AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
36.2000.96
Data decisione, Autorità:
21.01.2001, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
36.2000.00096
mm
Lugano
21 gennaio 2001
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La
vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Giovanna Roggero-Will
con redattore:
Maurizio Macchi
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 31 agosto 2000 di
__________,
rappr. da: __________,
contro
la decisione del 29 giugno 2000 emanata
da
__________,
in materia di assicurazione sociale
contro le malattie
ritenuto, in
fatto
1.1. __________,
sin dal 1° gennaio 1997, é assicurato contro le malattie presso la Cassa malati
__________, beneficiando, oltre che dell'assicurazione obbligatoria delle cure
medico-sanitarie, di alcune coperture complementari che, in ragione del mancato
pagamento dei premi, gli sono state annullate con effetto retroattivo al 30
giugno 1998.
1.2.L'assicurato non ha provveduto al pagamento dei premi afferenti al
periodo 1° luglio 1998-30 giugno 1999, motivo per cui l'__________ ha avviato
nei suoi confronti quattro distinte procedure esecutive, finalmente sfociate in
altrettanti attestati di carenza beni (doc. _).
1.3. L'assicuratore
malattie, nel corso del mese di ottobre 1999, ha chiesto all'Ufficio del
sostegno sociale e dell'inserimento di farsi carico dei premi rimasti impagati
(doc. _).
Il
summenzionato ufficio, da parte sua, ha preteso che
la Cassa dimostrasse pure l'insolvenza del coniuge, __________ (doc. _).
1.4. In data 7 e
22 dicembre 1999, la Cassa malati __________ ha ingiunto a __________ di pagare
i premi arretrati afferenti all'assicurazione sociale obbligatoria di suo
marito, in difetto di che sarebbe stata promossa nei suoi riguardi una
procedura esecutiva (doc. _).
1.5. Avverso i
suddetti provvedimenti, __________ ha interposto due distinti ricorsi al TCA,
ricorsi che sono però stati dichiarati irricevibili con sentenza 14 aprile 2000
(cfr. inc. n. __________).
1.6. Il 29 giugno
2000, l'assicuratore malattie ha emanato una decisione su opposizione, mediante
la quale ha preteso da __________ il pagamento di un importo di fr. 1'704.40
(premi relativi all'assicurazione obbligatoria del marito per il periodo 1°
luglio 1998-30 giugno 1999) più le spese amministrative (cfr. doc. _).
1.7. Con
tempestivo ricorso 31 agosto 2000, __________, patrocinata da __________, ha
chiesto l'annullamento della querelata decisione su opposizione, osservando, in
particolare, quanto segue:
"
… pur rientrando i premi rilevanti dalla
copertura obbligatoria dell'assicurazione malattia nel novero dei bisogni
dell'economia domestica comune, nella concreta circostanza, la responsabilità
solidale del coniuge giusta l'art. 166 cpv. 3 dev'essere negata, dal momento
che le condizioni economiche della ricorrente non le consentono di assumere il
debito contributivo del marito, benché sorto durante la vita comune" (cfr. I, p. 4).
La
ricorrente ha pure preteso d'esser posta al beneficio dell'assistenza
giudiziaria.
1.8. La Cassa
malati convenuta, in risposta, ha postulato un'integrale reiezione del gravame,
con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto
(cfr. III).
1.9. In data 27 settembre 2000, il patrocinatore della ricorrente
ha chiesto copia delle "Direttive per la richiesta di pagamento allo Stato
dei premi LAMal e delle partecipazioni alle spese di cura legate
all'assicurazione obbligatoria di base" (cfr. VI).
Le
suddette direttive gli sono state trasmesse il 12 ottobre 2000, con assegnazione di un nuovo termine di 10 giorni
per presentare altri mezzi di prova (IX).
Il 3
novembre 2000, all'insorgente è stato assegnato un ulteriore termine di 5
giorni per dare seguito allo scritto 12 ottobre
2000 (X).
Sino ad
oggi, l'assicurata è rimasta silente.
in
diritto
In ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell’art. 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al
Tribunale delle assicurazioni sociali (cfr. STFA del 26 ottobre 1999 in re D.
C.).
Nel
merito
2.2. L’obbligo
degli assicurati al pagamento dei premi per tutta la durata della loro
affiliazione risultava, secondo la legislazione in vigore sino al 31 dicembre
1995, dall’art. 6bis LAMI e, dal 1° gennaio 1996, dall’art. 61 LAMal.
La
ricorrente non contesta né l’affiliazione (sua e del marito) alla Cassa malati
__________ né il mancato pagamento dei premi a lei richiesti.
Essa
contesta unicamente il suo obbligo al pagamento dei premi per l’assicurazione
malattia del marito.
2.3. La
problematica qui in discussione é già stata risolta dal TFA nella sentenza
pubblicata in RAMI 1993 K914 pag. 83ss., in cui si legge, segnatamente, quanto
segue:
" (…).
b) Faute d'une réglementation expresse de l'assurance-maladie sociale sur
la question litigieuse, le point de savoir si la recourante est débitrice des
cotisations et participations aux frais litigieuses doit être tranché à la
lumière des règles du droit privé, dans la mesure où elles sont compatibles
avec le droit des assurances sociales (ATF 117 V 58 consid. 3a1);
RJAM 1977 n° 290 p. 120 consid. 3).
...
Comme
l'expose Grossen (Le statut patrimonial de base, Les effets généraux du
mariage, in Le nouveau droit du mariage, Travaux des journées d'étude de la
Faculté de droit de l'université de Lausanne des 7 et 8 mars 1986, publication
Cedidac n° 5, p. 17), «dans le système du nouvel article 166 (CC), le domaine
de la responsabilité solidaire des époux est large et dans certains cas,
l'innovation tournera au préjudice de la femme»; aussi, «(il) importe d'autant
plus d'avoir à l'esprit que si la dette concerne les affaires personnelles de
l'un ou de l'autre époux (et pas les besoins, courants ou non, de la famille),
l'article 166 et la solidarité qu'il prévoit ne s'appliquent pas».
aa) S'agissant de la recourante, celle-ci est devenue membre de l'intimée à
partir du 1er avril 1985, et cela par l'intermédiaire de son mari.
Les effets de l'acte d'affiliation se sont prolongés au-delà du 1er
janvier 1988, par la naissance de dettes de cotisations. Cela vaut également en
ce qui concerne leur fille S.
Eu
égard à la catégorie d'assurance dont bénéficiaient la recourante et sa fille
auprès de l'intimée, il est manifeste que les cotisations y relatives se
rapportaient aux besoins de ménage (ATF 112 II 405 ad consid. 6), et que ces
besoins du ménage devaient être qualifiés de courants au sens de l'art. 163 al.
1 CC ancien. Il n'y a donc aucune raison pour que les cotisations
litigieuses ne soient pas destinées à satisfaire des besoins courants de la
famille au sens de l'art. 166 al. 1 CC nouveau.
Toutefois,
selon cette dernière disposition légale, chaque époux représente l'union
conjugale pour les besoins courants de la famille pendant la vie commune. Or,
en ce qui concerne la condition de vie commune, il ressort du dossier que la
recourante, tant en procédure cantonale qu'en procédure fédérale était
domiciliée à M., alors que son mari réside à C. On ne saurait cependant nier,
sur la base de ce seul élément, toute vie commune pendant la période de
cotisations litigieuse. D'autant moins que, selon le procès-verbal de saisie du
26 septembre 1991, la recourante était alors domiciliée à la même adresse que
son époux.
Il
s'ensuit que la recourante est solidairement responsable du paiement des
cotisations litigieuses ...".
2.4. Se i debiti
generati da una copertura d’assicurazione malattie particolarmente estesa (ad
esempio, un’assicurazione complementare ospedaliera per il reparto privato)
potrebbero - trattandosi di una famiglia con un modesto standard di vita -
andare oltre i “bisogni correnti”, é ormai unanimamente ammesso che l’assicurazione
sociale obbligatoria fa parte di questi bisogni correnti (cfr. DTF 112 II
398; RAMI 1993 succitata, ove il TFA ha esplicitamente riconosciuto la
responsabilità solidale fra coniugi per il pagamento dei premi
d’assicurazione).
Un
coniuge é quindi, ex lege, debitore solidale dei premi
dell’assicurazione-malattie obbligatoria, stipulata dall’altro coniuge nel
quadro della loro vita comune.
La
responsabilità di un coniuge per i debiti contratti dall’altro nel quadro
dell’unione coniugale, é indipendente dal tipo di regime matrimoniale in vigore
fra di essi. Quest’ultimo avrà un influenza soltanto in occasione della
liquidazione del regime matrimoniale, che fa seguito, generalmente, al decesso
di uno dei coniugi oppure al loro divorzio (cfr. Petitpierre/de
Montmollin/Guinand/Hausheer, FJS n. 104, 1988, p. 11).
2.5. Ritornando
al caso di specie, non è affatto contestato che i premi pretesi dalla Cassa
riguardino soltanto l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie e che
gli stessi si riferiscano a periodi in cui i coniugi __________ vivevano in
comunione domestica (cfr. I, p. 2 e 4).
Pertanto,
in applicazione della giurisprudenza federale surriportata, per il periodo
considerato nell'impugnata decisione su opposizione, la ricorrente deve essere
riconosciuta debitrice anche dei premi afferenti all’assicurazione sociale
obbligatoria del marito.
Nel suo
ricorso, l’assicurata ha sostenuto che la responsabilità solidale del coniuge
deve essere negata, in quanto le sue condizioni economiche "… non le
consentono di assumere il debito contributivo del marito …" (cfr. I, p.
4).
Se è vero
che, secondo la giurisprudenza, spetta al giudice definire la nozione di
bisogni dell'economia domestica, tenuto conto dell'esperienza della vita e di
ciò che si pratica in generale nella popolazione, senza omettere di
considerare, in ogni caso concreto, le condizioni economiche dei coniugi e lo
standard di vita da essi adottato (cfr. DTF 112 II succitata), non può essere
seriamente contestato che i premi relativi all'assicurazione di base -
un'assicurazione che si limita a coprire i bisogni primari della
popolazione in materia d'assistenza sanitaria -
facciano parte dei bisogni correnti della famiglia (cfr.
Hausheer/Reusser/Geiser, BK, Das Familienrecht, Band II, 1. Abt., 2. Teilband,
n. 40 ad art. 166 ZGB).
Del
resto, non va dimenticato che l'obbligo d'assicurarsi
prescritto dalla LAMal, esiste a prescindere dalla situazione economica in cui
versano gli assicurati.
2.6. Dev’essere,
infine, esaminato se l’assicurata può essere posta al beneficio dell’assistenza
giudiziaria gratuita, come da lei richiesto in sede di ricorso 31 agosto 2000
(cfr. I).
2.6.1. Secondo
l’art. 87 lett. f LAMal, i Cantoni regolano la procedura dei rispettivi
Tribunali delle assicurazioni. Una delle condizioni da osservare è la seguente:
" dev’essere garantito il diritto di patrocinio. Se le circostanze lo
giustificano, al ricorrente è accordato il gratuito patrocinio” (art. 87 lett. f LAMal).
2.6.2. Secondo la
giurisprudenza i presupposti del diritto alla concessione dell’assistenza giudiziaria
si esaminano sulla base del diritto federale (A. Rumo-Jungo, Rechtsprechung des
Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1994, p. 114).
Con
riferimento ad una disposizione analoga all’art. 87 lett. f LAMal, in materia
di assicurazione vecchiaia (art. 85 cpv. 2 lett. f LAVS), il TFA ha statuito
che la concessione dell’assistenza giudiziaria è subordinata alle seguenti
condizioni (STFA non pubbl. del 2.9.1994 in re J.P.H; DTF 108 V 269; 103 V 47;
98 V 117; cfr. anche ZBL 94/1993 p. 517):
a) il
richiedente deve trovarsi nel bisogno.
L'indigenza
posta alla base dell'art. 85 cpv. 2 lett. f LAVS deve essere interpretata in
modo analogo alla nozione del bisogno ai sensi dell'art. 152 cpv. 1 OG (STFA
non pubbl. citata).
L’istante
va considerato indigente quando non è in grado di assumere le spese legate alla
difesa dei suoi interessi, senza intaccare il minimo indispensabile al suo mantenimento
e a quello della sua famiglia (DTF 119 Ia 11ss.; DTF 103 Ia 100). Per determinare
se ciò è il caso vanno presi in considerazione i redditi del richiedente e
delle persone che hanno un obbligo di mantenimento nei suoi confronti (DTF 115
V 195, il coniuge o i genitori, B. Cocchi, F. Trezzini, Codice di procedura
civile ticinese, Lugano 1993, ad art. 155, p. 237). L’obbligo dello Stato di
accordare l’assistenza giudiziaria è in effetti sussidiario all'obbligo di
mantenimento derivante dal diritto di famiglia (DTF 119 Ia 11ss.). Non entrano
invece in linea di conto le risorse finanziarie di parenti cui l’interessato
potrebbe far capo a norma dell’art. 328 e 329 CCS (Cocchi-Trezzini, op. cit.,
ad art. 155, p. 237 e giurisprudenza ivi citata).
Non
è determinante che l’indigenza sia stata cagionata da colpa propria (A.
Haefliger, Alle Schweizer sind vor dem Gesetz gleich, p. 165).
Il
limite per ammettere uno stato di bisogno ai sensi delle disposizioni
sull’assistenza giudiziaria è superiore al minimo di esistenza determinato ai
fini del diritto esecutivo (SVR 1998 IV Nr. 13 p. 48 consid. 7b, p. 48 consid.
7c). L’indigenza processuale è data ove il richiedente non disponga di più
mezzi di quelli necessari per il mantenimento normale e modesto della famiglia
(STFA non pubbl. succitata p. 3).
Nella
sentenza pubblicata in DTF 124 I 1ss., il TF ha precisato che una richiesta di
assistenza giudiziaria non può essere respinta unicamente sostenendo che
l’istante non è indigente, in quanto può permettersi i costi e la manutenzione
di un’automobile. Secondo l’Alta Corte federale il richiedente deve piuttosto -
indipendentemente dal modo in cui utilizza le sue risorse finanziarie - essere
considerato indigente, se in base alla sua situazione finanziaria non è in
grado di sopperire al suo minimo esistenziale; in questo calcolo non devono
essere naturalmente computate le spese non inerenti al suo fabbisogno
esistenziale.
Nella
sentenza apparsa in SVR 1998 UV11, p. 29ss., il TFA ha, d’altro canto, ritenuto
che il fatto di ricevere prestazioni complementari non permette senz’altro di
concludere che il richiedente sia indigente.
L’attestato
municipale sullo stato di indigenza ha per il Giudice soltanto valore indicativo
(Cocchi-Trezzini, op. cit., ad art. 155 p. 236 no. 5).
Nella
commisurazione della capacità patrimoniale del richiedente va considerata anche
l’eventuale sostanza e non unicamente i redditi conseguiti. Essa deve tuttavia
essere disponibile al momento della litispendenza del processo o per lo meno a
partire dal momento in cui è presentata l’istanza e non solo alla fine della
procedura (DTF 118 Ia 369ss).
Da
un punto di vista temporale lo stato di bisogno dell’istante va determinato
secondo la situazione esistente al momento della domanda di assistenza giudiziaria
(DTF 108 V 265), in particolare quando il lasso di tempo trascorso tra domanda
e decisione è importante (cfr. anche Cocchi-Trezzini, op. cit., ad art. 155 p.
236 no. 2).
Secondo
la giurisprudenza del TFA, infine, la decisione di concessione dell’assistenza
giudiziaria può essere modificata o revocata. Trattandosi di una decisione
processuale (“prozessleitender Entscheid”) non passa infatti in giudicato
materiale, ma solo formale. La modifica può avvenire anche con effetto
retroattivo (SVR 1998 IV Nr. 13 p. 48 consid. 7b).
b)
l’intervento dell’avvocato dev’essere necessario o perlomeno indicato.
Il
TF ha stabilito che la necessità dell’intervento di un avvocato è data nella
misura in cui le questioni controverse non sono di facile soluzione e la parte
oppure il suo rappresentante civile non posseggono conoscenze giuridiche (DTF
119 Ia 265/6).
c)
il processo non deve essere palesemente privo di esito favorevole.
Il
requisito della probabilità di esito favorevole difetta quando le possibilità
di vincere la causa sono così esigue che una persona ragionevole e di
condizione agiata rinuncerebbe al processo in considerazione delle spese a cui
si esporrebbe (cfr. DTF 119 Ia 251; Cocchi-Trezzini, op. cit., ad art. 157 p.
42 N 4).
A
tal proposito si osserva che per valutare la probabilità di esito favorevole
non si deve adottare un criterio particolarmente severo: è infatti sufficiente
che, di primo acchito, il gravame non presenti notevolmente meno possibilità di
essere ammesso che di essere respinto, ovvero che non si debba ammettere che un
ricorrente ragionevole non lo avrebbe finanziato con i propri mezzi (STFA non
pubbl. del 29 giugno 1994 in re A.D.).
2.6.3. Va ancora
osservato che la procedura per la concessione dell’assistenza giudiziaria è
retta dalla massima ufficiale (Cocchi/Trezzini, op. cit., p. 240), come del
resto quelle relative alle assicurazioni sociali (SVR 1998 UV Nr. 1). Tuttavia,
nel caso in cui l’interessato si limita a dichiarare di non poter pagare le
spese di patrocinio, ma non prova in alcun modo lo stato di bisogno e omette di
fornire qualsiasi indicazione atta a renderlo verosimile, l’istanza va respinta
(Cocchi/Trezzini, op. cit., p. 240). Di conseguenza, quindi, nel caso in cui il
richiedente non fa fronte al proprio obbligo di collaborare all’accertamento
dei fatti, deve sopportarne le conseguenze (SVR 1998 UV Nr. 1 e giurisprudenza
ivi citata).
In
casu, il 26 settembre 2000, il TCA ha chiesto al
patrocinatore dell'assicurata di inviare il “certificato municipale per
l’ammissione all’assistenza giudiziaria” debitamente compilato e vidimato dalla
competente cancelleria comunale (cfr. V).
Ora, se è
vero che, sino ad oggi, __________ non ha dato seguito alla suddetta richiesta,
la documentazione presente agli atti - e si pensa qui al contratto di lavoro 5
maggio 1999 (doc. ), al contratto di locazione 12 gennaio 1999 (doc. ),
all'attestato d'assicurazione dell'________ (doc. _) nonché all'incarto
fiscale richiamato pendente causa (cfr. XII) - il TCA ritiene comunque che lo
stato di bisogno in cui versa __________ sia stato reso sufficientemente
verosimile.
Ritenuto,
inoltre, che anche le altre condizioni poste da legge e giurisprudenza appaiono
adempiute, l'istanza tendente alla concessione dell'assistenza giudiziaria va
accolta.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
é respinto.
2.- L'istanza
del 31 agosto 2000 tendente alla concessione dell’assistenza giudiziaria
gratuita è accolta.
3.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
4.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni,
Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
La
vicepresidente Il segretario
Giovanna Roggero-Will Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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