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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
36.2000.65
Data decisione, Autorità:
29.05.2000, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
36.2000.00065
grw/nh
Lugano
29 maggio 2000
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La
vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Giovanna Roggero-Will
statuendo sul ricorso del 10 maggio 2000 di
__________,
contro
la decisione del 18 aprile 2000 emanata
da
Cassa malati __________,
in materia di assicurazione sociale
contro le malattie
ritenuto, - che,
__________, ha adito lo scrivente TCA chiedendo la condanna della cassa malati
__________ all'assunzione dei costi del medicamento Divina;
-
che, con
il 1. gennaio 1996, é entrata in vigore la LAMal che, all'art 85, prevede che
le decisioni scritte emanate dall'assicuratore dopo il dissenso dell'assicurato
(cfr. art 80 LAMal) possono essere impugnate entro 30 giorni facendo
opposizione presso l'assicuratore che le ha notificate;
-
che,
giusta l'art 86 LAMal, eccezion fatta per i casi in cui l'assicuratore,
malgrado la richiesta in tal senso, non emana alcuna decisione o decisione su
opposizione, l'interessato può adire il TCA mediante ricorso soltanto contro le
decisioni su opposizione emesse dagli assicuratori ai sensi dell'art 85 LAMal;
-
che,
dunque, l'opposizione é una via di diritto precedente e necessaria ad ogni
ricorso giudiziario (art 46 LPA; cfr., per analogia, Ghélew, Ramelet et Ritter,
Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents, p. 286; S.J. 1997 p. 452ss);
-
che la
cassa malati convenuta non si è ancora espressa con decisione formale sulla
richiesta della sua assicurata. Essa si è limitata a rispondere con una presa
di posizione alla richiesta di prestazioni. Il ricorso deve, pertanto, essere
dichiarato irricevibile e gli atti vanno trasmessi alla __________ affinchè -
interpretato l'atto 10 maggio 2000 come la manifestazione del dissenso
relativamente alla sua presa di posizione 18 aprile 2000 - emani una decisione
formale.
Contro
questa decisione formale l'assicurata potrà, in caso di persistenza del
rifiuto, interporre opposizione e, contro la decisione su opposizione, essa
potrà interporre ricorso al TCA.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
é irricevibile.
Gli atti
sono inviati alla __________ affinché proceda nell'ambito delle sue competenze.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni,
Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella
impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o
del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
La
vicepresidente Il segretario
Giovanna Roggero-Will Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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