AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
36.2001.48
Data decisione, Autorità:
21.08.2001, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
36.2001.00048
ir/nh
Lugano
21 agosto 2001
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
giudice delegato
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Ivano
Ranzanici
statuendo sul ricorso del 12 giugno 2001 di
__________,
contro
la decisione del 7 giugno 2001 emanata da
Istituto assicurazioni sociali Ufficio
assicurazione malattia, 6501 Bellinzona,
in materia di assicurazione sociale
contro le malattie
ritenuto, in
fatto
1.1. __________,
cittadino svizzero già residente e domiciliato in Germania, è rientrato in
Svizzera, a __________, il 7 febbraio 2000 unitamente alla moglie __________i.
Con il 1 maggio 2000 egli si è affiliato alla Cassa Malati __________ per le
cure di base. Con atto pervenuto all’Istituto delle Assicurazioni Sociali (IAS
qui di seguito) il 9 novembre 2000 __________ ha chiesto la concessione di un
sussidio per l’assicurazione malattia per l’anno 2001, ciò in virtù
dell’assenza di una attività lucrativa (doc. _). L’IAS, esperita una verifica
relativa al rapporto assicurativo, ha ritenuto l’affiliazione dei signori
__________ e __________ alla __________ tempestiva siccome intervenuta nel termine
di tre mesi dall’arrivo in Svizzera, con il rilievo comunque che “l’obbligo di
assicurazione inizia il giorno in cui sono dati i presupposti di legge …”.
Osservando che la data d’inizio dell’assicurazione (1 maggio 2000) non
coincideva con la data d’inizio dell’obbligo d’assicurazione (7 febbraio 2000)
l’IAS, e per esso l’Ufficio Assicurazione Malattia, ha deciso – con atto del 17
maggio 2001 – che il rapporto assicurativo fosse “anticipato al 7 febbraio
2000” con obbligo per l’assicuratore di fornire le sue prestazioni a partire da
tale data e per i signori __________ di versare i premi da tale momento (doc.
_).
1.2. Il 21 maggio
2001 (V/3) i signori __________ si sono rivolti all’IAS indicando di avere
ricevuto dal Consolato Generale di Svizzera a __________, così come dal Comune
di __________, e pure dalla __________ l’informazione secondo cui:
"
… wir innerhalb von drei Monaten versichern
müssen, was wir auch getan haben”
I
ricorrenti indicavano nella loro lettera come null’altro fosse stato loro
comunicato e come non fosse loro noto che l’assicurazione dovesse essere
conchiusa con effetto retroattivo al loro arrivo in Svizzera. I signori
__________ hanno inoltre comunicato all'IAS che non vi è mai stato un vuoto
nella copertura assicurativa siccome essi erano assicurati presso la __________
in Germania sino al 30 aprile 2000. Dopo un accertamento eseguito per e-mail
dalla funzionaria responsabile dell’IAS presso la __________ da cui sembra che
i signori __________ non fossero registrati, l’IAS ha emanato una decisione su
reclamo (considerando in effetti tale lo scritto 21 maggio 2001 dei signori
__________) con cui ha deciso la reiezione dell’impugnativa.
1.3. A fondamento
della decisione su reclamo l’IAS ha indicato come sia fatto obbligo ad ogni
persona residente in Svizzera di essere assicurata contro le malattie,
l’assicurazione deve essere conclusa nel termine di tre mesi dall’inizio dei
presupposti legali, per adempiere ai presupposti di una affiliazione
tempestiva, come è stato il caso in concreto. L’IAS ha accertato che i coniugi
__________ sono in possesso di un permesso di dimora dal 7 febbraio 2000 data
che fa stato per l’inizio dei presupposti di assicurazione. Per quanto attiene
alla copertura presso la __________ l’Ufficio dell’assicurazione malattia
dell’IAS ha indicato come non fossero adempiuti i presupposti di cui all’art. 2
cpv. 3 OAMal (di cui ha dato spiegazione nella decisione). L’autorità
amministrativa ha quindi ribadito la tempestività dell’affiliazione e l’obbligo
di pagare i premi (nonché il diritto di beneficiare della prestazioni
dell’assicurazione di base) a partire dal 7 febbraio 2001.
1.4. Insoddisfatti
della decisione resa i signori __________ si sono aggravati a questo Tribunale,
con atto del 12 giugno 2001 indirizzato all’IAS stesso (che lo ha girato al
TCA) redatto in lingua tedesca e successivamente tradotto in lingua italiana
grazie alla collaborazione del dott. jur. __________ che ha stretto legame con
i ricorrenti. Nella loro impugnativa i signori __________ rilevano di sentirsi
indesiderati dalle autorità amministrative, di disporre di un reddito tale da
giustificare la concessione del sussidio per l’assicurazione malattia, essi
ribadiscono gli argomenti già sollevati nel reclamo nei seguenti termini:
"
Dal Consolato Svizzero a __________ (Germania),
come pure dal Comune di __________ dalla __________ (vedi nota di copertura
della __________ del 03.02.2000 col nostro Indirizzo a __________) abbiamo
solamente ricevuto la notifica che dovevamo assicurarci entro tre mesi dopo la
registrazione presso il comune di domicilio, ciò che abbiamo fatto
debitamente.
Però, non ci fu detto che
l'assicurazione malattia sarà retroattiva. Certamente era noto alla
__________ (vedi nota di copertura) che eravamo domiciliati in Svizzera dal
mese di febbraio, ma che eravamo ancora assicurati presso un'assicurazione
malattia in Germania.
Per esser certi di una protezione assicurativa
senza interruzione siamo restati assicurati presso la __________ fino al
30.04.2000 (vedi copia allegata della commissione dell'assicuratrice
__________).
Inoltre, avevamo bisogno di alcune verifiche e di
una piccola operazione che volevamo condurre a fine in Germania. Se fossimo
stati informati correttamente che saremmo assicurati obbligatoriamente, avremmo
dichiarato la nostra partenza dalla Germania tre mesi più tardi, ovvero avremmo disdetto
la nostra assicurazione malattia in Germania con effetto il 0l.02.2000, perchè
anche noi non amiamo pagare i premi doppi! Di conseguenza, nessuni costi furono
causati alla cassa malattia svizzera __________.
Perciò vorremmo presentare un'istanza per la
dispensa dal pagamento dei montanti richiesti, tanto più che i nostri redditi
annui sono molto inferiori a Fr 34'000.‑‑ (non abbiamo pure
ricevuto un sussidio, benchè secondo la legge ci spetterebbe), e perchè la
domanda ulteriore sarebbe per noi un grande onere finanziario."
1.5. L’IAS ha
preso posizione sul gravame con risposta del 5 luglio 2001 in cui osserva che
l’affiliazione dei signori __________ va ritenuta tempestiva ai sensi dell’art.
5 cpv. 1 LAMal secondo cui l’inizio della copertura assicurativa inizia con
l’elezione di domicilio in Svizzera. Per l’IAS le informazioni ottenute dagli
assicurati presso il Consolato Svizzero di __________ ed il Comune di
__________ sono senz’altro corrette poiché riprendono i termini dell’art. 3
cpv. 1 LAMal i tre mesi citati nella norma non sono altro che un termine entro
il quale bisogna adempiere gli obblighi di legge (assicurarsi obbligatoriamente
per le prestazioni di base imposte dalla LAMal) che esplicano però i loro
effetti all’inizio dei presupposti legali, ossia con la costituzione della
dimora in Svizzera. L’IAS rammenta nelle sue osservazioni come, se dati i
presupposti per il sussidio per il pagamento dei premi dell’assicurazione
malattia obbligatoria “… e questo in forma retroattiva al momento in cui
l’obbligo d’assicurazione si è determinato … “ (V pag. 2 e 3) i signori
__________ potranno beneficiare dei sussidi. Il TCA ha voluto accertare
l’esistenza o meno di una richiesta di sussidio nei termini indicati dall’IAS
nelle sue osservazioni. I signori __________ si sono rivolti al TCA con scritto
9 agosto 2001 in cui considerano il caso "erledigt" chiedendo
"in dieser Sache nichts mehr zu unternehmen" (XII invio a mezzo fax)
cui hanno annesso fotocopie parziali di attestazioni relative a mutazione
dell'assicurazione (21.6.2001).
Lo stesso
9 agosto 2001 l'IAS ha comunicato l'esistenza di un'istanza di sussidio per
l'anno 2001 dei signori __________ e non per l'anno 2000.
La
__________ ha a sua volta trasmesso i formulari di richiesta di affiliazione
dei ricorrenti (XIV).
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 26c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e
penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al
Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 26 ottobre 1999 nella causa D.C.,
I 623/98; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa G.H., H 304/99).
2.2. Può rimanere
aperta la questione a sapere se lo scritto 9 agosto 2001 dei signori __________
costituisca valido il ritiro dell'impugnativa, e ciò alla luce delle
conclusioni del ricorso. Va rilevato che lo scritto XII del 9 agosto 2001 è
stato trasmesso solo per telecopiatrice a questo TCA e non è chiaro nelle sue
specifiche richieste.
Il
gravame non va neppure considerato privo di oggetto alla luce degli annessi al
doc. _ (fotocopie parziali delle mutazioni __________ 21.6.2001) ritenuto come
dette mutazioni siano antecedenti alla trasmissione al TCA dell'impugnativa
tradotta (III). Si giustifica l'ulteriore esame delle censure sollevate dai
ricorrenti.
2.3. Va
preliminarmente precisato che, delle questioni relative al controllo
dell'obbligo assicurativo e all'affiliazione d'ufficio si occupano i Cantoni
(art. 6 LAMal; art. 10 OAMal; art. art. 6ss, 11ss, 19 LCAMal). Le norme di
diritto materiale configurano diritto cantonale d'esecuzione non autonomo. La
procedura è retta dal diritto cantonale (cfr. Eugster, Krankenversicherung, in
U. Meyer-Blaser, Soziale Sicherheit, Basilea 1998, p. 12 N 24; cfr. anche SVR
2001 KV no. 4 e SVR 1998 KV no. 19 e SVR 1998 KV no. 16).
L'art. 76
LCAMal prevede che
"
1Contro le decisioni emesse in virtù della
presente legge, è data facoltà di reclamo all’organo amministrativo che le ha
emesse entro 30 giorni dalla notificazione.
2Contro le decisioni su reclamo di cui al cpv. 1,
è data facoltà di ricorso al Tribunale cantonale delle assicurazioni entro 30
giorni dalla notificazione.
…..
4È applicabile la Legge di procedura per le cause
amministrative."
2.4. In concreto
il ricorso è stato presentato il 12 giugno 2001, mentre la decisione è datata 7
giugno 2001. Il gravame è stato redatto in lingua tedesca e presentato all’IAS
stesso, che – rettamente - lo ha trasmesso a questo TCA. Con scritto 21 giugno
2001 il Giudice delegato ha concesso un termine di 30 giorni per la traduzione
in lingua italiana del gravame. I reclamanti hanno fatto pervenire al TCA un
atto in lingua italiana di data 27 giugno 2001 (dunque successivo alla data
dell'annesso all'invio 9.8.2001 XII ossia delle fotocopie parziali delle
mutazioni __________).
Il testo
trasmesso non appare letteralmente conforme all’impugnativa del 12 giugno 2001
esso è infatti epurato di alcune lamentele generiche. Nonostante questo aspetto
la comunicazione 27 giugno 2001 non costituisce, per questo TCA, nuovo testo di
ricorso siccome riprende sostanzialmente i termini dell’impugnativa originaria,
lo stesso va quindi considerato come traduzione dello scritto 12 giugno 2001,
ed è tempestivo siccome inoltrato nei tempi concessi con lo scritto 21 giugno
2001 del giudice delegato.
Nel
merito
2.5. Oggetto del
contendere non è sapere se l'affiliazione di __________ all'assicurazione
obbligatoria per le cure medico-sanitarie ai sensi della LAMal, sia da
considerare tardiva in virtù dell'art. 5 LAMal. In questione è qui sapere se la
decisione amministrativa che riconduce l’obbligo di versare premi
all’assicuratore malattia al momento in cui i coniugi __________ hanno
acquisito dimora in Ticino vada confermata o meno. Va allora accertato il
momento a partire dal quale nasce l’obbligo di assicurazione in virtù della
legge.
Secondo
l'art. 3 LAMal
"
1 Ogni
persona domiciliata in Svizzera deve assicurarsi o farsi assicurare dal proprio
rappresentante legale per le cure medico-sanitarie entro tre mesi
dall’acquisizione del domicilio o dalla nascita in Svizzera.
2 Il Consiglio
federale può prevedere eccezioni all’obbligo d’assicurazione, segnatamente per
i dipendenti di organizzazioni internazionali e di Stati esteri.
3 Può
estendere l’obbligo d’assicurazione a persone non aventi il domicilio in
Svizzera, in particolare a quelle che:
a. esercitano un’attività in Svizzera o vi risiedono per un periodo
prolungato;
b. lavorano all’estero per conto di un datore di lavoro con sede in
Svizzera".
L'art. 1
OAMal precisa che:
"
1 Le persone
domiciliate in Svizzera ai sensi degli articoli 23 a 26 del Codice civile
svizzero (CC) sono tenute ad assicurarsi conformemente all’articolo 3 della
legge."
Una
persona ha il proprio domicilio civile ove dimora con l'intenzione di
stabilirvisi durevolmente (art. 23 CCS) e dove si trova il centro delle sue
relazioni e dei suoi interessi (DTF 125 V 78 consid. 2 a e giurisprudenza
citata; DTF 123 III 100).
L'art. 5
LAMal prevede poi che
"
1 Se
l’affiliazione è tempestiva (art. 3 cpv. 1), l’assicurazione inizia
dall’acquisizione del domicilio o dalla nascita in Svizzera. Il Consiglio
federale stabilisce l’inizio dell’assicurazione delle persone menzionate
nell’articolo 3 capoverso 3."
Per
l'art. 7 OAMal infine
"
1 I cittadini
svizzeri che eleggono domicilio in Svizzera dopo aver soggiornato all’estero
come pure gli stranieri con permesso di dimora o di domicilio ai sensi
dell’articolo 1 capoverso 2 lettera a sono tenuti ad assicurarsi entro tre mesi
dal giorno in cui si sono annunciati presso il competente ufficio di controllo
degli abitanti. Se l’adesione all’assicurazione è tempestiva, l’assicurazione
inizia dal giorno della notifica del suddetto annuncio." (rilievo del
redattore)
2.6. In DTF 125 V
76ss il TFA ha evidenziato, in relazione alle summenzionate norme, che, per le
persone domiciliate in Svizzera (giusta gli art. 23 ss. CCS) l'inizio
dell'assicurazione coincide con l'elezione di domicilio. Per gli stranieri che
non costituiscono un domicilio in Svizzera ai sensi della normativa rammentata
e che sono al beneficio di un permesso di domicilio o di un permesso di dimora
valido almeno tre mesi, l'assicurazione ha inizio dal giorno della notifica
dell'annuncio di dimora presso il competente ufficio di controllo degli
abitanti.
Nel caso
giurisprudenziale citato ed esaminato dal TFA l’alta Corte ha concluso che la
ricorrente, cittadina straniera entrata in Svizzera per sposare un cittadino
svizzero da cui ha avuto un figlio e che ha in seguito ottenuto un permesso di
dimora, andava considerata domiciliata in Svizzera secondo l'art. 23ss. CCS in
quanto intenzionata a stabilirsi durevolmente in Svizzera. Ai fini dell'inizio
dell'assicurazione in quel caso facevano quindi stato gli art. 3 cpv. 1 e 5
cpv. 1 prima frase LAMal e non l'art. 3 cpv. 3 LAMal e le relative disposizioni
esecutive. In concreto quindi l'inizio dell'assicurazione coincideva con
l'acquisizione del domicilio e pertanto con l'entrata in Svizzera.
2.7. Nel caso in
esame __________ sono giunti in Svizzera, loro Patria, il 7 febbraio 2000 in
provenienza dalla Germania. Essi dovevano, come realmente hanno fatto secondo
le istruzioni ottenute dal Consolato Svizzero a __________ e secondo quanto
loro riferito a livello comunale, assicurarsi nel termine di 3 mesi per
beneficiare di una tempestiva copertura assicurativa. Essi hanno quindi agito
come imposto dai dettami di legge. La conseguenza di tale loro agire è che
l’inizio della copertura assicurativa deve essere fatta risalire, in virtù dei
principi indicati nelle considerazioni che precedono, al momento in cui i
coniugi __________ hanno acquisito il loro domicilio in Svizzera e più
precisamente a __________.
2.8. Nella loro
impugnativa, così come alla traduzione del dott. jur. __________, i signori
__________ rammentano di avere mantenuto in essere una copertura assicurativa
in Germania per il periodo corrente sino al 30 aprile 2000. A giusta ragione
l’amministrazione ha osservato come nel caso concreto non siano dati gli
estremi di cui all’art. 2 cpv. 2 OAMal secondo cui
"
A domanda, sono esentate
dall’obbligo d’assicurazione le persone obbligatoriamente assicurate contro le
malattie in virtù del diritto estero, se l’assoggettamento all’assicurazione
svizzera costituirebbe un doppio onere e se esse beneficiano di una copertura
assicurativa equivalente per le cure in Svizzera.”
Nel caso di
specie neppure i ricorrenti sostengono che la copertura offerta loro dalla
__________ fosse per loro obbligatoria o lo fosse sino e compreso il momento
successivo alla loro partenza dalla Germania. La dimostrazione di questo fatto
è nella disdetta operata dai coniugi __________ della copertura loro offerta
dalla compagnia assicurativa tedesca, ed anzi dalla loro osservazione (doc. _ e
doc. _) che se fossero stati informati adeguatamente essi avrebbero disdetto
anteriormente il contratto d’assicurazione con la __________.
2.9. Ulteriore
lamentela dei signori __________ consiste nel fatto che essi sarebbero stati
informati in maniera incompleta. I ricorrenti si lamentano di avere ricevuto
dal Consolato Svizzero di Germania a __________ e dal Comune di __________ solo
l’informazione relativa all’obbligo di assicurarsi per le cure medico sanitarie
di base nel termine di tre mesi dall’arrivo in Svizzera senza che fosse loro
detto che l’assicurazione era “retroattiva”. Essi evocano il fatto che, se una
informazione completa fosse stata loro data essi non avrebbero mantenuto in
essere la copertura esistente in Germania sino alla fine di aprile 2000.
Occorre chiedersi se, secondo le regole della buona fede, l’informazione
ottenuta dai ricorrenti era tale da giustificare il loro comportamento e quindi
tale da motivare una copertura assicurativa per le cure medico sanitarie di
base a partire dal 1 maggio 2000.
Prima
condizione affinchè si possa ritenere violazione delle regole della buona fede
è che l'informazione individuale e concreta, fornita dall'amministrazione sia
propria ad ispirare fiducia, la stessa deve essere chiara ed incondizionata. Le
conseguenze dell'informazione consistono in un pregiudizio subito dal
destinatario. Successivamente alla promessa non deve subentrare una modifica di
legge.
Secondo
questa Corte, nel caso concreto, non si può fare riferimento, come sembrano volere
i ricorrenti nella loro impugnativa, alle regole della buona fede. In effetti
sia il Consolato Svizzero in Germania a __________ che il Municipio di
__________ hanno rammentato ai signor __________ il loro obbligo di legge, come
i signori __________ stessi evocano nei loro scritti all’amministrazione ed al
TCA, di assicurarsi entro 3 mesi dall’arrivo in Svizzera. Il fatto di non avere
specificato gli effetti della copertura assicurativa al momento
dell’acquisizione del domicilio in Svizzera non appare rilevante.
L'affermazione fornita, contrariamente a quanto sembrano ritenere i ricorrenti,
è del tutto corretta. Si basa sulle norme di legge evocate nelle considerazioni
che precedono. L’obbligo di affiliazione ad una Cassa Malattia autorizzata per
le coperture di base imposte dalla LAMal è effettivo e non trae seco la
conseguenza che la copertura debba cominciare al momento della conclusione
dell’assicurazione. La mancata informazione secondo cui gli effetti della
copertura risalivano al momento dell’elezione di domicilio non era da un lato
dovuta ed i ricorrenti stessi, volendo mantenere in essere una copertura in
Germania in costanza di elezione di un domicilio elvetico, dovevano accertarsi
se ciò era possibile ed a quali condizioni. I signori __________ non hanno
sostenuto che le autorità cui essi si sono rivolti abbiano garantito loro, in
qualche modo, che la copertura avrebbe iniziato a decorrere trascorsi 3 mesi
dal loro arrivo in Svizzera.
2.10. Visto quanto
precede il ricorso va respinto e la decisione amministrativa confermata.
L’inizio del rapporto assicurativo dei signori __________ con la __________ è
anticipato al 7 febbraio 2000.
Ai ricorrenti
si rammenta, come già fatto con le osservazioni all’impugnativa da parte
dell’IAS, che è data la possibilità di domandare il sussidio per i premi
dell’assicurazione malattia – se dati i presupposti legali – previo
l’adempimento di semplice pratica burocratica (oss. V pag. 2 in fine e 3;
richiamato lo scritto 7 agosto 2001 del giudice delegato, cfr. doc. _).
Visto
l’esito della procedura le spese processuali restano a carico dello Stato e non
si attribuiscono ripetibili.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
é respinto.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni,
Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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