv. 3 LAMal, dalla legge federale sul contratto
d'assicurazione (LCA).
Dal
profilo procedurale, la LAMal ha operato una cesura completa fra i rimedi
giuridici nell'assicurazione malattia sociale e nelle assicurazioni
complementari: se per la prima le vie di diritto sono quelle previste dalla
procedura amministrativa (cfr. 85ss LAMal), per le vertenze relative alle
seconde sono da intraprendere le vie di diritto previste per i litigi di
diritto civile.
Giusta
l'art 47 cpv. 2-4 della legge federale del 23 giugno 1978 sulla sorveglianza
degli istituti d'assicurazione privati (modificata in occasione dell'adozione
della LAMal), per le contestazioni relative alle assicurazioni complementari
all'assicurazione sociale contro le malattie giusta la legge federale del
14.3.1994 sull'assicurazione malattie, i cantoni prevedono una procedura
semplice e spedita, nella quale il giudice accerta d'ufficio i fatti e valuta
liberamente le prove.
Il 1°
gennaio 1996 è entrata in vigore la legge di applicazione della LAMal (LCAMal)
che, all’art. 75, prevede che
" le
contestazioni degli assicuratori tra di loro, con i loro membri o con terzi
concernenti le assicurazioni complementari all’assicurazione sociale contro le
malattie o altri rami d’assicurazioni, praticati da assicuratori autorizzati
all’esercizio ai sensi della LAMal e delle relative Ordinanze, sono decise dal
Tribunale cantonale delle assicurazioni.
È applicabile per
analogia la Legge di procedura per le cause davanti al TCA.”
2.3. Secondo
l'art. 102 cpv. 1 LAMal
"
Le previgenti assicurazioni delle cure medico
sanitarie e d'indennità giornaliera continuate dalle casse malati riconosciute
sono rette dal nuovo diritto a decorrere dall'entrata in vigore della presente
legge."
Pertanto,
dal 1.1.1996 - con la sola eccezione prevista dall'art. 103 cpv. 2 che si
riferisce essenzialmente alla durata del diritto alle prestazioni (cfr.
Messaggio del Consiglio federale alle Camere del 6.11.1991 pag. 119 seg.) - le
assicurazioni d'indennità giornaliera sono regolamentate dal nuovo diritto.
Esse
possono, cioè, essere regolamentate dalla LAMal oppure dalla LCA se le parti
hanno concordemente deciso in tal senso.
Nel caso
di specie, non è contestato che, tra le parti il datore di lavoro dell'attore
ha concluso con la __________ un nuovo contratto di assicurazione collettiva
per perdita di indennità giornaliera in favore del suo personale, contratto
sottoposto alla LCA (cfr. (doc. _, Condizioni generali 1999).
Pertanto
ai rapporti fra le parti è applicabile la LCA e le disposizioni del contratto
concluso fra assicuratore e datrice di lavoro dell’assicurato.
In queste
circostanze, trattandosi di prestazioni complementari ai sensi dell'art. 12
cpv. 2 e 3 LAMal (cfr. A. Maurer, Das neue Krankenversicherungsrecht, ed.
Helbing et Lichtenhahn 1996, pag. 134) - ambito nel quale le casse malati e gli
altri istituti assicurativi non sono autorizzati a emanare decisioni - il TCA è
competente a statuire sulla petizione presentata dall'interessato in base
all'art. 75 cpv. 1 e 2 LCAMal.
2.4.Secondo le Condizioni generali relative all'assicurazione collettiva
d'indennità giornaliera è data malattia quanto vi sia un qualsiasi disturbo
alla salute che non sia la conseguenza di un infortunio e che richieda un esame
medico od una malattia professionale secondo la definizione della LAINF,
patologie che conducono ad un’incapacità lavorativa (CGA parte B; B1/B3). Come
prevede l’art. B6/d delle CGA l'indennità giornaliera assicurata viene versata,
proporzionalmente al grado di incapacità lavorativa, a partire dal 25%.
2.5. La questione
a sapere se esista un'incapacità lavorativa tale da giustificare il
riconoscimento del diritto a prestazioni va valutata in considerazione dei dati
forniti dal medico. Determinante non é, comunque, l'apprezzamento
medico-teorico - anche se il giudice non se ne scosterà senza sufficienti
motivi, essendo anch'egli tenuto a rispettare la sfera d'apprezzamento del
medico (RAMI 1983, p. 293; 1987, p. 106ss) - bensì la diminuzione della
capacità di lavoro che effettivamente risulta dal danno alla salute (DTF 114 V
283, cons. 1c; STF 26.11.1990 in re G. c/ H non pubblicata).
Il grado
dell'incapacità lavorativa viene valutato con riferimento all'impossibilità,
derivante da motivi di salute, di adempiere, secondo quanto può essere
ragionevolmente richiesto, la professione normalmente esercitata
dall'assicurato.
Anche
nell'ambito dell'assicurazione contro le malattie vige tuttavia il principio -
comune a tutti i campi delle assicurazioni sociali - secondo cui l'assicurato é
tenuto all'obbligo di ridurre le conseguenze economiche negative del danno alla
salute. Si tratta di un principio generale del diritto federale delle
assicurazioni sociali, che vale anche per l'assicurazione malattia,
indipendentemente dal tenore della normativa statutaria delle Casse (DTF 115 V
53; 114 V 285, cons. 3; 111 V 239 cons. 2a; 105 V 178 cons. 2; Maurer, op. cit.
t. II p. 377; STFA 26.11.1990 in re G. c/ H non pubblicata).
Quindi,
se da un lato, la graduazione dell'incapacità va fatta ritenendo la professione
esercitata, dall'altro va considerato che l'assicurato ha l'obbligo di fare
quanto da lui é ragionevolmente esigibile per attenuare il più possibile le
ripercussioni del danno alla salute sulla sua condizione economica.
Pertanto,
in caso di incapacità durevole nella professione precedentemente esercitata, é
obbligo dell'assicurato di utilizzare le sue capacità residue in settori
lavorativi diversi, ragionevolmente prospettabili.
2.6. Nel caso
concreto va ritenuto che il signor __________, dopo avere presentato il danno
alla salute descritto nelle considerazioni di fatto, è stato impossibilitato ad
esercitare la sua attività lavorativa. Egli ha trovato concorde anche la Cassa
per l’incapacità ad esercitare la sua attività sino al 9 aprile 2001. Per il
periodo successivo i pareri dell’assicuratore e della curante, rispettivamente
degli altri medici consultati dall’assicurato, appaiono discordi. Di rilievo
per questo TCA è accertare se l’assicurato fosse impossibilitato ad esercitare
la sua attività professionale dal 9 aprile sino al 31 maggio 2001 come indicato
nella petizione.
Il perito
incaricato dal TCA ha reso, in un lasso temporale decisamente breve e con
estrema precisione, un referto dal quale si desume chiaramente che la
valutazione della malattia operata dalla __________ era decisamente troppo ottimistica.
Il perito ha giustificato un’incapacità lavorativa dell’assicurato – tutt’altro
che simulante come rettamente rilevato dallo stesso signor __________ alla luce
del punto 24 della risposta di causa della __________ (con un riferimento
giurisprudenziale davvero poco felice da parte dell’assicuratore) – sino e
compreso il 31 maggio 2001. Il perito ha ritenuto come non fosse
ragionevolmente esigibile per il signor __________ l’esecuzione del suo lavoro
e come la ricordata inabilità lavorativa è durata sino al 31 maggio 2001. Non
v’è motivo serio e valido per scostarsi dalla valutazione del perito che, oltre
ad essere specialista della mano, è stato anche particolarmente preciso e
dettagliato nella sua valutazione, ha analizzato in maniera esaustiva la situazione
medica dell’assicurato, ed ha ritenuto necessario procedere alla visita
approfondita del paziente. La valutazione del perito ha condotto anche la
__________ ad aderire alle conclusioni dello stesso ed a proporre a questo TCA
di accogliere la petizione.
Il dott.
__________, come detto, ha operato le sue valutazioni in piena conoscenza della
pregressa vicenda valetudinaria (anamnesi), con una chiara presentazione del
contesto medico e con motivazioni chiare, convincenti e condivisibili (RAMI 1991
pag. 311 consid. 1; RAMI 1996 191ss; DTF 122 V pag. 160 e seg. consid. 1c e
riferimenti; STFA 29.9.1998 in re UAI c. F. non pubbl; cfr. anche DTF 122 V
pag. 160 in fine).
Questo
TCA si allinea alle conclusioni del perito che trovano poi riscontro nelle
attestazioni della dott. __________ e del dott. __________.
Se ne deve
allora concludere che l’assicurato era impossibilitato al lavoro dal 9 aprile
sino al 31 maggio 2001. Egli ha quindi diritto al versamento delle indennità
giornaliere contrattualmente previste non solo sino alla fine della sua
attività presso la datrice di lavoro ma sino alla fine del successivo mese di
maggio come postulato dallo stesso assicurato, ciò alla luce dell’art. A5 litt.
b CGA secondo cui:
"
Se al momento dell'estinzione o della
sospensione della copertura assicurativa, una persona assicurata ha già diritto
alle prestazioni d'indennità giornaliera, le stesse vengono corrisposte anche
oltre tale momento, con riserva delle disposizioni inerenti alla durata delle
prestazioni, la massimo però per ulteriori 365 giorni."
2.7. Alla luce
dell’esito del gravame non si fa carico all’assicurato delle tasse e spese
giudiziarie.
Ritenuto
come l'attore sia vincente per quanto attiene alle pretese fondate sulle
assicurazioni complementari allo stesso vanno concesse ripetibili in questa
sede. Il dispendio temporale per salvaguardare i suoi interessi appare
indubbio. Nel concetto di ripetibili va anche considerata un'equa indennità per
chi in causa non si avvale di un patrocinatore professionista, già per
compensare il dispendio di tempo. Non va poi dimenticato che, con riferimento
alle assicurazioni complementari, la Cassa resistente non opera nella sua
qualità di amministrazione ed il caso demandato al TCA è di puro diritto civile
pur con connotazioni di diritto della assicurazioni sociali. La giurisprudenza
cantonale sviluppata in quest'ambito riconosce a chi si difende da solo in
causa (ed anche all'avvocato che patrocina una causa propria) il diritto ad
un'equa indennità (I CCA 5.8.1998 in re F. c/X.). Nella fattispecie appare
giustificato fissare l'indennità a CHF 300.-.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- La
petizione é accolta.
Di conseguenza
la __________ è condannata a versare a __________, indennità giornaliere dal 9
aprile 2001 (compreso) sino al 31 maggio 2001 (compreso).
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
La __________ verserà a __________ l’importo di
CHF 300.- a titolo di equa indennità.
3.- Intimazione
alle parti.
Contro il
presente giudizio è dato ricorso per riforma al Tribunale federale di Losanna
ai sensi degli art. 43seg della Legge federale sull'organizzazione giudiziaria
(OG).
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Gianluca
Menghetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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