No jurisdiction over private supplementary health insurance dispute

36.2001.40Other CourtMay 21, 2001Withdrawn

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Omnilex summary

The Ticino Cantonal Insurance Court, sitting with Judge Ivano Ranzanici, dealt with an appeal against an insurer’s decision excluding an insured person from a collective health insurance policy for alleged non-disclosure. The court held that it lacked subject-matter jurisdiction because the dispute concerned a private supplementary insurance contract governed by the Insurance Contract Act, not social health insurance under the LAMal. The appellant later withdrew the appeal, so the case was struck from the roll. No court fee was charged and costs were borne by the State.

Omnilex headnote

Art. 86 cpv. 3 LAMal; art. 75 cpv. 1 LCAMal; art. 12 cpv. 3 LAMal: the cantonal insurance court has jurisdiction only over disputes arising under social health insurance and, where provided, supplementary insurance offered by insurers authorised under the LAMal. Disputes concerning purely private supplementary insurance relationships governed by the LCA fall within the ordinary civil courts. If the appeal is withdrawn, the proceedings are struck from the roll without further substantive review; costs may be waived and borne by the State.

Full text

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 36.2001.40

Data decisione, Autorità: 21.05.2001, TCA

RACCOMANDATA

Incarto n. 36.2001.00040

ir/nh

Lugano 21 maggio 2001

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

statuendo sul "ricorso" del 15 maggio 2001 di

__________,

rappr. da: avv. __________,

contro

__________,

in materia di assicurazione contro le malattie

considerato che, - con atto 15/16 maggio 2001 la __________ a ha adito il TCA "avverso la decisione 20/24 aprile 2001" della __________ con cui il "titolare e dipendente della società __________ è stato escluso dalla polizza di assicurazione malattia collettiva n° __________ per reticenza;

  • gli atti prodotti (doc. _) contemplano lo scritto della __________ di data 7 febbraio 2001 al signor __________ secondo cui

" In data 01.12.1998 lei ha sottoscritto con la nostra società una proposta d'assicurazione per il rischio «indennità giornaliera per malattia»"

dove il destinatario dello scritto

" … ha dichiarato di non aver subito disturbi alla salute, conseguenza di infortuni o infermità e di essere totalmente abile al lavoro"

la __________ ha contestato al ricevente dello scritto una reticenza e, richiamando l'art. 6 LCA, la compagnia di assicurazione - che non è una Cassa malati riconosciuta dalla Confederazione ai sensi dell'art. 12 LAMal nè un altro assicuratore autorizzato ad esercitare l'assicurazione sociale contro le malattie - ha receduto dal contratto con effetto al 1° gennaio 1999;

  • l'atto della __________ è stato contestato dinanzi a questo TCA con il "ricorso" in discussione con cui si postula l'accoglimento del gravame e,

" di conseguenza è ripristinata la polizza d'assicurazione malattia collettiva n° __________ con l'inclusione di __________."

  • giusta l'art. 86 cpv. 3 LAMal, il Tribunale cantonale delle assicurazioni è competente a conoscere delle contestazioni che sorgono, in merito a diritti invocati dalle parti in virtù della LAMal e delle sue disposizioni esecu­tive, fra gli assicurati e gli assicuratori definiti agli art. 11, 12 e 13 LAMal.

La LAMal si applica soltanto all'assicurazione malattia sociale così definita mentre - contrariamente a quanto accadeva sotto l'egida della LAMI, le assicurazioni complementari offerte dalle Casse malati (art. 13 OAMal) e gli altri rami d'assicurazione (art. 14 OAMal) sono diventate di puro diritto civile e sono rette, in applicazione dell'art. 12 cpv. 3 LAMal dalla Legge federale sul contratto assicurazione (LCA).

Dal profilo procedurale la LAMal ha operato una netta differenziazione tra i rimedi di diritto nell'assicurazione sociale e nelle assicurazioni complementari.

Per la prima le vie di diritto sono quelle della procedura amministrativa (art. 85 e segg. LAMal), per le vertenze relative alle assicurazioni complementari sono da intraprendere le vie di diritto previste per i litigi di diritto civile.

Secondo l'art. 75 LCAMal (legge d'applicazione alla LAMal entrata in vigore il 1° gennaio 1996)

" le contestazioni degli assicuratori tra loro, con i loro membri o con terzi concernenti le assicurazioni complementari all'assicurazione sociale contro le malattie o altri rami d'assicurazione praticati da assicuratori autorizzati all'esercizio ai sensi della LAMal e delle relative ordinanze sono decise dal Tribunale cantonale delle assicurazioni";

  • nella misura in cui il litigio abbia per oggetto l'assicurazione malattia sociale o le assicurazioni complementari all'assicurazione sociale, quindi, è data una competenza del TCA nella misura in cui le assicurazioni complementari all'assicurazione sociale siano praticate da assicuratori autorizzati all'esercizio ai sensi della LAMal;

  • la __________, che in casu (cfr. doc. _) ha concluso un contratto "per il rischio «indennità giornaliera per malattia»", come evidenziato, non è Cassa malati riconosciuta dalla Confederazione ai sensi della LAMal od altro assicuratore autorizzato ad esercitare l'assicurazione sociale contro le malattie ai sensi dell'art. 13 LAMal;

  • ne discende che l'attività della __________ non sottostà a tale legge e non può essere sottoposta a verifica giudiziaria da parte di questo TCA ai sensi dell'art. 75 cpv. 1 LCAMal;

  • la __________, essendo compagnia d'assicurazione privata i cui obblighi nei confronti degli assicurati derivano, oltre che dai contratti con questi conclusi e dalle condi­zioni generali d'assicurazioni, dalla legge federale sul contratto d'assicurazione, potrà essere convenuta dinanzi alle autorità giudiziarie ordinarie.

Il "ricorso" in esame risulta quindi irricevibile per mancanza di competenza rationae materiae di questo Tribunale.

Risulta comunque, nel frattempo e come allo scritto 21 maggio 2001 dell'avv. __________, che l'impugnativa è stata ritirata.

Ciò permette, senza ulteriore approfondimento, di stralciare la causa dai ruoli senza carico di tasse e spese.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- La causa é stralciata dai ruoli.

2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3.- Intimazione alle parti.

Il giudice delegato

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Ivano Ranzanici

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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Keywords

subject-matter jurisdictionsupplementary health insuranceprivate insurancewithdrawalcosts

Extracted by Omnilex

Key legal question

Whether the cantonal insurance court had subject-matter jurisdiction over a dispute concerning private supplementary health insurance under the LCA.

Extracted holding

No. The dispute concerned a private insurer and a supplementary indemnity insurance contract, so it did not fall under the LAMal-based jurisdiction of the court.

Extracted reasoning

The court distinguished social health insurance under the LAMal from supplementary and other insurance branches governed by civil law and the Federal Act on the Insurance Contract; the respondent was not an authorised social health insurer.

Key legal question

Whether the case should remain on the docket after withdrawal of the appeal.

Extracted holding

No. Since the appeal had been withdrawn, the court struck the case from the roll without further examination.

Extracted reasoning

The withdrawal rendered further substantive review unnecessary.

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