AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
36.2000.55
Data decisione, Autorità:
18.08.2000, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
36.2000.00055
grw/nh
Lugano
18 agosto 2000
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La
vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Giovanna Roggero-Will
statuendo sulla petizione del 11 aprile
2000 di
__________,
rappr. da: __________,
contro
Cassa malati __________,
in materia di assicurazione contro gli
infortuni
ritenuto, in
fatto
1.1. __________ è
assicurato contro la perdita di guadagno in caso di malattia presso la
__________ per il tramite del contratto di assicurazione collettiva stipulato
dalla ditta __________ di cui è dipendente.
1.2. Nel corso
del mese di giugno 1998 __________ è stato sottoposto ad un intervento di
fundoplicatio laparoscopica.
A questo
intervento ha fatto seguito un periodo di incapacità lavorativa completa di 7
mesi (fino al 15.2.1999). La cassa ha versato le prestazioni assicurate.
1.3. Dopo una
ripresa dell'attività lavorativa, l'assicurato è stato nuovamente, a partire
dal 26.4.1999, dichiarato parzialmente incapace al lavoro (50%). L'incapacità
lavorativa è stata motivata con la presenza dell'affezione "gas bloat
syndrome" che provoca diarree croniche e disturbi di svuotamento gastrico.
La cassa
ha assunto questo nuovo periodo di incapacità lavorativa versando le indennità
assicurate ridotte al 50% sino al 31.12.1999. A partire dal 1.1.2000, la cassa
ha cessato il versamento delle indennità giornaliere sostenendo che l'assicurato
può esplicare un'attività lavorativa in ogni caso al 75%.
1.4. Con
petizione 11 aprile 2000 l'assicurato, rappr. dal __________, ha chiesto la
condanna della __________ al versamento nelle sue mani dell'indennità
giornaliera di malattia al 50% a decorrere dal 1.1.2000.
A
sostegno di questa richiesta è stato, in particolare, fatto valere quanto
segue:
"
… L'istante, fabbro presso la __________ ha
subito nel luglio 1998 un'operazione al fondo dello stomaco (fundoplicatio;
DOC. _). Dal referto della gastroscopia effettuata nel gennaio 1999 si evince
che, da quel momento, il signor __________ ha sofferto di fortissime diarree.
Queste ultime, come risulta dai referti, lo
colgono solo dopo i pasti ("nelle prime ore postprandiali presenta 1‑3
scariche diarroiche impellenti"; cfr. referto 13.9.1999 del dr.
__________). Con l'aggettivo impellenti il medico intende che il paziente
"a volte non non riesce a raggiungere la toilette e perde le feci"
(cfr. referto 22.7.1999 del dr. __________; DOC. _).
In queste condizioni, secondo il medico
fiduciario della Cassa malati, dr. __________, l'assicurato avrebbe dovuto
riprendere un lavoro in officina "al mattino con normale rendimento e al
pomeriggio con metà rendimento" (oppure con normale rendimento in attività
leggere; cfr. referto 14.12.1999).
Per tale motivo, la __________ ha sospeso il
versamento dell'indennità giornaliera al 50%, a far tempo dall'1.1.2000.
Va rilevato che dalla documentazione
specialistica versata agli atti, ci riferiamo al referto 22.7.1999 del dr.
__________, sembrerebbe che con il tempo il problema di cui soffre il signor
__________ sia destinato, se non a scomparire, almeno ad affievolirsi:
" Il
signor __________ presenta una forma minore di "gas bloat syndrome".
Per "gas bloat syndrome" si intende la difficoltà/incapacità dopo un
intervento antiflusso ad eruttare aria. L'aria si accumula nello stomaco
provocando una distensione gastrica. Il paziente può percepire un gonfiore fino
ad un dolore soprattutto postprandiale. Sono descritti anche casi di aritmie
cardiache. La prevalenza di questo disturbo è di ca. il 50% nell'immediato
postoperatorio e del 10% 4 anni dopo l'intervento".
Ancora il 16.2.2000, dopo esame della
documentazione, il dr. __________, gastroenterologo, aveva indicato il persistere
di una capacità lavorativa non superiore al 50% (DOC. _). Nello stesso senso
cfr. DOC. _. … " (I pag. 2)
Secondo
l'attore, in queste condizioni sarebbe "poco rispettoso della dignità
umana imporre all'istante di riprendere il lavoro, ponendolo di fronte a
situazioni, a dir poco, imbarazzanti":
"
… D'altronde, parrebbe poco rispettoso della
dignità umana imporre all'istante di riprendere il lavoro, ponendolo di fronte
a situazioni, a dir poco, imbarazzanti.
Come può essere dichiarato abile al lavoro un
operaio che "a volte non riesce a raggiungere la toilette e perde le
feci"?
Un problema che si porrebbe anche se l'impresa
gli permettesse di lavorare, dopo pranzo, come magazziniere. L'assicurazione
non ha in ogni modo posto tale quesito alla ditta __________, imponendo
soltanto al signor __________ di riprendere l'attività, durante il pomeriggio,
nella misura del 50%.
E' pacifico che, nell'ambito della presente
procedura, i rapporti tra le parti siano disciplinati dalla LCA.
Trattandosi di prestazioni complementari ai sensi
dell'art. 12 cpv. 2 e 3 LAMal, la competenza del TCA è data dall'art. 75 cpv. 1
e 2 LCAMal.
Come precisato ai superiori paragrafi, l'istante
è inabile almeno al 50% nell'attività sin qui svolta. Questo è il parere dello
specialista che ha esaminato gli atti medici. Naturalmente, il signor
__________ si dichiara sin d'ora disponibile a sottoporsi ad una perizia
giudiziaria.
Peraltro, la documentazione medica disponibile e
il buon senso indicano chiaramente che la __________ non potrà che essere
condannata a versare una mezza indennità giornaliera fino ad esaurimento delle
prestazioni o alla completa guarigione dell'assicurato.
P.Q.M.
alla luce delle norme giuridiche applicabili alla
presente fattispecie, riservato un maggior approfondimento delle tesi in fatto
ed in diritto in prosieguo di causa, si chiede piaccia giudicare come ai
quesiti di cui in ingresso. … " (I pag. 3)
1.5. La
__________, con risposta 31.5.2000, ha postulato la reiezione della petizione
fondando questa sua richiesta sul parere dei suoi medici di fiducia. Da una
parte, il dott. __________ secondo cui dall'attore si potrebbe esigere la
ripresa dell'attività lavorativa nella misura del 65%. Dall'altra, il dott.
__________ secondo cui l'attore è abile al lavoro almeno nella misura dei 2/3
ma probabilmente del 75%.
Inoltre,
secondo la __________, nell'ambito del suo obbligo di ridurre il danno,
l'attore dovrebbe "prendere tutti i provvedimenti possibili…ciò vuol dire,
relativamente alla diarrea, che dall'attore, per esempio, si può pretendere che
egli assuma i pasti in modo da evitare il più possibile la diarrea durante le
ore lavorative..." e che "al pomeriggio si munisca di un
pannolino" (V).
Con
questi provvedimenti, secondo la cassa convenuta, l'attore riuscirebbe "a
ristabilire la capacità lavorativa quasi completamente" (V).
1.6. L'8 giugno
2000 il __________ ha prodotto un certificato del dott. __________ (VI e doc.
_) e, successivamente, il 26 giugno 2000, un certificato del dott. __________ e
uno nuovo del dott. __________ (VIII, doc. _).
I
documenti sono stati intimati per osservazioni alla cassa convenuta (VII e IX)
che ha preso posizione l'11.7.2000 (X).
Il
__________ ha, a sua volta, preso posizione in merito alle osservazioni della
cassa il 14 luglio 2000 (XII).
Considerato in diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice
unico ai sensi dell’art. 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause
davanti al Tribunale delle assicurazioni sociali (cfr. STFA del 26 ottobre 1999
nella causa D.C.).
Nel
merito
2.2. L'assicurazione
contro le malattie é stata regolamentata, sino al 31 dicembre 1995 dalla LAMI
che é stata sostituita, con effetto a decorrere dal 1. gennaio 1996, dalla
nuova legge federale sull'assicurazione malattie (LAMal).
Secondo
quanto disposto dall'art 1 LAMal, l'assicurazione sociale contro le malattie
comprende l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie e
l'assicurazione di indennità giornaliera facoltativa.
La LAMal
si applica soltanto all'assicurazione malattia sociale così definita e,
contrariamente a quanto succedeva in ambito LAMI, le assicurazioni
complementari offerte dalle casse malati (art. 13 OAMal) e gli altri rami
d’assicurazione (art. 14 OAMal) sono diventate di puro diritto civile e sono
rette, in applicazione dell'art 12 cpv. 3 LAMal, dalla legge federale sul
contratto d'assicurazione (LCA).
Dal
profilo procedurale, la LAMal ha operato una cesura completa fra i rimedi
giuridici nell'assicurazione malattia sociale e nelle assicurazioni
complementari: se per la prima le vie di diritto sono quelle previste dalla
procedura amministrativa (cfr. 85ss LAMal), per le vertenze relative alle
seconde sono da intraprendere le vie di diritto previste per i litigi di
diritto civile.
Giusta
l'art 47 cpv. 2-4 della legge federale del 23 giugno 1978 sulla sorveglianza
degli istituti d'assicurazione privati (modificata in occasione dell'adozione
della LAMal), per le contestazioni relative alle assicurazioni complementari
all'assicurazione sociale contro le malattie giusta la legge federale del
14.3.1994 sull'assicurazione malattie, i cantoni prevedono una procedura
semplice e spedita, nella quale il giudice accerta d'ufficio i fatti e valuta
liberamente le prove.
Il 1.
gennaio 1996 è entrata in vigore la legge di applicazione della LAMal (LCAMal)
che, all’art. 75, prevede che
" le
contestazioni degli assicuratori tra di loro, con i loro membri o con terzi
concernenti le assicurazioni complementari all’assicurazione sociale contro le
malattie o altri rami d’assicurazioni, praticati da assicuratori autorizzati
all’esercizio ai sensi della LAMal e delle relative Ordinanze, sono decise dal
Tribunale cantonale delle assicurazioni.
È applicabile per
analogia la Legge di procedura per le cause davanti al TCA.”
2.3. Secondo le
Condizioni generali relative all'assicurazione collettiva d'indennità
giornaliera della __________, l'indennità giornaliera assicurata viene
versata, proporzionalmente al grado di incapacità lavorativa, a condizione che
vi sia un'incapacità lavorativa dovuta a malattia e attestata dal medico di
almeno il 50%.
Secondo i
medici (curante e specialista) cui egli s'è rivolto, l'assicurato, anche dopo
il 1° gennaio 2000, è incapace al lavoro nella misura del 50% (doc. _).
Nel suo
rapporto 22 luglio 1999, il dott. __________, spec. FMH in gastroenterologia,
così ha descritto i sintomi presentati dall'assicurato:
"
… Il signor __________ presenta una forma minore
di "gas bloat syndrome". Per "gas bloat syndrome" si
intende la difficoltà/ incapacità dopo un intervento antiriflusso ad eruttare
aria. L'aria si accumula nello stomaco provocando una distensione gastrica.
Il paziente può percepire un gonfiore fino ad un dolore soprattutto
postprandiale. Sono descritti anche casi di
aritmie cardiache. La prevalenza di questo disturbo è di ca. il 50%
nell'immediato postoperatorio e del 10% 4 anni dopo l'intervento. Nei casi
estremamente sintomatici si deve procedere a reintervento per togliere la
fundoplicatio.
La diarrea e la gastroparesi sono complicazioni
note dopo fundoplicatio laparoscopia e sono dovute ad una lesione del nervo
vago. Tipicamente si tratta di diarrea a episodi, con urgenza imperativa alla
defecazione e a volte incontinenza. La terapia è di tipo medicamentoso e si
basa sulla somministrazione di Loperamide, Codeina o eventualmente
Colestramina. Ho trattato il paziente con
del Loperamide con un discreto successo.
I disturbi dì svuotamento gastrico hanno risposto
male alla terapia con procinetici. Tale terapia ha inoltre peggiorato la
diarrea. Un tentativo con Erithromicina eseguito in ospedale è stato mal
sopportato per crampi addominali. Credo che le opzioni terapeutiche in tal
senso siano esaurite.
Temo che il paziente non intenda più lavorare se
il suo stato di salute attuale non si modificherà in meglio in modo decisivo
nel prossimo futuro. … " (doc. _)
Il dott.
__________, spec. FMH in medicina interna e gastroenterologia, nelle visite di
controllo effettuate dopo il 1° gennaio 2000, ha trovato una situazione
sostanzialmente analoga che così ha descritto nel suo certificato redatto il 31
gennaio 2000 all'attenzione dell'UAI:
"
… Diagnosi:
malattia di reflusso gastroesofageo con stato da
funduplicatio secondo Toupet il 18.07.1998, in seguito gas‑bload
sindrorne
diarree croniche con incontinenza fecale fessura
anale con perdita di sangue,
disturbo di svuotamento gastrico intermittente,
problemi di schiena dall'età di 20 anni,
importanti disturbi del sonno, disequilibrio
psichico già prima dell'intervento,
Status:
peso stabile con tendenza di aumento attualmente
84 Kg, su 176 cm di altezza, PA a destra 130/85 rnmHg, sinistra 135/85 rnmHg,
Polso 80/min. regolare.
Auscultazione polmonare e cardiaca sp,
addome ben trattabile senza resistenze palpabili
indolente,
esame rettale: eczema perianale, lesione di
fessura anale, tono sfinterico normale, palpazione della prostata normale.
Anamnesi:
il paziente ha una lunga storia di disturbi,
dolori epigastrici in parte causati da un reflusso gastroesofageale, in parte
bulboduodenite con erosioni nelle biopsie gastriche assenza di Helicobacter;
nelle biopsie del duodeno è esclusa una celiachia.
Con una terapia di inibitori delle pompe
protoniche il paziente ha raggiunto solo un miglioramento parziale in
particolare non sopportava bene né gli inibitori delle pompe protoniche né gli
inibitori delle H2, come complicazione della esofagite da reflusso tosse di
notte e bronchite, in più accusava un malessere generale,
non accettava di dover vivere con medicarmenti
per lungo tempo.
In due gastroscopie è stato trovato una struttura
sottomucosale che durante l'intervento chirurgico non è stata rintracciabile
malgrado che era visibile in una TAC del 19.05.1998, possibilmente si trattava
di una impressione di intestini da fuori.
La malattia da reflusso è stata documentata anche
con una pH‑metria dove è stato dimostrato un reflusso fino nell'esofago
prossimale spiegando bene la tosse di notte, in seguito all'intervento
chirurgico il paziente non ha più accusato disturbi di reflusso però
inizialmente una disfagia ed una impossibilità di liberarsi dell'aria nello
stomaco (gas‑bload sindrome) che ha causato fino a una sincope vasovagale
con uno stomaco estremamente dilatato che necessitava un ricovero in ospedale.
Quello che disturba maggiormente il paziente sono
gli attacchi di diarrea con defecazione imperativa, spesso con perdita involuta
delle feci, in parte i disturbi di diarrea sono spiegati da una intolleranza al
lattosio, però con la seguente dieta i disturbi sono migliorati solo
parzialmente. … " (doc. _)
Relativamente
all'influsso di tali affezioni sulla capacità lavorativa dell'assicurato, il
dott. __________ ha rilevato quanto segue:
"
… Attualmente il paziente riesce a lavorare al
50% in quanto non mangia in mattina così può evitare gli attacchi di diarrea.
In globale la situazione è migliorata in quanto un anno fa quasi non riusciva
ad uscire di casa e adesso ogni tanto per una settimana può essere senza
problemi.
Valutazione:
stato dopo funduplicatio in una malattia da
reflusso gastroesofageale, e bulboduodenite, (Helicobacter negativo), in
seguito all'intervento disfagia e gas‑bload sindrome.
Diarree, possibile che sono causate da una
lesione del nervo vago durante l'intervento.
Problemi di schiena dall'età di 20 anni, disturbi
del sonno.
Al momento ritengo il paziente abile al 50%,
vedendo il decorso propongo di fare una inabilità al 50% per un anno in
seguito fare una nuova valutazione.
Propongo di fare una valutazione psicosomatica
nel paziente che si sente spesso nervoso e ha da lungo tempo disturbi del sonno
e cefalea cronica." (doc. _)
Parere
identico ha espresso il dott. __________ nel suo rapporto 9 giugno 2000
indirizzato all'UAI:
" …
Quello che disturba maggiormente il paziente, sono gli attacchi di diarrea
defecazione imperativa, spesso con perdita non voluta delle feci, in parte i
disturbi della diarrea sono spiegati da una intolleranza al lattosio, però con
l'attuale dieta i disturbi sono migliorati solo parzialmente
Attualmente il paziente riesce a lavorare al 50% in quanto non
mangia la mattina così può evitare gli attacchi di diarrea. Nel complesso la
situazione è migliorata in quanto un anno fa quasi non riusciva ad uscire di
casa ed adesso ogni tanto per una settimana può vivere senza problemi.
Valutazione:
Stato dopo funduplicato in una malattia da reflusso
gastroesofageo, e bulboduodenite, (Helicobacter negativo), in seguito
all'intervento disfagia e gas‑bload sindrome. Diarree, forse causate da
una lesione del nervo vago durante l'intervento. Problemi di schiena dall'età
di 20 anni, disturbi del sonno.
Al momento ritengo il paziente abile al 50%, vedendo il decorso propongo
di fare una inabilità al 50% per un anno in seguito fare una nuova valutazione.
Propongo di fare una valutazione psicosomatica nel paziente che si
sente spesso nervoso e ha da lungo tempo disturbi del sonno e cefalea
cronica." (doc. _)
Di parere
diverso i medici di fiducia della cassa secondo i quali l'influsso dei disturbi
lamentati dall'assicurato sulla sua capacità al lavoro potrebbero essere
ridimensionati con una diversa organizzazione del lavoro.
Il dott.
__________ - dopo avere manifestato perplessità sulla reale importanza dei
disturbi affermando che "nonostante le asserite difficoltà digestive e ad
alimentarsi, il paziente si trova in buone condizioni generali e presenta un
discreto sovrappeso" - sostiene che al mattino egli potrebbe lavorare con
normale rendimento e al pomeriggio con metà rendimento (doc. _). Egli
suggerisce, poi, un cambiamento di regime alimentare (per esempio frazionando i
pasti): così facendo, secondo il medico, "sarebbe ottenibile una
diminuzione dei disturbi tale da permettere al paziente di lavorare per
l'intera giornata".
Dal canto
suo, il dott. __________ propone per l'assicurato un orario continuato dal
mattino alle ore 13.30, rilevando che già in passato egli lavorava con tali
modalità (doc. _).
2.4. L’art 61
cpv. 1 LCA (il cui titolo marginale é “obbligo di salvataggio”) dispone quanto
segue:
" In
caso di sinistro, l’avente diritto è tenuto a fare quanto possa per scemare il
danno. Quando non siavi pericolo in mora, egli dovrà chiedere istruzioni
all'assicuratore circa i provvedimenti da prendere e conformarsi alle medesime.
Se l'avente diritto
ha mancato a quest'obbligo in modo inescusabile, l'assicuratore può limitare
l'indennità all'importo cui troverebbesi ridotta qualora l'obbligo fosse stato
adempiuto."
Il TF,
nella sentenza 23.10.1998 in re M.E. ha al proposito osservato quanto segue:
" ...
La tesi ricorsuale è fondata. L'art. 61 LCA esprime infatti il medesimo
principio generale concernente l'obbligo dell'assicurato di ridurre il danno da
cui il Tribunale federale delle assicurazioni deduce che l'interessato può a
tal fine essere costretto a cambiare professione (DTF 111 V 235 consid. 2a; 114
V 281 consid. 3a). Un siffatto obbligo non costituisce una lesione più grave
della libertà personale rispetto all'imposizione - espressamente citata da
Maurer (Schweizerisches Privatversicherungsrecht, 1995, pag. 346 n. 4) con
riferimento all'art. 61 LCA - di sottomettersi a una cura o addirittura ad un
intervento chirurgico. Si può del resto rilevare che nemmeno l'attore contesta
l'applicabilità dell'art. 61 LCA alla fattispecie, limitandosi a sostenere che,
per un uomo di 63 anni nel suo stato di salute, un reinserimento in un'attività
professionale appare perlomeno problematico. Ne segue che i giudici cantonali
hanno violato il diritto federale accogliendo la petizione senza esaminare se e
in che misura sia possibile esigere dall'attore un cambiamento di professione e
se il termine accordato dalla convenuta a tal fine sia adeguato alle
circostanze. La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata e la causa
rinviata all'autorità cantonale per completare gli accertamenti di fatto e per
nuova decisione... "
(STF cit. consid 2c)
Dunque,
anche nell'ambito dell'assicurazione d'indennità giornaliera sottoposta alla
LCA, in applicazione del principio secondo cui l'assicurato deve fare tutto
quanto da lui esigibile per ridurre lo scapito economico derivante dal danno
alla salute, questi deve, per esempio, sfruttare la sua residua capacità
lavorativa in attività diverse da quella esercitata al momento del verificarsi
del danno alla salute.
Risulta
evidente dagli atti medici che la limitazione della capacità lavorativa non è
dovuta ad un deperimento dello stato di salute generale ma è unicamente da
attribuire alle scariche diarroiche che colpiscono l'assicurato dopo i pasti. I
medici, infatti, descrivono - fatta astrazione dal disturbo citato - un
situazione sostanzialmente buona.
E' vero
che essi fanno cenno ad un "disequilibrio psichico": tuttavia,
nessuno pretende che tale disequilibrio abbia qualche influsso sulla capacità
lavorativa del loro paziente.
In
applicazione dell'obbligo di riduzione del danno così definito, in concreto
dall'assicurato è certamente esigibile l'adozione di provvedimenti che
permettano di minimizzare l'influsso delle scariche diarroiche di cui soffre
sulla sua capacità lavorativa.
Ritenuto
che, come emerge dagli atti, queste scariche si manifestano dopo i pranzi
(cfr., in particolare, doc. _ pag. 2), è sufficiente che egli ritardi il suo
arrivo sul posto di lavoro nel pomeriggio e si munisca di un pannolino oppure
che, come indicato dal dott. __________, ritorni, così come in passato, a fare
l'orario continuato.
Quest'ultima
soluzione sembra, peraltro, essere stata discussa con l'assicurato e da questi
accettata:
"
… Il sig. __________ lavora per questa ditta da
oltre diciott'anni, riferisce che fino a non molti anni or sono egli svolgeva
un lavoro con orario continuato e, riferendo di non potersi recare al lavoro
nelle prime ore postprandiali, sarebbe comunque d'accordo di aumentare la sua
capacità lavorativa, facendo l'orario continuato fino alle ore 13.30.
… " (doc. _ pag. 3)
Volendo
parafrasare il TF, non si può certamente ritenere che una diversa
organizzazione dell'orario di lavoro o l'utilizzo di un pannolino siano misure
più lesive della libertà personale dell'imposizione di sottomettersi ad una
cura o ad un intervento chirurgico o di cambiare radicalmente attività
lavorativa.
Ritenuto
che risulta evidente che con l'adozione dei provvedimenti indicati l'incapacità
lavorativa non raggiungerebbe più il limite minimo del 50%, il rifiuto della
cassa convenuta di continuare ad erogare prestazioni dopo il 1° gennaio 2000 è
corretto.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- La
petizione é respinta.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Intimazione
alle parti.
Contro il
presente giudizio è dato ricorso per riforma al Tribunale federale di Losanna
ai sensi degli art. 43seg della Legge federale sull'organizzazione giudiziaria
(OG).
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
La
vicepresidente Il segretario
Giovanna Roggero-Will Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster