AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
36.2001.51
Data decisione, Autorità:
14.02.2002, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
36.2001.00051
ir/nh
Lugano
14 febbraio 2002
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo,
presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 25 giugno 2001 di
__________,
contro
la decisione del 28 maggio 2001 emanata
da
Cassa Malati __________,
in materia di assicurazione sociale
contro le malattie
ritenuto, in
fatto
1.1. __________ è
coniugata dal __________ con __________ assicurato alla __________ per le
prestazioni di base LAMal obbligatorie.
La Cassa vanta, nei confronti del marito della
ricorrente, il versamento dei premi e partecipazione alle spese riferiti
dall'assicurazione per la spese medico sanitarie obbligatorie per complessivi
CHF 4'628.80.
I premi si riferiscono al periodo da marzo 1998 a
fine 1998 e per i primi 6 mesi del 1999.
La partecipazione alle spese si riferisce al
biennio 1998/1999.
La __________ copriva anche __________ per
prestazioni complementari nel frattempo annullate con rinuncia all'incasso dei
relativi premi.
1.2. Allo scritto
4 giugno 1999 di __________ __________ non ha dato seguito. La Cassa ha quindi
richiesto all'UEF di __________, il 30 marzo 2000, un estratto relativo al
debitore che ha permesso di accertare (doc. _) l'esistenza di 2 esecuzioni in
corso per complessivi fr. 1'200.- circa e 154 attestati di carenza beni emessi
tra il 1963 ed il 2000 per complessivi CHF 329'750.90. Nella lista sono
contemplati ACB relativi ad importi anche contenuti e riferiti a pubblici
tributi.
Ritenute le esecuzioni sfociate in attestati di
carenza beni __________, al fine di ottenere il versamento dei premi dallo
Stato del Cantone Ticino, ha provveduto ad avviare una procedura esecutiva nei
confronti della moglie di __________, __________, con il rilievo di contratto
assicurativo concluso con effetto al 1° luglio 1996 e la solidarietà per il
pagamento dei premi.
L'importo oggetto della domanda d'esecuzione
forzata ammonta a CHF 6'917.85 pari ai premi dovuti da __________ per il
periodo da aprile a dicembre 1998, per l'anno 1999 e per i mesi da gennaio a maggio
2000, nonché a partecipazioni ai costi dal 2 marzo 1998 al 10 febbraio 2000.
Il 2 giugno 2000 __________ ha interposto
opposizione al precetto esecutivo 516049 del 30 maggio 2000 ed il 6 giugno 2000
__________ confermava l'importo del credito oltre a CHF 40.- per spese di
sollecito e CHF 300.- di spese esecutive.
Il 5 luglio 2000 __________ si è opposta alla
decisione della Cassa siccome esisterebbe la separazione dei beni tra i coniugi
dal 1994.
1.3. Con
decisione su opposizione 29 maggio 2001 __________, dopo aver riassunto i
fatti, ha respinto l'opposizione interposta alla decisione 6 giugno 2000 ed ha
ritenuto la qui ricorrente debitrice dell'importo di CHF 6'917.85 oltre alle
spese di sollecito (CHF 40.-) e quelle esecutive.
__________ ha respinto l'opposizione interposta
al PE __________ del 2 giugno 2000.
Avverso tale decisione è insorta __________ con
atto del 25 giugno 2001 trasmesso a questo TCA in cui la ricorrente evidenzia:
"
In merito al rigetto della mia opposizione del 5
luglio 2000 da parte della __________ interpongo ricorso in quanto, da
informazioni assunte, non sono obbligata a pagare i debiti di mio marito
__________ poiché viviamo in regime di separazione dei beni sin dal 1994,
mentre l'assicurazione malattia con la __________ è stata stipulata in data
01.07.1996.
Rimango a vostra disposizione per eventuali
ulteriori informazioni che vi occorressero."
__________ ha preso posizione in merito con
allegato del 17 luglio 2001 in cui osserva:
"
Nel suo ricorso del 25 giugno 2001, la signora
__________ fa valere, come già fatto in passato a varie riprese, che vivendo
con suo marito in regime di separazione dei beni dal 1994, lei non sarebbe
tenuta a pagare i premi arretrati di suo marito. Inoltre afferma che il
contratto d'assicurazione di __________ è stato concluso soltanto con effetto
al 1. luglio 1996. In realtà, l'intera famiglia si è assicurata presso la
__________ con effetto al 1. luglio 1996. Con effetto al 1. novembre 1997,
tutti i membri della famiglia sono stati attribuiti ad un proprio numero di
famiglia. A partire dall'anno 1998 erano in arretrato con il pagamento dei
premi sia __________ che suo figlio. __________ non ha più pagato alcun premio
mensile dal 1998. Nel 1998 sono state pagate soltanto alcune partecipazioni ai costi
di piccola entità. Tutte le altre partecipazioni ai costi sono in sospeso.
L'importo della pretesa che viene fatta valere (premi e partecipazioni ai costi
di __________) non viene contestato dalla ricorrente.
(…)
Nel suo ricorso del 25 giugno 2001, la ricorrente
non apporta fatti o argomenti nuovi, atti a giustificare una valutazione
diversa del caso. Ci permettiamo quindi di rimandare alle motivazioni contenute
nella decisione su opposizione del 29 maggio 2001, alle quali ci atteniamo
integralmente.
A complemento si deve tenere in mente il fatto
che conformemente all'art. 20 cpv. 1 LCAMal, nel cantone Ticino gli
assicuratori di malattia devono presentare un attestato di carenza di beni
definitivo per far valere i premi e le partecipazioni irrecuperabili. Se
vengono fatti valere i premi in sospeso di un coniuge, gli assicuratori di
malattia devono, su istruzione del dipartimento, escutere l'altro coniuge prima
di far valere i premi in sospeso, al fine di provare in tal modo che non è
possibile riscuoterli.
(…)
Secondo la giurisprudenza del TFA (DTF 119 V 16)
sono soddisfatte nel presente caso le condizioni per una responsabilità
solidale dei coniugi per quanto riguarda i premi e le partecipazioni ai costi
in arretrato. Contrariamente al parere della ricorrente, la scelta del regime
dei beni non ha alcun influsso sull'obbligo solidale nell'ambito dell'art. 166
CC («Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht Schweizerisches Zivilgesetzbuch
I Honsell Heinrich u.a., Basel 1996, Heinz Hausheer», art. 247 cifre 1 e 4).
Ricapitolando constatiamo che la pretesa che è
oggetto dell'esecuzione non viene contestata dalla ricorrente né a livello
d'estensione né a livello di consistenza. Le condizioni relative alla
responsabilità solidale sono soddisfatte secondo la giurisprudenza del
TFA." (III)
1.4. La ricorrente non ha reagito
alla risposta di causa. Il giudice delegato ha acquisito specifica
documentazione da __________ messa a disposizione della ricorrente (doc. _ del
27 agosto 2001) e ciò senza reazione da parte di __________.
in
diritto
2.1. Oggetto
della lite è l'obbligo di __________, moglie di __________, di pagare i premi
scoperti di __________ nonché partecipazioni elencati come al doc. _, e meglio:
"
Premi:
Saldo premio 3.1998
103.20
Premi 4.-12.1998
9 x 141.80 1276.20
Premi 1999
12 x 258.00 3096.00
Premi 1.-5.2000
5 x 270.60 1353.00
Totale premi 5828.50 5828.40
Partecipazioni:
02.03.1998 __________ 262.60
04.05.1998 __________ 136.50
23.07.1998 __________
12.30
28.12.1998 __________
3.25
14.01.1999 __________ 1
2.45
29.03.1999 __________
73.00
20.04.1999 __________ 118.80
13.07.1999 __________
18.95
27.07.1999 __________ 120.15
13.09.1999 __________
85.90
21.10.1999 __________
17.10
15.11.1999 __________
12.15
06.12.1999 __________
11.00
10.02.2000 __________
40.35
27.03.2000 __________
12.15
30.03.2000 __________ 152.80
Totale partecipazioni 1089.45 1089.45
Totale credito
iniziale esecuzione n° __________ 6917.85 "
2.2. Giusta
l'art. 61 LAMal l'assicurato è tenuto al pagamento dei premi fintanto che dura
l'affiliazione (art. 89-92 OAMal; cfr. STFA 30.6.1998 in re M. e P. c. C.M.H.,
inedita). Di regola i premi devono essere pagati mensilmente (art. 90 OAMal).
Il
pagamento dei premi e delle partecipazioni ai costi da parte dell'assicurato è
necessario per il finanziamento dell'assicurazione malattia (art. 60 LAMal) e
quindi per l'esecuzione della legge; secondo la volontà del legislatore gli
assicuratori malattia devono quindi far valere le proprie pretese in via
esecutiva secondo la LEF (cfr. art. 88 cpv. 1 e 2 LAMal; art. 80 LAMal; DTF 125
V 273 consid. 6c).
In caso
di mora dell'assicurato l'art. 9 OAMal prevede che
"
1 Se,
nonostante diffida, l’assicurato non paga premi o partecipazioni ai costi
scaduti, l’assicuratore deve promuovere una procedura esecutiva. Se questa
sfocia in un attestato di carenza di beni, l’assicuratore ne informa la
competente autorità d’assistenza sociale. Sono salve le disposizioni cantonali
che contemplano la previa notifica all’autorità preposta alla riduzione dei
premi".
Per
l'art. 20 cpv. 1 LCAMal, inoltre, il Consiglio di Stato designa l'autorità di
assistenza sociale per il pagamento dei crediti irrecuperabili relativi alle
prestazioni obbligatorie previste dalla legislazione federale.
Per il
capoverso 3, prima di procedere al pagamento dei crediti irrecuperabili,
l'istanza competente applica il sussidio per la riduzione dei premi.
Per
l'art. 21 LCAMal, inoltre, l'istanza designata dal Consiglio di Stato esige che
l'assicuratore promuova una nuova procedura esecutiva, se è a conoscenza di
circostanze che lo giustificano.
Per l'art. 82 cpv. 1 del relativo Regolamento
d'applicazione l’assicuratore malattie che a seguito della procedura esecutiva
di cui alla LCAMal ottiene un attestato di carenza di beni definitivo o un
certificato di insolvenza, può chiedere all’Istituto delle assicurazioni
sociali il pagamento dei crediti irrecuperabili, incluse le spese esecutive, ma
esclusi gli interessi.
Per il
capoverso 4 l'Istituto delle assicurazioni sociali emana le direttive di
procedura.
La cifra 4.2. delle direttive emanate il 31
maggio 1999 dall'IAS relative alla richiesta di pagamento allo Stato dei premi
LAMal e delle partecipazioni alle spese di cura legate all'assicurazione
obbligatoria prevede che
"
Se per un assicurato fossero stati rilasciati
due attestati di carenza di beni in un periodo di 24 mesi (dal momento della
richiesta di pagamento allo Stato), l'assicuratore malattie è dispensato
dall'avviare una nuova procedura esecutiva, sempre che produca una
dichiarazione di insolvenza rilasciata dall'UEF.
osservazione
L'assicuratore malattie che dopo due procedure
esecutive promosse nell'arco di 2 anni ha ottenuto due attestati di carenza di
beni (ACB), deve richiedere, per le istanze di pagamento seguenti, il rilascio
di una dichiarazione d'insolvenza all'UEF, in quanto si presume che
anche successive procedure sfoceranno sempre in ACB. Ciò per evitare inutili
spese esecutive.
Lo Stato non riconoscerà più le spese esecutive
per una terza o ulteriori procedure esecutive promosse sempre nel corso dei 24
mesi."
ed ancora, alla cifra 4.8. delle medesime
direttive:
" In
ossequio alla giurisprudenza oggi conosciuta, se viene rilasciato un attestato
di carenza di beni (ACB) o una dichiarazione di insolvenza per assicurati
coniugati, la procedura esecutiva o il rilascio della dichiarazione di
insolvenza deve essere richiesto anche per il coniuge quando il contratto
assicurativo è stato sottoscritto durante li periodo matrimoniale. Se per
contro il contratto assicurativo è stato stipulato prima del matrimonio, la
procedura esecutiva nei confronti dell'altro coniuge non è ammessa.
In situazione di procedura esecutiva ammessa nei confronti
dell'altro coniuge, non entra in linea di conto il tipo di regime matrimoniale
(in particolare non è tenuta in considerazione un'eventuale separazione dei
beni)."
2.3 Le direttive
amministrative non costituiscono norme giuridiche e non sono vincolanti per il
giudice delle assicurazioni sociali. Egli ne deve tuttavia tener conto per
prendere la sua decisione nella misura in cui queste ultime permettono una
interpretazione delle disposizioni legali applicabili.
D'altro
canto, il giudice se ne deve scostare quando esse sono incompatibili con i disposti
legali in esame (DTF 119 V 65 consid. 5a; RCC 1992 pag. 514, RCC 1992 pag. 220
consid. 16, DLAD 1992, p. 91, DTF 117 V 284 consid. 4c, DTF 116 V 19 consid.
3c, DTF 114 V 16 consid. 1, DTF 112 V 233 consid. 2a, DTF 110 V 267 consid. 1a,
DTF 109 V 4 consid. 3a; Bois, "Procédures applicables aux requérants
d'asile" in RSJ 1988 pag. 77ss; Duc-Greber, "La portée de l'art. 4 de
la Constitution fédérale en droit de la sécurité sociale" in RDS 1992 II
pag. 527; Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation de
l'assurance-chômage", pag. 296-297).
Secondo
la giurisprudenza inoltre tramite le direttive non possono essere introdotte
limitazioni ad una pretesa materiale che vadano al di là di quanto previsto da
leggi e ordinanze (DTF 118 V 32; DTF 109 V 169 consid. 3b).
2.4 Per l'art.
163 CCS
"
1 I coniugi
provvedono in comune, ciascuno nella misura delle sue forze, al debito
mantenimento della famiglia.
2 Essi
s’intendono sul loro contributo rispettivo, segnatamente circa le prestazioni
pecuniarie, il governo della casa, la cura della prole o l’assistenza nella
professione o nell’impresa dell’altro.
3 In tale
ambito, tengono conto dei bisogni dell’unione coniugale e della loro situazione
personale".
Secondo
l'art. 166 CCS
"
1 Durante la
vita comune, ciascun coniuge rappresenta l’unione coniugale per i bisogni
correnti della famiglia.
2 Per gli
altri bisogni, un coniuge rappresenta l’unione coniugale soltanto se:
è stato autorizzato dall’altro o dal giudice;
l’affare non consente una dilazione e l’altro
coniuge è impossibilitato a dare il proprio consenso per malattia, assenza o
analoghi motivi.
3 Con i propri
atti, ciascun coniuge obbliga se stesso e, in quanto non ecceda il potere di
rappresentanza in modo riconoscibile dai terzi, solidalmente anche
l’altro".
Il TF ed
il TFA hanno già avuto modo di stabilire che il pagamento dei premi alle
assicurazioni sociali fa parte del "debito mantenimento della
famiglia" ai sensi dell'art. 163 cpv. 1 CCS (DTF 125 V 430 consid. 3b e
dottrina citata; RAMI 2/2000 p. 79, cfr. anche DTF 119 V 25 consid. 6a; DTF 112
II 404 consid. 6; Eugster, Krankenversicherung, in Meyer-Blaser, Soziale
Sicherheit, Basilea 1998, p. 182 no. 337).
La
conclusione di un 'assicurazione malattia obbligatoria, così come il
cambiamento di assicuratore sono stati inoltre considerati come facenti parte
dei bisogni correnti della famiglia ai sensi dell'art. 166 cpv. 1 CCS (Eugster
op. cit. p. 182 e giurisprudenza federale citata alla N 815). In base all'art.
166 cpv. 3 CCS i coniugi rispondono quindi solidalmente tra di loro per i premi
impagati, indipendentemente dal regime matrimoniale scelto (DTF 119 V 21
consid. 4e).
Alla luce delle norme del diritto di famiglia e
della giurisprudenza in materia, la cifra 4.8 delle direttive dell'IAS, secondo
cui i coniugi rispondono solidalmente per i premi, deve essere dichiarata
conforme alla legge.
2.5. Nel caso in
esame appare incontestato, alla luce della documentazione prodotta dalla Cassa
malati a richiesta del giudice delegato, che __________ sia debitore delle
partecipazioni e dei premi descritti sub. 2.1.
Conformemente al punto 4.2. delle direttive IAS
la Cassa non ha proceduto ad ottenere l'emanazione, da parte del competente
UEF, di un attestato di carenza beni prima di avviare una procedura nei
confronti della moglie dell'assicurato. Questa modalità operativa di __________
va, nel caso concreto, condivisa anche se la Cassa stessa non ha - in
precedenza - escusso __________ come sembrerebbe doveroso alla lettura delle osservazioni
al punto 4.2. delle direttive IAS.
Il debitore è stato oggetto di procedure
esecutive da parte dello __________ rispettivamente della __________ che si
sono visti notificare numerosi ACB.
In particolare nel corso del 2000 (con il rilievo
però che l'estratto UEF è del 4 aprile 2000) sono stati rilasciati 2 ACB
__________ per CHF 393.65 e CHF 392.15.
Gli stessi creditori nel 1999 hanno ottenuto
altri 2 ACB (CHF 202.75 e CHF 479.60) e l'elenco potrebbe continuare per gli
anni precedenti. A carico di __________ sono stati emanati - come rilevato -
154 ACB nel corso degli anni.
Non si può, in queste condizioni, esigere che
__________ procedesse, con aggravio di spese, ad inoltrare domanda esecutiva
sino all'emanazione di un ACB.
Alla luce di quanto precede la procedura seguita
dell'assicuratore deve essere quindi approvata e, ritenuta la cronica
insolvenza di __________, __________ va ritenuta responsabile solidalmente con
il marito per il pagamento di premi e partecipazioni non contestate.
Come osservato, secondo la giurisprudenza,
irrilevante è il fatto che i coniugi abbiamo optato per il regime matrimoniale
della separazione dei beni (cfr. consid. 2.4).
2.6. Pure le
spese addebitate dalla Cassa malati nella decisione impugnata, possono essere
riconosciute.
Secondo
la giurisprudenza è infatti ammissibile imputare costi di diffida proporzionali
in caso di ritardo nel pagamento dei premi, come già accadeva nel vecchio
diritto, ciò se vi è una base legale in tal senso nelle disposizioni della
Cassa (RAMI 1999 KV 88 p. 440; cfr. G. Eugster, Krankenversicherung in Koller,
Müller, Rhinow, Zimmerli, Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, U.
Meyer-Blaser, Soziale Sicherheit, Basilea 1998, p. 185 no. 185).
__________ ha previsto la possibilità di riscuotere
spese di sollecito a carico dell'assicurato (4.6. delle Condizioni contrattuali
d'assicurazione).
L'importo di CHF 40.-, proporzionato ed adeguato,
è addebitabile al comportamento della debitrice ed è quindi dovuto (RAMI 1999
KV 88 pag. 440).
Il ricorso va quindi respinto e la decisione su
opposizione confermata.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
é respinto.
§ La decisione su opposizione 29 maggio 2001
è confermata.
§§ E'
rigettata l'opposizione interposta da __________ al precetto esecutivo
__________.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni,
Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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