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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
36.2001.50
Data decisione, Autorità:
21.08.2001, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
36.2001.00050
ir/nh
Lugano
21 agosto 2001
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
giudice delegato
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
statuendo sulla petizione del 22 giugno
2001 di
__________,
contro
Cassa Malati __________,
in materia di assicurazione contro le
malattie
ritenuto, in
fatto
1.1. __________ è
assicurata presso la __________ sia per le prestazioni di base della LAMal che
per alcune coperture complementari quali l’assicurazione per cure medico
sanitarie __________, per spese di ospedalizzazione in reparto privato in tutta
la Svizzera in Ospedali che hanno un mandato di prestazione da parte del
Cantone Ticino e la copertura definita __________ (riassicurazione della
franchigia per le spese ospedaliere una tantum).
Il 23
giugno 2000 la dott. __________, di professione __________, è stata ricoverata
presso l’Ospedale __________ in camera privata e l’ospedale ha fatturato
direttamente alla __________ CHF 4'404.- per la diaria dal 22 al 27 giungo
2000. Di questa somma CHF 2'028.- sono stati pagati dalla Cassa in virtù della
LAMal (come rammenta la parte attrice nella sua petizione 22 giugno 2001, I)
mentre CHF 2'376.- sono stati posti a carico della dott. __________ in virtù
della franchigia annuale fissata in CHF 5'000.-. Oltre alla fatturazione per la
degenza è stata emanata la fattura per prestazioni eseguite dal dott.
__________ per un importo di CHF 2'160.-. L’importo è stato pagato direttamente
dall’assicurata e copia della fattura trasmessa alla Cassa. La dott. __________
ha quindi comunicato al responsabile della __________ per la sezione cui è
affiliata, __________, che intendeva utilizzare il beneficio della copertura
__________ che, come indicato, permette di ottenere il rimborso della
franchigia per le spese ospedaliere una tantum nel corso dell’anno.
Vista la
più totale latitanza della sede della Cassa a __________ la dott. __________ ha
messo in mora la __________ per il pagamento del dovuto con scritto del 19
febbraio 2001 (doc. _). Successivamente a tale messa in mora la convenuta ha
liquidato le fattura del dott. __________ (datata 5 settembre 2000) con uno
sconcertante ritardo. Al mancato riscontro di __________ alle sue richieste la
dott. __________ ha redatto 2 scritti (6 marzo e 7 giugno 2001) e si è rivolta
successivamente a questo TCA per ottenere il dovuto. La dott. __________ ha
inoltrato la sua petizione il 22 giugno 2001 in cui accenna alla sensazione
vissuta di “avere a che fare con un vero e proprio muro di gomma”. Con il suo
atto la dott. __________ ha postula la condanna della Cassa al rimborso
dell’importo di CHF 2'376.- oltre interessi al 5% dal 19 febbraio 2001 ed al
rimborso delle spese per gli invii raccomandati (CHF 10.-). La parte attrice
protesta spese e ripetibili osservando di essere avvocato e di avere impiegato
tempo professionale distratto ad altre pratiche.
1.2. Alla
petizione la __________ ha reagito con comunicazione firmata da tale __________
(Responsabile Ticino per il Servizio clienti) con cui è stato comunicato alla
parte attrice – in maniera invero ermetica e non chiara – che “l’importo di Fr.
2'376.-, relativo alla fattura dell’Ospedale __________ di Fr. 4'404.-, è stato
da noi conteggiato in data 3 luglio 2001” (senza produzione di un conteggio
nuovo, senza specificare cosa significhi per __________ “conteggiato”).
Con atto
del 10 luglio 2001 la __________ ha risposto alla petizione proponendo, nelle
sue conclusioni, l’accoglimento parziale della petizione ed i riconoscimento
dell’importo di CHF 2'376.- oltre ad interessi al 5% per il periodo dal 19
febbraio 2001 al 3 luglio 2001 (calcolati in CHF 43,60) mentre per altre
pretese ha postulato la reiezione della petizione. La Cassa ha, unicamente
all’alba del 10 luglio 2001, chiesto scusa alla sua assicurata “per il disturbo
arrecato dal ritardo” che si indica come “difficilmente scusabile”. La Cassa
ammette che il “diritto ad ottenere il rimborso di Fr. 2'376.- sulla base delle
… assicurazioni complementari non è mai stato messo in discussione” invero pare
a questo TCA che non è mai stato ammesso formalmente in maniera chiara ed il
pagamento del dovuto –riconosciuto – è avvenuto unicamente a seguito della
petizione della dott. __________. La Cassa ha chiesto che non venisse
riconosciuta alcuna spesa alla dott. __________ e che non vengano concesse
ripetibili.
Con
scritto 3 agosto 2001 la dott. __________ indica al TCA di avere si ricevuto l’importo
di CHF 2'376.- trasmessile dalla Cassa con valuta 11 luglio 2001 sulla
relazione bancaria ma sostiene di non avere ricevuto gli interessi moratori che
la stessa Cassa ha ammesso come dovuti. La parte attrice osserva poi di avere
sostenuto delle spese e considera dovuti gli interessi sino al giorno del
pagamento. In conclusione la dott. __________ insiste sul versamento di
indennità di patrocinio (V). L’atto è stato trasmesso, con tutti gli annessi,
alla Cassa per conoscenza.
in
diritto
In ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 26c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e
penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al
Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 26 ottobre 1999 nella causa D.C.,
I 623/98; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa G.H., H 304/99).
Nel
merito
2.2. Oggetto
della vertenza è, o meglio era sino alla risposta di causa, il versamento alla
dott. __________ dell’importo di CHF 2'376.- in virtù della copertura
assicurativa denominata __________. L’importo è stato ora versato alla parte
attrice da parte della convenuta. In sospeso resta la richiesta dell’attrice
relativa al rimborso di CHF 10.- per le spese vive assunte nell’ambito della
vertenza e la richiesta di versamento di ripetibili. Invero restano in sospeso
anche gli interessi moratori dovuti e per i quali la Cassa aveva promesso
pronto riscontro. La parte attrice ha infatti dato atto che, con valuta 11
luglio 2001, la Cassa ha versato l’importo in capitale mentre di interessi non
ne sono stati versati. Questo TCA non può non rammaricarsi per l’atteggiamento
della __________ che neppure da seguito in maniera completa ai suoi impegni di
pagamento. Appare fuori discussione che alla dott. __________ siano dovuti
interessi dalla data della messa in mora (almeno) sino alla data dell’effettivo
pagamento, ossia l’11 luglio 2001.
Prima di
ogni altra considerazione questa Corte deve qui stigmatizzare decisamente
l’atteggiamento della Cassa nei confronti della propria assicurata. Come
indicato nelle considerazioni che precedono la dott. __________ ha vantato suoi
diritti legittimi, mai posti in discussione e derivanti dal suo ricovero
ospedaliero presso l’__________ di un anno precedente la petizione.
Sconcertante appare rilevare come una situazione fattuale semplice come quella
in discussione abbia comportato lassi di tempo ingiustificatamente lunghi ed
inammissibili per il pagamento di quanto l’assicurata ha anticipato. Non in
discussione in questa sede, ma sintomatico dell’atteggiamento della __________,
è il pagamento della fattura del dott. __________. La nota del 5 settembre 2000
è stata liquidata 5 mesi dopo, il 12 febbraio 2001. La pretesa derivante
dall’assicurazione __________ è stata fatta valere tempestivamente tanto che la
dott. __________ – nella sua messa in mora del 19 febbraio 2001 – accenna ad
una attesa che dura dal settembre 2000. Ebbene la parte attrice, per
vedere integralmente versato l’importo derivante dalla __________, importo che
la Cassa stessa indica come non posto in discussione e mai contestato, ha
dovuto attendere il luglio 2001, ossia oltre 10 mesi. Per ottenere il
pagamento ha poi dovuto inoltrare una petizione al TCA siccome i solleciti e le
attese non hanno portato a nulla.
La dott.
__________ ha indicato di avere provato la sensazione di trovarsi di fronte ad
un “muro di gomma”. Questo TCA non può tacere l’inaccettabile ritardo del tutto
inammissibile e che non ha la benché minima scusante.
2.3. Come
indicato la Cassa, prima ancora della risposta di causa, ha disposto il versamento
dell’importo ancora dovuto alla parte attrice, importo che è giunto alla dott.
__________ solo l’11 luglio scorso e senza gli interessi (V). Si può qui allora
parlare, per l’applicazione in via sussidiaria del CPC (voluta dall’art. 23
LPr.TCA) di acquiescenza (in questo senso II CCA 14 dicembre 1994 in re B
c./G). Rimane da decidere se alla parte attrice debbano essere rifusi gli
interessi sino all’11 luglio 2001 a partire dal 19 febbraio 2001, le spese vive
sostenute, cifrate in CHF 10.-, rispettivamente debbano essere riconosciute
ripetibili, od equa indennità, per la lite. In merito l’art. 22 LPrTCA rammenta
come “il ricorrente” che vince la causa ha diritto, nella misura stabilita dal
giudice, al rimborso delle spese processuali, dei disborsi e delle spese di
patrocinio. L’importo delle ripetibili non è vincolato al valore di causa. Per
il concetto di ripetibili può essere fatto rinvio all’art. 150 CPC.
Nel caso
di specie la parte attrice non è patrocinata da un legale e quindi non è
discussione di ripetibili in senso stretto in questa sede. In effetti la dott.
__________ ha salvaguardato i propri interessi direttamente in causa senza fare
capo a colleghi dello studio o terzi. Da osservare come la parte attrice abbia
dovuto adire il Tribunale per ottenere ragione e per vedersi accreditare la
cifra protestata. Essa non ha quindi diritto a rifusione delle spese di
patrocinio.
Ci si
deve porre il quesito a sapere se alla dott. __________ possa invece essere
riconosciuta un indennità equa quale parte non patrocinata siccome avvocato
(attiva in studio legale di __________) che agisce in causa propria. Il
dispendio temporale appare indubbio, ancorché non eccessivo, proprio per
l’atteggiamento della __________ che ancora nelle more di causa non ha dato
seguito agli impegni assunti in sede di risposta. Va anzitutto osservato come
“nel concetto di ripetibili … rientra anche un’equa indennità per chi in causa
non si avvale di un patrocinatore, già per compensare il dispendio di tempo”
(Rep. 1990 213 e citazioni ivi riportate). Non va dimenticato che, nel concreto
caso, non ci si trova confrontati con una procedura in cui la Cassa resistente
opera nella sua qualità di amministrazione. Il caso demandato al TCA è di puro
diritto civile ma con connotazioni di diritto delle assicurazioni sociali. La
procedura applicabile alla fattispecie regola solo in parte la materia delle
ripetibili all’art. 22 precedentemente citato, per il resto occorre far capo al
Codice di procedura civile. La giurisprudenza cantonale sviluppata in
quest’ambito riconosce anche all’avvocato che si difende da solo in causa il
diritto ad un’equa indennità (I CCA 5.8.1998 in re F. c/ X.).
Nel
concreto caso la parte attrice ha indubbiamente utilizzato del tempo, e la sua
formazione, per la procedura di cui si tratta. Poco importa se la petizione
ricalca gli scritti della dott. __________ diretti alla medesima Cassa e sempre
relativi alla stessa fattispecie, la Cassa avrebbe evitato la rilettura di
detti scritti, meglio dettagliati in sede di petizione, se avesse prontamente
preso posizione in merito alle richieste di rimborso dell’assicurata. Appare
quindi adeguato riconoscere alla dott. __________ un importo di CHF 400.- quale
equa indennità comprensiva delle spese. In effetti la parte attrice, come
evidenziato, è da ritenersi vincitrice nella causa per acquiescenza della
Cassa.
L’importo
di CHF 400.- appare omnicomprensivo. Alla parte attrice vanno concessi gli
interessi protestati sull’importo di CHF 2'376.- dal 19 febbraio all’11 luglio
2001 al tasso del 5%.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- La
petizione é accolta nel
senso dei considerandi ritenuta l’acquiescenza della Cassa Malati __________
convenuta.
La
__________ – che ha versato l’importo di CHF 2'376.- chiesto con la petizione
22 giugno 2001 – è condannata a pagare alla dott. Avv. __________ gli interessi
al 5% sull’importo di CHF 2'376.- per il periodo dal 19 febbraio all’11 luglio
2001.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
La Cassa
convenuta verserà alla parte attrice l’importo di CHF 400.- a titolo di equa
indennità e per le spese dalla stessa sostenute ai fini di causa.
3.- Intimazione
alle parti.
Contro il
presente giudizio è dato ricorso per riforma al Tribunale federale di Losanna
ai sensi degli art. 43seg della Legge federale sull'organizzazione giudiziaria
(OG).
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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