AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
36.2000.124
Data decisione, Autorità:
16.05.2001, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
36.2000.00124
MB
Lugano
16 maggio 2001
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
giudice delegato
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattrice:
Michela Bürki
Moreni
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 28 ottobre 2000
di
__________,
contro
la decisione del 26 settembre 2000
emanata da
Cassa malati __________,
in materia di assicurazione sociale
contro le malattie
ritenuto, - che __________
è assicurata contro le malattie presso la __________, beneficiando, negli anni
1998 a 2000, dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie nonché
di diverse assicurazioni complementari (assicurazione __________; assicurazione
per emergenze, assicurazione per cura e assistenza, assicurazione di cura
medica per malati cronici, cfr. doc. _);
-
che in
data 3 marzo 2000, l'assicuratore malattie ha fatto notificare all'assicurata,
per il tramite dell'Ufficio esecuzioni di __________, il precetto esecutivo no.
__________, mediante il quale le è stato chiesto il versamento di fr. 314.65,
corrispondente a diverse partecipazioni alle spese per costi di malattie dovute
nel 1998 e 1999, nonché a costi per fr. 40 (cfr. doc. _);
-
che
l'interessata ha interposto opposizione;
-
che con
decisione formale 4 aprile 2000, la __________ ha rigettato l'opposizione
interposta al precetto esecutivo (doc. _),
rilevando che il debito non era stato nel frattempo tacitato;
-
che l' 11
maggio 1999, l'assicurata ha interposto opposizione contro la decisione di
rigetto pronunciata dalla __________, evidenziando di aver concluso
un'assicurazione complementare con cui è stata assicurata la partecipazione alle
spese prevista dalla LAMal (doc. _);
-
che con
decisione su opposizione 26 settembre 2000, la __________ ha confermato la
precedente decisione, decretando che l'importo della partecipazione ai costi
LAMal è di fr. 254.05, (incluso un importo di fr. 40 a titolo di spese) e che
viene rigettata l'opposizione interposta da __________ (cfr. doc. _);
-
che con
ricorso 28 ottobre 2000 __________ ha chiesto l'annullamento della decisione su
opposizione, facendo valere, fra l'altro, di non essere tenuta al pagamento
delle partecipazioni ai costi, considerato come essa abbia appositamente
stipulato delle assicurazioni complementari (cfr. I);
-
che la
__________, in risposta, ha chiesto un'integrale reiezione del gravame, con
argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr.
V);
-
che
pendente causa questa Corte ha richiamato agli atti le condizioni generali di
assicurazione applicabili alle assicurazioni complementari concluse da
__________;
considerato, - che, in ordine, la
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un
Giudice unico ai sensi dell’art. 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause
davanti al Tribunale delle assicurazioni sociali (cfr. STFA del 26 ottobre 1999
nella causa D.C.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa G.H., H 304/99);
-
che le
censure formali sollevate dalla ricorrente circa l'intempestività della
decisione formale del 4 settembre 2000 e della successiva decisione su
opposizione del 26 settembre 2000 sono infondate e quindi vanno respinte;
-
che
secondo l'art. 80 LAMal
"
1 Se
l’assicurato non accetta una risoluzione dell’assicuratore, quest’ultimo deve
emanare una decisione scritta entro 30 giorni a decorrere dall’esplicita
domanda dell’assicurato".
-
che,
l'assicurata ha interposto opposizione al precetto esecutivo no. __________,
con cui la Cassa chiedeva il versamento delle partecipazioni ai costi rimaste
impagate, in data 11 febbraio 2000;
-
che
l'interessata non ha chiesto espressamente alla __________ di emanare una
decisione formale, che è stata pronunciata spontaneamente dalla Cassa in data 4
aprile 2000 (doc. _);
-
che alla
luce di questi fatti la decisione 4 aprile 2000 non può essere considerata
tardiva;
-
che anche
se dovesse essere considerata tale, la censura dell'assicurata non potrebbe
essere accolta, in quanto a sua volta tardiva: l'interessata avrebbe infatti
dovuto procedere conformemente a quanto previsto all'art. 80 cpv. 2 LAMal,
secondo cui "ricorso può essere interposto anche se l'assicuratore,
malgrado la domanda dell'interessato, non notifica alcuna decisione e decisione
su opposizione";
-
che
l'assicurata non ha proceduto in tale senso;
-
che per
gli stessi motivi va respinta la censura relativa all' intempestività
dell'emanazione della decisione su opposizione;
-
che, in
effetti, l'assicurata non ha presentato ricorso ai sensi dell'art. 80 cpv. 2
LAMal, accettato implicitamente i tempi applicati dalla Cassa malati per
emanare la decisione;
-
che le
censure sono pertanto irricevibili;
-
che
questa Corte non può neppure esaminare la richiesta della ricorrente tendente
alla trasmissione di tutte le prestazioni riconosciute dall'assicurazione
sociale e da quelle complementari nel caso concreto così come la comunicazione
dell'eventuale aumento del premio;
-
che per
costante giurisprudenza, possono di principio essere sottoposti all'esame del
giudice solo i rapporti giuridici sui quali l'amministrazione competente si sia
pronunciata mediante una decisione vincolante. L'oggetto impugnato è infatti
definito dalla decisione medesima. Viceversa, qualora non sia stata resa una decisione,
non esiste oggetto impugnato e nessun giudizio di merito può essere emanato
(DTF 110 V 51 consid. 3b e sentenze ivi citate, STCA 4 maggio 1992 in re G. V.,
STCA 24 ottobre 1991 in re N.G.);
-
che in
concreto l'oggetto della lite è circoscritto alla questione di sapere se
__________ è o meno debitrice delle partecipazioni ai costi richiestele dalla
__________ per fr. 214.05 e alle spese per fr. 40;
-
che nel
merito giusta l'art. 64 cpv. 1 LAMal, gli assicurati partecipano ai costi delle
prestazioni ottenute. La partecipazione ai costi comprende tra l'altro il 10
per cento dei costi eccedenti la franchigia (aliquota percentuale; cpv. 2);
-
che secondo l'art. 103 cpv. 2 OAMal l'importo annuo
massimo dell'aliquota percentuale secondo l'articolo 64 cpv. 2 lett. b della
legge ammonta a 600 franchi per gli assicurati adulti e a 300 franchi per gli
assicurati che non hanno ancora compiuto 18 anni (cpv. 2). Per la riscossione
della franchigia e dell'aliquota percentuale è determinante la data della cura
(cpv. 3);
-
che la
documentazione versata agli atti dalla __________ - in particolare i conteggi
prodotti sub doc. _ - dimostra, con un sufficiente grado di verosimiglianza
(SVR 1996 KV Nr. 85 p. 269; SVR 1996 LPC Nr. 22 p. 263ss; DTF 121 V 208 consid.
6a; RAMI 1994 p. 210/211), la fondatezza della pretesa fatta valere nei
riguardi dell'insorgente: in effetti le partecipazioni ai costi relative alla
LAMal ammontano a fr. 214.05;
-
che
d'altro canto, __________, in sede di ricorso, non ha affatto preteso, né
tantomeno dimostrato, d'avere pagato gli importi che le vengono ora richiesti
dal suo assicuratore malattie ed inoltre non ha contestato che questi importi
siano dovuti, precisando tuttavia che il pagamento è a sua volta assicurato
tramite un'assicurazione complementare;
-
che
l'obiezione secondo cui le partecipazioni ai costi avrebbero dovuto venire
assunte dalle assicurazioni complementari stipulate dalla ricorrente, appare
manifestamente infondata. In effetti, l'art. 15.12 delle condizioni generali
d'assicurazione (CGA, ed 1997) assicurazione __________, assicurazione per
costi di guarigione, relative alle assicurazioni complementari alla LAMal (cfr.
art. 1), prevede espressamente che non sono assicurate le
partecipazioni ai costi, le aliquote dei pazienti e le spese (cfr. doc. _ e
allegato _); per le assicurazioni "per cure e assistenza" e
"per emergenze" una disposizione del medesimo tenore è prevista
all'art. 13.10 e 13.8 (doc. _).
-
che su
questo tema si è del resto già pronunciata con due sentenze del 25 ottobre 2000
e del 20 novembre 2000 l'allora giudice delegata, non ancora cresciute in
giudicate, in quanto impugnate al TFA dall'interessata;
-
che a
titolo abbondanziale va evidenziato che l'assicurata confonde le partecipazioni
ai costi previste dalla LAMal con quanto previsto all'art. 9 dell'assicurazione
complementare di cura medica per malati cronici (doc. _). Secondo questa norma
infatti la partecipazione percentuale alle spese - relativa però
all'assicurazione complementare e non all'assicurazione sociale secondo la
LAMal - non viene applicata su prestazioni con importi di entità limitata;
-
per
quanto concerne l'incasso forzato di simili somme, infine, il TFA ha più volte
dichiarato applicabile alle casse malati (DTF 121 V 109ss.; RAMI 1983, p. 294 =
DTF 109 V 46; RCC 1984, p.197), la giurisprudenza secondo cui una cassa di
compensazione può rigettare un'eventuale opposizione ad un P.E. con una
decisione formale riferentesi precisamente all'esecuzione in corso, qualora
avesse iniziato la procedura esecutiva per il recupero del credito senza prima
aver formalmente deciso in merito alla propria pretesa. La Cassa malati, in
tali casi, é dunque legittimata a rigettare l'opposizione ai sensi dell'art. 80
LEF;
-
alla luce
degli argomenti sviluppati in precedenza, la decisione su opposizione 28
ottobre 2000 della __________ merita tutela. Di conseguenza, il rigetto
dell’opposizione interposta al P.E. n. __________ dell’Ufficio esecuzioni di
__________ é confermato limitatamente all’importo di 214.05, e a fr. 40 a
titolo di spese (a questo proposito si confronti RAMI 1999 KV 88 p. 440).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Nella
misura in cui è ricevibile, il ricorso é respinto.
§ Di
conseguenza la decisione su opposizione è confermata.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni,
Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente
o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il Giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster