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Numero d'incarto:
36.2001.40
Data decisione, Autorità:
21.05.2001, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
36.2001.00040
ir/nh
Lugano
21 maggio 2001
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
giudice delegato
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
statuendo sul "ricorso" del 15
maggio 2001 di
__________,
rappr. da: avv. __________,
contro
__________,
in materia di assicurazione contro le
malattie
considerato che, - con atto 15/16 maggio
2001 la __________ a ha adito il TCA "avverso la decisione 20/24 aprile
2001" della __________ con cui il "titolare e dipendente della
società __________ è stato escluso dalla polizza di assicurazione malattia
collettiva n° __________ per reticenza;
- gli atti
prodotti (doc. _) contemplano lo scritto della __________ di data 7 febbraio
2001 al signor __________ secondo cui
"
In data 01.12.1998 lei ha sottoscritto con la
nostra società una proposta d'assicurazione per il rischio «indennità
giornaliera per malattia»"
dove
il destinatario dello scritto
"
… ha dichiarato di non aver subito disturbi alla
salute, conseguenza di infortuni o infermità e di essere totalmente abile al
lavoro"
la
__________ ha contestato al ricevente dello scritto una reticenza e,
richiamando l'art. 6 LCA, la compagnia di assicurazione - che non è una Cassa
malati riconosciuta dalla Confederazione ai sensi dell'art. 12 LAMal nè un
altro assicuratore autorizzato ad esercitare l'assicurazione sociale contro le
malattie - ha receduto dal contratto con effetto al 1° gennaio 1999;
- l'atto
della __________ è stato contestato dinanzi a questo TCA con il
"ricorso" in discussione con cui si postula l'accoglimento del
gravame e,
"
di conseguenza è ripristinata la polizza
d'assicurazione malattia collettiva n° __________ con l'inclusione di
__________."
- giusta
l'art. 86 cpv. 3 LAMal, il Tribunale cantonale delle assicurazioni è competente
a conoscere delle contestazioni che sorgono, in merito a diritti invocati dalle
parti in virtù della LAMal e delle sue disposizioni esecutive, fra gli
assicurati e gli assicuratori definiti agli art. 11, 12 e 13 LAMal.
La LAMal
si applica soltanto all'assicurazione malattia sociale così definita mentre -
contrariamente a quanto accadeva sotto l'egida della LAMI, le assicurazioni
complementari offerte dalle Casse malati (art. 13 OAMal) e gli altri rami
d'assicurazione (art. 14 OAMal) sono diventate di puro diritto civile e sono
rette, in applicazione dell'art. 12 cpv. 3 LAMal dalla Legge federale sul
contratto assicurazione (LCA).
Dal
profilo procedurale la LAMal ha operato una netta differenziazione tra i rimedi
di diritto nell'assicurazione sociale e nelle assicurazioni complementari.
Per la
prima le vie di diritto sono quelle della procedura amministrativa (art. 85 e
segg. LAMal), per le vertenze relative alle assicurazioni complementari sono da
intraprendere le vie di diritto previste per i litigi di diritto civile.
Secondo
l'art. 75 LCAMal (legge d'applicazione alla LAMal entrata in vigore il 1°
gennaio 1996)
"
le contestazioni degli assicuratori tra loro,
con i loro membri o con terzi concernenti le assicurazioni complementari
all'assicurazione sociale contro le malattie o altri rami d'assicurazione
praticati da assicuratori autorizzati all'esercizio ai sensi della LAMal e
delle relative ordinanze sono decise dal Tribunale cantonale delle
assicurazioni";
-
nella
misura in cui il litigio abbia per oggetto l'assicurazione malattia sociale o
le assicurazioni complementari all'assicurazione sociale, quindi, è data una
competenza del TCA nella misura in cui le assicurazioni complementari
all'assicurazione sociale siano praticate da assicuratori autorizzati
all'esercizio ai sensi della LAMal;
-
la
__________, che in casu (cfr. doc. _) ha concluso un contratto "per il
rischio «indennità giornaliera per malattia»", come evidenziato, non è
Cassa malati riconosciuta dalla Confederazione ai sensi della LAMal od altro
assicuratore autorizzato ad esercitare l'assicurazione sociale contro le
malattie ai sensi dell'art. 13 LAMal;
-
ne
discende che l'attività della __________ non sottostà a tale legge e non può
essere sottoposta a verifica giudiziaria da parte di questo TCA ai sensi
dell'art. 75 cpv. 1 LCAMal;
-
la
__________, essendo compagnia d'assicurazione privata i cui obblighi nei
confronti degli assicurati derivano, oltre che dai contratti con questi
conclusi e dalle condizioni generali d'assicurazioni, dalla legge federale sul
contratto d'assicurazione, potrà essere convenuta dinanzi alle autorità
giudiziarie ordinarie.
Il
"ricorso" in esame risulta quindi irricevibile per mancanza di
competenza rationae materiae di questo Tribunale.
Risulta
comunque, nel frattempo e come allo scritto 21 maggio 2001 dell'avv.
__________, che l'impugnativa è stata ritirata.
Ciò
permette, senza ulteriore approfondimento, di stralciare la causa dai ruoli
senza carico di tasse e spese.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- La causa é stralciata
dai ruoli.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Intimazione
alle parti.
Il
giudice delegato
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Ivano
Ranzanici
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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